
ASSESSORATO DELLA SALUTE
DECRETO 19 febbraio 2024, n. 112
G.U.R.S. 1 marzo 2024, n. 11
Aggregati di spesa per l'assistenza ospedaliera da privato anno 2022.
L'ASSESSORE PER LA SALUTE
Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
Vista la legge n. 833/78 e s.m.i. di istituzione del Servizio Sanitario Nazionale;
Visto il D.P. Regionale 28/02/1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;
Visto il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nel testo modificato con il Decreto Legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, sul riordino della disciplina in materia sanitaria, e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la Legge Regionale 3 novembre 1993, n. 30 recante norme in tema di programmazione sanitaria e di riorganizzazione territoriale delle unità sanitarie locali;
Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 e s.m.i. di riordino del sistema sanitario in Sicilia pubblicata nella GURS del 17 aprile 2009, n. 17;
Visto il Titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni recante "Disposizioni in materia di armonizzazione degli schemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
Visto l'art. 47, comma 12, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 che prevede: "A decorrere dall'1 gennaio 2014, sono recepite nell'ordinamento contabile della Regione siciliana le disposizioni contenute nel Titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni";
Vista la Delibera di Giunta n. 204 del 28/05/2020 recante "Articolo 20 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni. Perimetrazione entrate e uscite relative al finanziamento del servizio sanitario regionale";
Visto il D.P. Reg. 5 aprile 2022, n. 9 - Regolamento di attuazione del Titolo II della Legge Regionale 16 dicembre 2008, n. 19 "Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della l.r. 17 marzo 2016, n. 3";
Visto il DA n. 496 del 13 marzo 2013 e s.m.i. concernente i controlli analitici delle cartelle cliniche;
Visto il Decreto del Ministero della Salute 18 ottobre 2012, pubblicato sulla GURI n. 23 del 28.01.2013, che fissa la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti, assistenza ospedaliera di riabilitazione e di lungodegenza post acuzie e di assistenza specialistica ambulatoriale";
Visto il DA n. 923/2013 del 14 maggio 2013 con il quale sono state adottate, a far data dal 1° giugno 2013, le tariffe di cui al citato D.M. 18 ottobre 2012, per le prestazioni di assistenza ospedaliera;
Visto il DA n. 924/2013 del 14 maggio 2013 ed il successivo DA n. 2533 del 31 dicembre 2013 (GURS 17 gennaio 2014) con il quale sono state rideterminate, a far data dal 1° giugno 2014, i criteri di abbattimento dei DRG a rischio di inappropriatezza e le tariffe per le prestazioni erogate in regime di Day Service;
Visto il DA n. 954/2013 del 17 maggio 2013 e s.m.i. con il quale sono state rideterminate, a far data dal 1° giugno 2013, le tariffe per le prestazioni erogate in regime di Day Service;
Visto il comma 3, dell'articolo 6 del Decreto-Legge 30 dicembre 2015, n. 210 "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative" (mille proroghe) convertito, con modificazioni, in Legge 25 febbraio 2016, n. 21, pubblicato sulla GURI n. 47 del 26.02.2016 che proroga al 31/12/2016 le tariffe massime delle strutture che erogano assistenza ospedaliera;
Visto il successivo art. 1, comma 420, della Legge 27/12/2017, n. 205 che proroga "le tariffe massime delle strutture che erogano prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti, assistenza ospedaliera di riabilitazione e di lungodegenza post acuzie e di assistenza specialistica ambulatoriale ...omissis, nonché le tariffe delle prestazioni relative all'assistenza protesica ...omissis, continuano ad applicarsi fino all'adozione dei decreti ministeriali di cui all'articolo 64, commi 2 e 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, da emanare entro il 28 febbraio 2018", ad oggi vigente;
Considerato che la Giunta regionale con delibera n. 218 del 27.6.2013 ha apprezzato il Programma Operativo di Consolidamento e Sviluppo 2013/2015 delle misure strutturali e di innalzamento del livello di qualità del Servizio Sanitario Regionale, in prosecuzione del Programma Operativo 2010/2012, proposto ai sensi dell'art. 11 del D.L. 31.05.2010 n. 78 convertito in legge 30.07.2010 n. 122, adottato con DA n. 476 del 26 marzo 2014 e s.m.i. e della sua prosecuzione con il "Programma Operativo di Consolidamento e Sviluppo delle misure strutturali e di innalzamento del livello di qualità del Sistema Sanitario Regionale 2016-2018" approvato con DA n. 2135 del 31/10/2017 e con il "Programma Operativo di Consolidamento e Sviluppo 2019-2021" approvato con DA n. 438 del 18/05/2021;
Visto il comma 280 dell'articolo 1 della Legge 30/12/2021, n. 234 che recita: "Al fine di aggiornare le valutazioni inerenti all'appropriatezza e al sistema di remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera erogate dal Servizio sanitario nazionale, entro il 30 giugno 2023, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede all'aggiornamento delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti erogate in regime di ricovero ordinario e diurno a carico del Servizio sanitario nazionale, congiuntamente all'aggiornamento dei sistemi di classificazione adottati per la codifica delle informazioni cliniche contenute nella scheda di dimissione ospedaliera. Le predette tariffe massime, come aggiornate con il decreto di cui al primo periodo, costituiscono limite tariffario invalicabile per le prestazioni rese a carico del Servizio sanitario nazionale e sono aggiornate ogni due anni con la medesima procedura di cui al primo periodo";
Visto il D.A. n. 22 dell'11 gennaio 2019 "Adeguamento della rete ospedaliera ai sensi del D.M. 2 aprile 2015, n. 70" e s.m.i.;
Visto il D.A. n. 657 del 27 luglio 2022 con il quale sono state aggiornate e rimodulate le tabelle di ripartizione dei limiti di spesa per l'attuazione delle modalità organizzative dedicate alle attività di recupero delle Liste di Attesa di cui al DA n. 334 del 27 aprile 2022;
Visto il Patto per la Salute per gli anni 2019-2021, giusta Intesa della Conferenza Stato-Regioni Rep. Atti n. 209/CSR del 18 dicembre 2019 che ha confermato i principi a garanzia dell'equilibrio economico e finanziario dell'intero sistema sanitario nazionale e gli obiettivi finalizzati al miglioramento della qualità dei servizi e dell'appropriatezza delle prestazioni;
Visto il DA n. 704 del 4 agosto 2022 come modificato dal DA n. 873 del 26 settembre 2022 con il quale sono stati determinati gli aggregati di spesa regionale e provinciale per l'assistenza ospedaliera da privato per gli anni 2022 e 2023;
Considerato che i tetti di spesa per ogni singolo comparto si configurano quali strumenti indispensabili per garantire il rispetto dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), nell'ambito delle risorse del Fondo Sanitario Regionale, e per mantenere l'equilibrio finanziario del sistema sanitario regionale, in attuazione dei fondamentali principi legati al miglioramento qualitativo delle prestazioni sanitarie e alla razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica;
Considerato che, ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale n. 5/2009, anche per l'assistenza ospedaliera privata convenzionata la Regione è tenuta, sulla base delle risorse disponibili (Fondo Sanitario Regionale), a definire annualmente il tetto di spesa regionale, da assegnare attraverso la determinazione degli aggregati provinciali, nonché a stabilire i criteri per la contrattazione a cui i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Provinciali devono attenersi per fissare i budget alle singole strutture sanitarie private;
Considerato che è volontà regionale promuovere la qualità dell'assistenza, la sicurezza delle cure, l'uso appropriato delle risorse, migliorando in particolare l'appropriatezza organizzativa, orientando l'attività di ricovero verso forme che rispondano maggiormente ai bisogni della popolazione assistita, e segnatamente verso prestazioni a maggiore complessità, adottando misure dirette alla riduzione del crescente saldo negativo di mobilità extra regione;
Vista la nota prot. n. 35519 del 23/06/2023 con la quale è stato chiesto alle Aziende Sanitarie Provinciali, in cui nel proprio territorio sono ubicate le Case di Cura, di comunicare le eventuali economie realizzatesi sull'aggregato 2022 dell'ospedalità privata, per effetto delle disposizioni contenute all'articolo 4 del DA n. 704 del 4/8/2022;
Preso Atto che con nota prot. n. 99539 del 29/06/2023 l'ASP di Agrigento, in riscontro alla nota prot.n. 35519 del 23/06/2023, ha realizzato una economia complessiva di euro 3.730.190,00;
Preso Atto, altresì, che per effetto della minore produzione erogata dalle Case di Cura della provincia di Agrigento, si è rilevato un accantonamento sul conto economico dell'ASP delle risorse destinate alle liste di attesa, di cui all'articolo 5 del DA n. 704 del 4/8/2022, pari ad euro 627.045,00;
Vista la nota di questo Dipartimento prot. n. 40140 del 14/07/2023, con la quale si è proceduto a ridistribuire le economie realizzate e le risorse non consumate delle liste di attesa della provincia di Agrigento alle altre provincie secondo la tabella sottostante:
AZIENDA | economie ridistribuite | liste di attesa |
ASP DI AGRIGENTO | - | |
ASP DI CALTANISSETTA | 250.231,00 | 37.344,00 |
ASP DI CATANIA | 988.231,00 | 158.113,00 |
ASP DI MESSINA | 833.174,00 | 88.910,00 |
ASP DI PALERMO | 991.707,00 | 177.946,00 |
ASP DI RAGUSA | 24.671,00 | 46.357,00 |
ASP DI SIRACUSA | 396.767,00 | 56.832,00 |
ASP DI TRAPANI | 245.409,00 | 61.573,00 |
TOTALE | 3.730.190,00 | 627.075,00 |
.
Visto l'art. 6 del DA n. 704 del 4/8/2022 che, al fine di valorizzare il ruolo dell'alta specialità, avvalendosi della deroga ai limiti di spesa concessa per l'alta specialità dall'articolo 1, comma 574, lett. b) della Legge n. 208/2015, è stato previsto, per l'anno 2022, un aggregato regionale aggiuntivo, in deroga a quanto disposto dall'art. 15, comma 14, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 e s.m.i., pari ad euro 25.000.000,00 per l'acquisto di prestazioni di assistenza ospedaliera di alta specialità, fermo restando il raggiungimento dell'equilibrio economico del Sistema sanitario regionale nell'anno di riferimento, che saranno riconosciute in proporzione alla maggiore produzione realizzata (residenti e non residenti) da ciascuna struttura rispetto al budget assegnato, secondo il seguente schema di abbattimento tariffario:
1) Per le strutture che avranno realizzato una produzione di alta complessità superiore all'80% della corrispondente produzione 2021 si applicheranno i seguenti abbattimenti tariffari:
- fino al 10% di extra budget, nessun abbattimento;
- dal 10% e fino 15% di extra budget, abbattimento del 20%;
- oltre il 15% di extra budget nessuna remunerazione.
2) Per tutte le altre strutture si applicheranno i seguenti abbattimenti tariffari:
- fino al 10% di extra budget, abbattimento del 10%;
- dal 10% e fino 15% di extra budget, abbattimento del 30%;
- oltre il 15% di extra budget nessuna remunerazione.
Qualora, a seguito dell'applicazione dei precedenti punti 1) e 2), dovessero residuare somme non distribuite nell'ambito dell'aggregato regionale aggiuntivo, come sopra quantificato, le stesse dovranno essere impiegate per la remunerazione delle prestazioni eventualmente erogate in extra produzione oltre la soglia del 15%.
Laddove la produzione di alta complessità nel suo complesso non dovesse raggiungere, rispettivamente euro 185.000.000,00 nell'anno 2022 ed euro 197.000.000,00 nell'anno 2023 le risorse individuate per l'acquisto di prestazioni di assistenza ospedaliera saranno conseguentemente ridotte.
Preso Atto di quanto previsto dall'art. 2 del DA n. 704 del 4/8/2022 ed in particolare "..omissis...la Casa di Cura Humanitas e la Casa di Cura La Maddalena non concorrono alla distribuzione di altre somme previste dal presente decreto";
Preso Atto che la produzione di alta complessità erogata nell'anno 2022 è stata nel suo complesso pari ad euro 179.045.600,00 e, conseguentemente, le risorse pari ad euro 25.000.000,00, individuate per l'acquisto di prestazioni di assistenza ospedaliera, dovranno essere proporzionalmente ridotte;
Preso Atto, altresì, che nella riunione congiunta del tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali con il comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza del 25 luglio 2023 i Ministeri, con riferimento al rispetto del vincolo di spesa per l'acquisto di prestazioni sanitarie da privato per l'anno 2022, di cui al decreto-legge n. 95/2012, come modificato dall'art. 45, comma 1-ter, del decreto legge n. 124/2019, valutano che la Regione Sicilia non rispetta il suddetto vincolo;
Ritenuto, pertanto, necessario ricondurre al valore di euro 22.522.000,00 le risorse disponibili per l'acquisto di prestazioni di assistenza ospedaliera, per il rispetto del vincolo di spesa per l'acquisto di prestazioni sanitarie da privato per l'anno 2022;
Visto che con la nota di questo Dipartimento prot. n. 40140 del 14/07/2023 è stato chiesto, altresì, alle Aziende Sanitarie Provinciali, in cui nel proprio territorio sono ubicate le Case di Cura, di comunicare, dopo la distribuzione tra le strutture della medesima provincia delle economie realizzate in ambito provinciale, nonché quelle riconosciute in ambito regionale e delle decurtazioni operate a seguito dei controlli sanitari, la produzione complessivamente ancora non riconosciuta prodotta in extra budget 2022 per singola struttura;
Preso Atto dei riscontri pervenuti dalle singole ASP, l'ultima ricevuta in data 07/02/2024, dalle quali si evince che la produzione ancora non riconosciuta di extra budget 2022 alle case di cura è pari a complessivi euro 28.856.624,19;
Ravvisato, dallo sviluppo dei criteri indicati all'art. 6 del DA n. 704 del 4/8/2022, di poter riconoscere sulla base della maggiore produzione di prestazioni ancora non riconosciute ed erogate in extra budget 2022 la quota di euro 22.522.000,00 secondo la seguente distribuzione:
AZIENDA | Importi |
ASP DI CALTANISSETTA | 1.817.136,00 |
ASP DI CATANIA | 5.820.413,00 |
ASP DI MESSINA | 5.614.398,00 |
ASP DI PALERMO | 4.563.704,00 |
ASP DI RAGUSA | 170.047,00 |
ASP DI SIRACUSA | 2.972.410,00 |
ASP DI TRAPANI | 1.563.892,00 |
TOTALE | 22.522.000,00 |
.
Visto l'art. 68 della legge regionale 12/08/2014, n. 21 e s.m.i.;
Decreta:
Per le motivazioni richiamate in premessa, da intendersi qui di seguito integralmente riportate:
Per le finalità previste all'art. 6 del DA n. 704/2022, è ripartito per l'anno 2022, l'aggregato regionale aggiuntivo di euro 22.522.000,00, alle Aziende Sanitarie indicate nella tabella che segue e per gli importi a fianco di ciascuna indicate:
AZIENDA | Importi |
ASP DI CALTANISSETTA | 1.817.136,00 |
ASP DI CATANIA | 5.820.413,00 |
ASP DI MESSINA | 5.614.398,00 |
ASP DI PALERMO | 4.563.704,00 |
ASP DI RAGUSA | 170.047,00 |
ASP DI SIRACUSA | 2.972.410,00 |
ASP DI TRAPANI | 1.563.892,00 |
TOTALE | 22.522.000,00 |
.
Le Aziende Sanitarie Provinciali, ai fini della stipula dei contratti aggiuntivi con le Case di Cura relativi all'anno 2022 utilizzeranno lo schema di contratto di cui all'allegato "A" allegato al DA n. 873 del 26/09/2022.
Gli oneri che scaturiscono del presente decreto trovano copertura nell'ambito delle risorse del fondo sanitario regionale 2022.
Il presente decreto sarà notificato alle Aziende Sanitarie Provinciali e, da queste, a tutti i centri privati accreditati che erogano prestazioni di ricovero.
Il presente provvedimento è trasmesso alla G.U.R.S. per la relativa pubblicazione e, successivamente, al Responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale, a fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on line, ai sensi della vigente normativa regionale.
Palermo, 19 febbraio 2024.
VOLO