Direzione scientifica di M. Alessandra Sandulli - Andrea Scuderi - Pino
Zingale
Direzione editoriale di Massimiliano Mangano - Chiara Campanelli
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Direzione scientifica di M.
Alessandra Sandulli e Andrea
Scuderi
15/07/2009
GIUSTIZIA
/ Responsabilità
Se c'è l'ostruzionismo dell'assemblea condominiale, l'amministratore non risponde del pericolo di rovina dell'edificio
Soggetto attivo del reato di "pericolo di rovina di edificio" (art. 677 co. 3 c.p.), che è reato proprio, può essere, nel caso in cui si tratti di edificio condominiale, l'amministratore del condominio, sul quale grava l'obbligo, legislativamente sancito, di provvedere alla manutenzione ordinaria e (in caso di urgenza) straordinaria delle cose comuni. Il che, tuttavia, non può tramutarsi in una responsabilità oggettiva, dovendosi, volta per volta, verificare se l'amministratore abbia adempiuto ai suoi obblighi e, ciò nonostante, non sia stato possibile, a causa della mancata formazione della volontà assembleare, la rimozione della causa del pericolo. In tale ipotesi, fermo restando l'obbligo dell'amministratore di provvedere all'eliminazione degli effetti della situazione di pericolo (ad esempio, facendo transennare la zona interessata), subentra la responsabilità penale dei singoli condomini.
AVVISO - Ai sensi dell'art. 1, comma 1 del decreto-legge 22 marzo 2004,
n. 72, come modificato dalla legge di conversione 21 maggio 2004 n. 128
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D.B.I. SRL - via B. Mattarella, n. 58 - 90011 Bagheria (PA) - P.IVA 04177320829 - Iscr. Trib. Palermo 41892 vol.343/165
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