
LEGGE REGIONALE 30 aprile 1991, n. 12
G.U.R.S. 4 maggio 1991, n. 22
Disposizioni per le assunzioni presso l'Amministrazione regionale e gli enti, aziende ed istituti sottoposti al controllo della Regione.
TESTO COORDINATO (alla L.R. 15/2004 e con annotazioni alla data 31 gennaio 2024)
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
(integrato dall'art. 13 della L.R. 18/99, dall'art. 5, comma 2, della L.R. 17/2001 e modificato dall'art. 49, comma 8, della L.R. 15/2004)
1. ---------------------- (comma abrogato) (1)
1-bis. Al fine di armonizzare le norme regionali in materia di assunzioni alle disposizioni dell'articolo 9 bis del decreto legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modifiche, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, quanto previsto al comma 1 non trova applicazione per gli enti pubblici economici, dipendenti o sottoposti al controllo, tutela e vigilanza della Regione o degli enti locali territoriali e istituzionali ed al Consorzio per le Autostrade siciliane (2), fermo restando il rispetto, ai fini delle assunzioni ivi previste, dell'articolo 3 della presente legge e degli ordinamenti propri dei medesimi enti.
2. ---------------------- (comma abrogato) (1)
3. ---------------------- (comma abrogato) (1)
4. ---------------------- (comma abrogato) (1)
Comma abrogato dall'art. 49, comma 8, della L.R. 15/2004.
Con l'art. 5, comma 2, della L.R. 17/2001, restano ferme, per il Consorzio per le Autostrade siciliane, le procedure di selezione già avviate alla data di entrata in vigore della medesima L.R. 17/2001.
1. Salvo quanto previsto da speciali disposizioni di legge, per l'accesso ai posti non rientranti tra quelli indicati all'art. 1, gli enti ivi previsti procedono all'assunzione mediante pubblici concorsi.
2. Le commissioni giudicatrici dei concorsi e il segretario sono nominati con deliberazione dell'organo esecutivo dell'ente. Per i concorsi dell'amministrazione regionale le commissioni giudicatrici e il segretario sono nominati dal Presidente della regione.
3. Le commissioni sono composte da cinque componenti in possesso di titolo di studio almeno pari a quello previsto per il posto messo a concorso e di titoli e qualificazioni professionali relativi alle materie oggetto delle prove di esame.
4. Il presidente della commissione è eletto dai cinque componenti di cui al comma 3.
5. I componenti delle commissioni sono scelti mediante sorteggio pubblico, a cura della competente amministrazione, tra gli iscritti in appositi elenchi predisposti dall'assessore regionale per gli enti locali, secondo il criterio e procedure stabiliti con decreto del Presidente della Regione, previo parere della commissione legislativa permanente per gli affari istituzionali dell'assemblea regionale siciliana. Gli elenchi sono articolati a livello regionale e provinciale nonché, rispettivamente, per qualifiche e profili professionali. (2) (3)
6. Negli elenchi sono iscritti, a domanda degli interessati, dipendenti pubblici in servizio o in quiescenza, con qualifiche direttive o dirigenziali, con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica, magistrati in quiescenza, liberi professionisti in possesso di laurea ed iscritti ai relativi albi professionali da almeno cinque anni, docenti delle università degli studi e delle scuole medie statali di primo e secondo grado. Nella prima applicazione della presente legge, per la presentazione delle domande di iscrizione all'albo è previsto il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima. (4)
7. I funzionari addetti ad uffici ed organi che esercitano il controllo sugli atti degli enti locali non possono essere iscritti agli albi della provincia in cui svolgono le relative funzioni.
8. I consiglieri comunali e provinciali, nonché gli amministratori degli enti di cui all'art. 1, non possono far parte di commissioni giudicatrici di concorsi banditi dagli enti di appartenenza.
9. Nessuno può far parte contemporaneamente di più di due commissioni giudicatrici di concorso.
10. Gli elenchi saranno messi a disposizione degli enti di cui all'art. 1. Gli enti provinciali e sub-provinciali dovranno utilizzare gli elenchi provinciali.
11. La seduta in cui si provvederà al sorteggio dei componenti delle commissioni è pubblica ed è resa nota mediante avviso pubblicato all'albo dell'ente. Della stessa verrà data altra preventiva e massima pubblicità possibile.
12. Le commissioni giudicatrici dei concorsi devono essere nominate entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.
13. Le nomine dovranno essere notificate entro otto giorni dalla esecutività della delibera di cui al comma 2.
14. Trascorso il termine di cui al comma 12, ed entro i successivi dieci giorni, in caso di inadempienza, l'Assessore regionale competente provvede, con proprio decreto, alla nomina delle commissioni giudicatrici, scegliendo i relativi componenti mediante sorteggio tra gli iscritti negli elenchi di cui al presente articolo, garantendo adeguata e preventiva pubblicità secondo modalità che saranno determinate nel decreto di cui all'art. 6, restando l'onere finanziario a carico dell'ente inadempiente.
15. Restano comunque validamente costituite le commissioni nominate dopo la scadenza del termine di cui al comma 12 ed insediatesi prima della notifica del provvedimento assessoriale di cui al comma 14.
16. I dipendenti dell'amministrazione regionale e degli enti ed amministrazioni sottoposti al controllo della Regione, nominati componenti delle commissioni, sono autorizzati ad assentarsi per partecipare ai lavori delle commissioni.
Ai sensi dell'art. 80, comma 2, della L.R. 3/2024, ai fini della nomina delle commissioni giudicatrici di cui all'articolo annotato, si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 16 giugno 2023, n. 82; inoltre sono abrogate le disposizioni in contrasto con il predetto comma 2.
Per l'approvazione degli elenchi di cui al comma annotato si rimanda ai DD.AA. Autonomie Locali e Funzione Pubblica 3 marzo 2022, n. 53 e 16 febbraio 2023, n. 17.
In attuazione del comma annotato si rimanda al Decr. Pres. 8 gennaio 1992.
1. Le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto e settimo dell'articolo 21 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, e successive modifiche, si applicano ai concorsi ai quali abbiano chiesto di partecipare più di duecento candidati, e sempreché il numero degli stessi sia superiore al quintuplo dei posti da coprire.
2. Il quintuplo dei posti da coprire, di cui al comma 1, va calcolato con riferimento a tutti i posti messi a concorso, con esclusione di quelli riservati.
3. I candidati interni degli enti aventi diritto a riserva sono esonerati dall'espletamento delle prove selettive di cui al comma 1.
4. I quiz devono avere contenuto inerente ai posti messi a concorso e devono essere ampiamente pubblicizzati prima della prova preliminare dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 1.
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 21 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, e successive modifiche, in quanto compatibile con la presente legge, le prove di esame per i concorsi di cui all'articolo 3 sono disciplinate in conformità alle disposizioni vigenti in campo nazionale per le corrispondenti categorie di enti o, in mancanza, in conformità alle disposizioni vigenti per l'accesso ai corrispondenti impieghi dell'Amministrazione statale.
2. E' fatta salva per le amministrazioni e gli enti di cui all'articolo 1 la facoltà di bandire concorsi per soli titoli. (1)
3. L'Assessore regionale competente, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, dovrà determinare con proprio decreto, previo parere della Commissione legislativa permanente per gli affari istituzionali dell'Assemblea regionale siciliana, i criteri di valutazione dei titoli. (2)
Vedi Decr. Ass. EE.LL. 16 marzo 2000: "Rideterminazione dei criteri per la valutazione dei titoli nei concorsi riservati ai giornalisti da assumere negli uffici stampa degli enti locali della Sicilia".
Vedi Decr. Ass. EE.LL. 11/06/02 relativo alla rideterminazione dei criteri per la valutazione dei titoli nei concorsi interni e per l'accesso alle qualifiche dirigenziali ai sensi della presente legge.
Vedi Decr. Ass. EE.LL. 03/02/92: "Determinazione dei criteri per la valutazione dei titoli nei pubblici concorsi, ai sensi della legge regionale 30 aprile 1991, n. 12."
1. Il Presidente della Regione, previo parere della Commissione legislativa permanente per gli affari istituzionali dell'Assemblea regionale siciliana, stabilirà, con proprio decreto, le modalità di esecuzione del sorteggio dei componenti delle commissioni, ivi compresi quelli nominati in via sostitutiva dall'Assessore regionale competente, nonché le modalità di determinazione delle prove di esame, che dovranno essere effettuate mediante ricorso al sorteggio sia dei temi per le prove scritte sia dei quesiti per le prove orali, ed ogni altra modalità di svolgimenti dei concorsi non prevista dalla presente legge. (1) (2)
Con Decr. Pres. 03/02/92 sono state determinate le modalità per il sorteggio dei componenti delle commissioni giudicatrici e per l'espletamento delle prove di esame nei concorsi degli enti locali.
Con Decr. Pres. 22/04/92 sono state determinate le modalità per il sorteggio dei componenti le commissioni giudicatrici e per l'espletamento delle prove di esame nei concorsi dell'Amministrazione regionale e degli enti, aziende ed istituti sottoposti al controllo della Regione.
1. I compensi spettanti, ai sensi delle vigenti disposizioni, ai membri delle commissioni giudicatrici dei concorsi, ivi compreso il segretario, istituite presso l'Amministrazione regionale, sono aumentati del 100 per cento.
2. Il Presidente della Regione, con proprio decreto, provvederà alla loro rivalutazione, ai sensi dell'articolo 66 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, e successive modifiche.
3. Ai membri delle commissioni che non ultimeranno i lavori entro i termini previsti dalle vigenti disposizioni verranno corrisposti solo le indennità ed i rimborsi spettanti per le attività cui hanno partecipato, con esclusione del compenso complessivo. La disposizione non si applica ai membri delle commissioni nominate anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.
4. Per i componenti ed il segretario di commissioni giudicatrici istituite presso enti diversi dall'Amministrazione regionale, i compensi non potranno superare quelli previsti per le commissioni giudicatrici dei concorsi dell'Amministrazione regionale.
1. Il terzo comma dell'articolo 219 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali (D.L.P. 6/55), approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, e successive modifiche, è sostituito con i seguenti:
"Qualora, nei trentasei mesi (1) successivi all'approvazione della graduatoria si verifichino per rinunzia, decadenza, dimissioni, morte o per qualsiasi altra causa, vacanze dei posti nei relativi ruoli organici, l'Amministrazione procede alla loro copertura mediante la nomina dei concorrenti inclusi nella graduatoria e dichiarati idonei che, per ordine di merito, seguono immediatamente i vincitori. Sono esclusi i posti istituiti o trasformati successivamente alla approvazione della graduatoria.
I posti di cui al precedente comma sono quelli di pari qualifica funzionale e professionale".
Per effetto dell'art. 15 della L.R. 41/96 il termine annotato è stato elevato di ulteriori dodici mesi.
1. La disposizione di cui all'articolo 8 si applica anche ai concorsi espletati alla data di entrata in vigore della presente legge ove dalla data di approvazione della graduatoria non siano trascorsi trentasei mesi.
1. Per le assunzioni obbligatorie nei posti riservati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge a particolari categorie di soggetti, le amministrazioni e gli enti di cui all'articolo 1 provvedono, mediante selezione pubblica per titoli, ovvero, ove si tratti di qualifiche e profili professionali che richiedono particolare professionalità, per titoli e prova attitudinale da svolgere secondo le modalità indicate nei decreti attuativi dell'articolo 16 della legge 27 febbraio 1987, n. 56, e successive modifiche. (1)
2. I titoli sono quelli previsti dai decreti attuativi dell'articolo 16 della legge 27 febbraio 1987, n. 56, e successive modifiche.
3. Per gli invalidi si applica il criterio del maggiore grado di invalidità.
4. Sono fatte salve le attività delle commissioni esaminatrici per le selezioni di appartenenti alle varie categorie protette di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, anche per diversi profili professionali, nominate antecedentemente alla legge regionale 12 febbraio 1988, n. 2, regolarmente costituite ed operanti, restando fermi gli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 453 del 1990.
Con Decr. Pres. 22/04/92 sono state determinate le modalità per il sorteggio dei componenti le commissioni giudicatrici e per l'espletamento delle prove di esame nei concorsi dell'Amministrazione regionale e degli enti, aziende ed istituti sottoposti al controllo della Regione.
1. I concorsi banditi anche successivamente al 30 giugno 1989 per qualifiche e profili professionali indicati all'articolo 1 continuano ad essere espletati secondo le modalità previste dai relativi bandi, purché alla data di entrata in vigore della presente legge sia scaduto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.
2. I concorsi banditi anche successivamente al 30 giugno 1989 per qualifiche e profili professionali non contemplati al comma 1 continuano ad essere espletati secondo le modalità previste dai relativi bandi, purché alla data di entrata in vigore della presente legge sia scaduto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.
3. Restano, comunque, fermi gli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 453 del 1990.
1. Le disposizioni della presente legge concernenti i concorsi per le assunzioni ai posti previsti dall'articolo 3 non si applicano alle unità sanitarie locali.
1. I posti risultanti dall'applicazione dell'articolo 7 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 28 luglio 1990 "Nuove norme per l'assunzione presso l'amministrazione regionale e gli enti, aziende ed istituti sottoposti al controllo della Regione. Norme in materia di personale" sono conferiti anche agli appartenenti a categorie protette eccedentarie.
1. Rientra nella sede di prima applicazione dell'articolo 71 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, anche l'assunzione del personale utilizzato per la redazione di piani zonali di sviluppo delle zone interne della Sicilia finanziati, anteriormente all'entrata in vigore della legge regionale n. 41 del 1985, dalla Cassa per il Mezzogiorno nell'ambito del progetto speciale n. 33, la cui redazione è stata completata in data successiva, e comunque non oltre il 31 dicembre 1988. A tal fine, il ruolo provvisorio degli esperti per lo sviluppo intersettoriale delle zone interne, previsto dal comma 1 dell'articolo 71 della citata legge, è integrato di cinque posti equiparati ad assistenti.
2. Ai fini dell'immissione nell'apposito ruolo degli esperti per lo sviluppo intersettoriale delle zone interne, i soggetti interessati sono sottoposti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad esame-colloquio con le modalità previste dall'articolo 71 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41.
1. Il primo comma dell'articolo 19 della legge regionale 23 dicembre 1985, n. 52, è sostituito dal seguente:
"Ai fini dell'applicazione del comma 15 dell'articolo 9 della legge 20 maggio 1985, n. 207, per posti che si renderanno vacanti devono intendersi tutti i posti comunque vacanti e disponibili. Non si considerano disponibili i posti per la cui copertura hanno avuto inizio le procedure concorsuali o di mobilità".
1. Sono abrogati: gli articoli 4, 7, 8, comma 3, 11 e 13 della legge regionale 12 febbraio 1988, n. 2, e successive modifiche; gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 e 13 della legge approvata dall'assemblea regionale il 28 luglio 1990 concernente "Nuove norme per l'assunzione presso l'Amministrazione regionale e gli enti, aziende ed istituti sottoposti al controllo della Regione - Norme in materia di personale"; ogni altra disposizione legislativa o regolamentare, comprese le disposizioni dei regolamenti di ciascun ente, comunque incompatibile con le disposizioni della presente legge.
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 30 aprile 1991.
NICOLOSI