
LEGGE REGIONALE 27 aprile 1973, n. 20
SUPPLEMENTO ORDINARIO G.U.R.S. 3 maggio 1973, n. 21
Bilancio di previsione della Regione Siciliana per l'anno finanziario 1973.
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
E' autorizzato l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte e delle tasse di ogni specie, escluse quelle indicate nelle tabelle A), B) e C) annesse al D.P. Rep. 26 luglio 1965, n. 1074, che per il secondo comma dell'art. 36 dello Statuto della Regione sono riservate allo Stato, nonchè il versamento nella Cassa della Regione delle somme e dei proventi dovuti per l'anno finanziario 1973, giusta lo stato di previsione dell'entrata annesso alla presente (tabella A).
E' altresì autorizzata l'emanazione dei provvedimenti necessari per rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette per l'anno finanziario medesimo.
E' approvato in lire 379.887.386.879 il totale generale della spesa della Regione Siciliana per l'anno finanziario 1973.
Il Presidente della Regione e gli Assessori regionali, in relazione alla loro preposizione, sono autorizzati al pagamento delle spese della Regione Siciliana per l'anno finanziario 1973 in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella B).
Agli effetti dell'art. 40 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle di cui ai capitoli riportati nell'elenco n. 1 annesso alla tabella B) della presente legge.
I capitoli di spesa a favore dei quali è data facoltà di inscrivere somme con decreti da emanare in applicazione dell'art. 41 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale, sono quelli riportati negli elenchi nn. 2 e 3 annessi alla tabella B) della presente legge.
Gli stanziamenti fissati da speciali disposizioni legislative sono inscritti nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1973 nell'importo indicato nell'allegato n. 1 alla presente legge.
Per l'anno finanziario 1973 le somme che si iscrivono in dipendenza di speciali disposizioni legislative che demandano alla legge di bilancio di fissarne l'importo sono autorizzate nell'ammontare indicato nell'allegato n. 2 alla presente legge.
Il Presidente della Regione è autorizzato ad inscrivere con propri decreti agli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa le somme che lo Stato od altri Enti verseranno con l'imputazione al capitolo numero 2911 dello stato di previsione dell'entrata, per interventi da effettuare nel territorio della Regione.
Il Presidente della Regione è altresì autorizzato ad istituire nuovi capitoli nello stato di previsione della spesa in relazione alla specifica destinazione delle somme versate.
Il Presidente della Regione è autorizzato ad inscrivere con propri decreti ai capitoli dello stato di previsione della spesa le somme che il Ministero per l'agricoltura e le foreste verserà con imputazione al capitolo n. 2951 dello stato di previsione dell'entrata per interventi da effettuarsi nel territorio della Regione anche in dipendenza della legge 27 ottobre 1966, n. 910, che trova applicazione nel territorio della Regione Siciliana.
Le norme di cui all'art. 40 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 e quelle emanate dallo Stato in dipendenza della delega contenuta nell'art. 58 della predetta legge si applicano anche agli interventi previsti dalla vigente legislazione regionale in materia di agricoltura e foreste.
Il Presidente della Regione è altresì autorizzato ad istituire nuovi capitoli nello stato di previsione della spesa in relazione alla specifica destinazione delle somme.
E' autorizzata la spesa di L. 2.700 milioni per contributo a favore del fondo di quiescenza, previdenza ed assistenza per il personale della Regione, in applicazione del disposto dell'art. 30, lettera f), della legge regionale 23 marzo 1962, n. 2, che si inscrive al capitolo n. 10292 (Presidenza della Regione).
Ai sensi dell'art. 5 della legge 9 ottobre 1971, numero 824, è autorizzata per l'anno finanziario 1973 la spesa di lire 1.000 milioni a favore del fondo di quiescenza, previdenza e assistenza per il personale della Regione per gli oneri derivanti dall'applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, che si inscrive al capitolo n. 10295 (Presidenza della Regione).
Per le finalità di cui all'art. 1 della legge regionale 31 dicembre 1964, n. 34, è autorizzata per l'anno finanziario in corso l'ulteriore spesa di lire 30 milioni che si iscrive al capitolo 13709 (Assessorato regionale degli enti locali).
La spesa annua autorizzata con l'art. 12 della legge regionale 28 giugno 1966, n. 14, per la propaganda dei prodotti siciliani, è elevata per l'anno finanziario in corso di 150 milioni di lire che si iscrive al capitolo numero 15851 (Assessorato regionale dell'industria e del commercio).
Per le finalità della legge regionale 5 aprile 1951, n. 33, è autorizzata per l'anno finanziario in corso l'ulteriore spesa di 12 milioni di lire che si iscrive al capitolo 15912 (Assessorato regionale dell'industria e del commercio).
Per le finalità della legge regionale 2 ottobre 1950, n. 72, è autorizzata per l'anno finanziario in corso l'ulteriore spesa di 10 milioni di lire che si iscrive al capitolo 15913 (Assessorato regionale dell'industria e del commercio).
Per le finalità dell'art. 18 della legge regionale 20 marzo 1972, n. 11, è autorizzata per l'anno finanziario in corso l'ulteriore spesa di 30 milioni di lire che si iscrive al capitolo 16771 (Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione).
La spesa autorizzata per le finalità di cui all'art. 4, lett. a) della legge regionale 30 dicembre 1960, n. 48 e successive aggiunte e modificazioni è ridotta, per l'anno finanziario in corso, di 20 milioni di lire (capitolo 16811) e la spesa autorizzata per le finalità di cui al predetto art. 4, lettera c), è elevata per l'anno finanziario in corso di 70 milioni di lire che si iscrive al capitolo 16813 (Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione).
Per le finalità di cui all'art. 1, n. 1, 2 e 3, della legge regionale 30 dicembre 1960, n. 48 e successive aggiunte e modificazioni è autorizzata per l'anno finanziario in corso l'ulteriore spesa di 235 milioni di lire che si iscrive quanto a 80 milioni di lire per ciascuno dei capitoli 16761 e 16762, quanto a 45 milioni di lire al capitolo 16763 e quanto a 30 milioni di lire al capitolo n. 16901 (Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione).
Per le finalità di cui all'art. 3, secondo comma della legge regionale 23 marzo 1967, n. 26, è autorizzata, per l'anno finanziario in corso, l'ulteriore spesa di lire 35 milioni che si iscrive al capitolo 17452 (Assessorato regionale della pubblica istruzione).
Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 8 del decreto legislativo del Presidente della Regione 10 aprile 1951, n. 9, è autorizzata per l'anno finanziario 1973 la spesa di lire 8 milioni quale contributo nelle spese di funzionamento della scuola di perfezionamento di diritto regionale presso l'Università di Palermo, che si inscrive al capitolo n. 17555 (Assessorato regionale della pubblica istruzione).
Per le finalità di cui all'art. 31 della legge regionale 12 aprile 1967, n. 46, è autorizzata per l'anno finanziario in corso l'ulteriore spesa di 200 milioni di lire che si iscrive al capitolo 19554 (Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti).
E' autorizzata la spesa di lire 300 milioni per contributo a pareggio dei bilanci delle Aziende termali che si inscrive al capitolo n. 19605 (Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti).
Per le finalità di cui agli artt. 1 e 2 della legge regionale 29 ottobre 1964, n. 26 è autorizzata per l'anno finanziario 1973 l'ulteriore spesa di lire 1.950.000.000 che si iscrive al capitolo 21231 (Assessorato regionale della agricoltura e delle foreste).
E' autorizzata la spesa di lire 1.300 milioni per contributo a pareggio del bilancio della Azienda delle foreste demaniali della Regione Siciliana per l'anno finanziario 1973, che si inscrive al capitolo n. 21451 (Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste).
Ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 8 gennaio 1970, n. 1, è autorizzata per l'anno finanziario 1973 la spesa di L. 1.800 milioni per l'incremento del fondo concorso interessi, costituito presso la Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane (C.R.I.A.S.), che si inscrive al capitolo 25603 (Assessorato regionale della industria e commercio).
Ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 5 febbraio 1956, n. 9, è autorizzato, a decorrere dall'anno finanziario 1973 per le finalità della legge regionale stessa e di quella 12 aprile 1952, n. 12, il limite trentacinquennale di impegno di lire 300 milioni annui che si iscrive al capitolo n. 26121 (Assessorato regionale dei lavori pubblici).
Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 3 della legge regionale 13 marzo 1964, n. 3, integrata dalla legge regionale 12 febbraio 1965, n. 2, è autorizzato il limite trentacinquennale di impegno di lire 9.500.000 annui decorrente dall'anno finanziario 1973 per la finalità della predetta legge regionale n. 3 che si iscrive al capitolo n. 26221 (Assessorato regionale dei lavori pubblici).
Ai sensi dell'art. 6, primo comma, della legge regionale 7 agosto 1953, n. 46, è autorizzato a decorrere dall'anno 1973 il limite trentacinquennale di impegno di lire 300 milioni annui per le finalità dell'art. 1 della predetta legge n. 46, che si iscrive al capitolo n. 26272 (Assessorato regionale dei lavori pubblici).
Per le finalità di cui all'art. 4, lett. d), della legge regionale 30 dicembre 1960, n. 48 e successive aggiunte e modificazioni è autorizzata per l'anno finanziario in corso una ulteriore spesa di 530 milioni di lire che si iscrive al capitolo 26801 (Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione).
Per il completamento delle costruzioni degli edifici da adibire a colonie finanziate con la legge regionale 20 settembre 1957, n. 54 è autorizzata per l'anno finanziario 1973, la spesa di L. 90 milioni che si inscrive al capitolo n. 27204 (Assessorato regionale della pubblica istruzione).
Fermo restando quanto previsto dalle vigenti norme in ordine all'amministrazione del personale i provvedimenti inerenti al pagamento delle competenze fondamentali ed accessorie sono disposti dagli Assessori per il personale assegnato ai rispettivi Assessorati.
Per il personale di cui al primo comma i provvedimenti in ordine al lavoro straordinario ed alle missioni sono disposti dai rispettivi Assessori.
Le spese scaturenti da provvedimenti di cui al secondo comma fanno carico agli appositi stanziamenti previsti per ciascun articolo dei competenti capitoli iscritti nello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (Presidenza della Regione).
Al fine di consentire la tempestiva erogazione degli emolumenti ai maestri delle scuole sussidiarie, l'Assessore regionale per la pubblica istruzione è autorizzato a disporre, all'inizio dell'esercizio finanziario, aperture di credito in favore dei Provveditori agli studi della Regione, per un importo complessivo pari al 20 per cento dell'ammontare della somma assegnata all'apposito capitolo di bilancio.
E' autorizzato, altresì, a disporre, all'inizio dell'anno scolastico un ulteriore accreditamento di fondi in favore dei Provveditori agli studi per provvedere alle spese stesse, in ragione del 30 per cento dello stanziamento di bilancio.
L'Assessore per la pubblica istruzione è autorizzato, inoltre, a disporre analoghe anticipazioni in favore dei patronati scolastici presso cui funzionino scuole materne finanziate dalla Regione, ai sensi della legge regionale 27 dicembre 1960, n. 51.
E' approvato il bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione Siciliana per l'anno finanziario 1973, allegato al presente bilancio sotto l'appendice numero 1.
E' approvato il bilancio del Fondo di solidarietà nazionale per l'anno finanziario 1973 allegato al presente bilancio sotto l'appendice n. 2.
I residui risultanti al 1° gennaio 1973 sui capitoli aggiunti allo stato di previsione della spesa dei bilanci della Regione, dell'Azienda delle foreste demaniali e del Fondo di solidarietà nazionale per l'anno finanziario 1973, soppressi in seguito alla istituzione di capitoli di competenza, aventi lo stesso oggetto, si intendono trasferiti a questi ultimi capitoli.
I titoli di pagamento già emessi sugli stessi capitoli aggiunti si intendono tratti a carico dei corrispondenti capitoli di nuova istituzione.
Ai fini dell'applicazione dell'art. 4, n. 4, della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli Assessori regionali, ciascuno per la parte di propria competenza, presentano alla Giunta regionale le proposte per la ripartizione territoriale dei fondi stanziati per le spese in conto capitale dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale e del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali per l'anno finanziario 1973, con riferimento anche agli indici demografici, di disoccupazione, di emigrazione e del reddito medio pro-capite.
E' approvato il seguente quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1973.
Quadro generale riassuntivo del bilancio per l'esercizio finanziario 1973
ENTRATA Titolo I - Entrate tributarie ........ 247.176.000.000 Titolo II - Entrate extratributarie .. 36.451.386.879 Totale dei titoli I e II .... 283.627.386.879 283.627.386.879 Spese correnti ....................... 145.507.113.500 Differenza .................. 138.120.273.379 Titolo III - Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti ........... 60.260.000.000 Totale titoli I, II e III .................... 343.887.386.879 Accensione di prestiti .................................... 36.000.000.000 Totale complessivo entrate ................... 379.887.386.879 SPESA Titolo I - Spese correnti Presidenza della Regione ................ 79.846.886.400 Agricoltura e Foreste ................... 4.234.100.000 Enti Locali ............................. 9.887.200.000 Finanze ................................. 8.093.520.000 Industria e Commercio ................... 804.800.000 Lavori Pubblici ......................... 475.200.000 Lavoro e Cooperazione ................... 13.145.400.000 Pubblica Istruzione ..................... 17.870.900.100 Sanità .................................. 3.145.200.000 Sviluppo Economico ...................... 178.500.000 Turismo, Comunicazioni e Trasporti ...... 6.225.407.000 143.907.113.500 143.907.113.500 Titolo II - Spese in conto capitale Presidenza della Regione ................ 92.900.700.000 Agricoltura e Foreste ................... 52.486.531.879 Enti Locali ............................. 25.000.000 Finanze ................................. 3.145.000.000 Industria e Commercio ................... 23.703.000.000 Lavori Pubblici ......................... 29.820.500.000 Lavoro e Cooperazione ................... 5.920.000.000 Pubblica Istruzione ..................... 495.000.000 Sanità, ................................. 4.526.935.000 Sviluppo Economico ...................... 2.010.000.000 Turismo, Comunicazioni e Trasporti ...... 10.714.816.500 225.747.483.379 225.747.483.379 Totale titoli I e II ....... 369.654.596.879 Rimborso di prestiti .................... 10.232.790.000 10.232.790.000 Totale complessivo delle spese 379.887.386.879 379.887.386.879
La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 27 aprile 1973.
GIUMMARRA