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LEGGE REGIONALE 18 maggio 1996, n. 33

G.U.R.S. 21 maggio 1996, n. 26

Interventi urgenti per l'economia. Norme in materia di Impresa, Agricoltura, Artigianato, Lavoro, Turismo e Pesca. Disposizioni su altre materie, modifiche ed abrogazioni di norme.

N.d.R. Per la disciplina in materia di garanzia collettiva dei fidi vedi la L.R. 11/2005.

TESTO COORDINATO (alla L.R. 3/2016 e con annotazioni alla data 20 agosto 2007)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

IMPRESA

Art. 1

Aiuto regionale alle imprese per sovraccosto trasporto merci. Abrogazione di norme

(modificato ai sensi dell'art. 130, comma 5, della L.R. 2/2002)

1. Allo scopo di compensare i costi supplementari sostenuti dalle imprese operanti in Sicilia, dovuti alla loro distante ubicazione rispetto ai principali mercati nazionali ed europei, nonché contribuire al superamento delle condizioni strutturali di svantaggio economico della Regione, è istituito un sistema di aiuti per il trasporto fuori dall'Isola delle merci prodotte e/o trasformate nel territorio regionale nella misura e alle condizioni indicate ai commi successivi.

2. ---------------------- (comma abrogato) (1)

3. Sono considerati sistemi di trasporto misto ai fini di cui al comma 2 anche quelli che prevedono percorsi di traghettamento del mezzo di autotrasporto.

4. La quantificazione del sovraccosto di cui al comma 2 riferito ai chilometri percorsi e al peso trasportato è determinata annualmente con decreto del Presidente della Regione, avuto riguardo al modo di trasporto più economico e alla via più diretta tra il luogo di produzione o di trasformazione e gli sbocchi commerciali. In nessun caso potrà essere ammesso un aiuto compensativo superiore ai costi.

5. Sulla base dei dati di cui al comma 4 il Presidente della Regione invia un rapporto annuale all'Assemblea regionale ed alla Commissione dell'Unione europea.

6. Il Presidente della Regione con proprio decreto emana disposizioni attuative per la presentazione delle domande di concessione dei contributi agli assessorati regionali competenti i quali provvedono alla relativa istruttoria e alla determinazione della spesa ammissibile.

7. Per le finalità del presente articolo è istituito presso la Presidenza della Regione un apposito fondo con cui il Presidente della Regione provvede a ripartire le disponibilità in relazione all'importo complessivo della spesa ritenuta ammissibile dagli assessorati regionali competenti ed ai fini dell'emanazione da parte degli stessi dei relativi decreti di concessione del contributo.

8. Gli articoli 27 e 90 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, sono abrogati.

(1)

Comma abrogato ai sensi dall'art. 130, comma 5, della L.R. 2/2002.

Art. 2

Settori esclusi

1. Sono escluse dalle agevolazioni di cui all'articolo 1 le imprese dei settori estrattivi e di produzione di energia idroelettrica la cui ubicazione nella Regione non è dovuta ad una libera scelta.

Art. 3

Estensione agevolazioni consorzi fidi (1)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 5, 7, 8 e 9 della legge regionale 28 marzo 1995, n. 23, nonché la disposizione di cui all'articolo 5 della legge regionale 18 maggio 1995, n. 41, sono estese ai consorzi costituiti da liberi professionisti, ivi compresi i soggetti che svolgono attività di analisi biodiagnostica, radiologica e di fisiokinesiterapia.

2. Ai fini dell'esecuzione delle disposizioni di cui al presente articolo si applicano in quanto compatibili i regolamenti concernenti i consorzi fidi costituiti da imprese.

(1)

Per effetto dell'art. 20 della L.R. 14/97 le agevolazioni dei consorzi fidi previsti dal presente articolo "(capitolo 75054) sono concesse dall'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca."

Art. 4

Fondi rischi consorzi fidi

1. All'articolo 7, comma 4, della legge regionale 28 marzo 1995, n. 23, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: (1)

"Per gli interessi maturati sui fondi rischi dei consorzi fidi, relativamente alla quota derivante dai versamenti ai fondi effettuati dai privati, è riconosciuta ai consorzi la facoltà di disporne la destinazione ad incremento degli stessi fondi rischi o per altre finalità".

Art. 5

Rustici artigianali e industriali:

canone di locazione

1. Nei riguardi delle imprese artigiane e delle piccole industrie di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto 20 ottobre 1995, n. 527 del Ministero dell'industria, che localizzano la propria attività in rustici artigianali o industriali realizzati dai consorzi per le aree di sviluppo industriale della Regione Siciliana, il canone di locazione annuo sarà calcolato dai consorzi per le aree di sviluppo industriale nella misura del 6,50 per cento annuo del valore della costruzione determinato moltiplicando la rendita catastale aggiornata per il coefficiente di rivalutazione fissato dall'Ufficio tecnico erariale, ridotto del 50 per cento.

Art. 6

Borse: conversazioni per l'ingresso di aziende siciliane

1. Per le finalità dell'articolo 31 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 29 è stanziata per l'esercizio 1996 la somma di lire 500 milioni.

2. L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato a stipulare convenzioni con istituzioni pubbliche o private per l'elaborazione di elementi di conoscenza, di indagini di mercato e di studi finalizzati al migliore inserimento delle aziende siciliane nelle borse valori al livello locale e nazionale.

Art. 7

Commesse imprese industriali

(integrato dall'art. 69, comma 7, della L.R. 4/2003)

1. All'articolo 32 della legge regionale 8 novembre 1988, n. 34, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il secondo capoverso è così sostituito:

"I benefici di cui al presente articolo sono concessi anche alle imprese di costruzioni industriali, impiantistiche e di manutenzione, nonché ai consorzi di imprese costituiti in prevalenza da aziende singolarmente ammissibili a fruire delle agevolazioni";

b) il quarto capoverso è così sostituito:

"I finanziamenti di cui al terzo comma sono concessi sotto forma di apertura di credito al tasso annuo fissato dall'articolo 49 della legge regionale 31 dicembre 1985, n. 57, comprensivo di ogni onere accessorio e spesa, non possono avere durata superiore a tre anni e sono assistiti da procura irrevocabile all'incasso dell'importo delle commesse, integrata da polizza fidejussoria rilasciata da primaria compagnia di assicurazione o da società finanziarie iscritte nell'elenco di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, in misura non inferiore al 30 per cento del credito nascente dal finanziamento concesso, ovvero da garanzia rilasciata da consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi aventi i requisiti di cui all'articolo 97 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, in misura non inferiore al 60 per cento del credito nascente dal finanziamento concesso".

Titolo II

AGRICOLTURA

Art. 8

Disposizioni per i soci dei consorzi di difesa delle colture agricole

1. All'articolo 8 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 27, è aggiunto il seguente periodo:

"Gli effetti decorrono dalla data di entrata in vigore della legge 14 febbraio 1992, n. 185, in conformità alle disposizioni in essa contenute".

Art. 9

Provvidenze per i consorzi di difesa delle colture agricole

1. Dopo l'articolo 1 della legge regionale 1 agosto 1990, n. 13 è inserito il seguente:

"Art. 1 bis

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore dei consorzi di difesa delle produzioni, costituiti e ricostituiti ai sensi della legge 25 maggio 1970, n. 364 e successive modifiche ed integrazioni, un contributo annuo sulle spese di assicurazione e di gestione che tali consorzi sostengono per la tutela assicurativa delle colture ammesse per gli eventi riconosciuti assicurabili, nonché per quelle relative alle epizoozie, di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185, determinato con decreto dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste entro il 30 settembre precedente l'anno di riferimento. Il contributo regionale non può superare i limiti di spesa annua di assicurazione e di gestione della cassa sociale, accertata in via definitiva sulla base del relativo consuntivo, stabiliti dalla citata legge n. 185 del 1992. La misura del predetto contributo sarà opportunamente decurtata del finanziamento eventualmente concesso dall'Amministrazione statale per gli stessi scopi, riferito ai medesimi eventi assicurati.

2. L'erogazione del contributo avverrà dopo l'approvazione dei conti consuntivi dell'anno di competenza effettuata dall'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, dietro presentazione di specifica domanda da parte dei consorzi di difesa delle produzioni.

3. L'Amministrazione regionale è parimenti autorizzata ad anticipare a favore dei medesimi consorzi di difesa il 50 per cento degli importi dei ruoli esattoriali approvati dall'Intendenza di finanza. Le somme così anticipate saranno recuperate dall'Amministrazione regionale all'atto dell'erogazione del contributo.

4. In presenza di contratti assicurativi per i quali sia prevista la concessione del contributo pubblico di cui ai presente articolo è esclusa qualsiasi altra forma di contributo regionale a fondo perduto a favore degli operatori agricoli per danni causati dagli stessi eventi.

5. L'onere annuo derivante dall'applicazione del presente articolo grava sulle disponibilità del capitolo 15715".

2. A decorrere dal 1° gennaio 1996 le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge regionale 1 agosto 1990, n. 13 in contrasto con il presente articolo si intendono abrogate.

Art. 10

Consorzi di filiera del settore florovivaistico

1. Ai consorzi di filiera costituiti tra imprese agricole, artigiane e commerciali che si occupano della produzione, della lavorazione e della commercializzazione di piante e fiori, comunque costituite, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 51, 52, 53 e 54 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, anche in deroga ai requisiti percentuali di cui alla lettera b) del secondo comma dell'articolo 51 della medesima legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3.

2. (Comma omesso in quanto impugnato, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione Siciliana).

Art. 11

Vivaisti agrumicoli

1. All'articolo 12 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 28 sono apportate le seguenti modifiche: (1)

a) al primo comma, la dizione: "lire 2.000" è sostituita con: "lire 2.500";

b) al secondo comma, la dizione: "15 cm" è sostituita con: "25 cm.";

c) al terzo comma, la parola: "certificate" è sostituita con la parola: "accertate".

2. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante le disponibilità del capitolo 54598 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1996.

Art. 12

Garanzie occupazionali consorzi di bonifica

1. All'articolo 30 della legge regionale 25 maggio 1995, n. 45, dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

"5 bis. Conseguono altresì l'assunzione a tempo indeterminato fino al cento per cento di ciascun contingente di ogni singolo consorzio gli operai, i braccianti agricoli, e gli altri soggetti non rientranti nel precedente comma 1, già iscritti nella fascia di garanzia di centocinquantuno giornate lavorative, secondo una graduatoria che tiene conto dell'anzianità suddetta e a parità della maggiore anzianità di iscrizione negli elenchi anagrafici. In caso di parità valgono i criteri fissati dalla vigente normativa statale sul collocamento della manodopera agricola.

5 ter. Esaurito l'impinguamento della fascia a tempo indeterminato di cui al precedente comma, si provvede, con gli stessi criteri e modalità, al completamento del contingente a tempo determinato per la fascia di centocinquantunisti attingendo dalla fascia di garanzia dei centunisti".

Art. 13

Provvidenze per i consorzi di bonifica

1. Al fine di assicurare la copertura finanziaria delle disposizioni di cui all'articolo 25 della legge regionale 25 maggio 1995, n. 45, il capitolo 16004 del bilancio della Regione è incrementato, per l'esercizio finanziario 1996, di lire 8.000 milioni; alla relativa copertura finanziaria si provvede con pari riduzione del capitolo 15952 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1996.

2. A seguito dei danni alle produzioni agricole determinati dagli eventi atmosferici del dicembre 1995 - marzo 1996, la Giunta di Governo può deliberare, su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, la sospensione dei ruoli dei consorzi di bonifica i cui comprensori sono interessati dalle delimitazioni previste dalla legge 14 febbraio 1992, n. 185.

3. A valere sul capitolo 16004 l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a rimborsare i consorzi di bonifica delle mancate riscossioni fino ad un massimo di lire 5.000 milioni.

Art. 14

Costituzione consorzi di bonifica. Parere

1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 25 maggio 1995, n. 45, dopo le parole: "agricoltura e foreste" aggiungere le seguenti parole: "sentito il parere dei consigli delle province regionali. Decorso il termine di sessanta giorni il parere si intende favorevolmente reso".

Art. 15

Istituto sperimentale zootecnico: azioni di selezione

1. All'articolo 6 della legge regionale 5 giugno 1989, n. 12 sono aggiunti i seguenti commi:

"7. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste può affidare all'Istituto sperimentale zootecnico le azioni di selezione del bestiame per i libri genealogici, i controlli funzionali e l'assistenza tecnica agronomico-veterinaria per la lotta all'ipofecondità del bestiame di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b) della legge 8 novembre 1986, n. 752.

8. Per lo svolgimento dell'attività predetta l'Istituto sperimentale zootecnico potrà stipulare apposite convenzioni, da sottoporre all'approvazione dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, con gli enti di cui al comma 1, accedendo comunque alla fruizione dell'organizzazione territoriale delle attrezzature e del personale dei medesimi enti.

9. Alla spesa per le azioni di cui ai commi 7 e 8 da parte degli organismi interessati, per le rispettive attribuzioni e competenze si fa fronte con le disponibilità del bilancio regionale previste nel capitolo 16319 e con il finanziamento del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali destinate alle predette iniziative".

Art. 16

Promozione uva da tavola

1. I territori dei comuni di Mazzarrone, Licodia Eubea, Caltagirone, Comiso, Acate, Chiaramonte Gulfi sono inseriti, per quanto riguarda l'uva da tavola, nelle aree previste dall'articolo 6 della legge regionale 30 luglio 1973, n. 28 e successive modifiche.

Art. 17

Danni in agricoltura: anticipazione di assegnazioni statali

1. Al fine di consentire la concessione di agevolazioni contributive e creditizie previste dalla legge 14 febbraio 1992, n. 185, nelle aziende agricole che hanno subito danni a causa di squilibri termici e successivi eccessi idrici il fondo di cui al capitolo 60769 del bilancio della Regione destinato all'anticipazione delle assegnazioni statali è incrementato per l'esercizio finanziario 1996 di lire 20.000 milioni.

2. All'onere di lire 20.000 milioni di cui al comma 1 si provvede quanto a lire 13.000 milioni con la riduzione degli stanziamenti dei seguenti capitoli: 15718 per lire 8.000 milioni e 55664 per lire 5.000 milioni; quanto a lire 5.000 milioni con la riduzione di parte della spesa autorizzata per le finalità di cui agli articoli 1, 2 e 3 della legge regionale 1 agosto 1990, n. 13 come rimodulata dall'articolo 14 della legge regionale 7 gennaio 1995, n. 1 (capitolo 15715) e quanto a lire 2.000 milioni con la riduzione di parte della spesa autorizzata per le finalità di cui all'articolo 97 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, come rimodulato dall'articolo 14 della legge regionale 7 gennaio 1995, n. 1 (capitolo 56840).

3. In relazione alle disposizioni di cui al comma 2 la spesa è così rideterminata:


                                        1996     1997     1998
                                           milioni di lire
agricoltura e foreste, legge regionale n. 13/90, articoli
  1, 2 e 3 - Contributi a consorzi
  ed organismi di difesa
  (capitolo 15715)                     6.600    8.000    8.000
Art. 18

Proroga cambiali agrarie

1. Le cambiali agrarie sono prorogate fino al momento della stipula del relativo finanziamento decennale di ripianamento ed il pagamento della quota del concorso interessi è posto a carico dell'Amministrazione regionale.

2. Ai finanziamenti decennali previsti dall'articolo 2 comma 17 bis del decreto legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, per quanto concerne la proroga delle cambiali agrarie da ripianare si applicano le disposizioni di cui al primo e secondo comma dell'articolo 4 del decreto legge 15 giugno 1989, n. 231, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 1989, n. 286.

3. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l'esercizio finanziario 1996 e lire 3.000 milioni per il 1997. La somma di lire 3.000 milioni per il 1996 trova copertura nella disponibilità del capitolo 60769 del bilancio della Regione.

Art. 19

Contributi per la produzione di energia da fonti rinnovabili

1. I contributi previsti dall'articolo 12, comma 1, numero 1 della legge 29 maggio 1982, n. 308 e dall'articolo 13, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, per la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili nel settore agricolo, possono essere concessi nella misura massima dell'80 per cento.

2. In dipendenza del disposto di cui al comma 1, ai fini dell'integrazione del contributo previsto dalle citate norme, viene autorizzata a carico del bilancio della Regione per l'esercizio in corso la spesa di lire 2.500 milioni.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle istanze presentate alla data di entrata in vigore della presente legge e non ancora definite per quanto riguarda l'erogazione del contributo.

Art. 20

Intendenti per la campagna agrumaria 1992-1993

1. Per le finalità di cui all'articolo 48 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 32, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1996 la spesa di lire 2.000 milioni per la campagna agrumaria 1992-1993 ad integrazione della somma prevista dall'articolo 7 della legge regionale 7 novembre 1995, n. 81.

Titolo III

Artigianato

Art. 21

Iscrizione degli autoriparatori al Registro delle imprese artigiane

1. Le Camere di commercio siciliane sono autorizzate a iscrivere nel Registro imprese artigiane (R.I.A.) le imprese artigiane che svolgono le attività indicate all'articolo 2 della legge 5 febbraio 1992, n. 122 e successive modifiche e integrazioni alla data della cessazione del periodo transitorio indicato all'articolo 13 della medesima legge.

2. Ai soli fini del mantenimento dell'iscrizione di cui al comma 1 gli enti locali siciliani possono rilasciare le autorizzazioni amministrative di competenza indicate al punto a) del comma 1 dell'articolo 3 della citata legge n. 122/92, anche in deroga alle vigenti disposizioni urbanistiche.

Art. 22

Finanziamento camera di commercio per contributi imprese artigiane

1. Al fine di soddisfare il fabbisogno finanziario residuale relativo ai contributi a fondo perduto per gli artigiani, di cui alla legge regionale 6 giugno 1975, n. 41, di pertinenza della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Catania, alla stessa è assegnata la somma di lire 1.602 milioni.

Art. 23

Consorzi imprese artigiane

1. L'articolo 7 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3 è così sostituito:

"Art. 7

1. I consorzi e le società consortili, anche in forma di cooperativa, costituiti tra imprese artigiane, sono iscritti in una separata sezione dell'albo di cui all'articolo precedente.

2. Alla stessa separata sezione dell'albo di cui all'articolo 6 sono iscritti anche i consorzi e società consortili cui partecipano, oltre ad imprese artigiane, anche imprese industriali di minore dimensione, così come definite dal CIPI, purché in numero non superiore ad un terzo, e sempre che le imprese artigiane detengano la maggioranza degli organi deliberanti. (1)

3. Ai consorzi ed alle società consortili, anche in forma di cooperativa, iscritti nella separata sezione dell'albo, sono estese le agevolazioni regionali previste per le imprese artigiane".

(1)

Vedi l'art. 7, comma 2, della L.R. 3/1986 come oggi riformulato a seguito delle modifiche apportate dall'art. 25, comma 1, della L.R. 17/2004 e dall'art. 65, comma 1, della L.R. 3/2024.

Art. 24

Consolidamento debiti imprese artigiane

1. All'articolo 5 della legge regionale 27 settembre 1995, n. 68 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 4 è soppresso;

b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5 bis. E' fatto divieto di cumulare gli aiuti di cui al presente articolo con qualsiasi altro aiuto per la stessa categoria di spese sostenute dalle imprese artigiane".

Art. 25

Laboratori artigiani

1. Le imprese artigiane ammesse ai benefici di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 31 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, e successive modifiche ed integrazioni, non sono tenute ad adeguare i locali e le attrezzature utilizzati alle norme previste per i centri di formazione professionale.

Art. 26

Attuazione di interventi per le imprese artigiane

1. Le domande di finanziamento per gli interventi previsti dagli articoli 37 e 38 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, sono istruite entro sessanta giorni dalla loro presentazione in ordine cronologico.

2. Conclusa la fase istruttoria i pareri degli uffici competenti, compreso quello della conferenza di servizi di cui all'articolo 40 della predetta legge regionale n. 25/93, sono espressi entro i successivi sessanta giorni, trascorsi i quali si intendono favorevolmente resi.

Art. 27

(Articolo omesso in quanto impugnato, ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione Siciliana)

Art. 28

Provvidenze per i prodotti artigianali

1. Allo scopo di ultimare la concessione dei benefici derivanti dall'applicazione dell'articolo 57 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni, con riferimento alle iniziative poste in essere nell'anno 1994, per l'anno finanziario 1996 è iscritto sul capitolo 35507 del bilancio della Regione uno stanziamento di lire 170 milioni e sul capitolo 35508 uno stanziamento di lire 380 milioni.

Titolo IV

LAVORO

Art. 29

Contratti di formazione e lavoro

1. All'articolo 10 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27, è aggiunto il seguente comma:

"7. I progetti di cui al comma 1, preventivamente approvati dalla Commissione regionale per l'impiego, sono:

a) quelli singolarmente approvati dalla predetta Commissione, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, in accoglimento di istanze direttamente rivolte alla medesima dai datori di lavoro;

b) i progetti tipo contenuti in accordi quadro generali per i contratti di formazione e lavoro, - previsti dai contratti nazionali di lavoro depositati presso il Ministero del lavoro e, tramite esso, presso la Commissione regionale per l'impiego utilizzati dalle imprese, previo visto di conformità delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro stipulanti contratti collettivi nazionali di lavoro, rilasciato attraverso le loro strutture territorialmente competenti al livello provinciale".

Art. 30

(Articolo omesso in quanto impugnato, ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione Siciliana)

Art. 31

(Articolo omesso in quanto impugnato, ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione Siciliana)

Art. 32

Provvidenze per il settore minerario e per i lavoratori dell'ITALKALI

1. Per l'attuazione dei progetti socialmente utili previsti dall'articolo 1, comma 3 quinquies, della legge regionale 10 gennaio 1995, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni per il trattamento economico previsto dalla legge 19 luglio 1994, n. 451 in favore dei lavoratori impiegati nei progetti medesimi, l'onere relativo è a carico dell'Amministrazione regionale. Ai predetti lavoratori l'integrazione prevista dal comma 3 sexies dell'articolo 1 della citata legge regionale n. 8 del 1995, è concessa fino alla concorrenza dell'ultima retribuzione goduta da ogni singolo lavoratore. Il trattamento economico complessivo di cui al presente comma si deve intendere corrisposto a titolo di anticipazione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ove accordato dallo Stato. Per le finalità del presente comma è autorizzata la spesa di lire 6.500 milioni per ciascuno degli anni dal 1996 al 1998.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si intendono estese anche ai lavoratori di cui all'articolo 5 della legge regionale 19 dicembre 1995, n. 84 e all'articolo 2 della legge regionale 28 marzo 1995, n. 24.

3. Per le opere di supporto in soprasuolo ed in sottosuolo necessarie per il mantenimento in siti minerari, per le manutenzioni da eseguire nelle pertinenze minerarie e per le attrezzature, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1996 la spesa di lire 1.000 milioni. (1)

4. Il fondo di dotazione dell'Ente minerario siciliano è incrementato per l'anno 1996 di lire 12.500 milioni per far fronte alle necessità urgenti dell'Ente. (1)

5. All'onere di lire 20.000 milioni, ricadente nell'esercizio finanziario 1996, derivante dall'applicazione dei commi 1, 2, 3 e 4 si provvede con l'utilizzo dell'economia realizzata a chiusura dell'esercizio 1995 nel capitolo 25303.

6. La somma di cui al comma 5 interessa il risultato del rendiconto generale della Regione relativo all'esercizio finanziario 1995 e forma oggetto di apposito elenco da allegare allo stesso.

(1)

Si riporta il testo dell'art. 1 della L.R. 24/97:

"ART. 1 - Utilizzazione somme residue dei fondi EMS

1. Le somme residue dei fondi di cui all'articolo 1 della legge regionale 5 gennaio 1993, n. 3, all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 24, e all'articolo 2 della legge regionale 10 ottobre 1994, n. 39, sono destinate alle finalità previste dai commi 3 e 4 dell'articolo 32 della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33."

Art. 33

(Articolo omesso in quanto impugnato, ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione Siciliana)

Art. 34

Utilizzazione di lavoratori di aziende in crisi in progetti di pubblica utilità

(modificato dall'art. 30, comma 6, della L.R. 5/2014, nel testo integrato dall'art. 27, comma 12, della L.R. 3/2016)

1. Per le finalità dell'articolo 4 della legge regionale 5 gennaio 1993, n. 3, della legge regionale 23 maggio 1994, n. 14 e degli articoli 1 e 2 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 26 è autorizzata per l'esercizio finanziario 1996 l'ulteriore spesa di lire 2.000 milioni.

2. -------------------------- (comma abrogato) (1)

(1)

Comma abrogato dall'art. 30, comma 6, della L.R. 5/2014, nel testo integrato dall'art. 27, comma 12, della L.R. 3/2016.

Art. 35

(Articolo omesso in quanto impugnato, ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione Siciliana)

Art. 36

P.O.P. Sicilia 1990/1993: Piani formativi

1. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato ad erogare, nell'esercizio finanziario 1996, le somme dovute agli organismi che hanno realizzato le attività inserite nei piani formativi previsti nel P.O.P. SICILIA 1990/93, relativi agli anni 1990, 1991, 1992, 1993, per il pagamento del saldo degli importi verificati e riconosciuti.

2. Per le finalità del comma 1 è autorizzata per l'esercizio finanziario 1996 la spesa di lire 7.565 milioni.

3. All'onere di cui al presente articolo si fa fronte con parte delle disponibilità del capitolo 73752 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1996.

Titolo V

TURISMO

Art. 37

Disposizioni per le aziende autonome provinciali di incremento turistico

1. Gli enti provinciali per il turismo, trasformati ai sensi dell'articolo 47 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, in aziende autonome provinciali per l'incremento turistico hanno personalità giuridica di diritto pubblico.

2. Ai sensi degli articoli 6 e 7 del D.P.R. 27 agosto 1960, n. 1044, il controllo sugli atti fondamentali posti in essere dagli organi delle aziende di cui al comma 1 viene esercitato dal consiglio provinciale che vi provvede, a pena di decadenza, entro il termine fissato dall'articolo 6, secondo comma del D.P.R. n. 1044/60.

3. Fino al riordino del settore turistico le previsioni di cui all'articolo 47, ultimo comma, della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9 continuano ad applicarsi a tutto il personale delle aziende autonome provinciali per l'incremento turistico.

Art. 38

Contributi per manifestazioni turistiche e culturali. Sostegno alla manifestazione "Help Ruanda"

(integrato dall'art. 81, comma 1, della L.R. 21/2001)

1. Per l'organizzazione, la promozione e la gestione delle manifestazioni "Taormina arte" nonché per la prosecuzione delle attività del comitato "Taormina arte" è erogato in favore del comitato medesimo un contributo annuo di lire 7.000 milioni.

2. Per l'organizzazione, la promozione e la gestione delle manifestazioni di seguito elencate sono erogati in favore, rispettivamente delle Aziende di soggiorno e turismo di Agrigento, di Sciacca, di Acireale e del Comune di Termini Imerese i contributi annui indicati a fianco delle manifestazioni medesime:

a) Sagra del mandorlo in fiore: lire 500 milioni;

b) Carnevale di Sciacca lire: 400 milioni;

c) Carnevale di Acireale lire: 400 milioni;

d) Carnevale di Termini Imerese lire: 250 milioni;

e) carnevale comune di Misterbianco, lire 200 milioni;

f) carnevale comune di Barcellona Pozzo di Gotto, lire 100 milioni;

g) carnevale comune di Trecastagni, lire 50 milioni;

h) carnevale di Partanna Mondello, comune di Palermo, lire 100 milioni.

3. Per l'organizzazione, la promozione e la gestione delle "Orestiadi di Gibellina", nonché per lo svolgimento di tutte le attività previste dallo statuto della Fondazione - Istituto alta cultura "Orestiadi" è erogato in favore della Fondazione un contributo annuo di lire 1.200 milioni.

4. Per consentire le manifestazioni motoristiche e il conseguimento dei fini istituzionali dell'Ente autodromo di Pergusa, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti è autorizzato a concedere un contributo annuo di lire 2.000 milioni.

5. I contributi di cui ai precedenti commi vanno rendicontati nelle forme e nei termini di legge.

6. L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti è autorizzato a erogare all'ente organizzatore della manifestazione "Help Ruanda" la somma di lire 300 milioni ad integrazione di quella di lire 250 milioni concessa nell'esercizio 1994.

7. La Regione acquisirà, con diritto di esclusiva, la documentazione video e sonora della predetta manifestazione al fine della diffusione dell'iniziativa umanitaria trasmessa dalle Nazioni Unite per la sensibilizzazione delle coscienze nei confronti delle sofferenti popolazioni del Ruanda.

8. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo e ricadenti nell'esercizio finanziario 1996 si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 47651 del bilancio della Regione per l'esercizio medesimo; gli oneri relativi agli esercizi finanziari 1997 e 1998 trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione - codice 03.09.00.

Art. 39

Provvidenze per gli agenti di viaggio. Abrogazione di norma

1. L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti è autorizzato a concedere agli agenti di viaggio, con sede nella regione, contributi in conto interessi per crediti di esercizio concessi da banche o istituti di credito operanti in Sicilia fino a un massimo di lire 200 milioni.

2. La durata del credito ed il tasso netto a carico degli operatori non possono eccedere i limiti previsti dall'articolo 7 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 34 e successive modifiche e integrazioni.

3. L'articolo 119 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 è abrogato.

Art. 40

Agevolazioni per iniziative turistico-alberghiere

1. Ferme restando le disposizioni previste dalla legge regionale 1 luglio 1972, n. 32 e successive modifiche e integrazioni, il tasso di interesse per le operazioni di mutuo a carico dei mutuatari, a decorrere dall'esercizio finanziario in corso è ridotto dal 5 al 4 per cento.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1 si fa fronte con il limite ventennale d'impegno autorizzato con l'articolo 1 della legge regionale 23 maggio 1994, n. 16 per l'esercizio finanziario 1996.

Art. 41

Mutui alberghieri

1. All'articolo 17 della delibera legislativa concernente "Interventi per il turismo", approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 23 - 24 marzo 1996, dopo le parole "agli istituti di credito mutuanti" sono aggiunte le altre: "incluso l'IRCAC".

Art. 42

Ripianamento passività delle aziende del settore turistico-alberghiero

1. I benefici di cui all'articolo 1 della legge regionale 27 settembre 1995, n. 66 sono estesi alle aziende del settore turistico-alberghiero.

Titolo VI

PESCA

Art. 43

Interpretazione autentica di norme

1. Il combinato disposto dell'articolo 14, comma 1, della legge regionale 27 maggio 1987, n. 26 e dell'articolo 5, comma 6, della legge regionale 7 agosto 1990, n. 25 deve intendersi nel senso che il premio previsto dallo stesso articolo 14, comma 3, della legge regionale n. 26 del 1987 può essere corrisposto anche alle imprese di pesca costituite in forma societaria che abbiano sede legale nel territorio della Regione Siciliana da meno di tre anni, nonché alle società di nuova costituzione, a condizione che i soci delle stesse risiedano nel territorio della Regione medesima da almeno un triennio.

2. L'indennità di fermo temporaneo può essere corrisposta agli armatori che abbiano ceduto la gestione dei natanti, entro il 31 dicembre 1993, a società costituite in forma di cooperativa, della quale facciano parte gli armatori suddetti, anche nel caso in cui questi ultimi conservino la titolarità delle licenze di pesca relative ai natanti ceduti.

Art. 44

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 27 maggio 1987, n. 26

1. L'obbligo di demolizione di cui alla lettera b) dell'articolo 3 della legge regionale 27 maggio 1987, n. 26 e successive modifiche ed integrazioni è abrogato.

2. La costruzione di nuovi motopesca in termini di tonnellaggio complessivo va riferita ai plafonds nazionali indicati all'articolo 21 del D.M. del 26 luglio 1995 del Ministro delle risorse agricole alimentari e forestali.

3. I benefici di cui all'articolo 3, lettere a) e b) della legge regionale 27 maggio 1987, n. 26 e successive modifiche ed integrazioni sono condizionati all'ottenimento del nulla-osta, ai sensi degli articoli 3 e 4 del citato D.M. del 26 luglio 1995.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche alle iniziative già ammesse a benefici ai sensi della citata legge regionale n. 26 del 1987 e successive modifiche ed integrazioni, e non ancora realizzate.

Titolo VII

DISPOSIZIONI SU ALTRE MATERIE

Art. 45

Osservatorio telematico

(abrogato dall'art. 57, comma 16, della L.R. 10/99)

Art. 46

Consiglio regionale consumatori e utenti

1. Al fine di consentire la costituzione del plenum del Consiglio regionale dei consumatori e degli utenti secondo la composizione prevista dall'articolo 4 della legge regionale 23 maggio 1994, n. 7, i termini di cui all'articolo 5, comma 4, della medesima legge sono riaperti e decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 47

Sottoscrizione di nuove azioni dell'IRFIS

1. L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato a utilizzare il conferimento al fondo speciale dell'IRFIS, effettuato ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 7 agosto 1953, n. 48, pari a lire 2.000 milioni, al fine di sottoscrivere n. 20.000 nuove azioni dell'IRFIS S.p.A., da nominali lire 100.000 cadauna, a valere sull'aumento di capitale sociale deliberato dall'assemblea straordinaria dei soci del 15 dicembre 1994.

2. L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è altresì autorizzato:

a) a sottoscrivere n. 53.600 ulteriori nuove azioni dell'IRFIS S.p.A., da nominali lire 100.000, a copertura della quota di competenza della Regione relativa all'aumento del capitale sociale dell'IRFIS S.p.A. di cui al precedente comma;

b) a esercitare l'eventuale diritto di prelazione della Regione Siciliana sulle azioni non optate, ai sensi del terzo comma dell'articolo 2441 del Codice civile.

3. Alla copertura dell'onere finanziario derivante dalle acquisizioni di cui al comma 2 si provvede mediante utilizzo, fino ad esaurimento, delle disponibilità liquide del fondo a gestione separata di cui all'articolo 5 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51, per la quota destinata agli scopi di cui alla lettera b) dell'articolo 7 della medesima legge, nonché, per un importo non superiore a lire 20.000 milioni, delle disponibilità liquide del fondo a gestione separata di cui all'articolo 4 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96.

Art. 48

AZASI

1. Il patrimonio dell'Azienda asfalti siciliani è incrementato, per l'esercizio finanziario 1996, della somma di lire 2.000 milioni, mediante corrispondente prelievo dal capitolo 65117.

Art. 49

Camere di commercio

1. Allo scopo di sostenere il funzionamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Regione Siciliana danneggiate dalle norme di sospensione della riscossione dei tributi emanate a seguito dell'evento sismico del 13-16 dicembre 1990 dall'ordinanza ministeriale 2057/FCP del 21 dicembre 1990 e successive modifiche e integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1996, a titolo di contributo in conto anticipazione, a fronte del mancato introito del diritto annuale di cui all'articolo 34, comma 1 del decreto legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51 e successive modifiche e integrazioni.

2. A tale contributo possono accedere le camere di commercio interessate che alla data del 24 marzo 1996 presentino una situazione deficitaria di cassa per la quale si è fatto ricorso ad anticipazioni bancarie.

3. Il contributo di cui al comma 1 non potrà in ogni caso superare l'entità dell'esposizione bancaria alla data di pubblicazione della presente legge.

4. Il contributo sarà restituito all'erario regionale a decorrere dalla data di riscossione dei tributi di cui al comma 1 nella misura di lire 400 milioni annui al tasso di interesse del 4 per cento.

Art. 50

Provvidenze per le vittime di nubifragio

1. Il contributo straordinario di cui all'articolo 1 della legge regionale 27 settembre 1995, n. 67 è esteso ai familiari di Lupo Francesco e Lupo Biagio, vittime del nubifragio abbattutosi il 19 agosto 1995 in provincia di Catania.

Art. 51

Cooperative edilizie: recupero di immobili

(abrogato dall'art. 2 della L.R. 25/97)

Art. 52

(Articolo omesso in quanto impugnato, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione Siciliana)

Art. 53

(Articolo omesso in quanto impugnato, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione Siciliana)

Art. 54

Utilizzazione del personale del Servizio di elisoccorso (1)

(modificato dall'art. 15 della L.R. 27/98)

1. La Croce Rossa Italiana (CRI) per la gestione delle centrali operative e degli altri servizi, funzioni ed attività non di carattere sanitario del servizio urgenza-emergenza sanitario "118", può utilizzare anche il personale già occupato al 30 giugno 1995 presso la società concessionaria del servizio di elisoccorso. L'Assessore regionale per la sanità è autorizzato ad apportare alla convenzione stipulata con la CRI le conseguenti modifiche.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte con le disponibilità del capitolo 42730 - servizio sanitario di emergenza - del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario in corso.

 

(1)

Vedansi le disposizioni contenute nell'art. 39, comma 2, e nell'art. 40 della L.R. 30/97.

Art. 55

Interventi in favore dei familiari dei dispersi dal naufragio del motopesca "Nuovo N. Giolo"

(modificato dall'art. 15 della L.R. 39/97)

1. E' autorizzata per l'esercizio finanziario 1996 la spesa di lire 500 milioni da destinare all'erogazione di un contributo una tantum in favore dei familiari dei dispersi dal naufragio del motopesca "Nuovo N. Giolo", verificatosi il 27 febbraio 1996.

2. Le provvidenze di cui al comma 1 sono estese ai familiari dei marittimi tunisini dispersi nello stesso naufragio.

3. La misura del contributo è fissata in lire 55 milioni da attribuire a ciascun nucleo familiare o per esso al capofamiglia.

4. All'onere di lire 500 milioni, autorizzato dal comma 1 si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 21257 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1996.

Art. 56

(Articolo omesso in quanto impugnato, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione Siciliana)

Art. 57

Agevolazioni tariffarie per i collegamenti con le isole minori

1. L'articolo 1 della legge regionale 4 dicembre 1978, n. 63 è sostituito dal seguente:

"Art. 1

1. Nel quadro degli interventi previsti dall'articolo 8 della legge regionale 7 maggio 1976, n. 71 ed in considerazione della particolarità dipendente dalla posizione geografica delle isole minori della Sicilia, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato a concedere contributi al fine di consentire l'agevolazione tariffaria fino ad un massimo del 50 per cento del costo del biglietto aereo agli utenti dei servizi aerei di linea, sulle tratte che collegano la Sicilia con le isole minori. Al fine di favorire l'abbattimento delle tariffe e la libera concorrenza eventuali agevolazioni tariffarie praticate dai vettori andranno ad esclusivo vantaggio degli utenti.

2. L'esercizio delle agevolazioni tariffarie previste dal comma 1 è affidato ad uffici della pubblica amministrazione che agiscono nelle sedi aeroportuali e/o ai vettori interessati i cui funzionari fungeranno da funzionari delegati della Regione Siciliana.

3. L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti provvede a stabilire le modalità di erogazione di cui ai commi 1 e 2 entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.

4. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo si provvede con le disponibilità del capitolo 87511 del bilancio della Regione per l'anno 1996".

Art. 58

Istituzione di Uffici stampa presso gli enti locali e le amministrazioni pubbliche (1) (2) (3) (4)

(modificato e integrato dall'art. 28 della L.R. 4/99 e dall'art. 111, comma 1, della L.R. 17/2004)

1. I comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, le province regionali e le amministrazioni pubbliche soggette alla tutela e vigilanza della Regione Siciliana di cui all'articolo 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 procedono, entro il 31 maggio 2005, all'adeguamento delle rispettive piante organiche alle previsioni della legge 7 giugno 2000, n. 150 riconvertendo i posti vacanti e disponibili, e senza ulteriori oneri per le amministrazioni, al fine di prevedere l'istituzione di uffici stampa di cui faranno parte giornalisti a cui si applica il contratto nazionale di lavoro giornalistico nella sua interezza, fermo restando l'autonomia statutaria e regolamentare dei suddetti enti. (5)

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli uffici stampa già istituiti presso gli enti e le amministrazioni di cui al predetto comma, fatte salve condizioni più favorevoli.

3. Le procedure concorsuali per la copertura dei posti negli uffici stampa si svolgono con le modalità previste dalla vigente normativa regionale per le assunzioni negli enti di cui al comma 1, integrate ai sensi della presente legge.

(1)

Con D.A. EE.LL. 15 settembre 1998 modificato dal D.A. 19 ottobre 1999 sono stati pubblicati i criteri per la valutazione dei titoli nei concorsi riservati al personale da destinare agli uffici stampa degli Enti Locali.

(2)

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche, per effetto dell'art. 16, comma 1, della L.R. 8/2000, "ai comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti e ai comuni con popolazione inferiore se consorziati fra loro per la creazione di un ufficio stampa consortile."

Inoltre, per effetto del comma 2 del medesimo articolo 16 "Ai componenti degli uffici stampa si attribuisce la qualifica ed il trattamento contrattuale di capo servizio. Il capo dell'amministrazione affida, di volta in volta, e senza ulteriori oneri o compensi, ad uno dei componenti dell'ufficio stampa, le funzioni di coordinamento del medesimo."

(3)

Per effetto dell'art. 127, commi 1 e 2, della L.R. 2/2002, "negli uffici stampa di cui all'articolo 58 della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33 l'individuazione e la regolamentazione dei profili professionali sono affidate alla contrattazione collettiva da svolgersi presso l'Assessorato regionale alla Presidenza, in osservanza e nel rispetto del contratto collettivo n. 1 giornalistico FNSI-FIEG.

In sede di prima applicazione ai giornalisti componenti gli uffici stampa già esistenti presso gli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, è attribuita la qualifica ed il trattamento contrattuale di redattore capo, in applicazione del Contratto nazionale di lavoro giornalistico ed in sintonia con l'articolo 72 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41".

(4)

In materia cfr. Circ. Ass. Famiglia 20 agosto 2007, n. 14: "Istituzione degli uffici stampa presso gli enti locali e le amministrazioni pubbliche".

(5)

La Corte Costituzionale, con sentenza 5-14 giugno 2007, n. 189, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma annotato, nella parte in cui prevede che il contratto nazionale di lavoro giornalistico si applica anche ai giornalisti che fanno parte degli uffici stampa degli enti locali.

Art. 59

Integrazione retta per il ricovero degli anziani presso strutture residenziali

1. Entro il limite annuo di lire 500 milioni, l'integrazione della retta giornaliera corrisposta, in rapporto al grado di invalidità, dai comuni dell'Isola ai sensi dell'articolo 17, secondo comma, della legge regionale 6 maggio 1981, n. 87, agli enti gestori di strutture residenziali per il ricovero di anziani non autosufficienti, è assunta a carico del Fondo sanitario regionale preordinata al rimborso degli oneri dell'attività socio-assistenziale di rilievo sanitario, in applicazione del D.P.C.M. 8 agosto 1985.

2. Per le finalità di cui al comma 1 il servizio sociale dei comuni trasmette all'Azienda unità sanitaria locale di competenza copia del provvedimento di autorizzazione al ricovero corredato della certificazione attestante il grado e la natura della condizione di non autosufficienza. La notifica del dispositivo al ricovero è effettuata entro cinque giorni dall'adozione e comporta, se non interviene opposizione, entro i successivi venti giorni l'obbligo per il comune di attivare l'azione di rimborso della quota di retta giornaliera corrisposta all'ente assistenziale a titolo di integrazione.

3. E' facoltà dell'Azienda unità sanitaria locale verificare nel termine sopra indicato il sussistere della condizione di invalidità degli anziani ricoverati, avuto anche riguardo al trattamento assistenziale curativo e riabilitativo assicurato dall'Ente in rapporto ai bisogni degli ospiti nonché, il permanere, ai sensi della vigente normativa, dell'idoneità igienico-sanitaria delle strutture ricoveranti.

4. Il presente articolo ha natura interpretativa dell'articolo 17 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22, concernente il riordino dell'assistenza e, nel rispetto degli indirizzi ministeriali in materia di integrazione dei servizi sociali e sanitari, si applica anche agli anziani non autosufficienti già ospiti di case di riposo, case protette e comunità alloggio abitate con retta a carico dei comuni.

5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano alle Aziende unità sanitarie locali che hanno assunto direttamente od in convenzione gli oneri dell'assistenza sanitaria e/o delle prestazioni a rilievo sanitario per il ricovero degli anziani non autosufficienti ospiti di strutture assistenziali.

6. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 500 milioni.

Art. 60

Interventi di recupero e di tutela ambientale delle aree minerarie

1. L'Azienda foreste demaniali è autorizzata ad intervenire nelle aree in possesso a qualsiasi titolo dell'Ente minerario siciliano, al fine di assicurare il recupero e la tutela ambientale delle stesse.

2. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere finalizzati anche al recupero degli immobili ricadenti in dette aree da destinare alla valorizzazione e fruizione del patrimonio storico-culturale dell'attività mineraria.

3. La gestione delle aree predette, una volta recuperate, può essere attuata dall'Azienda delle foreste demaniali della Regione Siciliana direttamente o mediante la stipula di convenzione con altri enti o cooperative specificamente operanti nel settore.

4. L'onere finanziario derivante dagli interventi di cui ai commi precedenti è posto a carico del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione Siciliana.

Art. 61

Istituto dei Ciechi Opere riunite I. Florio e F. e A. Salamone: contributo per restauro conservativo

1. Per le finalità di cui all'articolo 2 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 33 è autorizzata la somma di lire 500 milioni per l'anno 1996 e di lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998.

Art. 62

Disposizioni finanziarie

1. Per le finalità della presente legge sono autorizzate per il triennio 1996-1998 le spese indicate a fianco di ciascun articolo:


                                        1996          1997          1998
                                                 milioni di lire
- art. 1                                  -         10.000        20.000
- art. 3                                  -          1.000         2.000
- art. 6                                 500            -             -
- art. 17                                 -             -          8.000
- art. 18                                 -          3.000            -
- art. 19                              2.500            -             -
- art. 20                              2.000            -             -
- art. 22                              1.602            -             -
- art. 28                                550            -             -
- art. 32                                 -          6.500         6.500
- art. 34                              2.000            -             -
- art. 39                                 -          1.000         1.000
- art. 45                                 -             -          2.600
- art. 49                              3.000            -             -
- art. 50                                 95            -             -
- art. 55                                500            -             -
- art. 56                                300           300           300
- art. 61                                500         1.500         1.500
                                      13.547        23.300        41.900
2. La spesa derivante dall'applicazione della presente legge pari a lire 78.747 milioni nel triennio 1996-1998 trova riscontro quanto a lire 77.247 milioni nel codice 1001 e quanto a lire 1.500 nel codice 2003 del bilancio pluriennale della Regione.

3. All'onere di lire 13.547 milioni, ricadente nell'esercizio finanziario 1996, si provvede quanto a lire 12.047 milioni con parte delle disponibilità del capitolo 21257 e quanto a lire 1.500 milioni con parte delle disponibilità del capitolo 60751 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

Art. 63

Procedura di controllo CE

1. Gli interventi di cui alla presente legge si intendono subordinati al rispetto delle vigenti normative comunitarie in materia di aiuti di stato, nonché alla definizione delle procedure di cui all'articolo 93, paragrafi 2 e 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea.

2. L'eventuale sospensione degli effetti di una norma, a seguito della procedura prevista all'articolo 93 del Trattato, non pregiudica l'attuazione delle altre disposizioni, contenute nella presente legge, che non formino oggetto di osservazione o che siano valutate positivamente da parte della Commissione dell'Unione europea.

Art. 64

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 18 maggio 1996.

GRAZIANO