Norma - quotidiano d'informazione giuridica - DBI s.r.l.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1426 DELLA COMMISSIONE, 5 agosto 2022

G.U.U.E. 26 agosto 2022, n. L 221

Regolamento recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2019/2144 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda procedure e specifiche tecniche uniformi per l'omologazione del sistema di guida automatizzata di veicoli completamente automatizzati. (Testo rilevante ai fini del SEE)

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 15 settembre 2022

Applicabile dal: 15 settembre 2022

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/2144 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo ai requisiti di omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché di sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli, per quanto riguarda la loro sicurezza generale e la protezione degli occupanti dei veicoli e degli altri utenti vulnerabili della strada, che modifica il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga i regolamenti (CE) n. 78/2009, (CE) n. 79/2009 e (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 631/2009, (UE) n. 406/2010, (UE) n. 672/2010, (UE) n. 1003/2010, (UE) n. 1005/2010, (UE) n. 1008/2010, (UE) n. 1009/2010, (UE) n. 19/2011, (UE) n. 109/2011, (UE) n. 458/2011, (UE) n. 65/2012, (UE) n. 130/2012, (UE) n. 347/2012, (UE) n. 351/2012, (UE) n. 1230/2012 e (UE) 2015/166 della Commissione (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

1) E' necessario adottare la normativa di attuazione per l'omologazione del sistema di guida automatizzata dei veicoli completamente automatizzati, in particolare i sistemi di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettere a), b), d) e f), del regolamento (UE) 2019/2144. I sistemi di monitoraggio della disponibilità del conducente non dovrebbero applicarsi ai veicoli completamente automatizzati conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2144. Inoltre i formati armonizzati per lo scambio di dati, ad esempio per la guida in convoglio (platooning) di veicoli di marche diverse, è ancora soggetto ad attività di normazione e non va incluso, in questa fase, nel presente regolamento. Infine, l'omologazione dei sistemi di guida automatizzata dei veicoli automatizzati non dovrebbe rientrare nell'ambito di applicazione del presente regolamento in quanto dovrebbe essere disciplinata con riferimento al regolamento UNECE n. 157 sul sistema automatizzato di mantenimento della corsia (2) di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2019/2144 che elenca i regolamenti UNECE la cui applicazione è obbligatoria nell'UE.

2) Per l'omologazione globale di un tipo di veicolo di veicoli completamente automatizzati, l'omologazione del loro sistema di guida automatizzata a norma del presente regolamento dovrebbe essere integrata dalle prescrizioni di cui all'allegato II, parte I, appendice 1, del regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). Nella fase successiva la Commissione continuerà a lavorare per sviluppare ulteriormente e adottare entro luglio 2024 le necessarie prescrizioni per omologazione globale UE di un tipo di veicolo di veicoli totalmente automatizzati prodotti in serie illimitata.

3) La valutazione del sistema di guida automatizzata di veicoli completamente automatizzati, come proposta dal presente regolamento, dipende fortemente dagli scenari di traffico rilevanti per i diversi casi d'uso dei veicoli completamente automatizzati. E' di conseguenza necessario definire tali diversi casi d'uso. E' opportuno effettuare periodicamente il riesame di tali casi d'uso, e, se necessario, modificarli, affinché siano contemplati altri casi d'uso.

4) La scheda informativa, di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2018/858, che il costruttore deve fornire per l'omologazione del sistema di guida automatizzata dei veicoli completamente automatizzati dovrebbe essere basata sul modello previsto per l'omologazione globale del veicolo, di cui all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2020/683 della Commissione (4). Al fine di garantire un approccio coerente, è tuttavia necessario estrarre le voci della scheda informativa pertinenti per l'omologazione del sistema di guida automatizzata del veicolo completamente automatizzato.

5) Data la complessità dei sistemi di guida automatizzata, è necessario integrare i requisiti di prestazione e le prove previsti dal presente regolamento con la documentazione del costruttore che dimostra che il sistema di guida automatizzata non presenta rischi irragionevoli per la sicurezza degli occupanti del veicolo e degli altri utenti della strada negli scenari pertinenti e nel corso della sua durata di vita. Al riguardo, è necessario definire il sistema di gestione della sicurezza che deve essere messo in atto dai costruttori, fissare per i costruttori e le autorità i parametri da utilizzare per gli scenari di traffico pertinenti per il sistema di guida automatizzata, stabilire i criteri per valutare se il concetto di sicurezza del costruttore affronta gli scenari di traffico, i pericoli e i rischi pertinenti, nonché definire i criteri per valutare i risultati di convalida del costruttore, in particolare i risultati di convalida delle catene degli strumenti virtuali. Infine è necessario specificare i dati pertinenti generati durante l'uso che devono essere comunicati dal costruttore alle autorità di omologazione.

6) Il certificato di omologazione UE e il suo addendum, di cui all'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/858, da rilasciare per il sistema di guida automatizzata del veicolo completamente automatizzato dovrebbe basarsi sul modello corrispondente di cui all'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2020/683. Al fine di garantire un approccio coerente, è tuttavia necessario estrarre le voci del certificato di omologazione UE e del suo addendum pertinenti per l'omologazione del sistema di guida automatizzata del veicolo completamente automatizzato.

7) Fatte salve le disposizioni del regolamento (UE) 2018/858 e di ogni pertinente normativa dell'UE, il presente regolamento non pregiudica il diritto degli Stati membri di disciplinare la circolazione e la sicurezza di funzionamento dei veicoli completamente automatizzati nel traffico e la sicurezza di funzionamento di tali veicoli nei servizi di trasporto locale. Gli Stati membri non sono obbligati a predefinire aree, itinerari o parcheggi a norma del presente regolamento. I veicoli a motore disciplinati dal presente regolamento possono essere utilizzati soltanto nell'ambito di applicazione dell'articolo 1.

8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato tecnico - Veicoli a motore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 325 del 16.12.2019.

(2)

GU L 82 del 9.3.2021.

(3)

Regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE (GU L 151 del 14.6.2018).

(4)

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/683 della Commissione, del 15 aprile 2020, che attua il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni amministrative per l'omologazione e la vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli (GU L 163 del 26.5.2020).

Art. 1

Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica all'omologazione di veicoli completamente automatizzati appartenenti alle categorie M e N, per quanto riguarda il loro sistema di guida automatizzata, per i seguenti casi d'uso:

a) veicoli completamente automatizzati, compresi i veicoli dual mode, progettati e costruiti per il trasporto di passeggeri o di merci in un'area predefinita;

b) «hub-to-hub»: veicoli completamente automatizzati, compresi i veicoli dual mode, progettati e costruiti per il trasporto di passeggeri o di merci su un percorso predefinito con punti di partenza e di arrivo fissi di un viaggio/percorso;

c) «parcheggio con servizio automatizzato di ritiro e riconsegna dei veicoli»: veicoli dual mode con modalità di guida completamente automatizzata per applicazioni di parcheggio all'interno di parcheggi predefiniti. Il sistema può utilizzare o meno infrastrutture esterne (ad esempio marcatori di posizione, sensori di percezione ecc.) del parcheggio per svolgere l'attività di guida dinamica.

Il costruttore può richiedere l'omologazione individuale o l'omologazione a norma del presente regolamento del sistema di guida automatizzata dei veicoli di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/858, a condizione che tali veicoli soddisfino i requisiti del presente regolamento.

Art. 2

Definizioni

Oltre alle definizioni di cui al regolamento (UE) 2018/858 e al regolamento (UE) 2019/2144, ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

1) «sistema di guida automatizzata» (ADS, Automated Driving System): l'hardware e il software che sono collettivamente in grado di eseguire l'intera attività di guida dinamica del veicolo completamente automatizzato su base continuativa in un ambito di impiego previsto (ODD, Operational Design Domain);

2) «caratteristica del sistema di guida automatizzata»: un'applicazione dell'hardware e del software del sistema di guida automatizzata progettata per un uso specifico all'interno di un ambito di impiego previsto;

3) «funzione del sistema di guida automatizzata»: un'applicazione di hardware e software del sistema di guida automatizzata progettata per eseguire una parte specifica dell'attività di guida dinamica;

4) «attività di guida dinamica»: tutte le funzioni operative in tempo reale e le funzioni tattiche necessarie per il funzionamento del veicolo, escluse le funzioni strategiche quali la programmazione del percorso e la selezione di destinazioni e punti di passaggio, e incluse quanto meno le sottoattività seguenti:

a) controllo del movimento laterale del veicolo attraverso lo sterzo (operativa);

b) controllo del movimento longitudinale del veicolo mediante accelerazione e decelerazione (operativa);

c) monitoraggio dell'ambiente di guida mediante il rilevamento, il riconoscimento e la classificazione di oggetti ed eventi e la preparazione della risposta (operativa e tattica);

d) esecuzione della risposta a oggetti ed eventi (operativa e tattica);

e) pianificazione della manovra (tattica);

f) potenziamento della visibilità mediante illuminazione, suono dell'avvisatore acustico, indicatori, segnalazioni ecc. (tattica);

5) «funzioni operative» dell'attività di guida dinamica: funzioni erogate su una costante di tempo di millisecondi e comprendenti compiti quali comandi di sterzata per mantenersi all'interno di una corsia o frenate per evitare un pericolo incombente;

6) «funzioni tattiche» dell'attività di guida dinamica: funzioni erogate in una costante di tempo di secondi e comprendenti compiti quali la scelta della corsia, l'accettazione della distanza e il sorpasso;

7) «guasto»: una condizione anomala che può causare un'avaria e che può riguardare componenti hardware o software;

8) «avaria»: la cessazione di un comportamento previsto di un componente o di un sistema del sistema di guida automatizzata a causa del verificarsi di un guasto;

9) «monitoraggio in servizio»: dati raccolti dal costruttore e dati provenienti da altre fonti, per comprovare le prestazioni di sicurezza in servizio del sistema di guida automatizzata sul campo;

10) «segnalazioni in servizio»: dati comunicati dal costruttore per dimostrare le prestazioni di sicurezza in servizio del sistema di guida automatizzata sul campo;

11) «durata di vita del sistema di guida automatizzata»: il periodo di tempo durante il quale il sistema di guida automatizzata è disponibile sul veicolo;

12) «ciclo di vita del sistema di guida automatizzata»: il periodo di tempo che comprende le fasi di progettazione, sviluppo, produzione, funzionamento sul campo, manutenzione e riparazione e smantellamento;

13) «malfunzionamento»: un'avaria o un comportamento imprevisto di un componente o di un sistema del sistema di guida automatizzata rispetto al suo intento progettuale;

14) «manovra di minimizzazione del rischio»: una manovra volta a ridurre al minimo i rischi nel traffico arrestando il veicolo in condizioni di sicurezza (ossia condizioni di rischio minimo);

15) «condizione di rischio minimo»: uno stato stabile del veicolo fermo che riduce il rischio di un incidente;

16) «ambito di impiego previsto»: condizioni operative nelle quali un determinato sistema di guida automatizzata è specificamente progettato per funzionare, incluse, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, restrizioni ambientali, geografiche e legate all'ora del giorno e/o la presenza o assenza obbligatoria di determinate caratteristiche del traffico o della carreggiata;

17) «rilevamento di oggetti ed eventi e relativa risposta»: le sottoattività dell'attività di guida dinamica che comprendono il monitoraggio dell'ambiente di guida e l'esecuzione di una risposta adeguata, tra cui il rilevamento, il riconoscimento e la classificazione di oggetti ed eventi, nonché la preparazione e l'esecuzione delle risposte necessarie.

18) «scenario»: una sequenza o una combinazione di situazioni utilizzata per valutare i requisiti di sicurezza di un sistema di guida automatizzata;

19) «scenari nominali di traffico»: situazioni ragionevolmente prevedibili incontrate dal sistema di guida automatizzata quando opera all'interno del suo ambito di impiego previsto. Tali scenari rappresentano le interazioni non critiche del sistema di guida automatizzata con altri partecipanti al traffico e generano il funzionamento normale di tale sistema;

20) «scenari critici»: scenari relativi a casi limite (ad esempio condizioni impreviste il cui verificarsi è scarsamente probabile) e insufficienze operative, non limitati alle condizioni del traffico ma che includono anche le condizioni ambientali (ad esempio pioggia battente o luce solare bassa che crea riverbero sulle telecamere), fattori umani, connettività ed errori di comunicazione che portano al funzionamento di emergenza del sistema di guida automatizzata;

21) «scenari di avaria»: scenari relativi a un'avaria del sistema di guida automatizzata e/o di componenti del veicolo che possono portare al funzionamento normale o di emergenza del sistema di guida automatizzata a seconda del fatto che il livello minimo di sicurezza sia preservato o meno;

22) «funzionamento normale»: il funzionamento del sistema di guida automatizzata entro le condizioni e i limiti operativi specificati per l'esecuzione dell'attività progettata;

23) «funzionamento di emergenza»: il funzionamento del sistema di guida automatizzata dovuto al verificarsi di eventi che richiedono un'azione tempestiva per attenuare conseguenze negative sulla salute umana o danni alla proprietà;

24) «operatore di bordo»: ove applicabile al principio di sicurezza del sistema di guida automatizzata, una persona che si trova all'interno del veicolo completamente automatizzato che può:

a) attivare, reinizializzare, disattivare il sistema di guida automatizzata;

b) chiedere al sistema di guida automatizzata di avviare una manovra di minimizzazione del rischio;

c) confermare una manovra proposta dal sistema di guida automatizzata quando il veicolo è fermo;

d) chiedere al sistema di guida automatizzata, dopo una manovra di minimizzazione del rischio e mentre il veicolo completamente automatizzato è fermo, di effettuare in sicurezza una manovra a bassa velocità, senza superare i 6 km/h, avvalendosi delle prestazioni ancora disponibili per condurre il veicolo completamente automatizzato in una posizione più idonea nelle vicinanze.

e) selezionare o modificare la pianificazione di un itinerario o di punti di sosta per gli utenti; oppure

f) fornire assistenza ai passeggeri del veicolo completamente automatizzato in situazioni debitamente individuate.

Nelle situazioni di cui sopra, l'operatore di bordo non guida il veicolo completamente automatizzato e il sistema di guida automatizzata continua a svolgere l'attività di guida dinamica;

25) «operatore per interventi da remoto»: ove applicabile al principio di sicurezza del sistema di guida automatizzata, la persona o le persone che si trovano all'esterno del veicolo completamente automatizzato e possono svolgere da remoto i compiti dell'operatore di bordo, a condizione che sia possibile farlo in sicurezza.

L'operatore per interventi da remoto non guida il veicolo completamente automatizzato e il sistema di guida automatizzata continua a svolgere l'attività di guida dinamica;

26) «capacità da remoto»: capacità progettate specificamente per sostenere l'intervento a distanza;

27) «R2022/1426 numero di identificazione del software (R2022/1426SWIN)»: un identificatore specifico, definito dal costruttore, associato alle informazioni sul software indicato per l'omologazione del sistema di guida automatizzata, che è parte integrante delle caratteristiche rilevanti per l'omologazione del sistema di guida automatizzata;

28) «rischio irragionevole»: il livello complessivo di rischio per gli occupanti del veicolo e gli altri utenti della strada, che è superiore rispetto a un veicolo a guida manuale in situazioni e servizi di trasporto comparabili nel contesto dell'ambito di impiego previsto;

29) «sicurezza funzionale»: l'assenza di rischi irragionevoli al verificarsi di pericoli causati da un malfunzionamento;

30) «sicurezza operativa»: l'assenza di rischi irragionevoli qualora si verifichino pericoli derivanti da insufficienze funzionali della funzionalità prevista (ad esempio errato/mancato rilevamento), perturbazioni operative (ad esempio fattori ambientali quali nebbia o pioggia, ombre, luce solare, infrastrutture ecc.) o causati da un uso improprio/errori ragionevolmente prevedibili da parte degli occupanti del veicolo e di altri utenti della strada (ossia pericoli per la sicurezza in assenza di guasti del sistema);

31) «strategia di controllo»: una strategia volta a garantire un funzionamento corretto e sicuro del sistema di guida automatizzata in risposta a una serie specifica di condizioni ambientali e/o operative (quali condizioni del fondo stradale, altri utenti della strada, condizioni meteorologiche avverse, rischio di collisione imminente, avarie, raggiungimento dei limiti dell'ambito di impiego previsto ecc.). Possono rientrare in tale contesto limitazioni temporanee delle prestazioni (ad esempio una riduzione della velocità operativa massima ecc.), manovre di minimizzazione del rischio, prevenzione o attenuazione delle collisioni, intervento da remoto ecc.

32) «tempo mancante alla collisione» (TTC, Time to Collision): il lasso di tempo che trascorre prima che si verifichi una collisione tra veicoli/oggetti/soggetti coinvolti se le loro velocità non cambiano e tenendo conto dei rispettivi percorsi.

Per situazioni longitudinali pure a velocità costante, salvo diversamente specificato nel testo, tale valore è ottenuto dividendo la distanza longitudinale (rispetto alla direzione di marcia del veicolo di prova) tra il veicolo di prova e gli altri veicoli/oggetti/soggetti per la velocità longitudinale relativa del veicolo di prova e degli altri veicoli/oggetti/soggetti.

Per situazioni che prevedono un incrocio di traiettorie a velocità costante, salvo diversamente specificato nel testo, tale valore è ottenuto dividendo la distanza longitudinale tra il veicolo di prova e la linea laterale di movimento degli altri veicoli/oggetti/soggetti per la velocità longitudinale del veicolo di prova;

33) «tipo di veicolo per quanto riguarda il sistema di guida automatizzata»: veicoli completamente automatizzati che non differiscono fra loro relativamente ad aspetti essenziali quali:

a) le caratteristiche del veicolo che influiscono significativamente sulle prestazioni del sistema di guida automatizzata;

b) le caratteristiche di sistema e la progettazione del sistema di guida automatizzata;

34) «veicoli dual mode»: veicoli completamente automatizzati, dotati di sedile del conducente, progettati e costruiti:

a) per essere guidati dal conducente nella «modalità di guida manuale»; e

b) per essere guidati dal sistema di guida automatizzata senza la supervisione del conducente nella «modalità di guida completamente automatizzata».

Per i veicoli dual mode, sia il passaggio dalla modalità di guida manuale alla modalità completamente automatizzata sia il passaggio dalla modalità completamente automatizzata alla modalità manuale possono avvenire soltanto quando il veicolo è fermo e non quando il veicolo è in movimento;

35) «operatore di servizi di trasporto»: il soggetto che fornisce un servizio di trasporto utilizzando uno o più veicoli completamente automatizzati.

Art. 3

Disposizioni amministrative e specifiche tecniche per l'omologazione del sistema di guida automatizzata dei veicoli completamente automatizzati

1. Le voci pertinenti della scheda informativa, presentata a norma dell'articolo 24, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2018/858 insieme alla domanda di omologazione del sistema di guida automatizzata di un veicolo completamente automatizzato, contengono le informazioni pertinenti per tale sistema quali indicate nell'allegato I.

2. L'omologazione dei sistemi di guida automatizzata dei veicoli completamente automatizzati è soggetta alle specifiche tecniche di cui all'allegato II. Tali specifiche sono valutate dalle autorità di omologazione o dai loro servizi tecnici conformemente all'allegato III.

3. Il certificato di omologazione UE per un tipo del sistema di guida automatizzata di un veicolo completamente automatizzato, di cui all'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/858, è redatto in conformità all'allegato IV.

Art. 4

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 agosto 2022

Per la Commissione

La presidente

URSULA VON DER LEYEN

ALLEGATO I

Scheda informativa per l'omologazione UE di veicoli completamente automatizzati per quanto riguarda il loro sistema di guida automatizzata

MODELLO

Scheda informativa n. ... relativa all'omologazione UE di un tipo di veicolo completamente automatizzato per quanto riguarda il sistema di guida automatizzata (ADS).

Le seguenti informazioni vanno fornite in triplice copia e devono comprendere un indice. I disegni o le immagini devono essere forniti in scala adeguata ed essere sufficientemente dettagliati, in formato A4 o in un pieghevole di tale formato. Eventuali fotografie devono mostrare sufficienti dettagli. 

0. DATI GENERALI 

0.1. Marca (denominazione commerciale del costruttore): 

0.2. Tipo: 

0.2.1. Eventuali denominazioni commerciali: 

0.2.2 Per i veicoli omologati in più fasi, documentazione di omologazione del veicolo nella fase iniziale/precedente, con elenco delle informazioni per ciascuna fase (si può usare una matrice).

Tipo:

Variante o varianti:

Versione o versioni:

Numero del certificato di omologazione, comprensivo dell'estensione numero ... 

0.3. Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo/sul componente/sull'entità tecnica indipendente: 

0.3.1. Posizione della marcatura: 

0.4. Categoria del veicolo: 

0.5. Denominazione e indirizzo del costruttore: 

0.5.1 Per i veicoli omologati in più fasi, denominazione e indirizzo del costruttore del veicolo nella fase o nelle fasi iniziali/precedenti: ... 

0.6 Posizione e modalità di fissaggio delle targhette regolamentari e posizione del numero di identificazione del veicolo: ... 

0.6.1. Sul telaio: ... 

0.6.2. Sulla carrozzeria: ... 

0.8. Denominazione/i e indirizzo/i dello/degli stabilimento/i di montaggio: 

0.9. Nome e indirizzo dell'eventuale rappresentante del costruttore: 

17. SISTEMA DI GUIDA AUTOMATIZZATA (ADS) 

17.1. Descrizione generale del sistema di guida automatizzata:  

17.1.1. Ambito di impiego previsto/condizioni limite: 

17.1.2. Prestazioni di base (ad esempio rilevamento di oggetti ed eventi e relativa risposta, pianificazione ecc.) 

17.2. Descrizione delle funzioni del sistema di guida automatizzata 

17.2.1. Funzioni principali del sistema di guida automatizzata (architettura funzionale) 

17.2.1.1. Funzioni interne al veicolo 

17.2.1.2. Funzioni esterne al veicolo (ad esempio back-end, infrastruttura esterna necessaria, misure operative necessarie) 

17.3. Panoramica dei componenti principali del sistema di guida automatizzata 

17.3.1. Centraline 

17.3.2. Sensori e relativo montaggio sul veicolo 

17.3.3. Attuatori 

17.3.4. Mappe e posizionamento 

17.3.5. Altro hardware 

17.4. Configurazione e schemi del sistema di guida automatizzata 

17.4.1. Configurazione schematica del sistema (ad esempio schema a blocchi) 

17.4.2. Elenco e schema generale delle interconnessioni 

17.5. Specifiche 

17.5.1. Specifiche in condizioni di funzionamento normali 

17.5.2. Specifiche in condizioni di funzionamento di emergenza 

17.5.3. Criteri di accettabilità 

17.5.4 Dimostrazione della conformità 

17.6. Principio di sicurezza 

17.6.1. Dichiarazione del costruttore attestante che il veicolo non comporta rischi irragionevoli 

17.6.2. Descrizione dell'architettura del software (ad esempio schema a blocchi) 

17.6.3. Mezzi per la determinazione dell'attuazione della logica del sistema di guida automatizzata 

17.6.4. Spiegazione generale delle disposizioni principali integrate progettualmente nel sistema di guida automatizzata per la sicurezza del funzionamento in condizioni di guasto, in presenza di perturbazioni del funzionamento e di condizioni che andrebbero oltre l'ambito di impiego previsto 

17.6.5 Descrizione generale dei principi fondamentali di gestione delle avarie e della strategia del livello di ripiego, compresa la strategia di attenuazione dei rischi (manovra di minimizzazione del rischio) 

17.6.6. Condizioni per l'invio di una richiesta all'operatore di bordo o all'operatore per interventi da remoto 

17.6.7. Concetto di interazione uomo-macchina con occupanti del veicolo, operatore di bordo e operatore per interventi da remoto, compresa la protezione dall'attivazione/il funzionamento semplice non autorizzata/o e da interventi sul sistema 

17.7. Verifica e convalida da parte del costruttore dei requisiti prestazionali per il rilevamento di oggetti ed eventi e la relativa risposta, l'interfaccia uomo-macchina, il rispetto del codice della strada e la conclusione secondo la quale il sistema è progettato in maniera da non comportare rischi irragionevoli per gli occupanti del veicolo e gli altri utenti della strada: 

17.7.1. Descrizione dell'approccio adottato 

17.7.2. Selezione degli scenari nominali, critici e di avaria 

17.7.3. Descrizione dei metodi e degli strumenti utilizzati (software, laboratorio, altro) e sintesi della valutazione della credibilità 

17.7.4. Descrizione dei risultati 

17.7.5. Incertezza dei risultati 

17.7.6. Interpretazione dei risultati 

17.7.7. Dichiarazione del costruttore:Il costruttore/I costruttori ... dichiara/dichiarano che il sistema di guida automatizzata non presenta rischi irragionevoli per la sicurezza degli occupanti del veicolo e gli altri utenti della strada. 

17.8. Elementi di dati del sistema di guida automatizzata 

17.8.1. Tipologia di dati archiviati 

17.8.2. Luogo di archiviazione 

17.8.3. Eventi registrati ed elementi di dati 

17.8.4. Mezzi per garantire la sicurezza e la protezione dei dati 

17.8.5. Mezzi di accesso ai dati 

17.9. Cibersicurezza e aggiornamenti del software 

17.9.1. Numero di omologazione per la cibersicurezza:

17.9.2. Numero del certificato di conformità del sistema di gestione della cibersicurezza:

17.9.3. Numero di omologazione per gli aggiornamenti del software:

17.9.4. Numero del certificato di conformità del sistema di gestione degli aggiornamenti del software 

17.9.5. Identificazione del software del sistema di guida automatizzata 

17.9.5.1. Informazioni sulle modalità di lettura dell'RxSWIN o delle versioni del software nel caso in cui l'RxSWIN non sia salvato nel veicolo 

17.9.5.2. Se del caso, elenco dei parametri che consentono l'identificazione dei veicoli aggiornabili con il software rappresentato dall'RxSWIN di cui al punto 17.9.4.1 

17.10. Manuale d'uso (da allegare alla scheda informativa) 

17.10.1. Descrizione funzionale del sistema di guida automatizzata e ruolo previsto del proprietario, dell'operatore di servizi di trasporto, dell'operatore di bordo, dell'operatore per interventi da remoto ecc.

17.10.2. Misure tecniche per il funzionamento in sicurezza (ad esempio descrizione dell'infrastruttura esterna necessaria, tempistica, frequenza e schema degli interventi di manutenzione) 

17.10.3. Restrizioni operative e ambientali 

17.10.4. Misure operative (ad esempio se è necessario un operatore di bordo o un operatore per interventi da remoto) 

17.10.5. Istruzioni in caso di avarie e richiesta del sistema di guida automatizzata (misure di sicurezza da parte degli occupanti del veicolo, dell'operatore di servizi di trasporto, dell'operatore di bordo, dell'operatore per interventi da remoto e di autorità pubbliche, da adottarsi in caso di problemi di funzionamento)

17.11. Mezzi per consentire i controlli tecnici periodici

Elenco di figure/tabelle

Acronimi

Allegato I - Manuale di simulazione

Allegato II - Manuale d'uso

Nota esplicativa

La presente scheda informativa comprende le informazioni pertinenti per il sistema di guida automatizzata e deve essere compilata conformemente al modello di cui all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2020/683 della Commissione.

ALLEGATO II

Requisiti di prestazione

1. Attività di guida dinamica in scenari nominali di traffico 

1.1. Il sistema di guida automatizzata deve essere in grado di eseguire l'intera attività di guida dinamica. 

1.1.1. La capacità del sistema di guida automatizzata di eseguire l'intera attività di guida dinamica deve essere determinata nel contesto dell'ambito di impiego previsto del sistema di guida automatizzata. 

1.1.2. Nel contesto dell'attività di guida dinamica, il sistema di guida automatizzata deve essere in grado di:

a) funzionare a velocità di sicurezza e rispettare i limiti di velocità applicabili al veicolo;

b) mantenere distanze adeguate dagli altri utenti della strada controllando il movimento longitudinale e laterale del veicolo;

c) adattare il proprio comportamento alle condizioni del traffico circostante (ad esempio, evitando di perturbare il flusso del traffico) in modo opportuno e orientato alla sicurezza;

d) adeguare il proprio comportamento ai rischi per la sicurezza e attribuire la massima priorità alla protezione della vita umana. 

1.1.3. Il sistema deve dimostrare un comportamento anticipatorio nell'interazione con altri utenti della strada, al fine di garantire un comportamento longitudinale stabile, a bassa dinamica e un comportamento che riduca al minimo i rischi quando situazioni critiche potrebbero diventare imminenti, ad esempio in presenza di utenti della strada vulnerabili (pedoni, ciclisti ecc.) con visuale libera od ostruita oppure in presenza di altri veicoli che attraversano la corsia di marcia o che si inseriscono davanti al veicolo completamente automatizzato. 

1.1.4. I requisiti relativi all'attività di guida dinamica devono essere soddisfatti in retromarcia qualora la retromarcia sia richiesta o dichiarata nell'ambito di impiego previsto. 

1.2 Il sistema di guida automatizzata rileva e risponde in modo adeguato a oggetti ed eventi rilevanti per l'attività di guida dinamica all'interno dell'ambito di impiego previsto.

Tra gli oggetti e gli eventi possono figurare, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

a) veicoli a motore e altri utenti della strada quali motocicli, biciclette, scooter, persone su sedie a rotelle, pedoni ed ostacoli (ad esempio detriti, carico perso);

b) incidenti stradali;

c) congestione del traffico;

d) lavori stradali;

e) agenti preposti alla sicurezza stradale e forze dell'ordine;

f) veicoli di emergenza;

g) segnaletica stradale verticale, segnaletica orizzontale;

h) condizioni ambientali (ad esempio velocità ridotta a causa di pioggia, neve). 

1.3. Il sistema di guida automatizzata deve rispettare il codice della strada del paese di utilizzo. 

1.3.1. Il sistema di guida automatizzata deve interagire in sicurezza con gli altri utenti della strada nel rispetto del codice della strada, ad esempio:

a) segnalando le intenzioni di manovra (ad esempio, indicatore di direzione).

b) utilizzando il segnalatore acustico, se del caso;

c) interagendo in sicurezza con gli agenti preposti alla sicurezza stradale/le forze dell'ordine, gli addetti alla manutenzione stradale, il personale dei servizi di emergenza, gli ispettori stradali ecc.;

d) per i veicoli dual mode, lo stato del sistema di guida automatizzata (modalità di guida manuale o modalità di guida completamente automatizzata) deve essere riconoscibile dagli agenti preposti alla sicurezza stradale/dalle forze dell'ordine. 

1.3.2. In assenza di un codice della strada specifico, i veicoli dotati di sistema di guida automatizzata destinati al trasporto di occupanti del veicolo in piedi o senza sistemi di trattenuta non devono superare un'accelerazione orizzontale combinata di 2,4 m/s2 (in valore assoluto e calcolato come combinazione di accelerazione laterale e longitudinale) e un tasso di variazione dell'accelerazione pari a 5 m/s3.

A seconda dei fattori che incidono sul rischio per gli occupanti e gli altri utenti della strada, potrebbe essere opportuno superare tali limiti, ad esempio in caso di funzionamento di emergenza.

2. Attività di guida dinamica in scenari di traffico critici (funzionamento di emergenza). 

2.1 Il sistema di guida automatizzata deve essere in grado di eseguire l'attività di guida dinamica per tutti gli scenari critici di traffico ragionevolmente prevedibili nell'ambito di impiego previsto.

2.1.1. Il sistema di guida automatizzata deve essere in grado di rilevare il rischio di collisione con altri utenti della strada o un ostacolo che appare improvvisamente (detriti, carico perso) e deve essere in grado di attivare automaticamente il funzionamento di emergenza adeguato (frenata, sterzata di schivamento) per evitare collisioni ragionevolmente prevedibili e ridurre al minimo i rischi per la sicurezza degli occupanti del veicolo e degli altri utenti della strada.

2.1.1.1. In caso di rischio alternativo inevitabile per la vita umana, il sistema di guida automatizzata non deve prevedere alcuna ponderazione sulla base delle caratteristiche personali degli esseri umani. 

2.1.1.2. La protezione di altre vite umane al di fuori del veicolo completamente automatizzato non deve essere subordinata alla protezione della vita umana all'interno di tale veicolo.  

2.1.2. La strategia di prevenzione/attenuazione dovrebbe tenere conto della vulnerabilità degli utenti della strada coinvolti. 

2.1.3. Dopo la manovra di schivamento il veicolo deve cercare di riprendere una posizione stabile, non appena ciò è tecnicamente possibile. 

2.1.4. Il segnale di attivazione delle luci di emergenza deve essere generato automaticamente in conformità con il codice della strada. Se il veicolo riparte in modo completamente automatizzato, il segnale di disattivazione delle luci di emergenza deve essere generato automaticamente. 

2.1.5. In caso di incidente stradale che coinvolge il veicolo completamente automatizzato, il sistema di guida automatizzata deve mirare ad arrestare il veicolo completamente automatizzato e a eseguire una manovra di minimizzazione del rischio per raggiungere la condizione di rischio minimo. La ripresa del funzionamento normale del sistema di guida automatizzata non deve essere possibile fino a quando la sicurezza dello stato operativo dei veicoli completamente automatizzati non sarà stata confermata da una serie di autoverifiche del sistema di guida automatizzata o/e dell'operatore di bordo (se del caso) o dell'operatore per interventi da remoto (se del caso).

3. Attività di guida dinamica ai limiti dell'ambito di impiego previsto 

3.1. Il sistema di guida automatizzata deve riconoscere le condizioni del proprio ambito di impiego previsto così come i limiti di tale ambito. 

3.1.1. Il sistema di guida automatizzata deve essere in grado di stabilire se le condizioni per la sua attivazione sono soddisfatte. 

3.1.2. Il sistema di guida automatizzata deve rilevare quando una o più condizioni dell'ambito di impiego previsto non sono soddisfatte o non sono più soddisfatte e rispondere di conseguenza. 

3.1.3. Il sistema di guida automatizzata deve essere in grado di prepararsi in anticipo per le uscite dall'ambito di impiego previsto. 

3.1.4. Le condizioni e i limiti dell'ambito di impiego previsto devono essere stabiliti dal costruttore. 

3.1.4.1. Le condizioni dell'ambito di impiego previsto che devono essere riconosciute dal sistema di guida automatizzata comprendono:

a) precipitazioni (pioggia, neve);

b) ora del giorno;

c) intensità della luce, anche quando si utilizzano dispositivi di illuminazione;

d) nebbia, foschia;

e) segnaletica orizzontale e di delimitazione delle corsie;

f) categoria della strada (ad esempio numero di corsie di marcia, corsie separate);

g) area geografica (se del caso). 

3.1.5. Quando raggiunge i limiti dell'ambito di impiego previsto, il sistema di guida automatizzata deve eseguire una manovra di minimizzazione del rischio per raggiungere una condizione di rischio minimo e deve avvertire di conseguenza l'operatore di bordo o l'operatore da remoto (a seconda dei casi).

4. Attività di guida dinamica negli scenari di avaria 

4.1. Il sistema di guida automatizzata deve rilevare i malfunzionamenti del sistema di guida automatizzata e/o del veicolo e rispondere di conseguenza. 

4.1.1. Il sistema di guida automatizzata deve eseguire un'autodiagnosi di guasti e avarie. 

4.1.2. Il sistema di guida automatizzata deve valutare la propria capacità di eseguire in ogni suo aspetto l'attività di guida dinamica. 

4.1.2.1. Il sistema di guida automatizzata deve rispondere in modo sicuro a un suo guasto/una sua avaria che non ne compromette significativamente le prestazioni. 

4.1.2.2. Il sistema di guida automatizzata deve eseguire una manovra di minimizzazione del rischio per raggiungere una condizione di rischio minimo in caso di avaria del sistema di guida automatizzata stesso e/o di un altro sistema del veicolo che impedisce al sistema di guida automatizzata di eseguire l'attività di guida dinamica. 

4.1.2.3. Immediatamente dopo il rilevamento, il sistema di guida automatizzata deve segnalare le avarie gravi e lo stato operativo risultante agli occupanti del veicolo, all'operatore di bordo (se disponibile) o all'operatore per interventi da remoto (se pertinente), nonché agli altri utenti della strada in conformità al codice della strada (ad esempio attivazione delle luci di emergenza). 

4.1.2.4. In presenza di avarie che incidono sull'efficienza di frenata o di sterzata del veicolo, la manovra di minimizzazione del rischio deve essere effettuata tenendo conto dell'efficienza residua.

5. Manovra di minimizzazione del rischio e condizione di rischio minimo 

5.1. Durante la manovra di minimizzazione del rischio, il veicolo completamente automatizzato dotato di sistema di guida automatizzata deve essere rallentato, con l'obiettivo di ottenere una richiesta di decelerazione non superiore a 4,0 m/s2, fino a fermarsi completamente nel luogo più sicuro possibile, tenendo conto del traffico circostante e delle infrastrutture stradali. Sono consentiti valori di richiesta di decelerazione più elevati in caso di avaria grave del sistema di guida automatizzata o del veicolo completamente automatizzato. 

5.2. Il sistema di guida automatizzata deve segnalare la propria intenzione di porre il veicolo completamente automatizzato in una condizione di rischio minimo agli occupanti di tale veicolo nonché agli altri utenti della strada, in conformità al codice della strada (ad esempio attivando le luci di emergenza). 

5.3. Il veicolo completamente automatizzato deve lasciare tale condizione di rischio minimo soltanto dopo aver ricevuto conferma, mediante una serie di autoverifiche del sistema di guida automatizzata o/e dell'operatore di bordo (se del caso) o dell'operatore per interventi da remoto (se del caso), che la causa o le cause della manovra di minimizzazione del rischio non sono più presenti.

6. Interazione uomo-macchina 

6.1. Occorre fornire informazioni adeguate agli occupanti del veicolo completamente automatizzato laddove necessario per un funzionamento sicuro e per quanto concerne i rischi per la sicurezza. 

6.2. Se un operatore per interventi da remoto fa parte del principio di sicurezza del sistema di guida automatizzata, il veicolo completamente automatizzato deve consentire agli occupanti del veicolo di chiamare un operatore per interventi da remoto tramite un'interfaccia audiovisiva presente nel veicolo completamente automatizzato. Per l'interfaccia audiovisiva devono essere utilizzati segnali inequivocabili (ad esempio ISO 7010 E004) 

6.3. Il sistema di guida automatizzata deve mettere a disposizione degli occupanti del veicolo i mezzi per richiedere una manovra di minimizzazione del rischio volta ad arrestare il veicolo completamente automatizzato. In casi d'emergenza:

a) per i veicoli dotati di porte ad azionamento automatico, lo sblocco delle porte deve essere effettuato automaticamente quando è possibile farlo in sicurezza;

b) ai passeggeri deve essere fornito un mezzo per uscire da un veicolo fermo (aprendo le porte o tramite un'uscita di emergenza). 

6.4. Se un operatore per interventi da remoto fa parte del principio di sicurezza del sistema di guida automatizzata, il veicolo completamente automatizzato deve fornire sistemi di visione (ad esempio telecamere, conformemente al capitolo 6 della norma ISO 16505:2019) dello spazio dedicato agli occupanti all'interno del veicolo e dell'ambiente circostante al fine di consentire all'operatore per interventi da remoto di valutare la situazione all'interno e all'esterno del veicolo. 

6.5. Se un operatore per interventi da remoto fa parte del principio di sicurezza del sistema di guida automatizzata, tale operatore deve avere la possibilità di aprire a distanza la porta di accesso alimentata elettricamente. 

6.6. Il sistema di guida automatizzata deve attivare i pertinenti sistemi del veicolo laddove necessario e applicabile (ad esempio apertura porte, attivazione tergicristalli in caso di pioggia, impianto di riscaldamento ecc.).

7. Sicurezza funzionale e operativa 

7.1. Il costruttore deve dimostrare che durante i processi di progettazione e sviluppo del sistema di guida automatizzata è stata tenuta in considerazione la sicurezza funzionale e operativa del sistema stesso. Le misure messe in atto dal costruttore devono garantire che il veicolo completamente automatizzato non comporti rischi irragionevoli per la sicurezza degli occupanti del veicolo e degli altri utenti della strada nel corso della durata di vita del veicolo se paragonato a servizi di trasporto e situazioni comparabili nell'ambito del settore operativo. 

7.1.1. Il costruttore deve definire i criteri di accettazione da cui derivano gli obiettivi di convalida del sistema di guida automatizzata per valutare il rischio residuo per l'ambito di impiego previsto, tenendo conto dei dati esistenti in materia di incidenti [1], ove disponibili, dei dati sulle prestazioni di veicoli manuali guidati con attenzione e competenza nonché dello stato dell'arte della tecnologia. 

7.2. Il costruttore deve disporre di processi volti a gestire la sicurezza e la conformità continua del sistema di guida automatizzata per la durata di vita (usura dei componenti, in particolare dei sensori, nuovi scenari di traffico ecc.).

8. Cibersicurezza e aggiornamenti del software 

8.1. Il sistema di guida automatizzata deve essere protetto dall'accesso non autorizzato a norma del regolamento UNECE n. 155 [2]. 

8.2. Il sistema di guida automatizzata deve consentire aggiornamenti software. L'efficacia delle procedure e dei processi di aggiornamento del software relativi al sistema di guida automatizzata deve essere dimostrata mediante il rispetto del regolamento UNECE n. 156 [3]. 

8.2.1 Come specificato nel regolamento sugli aggiornamenti del software e sul relativo sistema di gestione, al fine di garantire l'identificazione del software del sistema, è necessario utilizzare un identificatore R2022/1426SWIN. L'R2022/1426SWIN può essere presente nel veicolo oppure, se l'R2022/1426SWIN non è presente sul veicolo, il costruttore deve dichiarare all'autorità di omologazione la versione o le versioni del software del veicolo o delle singole centraline del motore in connessione con le relative omologazioni. 

8.2.2 Il costruttore deve fornire le informazioni seguenti nella scheda informativa:

a) l'R2022/1426SWIN;

b) la modalità di lettura dell'R2022/1426SWIN o della versione o delle versioni del software qualora l'R2022/1426SWIN non sia presente nel veicolo. 

8.2.3. Nella scheda informativa il costruttore può fornire un elenco dei parametri pertinenti che consentono l'identificazione dei veicoli aggiornabili con il software rappresentato dall'R2022/1426SWIN. Le informazioni fornite, dichiarate dal costruttore, possono non essere verificate da un'autorità di omologazione. 

8.2.4. Il costruttore può ottenere una nuova omologazione per il veicolo al fine di differenziare le versioni del software destinate all'utilizzo nei veicoli già immatricolati sul mercato dalle versioni del software utilizzate nei veicoli nuovi. Ciò può riguardare anche l'aggiornamento delle normative sull'omologazione o le modifiche dell'hardware dei veicoli prodotti in serie. In accordo con l'autorità di omologazione deve essere evitata, ove possibile, la duplicazione di prove.

9. Requisiti in materia di dati del sistema di guida automatizzata ed elementi di dati specifici per il registratore di dati di evento per veicoli completamente automatizzati 

9.1. Quando è attivato, il sistema di guida automatizzata registra i seguenti eventi: 

9.1.1. attivazione/reinizializzazione del sistema di guida automatizzata (se del caso); 

9.1.2. disattivazione del sistema di guida automatizzata (se del caso); 

9.1.3. richiesta inviata dal sistema di guida automatizzata all'operatore per interventi da remoto (se del caso); 

9.1.4. richiesta/comando inviato dall'operatore per interventi da remoto (se del caso); 

9.1.5. inizio del funzionamento di emergenza; 

9.1.6. fine del funzionamento di emergenza; 

9.1.7. coinvolgimento in una collisione rilevata; 

9.1.8. comando che fa scattare il registratore di dati di evento; 

9.1.9. svolgimento della manovra di minimizzazione del rischio da parte del sistema di guida automatizzata; 

9.1.10. condizione di rischio minimo raggiunta dal veicolo completamente automatizzato; 

9.1.11. avaria del sistema di guida automatizzata (descrizione); 

9.1.12. avaria del veicolo; 

9.1.13. inizio della procedura di cambio corsia; 

9.1.14. fine della procedura di cambio corsia; 

9.1.15. interruzione della procedura di cambio corsia; 

9.1.16. inizio dell'attraversamento intenzionale della corsia; 

9.1.17. fine dell'attraversamento intenzionale della corsia. 

9.2 I flag degli eventi di cui ai punti 9.1.13., 9.1.14., 9.1.16. e 9.1.17. devono essere memorizzati solo se si verificano non più di 30 secondi prima degli eventi di cui ai punti 9.1.5., 9.1.7., 9.1.15. o 9.1.8. 

9.3. Elementi di dati del sistema di guida automatizzata 

9.3.1. Per ogni evento di cui al punto 9.1, occorre registrare in modo chiaramente identificabile i seguenti elementi di dati: 

9.3.2. il flag dell'evento registrato; 

9.3.3. il motivo dell'evento, a seconda dei casi; 

9.3.4. la data (nel formato: aaaa/mm/gg); 

9.3.5. la posizione (coordinate GPS); 

9.3.6. la marcatura temporale:

a) nel formato: hh/mm/ss fuso orario, ad esempio 12:59:59 UTC;

b) precisione: ± 1,0 secondi. 

9.4. Per ogni evento registrato, devono essere chiaramente identificabili l'identificatore RXSWIN o le versioni software indicanti il software che era presente quando si è verificato l'evento. 

9.5. E' possibile consentire una singola marcatura temporale per più elementi registrati contemporaneamente secondo il formato degli elementi di dati specifici. Se più di un elemento viene registrato con la medesima marcatura temporale, le informazioni dai singoli elementi devono indicarne l'ordine cronologico. 

9.6. Disponibilità dei dati 

9.6.1. Gli elementi di dati del sistema di guida automatizzata devono essere disponibili fatti salvi i requisiti specificati nel diritto dell'Unione o nazionale [4].

9.6.2. Una volta raggiunti i limiti della capacità di archiviazione, i dati esistenti devono essere sovrascritti esclusivamente secondo una logica di cancellazione dei dati di volta in volta più datati seguendo il principio del rispetto delle prescrizioni pertinenti in merito alla disponibilità dei dati.Il costruttore deve fornire prove documentate riguardanti la capacità di archiviazione. 

9.6.3. Per i veicoli delle categorie M1 e N1, gli elementi di dati devono essere recuperabili anche in seguito a un impatto avente un livello di gravità stabilito dal regolamento UNECE n. 94 [5], 95 [6] o 137 [7]. 

9.6.4. Per i veicoli delle categorie M2, M3, N2 e N3, i dati di cui al punto 9.2 devono essere recuperabili anche dopo un impatto. Per dimostrare tale capacità, si applica quanto segue.

O:

a) un urto meccanico deve essere applicato agli eventuali dispositivi di archiviazione dei dati di bordo, di un livello di gravità pari a quanto specificato nella prova dei componenti di cui all'allegato 9C della serie di modifiche 03 del regolamento UNECE n. 100 [8]; e

b) i dispositivi di archiviazione dei dati di bordo devono essere montati nella cabina/nell'abitacolo del veicolo o in una posizione che consenta un'integrità strutturale sufficiente a proteggere da danni fisici che impedirebbero il recupero dei dati. Ciò deve essere dimostrato al servizio tecnico allegando la documentazione adeguata (ad esempio calcoli o simulazioni);

o:

c) il costruttore dimostra di soddisfare i requisiti di cui al punto 9.6.3 (ad esempio per veicoli M2/N2 derivati da M1/N1). 

9.6.5. Nel caso in cui non sia disponibile l'alimentazione principale del veicolo, deve essere comunque possibile recuperare tutti i dati registrati. 

9.6.6. I dati archiviati devono essere facilmente leggibili in maniera standardizzata ricorrendo all'uso di un'interfaccia di comunicazione elettronica, quanto meno attraverso l'interfaccia standard (porta OBD per la diagnostica di bordo). 

9.7 Elementi di dati specifici per il registratore di dati di evento per veicoli completamente automatizzati 

9.7.1. Per i veicoli dotati di registratori di dati di evento conformemente all'articolo 6 del regolamento (UE) 2019/2144, deve essere possibile recuperare tramite l'interfaccia standard (porta OBD) gli elementi di dati del sistema di guida automatizzata di cui ai punti 9.3.1 e 9.3.2 registrati per almeno gli ultimi 30 secondi prima dell'ultima impostazione del flag dell'evento «Comando che fa scattare il registratore di dati di evento», unitamente agli elementi di dati specificati nel regolamento UN n. 160 [9], allegato 4 (dati del registratore di dati di evento). 

9.7.2. In assenza di qualsiasi evento di cui al punto 9.1 negli ultimi 30 secondi prima dell'ultima impostazione del flag dell'evento «Comando che fa scattare il registratore di dati di evento», deve essere possibile recuperare, oltre ai dati del registratore di dati di evento, quanto meno l'elemento di dati corrispondente agli ultimi eventi all'interno dello stesso ciclo di alimentazione di cui ai punti 9.1.1 e 9.1.2. 

9.7.3. Gli elementi di dati recuperati conformemente al punto 9.7.1 o 9.7.2 non devono includere la data e la marca temporale o qualsiasi altra informazione che consenta l'identificazione del veicolo, del suo utente o del suo proprietario. La marca temporale deve piuttosto essere sostituita con informazioni che rappresentano la differenza di tempo tra il flag dell'evento «Comando che fa scattare il registratore di dati di evento» e il flag dell'evento del rispettivo elemento di dati del sistema di guida automatizzata. 

9.8. Il costruttore deve fornire istruzioni su come accedere ai dati. 

9.9. Protezione dalla manipolazione 

9.9.1. Occorre assicurare un'adeguata protezione dalla manipolazione (ad esempio la cancellazione di dati) dei dati archiviati, ad esempio mediante un sistema antimanomissione.

10. Modalità di guida manuale 

10.1. Se il sistema di guida automatizzata consente la guida manuale a fini di manutenzione o permette al conducente di assumere il controllo dopo una manovra di minimizzazione del rischio del veicolo completamente automatizzato, la velocità del veicolo deve essere limitata a 6 km/h e il veicolo deve essere dotato di mezzi che consentano alla persona che lo guida di svolgere l'attività di guida in sicurezza, conformemente al principio di sicurezza del costruttore. Eccetto in caso di avaria, il sistema di guida automatizzata deve continuare rilevare gli ostacoli (ad esempio veicoli, pedoni) nell'area di manovra e deve assistere il conducente nell'arrestare immediatamente il veicolo per evitare una collisione. 

10.2. Se la guida manuale è limitata a una velocità di 6 km/h, non è necessario che il conducente rimanga all'interno del veicolo completamente automatizzato. Il controllo può essere effettuato tramite un telecomando posizionato in prossimità del veicolo, a condizione che i veicoli rimangano nella linea diretta di visuale del conducente. La distanza massima dalla quale è possibile il controllo tramite telecomando non deve superare i 10 metri. 

10.3. Se, durante la guida manuale, il veicolo è destinato a essere guidato a velocità superiori a 6 km/h, il veicolo è considerato un veicolo dual mode.

11. Manuale d'uso 

11.1. Il costruttore deve redigere un manuale d'uso. Lo scopo di tale manuale d'uso è garantire il funzionamento sicuro del veicolo completamente automatizzato mediante istruzioni dettagliate al proprietario, agli occupanti del veicolo, all'operatore di servizi di trasporto, all'operatore di bordo, all'operatore per interventi da remoto e alle autorità nazionali competenti.

Se il veicolo completamente automatizzato prevede la possibilità di guida manuale a fini di manutenzione o per assumere il controllo dopo una manovra di minimizzazione del rischio, anche tale aspetto deve essere affrontato nel manuale d'uso. 

11.2. Il manuale d'uso deve comprendere la descrizione funzionale del sistema di guida automatizzata. 

11.3. Il manuale d'uso deve comprendere le misure tecniche (ad esempio controlli e interventi di manutenzione da effettuare sul veicolo e sull'infrastruttura esterna al veicolo, requisiti dell'infrastruttura fisica e di trasporto, quali marcatore di posizione e sensori di percezione), le limitazioni operative (ad esempio limite di velocità, corsia dedicata, separazione fisica rispetto al traffico che si svolge in senso inverso), le condizioni ambientali (ad esempio assenza di neve) e le misure operative (ad esempio necessità di un operatore di bordo o di un operatore per interventi da remoto) necessarie per garantire la sicurezza durante il funzionamento del veicolo completamente automatizzato. 

11.4. Il manuale d'uso deve descrivere le istruzioni per gli occupanti del veicolo, l'operatore di servizi di trasporto, l'operatore di bordo (ove applicabile), l'operatore per interventi da remoto (ove applicabile) e le autorità pubbliche in caso di avarie e di richiesta del sistema di guida automatizzata. 

11.5. Il manuale d'uso deve stabilire le norme per garantire la corretta esecuzione della manutenzione, delle prove generali e di ulteriori esami.

11.6. Il manuale d'uso deve essere presentato all'autorità di omologazione unitamente alla domanda di omologazione e deve essere allegato al certificato di omologazione. 

11.7. Il manuale d'uso deve essere messo a disposizione del proprietario e, ove applicabile, dell'operatore di servizi di trasporto, dell'operatore di bordo (ove applicabile) e dell'operatore per interventi da remoto (ove applicabile) del veicolo, nonché di tutte le autorità nazionali pertinenti.

12. Disposizioni relative ai controlli tecnici periodici 

12.1. Ai fini dei controlli tecnici periodici, deve essere possibile verificare le seguenti caratteristiche del sistema di guida automatizzata:

a) il suo corretto stato operativo, tramite osservazione visiva dello stato del segnale di avviso di avaria in seguito all'attivazione dell'interruttore generale del veicolo e al controllo delle lampadine. Se il segnale di avviso di avaria è visualizzato in uno spazio comune (l'area in cui possono essere visualizzati due o più funzioni/simboli di informazione, ma non contemporaneamente), prima di controllare lo stato del segnale di avviso di avaria è necessario verificare che lo spazio comune funzioni correttamente;

b) la sua corretta funzionalità e l'integrità del software, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica del veicolo come previsto all'allegato III, punto I.14, della direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio [10], se le caratteristiche tecniche del veicolo lo consentono e se sono disponibili i dati necessari. I costruttori devono accertarsi di rendere disponibili le informazioni tecniche per l'uso dell'interfaccia elettronica del veicolo in conformità all'articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/621 della Commissione [11].

______________

[1] Ad esempio, sulla base dei dati attualmente disponibili sugli incidenti relativi ad autobus, pullman, autocarri ed automobili nell'UE, si potrebbe considerare un criterio di accettazione aggregato indicativo pari a 10-7 decessi per ora di funzionamento per l'introduzione sul mercato di sistemi di guida automatizzata per servizi e situazioni di trasporto comparabili. Il costruttore può utilizzare altre metriche e altri metodi purché sia in grado di dimostrare che ciò comporti l'assenza di rischi irragionevoli per la sicurezza nel confronto con servizi di trasporto e situazioni comparabili nell'ambito del settore operativo.

[2] GU L 82 del 9.3.2021.

[3] GU L 82 del 9.3.2021.

[4] Si raccomanda una capacità di archiviazione di 2 500 marcature temporali che corrispondano a un periodo di utilizzo di 6 mesi.

[5] GU L 392 del 5.11.2021.

[6] GU L 392 del 5.11.2021.

[7] GU L 392 del 5.11.2021.

[8] GU L 449 del 15.12.2021.

[9] GU L 265 del 26.7.2021.

[10] Direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e recante abrogazione della direttiva 2009/40/CE (GU L 127 del 29.4.2014).

[11] Regolamento di esecuzione (UE) 2019/621 della Commissione, del 17 aprile 2019, relativo alle informazioni tecniche necessarie per il controllo tecnico degli elementi da controllare, riguardanti l'uso dei metodi di controllo raccomandati, e che stabilisce norme dettagliate concernenti il formato dei dati e le procedure di accesso alle informazioni tecniche pertinenti (GU L 108 del 23.4.2019).

ALLEGATO IV

CERTIFICATO DI OMOLOGAZIONE UE (SISTEMA DEL VEICOLO)

Notifica riguardante il rilascio/l'estensione/il rifiuto/la revoca [1] dell'omologazione di un tipo di veicolo per quanto riguarda il suo sistema di guida automatizzata (ADS) a norma delle prescrizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1426, modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) .../....

Numero del certificato di omologazione UE:

Motivo dell'estensione/del rifiuto/della revoca [1]:

SEZIONE I 

0.1. Marca (denominazione commerciale del costruttore): 

0.2. Tipo: 

0.2.1. Eventuali denominazioni commerciali: 

0.3. Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo: 

0.3.1. Posizione della marcatura: 

0.4. Categoria del veicolo: 

0.5. Nome e indirizzo del costruttore: 

0.8. Denominazione/i e indirizzo/i dello/degli stabilimento/i di montaggio: 

0.9. Nome e indirizzo dell'eventuale rappresentante del costruttore:

SEZIONE II 

1. Eventuali informazioni aggiuntive: cfr. addendum. 

2. Servizio tecnico responsabile dell'esecuzione delle prove: 

3. Data del verbale di prova: 

4. Numero del verbale di prova: 

5. Eventuali osservazioni: cfr. addendum. 

6. Luogo: 

7. Data: 

8. Firma:

Addendum

al certificato di omologazione UE n. ...

1. Descrizione scritta e/o disegno del sistema di guida automatizzata comprensivo di quanto segue.

1.1. Ambito di impiego previsto, limiti del sistema e velocità massima indicata del sistema di guida automatizzata secondo quanto dichiarato dal costruttore:

1.2. Descrizione delle funzioni principali del sistema di guida automatizzata

1.2.1. Funzioni interne al veicolo

1.2.2. Funzioni esterne al veicolo (ad esempio back-end, infrastruttura esterna necessaria, misure operative necessarie)

1.3. Sistema di rilevamento (inclusi i componenti):

1.4. Installazione del sistema di rilevamento del sistema di guida automatizzata:

1.5. Identificazione del software del sistema di guida automatizzata:

2. Descrizione scritta e/o disegno della supervisione umana del sistema di guida automatizzata

2.1. Operatore da remoto e intervento da remoto sul sistema di guida automatizzata

2.2. Dispositivi di attivazione/disattivazione del sistema di guida automatizzata

2.3. Monitoraggio all'interno del veicolo

2.4. Eventuali limitazioni del sistema dovute a fattori ambientali o stradali

3. Descrizione scritta e/o disegno delle informazioni fornite agli occupanti del veicolo o ad altri utenti della strada

3.1. Stato del sistema:

3.2. Richiesta all'operatore di bordo/operatore per interventi da remoto:

3.3. Manovra di minimizzazione del rischio:

3.4. Manovra di emergenza:

4. Elementi di dati del sistema di guida automatizzata

4.1. Elementi dei dati del sistema di guida automatizzata verificati dopo le prove eseguite in conformità all'allegato III, parte 3:

4.2. Documentazione relativa alla recuperabilità dei dati, all'autoverifica dell'integrità dei dati e alla protezione dalla manipolazione dei dati archiviati: sì/no

5. Cibersicurezza e aggiornamenti del software

5.1. Numero di omologazione per la cibersicurezza:

5.2. Numero di omologazione per gli aggiornamenti del software:

6. Valutazione degli aspetti di sicurezza funzionale e operativa del sistema di guida automatizzata

6.1. Riferimento ai documenti del costruttore per la valutazione (compreso il numero di versione):

6.2. Scheda informativa

7. Servizio tecnico incaricato di eseguire le prove di omologazione

7.1. Data del verbale di prova rilasciato da tale servizio:

7.2. (Riferimento) Numero del verbale rilasciato da tale servizio

8. Allegati

Addendum 1 - Scheda informativa per i sistemi di guida automatizzata (fare riferimento all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1426)

Addendum 2 - Stati membri e zone specifiche in cui il sistema di guida automatizzata è risultato conforme al codice della strada locale in base a quanto dichiarato dal costruttore

Elenco dei documenti presentati nel fascicolo di omologazione depositato presso i servizi amministrativi che hanno rilasciato l'omologazione; tali documenti sono disponibili su richiesta

Addendum 3 - Relazione di valutazione/risultati delle prove del sistema di guida automatizzata elaborati dall'autorità di rilascio dell'omologazione

Addendum 4 - Certificato di conformità del sistema di gestione della sicurezza

______________

[1] Cancellare quanto non pertinente.