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Direzione editoriale di Massimiliano Mangano - Chiara Campanelli
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Direzione scientifica di M.
Alessandra Sandulli e Andrea
Scuderi
27/10/2010
GIUSTIZIA
/ Giudizio penale
Udienza di riesame: la discrasia tra la data comunicata telefonicamente e quella indicata nel telegramma non sempre integra una nullità
Tempi duri per i difensori penali! La Cassazione innalza sempre più il livello di diligenza che gli avvocati, dinanzi a notificazioni oggettivamente errate, devono garantire al fine di emendare vizi formali insuscettibili di produrre "difetti di sostanza". Si è, così, stabilito che, pur in presenza di comunicazioni (ex art. 149 c.p.p.) di date difformi relative alla medesima udienza di riesame, il difensore non può eccepire alcunché se decide di assumere una condotta meramente passiva, ovvero di non presentarsi né all'una né all'altra data.
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D.B.I. SRL - via B. Mattarella, n. 58 - 90011 Bagheria (PA) - P.IVA 04177320829 - Iscr. Trib. Palermo 41892 vol.343/165
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