Direzione scientifica di
Andrea Scuderi - Pino
Zingale
Direzione editoriale di Massimiliano Mangano - Chiara Campanelli
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Direzione scientifica di M.
Alessandra Sandulli e Andrea
Scuderi
21/10/2008
GIUSTIZIA
/ Giudizio del lavoro
Valore probatorio dei verbali ispettivi dell'INPS e irretroattività della depenalizzazione di cui all'art. 116, comma 12, L. n. 388/2000
Sebbene i verbali redatti dagli ispettori facciano piena prova, fino a querela di falso, solo dei fatti che i funzionari attestano avvenuti in loro presenza, nondimeno, per le altre circostanze riferite ai verbalizzanti, e in particolare per le dichiarazioni rese ai verbalizzanti dai lavoratori interrogati, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice di merito, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro contenuto, in concorso di altri elementi e la mancata richiesta di altri mezzi istruttori, consentano al giudice di ritenere provati i fatti in questione.
AVVISO - Ai sensi dell'art. 1, comma 1 del decreto-legge 22 marzo 2004,
n. 72, come modificato dalla legge di conversione 21 maggio 2004 n. 128
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