Direzione scientifica di
Andrea Scuderi - Pino
Zingale
Direzione editoriale di Massimiliano Mangano - Chiara Campanelli
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Direzione scientifica di M.
Alessandra Sandulli e Andrea
Scuderi
31/07/2008
GIUSTIZIA
/ Giudizio del lavoro
Sull'onere della prova del danno da dequalificazione
La dequalificazione da parte del datore di lavoro comporta la possibilità di lesione di svariati beni del lavoratore e conseguentemente di diversi pregiudizi per lo stesso; ne discende la necessità che il prestatore di lavoro indichi in maniera specifica il tipo di danno che assume di avere subito e poi fornisca la prova dei pregiudizi da tale tipo di danno in concreto scaturiti. Tale prova può essere fornita anche ex art. 2729 Cod. Civ. attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti; possono a tal fine rilevare, quali elementi presuntivi, la qualità e quantità dell'attività lavorativa svolta, il tipo e la natura della professionalità coinvolta, la durata del demansionamento, la diversa e nuova collocazione lavorativa dopo la lamentata dequalificazione.
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