
N.d.R. La presente è stata ABROGATA dall'art. 32, comma 1, lett. g), della L.R. 12/2011, con esclusione dell'art. 42, comma 1.
LEGGE REGIONALE 2 agosto 2002, n. 7
G.U.R.S. 10 agosto 2002, n. 37
Norme in materia di opere pubbliche. Disciplina degli appalti di lavori pubblici, di fornitura, di servizi e nei settori esclusi.
N.d.R. Per la consultazione della L. 109/1994 coordinata con la presente L.R. 7/2002 nonché con le successive leggi di modifica sia regionali che statali recepite, vedasi il "Testo della legge 11 febbraio 1994, n. 109, coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7".
TESTO COORDINATO (alla L.R. 12/2011 e con annotazioni alla data 22 giugno 2010)
N.d.R. La presente è stata ABROGATA dall'art. 32, comma 1, lett. g), della L.R. 12/2011, con esclusione dell'art. 42, comma 1.
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA
la seguente legge:
N.d.R. La presente è stata ABROGATA dall'art. 32, comma 1, lett. g), della L.R. 12/2011, con esclusione dell'art. 42, comma 1.
N.d.R. La presente è stata ABROGATA dall'art. 32, comma 1, lett. g), della L.R. 12/2011, con esclusione dell'art. 42, comma 1.
N.d.R. La presente è stata ABROGATA dall'art. 32, comma 1, lett. g), della L.R. 12/2011, con esclusione dell'art. 42, comma 1.
Applicazioni normativa nazionale
(abrogato dall'art. 32, comma 1, lett. g), della L.R. 12/2011)
[1. La legge 11 febbraio 1994, n. 109, recante "Legge quadro in materia di lavori pubblici", nel testo vigente alla data di approvazione della presente legge, di seguito indicata "legge n. 109 del 1994", si applica nel territorio della Regione, ad eccezione del comma 16 bis dell'articolo 4; dell'articolo 5; dell'articolo 6; del comma 15 dell'articolo 7; dell'articolo 15; dell'articolo 23; del comma 2 dell'articolo 27; del comma 3 dell'articolo 34; dell'articolo 38, con le sostituzioni, modifiche ed integrazioni di cui alla presente legge.
2. Si applicano altresì nel territorio della Regione, nel testo vigente alla data di approvazione della presente legge, ad eccezione delle parti incompatibili con la disciplina di cui alla presente legge:
a) il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, recante "Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni"; (1)
b) il decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, "Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni";
c) il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, "Regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni";
d) il decreto ministeriale 3 agosto 2000, n. 294, "Regolamento concernente la individuazione dei requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori di restauro e manutenzione dei beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici" come modificato con decreto ministeriale 24 ottobre 2001, n. 420;
e) il decreto ministeriale 2 dicembre 2000, n. 398, "Regolamento recante le norme di procedura del giudizio arbitrale, ai sensi dell'articolo 32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni".
3. Nei casi in cui la legge n. 109 del 1994 ed i regolamenti di cui al comma 2 fanno riferimento a normativa statale, si applica la vigente e corrispondente normativa regionale; quando fanno riferimento al "Bollettino ufficiale della Regione" deve intendersi "Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana"; quando fanno riferimento ad organi ed istituzioni statali deve farsi riferimento ai corrispondenti organi ed istituzioni regionali; quando fanno riferimento alla parola "ecu" la stessa deve intendersi "euro" equivalente in "euro di diritti speciali di prelievo", secondo il rapporto di cambio corrente.
4. I riferimenti alla licitazione privata, contenuti nella legge n. 109 del 1994 e nei regolamenti di attuazione della stessa, non si applicano nell'ambito della Regione ad eccezione di quelli relativi alla licitazione privata per la concessione di costruzione e gestione. Si applicano, altresì, nell'ambito della Regione i riferimenti alla licitazione privata contenuti nelle disposizioni di cui al Titolo II della presente legge recante "Disciplina degli appalti di fornitura di beni e degli appalti di servizi e nei settori esclusi".
5. Le eventuali modifiche ed integrazioni ai regolamenti di cui al comma 2, successive all'approvazione della presente legge, sempreché coerenti con la legislazione regionale in vigore, sono adottate nella Regione con regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale per i lavori pubblici, di concerto, per ciò che concerne il regolamento di cui al comma 2, lettera d), con l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, previo parere vincolante della Commissione legislativa competente in materia di lavori pubblici dell'Assemblea regionale siciliana, che si esprime entro 30 giorni dalla ricezione dello schema di regolamento.]
Per effetto dell'art. 30, comma 2, della L.R. 7/2003 vengono dichiarate valide, tra l'altro, le disposizioni dell'art. 9 della L.R. 32/2000, le quali, per l'attuazione della finanza di progetto, recepisce gli artt. 84, 85, 86, 87, 98 e 99 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.
N.d.R. La presente è stata ABROGATA dall'art. 32, comma 1, lett. g), della L.R. 12/2011, con esclusione dell'art. 42, comma 1.
Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della legge (1)
(integrato dall'art. 1 della L.R. 7/2003 e abrogato dall'art. 32, comma 1, lett. g), della L.R. 12/2011)
[1. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge n. 109 del 1994, sono premesse le seguenti parole "qualunque sia la fonte di finanziamento". (2)
2. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 2 della legge n. 109 del 1994 è così sostituita: "a) all'amministrazione regionale, alle aziende ed agli enti pubblici da essa dipendenti e/o comunque sottoposti a vigilanza, agli enti locali territoriali e/o istituzionali e loro associazioni e consorzi, agli enti ed aziende da questi dipendenti e comunque sottoposti a vigilanza, nonché agli altri organismi di diritto pubblico e soggetti di diritto privato a prevalente o intera partecipazione pubblica".
3. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 2 della legge n. 109 del 1994, dopo le parole "strettamente connesse e funzionali alla esecuzione di opere comprese nella disciplina del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158" sono aggiunte le parole "ed alle società di trasformazione urbana di cui all'articolo 120 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267".
3-bis. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 è aggiunta la seguente lettera:
"d) agli enti di culto e/o di formazione religiosa e/o agli enti privati, limitatamente alle opere per le quali è prevista una programmazione regionale di finanziamento."
4. Dopo il comma 3 dell'articolo 2 della legge n. 109 del 1994, è inserito il seguente: "3-bis. Le disposizioni della presente legge non si applicano agli interventi eseguiti direttamente dai privati a scomputo di contributi connessi ad atti abilitanti all'attività edilizia o conseguenti agli obblighi di cui al quinto comma dell'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, o di quanto ad essi assimilabile; per le singole opere d'importo superiore alla soglia comunitaria i soggetti privati sono tenuti ad affidare le stesse nel rispetto delle procedure di gara previste dalla direttiva 93/37/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993.".
4-bis. Dopo il comma 3 bis dell'articolo 2 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 è aggiunto il seguente:
"3-ter. Gli enti di cui al comma 2, lettera d) del presente articolo, per le opere ivi previste e gli enti sottoposti a vigilanza privi di uffici tecnici si avvalgono, per le fasi di istruttoria, di aggiudicazione e successive, degli enti locali territorialmente competenti; inoltre, nei confronti degli stessi, limitatamente alle opere per le quali è prevista una programmazione regionale di finanziamento, trovano applicazione le norme prescritte per i soggetti di cui al comma 2, lettera a) del presente articolo, ad eccezione delle norme di cui all'articolo 14."
5. Al comma 4 dell'articolo 2 della legge n. 109 del 1994, le parole: "Le amministrazioni aggiudicatrici devono prevedere nel bando l'obbligo per il concessionario di appaltare a terzi una percentuale minima del 40 per cento dei lavori oggetto della concessione" sono sostituite dalle seguenti: "Le amministrazioni aggiudicatrici possono imporre al concessionario di lavori pubblici, con espressa previsione del bando di concessione, di affidare a terzi appalti corrispondenti a una percentuale minima del 30 per cento del valore globale dei lavori oggetto della concessione, pur prevedendo la facoltà per i candidati di aumentare tale percentuale, oppure invitare i candidati concessionari a dichiarare nelle loro offerte la percentuale, ove sussista, del valore globale dei lavori oggetto della concessione che essi intendono affidare a terzi.".
6. Al comma 5 dell'articolo 2 della legge n. 109 del 1994, le parole: "inferiore a 5 milioni di Ecu" sono sostituite dalle parole "inferiore alla soglia comunitaria".
7. Alla lettera a) del comma 6 dell'articolo 2 della legge n. 109 del 1994, le parole "dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano" sono sostituite dalle parole "dalla Regione".]
Vedi Circ. Ass. LL.PP. 5 agosto 2003 esplicativa delle modifiche apportate dalla L.R. 7/2003 alla L.R. 7/2002.
Vedi il Titolo I, punto 2, della Circ. Ass. LL.PP. 24 ottobre 2002 che riguarda gli I.A.C.P. e le opere la cui realizzazione è affidata alle Amministrazione ed Enti dello Stato.
N.d.R. La presente è stata ABROGATA dall'art. 32, comma 1, lett. g), della L.R. 12/2011, con esclusione dell'art. 42, comma 1.
Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici ed Osservatorio regionale dei lavori pubblici
(modificato e integrato dall'art. 2 della L.R. 7/2003, modificato dall'art. 1, comma 1, della L.R. 16/2005, dall'art. 1, comma 1, della L.R. 20/2007, dall'art. 1 della L.R. 16/2010 e abrogato dall'art. 32, comma 1, lett. g), della L.R. 12/2011)
[1. Il comma 17 dell'articolo 4 della legge n. 109 del 1994 è sostituito dal seguente:
17. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori o realizzatori sono tenuti a comunicare all'Osservatorio regionale di cui al comma 21, per i contratti di importo superiore a centocinquantamila euro, secondo le modalità rese note dallo stesso Osservatorio d'intesa con l'Autorità:
a) entro trenta giorni dalla data di aggiudicazione o di definizione della procedura negoziata, i dati concernenti il contenuto dei bandi, dei verbali di gara, i soggetti invitati, l'importo di aggiudicazione, il nominativo dell'affidatario e del progettista;
b) limitatamente ai settori ordinari, entro sessanta giorni dalla data del loro compimento ed effettuazione, l'inizio, gli stati di avanzamento e l'ultimazione dei lavori, servizi, forniture, l'effettuazione del collaudo e l'importo finale. Per gli appalti di importo inferiore a cinquecentomila euro non è necessaria la comunicazione dell'emissione degli stati di avanzamento. Le norme del presente comma non si applicano ai contratti di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche e integrazioni, per i quali le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori trasmettono all'Osservatorio regionale, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione contenente il numero e i dati essenziali relativi a detti contratti affidati nell'anno precedente, secondo le modalità rese note dall'Osservatorio regionale, d'intesa con l'Autorità. Il soggetto che ometta, senza giustificato motivo, di fornire i dati richiesti è sottoposto, anche su segnalazione dell'Osservatorio regionale, con provvedimento dell'Autorità, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a 25.822 euro. La sanzione è elevata a 51.545 euro se sono forniti dati non veritieri.".
1-bis. Al comma 18 dell'articolo 4 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, l'inciso "alle sezioni regionali dell'Osservatorio dei lavori pubblici che li trasmettono alla sezione centrale" è sostituito con il seguente "all'Osservatorio regionale dei lavori pubblici".
2. All'articolo 4 della legge n. 109 del 1994 sono aggiunti i seguenti commi:
"19. L'Autorità opera nel territorio della Regione.
20. L'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità è autorizzato a stipulare, previo parere della competente commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, apposita convenzione con l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per l'assolvimento, nel territorio della Regione, dei compiti e delle funzioni cui l'organo è preposto, fermo restando l'obbligo della collaborazione dell'Osservatorio regionale di cui al comma 21 con la sezione centrale dell'Osservatorio dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici relativamente allo svolgimento dei compiti ad esso specificamente attribuiti quale sezione regionale.
21. L'Osservatorio per l'accelerazione e la qualificazione della spesa pubblica di cui all'articolo 22 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche e integrazioni, assume la denominazione di Osservatorio regionale dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di seguito denominato Osservatorio regionale dei contratti pubblici.
22. L'Osservatorio regionale dei contratti pubblici costituisce ufficio speciale posto alle dirette dipendenze dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità. Al predetto ufficio speciale è preposto un dirigente regionale. In considerazione della tipicità e stabilità delle funzioni di controllo e vigilanza, di impulso, di indirizzo e di coordinamento in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in Sicilia, la dotazione organica dell'Osservatorio regionale dei contratti pubblici è determinata in almeno cinquanta unità, facenti parte dell'organico regionale e senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.
23. L'Osservatorio regionale dei contratti pubblici è lo strumento tecnico-gestionale della Regione per lo svolgimento di tutte le attività ed i compiti previsti dalla presente legge. Al fine di massimizzare l'efficienza e minimizzare l'onere di trasmissione dei dati da parte delle stazioni appaltanti di cui al comma 2 dell'articolo 2, al solo Osservatorio regionale dei contratti pubblici compete la raccolta delle informazioni relative all'intero ciclo di realizzazione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in particolare alla fase di programmazione, esperimento della gara di appalto, affidamento, esecuzione, collaudo e gestione. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, hanno l'obbligo di rapportarsi esclusivamente con l'Osservatorio regionale per la raccolta delle informazioni utili ai servizi informativi e statistici.
24. L'Osservatorio regionale dei contratti pubblici opera con strumentazioni informatiche nel rispetto di standard comuni che consentano l'interscambio delle informazioni con l'Osservatorio centrale e garantisce l'accesso agli altri osservatori regionali ed ai soggetti istituzionali, anche a livello nazionale e comunitario, che debbano accedere o utilizzare le informazioni.
25. L'Osservatorio regionale dei contratti pubblici opera anche avvalendosi del supporto tecnico e strumentale di soggetti esterni, pubblici e privati, al fine di ottimizzare qualità e costi di gestione.
26. L'Osservatorio regionale dei contratti pubblici svolge i seguenti compiti:
a) rileva e raccoglie informazioni e dati statistici sulle modalità di esecuzione e sui risultati degli appalti di lavori, servizi e forniture e sul rispetto delle normative statali e regionali in materia e di quelle sulla sicurezza e sulla tutela del lavoro nonché delle disposizioni vigenti in materia di subappalto, di contrattazione collettiva e di prevenzione degli infortuni. In particolare, oltre ad evidenziare, sulla base dei dati acquisiti ed elaborati, scostamenti del costo della manodopera, anche con riferimento al costo desunto dai contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) di comparto sottoscritti dalle rappresentanze sindacali comparativamente più rappresentative e dagli accordi territoriali di riferimento, compresi quelli aziendali, rientrano tra i compiti dell'Osservatorio le attività relative:
1) alla gestione e all'aggiornamento dei dati sui contratti pubblici mediante la creazione di un archivio contenente l'anagrafica delle stazioni appaltanti, delle imprese e degli altri soggetti coinvolti nello svolgimento dell'appalto, i dati relativi all'impiego della manodopera ed alla tutela e sicurezza del lavoro, i dati relativi all'intero ciclo dell'appalto;
2) all'elaborazione dei dati acquisiti ed alla conseguente redazione di appositi rapporti statistici sull'andamento e sulle caratteristiche della spesa pubblica per lavori, servizi e forniture;
3) alla definizione di standard uniformi di informazioni sui contratti pubblici nella realizzazione del profilo del committente;
4) all'assolvimento, attraverso il proprio sito informatico, degli obblighi di pubblicità previsti dalle lettere g) e h) e dalle norme comunitarie e statali;
b) attiva, gestisce ed aggiorna una banca dati per il monitoraggio dei lavori, delle opere, dei servizi e delle forniture pubbliche eseguiti nel territorio regionale;
c) promuove attività di indirizzo e regolazione, anche cooperando con le altre regioni e con i competenti organismi statali, nonché la qualità delle procedure di appalto e la qualificazione degli operatori, pubblici e privati, ad esse addetti, attraverso:
1) l'elaborazione, in collaborazione con i soggetti interessati, di linee guida e documenti di gara nonché altri strumenti finalizzati a semplificare e uniformare le procedure per l'affidamento e la gestione degli appalti;
2) l'elaborazione e la proposta di modifiche ai bandi tipo adottati dall'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, dipendenti anche da nuove disposizioni normative;
3) iniziative utili al rispetto dei termini di pagamento dei corrispettivi contrattuali, a garanzia della regolare esecuzione dei contratti pubblici;
d) realizza studi e ricerche, organizza convegni, acquisisce e diffonde documentazione tecnica e dati nonché le buone pratiche delle stazioni appaltanti e degli operatori del settore, ivi comprese quelle relative alla responsabilità sociale delle imprese;
e) assicura le attività necessarie per il funzionamento del sito informatico, per la pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara;
f) espleta attività finalizzate agli approfondimenti e all'uniformità degli indirizzi interpretativi in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
g) provvede alla pubblicazione informatica del "Notiziario regionale sugli appalti e le concessioni" includente le forniture di beni e di servizi, per la messa a disposizione delle stazioni appaltanti delle notizie utili in ordine alla normativa vigente in materia, alle risultanze delle gare, alle dinamiche dei prezzi, alle problematiche procedurali presentatesi;
h) assembla ed elabora i dati in suo possesso anche con procedure statistiche e li rende disponibili su reti informatiche condivise dagli enti locali;
i) cura la vigilanza ed il controllo dei contratti pubblici promuovendo le opportune iniziative, ivi compreso l'intervento ispettivo anche attraverso le competenti strutture regionali, qualora sulla base delle risultanze comunque acquisite emergano insufficienze, ritardi, anche nell'espletamento delle gare, disservizi ed ogni altra anomalia;
l) trasmette annualmente alla competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana una relazione sull'andamento del settore degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi;
m) collabora, su richiesta della sezione centrale dell'Osservatorio, alla determinazione dei costi standardizzati per tipo di lavoro, servizio e fornitura in relazione al territorio regionale;
n) richiede ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), nonché agli operatori economici che ne siano in possesso, i documenti, le informazioni e i chiarimenti relativamente ai contratti pubblici. In caso di omessa o ritardata evasione della richiesta, senza giustificato motivo, l'Osservatorio regionale comunica le risultanze all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, a fini sanzionatori.
27. ---------------------------- (comma soppresso) (1)
28. I proventi dell'attività sanzionatoria dell'Autorità, effettuata nel territorio della Regione, e concernenti violazioni di normativa regionale, salva l'eventuale detrazione di una quota da convenirsi nella convenzione di cui al comma 20, affluiscono in entrata nel bilancio della Regione in apposita posta da istituirsi nella rubrica Ufficio speciale osservatorio regionale dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
29. ---------------------------- (comma soppresso) (2).".]
Comma soppresso dall'art. 1, comma 1, lett. b), della L.R. 16/2010.
Comma soppresso dall'art. 1, comma 1, lett. d), della L.R. 16/2010.
N.d.R. La presente è stata ABROGATA dall'art. 32, comma 1, lett. g), della L.R. 12/2011, con esclusione dell'art. 42, comma 1.
Conferenza di servizi
(integrato dall'art. 3 della L.R. 7/2003 e abrogato dall'art. 32, comma 1, lett. g), della L.R. 12/2011)
[01. Alla fine del comma 1 dell'articolo 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 è aggiunto il seguente periodo: "Nominano altresì un responsabile unico del procedimento per le opere di manutenzione ordinaria escluse dal programma triennale di cui al comma 3 dell'articolo 14". (1)
1. Dopo il comma 6 dell'articolo 7 della legge n. 109 del 1994 è introdotto il seguente comma:
"7. Qualora alla Conferenza di servizi, convocata ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche, il rappresentante di una amministrazione invitata sia risultato assente o comunque non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la Conferenza è riconvocata per una sola volta, tra il decimo ed il quindicesimo giorno dalla prima convocazione, e decide prescindendo dalla presenza della totalità delle amministrazioni invitate e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti.".]
Vedi Circ. Ass. LL.PP. 5 agosto 2003 esplicativa delle modifiche apportate dalla L.R. 7/2003 alla L.R. 7/2002.
N.d.R. La presente è stata ABROGATA dall'art. 32, comma 1, lett. g), della L.R. 12/2011, con esclusione dell'art. 42, comma 1.
Pareri sui progetti e Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici
(modificato dall'art. 4 della L.R. 7/2003, integrato e modificato dall'art. 126, commi 1, 2, 3, 4 e 5, della L.R. 17/2004, modificato dall'art. 1 della L.R. 9/2005, integrato dall'art. 1, comma 2, della L.R. 16/2005, integrato e modificato dagli artt. 1, 2, 3 e 4, della L.R. 23/2006, dall'art. 1, comma 2, della L.R. 20/2007, modificato dall'art. 55 della L.R. 9/2009, modificato e integrato dall'art. 2 della L.R. 16/2010 e abrogato dall'art. 32, comma 1, lett. g), della L.R. 12/2011)
[1. Dopo l'articolo 7 della legge n. 109del 1994 sono aggiunti i seguenti articoli:
"Art. 7 bis. Conferenza speciale di servizi per i lavori pubblici e Commissione regionale dei lavori pubblici - 1. Per tutti i lavori pubblici il cui importo complessivo sia inferiore o uguale alla soglia comunitaria, il parere sui progetti in linea tecnica è espresso dal responsabile del procedimento.
2. I pareri sui progetti di importo complessivo superiore alla soglia comunitaria e fino a tre volte il medesimo importo vengono resi dalla Conferenza speciale di servizi (1) che è convocata con le modalità e l'osservanza delle procedure di cui al comma 7 dell'articolo 7 dall'ingegnere capo del Genio civile competente per territorio, sulla base del progetto definitivo o esecutivo delle opere inviato dal responsabile del procedimento. Si intende ingegnere capo del Genio civile competente per territorio quello della provincia in cui ricade l'opera o la maggiore estensione della stessa. Il voto del presidente in caso di parità determina la maggioranza. (2)
3. La Conferenza speciale di servizi acquisisce tutte le intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nullaosta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione dei lavori ed il suo parere sostituisce, a tutti gli effetti, qualsiasi altro esame o parere di amministrazioni o di organi consultivi monocratici o collegiali ed uffici regionali in materia di opere pubbliche.
4. Il parere favorevole della Conferenza speciale di servizi costituisce approvazione in linea tecnica del progetto di cui al comma 2.
5. Ai lavori della Conferenza speciale di servizi partecipano:
a) l'ingegnere capo del Genio civile competente per territorio, in qualità di presidente;
b) il responsabile del procedimento;
c) i responsabili degli uffici degli enti pubblici e/o privati delegati per legge ad esprimere pareri di competenza, in qualità di componenti;
d) un dirigente dell'ufficio del Genio civile.
6. Le funzioni di segretario della Conferenza speciale di servizi sono svolte da un dirigente dell'ufficio del Genio civile.
7. L'ingegnere capo del Genio civile competente per territorio, qualora ne ravvisi la necessità, può avvalersi di non più di cinque consulenti tecnico-giuridici scelti tra liberi professionisti di comprovata esperienza o docenti universitari.
8. Con decreto dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità sono determinate le modalità per le spese generali per il funzionamento, per i partecipanti ed i consulenti della Conferenza speciale di servizi.
9. Ai lavori della Conferenza speciale di servizi partecipano, altresì, per l'acquisizione degli assensi di competenza, i responsabili di enti e/o società private proprietari di immobili e/o infrastrutture interessati dalla realizzazione degli interventi previsti in progetto.
10. I pareri sui progetti di importo superiore a tre volte la soglia comunitaria sono resi dalla Commissione regionale dei lavori pubblici, di seguito denominata Commissione regionale, istituita quale organo tecnico consultivo della Regione. La Commissione regionale esprime anche il parere nei casi di appalto-concorso di cui al comma 4 dell'articolo 20. (3) (4)
11. La Commissione regionale svolge attività di consulenza tecnica per la Regione e, per consulenze di particolare complessità, su richiesta degli altri enti di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 2. Rilascia altresì i pareri consultivi previsti in capo al Consiglio superiore dei Lavori pubblici in materia di acque pubbliche, di cui al testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e di opere idrauliche. Per la predetta attività la Commissione regionale è integrata senza ulteriori oneri per il bilancio regionale da un dirigente regionale con comprovata esperienza in materia di acque, nominato con le modalità di cui al comma 15. (4)
12. Al fine della semplificazione dei procedimenti di valutazione, di autorizzazione e di finanziamento per l'esecuzione di lavori pubblici di cui al comma 10, il responsabile del procedimento, o il soggetto privato attuatore di interventi, richiede la convocazione della Commissione regionale, alla quale partecipano tutti i soggetti competenti al rilascio di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla osta ed assensi comunque denominati previsti dalla normativa vigente, nonché il responsabile del procedimento.
13. Il parere della Commissione regionale, da rendersi su progetti definitivi o esecutivi ai sensi dell'articolo 16, sostituisce, a tutti gli effetti, qualsiasi altro esame o parere di amministrazioni o di organi consultivi monocratici o collegiali e di uffici regionali in materia di opere pubbliche. (5)
14. La Commissione regionale assume i provvedimenti di competenza con l'osservanza delle procedure di cui al comma 7 dell'articolo 7. Il voto del presidente della Commissione regionale, in caso di parità, determina la maggioranza.
15. La Commissione regionale è composta dal dirigente generale del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti che assume la funzione di presidente, dal dirigente generale del Dipartimento regionale dell'ambiente, dal dirigente generale del Dipartimento regionale dell'urbanistica, dall'avvocato generale della Regione, dall'ingegnere capo del Genio civile competente per territorio e da cinque consulenti tecnico-giuridici nominati dall'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità.
16. Al presidente della Commissione regionale è attribuito il potere di convocazione della stessa con le modalità di cui al comma 7 dell'articolo 7.
17. Le funzioni di segretario della Commissione regionale sono svolte da un dirigente con qualifica tecnica, del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, nominato dal presidente della Commissione regionale.
18. Con decreto dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità sono determinate le modalità per le spese generali per il funzionamento relativamente ai componenti ed ai consulenti della Commissione regionale.
19. Per il funzionamento della Commissione regionale dei lavori pubblici si applicano le procedure previste per la Conferenza speciale di servizi.
20. Nel caso di opere e interventi sottoposti a procedura di valutazione di impatto ambientale o a procedura di incidenza in attuazione dell'articolo 4 della direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985, partecipa alla Conferenza speciale o alla Commissione regionale l'autorità competente in materia di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'articolo 91 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6.
21. Nel caso di opere ed interventi ricadenti in zone sottoposte a vincolo paesaggistico, a vincolo idrogeologico, che comportino riduzione di superfici boscate, che ricadono in parchi e riserve naturali ed in siti di importanza comunitaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e successive modificazioni, nonché nel caso di progetti richiedenti la procedura di valutazione di impatto ambientale, ovvero la procedura di valutazione di incidenza e di progetti sottoposti a preventive autorizzazioni di natura ambientale, la Conferenza speciale di servizi o la Commissione regionale si esprimono sul progetto preliminare, al fine di concordare quali siano le condizioni per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze ed i nulla osta previsti dalla normativa vigente. (4)
22. Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2002, la spesa di 200 migliaia di euro in termini di competenza e di 100 migliaia di euro in termini di cassa.
23. All'onere di cui al comma 22 si provvede in termini di competenza con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2 (capitolo 215704, codice 1001) ed in termini di cassa con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.1 (capitolo 215711).
24. Per gli esercizi finanziari successivi la spesa è valutata in 100 migliaia di euro, cui si provvede con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2 (capitolo 215704). (6)
Art. 7 ter. Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici - 1. Nelle more della compiuta applicazione del capo I della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, è istituito l'Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici. (7)
1-bis. L'Ufficio è altresì competente per l'espletamento delle procedure in materia di finanza di progetto disciplinate agli articoli 37 bis e seguenti della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come introdotta dalla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, e successive modifiche ed integrazioni. Con decreto dell'Assessore per i lavori pubblici e previa delibera della Giunta regionale, sono stabilite le modalità di organizzazione interna e funzionamento per le finalità di cui al presente comma e degli articoli 37 bis e seguenti.
2. L'Ufficio si articola in una sezione centrale avente sede in Palermo ed in sezioni provinciali aventi sede nei capoluoghi delle province regionali.
3. L'Ufficio costituisce struttura intermedia dell'Ispettorato tecnico dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici ed è articolato in servizi. (8)
4. La sezione centrale svolge attività di espletamento delle gare d'appalto per le opere di interesse sovra-provinciale con importo a base d'asta superiore a 1.250 migliaia di euro nonché attività di coordinamento delle sezioni provinciali.
5. Le sezioni provinciali svolgono attività di espletamento delle gare d'appalto per le opere di interesse provinciale, intercomunale e comunale per i lavori con importo a base d'asta superiore a 1.250 migliaia di euro.
5-bis. Il presidente di turno della sezione centrale, su richiesta motivata del presidente di una sezione provinciale, può disporre l'affidamento dell'attività di espletamento della gara di appalto di competenza di questa ad altra sezione provinciale. La facoltà di affidare ad altra sezione provinciale l'espletamento di una gara va esercitata all'inizio della procedura e pubblicata sul sito internet dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici.
6. Le sezioni centrale e provinciali redigono un verbale delle operazioni di gara che viene trasmesso alle amministrazioni appaltanti nonché ai soggetti collocatisi al primo ed al secondo posto in graduatoria. Il verbale costituisce proposta ai fini dell'adozione del provvedimento di aggiudicazione da parte dell'organo competente dell'amministrazione appaltante.
7. Gli importi di cui ai commi 4 e 5 possono essere modificati, in relazione agli elementi statistici utili a determinare la concreta funzionalità delle sezioni, con decreto dell'Assessore regionale per i lavori pubblici su deliberazione adottata dalla Giunta regionale previo parere della competente Commissione dell'Assemblea regionale siciliana
8. E' data facoltà alle amministrazioni appaltanti di avvalersi, con motivata richiesta, delle sezioni provinciali, indipendentemente dall'importo dell'appalto.
9. Presso ciascuna sezione provinciale è costituita una commissione di tre componenti in possesso di adeguata professionalità scelti rispettivamente tra le seguenti figure:
a) un dirigente amministrativo dell'Amministrazione regionale o un dirigente dell'amministrazione statale anche a riposo, o in alternativa, previa costituzione di apposito albo, un soggetto esterno all'Amministrazione regionale in possesso di specifiche e documentate competenze scelto tra magistrati a riposo provenienti dalle giurisdizioni amministrative e contabili, avvocati cassazionisti, dirigenti amministrativi degli enti locali, previo parere della Commissione "Affari istituzionali" dell'Assemblea regionale siciliana;
b) un dirigente tecnico dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici, previo parere della Commissione "Affari istituzionali" dell'Assemblea regionale siciliana;
c) un dirigente o un funzionario dell'ente appaltante, escluso il responsabile del procedimento, indicato di volta in volta dall'ente di competenza.
9-bis. Il presidente di ciascuna sezione provinciale, in caso di indifferibile necessità ed urgenza di espletamento di gara in ragione delle richieste pervenute, costituisce una seconda commissione di gara, la cui composizione è pubblicata sul sito internet dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici.
9-ter. Fatto salvo quanto previsto dal comma 9, nell'ipotesi della costituzione di una seconda commissione di gara, le due commissioni sono così composte:
a) la prima:
1) dal componente di cui alla lettera a) del comma 9, che la presiede;
2) da un dirigente della segreteria tecnico-amministrativa della sezione provinciale;
3) dal componente di cui alla lettera c) del comma 9;
b) la seconda:
1) dal componente di cui alla lettera b) del comma 9, che la presiede;
2) da un altro dirigente della segreteria tecnico-amministrativa della sezione provinciale;
3) dal componente di cui alla lettera c) del comma 9.
9-quater. Nessun ulteriore compenso è dovuto per la partecipazione alla seconda commissione costituita ai sensi del comma 9 bis.
10. La commissione di gara della sezione centrale dell'Ufficio è costituita dai presidenti delle sezioni provinciali territorialmente interessate per l'appalto dei lavori oggetto della gara ed è composta da non meno di tre componenti, compreso il presidente di turno. Nel caso in cui questi sia anche presidente di una sezione territorialmente interessata, le funzioni di presidenza del seggio sono assunte da altro presidente di sezione provinciale, individuato nell'ordine previsto dall'art. 7 del decreto del Presidente della Regione 14 gennaio 2005, n. 1, recante "Regolamento per il funzionamento dell'Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici".
11. Presso ogni sezione è istituito un ufficio di segreteria tecnico-amministrativa, al quale è preposto un dirigente regionale che assume anche le funzioni di componente supplente, in seno alla commissione di gara, nella ipotesi in cui debba provvedersi alla sostituzione di uno dei componenti di cui alle lettere a) e b) del comma 9, senza che ciò importi deroga rispetto alle disposizioni di cui al comma 15 del presente articolo.
12. Nell'ambito degli uffici di segreteria tecnico-amministrativa, la cui dotazione non può superare le trenta unità, possono essere assegnate in posizione di comando non più di dieci unità di personale proveniente da amministrazioni comunali, provinciali o dagli enti territoriali interessati.
12-bis. Con provvedimento dell'Ispettore generale dell'Ispettorato tecnico dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici sono nominati i dirigenti preposti alle se-greterie tecnico-amministrative ed il personale da assegnare.
13. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per i lavori pubblici, sono istituite le commissioni delle sezioni e nominati i componenti di cui alle lettere a) e b) del comma 9 fatto salvo quanto previsto dal comma 9 bis.
14. All'atto dell'accettazione dell'incarico ciascun componente delle sezioni è tenuto a presentare dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui alla legge 27 marzo 2001, n. 97.
15. I componenti delle sezioni e i funzionari preposti alle segreterie restano in carica due anni ed in caso di prima nomina detto termine può essere prorogato di ulteriori anni due. Durante tale periodo i componenti in attività di servizio sono distaccati presso l'Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici. Dopo tre assenze continuative il componente dell'Ufficio di cui al comma 1 è dichiarato decaduto e si procede alla sua sostituzione. Il rinnovo delle nomine è effettuato almeno sei mesi prima della naturale scadenza. L'incarico di componente della commissione, fatto salvo quanto disposto al primo periodo, non può essere rinnovato prima di due anni dalla cessazione del precedente incarico. (9)
16. Ai componenti delle commissioni di cui ai commi 9 e 10 del presente articolo di nomina regionale spetta un'indennità annua lorda di funzione da determinarsi con il regolamento di cui al comma 17. Per gli altri componenti l'eventuale indennità è posta a carico delle rispettive amministrazioni di provenienza. Ai componenti le commissioni, dipendenti dell'Amministrazione regionale, a decorrere dall'anno 2008, in luogo dell'indennità annua lorda è corrisposto, fermo restando il disposto di cui all'articolo 36, comma 1, dell'allegato al decreto del Presidente della Regione 22 giugno 2001, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, il trattamento economico accessorio di cui all'articolo 35, lettere d) ed e) del medesimo allegato, per importo complessivo equivalente all'indennità di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Regione 14 gennaio 2005, n. 1, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio della Regione.
17. Entro il 30 novembre 2002 la Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale per i lavori pubblici approva lo schema di regolamento per il funzionamento dell'ufficio di cui al presente articolo.
17-bis. Il procedimento di gara si svolge senza soluzione di continuità, salve le interruzioni stabilite dal regolamento di cui al comma 17. La gara è espletata nella seduta ordinaria successiva al termine di due giorni a partire dalla scadenza del termine fissato nel bando per la presentazione delle domande di partecipazione.
18. A decorrere dal duecentodecimo giorno successivo alla pubblicazione del regolamento di cui al comma 17 gli enti appaltanti sono obbligati ad applicare le procedure di cui al presente articolo.
19. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente Capo si provvede ad imputare il relativo onere a carico del bilancio regionale relativo all'esercizio finanziario 2003.".]
La Circ. Ass. EE.LL. 31 ottobre 2002, n. 15 ha al riguardo precisato: "In tema di conferenza di servizi, si rileva che rinvio formale alle disposizioni della legge n. 241/90 risulta in precedenza attuato con l'art. 2, commi 1 e 2, della legge regionale 7 agosto 1998, n. 23".
La Circ. Ass. LL.PP. 3 aprile 2003 al fine di semplificare e uniformare le procedure nonchè di accelerare l'iter di approvazione dei progetti ha indicato alcuni adempimenti che gli enti attuatori dell'opera pubblica devono adottare.
Con decreti n. 1448 del 28 ottobre 2002 e n. 1550 del 14 novembre 2002 è stata costituita la commissione in oggetto ed è stato designato alla presidenza, ai sensi del comma 16, il dirigente generale dell'ispettorato tecnico.
La circ. 16 gennaio 2003 Assessorato Regionale LL.PP. ha formulato delle direttive in merito all'attività ed al funzionamento della predetta Commissione.
Vedi la Circ. Ass. Infrastrutture e Mobilità 22 giugno 2010: "Articolo 5 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7. Commissione regionale dei lavori pubblici".
Vedi Circ. Ass. LL.PP. 5 agosto 2003 esplicativa delle modifiche apportate dalla L.R. 7/2003 alla L.R. 7/2002 che puntualizza su quale dei progetti deve essere reso il parere.
Vedi il Titolo I, punto 4, della Circ. Ass. LL.PP. 24 ottobre 2002 che riguarda anche il parere in linea tecnica sul progetto stralcio e la validazione dei pareri.
Cfr. Circ. Ass. LL.PP. 3 ottobre 2007 che puntualizza la finalità della modifica normativa apportata dall'art. 1, comma 2, della L.R. 20/2007.
Cfr. Circ. Ass. LL.PP. 3 ottobre 2007 che puntualizza la finalità della modifica normativa apportata dall'art. 1, comma 2, lett. c), della L.R. 20/2007.
N.d.R. La presente è stata ABROGATA dall'art. 32, comma 1, lett. g), della L.R. 12/2011, con esclusione dell'art. 42, comma 1.
Qualificazione
(integrato dall'art. 5 della L.R. 7/2003 e abrogato dall'art. 32, comma 1, lett. g), della L.R. 12/2011)
[01. L'articolo 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, si applica con le modifiche apportate dall'articolo 7, comma 1, lettera d), della legge 1 agosto 2002, n. 166. (1)
1. Il comma 11 quinquies dell'articolo 8 della legge n. 109 del 1994 è sostituito dal seguente:
"11 quinquies. Per i lavori di importo pari o inferiore a 150.000 euro il sistema di qualificazione delle imprese esecutrici di lavori pubblici è così determinato:
a) per le imprese iscritte all'albo separato delle imprese artigiane, istituito presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, il requisito richiesto per partecipare agli appalti dei lavori pubblici, è esclusivamente la presentazione del certificato di iscrizione, da almeno due anni, al rispettivo albo camerale;
b) per le imprese cooperative iscritte al registro prefettizio, sezione produzione e lavoro, il requisito richiesto per partecipare agli appalti dei lavori pubblici, è esclusivamente la presentazione del certificato di iscrizione, da almeno due anni, al registro prefettizio;
c) per tutte le altre imprese non rientranti nelle fattispecie di cui alle lettere a) e b), per la partecipazione agli appalti di lavori pubblici i requisiti richiesti sono quelli previsti dall'articolo 28, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica del 25 gennaio 2000, n. 34 ridotti del cinquanta per cento.".]
Vedi Circ. Ass. LL.PP. 5 agosto 2003 esplicativa delle modifiche apportate dalla L.R. 7/2003 alla L.R. 7/2002.
N.d.R. La presente è stata ABROGATA dall'art. 32, comma 1, lett. g), della L.R. 12/2011, con esclusione dell'art. 42, comma 1.
Consorzi stabili (1)
(modificato dall'art. 6 della L.R. 7/2003 e abrogato dall'art. 32, comma 1, lett. g), della L.R. 12/2011)
[1. Al comma 5 dell'articolo 12 della legge n. 109 del 1994, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "E' vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile".
2. Dopo il comma 8 dell'articolo 12 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, sono aggiunti i commi 8 bis e 8 ter, come introdotti dall'articolo 7, comma 1, lettera e), della legge 1 agosto 2002, n. 166.]
Vedi Circ. Ass. LL.PP. 5 agosto 2003 esplicativa delle modifiche apportate dalla L.R. 7/2003 alla L.R. 7/2002.
N.d.R. La presente è stata ABROGATA dall'art. 32, comma 1, lett. g), della L.R. 12/2011, con esclusione dell'art. 42, comma 1.
Riunione di concorrenti (1)
(introdotto dall'art. 7, comma 1, della L.R. 7/2003 e abrogato dall'art. 32, comma 1, lett. g), della L.R. 12/2011)
[1. L'articolo 13 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, si applica con le modifiche apportate dall'articolo 7, comma 1, lettera f), della legge 1 agosto 2002, n. 166.]
Vedi Circ. Ass. LL.PP. 5 agosto 2003 esplicativa delle modifiche apportate dalla L.R. 7/2003 alla L.R. 7/2002.
N.d.R. La presente è stata ABROGATA dall'art. 32, comma 1, lett. g), della L.R. 12/2011, con esclusione dell'art. 42, comma 1.
(modificato dall'art. 8 della L.R. 7/2003 e abrogato dall'art. 32, comma 1, lett. g), della L.R. 12/2011)
[1. L'articolo 14 della legge n. 109 del 1994 è sostituito dal seguente:
"Art. 14. Programmazione dei lavori pubblici - 1. L'attività di realizzazione dei lavori di cui alla presente legge di singolo importo superiore a 100.000 euro si svolge sulla base di un programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali che i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), predispongono ed approvano, nel rispetto dei documenti programmatori, già previsti dalla normativa vigente, e della normativa urbanistica, unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso. (3)
2. Il programma triennale costituisce momento attuativo di studi di fattibilità e di identificazione e quantificazione dei propri bisogni che i soggetti di cui al comma 1 predispongono nell'esercizio delle loro autonome competenze e, quando esplicitamente previsto, di concerto con altri soggetti, in conformità agli obiettivi assunti come prioritari. Gli studi individuano i lavori strumentali al soddisfacimento dei predetti bisogni, indicano le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed economico-finanziarie degli stessi e contengono l'analisi dello stato di fatto di ogni intervento nelle sue eventuali componenti storico-artistiche, architettoniche, paesaggistiche, e nelle sue componenti di sostenibilità ambientale, socio-economiche, amministrative e tecniche. In particolare le amministrazioni aggiudicatrici individuano con priorità i bisogni che possono essere soddisfatti tramite la realizzazione di lavori finanziabili con capitali privati, in quanto suscettibili di gestione economica. Lo schema di programma triennale e i suoi aggiornamenti annuali sono resi pubblici, prima della loro approvazione, mediante affissione nella sede dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), per almeno sessanta giorni consecutivi. (3) (4)
3. Il programma triennale deve prevedere un ordine di priorità. Nell'ambito di tale ordine sono da ritenere comunque prioritari i lavori di manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, di completamento dei lavori già iniziati, i progetti esecutivi approvati, nonché gli interventi per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario. (3)
4. Nel programma triennale sono altresì indicati i beni immobili pubblici che, al fine di quanto previsto all'articolo 19, comma 5-ter, possono essere oggetto di diretta alienazione anche del solo diritto di superficie, previo esperimento di una gara; tali beni sono classificati e valutati anche rispetto ad eventuali caratteri di rilevanza storico-artistica, architettonica, paesaggistica e ambientale e ne viene acquisita la documentazione catastale e ipotecaria. (3)
5. I soggetti di cui al comma 1 nel dare attuazione ai lavori previsti dal programma triennale devono rispettare le priorità ivi indicate. Sono fatti salvi gli interventi imposti da eventi imprevedibili o calamitosi, nonché le modifiche dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari ovvero da altri atti amministrativi adottati a livello statale o regionale. (3)
6. L'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale di cui al comma 1 è subordinata, per i lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione di uno studio di fattibilità e, per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione della progettazione preliminare, redatta ai sensi dell'articolo 16, salvo che per i lavori di manutenzione, per i quali è sufficiente l'indicazione degli interventi accompagnata dalla stima sommaria dei costi. (3)
7. Un lavoro può essere inserito nell'elenco annuale, limitatamente ad uno o più lotti, purché con riferimento all'intero lavoro sia stata elaborata la progettazione almeno preliminare e siano state quantificate le complessive risorse finanziarie necessarie per la realizzazione dell'intero lavoro. In ogni caso l'amministrazione nomina, nell'ambito del personale ad esso addetto, un soggetto idoneo a certificare la funzionalità, fruibilità e fattibilità di ciascun lotto.
8. I progetti dei lavori degli enti locali ricompresi nell'elenco annuale devono essere conformi agli strumenti urbanistici vigenti o adottati. Per motivate ragioni di pubblico interesse si applicano le disposizioni dei commi 4 e 5 dell'articolo 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1 e successive modificazioni; del comma 5 dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; dell'articolo 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65 e dell'articolo 89, della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6.
9. L'elenco annuale predisposto dalle amministrazioni aggiudicatrici deve essere approvato unitamente al bilancio preventivo, di cui costituisce parte integrante, e deve contenere l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, o di altri enti pubblici, già stanziati nei rispettivi stati di previsione o bilanci, nonché acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, e successive modificazioni. Un'opera non inserita nell'elenco annuale può essere realizzata solo sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste tra i mezzi finanziari dell'amministrazione al momento della formazione dell'elenco, fatta eccezione per le risorse resesi disponibili a seguito di ribassi d'asta o di economia. Agli enti locali territoriali si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni. (5) (6)
10. Le disposizioni di cui al comma 9 non si applicano all'Amministrazione regionale.
11. I lavori non ricompresi nell'elenco annuale o non ricadenti nelle ipotesi di cui al comma 5, secondo periodo, non possono ricevere alcuna forma di finanziamento da parte di pubbliche amministrazioni.
12. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad adottare il programma triennale e gli elenchi annuali dei lavori sulla base di schemi tipo, definiti con decreto dell'Assessore regionale per i lavori pubblici (7) entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. I programmi e gli elenchi, dopo la loro adozione, sono trasmessi alla sezione regionale dell'Osservatorio dei lavori pubblici che ne dà pubblicità.
13. Il progetto di programma triennale deve essere inviato per il parere ai comuni territorialmente interessati dalle opere. In sede di espressione del parere i comuni possono formulare osservazioni entro quindici giorni dalla data di ricevimento della medesima richiesta di parere. Trascorso tale termine il parere si intende reso positivamente.
14. Costituiscono parte integrante ed essenziale del programma una cartografia su scala adeguata, che indichi la localizzazione di tutte le opere previste ed una relazione generale, che illustri la concreta utilità di ciascuna delle opere in rapporto alla situazione complessiva delle strutture localmente esistenti o inserite nel programma, raffrontata all'effettivo bacino di utenza ed evidenzi le condizioni che possono influire sulla realizzazione delle singole opere alla stregua delle previsioni degli strumenti urbanistici e dell'eventuale esistenza di vincoli a tutela di interessi pubblici.
15. Il programma adottato dall'ente è trasmesso alla Presidenza della Regione e a ciascuno degli assessorati regionali competenti a finanziare le opere inserite. Il programma è, altresì, inviato per conoscenza alle province regionali nel cui territorio le opere devono essere realizzate.
16. Nell'adottare il programma, gli enti possono modificare le previsioni o l'ordine delle priorità di quello precedente in dipendenza di nuove disposizioni legislative o di sopravvenute circostanze di fatto, da indicare nella relativa deliberazione, che rendano opportuno il mutamento nell'interesse pubblico, ovvero, nel caso di elezione diretta del sindaco o del presidente della provincia regionale, limitatamente all'adattamento del programma triennale di opere pubbliche al programma elettorale depositato. Le modifiche richiedono il voto favorevole della maggioranza dei presenti nella seduta dell'organo deliberante.
17. Restano riservati all'Amministrazione regionale i programmi delle opere marittime e portuali che vengono formulati tenendo conto delle richieste o dei pareri degli enti locali interessati.
18. E', altresì, riservata all'Amministrazione regionale competente la programmazione degli interventi di sistemazione idraulica ed idraulico-forestale tenuto conto delle proposte degli ispettorati forestali, degli uffici del Genio civile, degli enti locali e degli enti gestori delle aree naturali protette.
19. I soggetti di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 2 nel provvedere al conferimento di incarichi di progettazione ed agli atti conseguenziali tendenti alla realizzazione di opere pubbliche, si attengono all'ordine di priorità contenuto nel programma di cui al presente articolo. In casi di particolare urgenza gli enti possono derogare all'ordine di priorità generale, con voto favorevole dell'organo deliberante dell'ente, purché sia in ogni caso rispettato l'ordine relativo al settore di intervento.". (8)]
Con l'art. 65 della L.R. 4/2003 in deroga a quanto disposto dall'art. 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come sostituito dall'articolo annotato, per l'anno 2003 il programma triennale e l'elenco annuale delle opere pubbliche sono adottati, anche separatamente dall'approvazione del bilancio di previsione, entro il 30 giugno 2003.
Sul contenuto dell'elenco annuale vedi Circ. Ass. LL.PP. 5 agosto 2003 esplicativa delle modifiche apportate dalla L.R. 7/2003 alla L.R. 7/2002.
Per effetto dall'art. 8, comma 1, lett. a), della L.R. 7/2003, il comma annotato è stato sostituito nel testo di cui all'art. 7, comma 1, lett. g), della legge 1 agosto 2002, n. 166.
Nei comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti, il periodo di affissione dello schema di cui al comma annotato, è limitato a trenta giorni consecutivi ai sensi dell'art. 4 della L.R. 16/2005.
L'art. 35 della L.R. 5/2005 ha previsto che per l'anno 2005, in deroga alla presente disposizione, il programma triennale e l'elenco annuale delle opere pubbliche sono adottati, anche separatamente dall'approvazione del bilancio di previsione, entro il 30 giugno 2005.
L'art. 23 della L.R. 1/2008 ha previsto che per l'anno 2008, in deroga alla presente disposizione, il programma triennale e l'elenco annuale delle opere pubbliche sono adottati, anche separatamente dall'approvazione del bilancio di previsione, entro il 30 giugno 2008.
Sulle modalità e schemi-tipo per la redazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori, vedi Decr. Ass. LL.PP. 19 novembre 2009.
Vedi il Titolo I, punto 6, della Circ. Ass. LL.PP. 24 ottobre 2002 nonchè la Circ. Ass. EE.LL. 31 ottobre 2002, n. 15, alla voce "Profili ordinamentali".
N.d.R. La presente è stata ABROGATA dall'art. 32, comma 1, lett. g), della L.R. 12/2011, con esclusione dell'art. 42, comma 1.
Programmi regionali di finanziamento di opere pubbliche. Relazioni istituzionali
(integrato e modificato dall'art. 9 della L.R. 7/2003, integrato dall'art. 1, comma 3, della L.R. 16/2005 e abrogato dall'art. 32, comma 1, lett. g), della L.R. 12/2011)
[1. Dopo l'articolo 14 della legge n. 109 del 1994 sono inseriti i seguenti articoli:
"Art. 14 bis. Programmi regionali di finanziamento di opere pubbliche - 1. Salvo eventi imprevedibili o calamitosi che richiedano interventi urgenti ed indifferibili, è vietato all'Amministrazione regionale concedere finanziamenti a carico di fondi propri, o di cui abbia la gestione, in favore degli enti di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 2 per la realizzazione di opere pubbliche estranee ai programmi di cui al precedente articolo o quando la richiesta dell'ente non ne rispetti l'ordine delle priorità.
2. Le determinazioni assunte dall'Amministrazione regionale, nel caso di eventi imprevedibili o calamitosi che richiedano interventi urgenti ed indifferibili, sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
3. La Presidenza della Regione e ciascuno degli assessorati regionali ripartiscono annualmente le somme disponibili per il finanziamento di opere pubbliche secondo un programma di spesa cui possono aggiungersi altri interventi solo in caso di economie o di sopravvenute disponibilità finanziarie. Il programma è corredato di una relazione contenente l'elenco delle richieste di finanziamento pervenute e l'enunciazione dei criteri di selezione delle stesse.
4. In aderenza agli obiettivi indicati dal documento di programmazione economico-finanziaria di cui all'articolo 2 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, i programmi di spesa identificano i settori di intervento, gli ambiti territoriali di intervento prioritari per ciascun settore, le priorità per ogni settore ed indicano tutte le risorse disponibili e le fonti regionali ed extra regionali che concorrono alla formazione delle risorse.
5. Possono essere inseriti nei programmi di spesa regionali solo opere dotate di progetto definitivo munito di tutte le autorizzazioni e i pareri in riferimento a detto stato di elaborazione del progetto.
6. Le istanze di finanziamento, insieme con i programmi triennali delle opere pubbliche, sono presentate dai soggetti interessati alla Presidenza della Regione o ai singoli assessorati regionali in relazione alle rispettive competenze; nelle stesse istanze deve essere specificato se per la medesima opera è stata o sarà presentata richiesta di finanziamento ad enti diversi dalla Regione o ad altro ramo dell'Amministrazione regionale e/o se è stato o sarà previsto il concorso di finanza privata. Il provvedimento di ammissione a finanziamento determina l'obbligo di presentazione del progetto esecutivo dell'opera entro il termine di centoventi giorni, salvo rinunzia espressa.
7. I programmi di spesa si conformano, fatti salvi i criteri determinati in piani di settore o in disposizioni legislative attinenti alle singole categorie di opere, ai seguenti criteri generali di selezione delle richieste pervenute:
a) attuazione di priorità contenute nel piano di sviluppo socio-economico regionale e nei relativi progetti di attuazione;
b) esigenza di completamento di progetti generali di opere, parte delle quali siano state già realizzate;
c) realizzazione di interventi per la prevenzione del rischio sismico;
d) recupero del patrimonio edilizio esistente;
e) equa ripartizione territoriale dei finanziamenti.
8. Nel programma di spesa ciascun progetto è sempre finanziato per intero. E' tuttavia possibile il finanziamento di progetti che, pur facendo parte di un più ampio progetto generale, siano già dotati di una distinta funzionalità e prevedano la realizzazione di opere autonomamente fruibili da parte degli utenti.
9. I programmi di cui al presente articolo devono essere pubblicati senza oneri nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
10. L'insieme dei programmi deve comprendere l'intera disponibilità offerta dal bilancio regionale e da risorse finanziarie gestite dalla Presidenza della Regione o dagli assessorati regionali. I programmi devono assicurare che una parte delle disponibilità possa essere impiegata per la copertura di eventuali maggiori spese emergenti dalla progettazione esecutiva. Restano estranei ai programmi di cui al presente articolo le somme destinate ad interventi imposti da eventi imprevedibili o calamitosi, nonché le modifiche dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o di regolamenti ovvero da altri atti amministrativi adottati a livello statale o regionale.
11. La Presidenza della Regione e ciascuno degli assessorati regionali provvedono con decreto al finanziamento delle singole opere dopo l'approvazione del progetto esecutivo, che l'ente deve inoltrare corredato degli atti che comprovano la realizzabilità dell'opera alla stregua della normativa urbanistica nonché la positiva acquisizione delle autorizzazioni e dei pareri ivi compresi quelli relativi alla eventuale valutazione di impatto ambientale richiesti dalle leggi vigenti. Si ha riguardo all'approvazione del progetto definitivo quando la gara deve essere bandita sul progetto medesimo. Contestualmente al finanziamento viene disposto l'accreditamento delle somme occorrenti per i pagamenti che si prevede debbano essere effettuati entro l'esercizio finanziario.
12. Qualora gli enti destinatari dei finanziamenti disposti dall'Amministrazione regionale non provvedano ad avviare le procedure per l'appalto dei lavori entro tre mesi dalla comunicazione del decreto di finanziamento, l'Assessore regionale che ha concesso il finanziamento provvede senza necessità di diffida alla nomina di un commissario "ad acta" per gli adempimenti di competenza e per quelli relativi alla stipula del contratto d'appalto e per la consegna dei lavori.
13. Le somme corrispondenti ai ribassi d'asta dei lavori finanziati dall'Amministrazione regionale con fondi propri affluiscono per il cinquanta per cento in entrata del bilancio degli enti appaltanti di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 2 in apposito capitolo "Fondo di rotazione" per l'anticipazione delle spese professionali e tecniche per la progettazione, per lo studio geologico e per gli altri studi ed indagini necessarie, il cui importo è reintegrato al momento del finanziamento dell'opera; il restante cinquanta per cento è iscritto in appositi capitoli da istituirsi negli stati di previsione della spesa del ramo di Amministrazione regionale che ha disposto il finanziamento per essere utilizzato, ove necessario, per il finanziamento di eventuali perizie di variante e suppletive dei lavori entro il limite previsto dalla vigente normativa nonché per le finalità di cui al comma 4 bis dell'articolo 26 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come introdotto dalla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni per la realizzazione di opere della medesima tipologia d'investimento e, solo in caso di ulteriore residualità delle somme, per il finanziamento di opere di imperiosa urgenza; può altresì essere iscritto nell'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici per essere utilizzato per il funzionamento e la nomina dei consulenti della Conferenza speciale di servizi per i lavori pubblici e per il funzionamento della Commissione regionale dei lavori pubblici. (1) (2)
14. Nel caso di opere ricadenti in comuni con popolazione non superiore a cinquemila abitanti e per i comuni delle isole minori la percentuale dei ribassi d'asta che affluisce in entrata nel bilancio dei comuni stessi, nell'apposito capitolo "Fondo di rotazione" per le finalità previste dal comma 12, è pari al 60 per cento.
15. Al compimento dell'intera opera entro i termini contrattuali, i fondi residui, destinati ai finanziamenti e alla realizzazione della stessa ed economizzati, costituiscono avanzo di amministrazione vincolato da utilizzare per il finanziamento di spese in conto capitale dei bilanci degli enti appaltanti o per impinguare il capitolo di bilancio relativo al "Fondo di rotazione" per le spese di progettazione di cui al comma 12. (3)
Art. 14 ter. Relazioni istituzionali - 1. Nell'ambito dei lavori di predisposizione del programma triennale, nonché per quelli di aggiornamento annuale, il Presidente della Regione o l'Assessore regionale competente convoca una o più riunioni con le associazioni degli imprenditori e le organizzazioni sindacali, per illustrare le scelte compiute, le finalità delle opere nei programmi e le risorse finanziarie disponibili.
2. Nelle riunioni di cui al comma 1, il Presidente della Regione o l'Assessore regionale competente raccolgono le osservazioni e le proposte pervenute dagli interlocutori che, per quanto compatibili con il programma e con i finanziamenti disponibili, vengono riportate o nel programma triennale o in quello annuale.
3. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), prima di inviare al Presidente della Regione o all'Assessore regionale competente le proposte di lavori pubblici da realizzare nel loro territorio, convocano una o più riunioni con le associazioni imprenditoriali e le organizzazioni sindacali, per illustrare le scelte compiute e le finalità delle opere incluse nei programmi.
4. Nelle riunioni di cui al comma 1, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a) verificano le osservazioni e le proposte pervenute che, per quanto compatibili con le finalità del programma triennale o di quello annuale, sono ivi inserite.]
Vedi Circ. Ass. LL.PP. 5 agosto 2003 esplicativa delle modifiche apportate dalla L.R. 7/2003 alla L.R. 7/2002.
Vedi il Titolo I, punto 7, della Circ. Ass. LL.PP. 24 ottobre 2002 che dispone in merito alle istanze di finanziamento ed al relativo decreto.
N.d.R. La presente è stata ABROGATA dall'art. 32, comma 1, lett. g), della L.R. 12/2011, con esclusione dell'art. 42, comma 1.
Modifiche all'articolo 16 della legge n. 109 del 1994
(abrogato dall'art. 32, comma 1, lett. g), della L.R. 12/2011)
[1. Il titolo dell'articolo 16 della legge n. 109 del 1994 è sostituito dal seguente: "Attività di studio e progettazione".
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 16 della legge n. 109 del 1994 è inserito il seguente comma:
"2 bis. Ove richiesto, l'attività di progettazione è preceduta da uno studio di fattibilità che si articola in una relazione contenente:
a) l'esposizione della fattibilità dell'intervento, le relazioni geologiche, geotecniche, idrologiche, idrauliche e sismiche di prima approssimazione delle aree interessate e dell'esito degli accertamenti in ordine agli eventuali vincoli di natura storica, artistica, archeologica, paesaggistica o di qualsiasi altra natura interferenti sulle aree o sugli immobili interessati;
b) lo studio sui prevedibili effetti della realizzazione dell'intervento e del suo esercizio sulle componenti ambientali e sulla salute dei cittadini.". (1)
3. Al comma 6 dell'articolo 16 della legge n. 109 del 1994, dopo le parole "momenti di verifica" è inserita la seguente parola "tecnica".]
Riguardo ai compensi per gli studi di fattibilità vedi Circ. Ass. LL.PP. 5 agosto 2003 esplicativa delle modifiche apportate dalla L.R. 7/2003 alla L.R. 7/2002.
N.d.R. La presente è stata ABROGATA dall'art. 32, comma 1, lett. g), della L.R. 12/2011, con esclusione dell'art. 42, comma 1.
Attività di studio, progettazione, direzione dei lavori ed accessorie (1)
(integrato e modificato dall'art. 10 della L.R. 7/2003, dall'art. 1, comma 4, della L.R. 16/2005, dall'art. 1, commi 3 e 4, della L.R. 20/2007 e integrato dall'art. 32, della L.R. 6/2009 e abrogato dall'art. 32, comma 1, lett. g), della L.R. 12/2011)
[1. L'articolo 17 della legge n. 109 del 1994 è sostituito dal seguente: (2) (3)
"Art. 17. Effettuazione delle attività di studio, progettazione, direzione dei lavori e accessorie - 1. Le prestazioni relative alle attività di studio, rilievi ed indagini connesse, progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva nonché alla direzione dei lavori, alle funzioni dei responsabili della sicurezza ed agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile unico del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale di cui all'articolo 14, e a tutte le attività di cui alle categorie 11 e 12 dell'allegato 1A del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 e successive modifiche ed integrazioni, comprese le prestazioni professionali dei geologi, sono espletate:
a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;
b) dagli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori che i comuni, i rispettivi consorzi ed unioni, le aziende unità sanitarie locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione e gli enti di bonifica possono costituire con le modalità di cui agli articoli 2, comma 2, 30, 31 e 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
c) dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole amministrazioni aggiudicatrici possono avvalersi per legge o per ordinanza; per le opere marittime e portuali possono altresì avvalersi del Genio civile opere marittime e per gli impianti sportivi dal CONI Sicilia, anche attraverso la CONI Servizi;
d) da liberi professionisti singoli od associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa; (4)
e) dalle società di professionisti di cui al comma 5, lettera a);
f) dalle società di ingegneria di cui al comma 5, lettera b);
g) da raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere d), e) ed f), ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 in quanto compatibili;
g-bis) da consorzi stabili di società di professionisti di cui al comma 6, lettera a), e di società di ingegneria di cui al comma 6, lettera b), anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nel settore dei servizi di ingegneria e architettura, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, e che abbiano deciso di operare in modo congiunto secondo le previsioni del comma 1 dell'articolo 12. E' vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. Ai fini della partecipazione alle gare per l'affidamento di incarichi di progettazione e attività tecnico-amministrative ad essa connesse, il fatturato globale in servizi di ingegneria e architettura realizzato da ciascuna società consorziata nel quinquennio o nel decennio precedente è incrementato secondo quanto stabilito dall'articolo 12, comma 8-bis, della presente legge; ai consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria si applicano altresì le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 del predetto articolo 12. (5) (6)
2. I provvedimenti di affidamento concernenti la scelta degli uffici, organismi e soggetti di cui al comma 1 nonché gli affidamenti aventi natura fiduciaria sono di competenza:
a) per l'Amministrazione regionale, del Presidente della Regione o dell'Assessore regionale competente;
b) per le altre amministrazioni o enti, dei rispettivi organi esecutivi.
3. Gli studi e i progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono firmati da dipendenti delle amministrazioni abilitati all'esercizio della professione. I tecnici diplomati, in assenza dell'abilitazione, possono firmare i progetti, nei limiti previsti dagli ordinamenti professionali, qualora siano in servizio presso l'amministrazione aggiudicatrice, ovvero abbiano ricoperto analogo incarico presso un'altra amministrazione aggiudicatrice da almeno cinque anni e risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico e abbiano svolto o collaborato ad attività di progettazione.
4. Il regolamento definisce i limiti e le modalità per la stipulazione per intero, a carico delle amministrazioni aggiudicatrici, di polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati dello studio o della progettazione o delle altre attività previste nella presente legge. Nel caso di affidamento delle medesime attività a soggetti esterni, la stipulazione è a carico dei soggetti stessi.
5. Si intendono per:
a) società di professionisti le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai Capi II, III e IV del Titolo V del libro quinto del Codice civile ovvero nella forma di società cooperativa di cui al Capo I del Titolo VI del libro quinto del Codice civile, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale. I soci delle società agli effetti previdenziali sono assimilati ai professionisti che svolgono l'attività in forma associata ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1815. Ai corrispettivi delle società si applica il contributo integrativo previsto dalle norme che disciplinano le rispettive casse di previdenza;
b) società di ingegneria le società di capitali di cui ai Capi V, VI e VII del Titolo V del libro quinto del Codice civile, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale. Ai corrispettivi relativi alle predette attività professionali si applica il contributo integrativo qualora previsto dalle norme legislative che regolano la cassa di previdenza di ciascun professionista firmatario del progetto.
6. Il regolamento stabilisce i requisiti organizzativi e tecnici che devono possedere le società di cui al comma 5.
7. Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario dell'incarico, lo stesso deve essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta o nella convenzione di incarico, ove lo stesso sia affidato direttamente, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. Deve inoltre essere indicata, sempre nell'offerta o nella convenzione di incarico, ove lo stesso sia affidato direttamente, la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche. Il regolamento definisce le modalità per promuovere la presenza anche di giovani professionisti nei gruppi concorrenti ai bandi per l'aggiudicazione.
8. Gli affidatari di incarichi di studio o progettazione non possono partecipare agli appalti o alle concessioni di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione; ai medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2359 del Codice civile. I divieti di cui al presente comma sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti.
9. Per l'affidamento degli incarichi relativi alle prestazioni di cui al comma 1, il cui importo stimato sia pari o superiore alla corrispondente soglia comunitaria, IVA esclusa, si applicano le disposizioni di cui alla direttiva 92/50/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992, ed al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 e successive modificazioni.
10. Per l'affidamento di incarichi relativi alle prestazioni di cui al comma 1 il cui importo stimato sia inferiore alla soglia comunitaria, si procede con gare ad evidenza pubblica disciplinate con apposito regolamento da emanarsi entro sessanta giorni da parte del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per i lavori pubblici, sentito il parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana. Sulla base del predetto regolamento, l'Assessore regionale per i lavori pubblici emana il bando tipo che deve essere adottato per l'espletamento delle gare.
11. Per gli incarichi relativi alle prestazioni di cui al comma 1, il cui importo stimato sia inferiore a 100.000 euro, IVA esclusa, le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento a professionisti singoli o associati di loro fiducia, ferma restando l'effettiva competenza nel settore, oggettivamente ricavabile dai curricula vitae, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
12. Gli enti appaltanti non possono subordinare la corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività tecnico-amministrative ad essa connesse all'ottenimento del finanziamento dell'opera.
13. Ciascun ente non può affidare nel corso dell'anno solare allo stesso professionista incarichi fiduciari che cumulativamente eccedano l'importo di 100.000 euro, IVA esclusa. Nel caso di incarico fiduciario a professionisti associati, ai fini del calcolo predetto, si fa riferimento alla quota attribuita ad ogni singolo professionista associato, e ciò anche nel caso di affidamento ai soggetti di cui alle lettere e) ed f) del comma 1.
14. La stazione appaltante che ha conferito l'incarico fiduciario deve darne adeguata pubblicità con comunicazione scritta da inviare agli ordini e collegi professionali competenti per territorio entro trenta giorni dal conferimento medesimo attraverso il rappresentante legale dell'ente.
15. Gli enti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a) non possono affidare incarichi di studio, di progettazione e di direzione lavori a dipendenti di uffici tecnici di altri enti pubblici, salvo che si tratti di dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, nonché di categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero-professionali.
16. Nella convenzione stipulata fra stazione appaltante e progettista incaricato sono previste le condizioni e le modalità per il pagamento dei corrispettivi con riferimento a quanto previsto dagli articoli 9 e 10 della legge 2 marzo 1949, n. 143, e successive modificazioni.
17. Nel caso in cui il valore delle attività di progettazione e direzione lavori superi complessivamente la soglia di applicazione della direttiva comunitaria in materia, l'affidamento diretto della direzione dei lavori al progettista è consentito soltanto ove espressamente previsto dal bando di gara della progettazione.
17-bis. Per le opere degli enti ecclesiastici, il responsabile unico del procedimento è nominato tra i dipendenti degli enti ecclesiastici stessi aventi i requisiti di legge, e, solo in caso di comprovata assenza, dagli enti locali attuatori.
18. Quando la prestazione riguarda la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, nonché tecnologico, le stazioni appaltanti valutano in via prioritaria la opportunità di applicare la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee. A tali concorsi si applicano le disposizioni in materia di pubblicità previste dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 e successive modificazioni.
19. I corrispettivi delle attività di progettazione sono calcolati, ai fini della determinazione dell'importo da porre a base dell'affidamento, applicando le aliquote che il Ministro di giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture, determina, con proprio decreto, ripartendo in tre aliquote percentuali la somma delle aliquote attualmente fissate, per i livelli di progettazione, dalle tariffe in vigore per i medesimi livelli. Con lo stesso decreto sono rideterminate le tabelle dei corrispettivi a percentuale relativi alle diverse categorie di lavori, anche in relazione ai nuovi oneri finanziari-assicurativi, e la percentuale per il pagamento dei corrispettivi per le attività di supporto di cui all'articolo 7, comma 5, nonché per le attività del responsabile di progetto e le attività dei coordinatori in materia di sicurezza introdotti dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494.
20. I corrispettivi determinati in conformità al decreto ministeriale 4 aprile 2001 e, per quanto in esso non previsto, alla legge 2 marzo 1949 n. 143 e sue modifiche ed integrazioni ovvero ai provvedimenti normativi concernenti l'aggiornamento degli onorari spettanti agli ingegneri ed agli architetti, sono minimi inderogabili ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo unico della legge 4 marzo 1958, n. 143, introdotto dall'articolo unico della legge 5 maggio 1976, n. 340. Ogni patto contrario è nullo.
20-bis. Per l'affidamento degli incarichi relativi alle restanti prestazioni di cui al comma 1, il cui importo stimato sia inferiore alla soglia comunitaria, i corrispettivi sono determinati facendo riferimento alle tariffe professionali di appartenenza.
21. In tutti gli affidamenti di cui al presente articolo l'affidatario può avvalersi del subappalto, per la propria area di competenza, limitatamente alle attività relative alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con l'esclusione delle prestazioni professionali. Resta comunque impregiudicata la responsabilità del progettista.
22. Le progettazioni definitiva ed esecutiva sono di norma affidate al medesimo soggetto, pubblico o privato, salvo che in senso contrario sussistano particolari ragioni, accertate dal responsabile del procedimento. In tal caso occorre l'accettazione, da parte del nuovo progettista, dell'attività progettuale precedentemente svolta. L'affidamento può ricomprendere entrambi i livelli di progettazione, fermo restando che l'avvio di quello esecutivo resta sospensivamente condizionato alla determinazione delle stazioni appaltanti sulla progettazione definitiva.
23. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), operanti nei settori di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, possono affidare le progettazioni, nonché le connesse attività tecnico-amministrative per lo svolgimento delle procedure per l'affidamento e la realizzazione dei lavori di loro interesse direttamente a società di ingegneria di cui al comma 5, lettera b), che siano da essi stessi controllate, purché almeno l'80 per cento della cifra d'affari media realizzata dalle predette società nella Unione europea negli ultimi tre anni derivi dalla prestazione di servizi al soggetto da cui esse sono controllate. Le situazioni di controllo si determinano ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile.".]
Per l'affidamento degli incarichi a favore delle società di professionisti e società di ingegneria vedi il Titolo I, punto 8, della Circ. Ass. LL.PP. 24 ottobre 2002.
Vedi Circ. Ass. LL.PP. 5 agosto 2003 esplicativa delle modifiche apportate dalla L.R. 7/2003 alla L.R. 7/2002.
Per effetto dall'art. 10, comma 1, lett. a), n. 3, della L.R. 7/2003, la lettera annotata è stata sostituita nel testo di cui all'art. 7, comma 1, lett. i), della legge 1 agosto 2002, n. 166.
Per effetto dall'art. 10, comma 1, lett. a), n. 4, della L.R. 7/2003, la lettera annotata è stata introdotta nel testo di cui all'art. 7, comma 1, lett. i), della legge 1 agosto 2002, n. 166.
In materia di responsabile del procedimento si rimanda alla Circ. Ass. LL.PP. 3 febbraio 2005: "Direttive inerenti l'individuazione dell'organo competente alla nomina del responsabile unico del procedimento".
N.d.R. La presente è stata ABROGATA dall'art. 32, comma 1, lett. g), della L.R. 12/2011, con esclusione dell'art. 42, comma 1.
Fondo di rotazione per la progettazione definitiva
(modificato dall'art. 11 della L.R. 7/2003, integrato dall'art. 69 della L.R. 17/2004 e modificato dall'art. 1, comma 5, della L.R. 20/2007, implicitamente abrogato dall'art. 31, comma 10, della L.R. 6/2009 e abrogato dall'art. 32, comma 1, lett. g), della L.R. 12/2011)
[1. Dopo l'articolo 17 della legge n. 109 del 1994 è inserito il seguente articolo:
"Articolo 17 bis. Fondo di rotazione per la progettazione definitiva - 1. E' istituito nel bilancio della Regione, rubrica Dipartimento regionale dei lavori pubblici, un fondo di rotazione per la copertura finanziaria delle spese occorrenti per la progettazione definitiva ed il perfezionamento delle procedure tecniche, amministrative ed operative, necessarie per l'accesso ai flussi di finanziamento, anche di provenienza extraregionale, per la realizzazione di interventi per la riqualificazione urbana ed il recupero del tessuto urbanistico, edilizio ed ambientale.
2. L'importo del fondo di cui al comma 1 è determinato, per l'esercizio finanziario 2003, in 20.000 migliaia di euro cui si provvede, ai sensi dell'articolo 45, comma 14, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, mediante l'utilizzo di parte delle economie realizzate sulle assegnazioni statali di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457.
3. Con decreto dell'Assessore regionale per i lavori pubblici, previa deliberazione della Giunta regionale, vengono stabilite le modalità di utilizzazione del fondo di cui al comma 1 che comunque devono attenersi ai seguenti criteri:
a) validità triennale del programma di utilizzazione con riferimento ai programmi di spesa;
b) ripartizione del fondo con priorità per gli enti locali, o consorzi tra essi, con popolazione complessiva inferiore a 15.000 abitanti e per gli interventi di completamento o di messa in sicurezza o di valorizzazione del patrimonio urbanistico e/o ambientale.
4. A seguito del finanziamento dell'opera le spese di progettazione anticipate con le risorse del fondo vengono reintroitate al medesimo.
4-bis. A decorrere dall'esercizio finanziario 2005 il fondo di cui al presente articolo è destinato al finanziamento in favore dei rami dell'Amministrazione regionale, per la copertura delle spese occorrenti per la progettazione definitiva ed esecutiva, ivi compresi gli oneri accessori, e per il perfezionamento delle procedure tecniche, amministrative ed operative, necessarie per l'accesso ai flussi di finanziamento, anche di provenienza extraregionale.
4-ter. Il 50 per cento del fondo di cui al comma 1 è utilizzato, per l'esercizio finanziario 2005, per consentire agli enti proprietari di strutture strategiche o rilevanti, come individuate ai sensi della delibera della Giunta regionale n. 408 del 19 dicembre 2003, resa esecutiva con decreto del dirigente generale del dipartimento di protezione civile n. 3 del 15 gennaio 2004, per l'effettuazione delle verifiche tecniche dei livelli di sicurezza sismica, previste dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274/2003. Con apposito regolamento sono definite dal servizio sismico del dipartimento regionale di protezione civile, a seguito del completamento del censimento delle strutture strategiche e rilevanti di competenza regionale, le modalità di concessione del finanziamento ad enti e soggetti individuati come proprietari di tali strutture ai sensi del decreto del dirigente generale del dipartimento di protezione civile n. 3 del 15 gennaio 2004.".]
N.d.R. La presente è stata ABROGATA dall'art. 32, comma 1, lett. g), della L.R. 12/2011, con esclusione dell'art. 42, comma 1.
Incentivi e spese di progettazione (1)
(integrato e modificato dall'art. 12 della L.R. 7/2003 e abrogato dall'art. 32, comma 1, lett. g), della L.R. 12/2011)
[01. Al comma 1 dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 le parole "ed assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione" sono sostituite con le parole "e fissati da ciascun ente in un regolamento".
02. Dopo il primo periodo del comma 1 dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, sono inseriti i periodi: "Per le attività di cui al presente comma svolte dagli uffici centrali e periferici della Regione, i criteri di ripartizione delle somme e la percentuale effettiva sono stabiliti, previa contrattazione decentrata, con decreto dell'Assessore regionale competente (2) . Il decreto di ripartizione emanato dall'Assessore regionale per i lavori pubblici costituisce linee guida per l'Amministrazione regionale."
1. Al comma 2 dell'articolo 18 della legge n. 109 del 1994, dopo le parole "lo abbiano redatto" aggiungere le seguenti: "tenendo conto del grado di responsabilità professionale assunta".
1-bis. Al comma 2 dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, sono soppresse le parole "nel regolamento di cui".
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 18 della legge n. 109 del 1994, aggiungere il seguente comma 2.1:
"2.1. Il 25 per cento delle somme di cui ai precedenti commi è assegnato al responsabile unico del procedimento, in considerazione dell'importanza delle sue funzioni e delle responsabilità assunte.". (3)
3. Nel comma 2 bis dell'articolo 18 della legge n. 109 del 1994 sostituire le parole "non superiore al 10 per cento" con le parole "non inferiore al 10 per cento".]
Vedi Circ. Ass. LL.PP. 5 agosto 2003 esplicativa delle modifiche apportate dalla L.R. 7/2003 alla L.R. 7/2002.
I criteri di ripartizione e percentuale effettiva del fondo sono stati stabiliti con Decr. Ass. LL.PP. 1 agosto 2003.
In merito alla corresponsione degli incentivi ed alla compatibilità delle funzioni vedi quanto precisato dal Titolo I, punto 10, della Circ. Ass. LL.PP. 24 ottobre 2002.
N.d.R. La presente è stata ABROGATA dall'art. 32, comma 1, lett. g), della L.R. 12/2011, con esclusione dell'art. 42, comma 1.
Inserimento di articoli
(modificato dall'art. 1, comma 5, della L.R. 16/2005, dall'art. 1, comma 7, della L.R. 20/2007 e abrogato dall'art. 32, comma 1, lett. g), della L.R. 12/2011)
[1. Dopo l'articolo 18 della legge n. 109 del 1994, sono inseriti i seguenti articoli:
"Art. 18 bis. Prezzario unico regionale (1) - 1. Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale e su proposta dell'Assessore regionale per i lavori pubblici, è adottato il prezzario unico regionale per i lavori pubblici, a cui si attengono, per la realizzazione dei lavori di loro competenza, tutti gli enti di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 2. Il prezzario deve contenere il maggior numero possibile di prezzi corrispondenti a lavorazioni e forniture in opera, compiutamente descritte, realizzabili nelle opere pubbliche in Sicilia.
2. Il prezzario unico regionale è aggiornato, ogni dodici mesi, anche con riferimento al prezzario unico nazionale, con la stessa procedura di cui al comma 1.
Art. 18 ter. Aggiornamento prezzi (2) - 1. Entro tre mesi dalla entrata in vigore di un nuovo prezzario regionale gli enti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), al fine di evitare ritardi e maggiori costi nella esecuzione degli appalti, possono procedere, senza necessità di aggiornamento dei relativi prezzi, alla indizione della gara per tutti quei progetti la cui approvazione in linea tecnica, ai sensi dell'articolo 7 bis, sia intervenuta entro i tre mesi precedenti l'entrata in vigore del prezzario.
2. Ove non ricorrano le condizioni di cui al comma 1, gli enti medesimi, nel caso in cui sia stato pubblicato un nuovo prezzario regionale, prima della indizione della gara devono aggiornare i prezzi dei progetti, salvo che sia espresso parere negativo del responsabile del procedimento motivato dall'assenza di significative variazioni economiche e senza necessità di sottoporre gli stessi ad ulteriori pareri o approvazioni.
3. L'aggiornamento viene effettuato sulla base del prezzario regionale vigente.
Art. 18 quater. Parere igienico-sanitario - 1. Il parere igienico-sanitario è espresso dal responsabile del competente servizio di igiene pubblica distrettuale dell'azienda unità sanitaria locale nel cui territorio ricade l'opera progettata.
2. Nel caso di opere che ricadano nel territorio di più aziende sanitarie locali, non appartenenti allo stesso comune, esprime il parere il servizio di igiene pubblica del distretto dell'azienda unità sanitaria locale il cui territorio è maggiormente interessato dalla realizzazione dell'opera, con l'obbligo di darne conoscenza alle altre aziende.
3. Il parere igienico-sanitario deve essere reso entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta.
4. Fatta salva la responsabilità dell'organo competente ad esprimere il parere, questo s'intende reso favorevolmente in mancanza di pronunzia entro i termini previsti.
Art. 18 quinquies. Opere marittime e portuali e sul demanio marittimo - 1. Per l'esecuzione di opere pubbliche di urbanizzazione primaria relative a strumenti urbanistici approvati, ricadenti in terreno demaniale marittimo regionale, è richiesta l'autorizzazione dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, che esprime il proprio parere, senza consultazioni di altri uffici regionali o statali, salvo gli obblighi derivanti da prescrizioni dell'autorità militare o da necessità connesse alla difesa nazionale.
2. L'autorizzazione dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente s'intende acquisita favorevolmente in mancanza di pronunzia entro novanta giorni dalla richiesta, in pendenza di successive regolarizzazioni amministrative.".]
Il nuovo prezziario unico regionale per i lavori pubblici nella Regione Siciliana è stato approvato con Decr. Pres. 11 luglio 2007, che sostituisce quello approvato con Decr. Pres. 26 novembre 2004.
Cfr. Circ. Ass. LL.PP. 3 ottobre 2007 che puntualizza la finalità della modifica normativa apportata dall'art. 1, comma 7, della L.R. 20/2007.
N.d.R. La presente è stata ABROGATA dall'art. 32, comma 1, lett. g), della L.R. 12/2011, con esclusione dell'art. 42, comma 1.
Sistemi di realizzazione dei lavori pubblici
(integrato dall'art. 13 della L.R. 7/2003, dall'art. 1, comma 12, della L.R. 16/2005, modificato dall'art. 1, comma 8, della L.R. 20/2007 e abrogato dall'art. 32, comma 1, lett. g), della L.R. 12/2011)
[1. L'articolo 19 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, è sostituito dal seguente:
"Art. 19. Sistemi di realizzazione dei lavori pubblici - 1. I lavori pubblici di cui alla presente legge possono essere realizzati esclusivamente mediante contratti di appalto o di concessione di lavori pubblici, salvo quanto previsto al comma 6 dell'articolo 24.
2. I contratti di appalto di lavori pubblici di cui alla presente legge sono contratti a titolo oneroso, conclusi in forma scritta tra un imprenditore e un soggetto di cui al comma 2, dell'articolo 2, aventi per oggetto:
a) la sola esecuzione dei lavori pubblici di cui al comma 1 dell'articolo 2;
b) l'appalto integrato comprendente la progettazione esecutiva di cui al comma 5 dell'articolo 16 e l'esecuzione dei lavori pubblici di cui all'articolo 2, comma 1.(1)
3. La stazione appaltante è facultata a ricorrere al sistema di cui al comma 2, lettera b), nei seguenti casi:
a) lavori la cui componente impiantistica o tecnologica incida per più del 50 per cento sul valore dell'opera;
b) lavori di manutenzione, restauro e/o scavi archeologici;
c) lavori di importo pari o superiore alla soglia comunitaria in materia di appalti di lavori pubblici.
4. Per l'affidamento dei contratti di cui al comma 2, lettera b), la gara è indetta sulla base del progetto definitivo di cui all'articolo 16, comma 4.
5. L'appaltatore che partecipa ad un appalto integrato di cui al comma 2, lettera b), deve dimostrare nell'offerta il possesso dei requisiti professionali previsti dal bando per la redazione del progetto esecutivo, e ciò anche mediante l'eventuale ricorso a professionisti esterni; il bando indica l'ammontare delle spese di progettazione esecutiva comprese nell'importo a base di appalto ed i requisiti richiesti al progettista, in conformità a quanto richiesto dalla normativa in materia di gare di progettazione. L'ammontare delle spese di progettazione non è soggetto a ribasso d'asta. L'appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso d'opera a causa di carenze del progetto esecutivo.
6. Le concessioni di lavori pubblici sono contratti conclusi in forma scritta fra un imprenditore e una amministrazione aggiudicatrice, aventi a oggetto la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori pubblici, o di pubblica utilità, e di lavori a essi strutturalmente e direttamente collegati, nonché la loro gestione funzionale ed economica. La controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati. Qualora necessario il soggetto concedente assicura al concessionario il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualità del servizio da prestare, anche mediante un prezzo, stabilito in sede di gara. A titolo di prezzo, i soggetti aggiudicatori possono cedere in proprietà o diritto di godimento beni immobili nella propria disponibilità, o allo scopo espropriati, la cui utilizzazione sia strumentale o connessa all'opera da affidare in concessione, nonché beni immobili che non assolvono più a funzioni di interesse pubblico, o altri beni aventi valore economico. Qualora il soggetto concedente disponga di progettazione definitiva o esecutiva, l'oggetto della concessione, quanto alle prestazioni progettuali, può essere circoscritto alla revisione della progettazione e al suo completamento da parte del concessionario.
7. La durata della concessione non può essere superiore a trenta anni salvo motivati casi di equilibrio economico-finanziario degli investimenti che richiedano termini di durata più ampi. I presupposti e le condizioni di base che determinano l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione, da richiamare nelle premesse del contratto, ne costituiscono parte integrante. Le variazioni apportate dall'amministrazione aggiudicatrice a detti presupposti o condizioni di base, nonché norme legislative e regolamentari che stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni per l'esercizio delle attività previste nella concessione, qualora determinino una modifica dell'equilibrio del piano, comportano la sua necessaria revisione da attuare mediante rideterminazione delle nuove condizioni di equilibrio, anche tramite la proroga del termine di scadenza delle concessioni, e in mancanza della predetta revisione il concessionario può recedere dalla concessione. Nel caso in cui le variazioni apportate o le nuove condizioni introdotte risultino favorevoli al concessionario, la revisione del piano deve essere effettuata a vantaggio del concedente. Nel caso di recesso del concessionario si applicano le disposizioni dell'articolo 37 septies, comma 1, lettere a) e b), e comma 2. Il contratto deve contenere il piano economico-finanziario di copertura degli investimenti e deve prevedere la specificazione del valore residuo al netto degli ammortamenti annuali, nonché l'eventuale valore residuo dell'investimento non ammortizzato al termine della concessione.
8. Le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare in concessione opere destinate alla utilizzazione diretta della pubblica amministrazione, in quanto funzionali alla gestione di servizi pubblici, a condizione che resti al concessionario l'alea economico-finanziaria della gestione dell'opera.
9. Il concessionario, ovvero la società di progetto di cui all'articolo 37 quater, partecipano alla conferenza speciale di servizi o alla Commissione regionale di cui all'articolo 7 bis finalizzate all'esame ed alla approvazione dei progetti di loro competenza; in ogni caso essi non hanno diritto di voto. (2)
10. L'Assessore regionale per i lavori pubblici promuove un'intesa con INPS, INAIL e Cassa edile, al fine di semplificare le procedure relative alla certificazione della regolarità contributiva, mediante un documento unico (DURC). Il documento unico attesta la regolarità contributiva e retributiva del rapporto di lavoro relativamente all'impresa esecutrice di lavori pubblici, in occasione di ogni pagamento ed alla conclusione dei lavori, rispetto all'adempimento da parte delle imprese degli obblighi relativi ai versamenti dei contributi previdenziali ed assicurativi dovuti all'INPS, all'INAIL ed alla Cassa edile. La mancata o negativa certificazione preclude ogni forma di pagamento in favore dall'impresa esecutrice dei lavori. (3)
11. Il DURC non sostituisce le altre dichiarazioni obbligatorie per l'impresa ai sensi della normativa vigente.
12. Per i fini di cui ai commi precedenti è istituito un collegamento informatizzato tra l'Osservatorio regionale dei lavori pubblici e le casse edili presenti nel territorio della Regione. Le modalità di attivazione e le procedure applicative sono determinate da un accordo da realizzarsi tra l'Assessore regionale per i lavori pubblici, le associazioni degli imprenditori edili e le organizzazioni sindacali di rappresentanza dei lavoratori delle costruzioni. (2)
12-bis. Relativamente ai soli lavori pubblici di valore inferiore alla soglia comunitaria, per la partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti e delle concessioni, i concorrenti unitamente alla documentazione prevista dalle vigenti leggi, dimostrano la regolarità contributiva mediante la produzione di certificazione rilasciata dall'INPS, dall'INAIL e dalla Cassa edile. In difetto di tale produzione i concorrenti sono esclusi dalla partecipazione a dette procedure e non possono stipulare i relativi contratti. Ai soli fini della detta partecipazione, le certificazioni hanno validità per tre mesi dal rilascio. (4)
13. Salvo quanto previsto dall'articolo 7 ter e dal comma 3 ter dell'articolo 2, le amministrazioni aggiudicatrici e i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), non possono affidare a soggetti pubblici o di diritto privato l'espletamento delle funzioni e delle attività di stazione appaltante di lavori pubblici. Sulla base di apposita convenzione le amministrazioni dei comuni possono affidare le funzioni di stazione appaltante all'amministrazione della rispettiva provincia regionale. (5)
14. I contratti di appalto di cui alla presente legge sono stipulati sia a corpo sia a misura ai sensi dell'articolo 326 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, ovvero a corpo e a misura ai sensi dell'articolo 329 della citata legge n. 2248 del 1865, allegato F.
15. L'esecuzione da parte dell'impresa avviene in ogni caso soltanto dopo l'approvazione del progetto esecutivo da parte dello stesso soggetto che ha approvato il progetto definitivo.
16. In sostituzione totale o parziale delle somme di denaro costituenti il corrispettivo dell'appalto, il bando di gara può prevedere il trasferimento all'appaltatore della proprietà o altro diritto reale su beni immobili ovvero di altri beni aventi valore economico appartenenti all'amministrazione aggiudicatrice; detto trasferimento avviene non appena approvato il certificato di collaudo dei lavori. La gara avviene tramite offerte che possono riguardare la sola acquisizione dei beni, la sola esecuzione dei lavori, ovvero congiuntamente l'esecuzione dei lavori e l'acquisizione dei beni. L'aggiudicazione avviene in favore della migliore offerta congiunta relativa alla esecuzione dei lavori e alla acquisizione dei beni ovvero in favore delle due migliori offerte separate relative, rispettivamente, alla acquisizione dei beni e alla esecuzione dei lavori, qualora la loro combinazione risulti più conveniente per l'amministrazione aggiudicatrice rispetto alla predetta migliore offerta congiunta. La gara si intende deserta qualora non siano presentate offerte per l'acquisizione del bene. Il regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, disciplina compiutamente le modalità per l'effettuazione della stima degli immobili di cui al presente comma nonché le modalità di aggiudicazione.".]
Con Decr. Ass. LL.PP. 5 agosto 2003 è stato approvato lo schema tipo di bando di gara pubblico incanto per l'appalto integrato e il correlato schema di disciplinare di gara.
Il Titolo I, punto 12, della Circ. Ass. LL.PP. 24 ottobre 2002 ha stabilito che l'obbligo per la presentazione del DURC da parte delle imprese sorgerà successivamente alla definizione dell'accordo tra l'Assessore regionale LL.PP., le associazioni di categoria e le associazioni sindacali.
Con Decr. Ass. LL.PP. 2 febbraio 2005 è stata approvata l'intesa per il rilascio del Documento unico di regolarità contributiva. Si fa presente, che tale intesa è stata prorogata con Decr. Ass. LL.PP. 21 febbraio 2008 di quattro mesi, a decorrere dal 25 febbraio 2008.
Cfr. Circ. Ass. LL.PP. 3 ottobre 2007 che puntualizza la finalità della modifica normativa apportata dall'art. 1, comma 8, della L.R. 20/2007, relativamente al documento unico di regolarità contributiva ed al rapporto con le indicazioni dell'art. 39 septies del decreto legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, nonché la validità temporale del documento unico di regolarità contributiva rilasciato anteriormente all'entrata in vigore della L.R. 20/2007.
Vedi Circ. Ass. LL.PP. 5 agosto 2003 esplicativa delle modifiche apportate dalla L.R. 7/2003 alla L.R. 7/2002.
N.d.R. La presente è stata ABROGATA dall'art. 32, comma 1, lett. g), della L.R. 12/2011, con esclusione dell'art. 42, comma 1.
Procedure di scelta del contraente (1)
(integrato dall'art. 14 della L.R. 7/2003 e abrogato dall'art. 32, comma 1, lett. g), della L.R. 12/2011)
[1. Il comma 1 dell'articolo 20 della legge n. 109 del 1994 è così sostituito:
"1. Gli appalti di cui all'articolo 19 sono affidati mediante pubblico incanto.".
2. Al comma 2 dell'articolo 20 della legge n. 109 del 1994 dopo le parole "ponendo a base di gara un progetto" sono inserite le seguenti: "almeno di livello".
2-bis. Al comma 3 dell'articolo 20 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, dopo le parole "o trattativa privata" sono aggiunte le parole "o cottimo-appalto, di cui all'articolo 24 bis".
3. Il comma 4 dell'articolo 20 della legge n. 109 del 1994 è sostituito dal seguente:
"4. L'affidamento di appalti mediante appalto concorso è consentito ai soggetti appaltanti in seguito a propria motivata decisione, previo parere della Commissione regionale dei lavori pubblici, per speciali lavori o per la realizzazione di opere complesse o ad elevata componente tecnologica, la cui progettazione richieda il possesso di competenze particolari o la scelta tra soluzioni tecniche differenziate. Lo svolgimento della gara è effettuato sulla base di un progetto preliminare, redatto ai sensi dell'articolo 16, nonché di un capitolato prestazionale corredato dell'indicazione delle prescrizioni, delle condizioni e dei requisiti tecnici inderogabili. L'offerta ha ad oggetto il progetto esecutivo ed il prezzo.".
4. All'articolo 20 della legge n. 109 del 1994 è aggiunto il seguente comma:
"5. Con decreto dell'Assessore regionale per i lavori pubblici, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e sentito il parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, sono emanati bandi tipo uniformi che devono essere adottati ed applicati, per l'espletamento delle gare di cui al presente articolo ad eccezione di quelle di cottimo-appalto, da tutti gli enti appaltanti (2), nonché il capitolato di appalto tipo, secondo le prescrizioni del decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145. Il responsabile del procedimento certifica la corrispondenza del bando al bando tipo di riferimento; in casi eccezionali possono inserirsi nel bando specifiche modifiche che il responsabile del procedimento deve idoneamente evidenziare e giustificare in sede di certificazione.". (3)]
Vedi Titolo I, punto 13, della Circ. Ass. LL.PP. 24 ottobre 2002.
Per le risoluzioni da adottare nelle more dell'emanazione dei bandi di gara tipo di cui al presente comma vedi il Titolo III, punto 26.3, della Circ. Ass. LL.PP. 24 ottobre 2002.
L'Assessorato Regionale LL.PP. a seguito della L.R. 16/2005, recante "Modifiche ed integrazioni alla normativa regionale in materia di appalti", con Decr. Ass. 4 maggio 2006 ha approvato i nuovi schemi di bando tipo uniformi relativi agli appalti per la realizzazione dei lavori pubblici affidati mediante pubblico incanto; tale decreto sostituisce il precedente Decr. Ass. 2 dicembre 2004 che a sua volta aveva sostituito il Decr. Ass. 5 agosto 2003.
N.d.R. La presente è stata ABROGATA dall'art. 32, comma 1, lett. g), della L.R. 12/2011, con esclusione dell'art. 42, comma 1.
Criteri di aggiudicazione e commissioni aggiudicatrici
(integrato dall'art. 15 della L.R. 7/2003, modificato dall'art. 1, comma 6, della L.R. 16/2005, dall'art. 1, comma 9, della L.R. 20/2007, dall'art. 3, comma 1, lett. a), della L.R. 16/2010 e abrogato dall'art. 32, comma 1, lett. g), della L.R. 12/2011)
[1. Il comma 1 dell'articolo 21 della legge n. 109 del 1994 è così sostituito:
"1. Per i criteri di selezione delle offerte e verifica delle offerte anormalmente basse si applicano le disposizioni degli articoli 81, 86 commi 1, 3, 3 bis, 3 ter e 4, 87 commi 2, 3, 4 bis e 5, 88 commi 1 1-bis, 2, 3, 4 e 5 nonché il comma 9 dell'articolo 122 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche e integrazioni. Il criterio del prezzo più basso inferiore a quello a base d'asta è determinato, per tutti i contratti, sia a corpo che a misura, che a corpo e misura, mediante offerta espressa in cifra percentuale di ribasso, con quattro cifre decimali, sull'importo complessivo a base d'asta, da applicare uniformemente all'elenco prezzi posto a base di gara. Non si tiene conto delle cifre decimali successive alla quarta."
2. Al comma 1 bis dell'articolo 21 della legge n. 109 del 1994 il primo periodo si applica con le modifiche introdotte con l'articolo 7, comma 1, lettera n) della legge 1 agosto 2002, n. 166, al medesimo comma è soppresso il secondo periodo; dopo il terzo periodo sono inseriti i seguenti: "Il bando o la lettera di invito possono precisare le modalità di presentazione delle giustificazioni, nonché indicare quelle eventualmente necessarie per l'ammissibilità delle offerte. Ove l'esame delle giustificazioni richieste e prodotte non sia sufficiente ad escludere l'incongruità della offerta, il concorrente è chiamato ad integrare i documenti giustificativi ed all'esclusione può provvedersi solo all'esito della ulteriore verifica, in contraddittorio.".
3. Dopo il comma 1 bis dell'articolo 21 della legge n. 109 del 1994 sono inseriti i seguenti:
"1 ter. L'aggiudicazione degli appalti mediante pubblico incanto, o licitazione privata nel caso di concessione di costruzione e gestione, può essere effettuata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, determinata in base agli elementi di cui al comma 2, lettera a), nel caso di appalti di importo superiore alla soglia comunitaria in cui, per la prevalenza della componente tecnologica o per la particolare rilevanza tecnica delle possibili soluzioni progettuali, si ritiene possibile che la progettazione possa essere utilmente migliorata con integrazioni tecniche proposte dall'appaltatore.
1 quater. Il possesso di tutti i requisiti di partecipazione alla gara richiesti dal relativo bando deve essere attestato in un'unica dichiarazione resa dal partecipante a norma di legge.".]
N.d.R. La presente è stata ABROGATA dall'art. 32, comma 1, lett. g), della L.R. 12/2011, con esclusione dell'art. 42, comma 1.
Aggiudicazione ed esecuzione di lavori, servizi e forniture in caso di ricorso amministrativo e/o giudiziario
(integrato dall'art. 16 della L.R. 7/2003, sostituito dall'art. 4 della L.R. 16/2010 e abrogato dall'art. 32, comma 1, lett. g), della L.R. 12/2011)
[1. Dopo l'articolo 21 della legge n. 109 del 1994 è inserito il seguente articolo:
"Art. 21 bis. - Aggiudicazione ed esecuzione di lavori, servizi e forniture in caso di ricorso amministrativo e/o giudiziario - 1. L'aggiudicazione provvisoria è pubblicata per almeno tre giorni consecutivi non festivi nella sede degli enti dove è svolta la gara. All'aggiudicatario, ove non presente alla seduta di gara nella quale è stato redatto il verbale di aggiudicazione provvisoria, è data comunicazione immediata da parte del responsabile del procedimento.
2. In assenza di rilievi o di contestazioni, che devono essere effettuati nei cinque giorni successivi a quello di completamento della procedura nella quale si dichiara l'aggiudicazione provvisoria, quest'ultima è trasmessa all'organo competente all'approvazione che vi provvede entro il termine di dieci giorni dal ricevimento.
3. In caso di rilievi o di contestazioni, intervenuti nel termine di cui al comma 2, il presidente di gara decide entro il termine di cinque giorni dalla loro trasmissione.
4. Il termine di cui al comma 3 è prorogabile di ulteriori cinque giorni, qualora i rilievi o le contestazioni afferiscano a questioni applicative di norme particolarmente complesse. Decorso il termine, eventualmente prorogato, il verbale di aggiudicazione provvisoria è immediatamente trasmesso all'organo competente all'approvazione che vi provvede entro il termine di dieci giorni dal ricevimento. Qualora entro quest'ultimo termine pervengano rilievi o contestazioni e il responsabile del procedimento li ritenga fondati, il medesimo restituisce i verbali per le ulteriori determinazioni del presidente di gara. Quest'ultimo subito dopo l'adozione delle predette determinazioni provvede alla trasmissione all'organo competente. L'approvazione può essere rifiutata solo in caso di violazione di legge da cui sia conseguita alterazione dell'effettiva parità di condizioni fra gli aspiranti all'appalto o elusione della segretezza delle offerte ovvero alterazione manifesta del risultato della gara. Con l'approvazione dell'organo competente, l'aggiudicazione diviene definitiva.
5. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
6. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
7. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
8. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).".]
N.d.R. La presente è stata ABROGATA dall'art. 32, comma 1, lett. g), della L.R. 12/2011, con esclusione dell'art. 42, comma 1.
Trattativa privata
(modificato dall'art. 1, comma 7, della L.R. 16/2005 e abrogato dall'art. 32, comma 1, lett. g), della L.R. 12/2011)
[1. Al comma 1, lettera a), dell'articolo 24 della legge n. 109 del 1994 l'inciso "non superiore a 300.000 ECU" è sostituito dal seguente: "non superiore a 150.000 euro".
Al comma 1, lettera b), dell'articolo 24 l'inciso "superiore a 300.000 ECU" è sostituito dal seguente: "superiore a 150.000 euro". Al comma 1, lettera c), dell'articolo 24 l'inciso "non superiore a 300.000 ECU" è sostituito dal seguente: "non superiore a 150.000 euro".
2. Il comma 5 dell'articolo 24 della legge n. 109 del 1994 è così sostituito:
"5. L'affidamento di appalti di cui al comma 1 avviene mediante gara informale alla quale debbono essere invitati almeno cinque concorrenti nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti e almeno dieci concorrenti nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti.".
3. Alla fine dell'articolo 24 della legge n. 109 del 1994 sono inseriti i seguenti commi:
"8. Gli enti e organismi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a) non possono, nel corso di uno stesso anno solare, affidare ad una stessa impresa lavori per importi complessivi superiori a quelli indicati al comma 1.
9. Il ricorso alla trattativa privata è di competenza del legale rappresentante dell'ente, il quale adotta la relativa determinazione previo parere degli uffici competenti.
10. Tutte le determinazioni devono essere trasmesse per conoscenza, entro il termine di cinque giorni dall'adozione, alla Presidenza dell'organo assembleare o consiliare. Le stesse devono essere pubblicate nell'albo dell'ente.
11. Per l'affidamento dei lavori mediante trattativa privata, previa gara informale, si applica il criterio del massimo ribasso di cui all'articolo 1, primo comma, lettera a) della legge 2 febbraio 1973, n. 14. Sono escluse dall'aggiudicazione le offerte che presentano un ribasso superiore di oltre il 10 per cento rispetto alla media aritmetica di tutte le offerte ammesse. La procedura di esclusione automatica non è esercitabile qualora il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a cinque."]
N.d.R. La presente è stata ABROGATA dall'art. 32, comma 1, lett. g), della L.R. 12/2011, con esclusione dell'art. 42, comma 1.
Cottimo e contratto aperto
(modificato dall'art. 17 della L.R. 7/2003 e abrogato dall'art. 32, comma 1, lett. g), della L.R. 12/2011)
[1. Dopo l'articolo 24 della legge n. 109 del 1994 sono aggiunti i seguenti articoli:
"Art. 24 bis. Cottimo-appalto - 1. Il cottimo-appalto è consentito per l'esecuzione di opere o lavori di importo fino a 150.000 euro.
2. Il ricorso al cottimo-appalto è di competenza del legale rappresentante dell'ente, il quale adotta le determinazioni di autorizzazione all'espletamento delle gare informali previo parere degli uffici competenti.
3. Gli enti ed organismi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a) non possono, nel corso di uno stesso anno solare, affidare ad una stessa impresa lavori per importo complessivo superiore a quello indicato al comma 1.
4. Nelle procedure di affidamento a cottimo-appalto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 24, comma 11.
5. Ai fini della formazione degli elenchi delle imprese che possono assumere lavori con la procedura del cottimo, sulla diramazione degli inviti e sulla partecipazione alla relativa gara informale, si osservano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Regione 25 novembre 1993 recante il Regolamento tipo sulle modalità di affidamento di lavori pubblici mediante cottimo fiduciario. (1) (2) (3) (4)
6. Entro il 31 dicembre 2003 gli enti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a) adottano i propri regolamenti in conformità al Regolamento-tipo di cui al comma 5 e formano gli elenchi ivi indicati. (2) (3) (4)
7. Decorso il termine di cui al comma 6 non è consentito l'affidamento di alcun cottimo-appalto da parte degli enti che non abbiano ancora formato gli elenchi di cui al comma 5.
8. Fino alla formazione degli elenchi di cui al comma 5, e comunque non oltre il 31 dicembre 2003, gli enti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a) esperiscono le procedure di cottimo-appalto sulla base delle norme in vigore alla data di approvazione della presente legge. (5)
Art. 24 ter. Contratto aperto per lavori di pronto intervento e di manutenzione - 1. Sono contratti aperti gli appalti in cui la prestazione è pattuita con riferimento ad un determinato arco di tempo, per interventi non predeterminati nel numero, ma resi necessari secondo le necessità della stazione appaltante.
2. ------------------- (comma abrogato) (6)".]
Il Titolo I, punto 16, della Circ. Ass. LL.PP. 24 ottobre 2002 ha precisato che: "Quanto, ..., ai requisiti necessari ai fini dell'iscrizione negli elenchi delle imprese di fiducia, la disciplina a cui fare riferimento è quella di cui all'art. 8, comma 11 quinquies, del testo coordinato, introdotto con l'art. 6, comma 1, della legge regionale n. 7/2002".
Con Decr. Pres. 19 luglio 2004, n. 14 è stato adottato il "Regolamento dell'Amministrazione regionale sulle modalità di affidamento di lavori pubblici mediante cottimo-appalto ai sensi dell'art. 20 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni" che ha istituito presso ciascun ramo dell'Amministrazione regionale l'albo delle imprese di fiducia per l'affidamento dei lavori mediante cottimo-appalto.
Il nuovo regolamento-tipo sulle modalità di affidamento di lavori pubblici mediante cottimo-appalto è stato adottato con Decr. Pres. 19 luglio 2004. Tale regolamento-tipo sostituisce quello emanato con Decr. Pres. 25 novembre 1993 e costituisce per l'Amministrazione regionale, in quanto compatibile, il regolamento di cui all'art. 20 della L.R. 2 agosto 2002, n. 7, come modificato dall'art. 17 della L.R. 19 maggio 2003, n. 7, che ha aggiunto l'art. 24 bis alla legge 11 febbraio 1994, n. 109.
In materia cfr. Circ. Ass. LL.PP. 24 dicembre 2004: "Istituzione e gestione albo delle imprese di fiducia - Decreto presidenziale 19 luglio 2004, n. 14 - Regolamento dell'Amministrazione regionale sulle modalità di affidamento di lavori pubblici mediante cottimo-appalto, ai sensi dell'art. 20 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni. Disposizioni interne attuative.".
Vedi quanto precisato dal Titolo I, punto 16, della Circ. Ass. LL.PP. 24 ottobre 2002.
Comma abrograto dall'art. 17, comma 2, della L.R. 7/2003.
N.d.R. La presente è stata ABROGATA dall'art. 32, comma 1, lett. g), della L.R. 12/2011, con esclusione dell'art. 42, comma 1.
Varianti in corso d'opera
(modificato dall'art. 18 della L.R. 7/2003 e abrogato dall'art. 32, comma 1, lett. g), della L.R. 12/2011)
[1. L'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 25 della legge n. 109 del 1994 è sostituito dal seguente:
"L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare, rispettivamente, il 10 per cento per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e il 5 per cento per gli altri lavori dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera tra le somme a disposizione dell'amministrazione".]
N.d.R. La presente è stata ABROGATA dall'art. 32, comma 1, lett. g), della L.R. 12/2011, con esclusione dell'art. 42, comma 1.
(modificato dall'art. 19 della L.R. 7/2003, dall'art. 1, comma 9, della L.R. 16/2005 e abrogato dall'art. 32, comma 1, lett. g), della L.R. 12/2011)
[1. L'articolo 28 della legge n. 109 del 1994 è sostituito dal seguente:
"Art. 28. Collaudi - 1. Per tutti i lavori oggetto della presente legge è redatto un certificato di collaudo secondo le modalità previste dal regolamento. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. Nel caso di lavori di importo sino a 200.000 euro il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione; per i lavori di importo superiore, ma non eccedenti i 500.000 euro, è in facoltà del soggetto appaltante sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione. Il certificato di regolare esecuzione è comunque emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori. (1)
2. E' obbligatorio il collaudo in corso d'opera nei seguenti casi:
a) in caso di opere di particolare complessità;
b) in caso di affidamento dei lavori in concessione;
c) in altri casi individuati nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.
3. Nei casi di affidamento dei lavori in concessione, il responsabile del procedimento esercita anche le funzioni di vigilanza in tutte le fasi di realizzazione dei lavori, verificando il rispetto della convenzione.
4. La nomina del collaudatore tecnico-amministrativo è di competenza del Presidente della Regione o dell'Assessore regionale competente per le opere direttamente finanziate ad altri enti o di propria competenza, ferma restando l'imputazione della spesa per il collaudo alla quota per spese tecniche previste in progetto ai sensi della presente legge. L'Amministrazione regionale interessata deve ricevere lo stato finale e gli atti necessari entro la metà del tempo indicato nel capitolato speciale d'appalto per l'esecuzione del collaudo; nei casi previsti dal comma 2 del presente articolo, l'Amministrazione regionale interessata, non oltre novanta giorni dal ricevimento della comunicazione di stipulazione del contratto, procede alla nomina. Decorso infruttuosamente tale termine la nomina è effettuata dalle amministrazioni aggiudicatrici. Gli incarichi di collaudo statico sono conferiti dall'amministrazione aggiudicatrice. La nomina del collaudatore tecnico-amministrativo, nel caso di opere non finanziate dalla Regione, è di competenza dell'ente che finanzia l'opera medesima. (3)
5. Gli incarichi di collaudo tecnico-amministrativo sono affidati a tecnici liberi professionisti con specifica competenza, purché iscritti da almeno dieci anni negli albi degli ordini professionali per opere di importo superiore ad un milione di euro. Per opere di importo pari o inferiore a un milione di euro la suddetta anzianità è ridotta a cinque anni. Per queste ultime gli incarichi di collaudo tecnico-amministrativo possono essere affidati anche a tecnici pubblici funzionari, con anzianità di servizio non inferiore a 5 anni e muniti di idonea professionalità. Il corrispettivo dei predetti incarichi di collaudo grava sulla somma di cui al comma 1 dell'articolo 18 ed è determinato secondo quanto ivi previsto.
6. Se il collaudo è affidato a commissioni, queste possono comprendere pubblici funzionari e/o dirigenti, in servizio con almeno dieci anni di anzianità nella rispettiva qualifica presso la pubblica amministrazione, fatto salvo il disposto dell'articolo 13 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10.
7. Ai fini dell'affidamento degli incarichi di cui ai commi 5 e 6 l'anzianità di servizio presso la pubblica amministrazione e quella eventuale di iscrizione agli albi degli ordini professionali con la medesima competenza sono cumulabili, sempreché non siano contestuali.
8. L'anzianità è rilevata dagli elenchi degli ordini professionali provinciali o dalle tabelle delle amministrazioni.
9. Gli incarichi di collaudo non possono essere affidati a magistrati ordinari, amministrativi e contabili, a tecnici appaltatori di opere pubbliche o interessati negli appalti stessi; non possono altresì essere affidati a legali rappresentanti, amministratori, soci, sindaci o dipendenti o consulenti stabili di imprese individuali, di cooperative o società aventi per oggetto l'appalto affidato. Tali requisiti devono risultare da apposita dichiarazione degli interessati, presentata contestualmente all'accettazione dell'incarico e con firma autenticata a norma di legge.
10. Le amministrazioni aggiudicatrici, nell'affidamento di incarichi di collaudo a propri funzionari e/o dirigenti ai sensi del comma 4, tenuto conto della capacità e delle esperienze professionali, devono osservare il principio della rotazione degli incarichi stessi, nonché quello della loro equa ripartizione anche in relazione all'entità finanziaria dell'opera.
11. Non possono essere conferiti incarichi di collaudatore, di collaudatore statico o di componente di commissione di collaudo, in corso d'opera o finale, di componente di commissione giudicatrice di appalto-concorso, di componente di commissione giudicatrice di concorso di progettazione, di componente di commissione giudicatrice di concessione di costruzione e gestione, nonché di componente di commissione di appalto per forniture di beni o servizi, a chi nei due anni precedenti la data del conferimento abbia ricevuto uno o più di detti incarichi, per uno o più contratti di appalto di lavori pubblici i cui importi iniziali, cumulati, eccedano i 35 milioni di euro, esclusa IVA.
12. Non può inoltre conferirsi incarico di collaudatore, di collaudatore statico, di componente di commissione di collaudo, a chi abbia in corso altro di tali incarichi relativamente ad appalto di lavori pubblici affidato alla stessa impresa con cui intercorre il contratto oggetto del nuovo incarico. Il divieto vige anche nel caso in cui il precedente rapporto concerna una delle imprese riunite titolari del nuovo contratto o un raggruppamento di imprese che comprenda l'appaltatore o una delle imprese riunite cui è affidata la realizzazione dell'opera.
13. Le amministrazioni e gli enti non possono conferire consecutivamente allo stesso soggetto incarichi di collaudo di opere eseguite dalla medesima impresa.
14. I limiti e i divieti di cui ai commi 11 e 12 operano anche quando si intende conferire l'incarico di componente di commissione di collaudo a funzionari e/o dirigenti dell'ente appaltante.
15. Nell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 non si tiene conto degli incarichi non retribuiti perché svolti nell'adempimento dei compiti di istituto.
16. I componenti di uffici od organi competenti ad esprimere pareri tecnici o a dare autorizzazioni su opere sulle quali è chiamato a pronunziarsi l'ufficio o l'organo di cui fanno parte, non possono ricevere incarichi retribuiti di studio, di progettista, direttore dei lavori o collaudatore anche statico relativamente a tali opere.
17. L'assenza degli impedimenti di cui al presente articolo deve risultare da apposita dichiarazione resa dagli interessati contestualmente all'accettazione dell'incarico.
18. I componenti di organi consultivi della Regione o degli enti locali, che abbiano reso dichiarazioni non veritiere in ordine alle situazioni di incompatibilità di cui al presente articolo, decadono automaticamente dall'incarico. La revoca è dichiarata dall'autorità competente alla nomina.
19. Per le opere di importo superiore a 2.500 migliaia di euro, esclusa I.V.A, si procede alla nomina di commissioni di collaudo, composte da due componenti. Per le opere di importo superiore a 5.000 migliaia di euro, esclusa I.V.A., il numero dei componenti le commissioni di collaudo è elevato a tre; in tal caso almeno due dei componenti devono essere in possesso di professionalità tecnica.
20. Gli incarichi di collaudo tecnico-amministrativo conferiti a commissioni di più professionisti, ai fini dell'applicazione delle tariffe professionali, si intendono affidati a componenti riuniti in collegio. Per i collaudi riguardanti lavori caratterizzati dalle presenze di più categorie specialistiche, deve essere specificata, nel disciplinare d'incarico, l'attribuzione ai singoli tecnici della categoria per la quale sono chiamati ad effettuare le attività di collaudo.
21. Le commissioni di collaudo possono essere integrate da un componente diplomato, nominato fra i dipendenti dell'ente cui spetta la nomina del collaudatore, appartenente alla categoria non inferiore a quella di istruttore, con compiti di segreteria.
22. Al medesimo spetta un compenso pari ad un terzo dell'onorario del singolo collaudatore, oltre al rimborso delle spese documentate. Lo stesso criterio di rimborso delle sole spese documentate è applicato a tutti gli altri componenti della commissione di collaudo.
23. Resta salva la facoltà di conferire incarichi di collaudo a tecnici diplomati nei limiti delle specifiche competenze ed, in tal caso, agli stessi è corrisposto un onorario determinato secondo le tariffe di appartenenza.
24. Gli incarichi di collaudatore, anche statico, o di componente di commissione di collaudo non possono essere conferiti, a pena di nullità, prima dell'affidamento dei lavori.
25. Le norme del presente articolo si applicano per gli incarichi affidati dopo l'entrata in vigore della presente legge.".]
Vedi Circ. Ass. LL.PP. 5 agosto 2003 esplicativa delle modifiche apportate dalla L.R. 7/2003 alla L.R. 7/2002.
A seguito delle modifiche apportate alla disposizione da parte della L.R. 7/2003 l'assessorato regionale LL.PP. ha emanato la Circ. 5 novembre 2003 in merito al collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera e al certificato di regolare esecuzione.
Vedi Titolo III, punto 26.1, della Circ. Ass. LL.PP. 24 ottobre 2002 in merito alla nomina dell'organo di collaudo per i contratti stipulti in data anteriore all'entrata in vigore della L.R. 7/2002.
N.d.R. La presente è stata ABROGATA dall'art. 32, comma 1, lett. g), della L.R. 12/2011, con esclusione dell'art. 42, comma 1.
(integrato dall'art. 139, comma 16, della L.R. 4/2003, modificato dall'art. 126, comma 6, della L.R. 17/2004, dall'art. 1, comma 10, della L.R. 16/2005 e abrogato dall'art. 32, comma 1, lett. g), della L.R. 12/2011)
[1. L'articolo 29 della legge n. 109 del 1994 è sostituito dal seguente:
"Art. 29. Pubblicità - 1. Le caratteristiche essenziali degli appalti di lavori pubblici di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, contenuti nei programmi, sono rese note mediante comunicazione di preinformazione all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell'Unione europea.
2. Per i lavori di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, gli avvisi ed i bandi sono inviati all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell'Unione europea. Gli avvisi e i bandi sono altresì pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e, dopo dodici giorni dall'invio all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell'Unione europea, per estratto su almeno uno dei principali quotidiani nazionali con particolare diffusione nella Regione e su almeno tre quotidiani regionali.
3. Per i lavori di importo pari o superiore a un milione di euro ed inferiore alla soglia comunitaria, gli avvisi ed i bandi di gara sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e, per estratto, su uno dei principali quotidiani nazionali con particolare diffusione nella regione e su almeno tre quotidiani regionali, nonché su almeno un periodico a diffusione regionale e su un periodico edito dall'Assemblea regionale siciliana o dalla Fondazione "Federico II".
4. Per i lavori di importo compreso tra 200.000 e un milione di euro gli avvisi ed i bandi di gara sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e, per estratto, su almeno tre dei principali quotidiani regionali aventi maggiore diffusione nella provincia in cui si eseguono i lavori, nonché su un periodico a diffusione regionale.
5. Per gli importi inferiori a 200.000 euro la pubblicazione è effettuata presso l'albo pretorio del comune ove si eseguono i lavori ovvero presso l'albo pretorio del comune sede della stazione appaltante.
6. Qualunque sia l'importo dei lavori, i bandi e gli avvisi di gara sono pubblicati sul sito informatico dell'Osservatorio regionale dei lavori pubblici.
7. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana reca menzione della data di spedizione e non deve contenere informazioni diverse rispetto a quelle comunicate; le stazioni appaltanti devono essere in grado di provare la data di spedizione.
8. La Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana deve pubblicare, i bandi di cui al presente articolo entro dodici giorni dalla ricezione della richiesta. Il termine di ricezione della domanda di partecipazione alla gara deve essere stabilito dagli enti appaltanti in misura non inferiore a quindici giorni dalla data della pubblicazione suddetta. Ai fini dell'assolvimento del predetto ordine di pubblicità, lo stesso giornale non può essere utilizzato contemporaneamente come nazionale e come regionale.
9. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana dei bandi va fatta per estratto e non deve eccedere, di massima, le seicentocinquanta parole. Al termine dell'estratto, l'ente appaltante deve indicare l'ufficio presso cui gli interessati possono acquisire il bando in forma integrale. La pubblicazione per estratto dei predetti avvisi e bandi su quotidiani e periodici deve essere effettuata utilizzando lo stesso corpo dei caratteri dei testi della Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
10. Gli estratti di avvisi e di bandi di gara contengono le seguenti notizie: la tipologia delle commesse, l'importo dei lavori, la località di esecuzione, la data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee e/o nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, la data di presentazione dell'offerta e della domanda di partecipazione alla gara, l'indirizzo dell'ufficio ove potere acquisire le informazioni necessarie.
11. Le spese relative alla pubblicità devono essere inserite nel quadro economico del progetto tra le somme a disposizione dell'amministrazione, che è tenuta ad assicurare il rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, tramite il responsabile del procedimento di cui all'articolo 80, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, il quale, in caso di mancata osservanza delle disposizioni stesse, deve effettuare a proprio carico le forme di pubblicità ivi disciplinate, senza alcuna possibilità di rivalsa sull'amministrazione. (4)]
Cfr. Decr. Ass. Presidenza 5 gennaio 2005: "Nuove disposizioni relativamente alla pubblicazione di provvedimenti e avvisi nei fascicoli "Parti II e III" e "Serie speciale concorsi" della Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana".
La Circ. Ass. LL.PP. 24 giugno 2005 ha impartito le direttive di attuazione in materia di "Pubblicità" dei bandi di gara per appalti pubblici.
Per quanto stabilito dall'art. 9 della L.R. 15/2006 le pubblicazioni previste dal presente articolo possono essere effettuate anche su quotidiani e periodici diffusi solo per abbonamento, purché iscritti al registro degli operatori della comunicazione (ROC), presso il dipartimento dell'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Vedi il Titolo I, punto 19, della Circ. Ass. LL.PP. 24 ottobre 2002.
N.d.R. La presente è stata ABROGATA dall'art. 32, comma 1, lett. g), della L.R. 12/2011, con esclusione dell'art. 42, comma 1.
(integrato dall'art. 20 della L.R. 7/2003 e abrogato dall'art. 32, comma 1, lett. g), della L.R. 12/2011)
[01. Al comma 1 dell'articolo 30 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 le parole "dall'impegno del fideiussore" sono sostituite dalle parole "dall'impegno di un fideiussore".
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 30 della legge n. 109 del 1994 è aggiunto il seguente comma:
"1 bis. Per i lavori d'importo a base d'asta inferiori alla soglia comunitaria e superiori a 150.000 euro la cauzione di cui al comma 1 è ridotta allo 0,50 per cento da prestarsi a mezzo di fideiussione bancaria. Per i lavori d'importo a base d'asta fino a 150.000 euro la cauzione non è richiesta. La previsione di cui al presente comma, nelle gare per lavori di importo a base d'asta inferiore a 750.000 euro, non si applica alle imprese che presentino copia autenticata di tre fideiussioni bancarie provvisorie ancora valide; in tali casi si applica il comma 1.".
2. Al comma 2 dell'articolo 30 della legge n. 109 del 1994 il secondo periodo è sostituito dai seguenti:
"In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di un punto percentuale per ciascun punto eccedente il 10 per cento e fino al 20 per cento di ribasso; ove poi il ribasso sia superiore al 20 per cento, al precedente si aggiunge l'aumento di due punti percentuali, per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a decorrere dal raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti, attestato mediante stati d'avanzamento lavori o analogo documento, pari al 50 per cento dell'importo contrattuale. Al raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al precedente periodo, la cauzione è svincolata in ragione di 1/3 dell'ammontare garantito. L'ammontare residuo è svincolato secondo la normativa vigente.".
3. Al comma 4 dell'articolo 30 della legge n. 109 del 1994 le parole "gli ammontari stabiliti con decreto del Ministro dei lavori pubblici" sono sostituite con "gli ammontari stabiliti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti".
4. Al comma 5 dell'articolo 30 della legge n. 109 del 1994, sostituire le parole "e per un massimale non inferiore al 20 per cento dell'importo dei lavori progettati" con le parole "e per un massimale non inferiore alla percentuale determinata per interpolazione lineare fra il 10 per cento ed il 20 per cento dell'importo dei lavori progettati".
5. Al comma 5 dell'articolo 30 della legge n. 109 del 1994 dopo le parole "dal pagamento della parcella professionale" è inserito il seguente periodo: "La garanzia è ridotta del 50 per cento in caso di progettista o progettisti incaricati della progettazione esecutiva certificati con il sistema di qualità conforme alla norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI EN ISO 45000, ovvero in caso di progettista o progettisti provvisti di dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra di loro correlati del sistema di qualità rilasciata dai soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI EN ISO 45000.". (3)
6. Alla fine del comma 7 bis dell'articolo 30 della legge n. 109 del 1994 è aggiunto il seguente periodo: "Il sistema, una volta istituito, è obbligatorio per tutti i contratti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), di importo superiore a 50 milioni di euro.".]
Vedi Circ. Ass. LL.PP. 5 agosto 2003 esplicativa delle modifiche apportate dalla L.R. 7/2003 alla L.R. 7/2002.
Vedi l'art. 30 della legge n. 109/94, come oggi riformulato a seguito della sostituzione operata dall'art. 1, comma 11, della L.R. 16/2005.
Vedi il Titolo I, punto 20, della Circ. Ass. LL.PP. 24 ottobre 2002 in merito all'attività di verifica della certificazione.
N.d.R. La presente è stata ABROGATA dall'art. 32, comma 1, lett. g), della L.R. 12/2011, con esclusione dell'art. 42, comma 1.
Modifiche all'articolo 31 della legge 11 febbraio 1994, n. 109
(abrogato dall'art. 32, comma 1, lett. g), della L.R. 12/2011)
[1. All'articolo 31 della legge n. 109 del 1994, ovunque ricorrono le parole "decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494", sono aggiunte le seguenti: "e successive modifiche ed integrazioni.".]
N.d.R. La presente è stata ABROGATA dall'art. 32, comma 1, lett. g), della L.R. 12/2011, con esclusione dell'art. 42, comma 1.
Modifiche all'articolo 32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109
(abrogato dall'art. 32, comma 1, lett. g), della L.R. 12/2011)
[1. All'inizio del comma 2 dell'articolo 32 della legge n. 109 del 1994 sono inserite le parole: "Per i soggetti di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 2 della presente legge".
2. Alla fine del comma 4 dell'articolo 32 della legge n. 109 del 1994 è aggiunto il seguente periodo: "Sono fatte salve le disposizioni che prevedono la costituzione di collegi arbitrali in difformità alla normativa abrogata, contenute nelle clausole di contratti o capitolati d'appalto già stipulati alla data di entrata in vigore del regolamento, a condizione che i collegi arbitrali medesimi non risultino già costituiti alla data di entrata in vigore della presente disposizione".
3. Dopo il comma 4 dell'articolo 32 della legge n. 109 del 1994 è aggiunto il seguente:
"4 bis. Sono abrogate tutte le disposizioni che, in contrasto con i precedenti commi, prevedono limitazioni ai mezzi di risoluzione delle controversie nella materia dei lavori pubblici come definita all'articolo 2.".]
N.d.R. La presente è stata ABROGATA dall'art. 32, comma 1, lett. g), della L.R. 12/2011, con esclusione dell'art. 42, comma 1.
Riunione di concorrenti
(abrogato dall'art. 7, comma 2, della L.R. 7/2003)
[1. All'articolo 35 della legge n. 109 del 1994 sono aggiunti i seguenti commi:
"6. In ogni caso, qualora il soggetto subentrante abbia partecipato alla stessa gara, il subentro ha effetto risolutivo del contratto.
7. Qualora le imprese riunite in associazione temporanea e risultate aggiudicatarie si costituiscono successivamente in consorzio, devono ricomprendere nella composizione degli organi della struttura consortile solo i soggetti che nelle singole imprese avevano la rappresentanza legale o compiti di direzione tecnica dell'impresa alla data della celebrazione della gara.".]
N.d.R. La presente è stata ABROGATA dall'art. 32, comma 1, lett. g), della L.R. 12/2011, con esclusione dell'art. 42, comma 1.
Aree cimiteriali (1)
(introdotto dall'art. 21 della L.R. 7/2003 e abrogato dall'art. 32, comma 1, lett. g), della L.R. 12/2011)
[1. All'articolo 37 bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109, è aggiunto il seguente comma:
"3. Per gli ampliamenti di aree cimiteriali ed interventi nelle stesse, la competenza a ricorrere allo strumento della finanza di progetto è attribuita all'organo esecutivo della stazione appaltante, il quale delibera anche in deroga ai termini di cui al presente articolo."]
Vedi Circ. Ass. LL.PP. 5 agosto 2003 esplicativa delle modifiche apportate dalla L.R. 7/2003 alla L.R. 7/2002.
N.d.R. La presente è stata ABROGATA dall'art. 32, comma 1, lett. g), della L.R. 12/2011, con esclusione dell'art. 42, comma 1.
Società di progetto
(abrogato dall'art. 32, comma 1, lett. g), della L.R. 12/2011)
[1. Il comma 1 bis dell'articolo 37 quinquies della legge n. 109 del 1994 è così sostituito:
"1 bis. I lavori da eseguire e i servizi da prestare da parte delle società disciplinate dal comma 1, e dalle società di trasformazione urbana di cui all'articolo 120 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si intendono realizzati e prestati in proprio anche nel caso che siano affidati direttamente dalle suddette società ai propri soci, sempre che essi siano in possesso dei requisiti stabiliti dalle vigenti norme legislative e regolamentari. Restano ferme le disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali che prevedano obblighi di affidamento dei lavori o dei servizi a soggetti terzi.".]
N.d.R. La presente è stata ABROGATA dall'art. 32, comma 1, lett. g), della L.R. 12/2011, con esclusione dell'art. 42, comma 1.
Inserimento di articoli in materia di finanza di progetto
(integrato dall'art. 126, comma 7, della L.R. 17/2004 e abrogato dall'art. 32, comma 1, lett. g), della L.R. 12/2011)
[1. Dopo l'articolo 37 nonies della legge n. 109 del 1994 sono aggiunti i seguenti articoli:
"Art. 37 decies. Finanza di progetto - 1. I lavori pubblici ed i lavori di pubblica utilità possono essere realizzati mediante finanza di progetto nel rispetto del principio della concorrenza e delle previsioni della presente legge.
2. In aggiunta alle procedure di cui agli articoli 19, 20 e 21 e alle procedure di cui agli articoli 37 bis, 37 ter e 37 quater per l'attuazione, promozione ed incentivazione della finanza di progetto, si applica altresì la procedura negoziata di cui alla direttiva 93/37/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993 nei casi eccezionali ove si tratti di lavori la cui natura o i cui imprevisti non consentano una fissazione preliminare o globale dei prezzi.
Art. 37 undecies. Nucleo tecnico per la finanza di progetto (1) - 1. E' istituito un Nucleo tecnico per la finanza di progetto presso la Presidenza della Regione, dipartimento della programmazione. Il Nucleo svolge attività istruttoria nell'individuazione dei progetti strategici, promuove l'utilizzo ed il finanziamento privato delle infrastrutture, fornisce i primi elementi di valutazione sulla redditività delle opere per cui si intende fare ricorso al finanziamento privato, coordina gli interventi di finanza di progetto con la programmazione delle risorse del POR Sicilia e degli accordi di programma quadro.
2. Nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Regione stabilisce con proprio decreto l'organizzazione, la composizione e il trattamento economico dei componenti del Nucleo anche esterni all'Amministrazione regionale.
3. Del Nucleo fanno comunque parte almeno due dirigenti tecnici dell'ispettorato tecnico e/o dell'ispettorato regionale tecnico dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici su indicazione dell'Assessore regionale per i lavori pubblici.
4. Il Nucleo svolge la propria attività in collaborazione con l'unità tecnica finanza di progetto istituita presso il CIPE ai sensi dell'articolo 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144.
5. Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2002, la spesa di 200 migliaia di euro in termini di competenza e di 100 migliaia di euro in termini di cassa.
6. All'onere di cui al comma 5 si provvede in termini di competenza con parte delle disponibilità dell'U.P.B. 4.2.1.5.2 (capitolo 215704, accantonamento 1001) ed in termini di cassa con parte delle disponibilità dell'U.P.B. 4.2.1.5.1 (capitolo 215711).
7. Per gli esercizi finanziari successivi la spesa è valutata in 100 migliaia di euro, cui si provvede con parte delle disponibilità dell'U.P.B. 4.2.1.5.2 (capitolo 215704).".
1-bis. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 37 quater della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni, dopo le parole "eventualmente modificato" sono inserite le parole "con l'approvazione di quest'ultimo.
Si rimanda al Decr. dell'Assessore alla Presidenza 7 novembre 2005: "Costituzione, presso la Presidenza della Regione, del Nucleo tecnico per la finanza di progetto".
N.d.R. La presente è stata ABROGATA dall'art. 32, comma 1, lett. g), della L.R. 12/2011, con esclusione dell'art. 42, comma 1.
N.d.R. La presente è stata ABROGATA dall'art. 32, comma 1, lett. g), della L.R. 12/2011, con esclusione dell'art. 42, comma 1.
Realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici d'interesse regionale
(abrogato dall'art. 32, comma 1, lett. g), della L.R. 12/2011)
[1. Per la realizzazione di infrastrutture pubbliche e private e di insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse regionale, trovano applicazione nella Regione le previsioni dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443 e dei relativi decreti delegati di attuazione, in quanto compatibili con l'ordinamento regionale.
2. Nei casi in cui la legge ed i decreti di cui al comma 1 facciano riferimento al CIPE deve intendersi operato il riferimento alla Giunta regionale; ove facciano riferimento al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai ministri deve intendersi operato il riferimento rispettivamente al Presidente della Regione ed agli assessori regionali competenti per materia; ove facciano riferimento al Consiglio superiore dei lavori pubblici deve intendersi operato il riferimento alla Commissione regionale dei lavori pubblici di cui all'articolo 7 bis.]
N.d.R. La presente è stata ABROGATA dall'art. 32, comma 1, lett. g), della L.R. 12/2011, con esclusione dell'art. 42, comma 1.
Titolo II
DISCIPLINA DEGLI APPALTI DI FORNITURA DI BENI E DEGLI APPALTI DI SERVIZI E NEI SETTORI ESCLUSI
N.d.R. La presente è stata ABROGATA dall'art. 32, comma 1, lett. g), della L.R. 12/2011, con esclusione dell'art. 42, comma 1.
(abrogato dall'art. 32, comma 1, lett. g), della L.R. 12/2011)
[1. Le forniture di beni nella Regione Siciliana sono disciplinate dalle disposizioni del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358 e successive modifiche ed integrazioni. (4)
2. I contratti di fornitura di importo inferiore alla soglia di applicazione della normativa di cui al comma 1 e superiori a 100.000 euro sono disciplinati dai regolamenti degli enti di cui alla lettera a), del comma 2, dell'articolo 2 nel rispetto dei principi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 573 e successive modifiche ed integrazioni.
3. E' consentito l'affidamento a trattativa privata mediante gara informale disciplinata dai regolamenti di cui al comma 2 di forniture di beni di importo fino a 100.000 euro. (5)
4. Con le procedure di cui al comma 3 non è consentito, nel corso di uno stesso anno solare, affidare ad una stessa impresa forniture il cui importo complessivo superi i 100.000 euro.]
Vedi Titolo I, punto 13, della Circ. Ass. LL.PP. 24 ottobre 2002.
Vedi Circ. della Presidenza del Consiglio dei Ministri 29 aprile 2004: "Principi da applicare, da parte delle stazioni appaltanti, nell'indicazione delle specifiche tecniche degli appalti pubblici di forniture sotto soglia comunitaria".
Il D.Lgs. n. 358/92 è stato abrogato dal D.Lgs. n. 163/2006, che ha dettato la nuova normativa in materia, in attuazione delle direttive nn. 2004/17/CE e 2004/18/CE. Considerato che il legislatore con la norma annotata ha operato un rinvio dinamico alla disciplina statale, la nuova disciplina in materia risulta essere quella prevista nel predetto D.Lgs. n. 163/2006. Vedi a riguardo la Circ. Ass. LL.PP. 18 settembre 2006.
La disposizione del comma annotato si applica per le forniture di beni e servizi di cui all'art. 36 della L.R. 4/2003.
N.d.R. La presente è stata ABROGATA dall'art. 32, comma 1, lett. g), della L.R. 12/2011, con esclusione dell'art. 42, comma 1.
(integrato dall'art. 126, comma 8, della L.R. 17/2004 e abrogato dall'art. 32, comma 1, lett. g), della L.R. 12/2011)
[1. Gli appalti di servizi nella Regione sono disciplinati dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 e successive modifiche ed integrazioni. (3)
2. Gli appalti di servizi di importo inferiore alla soglia di applicazione della normativa di cui al comma 1 sono disciplinati dai regolamenti degli enti di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 2, con l'osservanza dei principi che discendono dalla medesima disciplina e possono essere affidati a trattativa privata mediante gara informale nel rispetto delle condizioni stabilite dai regolamenti medesimi, con esclusione dei servizi di cui alle categorie 11 e 12 dell'allegato 1 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 e successive modifiche ed integrazioni. (4)
3. Nel corso di uno stesso anno solare, non è possibile affidare ad una stessa impresa, con le procedure della trattativa privata disciplinate dai regolamenti degli enti di cui al comma 2, servizi il cui importo complessivo raggiunga o superi la soglia comunitaria.
3-bis. I comuni e le province possono affidare direttamente servizi pubblici alle società a totale capitale pubblico che già gestiscono servizi analoghi entro i limiti di importo previsti dalla vigente normativa comunitaria.]
Vedi Titolo I, punto 13, della Circ. Ass. LL.PP. 24 ottobre 2002.
Il D.Lgs. n. 157/95 è stato abrogato dal D.Lgs. n. 163/2006, che ha dettato la nuova normativa in materia, in attuazione delle direttive nn. 2004/17/CE e 2004/18/CE. Considerato che il legislatore con la norma annotata ha operato un rinvio dinamico alla disciplina statale, la nuova disciplina in materia risulta essere quella prevista nel predetto D.Lgs. n. 163/2006. Vedi a riguardo la Circ. Ass. LL.PP. 18 settembre 2006.
La disposizione del comma annotato si applica per le forniture di beni e servizi di cui all'art. 36 della L.R. 4/2003.
N.d.R. La presente è stata ABROGATA dall'art. 32, comma 1, lett. g), della L.R. 12/2011, con esclusione dell'art. 42, comma 1.
(abrogato dall'art. 32, comma 1, lett. g), della L.R. 12/2011)
[1. Gli appalti nei settori esclusi nella Regione sono disciplinati dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158 e successive modifiche ed integrazioni. (3)
2. Gli appalti nei settori esclusi di importo inferiore alla soglia di applicazione della normativa di cui al comma 1 sono disciplinati dai regolamenti degli enti di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 2, nel rispetto dei principi che discendono dalla medesima normativa, con esclusione dei servizi di cui alle categorie 11 e 12 dell'allegato 1 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 e successive modifiche ed integrazioni.]
Vedi Titolo I, punto 13, della Circ. Ass. LL.PP. 24 ottobre 2002.
Il D.L.vo n. 158/95 è stato abrogato dal D.L.vo n. 163/2006, che ha dettato la nuova normativa in materia, in attuazione delle direttive nn. 2004/17/CE e 2004/18/CE. Considerato che il legislatore con la norma annotata ha operato un rinvio dinamico alla disciplina statale, la nuova disciplina in materia risulta essere quella prevista nel predetto D.L.vo n. 163/2006. Vedi a riguardo la Circ. Ass. LL.PP. 18 settembre 2006.
N.d.R. La presente è stata ABROGATA dall'art. 32, comma 1, lett. g), della L.R. 12/2011, con esclusione dell'art. 42, comma 1.
(modificato dall'art. 22 della L.R. 7/2003 e abrogato dall'art. 32, comma 1, lett. g), della L.R. 12/2011)
[1. ------------------- (comma abrogato) (3)
2. Nelle more dell'approvazione dei regolamenti di cui agli articoli 31 e 32, anche in deroga all'articolo 8 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni, il ricorso alla trattativa privata per l'affidamento degli appalti di cui agli articoli 31 e 32 è consentito senza previa autorizzazione, per importi non superiori a 25.000 euro. (4)
3. Nei casi predetti si deve procedere, a pena di nullità, ad espletare gara informale invitando almeno cinque ditte, ridotte a tre nei comuni con popolazione inferiore a diecimila abitanti, con l'esclusione dell'acquisto di forniture di beni e servizi gestiti da soggetti in regime di privativa.
4. ------------------- (comma abrogato) (3)]
Vedi Circ. Ass. LL.PP. 5 agosto 2003 esplicativa delle modifiche apportate dalla L.R. 7/2003 alla L.R. 7/2002 la quale, in particolare, ricorda che "ai sensi dell'art. 24, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è necessario comunicare alla sezione regionale di controllo della corte dei conti le acquisizioni per le quali si è fatto ricorso alla trattativa privata o al cottimo fiduciario ogni qual volta che detti procedimenti comportino una spesa superiore a e 50.000, per come chiarito dalla procura regionale della corte dei conti per la Regione siciliana, con nota prot. n. 078/2003 Int. dell'11 aprile 2003, diramata dalla segreteria generale della Presidenza della Regione, con nota prot. n. 1268/D1 - 68 c.c. del 23 aprile 2003".
Comma abrogato dall'art. 22, comma 1, lett. a), della L.R. 7/2003.
Circa la competenza ad adottare l'atto autorizzativo alla trattativa privata vedi il Titolo II, punto 24, della Circ. Ass. LL.PP. 24 ottobre 2002.
N.d.R. La presente è stata ABROGATA dall'art. 32, comma 1, lett. g), della L.R. 12/2011, con esclusione dell'art. 42, comma 1.
(integrato dall'art. 23 della L.R. 7/2003, modificato dall'art. 126, comma 6, della L.R. 17/2004 e abrogato dall'art. 32, comma 1, lett. g), della L.R. 12/2011)
[1. La pubblicità dei bandi di gara prevista dai decreti legislativi di cui agli articoli 31, 32 e 33, fatte salve le norme concernenti la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, va effettuata mediante pubblicazione nell'albo degli enti ove la stazione appaltante ha sede nonché, ove l'importo sia superiore a 100.000 euro, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e ove l'importo sia superiore a 200.000 euro mediante la pubblicazione per estratto, su almeno tre quotidiani e un periodico regionali. Trovano applicazione, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 23.]
Relativamente alla pubblicità dei bandi di gara per gli appalti nei settori esclusi si riporta il Titolo II, punto 25, della Circ. Ass. LL.PP. 24 ottobre 2002: "Si ritiene opportuno rilevare che la pubblicità dei bandi di gara per gli appalti nei settori esclusi debba essere effettuata, ai sensi del decreto legislativo n. 158/95, nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana".
Cfr. Decr. Ass. Presidenza 5 gennaio 2005: "Nuove disposizioni relativamente alla pubblicazione di provvedimenti e avvisi nei fascicoli "Parti II e III" e "Serie speciale concorsi" della Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana".
N.d.R. La presente è stata ABROGATA dall'art. 32, comma 1, lett. g), della L.R. 12/2011, con esclusione dell'art. 42, comma 1.
N.d.R. La presente è stata ABROGATA dall'art. 32, comma 1, lett. g), della L.R. 12/2011, con esclusione dell'art. 42, comma 1.
Procedure per le espropriazioni e le occupazioni (1)
(integrato dall'art. 24 della L.R. 7/2003 e abrogato dall'art. 32, comma 1, lett. g), della L.R. 12/2011)
[1. Le disposizioni riguardanti le espropriazioni per pubblica utilità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni, si applicano nell'ordinamento regionale contestualmente all'entrata in vigore della presente legge ovvero, ove successive, con le decorrenze previste nel citato decreto.
2. Sino all'entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le vigenti leggi regionali in materia di espropriazioni ed occupazioni anche se formalmente abrogate con la presente legge.]
L'applicazione del D.P.R. 327/2001 decorre dal 30 giugno 2003 a norma del D.L. 122/2002, convertito dalla legge 185/2002. Vedi il Titolo III, punto 26.2, della Circ. Ass. LL.PP. 24 ottobre 2002.
N.d.R. La presente è stata ABROGATA dall'art. 32, comma 1, lett. g), della L.R. 12/2011, con esclusione dell'art. 42, comma 1.
Modifiche alla legge regionale 13 settembre 1999, n. 20
(abrogato dall'art. 32, comma 1, lett. g), della L.R. 12/2011)
[1. Al comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20 è premesso il seguente comma:
"01. In materia di subappalti, noli e forniture, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo nonché le disposizioni di cui all'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni.".]
N.d.R. La presente è stata ABROGATA dall'art. 32, comma 1, lett. g), della L.R. 12/2011, con esclusione dell'art. 42, comma 1.
Certificazione antimafia
(abrogato dall'art. 32, comma 1, lett. g), della L.R. 12/2011)
[1. Le disposizioni che prevedono l'obbligo della certificazione antimafia sono estese, nel caso di società che partecipano ad appalti pubblici, ai componenti dell'organo di amministrazione e del collegio sindacale.]
N.d.R. La presente è stata ABROGATA dall'art. 32, comma 1, lett. g), della L.R. 12/2011, con esclusione dell'art. 42, comma 1.
Esclusione del rimborso dei finanziamenti per opere marittime e per opere idrauliche
(abrogato dall'art. 32, comma 1, lett. g), della L.R. 12/2011)
[1. Gli interventi di finanziamento per opere marittime e portuali e per opere idrauliche di quarta e quinta categoria sono effettuati dall'Assessorato regionale dei lavori pubblici senza oneri di rimborso delle quote di spesa a carico degli enti e dei soggetti obbligati.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai finanziamenti effettuati prima dell'entrata in vigore della presente legge.]
N.d.R. La presente è stata ABROGATA dall'art. 32, comma 1, lett. g), della L.R. 12/2011, con esclusione dell'art. 42, comma 1.
Interventi per l'approvvigionamento idro-potabile
(abrogato dall'art. 32, comma 1, lett. g), della L.R. 12/2011)
[1. L'Amministrazione regionale provvede, per l'approvvigionamento idro-potabile dei comuni della Regione, al finanziamento delle opere di costruzione, completamento, rifacimento, ristrutturazione e riparazione di acquedotti da alimentare con acque pubbliche, in favore di enti pubblici regionali, locali ed istituzionali e dei consorzi, sulla scorta di apposita dichiarazione, rilasciata sotto la propria responsabilità dal legale rappresentante dell'ente richiedente il finanziamento, attestante la disponibilità giuridica o l'uso dell'acqua utilizzata, purchè sia pendente il perfezionamento delle procedure previste dalla vigente normativa in materia di acque.]
N.d.R. La presente è stata ABROGATA dall'art. 32, comma 1, lett. g), della L.R. 12/2011, con esclusione dell'art. 42, comma 1.
Norme transitorie (1)
(modificato e integrato dall'art. 27 della L.R. 7/2003, modificato dall'art. 62, comma 23, della L.R. 15/2004 e abrogato dall'art. 32, comma 1, lett. g), della L.R. 12/2011)
[1. I programmi annuali e triennali delle opere pubbliche adottati entro i dodici mesi successivi all'entrata in vigore della presente legge possono includere, in deroga a quanto previsto dalla presente legge, opere munite di progetto già tecnicamente approvato come progetto esecutivo ai sensi della disciplina regionale previgente.
2. Sono fatti salvi i bandi di gara già approvati dall'organo esecutivo competente dell'ente appaltante alla data di entrata in vigore della presente legge. (2)
3. Le procedure per l'affidamento di incarichi di studio e di progettazione di importo inferiore alla soglia comunitaria in corso alla data di entrata in vigore della presente legge decadono, ove non concluse, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del relativo bando o avviso di gara. Sono comunque fatte salve le procedure concluse entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Sono fatti salvi gli incarichi di progettazione in corso di espletamento o espletati; le amministrazioni conferenti nominano i responsabili del procedimento e, previa relazione dello stesso, provvedono, ove necessario, a richiedere ai professionisti incaricati l'adeguamento delle progettazioni ai requisiti previsti dalla presente legge. Gli eventuali maggiori oneri sono ricompresi nel quadro economico del progetto. (3)
5. Per le anticipazioni sul prezzo di appalto continua ad applicarsi il comma 1 dell'articolo 5 del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito dalla legge 28 maggio 1997, n. 140 e successive modifiche ed integrazioni.
6. Le disposizioni relative alle spese per la gestione degli impianti di dissalazione di cui è titolare l'Amministrazione regionale continuano ad applicarsi anche dopo l'attivazione del servizio idrico integrato. Il disposto di cui all'articolo 3 della legge regionale 15 novembre 1982, n. 134, nel testo previgente alle modifiche introdotte con l'articolo 88 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, continua ad applicarsi fino alla data di attivazione della gestione dei sistemi acquedottistici sovrambito.
7. I programmi regionali di finanziamento di opere pubbliche per l'anno 2002 possono includere, in aggiunta alle opere dotate di progetti definitivi o esecutivi muniti di tutte le autorizzazioni e i pareri conseguibili in dette fasi di elaborazione dei progetti, opere munite di progetto già tecnicamente approvato come progetto di massima o esecutivo ai sensi della disciplina vigente prima dell'entrata in vigore della presente legge.
8. L'affidamento dei lavori con le procedure di scelta del contraente di cui alla presente legge può essere avviato anche sulla scorta di progetti già tecnicamente approvati come esecutivi secondo la normativa vigente prima dell'entrata in vigore della presente legge. In tal caso il responsabile del procedimento deve attivare le procedure per l'adeguamento del capitolato speciale di appalto alle previsioni della presente legge.
9. Le competenze ad esprimere pareri tecnici sulle perizie di variante e/o suppletive, sui nuovi prezzi e sulle riserve dell'appaltatore, nonché sugli atti di contabilità finale e di collaudo, per i lavori sottoposti alla disciplina previgente alla presente legge rimangono ascritte agli organi tecnici individuati dall'articolo 3 della legge regionale 2 settembre 1998, n. 21, anche se formalmente abrogato.
10. Fino al 31 dicembre 2005, nell'elenco annuale di cui all'articolo 8 e nei programmi di spesa regionali, di cui all'articolo 9, possono essere incluse opere dotate di progetti di massima già muniti di tutte le autorizzazioni e dei pareri acquisiti prima dell'entrata in vigore della presente legge.
11. Per gli interventi connessi all'attuazione del POR 2000-2006, nel caso di incarichi di progettazione già espletati, la direzione dei lavori può essere affidata allo stesso progettista, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 11, comma 1, sub "articolo 17", capoverso 13, con le modalità di cui al capoverso 11 del medesimo articolo, ma entro le soglie di importo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 .
12. Nel caso di incarichi di progettazione già espletati, la direzione dei lavori si affida agli stessi professionisti anche in deroga alle soglie di importo previste dal comma 13 dell'articolo 11 della presente legge.]
Vedi Circ. Ass. LL.PP. 5 agosto 2003 esplicativa delle modifiche apportate dalla L.R. 7/2003 alla L.R. 7/2002.
In ordine al comma annotato vedi l'interpretazione autentica riportata nell'art. 26 della L.R. 7/2003.
La Circ. Ass. LL.PP. 3 aprile 2003 ha stabilito che "per quanto riguarda le progettazioni sottoposte a regime transitorio ... assume fondamentale importanza la relazione redatta dal R.U.P. all'atto della nomina, rivestendo essa anche una funzione surrogatoria dell'atto preliminare mancante". Ed inoltre che "in mancanza, quindi, del documento preliminare all'avvio della progettazione, si ritiene che le verifiche condotte dal R.U.P. in sede di validazione del progetto debbano fare esplicito riferimento anche al rispetto delle indicazioni contenute nella relazione redatta dallo stesso R.U.P. ...".
N.d.R. La presente è stata ABROGATA dall'art. 32, comma 1, lett. g), della L.R. 12/2011, con esclusione dell'art. 42, comma 1.
Norme transitorie in materia di finanza di progetto (1)
(introdotto dall'art. 28 della L.R. 7/2003 e abrogato dall'art. 32, comma 1, lett. g), della L.R. 12/2011)
[1. I procedimenti avviati con offerte di finanza di progetto presentate alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi del comma 4 dell'articolo 42 ter della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, introdotto dall'articolo 21 della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4, devono essere conclusi secondo le disposizioni dell'articolo 42 ter medesimo. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge i promotori devono confermare l'attualità e validità della proposta presentata, pena la decadenza delle proposte non confermate.
2. Entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge le amministrazioni aggiudicatrici valutano la fattibilità delle proposte sotto il profilo costruttivo, urbanistico ed ambientale, nonché della qualità progettuale, della funzionalità, della fruibilità dell'opera, dell'accessibilità al pubblico, del rendimento, del costo di gestione e di manutenzione, della durata della concessione, delle tariffe da applicare, anche alla luce dell'adeguamento ISTAT delle stesse, a far data dalla presentazione della promozione, della metodologia di aggiornamento delle stesse, del valore economico e finanziario del piano e del contenuto della bozza di convenzione; altresì verificano l'assenza di elementi ostativi alla loro realizzazione ed, esaminate le proposte, sentiti i promotori, provvedono ad individuare quelle che ritengono di pubblico interesse.
3. Valutate le proposte, entro i successivi trenta giorni, l'ente deve dare comunicazione scritta ai promotori dell'esito della valutazione della proposta.
4. In assenza di comunicazione, entro il termine di cui al comma 3, la proposta è ritenuta assentita e l'ente deve concludere il procedimento ai sensi dei commi 7 e seguenti dell'articolo 42 ter della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21.]
Vedi Circ. Ass. LL.PP. 5 agosto 2003 esplicativa delle modifiche apportate dalla L.R. 7/2003 alla L.R. 7/2002.
N.d.R. La presente è stata ABROGATA dall'art. 32, comma 1, lett. g), della L.R. 12/2011, con esclusione dell'art. 42, comma 1.
Abrogazione di norme
(modificato e integrato dall'art. 63, commi 12 e 13, della L.R. 23/2002, sostituito dall'art. 30, comma 1, della L.R. 7/2003 e modificato dall'art. 32, comma 1, lett. g), della L.R. 12/2011)
1. Sono abrogati: la legge regionale 2 agosto 1954, n. 32 e successive modifiche ed integrazioni; la legge regionale 20 settembre 1957, n. 53 e successive modifiche ed integrazioni; la legge regionale 18 novembre 1964, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni; la legge regionale 25 luglio 1969, n. 23 e successive modifiche ed integrazioni, con esclusione degli articoli 1, 3, 14 e 18; l'articolo 23 della legge regionale 8 marzo 1971, n. 5; gli articoli da 1 a 3 e l'articolo 14 della legge regionale 31 marzo 1972, n. 19; gli articoli da 5 a 23, 29, 32, 33, 34, 36, 37 e 38 della legge regionale 10 agosto 1978, n. 35; la legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, con esclusione dell'articolo 7, dell'articolo 16, commi 1, 2, 4, 5, 6, dell'articolo 27 e dell'articolo 30; la legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, ad eccezione del capo I e dell'articolo 60; gli articoli da 150 a 152 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25; gli articoli da 1 a 11 della legge regionale 7 giugno 1994, n. 19; gli articoli da 1 a 4 della legge regionale 10 gennaio 1995, n. 10; gli articoli da 1 a 14 e da 16 a 22 della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4; gli articoli da 1 a 20 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 22; l'articolo 11, comma 9, della legge regionale 30 marzo 1998, n. 5; gli articoli 1, 2 e 3 della legge regionale 2 settembre 1998, n. 21; l'articolo 100, commi 2 e 3, della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6; gli articoli 44 e 120 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2.
[2. Sono altresì abrogate tutte le altre disposizioni normative e regolamentari regionali, generali e speciali, in contrasto o, comunque, incompatibili con la presente legge. Restano valide le disposizioni dell'articolo 94 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, nonché le disposizioni della legge regionale 15 maggio 2002, n. 4 e quelle dell'articolo 9 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32.] (comma abrogato) (1)
Comma abrogato dall'art. 32, comma 1, lett. g), della L.R. 12/2011.
N.d.R. La presente è stata ABROGATA dall'art. 32, comma 1, lett. g), della L.R. 12/2011, con esclusione dell'art. 42, comma 1.
Testo coordinato
(abrogato dall'art. 32, comma 1, lett. g), della L.R. 12/2011)
[1. Il testo della legge n. 109 del 1994, coordinato con le norme di cui alla presente legge, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana contestualmente alla pubblicazione della presente legge.]
N.d.R. La presente è stata ABROGATA dall'art. 32, comma 1, lett. g), della L.R. 12/2011, con esclusione dell'art. 42, comma 1.
(abrogato dall'art. 32, comma 1, lett. g), della L.R. 12/2011)
[1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore trenta giorni dopo la sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 2 agosto 2002.
CUFFARO
SCAMMACCA DELLA BRUCA
Assessore regionale per i lavori pubblici]