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Direzione scientifica di M. Alessandra Sandulli e Andrea Scuderi
09/12/2013

Verso la definizione di un modello di anticipazione in sede amministrativa del diritto di difesa del contribuente

La definizione, sia a livello giurisprudenziale che legislativo, di un catalogo di diritti, garanzie e principi fondamentali in ambito europeo rappresenta un significativo traguardo di civiltà giuridica. Considerato il loro gradi di primautè sul diritto interno, sono, infatti, suscettibili di poter assurgere a parametri interpretativi anche da parte del giudice costituzionale nazionale. Quest'ultimo, in caso di dubbio, sarà tenuto a rivolgersi alla Corte di Giustizia in via pregiudiziale. Il dialogo tra le alte Corti genera una virtuosa circolazione dei modelli giuridici di tutela, mutuati dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri. In tale contesto rilevano i diritti al contraddittorio e di partecipazione al procedimento amministrativo dei privati, con particolare riferimento alla materia tributaria, laddove si segnala l'assenza di un obbligo generalizzato di confronto tra contribuente e Amministrazione finanziaria. La giurisprudenza della Corte di Giustizia e della Corte europea dei diritti dell'Uomo di Strasburgo ha progressivamente esteso il diritto di difesa alla fase di esercizio dei poteri istruttori, nonché a quella endo-procedimentale di accertamento e di riscossione. Riteniamo possa essere individuato una forma di "contraddittorio difensivo" elevabile a modello generale cogente, utile anche per prevenire l'inerzia dell'amministrazione, che preveda: a) il diritto generalizzato al contraddittorio del contribuente; b) l'obbligo dell'Amministrazione finanziaria di tenere conto delle deduzioni difensive addotte da quest'ultimo, rispondendo in modo espresso e motivato nel caso del loro eventuale rigetto, in tutto o in parte; c) l'assenza di preclusioni a carico del contribuente, il quale deve essere lasciato libero di esporre le proprie deduzioni difensive, senza che il suo mancato o parziale esercizio di difesa in sede amministrativa possa, successivamente, delimitare in alcun modo l'ambito di tutela giudiziale.

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