Direzione scientifica di M. Alessandra Sandulli - Andrea Scuderi - Pino
Zingale
Direzione editoriale di Massimiliano Mangano - Chiara Campanelli
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Direzione scientifica di M.
Alessandra Sandulli e Andrea
Scuderi
20/10/2010
Una lettura "in punto di diritto costituzionale" del federalismo fiscale, con particolare riferimento alla posizione della regione siciliana (brevi note)
In Italia il processo di federalizzazione fiscale ha avuto un deciso impulso grazie alla approvazione parlamentare della L. n. 42/2009. Qual è la posizione della Regione siciliana rispetto alle previsioni contenute nella summenzionata delega, specie in relazione alla attuazione dell'art. 119, Cost.? Com'è noto - rispetto alla estensione ed applicazione delle previsioni di cui alla L. cost. n. 3/2001 anche alle Regioni ad autonomia differenziata - l'art. 10 della stessa recita: "si applicano anche alle Regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite [corsivo aggiunto, ndr.]". È evidente, dunque, come gli strumenti necessari a garantire l'autosufficienza finanziaria della Regione debbano essere ricercati, innanzitutto, nello Statuto; ed invero nel medesimo sono espressamente menzionati i "tributi propri", le compartecipazioni, il fondo di solidarietà (artt. 36 e 37) nonché il parallelismo fra funzioni legislative ed amministrative (art. 20). Appare allora necessario intendere la specialità dello Statuto siciliano non più come baluardo ideologico di una tradizione culturale e politica che ha malinteso e travisato il concetto di autonomia: se l'attuale congiuntura politica ed economica denuncia la vetustà dello Statuto, la primaria esigenza alla quale il legislatore siciliano dovrebbe corrispondere è, semmai, la correlativa necessità di un suo aggiornamento ed adattamento alle mutate (e mutanti) condizioni istituzionali.
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