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LEGGE REGIONALE 17 febbraio 1987, n. 8

G.U.R.S. 21 febbraio 1987, n. 8

Indennità di residenza a favore dei farmacisti rurali e modifica dell'art. 20 della legge regionale 3 maggio 1979, n. 73.

TESTO COORDINATO (alla L.R. 7/2023 e con annotazioni alla data 2 dicembre 2024)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

Disciplina dell'indennità di residenza a favore dei farmacisti rurali

Art. 1

Indennità di residenza a favore dei farmacisti rurali (1)

(sostituito dall'art. 27, comma 1, della L.R. 2/2023 e dall'art. 1, comma 1, della L.R. 7/2023)

1. A decorrere dall'anno 2023, l'Assessore regionale della salute provvede ad erogare, ai titolari, direttori responsabili e gestori provvisori di farmacie rurali di cui all'articolo 1 della legge 8 marzo 1968, n. 221 e successive modificazioni ed integrazioni, l'indennità di residenza nella misura annua lorda di seguito indicata:

a) euro 25.000,00 per le farmacie ubicate in località con popolazione residente fino a 400 abitanti;

b) euro 16.000,00 per le farmacie ubicate in località con popolazione residente da 401 e fino a 600 abitanti;

c) euro 11.000,00 per le farmacie ubicate in località con popolazione residente da 601 e fino a 800 abitanti;

d) euro 8.000,00 per le farmacie ubicate in località con popolazione residente da 801 e fino a 1.000 abitanti;

e) euro 5.169,00 per le farmacie ubicate in località con popolazione residente da 1.001 e fino a 2.000 abitanti;

f) euro 2.938,00 per le farmacie ubicate in località con popolazione residente da 2.001 e fino a 3.000 abitanti;

g) euro 1.000,00 per le farmacie ubicate in località con popolazione residente da 3.001 fino a 5.000 abitanti, qualora nelle medesime località siano aperte due o più farmacie.

2. Ai fini della determinazione dell'indennità di residenza di cui al presente articolo si tiene conto della popolazione del comune, località o agglomerato rurale in cui è ubicata la farmacia, prescindendo dalla popolazione della sede farmaceutica prevista dalla pianta organica.

3. L'indennità di residenza di cui al presente articolo viene rivalutata annualmente in base al tasso d'inflazione ufficiale rilevato dall'ISTAT relativo all'anno precedente.

4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, pari a 2.077.452,00 di euro annui, si provvede a valere sul Fondo sanitario regionale.

(1)

Ai fini della rivalutazione dell'indennità di residenza da erogare ai soggetti di cui all'articolo annotato, vedi i seguenti:

- Decreti Salute 2 dicembre 2024, n. 13509 ottobre 201418 dicembre 201317 dicembre 2012 e 28 ottobre 2010;

- Decreti Sanità 8 ottobre 2009, 10 febbraio 2009, 7 febbraio 2008, 15 marzo 2007, 6 marzo 2006, 10 agosto 2005, 30 giugno 2004, 8 aprile 2002, 9 maggio 2000, 13 marzo 1998, 7 gennaio 1997, 11 aprile 1996, 22 aprile 1995 e 18 marzo 1994.

Art. 2  

(1)

(modificato dall'art. 75, comma 1, lett. b), della L.R. 3/2016)

1. Le indennità di cui all'articolo precedente sono erogate unicamente per le farmacie che risultano regolarmente aperte al pubblico durante l'anno solare cui dette indennità si riferiscono.

2. Le predette indennità sono corrisposte agli aventi diritto entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento.

3. -------------------------- (comma abrogato) (2)

(1)

Ai fini della rivalutazione dell'indennità di residenza da erogare ai soggetti di cui all'articolo annotato, vedi i seguenti:

- Decreti Salute 2 dicembre 2024, n. 13509 ottobre 201418 dicembre 201317 dicembre 2012 e 28 ottobre 2010;

- Decreti Sanità 8 ottobre 2009, 10 febbraio 2009, 7 febbraio 2008, 15 marzo 2007, 6 marzo 2006, 10 agosto 2005, 30 giugno 2004, 8 aprile 2002, 9 maggio 2000, 13 marzo 1998, 7 gennaio 1997, 11 aprile 1996, 22 aprile 1995 e 18 marzo 1994.

Art. 3

1. All'erogazione delle indennità di cui all'art. 1, da effettuare in unica soluzione, provvede l'Assessore regionale per la sanità, il quale si avvale degli uffici dei medici provinciali sia per l'acquisizione della documentazione prescritta, sia per la liquidazione delle indennità stesse, previo accreditamento dei fondi occorrenti.

Art. 4

(abrogato dall'art. 1, comma 5, della L.R. 7/2023)

Capo II

Disciplina transitoria dell'indennità di residenza per le farmacie rurali

Art. 5

1. L'indennità di disagiata residenza relativa agli anni 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985 e 1986 dovuta per le farmacie rurali nella misura prevista dalla legge 8 marzo 1968, n. 221, e quantificata in lire 1.650 milioni, è corrisposta dall'Assessore regionale per la sanità, su richiesta degli interessati, secondo le modalità fissate dallo stesso.

Art. 6

1. Agli oneri derivanti dall'art. 5 si fa fronte con parte delle disponibilità del capitolo 21257 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1987; gli oneri autorizzati trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, progetto strategico "E": Attivazione e qualificazione dell'intervento sociale.

Capo III

Modificazioni alla legge regionale 3 maggio 1979, n. 73

Art. 7

1. Alla legge regionale 3 maggio 1979, n. 73 sono apportate con effetto dal 1° gennaio 1985, le seguenti modifiche:

a) all'art. 20 è aggiunto il seguente comma:

"Per l'infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio sono a carico dell'Amministrazione, oltre le spese previste dall'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, quelle relative a viaggi e soggiorni sostenute dall'interessato e dall'eventuale accompagnatore"; (1)

b) l'indicazione dell'importo massimo e minimo della prima categoria prevista dall'annessa tabella di determinazione della misura dell'equo indennizzo è sostituita dalla seguente:

Prima categoria

Importo massimo

"Tre volte l'importo annuo della classe di stipendio più elevata della qualifica di assistente oppure, se più favorevole, tre volte l'importo annuo della classe di stipendio più elevata della qualifica posseduta o spettante".

Importo minimo

"Tre volte l'importo annuo della classe di stipendio più elevata della qualifica di assistente diminuito del 4 per cento oppure, se più favorevole, tre volte l'importo annuo della classe di stipendio più elevata della qualifica posseduta o spettante dimimuito del 4 per cento".

(1)

Il presente comma, aggiunto all'art. 20 della L.R. 73/79,  è stato abrogato dall'art. 21, comma 2, della L.R. 2/2007.

Art. 8

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 17 febbraio 1987.

NICOLOSI