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Direzione scientifica di M. Alessandra Sandulli e Andrea Scuderi
23/11/2010
GIUSTIZIA / Giudizio penale

Utilizzabili le videoregistrazioni operate dal dipendente molestato nello studio del datore di lavoro (anche se effettuate dietro accordo con la P.G)

Interessante pronuncia della Terza sezione penale della Corte di Cassazione in tema di videoregistrazioni operate dai privati su accordo con la P.G. La Suprema Corte, aderendo all'orientamento predominante, ha ritenuto pienamente utilizzabili, quali prove atipiche, le videoregistrazioni, aventi ad oggetto "mere condotte", operate dal dipendente molestato in ufficio dal proprio datore di lavoro (nella specie uno studio professionale). L'ufficio, infatti, costituisce domicilio sia per il datore sia per il prestatore, così che il primo non vanta il diritto di escludere il secondo, non potendo il titolare lamentare alcuna ingerenza nella sua sfera domiciliare. Di tal che, la captazione effettuata, riguardante esclusivamente i comportamenti non comunicativi, è apparsa meritevole di essere utilizzata processualmente quale mezzo di prova atipico.

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