
LEGGE REGIONALE 13 dicembre 1983, n. 119
G.U.R.S. 14 dicembre 1983, n. 53
Interventi per il credito nei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato, della pesca e della cooperazione.
TESTO COORDINATO (alla L.R. 66/1995 e con annotazioni alla data 27 settembre 1995)
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
Il fondo di rotazione a gestione separata istituito presso l'IRFIS, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51 e successive modifiche ed integrazioni e dell'art. 2 della legge regionale 30 dicembre 1977, n. 108, è incrementato per l'esercizio finanziario 1983 della somma di lire 5.000 milioni e per il triennio 1984-1986 della somma di lire 30.000 milioni, di cui lire 14.500 milioni per l'esercizio finanziario 1984.
Il primo comma dell'art. 5 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51, è sostituito con i seguenti:
"Presso l'Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia - IRFIS - è costituito, a norma dell'art. 7 del relativo statuto, un fondo, a gestione separata, per la garanzia e le operazioni previste ai successivi articoli 6 e 7 a favore delle imprese industriali che svolgono la loro attività nel territorio della Regione ed abbiano per oggetto la valorizzazione delle risorse economiche e delle possibilità di lavoro della Sicilia.
La concessione dei benefici di cui al primo comma, per le imprese che svolgono la loro attività anche fuori dal territorio della Regione, è limitata alle operazioni relative alla formazione di scorte presso stabilimenti localizzati in Sicilia".
Per la concessione di finanziamenti in favore delle imprese di cui al primo comma dell'art. 22 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, commisurati al 30 per cento del fatturato riferito all'esercizio 1982 e con le prescrizioni in detto articolo specificate, il fondo di cui all'art. 2 della legge regionale 30 dicembre 1977, n. 108, è incrementato di lire 6.000 milioni per l'esercizio finanziario 1984.
Le operazioni non possono superare l'importo di lire 500 milioni per ogni singola impresa beneficiaria e sono, in ogni caso, ridotte di un terzo alla fine del dodicesimo mese e di un altro terzo alla fine del ventiquattresimo mese e sono assoggettate al tasso di interesse fissato dall'art. 107 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96.
Le operazioni sono assistite da garanzia fidejussoria bancaria e/o assicurativa e/o da garanzie reali nella misura del 50% e da garanzia sussidiaria regionale per il restante 50%, operante previa escussione della impresa beneficiaria.
Le direttive per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo vengono impartite con decreto dell'Assessore regionale per l'industria. (1)
Vedi Decr. Ass. Industria 29/08/84: "Direttive per l'attuazione delle disposizioni dell'art. 4 della legge regionale 13 dicembre 1983, n. 119."
Il fondo di rotazione a gestione separata istituito presso l'IRFIS, ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51, e successive modifiche e integrazioni, è incrementato per il triennio 1984-1986 della somma di lire 8.000 milioni di cui lire 3.000 milioni per l'esercizio finanziario 1984.
Il fondo di riserva di cui all'art. 9 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51, per le finalità previste al secondo comma dello stesso articolo è incrementato per il biennio 1984-1985 della somma di lire 2.000 milioni, di cui lire 1.000 milioni per l'esercizio finanziario 1984.
Il fondo di rotazione di cui all'art. 4 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, è incrementato di lire 20.000 milioni di cui lire 10.000 milioni per l'esercizio finanziario 1983 e lire 10.000 milioni per l'esercizio finanziario 1984.
Il fondo regionale di garanzia per il credito industriale istituito presso l'IRFIS, ai sensi dell'art. 43 della legge regionale 21 dicembre 1973, n. 50, è incrementato per il triennio 1984-1986 della somma di lire 10.000 milioni di cui lire 4.000 milioni per l'esercizio finanziario 1984.
L'art. 44 della legge regionale 21 dicembre 1973, n. 50, modificato dall'art. 10 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, è sostituito con il seguente:
"Sono ammesse alla garanzia prevista dall'articolo precedente le imprese che realizzano o raggiungano investimenti fissi non superiori a lire 30.000 milioni al netto degli ammortamenti tecnici e della rivalutazione per il conguaglio monetario.
Sono escluse dalla garanzia le imprese elettriche, petrolchimiche, le raffinerie ed i cementifici". (1)
Vedi l'art. 44 della L.R. 50/73 come oggi riformulato a seguito della sostituzione operata dall'art. 22 della L.R. 34/88.
L'art. 46 della legge regionale 21 dicembre 1973 n. 50, modificato dall'art. 11 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, è sostituito con il seguente:
"La garanzia prevista dal precedente art. 43 si esplica nella misura del 50 per cento del finanziamento, ed in ogni caso sino alla concorrenza di lire 4.000 milioni, per la perdita che gli istituti e le aziende di credito dimostrino di aver sofferto dopo avere escusso i beni costituiti in specifica garanzia all'atto della concessione del finanziamento stesso.
Qualora il recupero dei crediti sia subordinato alle conclusioni di qualsiasi procedura concorsuale, gli istituti di credito interessati documentano al comitato di gestione del fondo le possibilità reali di recupero e questo, valutata la situazione, procede alla liquidazione provvisoria della perdita presunta nella misura prevista dal precedente comma.
Quando questi casi si verifichino viene concordato con l'istituto di credito interessato il comportamento che questo deve seguire nelle procedure, avuto presente l'obiettivo di limitare al minimo la perdita e le spese a carico del fondo.
Eventuali differenze attive e passive tra la perdita definitivamente accertata e la liquidazione provvisoria sono definite tra il fondo e gli istituti di credito interessati secondo le norme vigenti che regolano i rapporti interbancari". (1)
Vedi l'art. 46 della L.R. 50/73 come oggi riformulato a seguito della modifiche apportate dall'art. 23 della L.R. 34/88.
I fondi a gestione separata di cui agli articoli 1, 5 e 8 della presente legge nonchè i fondi a gestione separata istituiti presso l'IRFIS ai sensi dell'art. 44 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127, dell'articolo 4 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, nonchè quello di cui all'art. 23 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, confluiscono in unica gestione separata presso l'IRFIS mantenendo le originarie destinazioni e formando oggetto di un unico bilancio a decorrere dall'esercizio finanziario 1985.
Nella gestione unica di cui al primo comma confluiscono, altresì, il fondo di riserva di cui all'art. 9 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51, i fondi rischi su crediti costituiti ai sensi dell'art. 66, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, i fondi rischi su crediti per interessi di mora costituiti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1979, n. 170, la riserva speciale costituita ai sensi della legge 2 dicembre 1975, n. 576, nonchè tutte le attività e passività delle singole gestioni separate dei fondi, specificate nel precedente comma, risultanti alla data della unificazione.
Nella gestione unica di cui al primo comma del presente articolo confluisce il residuo dello stanziamento di cui all'art. 13 della legge regionale 20 aprile 1976, n. 38, e successive modifiche, che va destinato alle finalità del fondo di cui all'art. 11 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51.
Al fine di assicurare, anche in carenza di disponibilità di pertinenza, la continuità operativa dei singoli fondi gestiti entro i limiti degli stanziamenti di legge maturati per le specifiche destinazioni, le disponibilità liquide della gestione unica, con priorità per quelle risultanti nei conti correnti intestati all'IRFIS ed aperti presso gli istituti che esercitano il servizio di tesoreria, ai sensi della legge regionale 6 maggio 1976, n. 45, e successive modifiche ed integrazioni, possono essere in caso di necessità utilizzate per tutte le occorrenze della gestione unica.
Ferme restando le disposizioni della legge regionale 6 maggio 1976, n. 45, e successive modifiche ed integrazioni, a decorrere dall'esercizio finanziario 1985 gli utili netti della gestione unica di cui al precedente art. 11, dedotti gli accantonamenti per i fondi rischi di cui all'art. 66, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e al decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1979, n. 170, sono portati ad incremento del fondo di riserva di cui all'art. 9 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51.
Sono abrogati l'ultimo comma dell'art. 7 e il secondo comma dell'art. 26 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96.
Alla gestione unica dei fondi di cui all'art. 11 della presente legge sovraintende il comitato amministrativo di cui all'art. 10 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51, e successive modifiche ed integrazioni.
Per la trattazione delle materie inerenti al fondo di cui all'art. 44 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127, il comitato amministrativo è integrato, con diritto al voto, da tre rappresentanti nominati dal Presidente della Regione, di cui due scelti su terne proposte dalle organizzazioni regionali degli imprenditori ed uno designato dall'Assessore regionale per l'industria tra i dirigenti tecnici dell'Ispettorato del Corpo regionale delle miniere, che durano in carica tre anni.
Sono abrogati il primo e il secondo comma dell'articolo 5 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, e l'art. 48 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127.
Sul fondo regionale a gestione separata di cui all'art. 5 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51 e successive modifiche ed integrazioni, il comitato amministrativo di cui all'art. 27 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, è autorizzato a concedere alle imprese aventi sede ed operanti in Sicilia da almeno cinque anni, impegnate in lavori di riparazione e manutenzione, servizi e progettazioni, o nelle forniture alle grandi società industriali del settore petrolchimico in Sicilia, già sottoposte al regime dell'amministrazione straordinaria ai sensi del D.L. 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, finanziamenti commisurati all'80 per cento dei crediti chirografari, al lordo dell'IVA e comunque non superiori a lire 800 milioni, vantati verso le predette società, risultanti dallo stato passivo depositato presso le competenti cancellerie fallimentari e/o dei crediti vantati alla data del 30 aprile 1982 nei confronti della gestione commissariale e dalla stessa riconosciuti. Questi ultimi dovranno in ogni caso formare oggetto di regolare cessione in favore dell'IRFIS ed una volta incassati essere imputati a parziale anticipata estinzione del mutuo.
Le operazioni di credito sotto forma di mutui di durata non superiore ai 10 anni, di cui uno di preammortamento, sono assoggettate al tasso di interesse fissato dall'art. 107 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, e sono assistite da garanzie reali ivi compresi gli speciali privilegi di cui al D.L.C.P.S. 1 ottobre 1947, n. 1075, e/o da fidejussioni bancarie e/o assicurative nella misura del 30% e da garanzia sussidiaria regionale sino al 70%.
Per le finalità previste nel presente articolo il fondo di cui all'art. 5 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51, e successive modifiche ed integrazioni è incrementato per il biennio 1984-1985 di lire 10.000 milioni di cui lire 5.000 milioni per l'esercizio finanziario 1984.
Vedi art. 4 della L.R. 25/87, come modificato.
Sono ammesse ai benefici previsti dalla legge regionale 5 agosto 1957, n. 51, e successive modifiche ed integrazioni, nonchè ai benefici dell'art. 4 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, le imprese che abbiano non più di 400 dipendenti e, se superiori, che realizzino o raggiungano investimenti fissi non superiori a lire 30.000 milioni, al netto degli ammortamenti tecnici e delle rivalutazioni per conguaglio monetario, con esclusione delle imprese elettriche, ad eccezione di quelle operanti nelle isole minori, petrolchimiche, delle raffinerie e dei cementifici.
Il fondo di cui all'art. 23 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, può essere utilizzato per la concessione di finanziamenti in favore di società di locazione finanziaria operanti in Sicilia, a partecipazione maggioritaria di aziende e/o istituti di credito, che effettuino per un importo almeno doppio di quello fornito dal fondo operazioni di locazione finanziaria agevolata di beni mobili ed immobili in favore delle piccole e medie imprese industriali ubicate nel territorio della Regione Siciliana, ivi comprese quelle di costruzione edilizia, nonchè le cooperative operanti nei predetti settori.
I prestiti di cui al primo comma sono concessi con deliberazione del comitato amministrativo di cui all'art. 24 della sopra citata legge regionale n. 96 e sono regolati alle condizioni, caratteristiche e modalità da disporsi, su proposta dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, di concerto con l'Assessore regionale per l'industria, sentito il comitato amministrativo dell'IRFIS, dal Comitato regionale per il credito ed il risparmio che determinerà anche i criteri preferenziali da seguire nella scelta delle società da finanziare, l'importo massimo delle operazioni di credito, i settori di destinazione e i tipi di operazione di locazione finanziaria effettuabili con il concorso del prestito e l'entità minima delle riduzioni da apportare ai canoni dei contratti di locazione perfezionati con l'intervento del fondo.
Con l'art. 1 della L.R. 10/85 le agevolazioni di cui all'articolo annotato, sono estese alle compagnie portuali operanti in Sicilia, purchè in possesso dei requisiti richiesti dal regolamento del codice della navigazione.
Il primo comma dell'art. 4 ter della legge regionale 6 maggio 1976, n. 45, e successive modifiche, è sostituito dal seguente:
"I tassi di interesse a carico dei beneficiari per le operazioni di credito agevolato, che gli istituti di credito sono tenuti ad effettuare, sono determinati annualmente dal Comitato regionale per il credito ed il risparmio".
L'importo massimo dei finanziamenti per l'impianto, l'ampliamento e l'ammodernamento dei laboratori, compreso l'acquisto di macchine e attrezzature, previsto dall'art. 1, lettera c, della legge regionale 27 dicembre 1954, n. 50, e successive modifiche ed integrazioni è elevato a lire 100 milioni.
La durata massima dei finanziamenti di cui al primo comma del presente articolo è determinata in 15 anni di cui 2 di preammortamento per i finanziamenti finalizzati all'impianto, ampliamento e ammodernamento dei laboratori.
(modificato dall'art. 24 della L.R. 35/91)
Il fondo di rotazione previsto dall'art. 5 della legge regionale 7 maggio 1977, n. 31, per il credito di esercizio è incrementato per il triennio 1984-1986 di lire 40.000 milioni di cui lire 17.000 milioni per l'esercizio 1984.
Per le finalità di cui all'art. 19 della presente legge il fondo di rotazione della Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane (CRIAS), costituito a norma dell'art. 2 della legge regionale 5 novembre 1965, n. 34, e succevvise aggiunte ed integrazioni, viene ulteriormente incrementato per il triennio 1984-1986 di lire 40.000 milioni, di cui lire 17.000 milioni per l'esercizio finanziario 1984.
Nel caso di incapienza di uno dei fondi di rotazione istituiti presso la CRIAS, il consiglio di amministrazione della stessa CRIAS potrà adottare deliberazioni, da sottoporre all'approvazione dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, previo parere della Giunta regionale, nei modi e con le procedure di cui all'art. 20 della legge regionale 14 settembre 1979, n. 212, concernenti la temporanea utilizzazione delle disponibilità di altri fondi di rotazione.
I fondi istituiti presso la CRIAS in applicazione della legge regionale 18 luglio 1974, n. 22, art. 40, e dell'art. 6, secondo comma, della legge regionale 7 maggio 1977, n. 31, sono soppressi e le relative dotazioni finanziarie sono portate ad incremento del fondo di rotazione di cui al secondo comma del presente articolo.
La lettera b dell'art. 1 della legge regionale 27 dicembre 1954, n. 50, il secondo comma dell'art. 6 della legge regionale 7 maggio 1977, n. 31, e l'art. 40 della legge regionale 18 luglio 1974, n. 22, sono abrogati.
La lettera c dell'art. 1 della legge regionale 27 dicembre 1954, n. 50, e successive modifiche ed integrazioni, va intesa nel senso che si applicano ai finanziamenti concessi dalla CRIAS le disposizioni di cui agli articoli 35 e 40 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modifiche ed integrazioni.
(sostituito dall'art. 24, comma 1, della L.R. 36/84)
Per mantenere il patrimonio culturale rappresentato dall'assortimento di volumi, l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato a concedere il concorso negli interessi per mutui, fino all'importo massimo di lire 300 milioni, accordati dagli istituti di credito gestori del servizio di cassa della Regione al tasso del 7,50 per cento alle librerie siciliane munite di autorizzazione amministrativa alla vendita al dettaglio.
Ai mutui di cui al precedente comma, destinati alla formazione di scorte da documentarsi successivamente con fatture e da estinguersi in cinque anni, si applica il tasso globale d'interesse pari al prime rate ABI vigente al momento della concessione.
Il primo comma dell'art. 10 della legge regionale 7 maggio 1977, n. 31, è sostituito con il seguente:
"I rispettivi utili netti di gestione della Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane, di cui alla legge regionale 27 dicembre 1954, n. 50, compresi gli interessi maturati sulle giacenze dei fondi sono destinati ad incremento dei fondi di rotazione di cui agli articoli 5 e 9 della presente legge". (1)
Per effetto dall'art. 2 della L.R. 2/92 nell'articolo che si annota sono state soppresse le parole: "compresi gli interessi maturati nelle giacenze dei fondi".
La spesa di cui all'art. 79 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, è incrementata di lire 40.000 milioni per il biennio 1984-1985 da dividere paritariamente tra i due esercizi.
Lo stanziamento si iscrive al cap. 75611 del bilancio della Regione.
L'ultimo comma dell'art. 45 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, è sostituito con il seguente:
"Le operazioni di finanziamento di cui al presente articolo sono perfezionate con il solo rilascio da parte delle imprese beneficiarie, anche in deroga alle norme statutarie dell'IRFIS, di cambiali per ogni singola scadenza prevista all'atto del finanziamento.
Se il finanziamento riguarda in tutto o in parte l'acquisto di automezzi per uso commerciale sarà acquisita ipoteca automobilistica ai sensi del R.D.L. 15 marzo 1927, n. 436".
Il limite di lire 15 milioni di cui al primo comma dell'art. 45 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, è elevato a lire 30 milioni.
L'art. 48 dell legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, è sostituito con il seguente:
"Gli istituti di credito gestori, in caso di mancato rimborso dei prestiti di cui all'articolo precedente, provvedono ad addebitare il fondo di cui all'articolo 47 di un quinto della perdita subìta, previo espletamento delle procedure esecutive per il recupero dei crediti".
Il fondo a gestione separata istituito presso gli istituti di credito gestori del servizio di cassa della Regione in applicazione dell'art. 49 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, è incrementato per il triennio 1984-1986 di lire 15.000 milioni di cui lire 5.000 milioni per l'esercizio finanziario 1984.
Previa approvazione della Giunta regionale, giusto parere favorevole degli Assessori regionali per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca e per il bilancio e le finanze, in caso di incapienza del fondo a gestione separata di cui al primo comma del presente articolo, gli istituti di credito gestori, per la concessione del contributo in conto interessi, potranno utilizzare le disponibilità del fondo di garanzia, istituito in applicazione dell'art. 47 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, fino a un massimo del cinquanta per cento, fermo restando che le somme reintroitate saranno portate ad incremento del fondo di garanzia suddetto.
Per le finalità previste dagli articoli 9 e 11 della legge regionale 4 gennaio 1980, n. 1, è autorizzata per il triennio 1984-1986 la spesa di lire 12.000 milioni di cui lire 4.000 milioni nell'esercizio finanziario 1984 da ripartire paritariamente per le due finalità di cui ai citati articoli 9 ed 11 della legge regionale 4 gennaio 1980, n. 1.
Per le finalità previste dall'art. 8 della legge regionale 4 gennaio 1980, n. 1, sono autorizzati, per ciascuno degli anni 1984-1986, i limiti decennali di impegno rispettivamente di lire 300 milioni, 600 milioni, 1.000 milioni.
Per la concessione dei contributi a fondo perduto di cui all'art. 21 della legge regionale 4 gennaio 1980, n. 1, è autorizzata, per il biennio 1984-1985, la spesa di lire 10.000 milioni, di cui lire 8.000 milioni per l'esercizio finanziario 1984.
Per la concessione dei finanziamenti a tasso agevolato, di cui allo stesso art. 21 della legge n. 1 del 1980, è autorizzato, per l'anno finanziario 1984, il limite di impegno dodicennale di lire 1.000 milioni.
I provvedimenti previsti dall'art. 21 della legge regionale 4 gennaio 1980, n. 1, sono estesi anche alla spesa eventualmente necessaria all'acquisizione e/o utilizzazione di idonee tecnologie per la realizzazione, avviamento e conduzione di impianti di pescicoltura, molluschicoltura e maricoltura in genere.
I provvedimenti previsti dal precedente comma sono estesi, limitatamente al contributo a fondo perduto, alle iniziative già realizzate prima dell'entrata in vigore della presente legge.
Per le finalità previste dall'art. 4 della legge regionale 4 gennaio 1980, n. 1, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1984, la spesa di lire 2.500 milioni.
(sostituito dall'art. 1 della L.R. 25/87)
L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato a concedere contributi in conto capitale e contributi in conto interessi sulla spesa occorrente per il ripristino di attività produttive danneggiate per effetto delle eruzioni del vulcano Etna nel 1983.
Il contributo in conto capitale è pari al 50 per cento delle somme occorrenti mentre il contributo in conto interessi è concesso per il restante 50 per cento.
L'ammontare complessivo di ciascuna operazione ammessa a contributo non può superare i 1.000 milioni di lire.
L'operazione di mutuo ammessa a contributo è assistita da garanzia sussidiaria della Regione.
Il contributo nel pagamento degli interessi è fissato in misura pari alla differenza tra il 4 per cento a carico dei mutuatari ed il tasso di riferimento vigente al momento dell'erogazione, secondo le determinazioni del Ministero del tesoro relative al settore economico dell'attività svolta dai soggetti danneggiati. La garanzia sussidiaria è fissata in misura pari all'eventuale perdita subita dall'istituto di credito finanziatore per l'insolvenza totale o parziale del beneficiario.
I benefici previsti dal presente articolo sono estesi anche nei confronti dei soggetti che abbiano già provveduto al ripristino delle attività danneggiate.
La valutazione della spesa occorrente sarà, in ogni caso, riferita ai prezzi correnti.
Per la concessione del contributo in conto interessi sui mutui e per gli interventi di garanzia previsti nei precedenti commi, sono autorizzati, per l'esercizio finanziario 1987, rispettivamente, il limite di impegno quindicennale di lire 1.000 milioni e la spesa di lire 30 milioni.
Per la concessione del contributo in conto capitale predetto è autorizzata, per l'anno finanziario 1987, la spesa di lire 3.200 milioni.
Il fondo di rotazione istituito presso l'IRCAC con l'art. 3 della legge regionale 7 febbraio 1963, n. 12, e successive modifiche, è incrementato per il biennio 1984-1985 di lire 35 mila milioni, di cui lire 25.000 milioni nell'esercizio 1984.
Il fondo a gestione separata istituito presso l'IRCAC con l'art. 18 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 24, e successive modifiche ed integrazioni, è incrementato per il biennio 1984-1985 di lire 16.000 milioni, di cui lire 10.000 milioni nell'esercizio 1984.
All'art. 6 della legge regionale 7 febbraio 1963, n. 12, così come sostituito dall'art. 4 della legge regionale 17 marzo 1979, n. 37, è aggiunto il seguente comma:
"L'Istituto esercita, altresì, a favore delle cooperative e loro consorzi aventi sede ed operanti nel territorio della Regione Siciliana, operazioni di locazione finanziaria, anche mediante somministrazione di apposite disponibilità destinate al finanziamento di operazioni di locazione finanziaria poste in essere da società di leasing, operanti in Sicilia, purchè tali operazioni vengano effettuate, in favore di cooperative e loro consorzi, al tasso del 7,50 per cento".
Per operazioni di locazione finanziaria si intendono le operazioni di locazione di beni mobili ed immobili acquistati o fatti costruire dal locatore, su scelta ed indicazione del conduttore, che ne assume tutti i rischi e con facoltà, per quest'ultimo, di divenire proprietario dei beni locati al termine della locazione, dietro versamento di un prezzo prestabilito.
I contratti di locazione finanziaria non potranno essere superiori ad anni quindici se trattasi di immobili e ad anni cinque se trattasi di beni mobili.
Le operazioni di cui al precedente comma, effettuate da società di leasing, saranno concretate previa approvazione dell'IRCAC a cui è demandata la formulazione di un programma di finanziamento su istruttoria e conseguenti modalità operative decise dalle stesse società di leasing che assumono, pertanto, tutti i rischi dell'investimento.
Le società di leasing dovranno prestare idonea fidejussione bancaria o di compagnia di assicurazione per l'esatto adempimento della convenzione da stipularsi con l'IRCAC e dovranno, altresì, tenere gestione separata dei fondi somministrati, riconoscendo all'Istituto, per rimborso oneri, una aliquota che sarà annualmente determinata dallo stesso ente, sull'ammontare complessivo delle operazioni di leasing effettuate.
Per le finalità di cui ai precedenti articoli l'Istituto è autorizzato ad utilizzare: per non oltre la metà le disponibilità liquide all'inizio di ogni anno di cui al fondo istituito con l'art. 3, n. 5, lett. a, della legge regionale 7 febbraio 1963, n. 12, e successive aggiunte e modificazioni, le disponibilità di cui al fondo istituito con l'art. 1 della legge regionale 26 aprile 1972, n. 28, e per non oltre il 50 per cento le disponibilità di cui al fondo istituito con l'art. 3 della legge regionale 30 luglio 1973, n. 28.
Dopo l'ottavo comma dell'art. 2 della legge regionale 13 agosto 1979, n. 198, è inserito il seguente comma:
"La garanzia sussidiaria è valida per l'intera differenza come sopra determinata sino all'estinzione dei prestiti e diviene operante previa escussione dei debitori principali entro sei mesi dalla scadenza dei prestiti stessi, a termine dell'art. 1957, primo comma, del codice civile".
La presente norma si applica a decorrere dalla vendemmia 1983.
La presente norma ha cessato la sua applicabilità dall'esercizio finanziario 1986, ai sensi dell'art. 54 della L.R. 13/86, che però ha fatto salvi gli eventuali oneri finanziari derivanti da precedenti provvedimenti.
L'IRCAC è autorizzato a concedere finanziamento per il credito di esercizio a cooperative di produzione e lavoro che operano nel settore dei servizi prevalentemente in rapporto con enti pubblici e locali.
I finanziamenti di cui al comma precedente sono garantiti anche in deroga alle norme statutarie e regolamentari dell'IRCAC, dal rilascio, da parte delle cooperative, di procura irrevocabile all'incasso a favore dell'IRCAC, preventivamente accettata dall'ente debitore.
L'ammontare del finanziamento non può superare il 70 per cento del credito, se trattasi di cooperative fornitrici di servizi ove prevalente è la utilizzazione di manodopera, e l'85 per cento se trattasi di cooperative ove prevalente è l'impiego e trasformazione di materie prime.
L'erogazione dei finanziamenti viene effettuata al tasso d'interesse del 6,50 per cento onnicomprensivo e per la durata di 24 mesi, con esclusione di eventuali spese per istruttoria, sopralluoghi e perizie.
Per le finalità di cui ai precedenti commi l'IRCAC è autorizzato ad utilizzare il fondo di rotazione istituito con legge regionale 7 febbraio 1963, n. 12, e successive aggiunte e modificazioni, che è incrementato di lire 5.000 milioni per l'anno 1984.
Per le finalità della presente legge sono autorizzate le spese riportate nella seguente tabella:
1983 1984 1985 1986 Anni Totali successivi (in milioni di lire) Art. 1 5.000 14.500 13.500 2.000 - 35.000 Art. 3 - 15.000 - - - 15.000 Art. 4 - 6.000 - - - 6.000 Art. 5 - 3.000 3.000 2.000 - 8.000 Art. 6 - 1.000 1.000 - - 2.000 Art. 7 10.000 10.000 - - - 20.000 Art. 8 - 4.000 4.000 2.000 - 10.000 Art. 15 - 5.000 5.000 - - 10.000 Art. 20 I comma - 17.000 17.000 6.000 - 40.000 II comma - 17.000 17.000 6.000 - 40.000 Art. 22 (L.I. 1984) - 600 600 600 1.200 3.000 Art. 24 - 20.000 20.000 - - 40.000 Art. 27 - 5.000 5.000 5.000 - 15.000 Art. 28 - 4.000 4.000 4.000 - 12.000 Art. 29 L.I. 1984 - 300 300 300 2.100 3.000 Art. 29 L.I. 1985 - - 600 600 4.800 6.000 Art. 29 L.I. 1986 - - - 1.000 9.000 10.000 Art. 30 I comma - 8.000 2.000 - - 10.000 II comma (L.I. 1984) - 1.000 1.000 1.000 9.000 12.000 Art. 31 - 2.500 - - - 2.500 Art. 32 - 5.000 - - - 5.000 Art. 33 - 25.000 10.000 - - 35.000 Art. 34 - 10.000 6.000 - - 16.000 Art. 39 - 5.000 - - - 5.000 15.000 178.900 110.000 30.500 26.100 360.500
All'onere di lire 15.000 milioni derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'anno finanziario 1983, si provvede con la riduzione, di pari importo, delle disponibilità del cap. 21160 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.
Gli oneri ricadenti negli esercizi successivi, previsti in lire 178.900 milioni per l'anno 1984, lire 110.000 milioni per l'anno 1985 e lire 30.500 milioni per l'anno 1986, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 06.67. "Fondi speciali destinati al finanziamento del progetto prioritario "Promozione imprenditoriale e incentivi strutturali, ecc."" quanto a lire 219.400 milioni, e codice 06.68. "Fondi speciali destinati al finanziamento del progetto prioritario "Commercializzazione e valorizzazione dei prodotti dell'agricoltura, dell'industria, ecc."" quanto a lire 100.000 milioni, mediante riduzione di pari importo delle relative disponibilità.