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LEGGE REGIONALE 8 novembre 1988, n. 34

G.U.R.S. 12 novembre 1988, n. 49

Interventi per lo sviluppo industriale.

TESTO COORDINATO (alla L.R. 4/2003 e con annotazioni alla data 21 settembre 2005)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

NORME PER LA PROGRAMMAZIONE INDUSTRIALE

Art. 1

1. L'assessore regionale per l'industria, nel quadro della formazione del piano regionale di sviluppo economico-sociale, in armonia con le procedure previste dalla legge regionale 19 maggio 1988, n. 6, e comunque non oltre sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, predispone il progetto di attuazione per lo sviluppo dell'industria in Sicilia e per gli interventi a favore delle imprese industriali.

Art. 2

1. L'assessore regionale per l'industria predispone, con l'osservanza delle procedure previste dalla legge regionale 19 maggio 1988, n. 6, non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un progetto di riforma degli enti economici regionali operanti nel settore dell'industria e dei consorzi per le aree e per i nuclei di sviluppo industriale, finalizzato al conseguimento degli obiettivi della programmazione regionale e coordinamento con il progetto di cui all'art. 1, promuovendo le occorrenti iniziative legislative.

Art. 3

1. L'assessore regionale per l'industria, sentito il comitato consultivo per l'industria, è autorizzato ad effettuare spese dirette a favorire e promuovere il progresso scientifico, tecnico ed economico nelle materie di propria competenza ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 10 aprile 1978, n. 2.

2. A tal fine, è altresì autorizzato a sostenere le spese necessarie per la partecipazione a fiere specializzate e per la pubblicazione e diffusione della Rivista mineraria, del Bollettino regionale minerario e del Bollettino regionale degli idrocarburi, prescindendo dal parere prescritto dal regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, nei limiti di spesa previsti dall'art. 76 della legge regionale 31 dicembre 1985, n. 57.

3. Per il raggiungimento delle finalità del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario in corso, la spesa di lire 500 milioni. Alle stesse finalità è destinata la disponibilità del cap. 24651 del bilancio della Regione per l'anno 1988, originariamente destinata agli scopi di cui alle disposizioni normative degli articoli 38 e 29 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96.

4. Per i successivi esercizi finanziari, si provvederà ai sensi dell'art. 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

Titolo II

PRIME NORME PER IL RIORDINO DEGLI ENTI PUBBLICI REGIONALI OPERANTI NELL'INDUSTRIA

Art. 4

1. L'assessore regionale per l'industria, sentito il parere del comitato di cui all'art. 6, impartisce all'Ente siciliano per la promozione industriale (ESPI), all'Ente minerario siciliano (EMS), all'Azienda asfalti siciliani (AZASI) e ai consorzi di sviluppo industriale, direttive di indirizzo e coordinamento.

Art. 5

1. Il fondo a gestione separata, istituito presso l'ESPI con la legge regionale 28 dicembre 1984, n. 112, è incrementato di lire 4.000 milioni, per l'esercizio finanziario in corso, e di lire 10.000 milioni per l'esercizio finanziario 1989.

2. L'utilizzo delle somme di cui al comma primo verrà effettuato applicando le disposizioni previste dalla legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, con esclusione della trattativa privata che resta invece ammessa quando i lavori siano affidati a enti pubblici regionali o società con partecipazione regionale.

Art. 6

1. Il comitato di coordinamento previsto dall'art. 16 della legge regionale 21 dicembre 1973, n. 50, è così modificato: presidente: l'assessore per l'industria; componenti: i presidenti e i direttori generali dell'AZASI, dell'EMS e dell'ESPI, tre presidenti e tre direttori dei consorzi per le aree di sviluppo industriale, i direttori regionali dell'industria, del territorio, dell'agricoltura, del turismo, del bilancio e tesoro, delle finanze e il direttore regionale della programmazione.

2. I presidenti e i direttori dei consorzi per le aree di sviluppo industriale sono designati dai presidenti stessi, su invito dell'Assessore regionale per l'industria, e sono rinnovati annualmente, assicurando la rotazione.

Titolo III

INTERVENTI URGENTI PER GLI ENTI ECONOMICI REGIONALI

Art. 7

1. Il fondo di dotazione dell'EMS ed il patrimonio dell'AZASI sono incrementati rispettivamente di lire 10.000 milioni e di lire 4.000 milioni per le esigenze di gestione interna e delle società collegate.

2. Le somme residue delle assegnazioni disposte in favore dell'EMS con le leggi regionali: 30 dicembre 1977, n. 107, articoli 1 e 2; 11 aprile 1981, n. 54, art. 33; 26 marzo 1982, n. 23, art. 2; 9 maggio 1984, n. 27, art. 12; 3 gennaio 1985, n. 10, art. 3; 18 febbraio 1986, n. 7, articoli 5 e 10; sono destinate al fondo di dotazione dell'EMS per le esigenze di cui al comma primo.

3. Il fondo di dotazione dell'EMS è incrementato, altresì, della somma di lire 25 mila milioni, per fare fronte agli oneri derivanti dalla definizione di esposizioni debitorie della CHISADE S.p.a. nei confronti di istituti di credito e dell'IRFIS. L'erogazione della somma è subordinata alla verifica, che tenga conto della natura dei crediti vantati, delle intese tra l'EMS e gli istituti di credito e l'IRFIS, da parte dell'assessore regionale per l'industria, che ne riferisce preventivamente alla commissione legislativa per l'industria della assemblea regionale.

4. Il fondo di dotazione dell'EMS è incrementato inoltre di lire 6.000 milioni per l'anno 1988 e di lire 7.000 milioni per l'anno 1989 da destinare:

a) quanto a lire 10.500 milioni, di cui lire 3.500 milioni a carico dell'esercizio finanziario in corso e lire 7.000 milioni per l'esercizio finanziario 1989, alla esecuzione da parte dell'ente stesso di opere necessarie: alla chiusura in regime di sicurezza delle miniere di S. Cataldo, Bosco e Palo; al mantenimento in stato di potenziale coltivazione della miniera di Racalmuto, nonchè per la chiusura di sotterranei in regime di sicurezza, al recupero delle pertinenze e dei beni utilmente asportabili delle miniere di zolfo ancora in esercizio o in stato di potenziale coltivazione;

b) quanto a lire 2.500 milioni per anticipazione alla società collegata ISPEA per le esigenze della liquidazione e per la chiusura di altre unità minerarie per le quali è cessata la concessione.

5. L'EMS, entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, è tenuto a revocare la nomina dei commissari liquidatori dell'ISPEA S.p.a. e a provvedere alla nomina di un unico liquidatore.

Art. 8

1. L'EMS, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvederà alla chiusura delle miniere di zolfo ancora in esercizio o in stato di potenziale coltivazione, curando il recupero dei beni e delle attrezzature utilmente asportabili.

2. La chiusura dei sotterranei e il recupero degli impianti e delle attrezzature pertinenziali dovranno avvenire con l'osservanza delle direttive e nel rispetto delle condizioni che, ai fini della sicurezza, saranno impartite dal Corpo regionale delle miniere.

Art. 9

1. L'EMS è autorizzato ad alienare gli stabilimenti di Dittaino e Trabonella per la lavorazione di zolfi o concedere in locazione gli stessi ad operatori privati, che assicurino il mantenimento della destinazione industriale.

Art. 10

1. L'EMS è autorizzato ad alienare i beni mobili e immobili, le pertinenze, gli impianti e quant'altro recuperato delle attrezzature minerarie.

2. L'ente può cedere anche in comodato i terreni e i fabbricati annessi, già asserviti alla coltivazione e nella sua disponibilità, all'azienda delle foreste demaniali della Regione ai fini di rimboschimento o ad altri enti pubblici che ne facciano richiesta per finalità industriali, artigianali o comunque socialmente utili.

3. L'ente può altresì concedere in locazione i beni di cui al comma primo anche a privati che ne facciano richiesta solo per finalità industriali e/o artigianali.

4. Le relative delibere sono soggette ad approvavazione da parte dell'assesore regionale per l'industria, acquisito il parere della giunta per le partecipazioni regionali ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 21 dicembre 1973, n. 50.

Art. 11

1. I benefici di cui agli articoli 5, 6 e 8 della legge regionale 9 maggio 1984, n. 27, e successive modifiche ed integrazioni si applicano al personale dipendente al 30 giugno 1988 delle unità minerarie di cui all'art. 8.

2. Il relativo diritto decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge e potrà essere esercitato entro i successivi ventiquattro mesi.

3. Per gli operai e gli impiegati di cui al comma primo si prescinde dal requisito dell'età del richiedente e dell'anzianità contributiva, previsti dall'art. 6 della richiamata legge regionale 9 maggio 1984, n. 27. In relazione all'attività occorrente alla chiusura delle miniere ed al recupero del beni, l'EMS, su conforme avviso del Corpo regionale delle miniere, consentirà il graduale esodo del personale, che potrà essere mantenuto in servizio sino alla scadenza del termine di cui al comma secondo.

4. Sei mesi prima della scadenza del suddetto termine il personale di cui al comma primo potrà presentare istanza per essere trasferito alla società di cui all'art. 1 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 7.

5. Il fondo a gestione separata, istituito presso l'EMS con l'art. 13, lettera a), della legge regionale 6 giugno 1975, n. 42, e successive modifiche ed integrazioni, è incrementato di lire 35.000 milioni per l'anno 1988, di lire 33.000 milioni per l'anno 1989 e di lire 30.000 milioni per l'anno 1990 per far fronte agli oneri conseguenti all'attuazione del disposto del presente articolo e degli articoli 12 e 13.

6. Negli esercizi successivi si provvederà ai sensi dell'art. 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, in relazione all'effettivo fabbisogno.

Art. 12

1. Al personale che cessa il rapporto di lavoro senza aver maturato l'anzianità occorrente per il conseguimento del cosiddetto premio-fedeli è attribuita, ad integrazione dell'indennità di fine rapporto di lavoro, una quota del premio suddetto, rapportata agli anni di effettivo servizio.

Art. 13

1. Nell'adeguamento del trattamento di prepensionamento, previsto dall'art. 9 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 7, modificativo dell'art. 7 della legge regionale 9 maggio 1984, n. 27, dal 1° gennaio 1987 dovranno essere compresi i miglioramenti economici, derivanti da contratti aziendali di lavoro, riferiti alla generalità del personale in servizio, intervenuti successivamente alle predette leggi.

Art. 14

1. Ai soli dipendenti della SOLSI S.p.a., della SARP S.p.a. e della Trabia S.p.a. si applicano le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 della legge regionale 9 maggio 1984, n. 27, in quanto possiedano i requisiti ivi prescritti.

2. I dipendenti predetti aventi qualifica di dirigente ed impiegato potranno optare per il ruolo unico presso l'EMS di cui all'art. 8 della legge regionale 9 maggio 1984, n. 27, e successive modifiche, con le modalità ivi previste.

Art. 15

1. Le provvidenze di cui all'art. 11 sono estese, con le modalità ivi previste e a domanda degli interessati, al personale del ruolo unico di cui all'art. 8 della legge regionale 9 maggio 1984, n. 27, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 16

1. L'indennità una tantum prevista al secondo comma dell'art. 6 della legge regionale 9 maggio 1984, n. 27, è determinata in conformità di quanto disposto dall'art. 9 della legge regionale 10 agosto 1984, n. 46, con la maggiorazione dell'ammontare dei contributi previsti dal richiamato art. 6 della legge regionale 9 maggio 1984, n. 27.

2. La disposizione di cui al comma primo ha valore di interpretazione autentica dell'art. 9 della legge regionale 10 agosto 1984, n. 46.

Art. 17

(modificato dall'art. 4, comma 2, della L.R. 5/99)

1. Il fondo a gestione separata, istituito presso l'ESPI con l'art. 2 della legge regionale 26 marzo 1982, n. 23, è incrementato, per le finalità previste dall'art. 1 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 7, di lire 38.000 milioni per l'esercizio finanziario in corso e di lire 35.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1989 e 1990.

2. ----------------- (comma abrogato ) (1)

3. Nelle more della definizione dei rapporti tra l'ESPI e la GEPI concernenti la GERI-UOMO S.p.a. in liquidazione, l'ESPI è autorizzato a trasferire il personale dipendente dalla predetta società proveniente dalla Tessilcon S.p.a., che abbia superato un periodo di tre anni di cassa integrazione guadagni, nella società di cui all'art. 1 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 7.

Art. 18

1. Presso l'ESPI è istituito un fondo a gestione separata di lire 8.500 milioni, a carico del quale è posto un contributo a favore della SIRAP S.p.a. e della MESVIL S.p.a. per l'attività svolta fino al 31 dicembre 1987, in misura pari al 3 per cento delle somme ammesse a finanziamento dalle competenti autorità regionali, nazionali e/o comunitarie per progetti dalle stesse elaborati ed istruiti a norma dell'art. 34 della legge regionale 4 gennaio 1984, n. 1.

2. Sullo stesso fondo, ma con funzioni di rotazione in caso di approvazione dei progetti, sono posti a carico contributi, nella stessa percentuale del comma primo, a favore delle predette società in base a programmi annuali approvati dal Governo a partire dall'entrata in vigore della presente legge, nonché all'ESPI per l'elaborazione di piani e progetti in esecuzione di direttive del Governo della Regione e/o dell'Assessorato regionale dell'industria.

3. Sullo stesso fondo, per la partecipazione alla realizzazione dei progetti Valoren in Sicilia, approvati ed ammessi all'aiuto comunitario ai sensi del regolamento CEE n. 3301/86 del Consiglio, del 27 ottobre 1986, gestiti da soggetti operanti in Sicilia, è riservata una quota di lire 500 milioni che sarà utlizzata per l'erogazione dei contributi di pertinenza della regione Sicilia. (1)

(1)

Vedi Decr. Ass. Industria 04/08/93: "Autorizzazione all'E.S.P.I. per l'erogazione del contributo di cui all'art. 4 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 23."

Art. 19

1. I trasferimenti agli enti dei finanziamenti previsti dai precedenti articoli 5, 7 (commi terzo e quarto) e 18 sono condizionati alla nomina dei consigli di amministrazione degli enti stessi.

Titolo IV

INTERVENTI URGENTI DI INCENTIVAZIONE INDUSTRIALE

Art. 20

1. Il fondo di rotazione istituito presso l'IRFIS a norma dell'art. 11 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51, e successive modifiche ed integrazioni, è incrementato:

a) con le disponibilità delle assegnazioni disposte con l'art. 22 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, e con l'art. 4 della legge regionale 13 dicembre 1983, n. 119, per l'importo di lire 6.500 milioni;

b) con le disponibilità dell'assegnazione disposta con l'art. 15 della legge regionale 13 dicembre 1983, n. 119, nonché con i rientri che si realizzeranno in forza del disposto dell'art. 4 della legge regionale 27 maggio 1987, n. 25.

2. Gli stanziamenti relativi ad incrementi dei fondi di rotazione a gestione separata istituiti presso l'IRFIS, di cui all'art. 11 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51, e successive modifiche ed integrazioni, e all'art. 4 e all'art. 23 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, e successive modifiche ed integrazioni, saranno determinati ai sensi dell'art. 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, in relazione all'effettivo fabbisogno.

3. Le disponibilità del fondo di riserva di cui all'art. 9 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51, sino alla concorrenza di lire 10.000 milioni, sono trasferite al fondo di rotazione a gestione separata istituito presso l'IRFIS ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51, e successive modifiche e integrazioni, e dell'art. 2 della legge regionale 30 dicembre 1977, n. 108, da destinare ai finanziamenti di cui all'art. 3 della legge regionale 13 dicembre 1983, n. 119.

Art. 21

1. Il secondo e il terzo comma dell'art. 43 della legge regionale 21 dicembre 1973, n. 50, già modificati con gli articoli 8 e 9 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, sono così sostituiti:

"Il fondo è destinato alla copertura dei rischi derivanti dai finanziamenti a medio termine concessi, ai sensi del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modifiche ed integrazioni, alle imprese industriali nonché alle imprese artigiane che realizzino investimenti nel territorio della Regione per la costruzione, riattivazione, ampliamento, ammodernamento, ristrutturazione e riconversione di stabilimenti per lo svolgimento di attività produttive, ivi compresi i servizi reali di cui all'art. 12 della legge 1° marzo 1986, n. 64, nonché i centri di ricerca scientifica e tecnologica.

La garanzia è concessa agli istituti di credito operanti in Sicilia per le imprese che ne facciano richiesta in concessione ai finanziamenti a medio termine di cui al secondo comma e che non siano in grado di assicurare, sulla base del solo patrimonio immobiliare che verrà a costituirsi o ad aggiungersi nell'azienda da finanziare, garanzie ritenute capienti dagli istituti di credito a fronte dell'intera operazione di finanziamento ivi compresa la quota riferita alle scorte".

Art. 22

1. L'art. 44 della legge regionale 21 dicembre 1973, n. 50, già modificato con l'art. 10 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, e con l'art. 9 della legge regionale 13 dicembre 1983, n. 119, è sostituito con il seguente:

"Sono ammesse alle garanzie previste dal secondo comma dell'art. 43 le imprese che realizzino o raggiungano investimenti fissi non superiori a lire 50.000 milioni al netto degli ammortamenti tecnici e delle rivalutazioni per conguaglio monetario.

Sono escluse dalla garanzia le imprese elettriche, petrolchimiche, le raffinerie ed i cementifici".

Art. 23

1. Il primo comma dell'art. 46 della legge regionale 21 dicembre 1973, n. 50, per ultimo modificato dall'art. 10 della legge regionale 13 dicembre 1983, n. 119, è sostituito con il seguente:

"La garanzia prevista dall'art. 43 si esplica nella misura del 75 per cento del finanziamento ed in ogni caso non oltre l'ammontare di lire 6.000 milioni, per la perdita che gli istituti e le aziende di credito dimostrino di aver sofferto dopo aver escusso i beni costituiti in specifica garanzia all'atto della concessione del finanziamento stesso".

Art. 24

1. L'inosservanza dell'obbligo sancito dall'art. 29 della legge regionale 18 luglio 1974, n. 22, comporta la nullità degli atti deliberativi adottati.

2. Gli enti sono tenuti a presentare annualmente all'Assessore regionale per l'industria una relazione contenente i dati relativi alle forniture e alle lavorazioni complessivamente assegnate, specificando la quota riservata alle piccole e medie imprese industriali.

3. La disposizione di cui al suddetto art. 29 è estesa alle imprese appaltatrici di opere pubbliche, di forniture e di servizi nonché alle imprese che usufruiscano di contributi o altre agevolazioni finanziarie previste da leggi regionali.

4. Nelle ipotesi di cui al comma terzo l'inosservanza dell'obbligo comporta la risoluzione del contratto o la revoca del contratto o dell'agevolazione finanziaria.

Art. 25

1. Nell'art. 4 della legge regionale 27 maggio 1987, n. 25, al comma sesto, dopo le parole "posizioni debitorie" sono soppresse le parole "sia queste che" e dopo le parole "rimangono debitori" sono soppresse le parole "in solido".

2. Per le finalità dello stesso art. 4 la spesa autorizzata è incrementata di lire 13.500 milioni a carico dell'esercizio finanziario in corso.

Art. 26

1. Nelle more della definitiva applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge l'IRFIS è autorizzato a sospendere eventuali azioni di recupero o la eventuale attivazione delle garanzie fidejussorie nei confronti di imprese industriali in difetto con i rientri delle rate relative alle aperture di credito concesse ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 13 dicembre 1983, n. 119, in scadenza successivamente al 31 dicembre 1986.

2. Il beneficio di cui al comma primo è accordato a richiesta delle aziende industriali interessate che abbiano i requisiti per usufruire delle provvidenze di cui alla presente legge.

Art. 27

1. In favore dei consorzi di garanzia fidi, costituiti ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 18 luglio 1974, n. 22, l'Assessore regionale per l'industria è autorizzato a concedere, con effetto dal 1° gennaio 1988, contributi trimestrali commisurati al quaranta per cento dell'ammontare degli interessi corrisposti sulle operazioni finanziarie poste in essere dalle imprese associate.

2. Per le finalità previste dal presente articolo è autorizzata, per l'anno 1988, la spesa di lire 2.500 milioni.

3. Per gli esercizi successivi la spesa sarà determinata ai sensi dell'art. 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

Art. 28

(modificato dall'art. 25, commi 4 e 5, della L.R. 25/93)

1. L'art. 13 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, è sostituito con il seguente: (1)

"L'integrazione da parte della Regione dell'ammontare dei fondi rischi di consorzi fidi di garanzia collettiva viene effettuata nella seguente misura:

a) con una somma pari all'ammontare del fondo rischi per i consorzi ai quali aderiscono almeno dieci imprese industriali;

b) con una somma pari all'ammontare del fondo rischi e del monte fidejussioni per i consorzi ai quali aderiscono più di dieci imprese industriali.

L'integrazione da parte della Regione non può eccedere l'importo di lire 100 milioni per ogni singola impresa aderente al consorzio e, comunque, l'apporto del singolo aderente.

La Regione integra altresì i contributi versati al consorzio da enti sostenitori, istituti di credito, associazioni e aziende di cui al sesto comma, in misura uguale all'apporto degli stessi.

Le camere di commercio che promuovono la costituzione di consorzi sono autorizzate ad integrare l'ammontare del fondo rischi e del monte fidejussioni secondo le modalità previste per l'integrazione regionale.

Ai fini dell'integrazione da parte della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per i consorzi ai quali aderiscono più di dieci imprese industriali, il monte fidejussioni è considerato di importo pari al fondo rischi, fermo restando il diritto di ciascun consorzio di costituire per il raggiungimento dei propri scopi un monte fidejussioni di importo superiore.

Ai consorzi possono aderire, assumendo la veste di sostenitori, anche enti, istituti di credito, associazioni ed aziende che, pur non fruendo dei servizi del consorzio stesso, concorrono al conseguimento delle sue finalità.

La concessione dell'integrazione da parte della Regione è effettuata con decreto dell'Assessore regionale per l'industria nel termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda.

Ogni qualvolta le imprese consorziate procedano all'aumento del fondo rischi, l'Amministrazione regionale e le camere di commercio sono autorizzate ad effettuare versamenti aggiuntivi ad integrazione del fondo stesso, nei limiti e con le modalità sopra indicate.

L'intervento della Regione non può comunque eccedere l'importo di lire 4.000 milioni per ogni consorzio con più di dieci aziende associate.

L'intervento di ciascuna camera di commercio non può eccedere in ogni caso l'importo di lire 100 milioni per ogni singolo consorzio".

Art. 29

1. Il quarto comma dell'art. 37 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 22, è applicato ai consorzi fidi esistenti in Sicilia, fin dalla data di approvazione del loro statuto da parte dell'Assessorato regionale dell'industria, anche se comprendenti le imprese ammesse ai benefici con la medesima legge 29 aprile 1985, n. 22.

Art. 30

1. Per le finalità previste dall'art. 33 della legge regionale 18 luglio 1974, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata per l'esercizio 1988 la spesa di lire 2.500 milioni.

2. Per gli esercizi successivi la spesa sarà determinata ai sensi dell'art. 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

Art. 31

(modificato dall'art. 14 della L.R. 23/91)

1. Allo scopo di ridurre l'onere delle prestazioni derivanti da cessione di crediti commerciali, l'Assessore regionale per l'industria è autorizzato a concedere contributi in misura pari al trenta per cento dell'ammontare degli interessi sulle anticipazioni relative alle suddette operazioni.(1)

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi sulle operazioni effettuate dalle piccole e medie imprese industriali operanti e con sede legale in Sicilia, comprese quelle definite dall'articolo 37 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 22, con aziende ed istituti di credito o con società finanziarie aventi sportello in Sicilia, autorizzate, a norma della legislazione vigente, ad effettuare le operazioni di cui al comma 1.

3. Per le finalità del presente articolo l'Assessore regionale per l'industria è autorizzato a stipulare apposita convenzione con le aziende e istituti di credito nonché con le società finanziarie.

4. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'esercizio finanziario 1988.

5. Per gli esercizi successivi, la spesa sarà determinata ai sensi dell'art. 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

(1)

Misura del contributo elevata al 40 per cento con l'art. 25, comma 8, della L.R. 25/93.

Art. 32

(modificato dall'art. 7 della L.R. 33/96, nel testo integrato dall'art. 69, comma 7, della L.R. 4/2003)

1. L'art. 22 della legge regionale 18 luglio 1974, n. 22, già modificato con l'art. 16 della legge regionale 20 aprile 1976, n. 38, è sostituito con il seguente:

"Il fondo di cui all'art. 5 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51, è altresì incrementato di lire 15.000 milioni per la concessione di finanziamenti commisurati al cinquanta per cento dell'ammontare delle forniture e lavorazioni acquisite dopo l'entrata in vigore della presente legge, sia in applicazione delle riserve previste dall'art. 107 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, dall'articolo 17, della legge 1° marzo 1986, n. 64, e dall'articolo 29 della presente legge, semprechè non fruiscano di altre agevolazioni nei termini di pagamento, sia in forza di contratti non rientranti nelle predette riserve e convenuti con imprese pubbliche o private, semprechè la loro esecuzione richieda tempi tecnici e/o immobilizzi finanziari di particolare impegno.

I benefici di cui al presente articolo sono concessi anche alle imprese di costruzioni industriali, impiantistiche e di manutenzione, nonché ai consorzi di imprese costituiti in prevalenza da aziende singolarmente ammissibili a fruire delle agevolazioni.

L'importo massimo dei finanziamenti di cui all'art. 16 della legge regionale 20 aprile 1976, n. 38, concedibili sul fondo di cui all'art. 5 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51, incrementato come all'art. 2 della legge regionale 30 dicembre 1977, n. 108, e successive modifiche ed integrazioni, è fissato in lire 2.500 milioni. Per i consorzi di imprese l'importo massimo del finanziamento è fissato in lire 4.000 milioni. Tali limiti possono essere elevati con decreto dell'Assessorato regionale per l'industria.

I finanziamenti di cui al terzo comma sono concessi sotto forma di apertura di credito al tasso annuo fissato dall'articolo 49 della legge regionale 31 dicembre 1985, n. 57, comprensivo di ogni onere accessorio e spesa, non possono avere durata superiore a tre anni e sono assistiti da procura irrevocabile all'incasso dell'importo delle commesse, integrata da polizza fidejussoria rilasciata da primaria compagnia di assicurazione o da società finanziarie iscritte nell'elenco di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, in misura non inferiore al 30 per cento del credito nascente dal finanziamento concesso, ovvero da garanzia rilasciata da consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi aventi i requisiti di cui all'articolo 97 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, in misura non inferiore al 60 per cento del credito nascente dal finanziamento concesso.

Stipulato il contratto di finanziamento e acquisita la documentazione legale e le previste garanzie, l'impresa beneficiaria potrà fruire di un primo utilizzo dell'apertura di credito per non più del quindici per cento dell'ammontare del finanziamento a titolo di anticipazione non ripetibile sui costi iniziali della commessa, da detrarre in sede di successivo utilizzo, in base alla documentazione di spesa sostenuta.

L'utilizzo dei finanziamenti e gli eventuali successivi riutilizzi nell'ambito della stessa commessa - qualora sia finanziabile per un importo superiore al limite massimo concedibile - non può superare l'ammontare delle spese sostenute per l'acquisto di materiali e per i costi di trasformazione, per la realizzazione delle commesse o comunque il cinquanta per cento del credito ceduto al netto dei pagamenti via via effettuati dal committante.

L'apertura di credito potrà successivamente essere riutilizzata, ferma restando la durata massima della operazione di anni tre, fino all'importo originariamente accordato, semprechè la ditta finanziata dimostri di avere acquisito altre proporzionali commesse aventi le caratteristiche previste dal primo comma del presente articolo e ne abbia ceduto il relativo credito o abbia rilasciato delega per l'incasso.

Le direttive per l'attuazione del presente articolo vengono impartite con decreto dell'Assessore regionale per l'industria".

Art. 33

1. L'art. 39 della legge regionale 4 gennaio 1984, n. 1, è sostituito dal seguente:

"I beni patrimoniali costituenti le zone industriali regionali, istituite con legge regionale 21 aprile 1953, n. 30, e la zona industriale ex statale di Messina, istituita con decreto luogotenenziale 29 luglio 1915, n. 1295, ove non ancora ceduti a fini industriali, sono trasferiti ai consorzi per le aree di sviluppo industriale della Sicilia competenti per territorio.

Le relative opere infrastrutturali, eseguite o in corso di esecuzione con fondi del bilancio regionale, vengono trasferite ai predetti enti che cureranno l'espletamento delle procedure espropriative eventualmente non ultimate.

Ai trasferimenti di cui sopra si provvede con decreto dell'Assessore regionale per l'industria, che costituisce, ad ogni effetto di legge, titolo traslativo della titolarità".

Art. 34

1. Con l'entrata in vigore della presente legge cessano di trovare applicazione nel territorio della Regione Siciliana le disposizioni di cui al decreto luogotenenziale 29 luglio 1915, n. 1295, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 35

1. I finanziamenti alle commesse di cui alle leggi regionali 18 luglio 1974, n. 22, e 20 aprile 1976, n. 38, sono estesi alle piccole e medie imprese industriali, ivi comprese quelle artigiane, aventi sede legale ed operanti in Sicilia che hanno conseguito nell'ultimo triennio un fatturato annuo non inferiore a lire 300 milioni, impegnate in lavori di progettazione, costruzione, installazione, riparazione e manutenzione di grandi complessi industriali ubicati nel territorio della Regione.

2. L'Assessore regionale per l'industria, con proprio decreto, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilirà le modalità e le condizioni di attuazione.

Art. 36

1. All'art. 59 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127, è aggiunto il seguente comma:

"I piani e i progetti per le infrastrutture di cui al primo comma possono essere presentati anche dai comuni interessati, a favore dei quali, nell'ambito del programma di cui al quarto comma, l'Assessore regionale per l'industria dispone il finanziamento per l'esecuzione delle opere".

Art. 37

1. I commi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto dell'art. 4 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, sono sostituiti con i seguenti:

"Il fondo è destinato alla concessione di anticipazioni in favore delle imprese che, a fronte di iniziative dirette alla costruzione, riattivazione, ampliamento, ammodernamento, ristrutturazione e riconversione di stabilimenti per lo svolgimento di attività produttive ivi compresi i servizi reali di cui all'art. 12 della legge 1° marzo 1986, n. 64, nonché i centri di ricerca scientifica e tecnologica, nell'ambito del territorio della Regione, hanno avanzato richiesta all'agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno di beneficiare del contributo in conto capitale di cui all'art. 69 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modifiche e integrazioni.

Sono ammesse al beneficio dell'anticipazione anche le imprese artigiane che realizzino iniziative industriali ai sensi dell'art. 9, comma quattordicesimo, della legge 1° marzo 1986, n. 64, e del decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 75/IX/88 del 4 febbraio 1988.

L'agevolazione può essere richiesta dalle imprese che realizzino o raggiungano investimenti fissi non superiori a lire 50.000 milioni al netto degli ammortamenti tecnici e della rivalutazione per conguaglio monetario ed opera in favore delle imprese che perfezionino o abbiano perfezionato il contratto di finanziamento ai sensi dell'art. 12-ter della legge 29 marzo 1979, n. 91.

L'agevolazione creditizia regionale è commisurata al 90 per cento dell'ammontare del contributo in conto capitale della agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, preventivato dall'istituto di credito a medio termine istruttore, in base all'art. 69 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modifiche ed integrazioni. L'importo dell'anticipazione non può superare il limite di lire 5.000 milioni".

Art. 38

1. All'art. 5, terzo comma, della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, le parole "Cassa per il Mezzogiorno" sono sostituite dalle parole "Agenzia per la promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno".

Art. 39

1. L'art. 6 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, è sostituito con il seguente:

"Le anticipazioni del contributo in conto capitale dell'agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, di cui al precedente art. 4, sono concesse dall'IRFIS mediante aperture di credito o sovvenzioni cambiarie in favore dell'impresa beneficiaria.

Le operazioni hanno durata massima di anni tre. Nell'ipotesi che, alla scadenza della durata triennale delle aperture di credito concesse e da concedere, il contributo in conto capitale non risulti ancora per intero erogato, l'operazione di anticipazione può essere prorogata alle medesime condizioni di cui agli articoli 4 e seguenti, sino a ventiquattro mesi per la parte dell'anticipazione stessa non estinta. (1)

Il tasso di interesse a carico delle imprese beneficiarie non può superare quello previsto dall'art. 9, comma nono, della legge 1° marzo 1986, n. 64.

Le operazioni sono garantite dalla cessione irrevocabile in favore dell'IRFIS da parte dell'impresa beneficiaria del concedendo contributo in conto capitale dell'agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, ai sensi dell'art. 69 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modifiche ed integrazioni, ivi comprese le eventuali anticipazioni del contributo medesimo previsto dall'art. 9, comma dodicesimo, della legge 1° marzo 1986, n. 64, fermo restando che l'acquisizione dell'accettazione della cessione da parte dell'agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno può avere luogo dopo l'emanazione del provvedimento provvisorio di concessione delle agevolazioni da parte dell'agenzia stessa.

L'erogazione dell'agevolazione regionale avviene in coincidenza con le erogazioni del finanziamento da parte dell'istituto di credito, applicando la percentuale del novanta per cento al contributo in conto capitale spettante in base agli stati di avanzamento ammessi all'erogazione del finanziamento stesso.

Qualora l'impresa beneficiaria fosse ammessa a fruire anche delle anticipazioni di cui all'art. 9, comma dodicesimo, della legge 1° marzo 1986, n. 64, l'ammontare delle agevolazioni godute non potrà superare in alcun momento il cento per cento del contributo in conto capitale spettante in base all'ultimo stato di avanzamento approvato ai fini dell'erogazione del finanziamento.

Le operazioni di anticipazione di cui al presente articolo sono soggette al trattamento tributario agevolato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

La mancata concessione da parte dell'agenzia delle agevolazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modifiche, comporta la risoluzione di diritto dell'operazione di anticipazione del contributo in conto capitale.

Resta salva, in ogni caso, la facoltà dell'impresa industriale non ammessa ai benefici di cui all'ottavo comma per i programmi di investimento indicati all'art. 4, di fare ricorso, ove ne ricorrano i presupposti, alle agevolazioni creditizie previste dall'art. 11 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51, e successive modifiche ed integrazioni".

(1)

Termine aumentato a 48 mesi con l'art. 33, comma 3, della L.R. 15/93.

Art. 40

1. I finanziamenti di cui all'art. 46 della legge regionale 31 dicembre 1985, n. 57, ed all'art. 5 della legge regionale 27 maggio 1987, n. 25, possono essere concessi anche alle piccole e medie imprese:

a) che abbiano presentato istanza ai sensi del citato art. 46 non oltre il 31 maggio 1986;

b) che, pur non dotate di stabilimenti tecnicamente organizzati, svolgano lavori di costruzione, installazione, riparazione, manutenzione, montaggi, impiantistica e simili, purché abbiano presentato istanza ai sensi dell'art. 46 della legge regionale 31 dicembre 1985, n. 57, nei termini prescritti;

c) che, versando in stato di crisi per difficoltà economico-finanziarie, presentano per la prima volta domanda, avendo concrete prospettive di ripresa ed un organico piano di risanamento al quale intendano concorrere con mezzi propri in misura non inferiore al quindici per cento. La domanda deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data di emanazione del decreto di cui all'art. 43. (1)

(1)

Vedi Decr. Ass. Industria 10/01/89: "Direttive per l'attuazione delle disposizioni di cui agli artt. 40 e seguenti della legge regionale 8 novembre 1988, n. 34."

Vedi Decr. Ass. Industria 18/05/90: "Modifica al D.A. 10 gennaio 1989, concernente direttive per l'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 40 e seguenti della legge regionale 8 novembre 1988, n. 34."

Art. 41

1. Per le imprese di cui al comma primo, lettera c), dell'art. 40, condizione indispensabile per l'ammissione ai benefici è che:

a) ottengano una riduzione delle passività onerose da dismettere per non meno del dieci per cento, a meno che non si tratti di passività garantite dal privilegio speciale di cui al D.L.C.P.S. 1° ottobre 1947, n. 1075;

b) abbiano un organico di almeno cinquanta dipendenti;

c) le garanzie reali extraziendali e personali, che assistono le passività onerose da dismettere con il finanziamento, vengono mantenute in vita anche per le quote ammesse al finanziamento stesso.

2. La condizione di cui alla lettera b) del comma primo non si applica nel caso in cui le imprese richiedenti rientrino nel settore dei materiali lapidei di pregio di cui all'art. 39 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127, ivi comprese le imprese artigiane e semprechè operanti in Sicilia da almeno tre anni.

Art. 42

1. In nessun caso i finanziamenti possono essere concessi a imprese che abbiano già fruito di agevolazioni ai sensi dell'art. 46 della legge regionale 31 dicembre 1985, n. 57, e dell'art. 5 della legge regionale 27 maggio 1987, n. 25.

Art. 43

1. L'Assessore regionale per l'industria, nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, con proprio decreto, emanerà direttive per l'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 40 e 41.

Art. 44

1. Tutte le spese legali e giudiziarie relative alle operazioni contemplate dalla presente legge e dalle leggi nella stessa richiamate sono a carico del fondo di cui all'art. 11 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51.

Art. 45

1. Per le finalità previste dagli articoli 40 e 44 è disposto lo stanziamento di lire 10.000 milioni per l'esercizio finanziario in corso, in aumento del fondo di rotazione di cui all'art. 11 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51.

2. I finanziamenti destinati alle imprese del settore dei materiali lapidei di pregio, indicati al comma secondo dell'art. 41, graveranno sul fondo previsto dall'art. 44 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127, sino alla concorrenza di lire 11.000 milioni.

Titolo V

AGEVOLAZIONI FINANZIARIE PER L'UTILIZZAZIONE DI AREE E FABBRICATI DI OPIFICI DISMESSI O DISATTIVATI

Art. 46

(modificato dall'art. 33, comma 5, della L.R. 15/93)

1. Alle imprese industriali che per la realizzazione di nuovi programmi di investimento nel territorio della Regione, per la costruzione, l'ampliamento, l'ammodernamento, il trasferimento, la riattivazione, la ristrutturazione e la riconversione di stabilimenti per lo svolgimento di attività produttive, utilizzino aree e fabbricati provenienti da opifici industriali dismessi o disattivati in epoca anteriore al 31 dicembre 1987, possono essere concesse le agevolazioni finanziarie di cui all'art. 47, semprechè per gli stessi immobili l'impresa subentrante nella proprietà non possa fruire di altri analoghi benefici ai sensi delle leggi nazionali e regionali in materia di incentivazione industriale e semprechè le aree ed i fabbricati stessi siano stati acquistati a seguito di decreto di trasferimento emesso in sede giudiziaria ovvero a seguito di compravendita tra privati, nel qual caso dovranno risultare estinti i vincoli eventualmente derivanti da precedenti provvedimenti concessivi di contributi in conto capitale ai sensi delle leggi vigenti in materia.

2. Ai fini dell'ammissibilità delle agevolazioni, il titolare dell'impresa subentrante nella proprietà degli immobili non deve avere alcun collegamento personale o patrimoniale con il soggetto uscente.

Art. 47

1. Le agevolazioni finanziarie sono concesse su deliberazione del comitato amministrativo di cui all'art. 27 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, sul fondo di rotazione a gestione separata presso l'IRFIS di cui all'art. 11 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51, e successive modifiche ed integrazioni, e consistono in finanziamenti agevolati abbinati a contributi in conto capitale da erogare contemporaneamente, in un'unica soluzione a programma interamente realizzato, ovvero in correlazione proporzionale agli stati di avanzamento dei lavori e quindi della spesa aggiuntiva prevista per la realizzazione dell'intero programma di investimenti.

Art. 48

1. Il finanziamento agevolato e il contributo in conto capitale di cui all'art. 47 sono fissati rispettivamente nella misura del quaranta e del trenta per cento.

2. Le agevolazioni finanziarie di cui al comma primo sono commisurate: al prezzo di aggiudicazione in sede di pubblico incanto del terreno e del fabbricato, nel caso di vendita per lotti; o all'importo proporzionale a quello attribuito alla parte immobiliare nella perizia di stima effettuata nel corso del procedimento giudiziario, nel caso di vendita in blocco.

3. In ogni caso, il prezzo da prendere a base per la determinazione del finanziamento e del contributo in conto capitale secondo le suddette percentuali dovrà risultare congruo ed ammissibile alle agevolazioni in rapporto alla destinazione funzionale prevista nel programma di investimento ed alle caratteristiche dimensionali, settoriali ed ubicazionali dell'iniziativa industriale da realizzare.

4. La durata del finanziamento non può superare i dodici anni, ivi compreso il periodo di utilizzo e preammortamento per non più di due anni, mentre il tasso di interesse annuo è fissato nella misura del sei per cento comprensivo di ogni onere, accessorio e spesa.

5. Il finanziamento è assistito da ipoteca sui beni immobili oggetto dell'intervento in ordine ai quali deve essere trascritto uno specifico vincolo al mantenimento della destinazione industriale.

Art. 49

1. Per quanto non previsto dagli articoli 46, 47 e 48, per la concessione dei benefici si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

Art. 50

1. Per le finalità previste dagli articoli 46, 47 e 48 il fondo di rotazione a gestione separata presso l'IRFIS di cui all'art. 11 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51, e successive modifiche e integrazioni, è incrementato di lire 18.000 milioni di cui 3.000 milioni per l'esercizio in corso e 15.000 milioni per l'esercizio 1989.

2. I contributi in conto capitale di cui all'art. 48 faranno carico direttamente al fondo e saranno evidenziati nel bilancio della gestione in conti antitetici anche ai fini del compenso spettante all'istituto.

Titolo VI

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 51

1. Il termine di cui al terzo comma dell'art. 66 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127, e successive aggiunte e modificazioni, è prorogato al 30 giugno 1989.

2. La validità dell'autorizzazione provvisoria, concessa ai sensi del secondo comma del citato articolo, è prorogata fino all'emanazione del provvedimento di autorizzazione definitiva o di rigetto e, in ogni caso, non oltre il 30 giugno 1989 anche nei casi di intervenuta sanatoria.

3. I provvedimenti sanzionatori adottati dall'amministrazione nei confronti degli esercenti di cave, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 della legge regionale 26 marzo 1982, n. 22, decadono nell'ipotesi che gli esercenti medesimi rinuncino a presentare istanza per ottenere l'autorizzazione definitiva ovvero nell'ipotesi che l'istanza già presentata sia stata respinta.

4. La rinuncia alla istanza di autorizzazione definitiva deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.

Art. 52

1. Alla lettera b) dell'art. 3 della legge regionale 3 giugno 1950, n. 36, sono aggiunte le seguenti parole:

"e da un rappresentante delle associazioni delle piccole e medie imprese".

Art. 53

1. Per la realizzazione degli interventi di cui agli articoli 1, 2 e 3 della legge regionale 27 maggio 1987, n. 27, l'ESPI procede alla formulazione di un programma, nel rispetto delle vigenti norme e direttive della Comunità economica europea che regolano la materia.

2. Il programma di cui al comma primo è soggetto all'approvazione dell'Assessore regionale per l'industria, sentita la Commissione legislativa per l'industria dell' assemblea regionale siciliana.

Art. 54

1. Il comma primo dell'art. 2 della legge regionale 27 maggio 1987, n. 27, è sostituito dal seguente:

"1. Al fine di salvaguardare il complesso impiantistico dei bacini di carenaggio di Palermo è istituito presso l'ESPI un fondo a gestione separata di lire 52.000 milioni".

2. Sono abrogati i commi secondo, terzo, quarto e sesto dell'art. 2 della legge regionale 27 maggio 1987, n. 27.

Art. 55

1. Nella prima applicazione della presente legge i termini di cui al comma terzo dell'art. 17 sono ridotti a ventiquattro mesi.

Art. 56

1. L'Assessore regionale per l'industria è autorizzato ad emanare direttive in ordine alle modalità di attuazione della presente legge.

Art. 57

1. La spesa autorizzata per le finalità della presente legge, in lire 163.000 milioni, in lire 100.000 milioni ed in lire 65.000 milioni, rispettivamente per gli esercizi finanziari 1988, 1989 e 1990, trova copertura nel bilancio pluriennale della Regione, codice 07.09: Finanziamento di attività ed interventi conformi agli indirizzi di piano o collegati alla emergenza.

2. All'onere di lire 163.000 milioni, ricadente nell'esercizio finanziario in corso, si provvede con parte delle disponibilità del Cap. 60751 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

Art. 58

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 8 novembre 1988.

NICOLOSI