Direzione scientifica di M. Alessandra Sandulli - Andrea Scuderi - Pino
Zingale
Direzione editoriale di Massimiliano Mangano - Chiara Campanelli
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Direzione scientifica di M.
Alessandra Sandulli e Andrea
Scuderi
12/01/2017
FINANZA PUBBLICA
/ Imposte e tasse
Somme versate a titolo di ravvedimento operoso per sanzioni: nessun rimborso!
Il ravvedimento operoso, comportando la rimozione di un errore commesso, reale o presunto, comporta l'ammissione della violazione ad opera del contribuente. Per questa ragione, dopo il ravvedimento operoso, non è ammessa la domanda di rimborso delle somme già versate invocando, ad esempio, il carattere meramente formale della violazione.
AVVISO - Ai sensi dell'art. 1, comma 1 del decreto-legge 22 marzo 2004,
n. 72, come modificato dalla legge di conversione 21 maggio 2004 n. 128
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D.B.I. SRL - via B. Mattarella, n. 58 - 90011 Bagheria (PA) - P.IVA 04177320829 - Iscr. Trib. Palermo 41892 vol.343/165
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