
LEGGE REGIONALE 9 maggio 1974, n. 8
SUPPLEMENTO ORDINARIO G.U.R.S. 11 maggio 1974, n. 25
Bilancio di previsione della Regione Siciliana per l'anno finanziario 1974.
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
E' autorizzato l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte e delle tasse di ogni specie, escluse quelle indicate nelle tabelle A), B) e C) annesse al D.P. Rep. 26 luglio 1965, n. 1074, che per il secondo comma dell'art. 36 dello Statuto della Regione sono riservate allo Stato, nonchè il versamento nella Cassa della Regione delle somme e dei proventi dovuti per l'anno finanziario 1974 giusta lo stato di previsione dell'entrata annesso alla presente legge (tabella A).
E' altresì autorizzata l'emanazione dei provvedimenti necessari per rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette per l'anno finanziario medesimo.
E' approvato in lire 533.361.880.000 il totale generale della spesa della Regione Siciliana per l'anno finanziario 1974.
Il Presidente della Regione e gli Assessori regionali, in relazione alla loro preposizione, sono autorizzati al pagamento delle spese della Regione Siciliana per l'anno finanziario 1974 in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella B).
Agli effetti dell'art. 40 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle di cui ai capitoli riportati nell'elenco n. 1 annesso alla tabella B) della presente legge.
I capitoli di spesa a favore dei quali è data facoltà da inscrivere somme con decreti da emanare in applicazione dell'art. 41 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale, sono quelli riportati negli elenchi nn. 2 e 3 annessi alla tabella B) della presente legge.
Gli stanziamenti fissati da speciali disposizioni legislative sono inscritti nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1974 nell'importo indicato nell'allegato n. 1 alla presente legge.
Per l'anno finanziario 1974 le somme che si iscrivono in dipendenza di speciali disposizioni legislative che demandano alla legge di bilancio di fissarne l'importo sono autorizzate nell'ammontare indicato nell'allegato n. 2 alla presente legge.
Il Presidente della Regione è autorizzato ad inscrivere con propri decreti agli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa le somme che lo Stato od altri enti verseranno con l'imputazione al capitolo numero 2911 dello stato di previsione dell'entrata, per interventi da effettuare nel territorio della Regione.
Il Presidente della Regione è altresì autorizzato ad istituire nuovi capitoli nello stato di previsione della spesa in relazione alla specifica destinazione delle somme versate.
In corrispondenza con gli accertamenti delle entrate di cui al capitolo n. 2913, il Presidente della Regione è autorizzato a iscrivere con propri decreti al capitolo n. 20913 dello stato di previsione della spesa, le somme che lo Stato assegnerà alla Regione per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo ai sensi dell'art. 9 della legge 16 maggio 1970, numero 281.
Il Presidente della Regione è autorizzato ad inscrivere con propri decreti ai capitoli dello stato di previsione della spesa le somme che il Ministero per l'agricoltura e le foreste verserà con imputazione al capitolo n. 2951 dello stato di previsione dell'entrata per interventi da effettuarsi nel territorio della Regione anche in dipendenza della legge 27 ottobre 1966, n. 910, che trova applicazione nel territorio della Regione Siciliana.
Le norme di cui all'art. 40 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 e quelle emanate dallo Stato in dipendenza della delega contenuta nell'art. 58 della predetta legge si applicano anche agli interventi previsti dalla vigente legislazione regionale in materia di agricoltura e foreste.
Il Presidente della Regione è altresì autorizzato ad istituire nuovi capitoli nello stato di previsione della spesa in relazione alla specifica destinazione delle somme.
Il Presidente della Regione è autorizzato ad iscrivere con propri decreti, all'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa, le somme che la Cassa per il Mezzogiorno verserà alla Regione, con imputazione al capitolo n. 2955 dello stato di previsione dell'entrata, per le spese generali relative alla attività svolta dall'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste per conto della Cassa stessa.
E' autorizzata la spesa di L. 3.000 milioni per contributo a favore del fondo di quiescenza, previdenza ed assistenza per il personale della Regione, in applicazione del disposto dell'art. 30 lettera f), della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, che si iscrive al capitolo n. 10292 (Presidenza della Regione).
Ai sensi dell'art. 5 della legge 9 ottobre 1971, numero 824, è autorizzata per l'anno finanziario 1974 la spesa di lire 1.000 milioni a favore del fondo di quiescenza, previdenza e assistenza per il personale della Regione per gli oneri derivanti dall'applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, che si inscrive al capitolo n. 10295 (Presidenza della Regione).
Per le finalità di cui all'art. 1 della legge regionale 31 dicembre 1964, n. 34, è autorizzata per l'anno finanziario 1974 l'ulteriore spesa di lire 70 milioni che si iscrive al capitolo 13709 (Assessorato regionale degli enti locali).
Per le finalità dell'art. 41 della legge regionale 13 marzo 1959, n. 4, è autorizzata, per l'anno finanziario 1974, la spesa di lire 500 mila che si iscrive nel capitolo n. 15803 (Assessorato regionale dell'industria e del commercio).
Per le finalità della legge regionale 5 aprile 1951, n. 33, è autorizzata per l'anno finanziario 1974 l'ulteriore spesa di L. 7 milioni che si iscrive al capitolo 15912 (Assessorato regionale dell'industria e del commercio).
Per le finalità di cui all'art. 1, nn. 1 2 e 3, della legge regionale 30 dicembre 1960, n. 48, e successive aggiunte e modificazioni, è autorizzata, per l'anno finanziario 1974, l'ulteriore spesa di lire 386 milioni che si iscrive quanto a lire 138.500.000 al capitolo n. 16761, quanto a lire 135.500.000 al capitolo n. 16762, quanto a lire 82 milioni al capitolo n. 16763 e quanto a 30 milioni di lire al capitolo n. 16901 (Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione).
Per le finalità dell'art. 1 della legge regionale 13 marzo 1963, n. 18 è autorizzata, per l'anno finanziario 1974 l'ulteriore spesa di lire 60 milioni che si iscrive al capitolo n. 16764 (Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione).
Per le finalità dell'art. 1 della legge regionale 30 luglio 1969, n. 32, è autorizzata, per l'anno finanziario 1974, l'ulteriore spesa di lire 13 milioni che si inscrive al capitolo n. 16768 (Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione).
Per le finalità dell'art. 18 della legge regionale 20 marzo 1972, n. 11, è autorizzata, per l'anno finanziario 1974, l'ulteriore spesa di lire 49.500.000 che si iscrive al capitolo n. 16771 (Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione).
La spesa autorizzata per le finalità di cui all'art. 4, lett. a), della legge regionale 30 dicembre 1960, n. 48, e successive aggiunte e modificazioni, è ridotta, per l'anno finanziario 1974, di 20 milioni di lire (capitolo n. 16811) (Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione).
Per le finalità di cui all'art. 4, lett. b) e c), della legge regionale 30 dicembre 1960, n. 48, e successive aggiunte e modificazioni, è autorizzata per l'anno finanziario 1974, la spesa di lire 159.500.000 che si iscrive quanto a lire 40 milioni al capitolo n. 16812 e quanto a lire 119.500.000 al capitolo n. 16813 (Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione).
Per le finalità di cui agli artt. 1, 7, 11, 13, 18 e 21 della legge regionale 27 dicembre 1969, n. 51, recante provvedimenti per la scuola materna in Sicilia, è autorizzata, per l'anno finanziario 1974 l'ulteriore spesa di lire 1.470 milioni che si inscrive al capitolo n. 17302 (Assessorato regionale della pubblica istruzione).
Per le finalità di cui all'art. 3, secondo comma, della legge regionale 23 marzo 1967, n. 26, è autorizzata, per l'anno finanziario 1974 l'ulteriore spesa di L. 35 milioni che si iscrive al capitolo 17452 (Assessorato regionale della pubblica istruzione).
Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 8 del decreto legislativo del Presidente della Regione 10 aprile 1951, n. 9, è autorizzata per l'anno finanziario 1974 la spesa di L. 8 milioni quale contributo nelle spese di funzionamento della scuola di perfezionamento di diritto regionale presso l'Università di Palermo, che si inscrive al capitolo n. 17555 (Assessorato regionale della pubblica istruzione).
Per le finalità di cui all'art. 12 della legge regionale 1° luglio 1972, n. 32, è autorizzata, per l'anno finanziario 1974, l'ulteriore spesa di lire 20 milioni che si inscrive al capitolo n. 19105 (Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti).
Per le finalità di cui all'art. 31 della legge regionale 12 aprile 1967, n. 46, è autorizzata, per l'anno finanziario 1974, l'ulteriore spesa di lire 500 milioni che si iscrive al capitolo n. 19554 (Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti).
Per le finalità dell'art. 44 della legge regionale 12 aprile 1967, n. 46, e dell'art. 10 della legge regionale 1° luglio 1972, n. 32, è autorizzata, per l'anno finanziario 1974, l'ulteriore spesa di lire 100 milioni che si iscrive al capitolo n. 19555 (Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti).
E' autorizzata la spesa di L. 300 milioni per contributo a pareggio dei bilanci delle Aziende termali che si iscrive al capitolo n. 19605 (Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti).
Per le finalità di cui agli artt. 1 e 2 della legge regionale 29 ottobre 1964, n. 26, è autorizzata, per l'anno finanziario 1974, l'ulteriore spesa di L. 2.950 milioni che si inscrive al capitolo n. 21231 (Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste).
E' autorizzata la spesa di L. 2.000 milioni per contributo a pareggio del bilancio dell'Azienda delle Foreste Demaniali della Regione Siciliana per l'anno finanziario 1974, che si inscrive al capitolo n. 21451 (Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste).
Ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 8 gennaio 1970, n. 1, è autorizzata per l'anno finanziario 1974 la spesa di L. 1.800 milioni per l'incremento del fondo concorso interessi, costituito presso la Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane (C.R.I.A.S.), che si inscrive al capitolo n. 25603 (Assessorato regionale dell'industria e del commercio).
Ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 5 febbraio 1956, n. 9, è autorizzato, a decorrere dall'anno finanziario 1974, per le finalità della legge regionale stessa e di quella 12 aprile 1952, n. 12, il limite trentacinquennale di impegno di L. 500 milioni annui che si inscrive al capitolo n. 26121 (Assessorato regionale dei lavori pubblici).
Per le finalità previste all'art. 25 della legge regionale 26 maggio 1973, n. 21, è autorizzato, a decorrere dall'anno finanziario 1974, il limite venticinquennale di spesa di L. 250 milioni annui che si inscrive al capitolo 26133 (Assessorato regionale dei lavori pubblici).
Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 3 della legge regionale 13 marzo 1964, n. 3, integrata dalla legge regionale 12 febbraio 1965, n. 2, è autorizzato il limite trentacinquennale di impegno di L. 19 milioni annui decorrente dall'anno finanziario 1974 per le finalità della predetta legge regionale n. 3 che si inscrive al capitolo n. 26221 (Assessorato regionale dei lavori pubblici).
Ai sensi dell'art. 6, primo comma, della legge regionale 7 agosto 1953, n. 46, è autorizzato, a decorrere dall'anno 1974, il limite trentacinquennale di impegno di L. 300 milioni annui per le finalità dell'art. 1 della predetta legge n. 46 che si inscrive al capitolo n. 26272 (Assessorato regionale dei lavori pubblici).
Per le finalità di cui all'art. 4, lett. d), della legge regionale 30 dicembre 1960, n. 48, e successive aggiunte e modificazioni è autorizzata, per l'anno finanziario 1974, una ulteriore spesa di 1.330 milioni di lire che si iscrive al capitolo n. 26801 (Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione).
Per le finalità dell'art. 3, n. 4 della legge regionale 7 febbraio 1963, n. 12, e successive aggiunte e modificazioni, è autorizzata, per l'anno finanziario 1974, l'ulteriore spesa di L. 1.000 milioni di lire che si iscrive al capitolo n. 26851 (Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione).
Per il completamento delle costruzioni degli edifici da adibire a colonie finanziate con la legge regionale 20 settembre 1957, n. 54, è autorizzata, per l'anno finanziario 1974, la spesa di L. 90 milioni che si inscrive al capitolo n. 27204 (Assessorato regionale della pubblica istruzione).
Al fine di consentire la tempestiva erogazione degli emolumenti ai maestri delle scuole sussidiarie, l'Assessore regionale per la pubblica istruzione è autorizzato a disporre, all'inizio dell'esercizio finanziario, aperture di credito in favore dei Provveditori agli studi della Regione, per un importo complessivo pari al 20 per cento dell'ammontare della somma assegnata all'apposito capitolo di bilancio.
E' autorizzato, altresì, a disporre, all'inizio dell'anno scolastico un ulteriore accreditamento di fondi in favore dei Provveditori agli studi per provvedere alle spese stesse, in ragione del 30 per cento dello stanziamento di bilancio.
L'Assessore per la pubblica istruzione è autorizzato, inoltre, a disporre analoghe anticipazioni in favore dei patronati scolastici presso cui funzionino scuole materne finanziate dalla Regione, ai sensi della legge regionale 27 dicembre 1969, n. 51.
E' approvato il bilancio dell'Azienda Foreste Demaniali della Regione Siciliana per l'anno finanziario 1974, allegato al presente bilancio sotto l'appendice n. 1.
E' approvato il bilancio del Fondo di Solidarietà nazionale per l'anno finanziario 1974, allegato al presente bilancio sotto l'appendice n. 2.
Alla copertura della differenza fra il totale delle entrate ed il totale delle spese si provvede mediante la quota del contributo di solidarietà nazionale relativa all'esercizio 1973.
I residui risultanti al 1° gennaio 1974 sui capitoli aggiunti allo stato di previsione della spesa dei bilanci della Regione dell'Azienda delle Foreste Demaniali e del Fondo di Solidarietà Nazionale per l'anno finanziario 1974, soppressi in seguito alla istituzione di capitoli di competenza, aventi lo stesso oggetto, si intendono trasferiti a questi ultimi capitoli.
I titoli di pagamento già emessi sugli stessi capitoli aggiunti si intendono tratti a carico dei corrispondenti capitoli di nuova istituzione.
Ai fini dell'applicazione dell'art. 4, n. 4, della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge gli Assessori regionali, ciascuno per la parte di propria competenza, presentano alla Giunta regionale le proposte per la ripartizione territoriale dei fondi stanziati per le spese in conto capitale dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale e del bilancio dell'Azienda delle Foreste Demaniali per l'anno finanziario 1974, con riferimento anche agli indici demografici, di disoccupazione, di emigrazione e del reddito medio pro - capite.
E' approvato il seguente quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1974:
Quadro generale riassuntivo del bilancio per l'anno finanziario 1974
ENTRATA Titolo I - Entrate tributarie ........ 295.304.000.000 Titolo II - Entrate extratributarie .. 84.597.880.000 Totale titoli I e II ........ 379.901.880.000 379.901.880.000 Spese correnti ....................... 180.438.513.000 Differenza .................. 199.463.367.000 Titolo III - Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti ........... 81.460.000.000 Totale titoli I, II e III .................... 461.361.880.000 Accensione di prestiti .................................... 72.000.000.000 Totale complessivo entrate ................... 533.361.880.000 SPESA Titolo I - Spese correnti Presidenza della Regione ................ 67.008.149.000 Agricoltura e Foreste ................... 23.065.900.000 Enti Locali ............................. 14.123.000.000 Finanze ................................. 10.750.900.000 Industria e Commercio ................... 2.454.750.000 Lavori Pubblici ......................... 3.779.900.000 Lavoro e Cooperazione ................... 22.335.837.000 Pubblica Istruzione ..................... 23.624.201.000 Sanità .................................. 3.851.900.000 Sviluppo Economico ...................... 1.277.900.000 Turismo, Comunicazioni e Trasporti ...... 8.166.076.000 180.438.513.000 180.438.513.000 Titolo II - Spese in conto capitale Presidenza della Regione ................ 172.866.500.000 Agricoltura e Foreste ................... 61.660.282.000 Enti Locali ............................. 25.000.000 Finanze ................................. 3.018.000.000 Industria e Commercio ................... 45.231.180.000 Lavori Pubblici ......................... 25.459.500.000 Lavoro e Cooperazione ................... 12.555.000.000 Pubblica Istruzione ..................... 505.000.000 Sanità .................................. 5.811.100.000 Sviluppo Economico ...................... 2.190.000.000 Turismo, Comunicazioni e Trasporti ...... 11.350.783.000 340.672.345.000 340.672.345.000 Totale titoli I e II 521.110.858.000 Rimborso di prestiti 12.251.022.000 12.251.022.000 Totale complessivo spese 533.361.880.000 533.361.880.000
La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione con effetto dal 1° gennaio 1974.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 9 maggio 1974.
BONFIGLIO