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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

DIPARTIMENTO DELL'AMBIENTE

DECRETO 19 maggio 2025, n. 125

- Allegato al Comunicato Assessorato del Territorio e dell'Ambiente pubblicato nella G.U.R.S. 13 giugno 2025, n. 26

Progetto di aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti - Stralcio rifiuti speciali - proponente/procedente: Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti.

L'ASSESSORE

VISTO il testo coordinato dello Statuto speciale della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale 29/12/1962, n. 28 "Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione Siciliana" e ss.mm.ii.;

VISTA la legge regionale 10/04/1978, n. 2 "Nuove norme per l'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione" e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 70 del 28/02/1979 "Approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana";

VISTA la legge regionale 03/12/2003, n. 20 e in particolare l'art. 11 recante misure urgenti per la funzionalità dell'Amministrazione della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale 16/12/2008, n. 19 "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione" e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 420/Area I^/S.G. del 05/08/2024 con il quale l'On. le Giuseppa Savarino è stata designata Assessore preposto all'Assessorato regionale del Territorio e dell'Ambiente;

VISTA la legge regionale 12/08/2014, n. 21 e ss.mm.ii. e in particolare l'art. 68 "Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa";

VISTA la legge 07/08/1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTA la legge regionale 21/05/2019, п. 7 "Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa" come modificata dall'art. 1 della legge regionale 07/07/2020, n. 13;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 09 del 05/04/2022 recante l'emanazione del "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale del 16/12/2008 n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi all'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17/03/2016 n. 3" (pubblicato sulla GURS n. 25 del 01/06/2022 - Parte Prima), con il quale è stato approvato il nuovo funzionigramma del Dipartimento Regionale dell'Ambiente (nel seguito D.R.A.);

VISTO il D.D.G. n. 579 del 22/06/2022, con il quale è stato approvato il nuovo organigramma del D.R.A.;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 733 del 17/02/2025 con il quale, in esecuzione della deliberazione di G.R. n. 50 del 14/02/2025, è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del D.R.A. all'arch. Calogero Beringheli;

VISTO il D.D.G. n. 563 del 15/06/2022, con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Responsabile del Servizio 1 "Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali" del D.R.A. al Dott. Antonio Patella;

VISTA la Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi-naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;

VISTA la Direttiva 2009/147/UE e del Consiglio del 30/11/2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

VISTA la Direttiva 2001/42/CE del 27/06/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;

VISTA la legge 22/04/1994, n. 146 [N.d.R. recte: legge 22/02/1994, n. 146], recante: "Disposizione per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee - legge comunitaria 1993";

VISTO il decreto legislativo 03/04/2006, n. 152, e successive modifiche, recante: "Norme in materia ambientale" ed in particolare la parte seconda riguardante le "Procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.)" e ss.mm.ii. (di seguito D. Lgs. 152/2006);

VISTO in particolare l'art. 10 comma 3 del predetto D. Lgs. 152/2006 che dispone "La VAS e la VIA comprendono le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997; a tal fine, il rapporto ambientale, lo studio preliminare ambientale o lo studio di impatto ambientale contengono gli elementi di cui all'allegato G dello stesso decreto n. 357 del 1997 e la valutazione dell'autorità competente si estende alle finalità di conservazione proprie della valutazione d'incidenza oppure dovrà dare atto degli esiti della valutazione di incidenza (...);

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 08/09/1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli Habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatica" e ss.mm.ii. come modificato dal D.P.R. 12/03/2003, n. 120 "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 08/09/1997, n. 357, concernente l'attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche";

VISTO il decreto legislativo 22/01/2004, n. 42 recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6/07/2002, п. 137" e ss.mm.ii.;

VISTA la legge 22/05/2015 n. 68 "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente";

VISTA la legge regionale 20/11/2015 n. 29 "Norme in materia di tutela delle aree caratterizzate da vulnerabilità ambientale e valenze ambientali e paesaggistiche";

VISTA la legge regionale 08/05/2007, n. 13, articolo 1 "Disposizioni in favore dell'esercizio di attività economiche in siti SIC e ZPS";

VISTE le "Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza" predisposte nell'ambito della attuazione della Strategia Nazionale per la Biodiversità 2011-2020 (SNB) per la corretta attuazione dell'art. 6, commi 2, 3, e 4, della Direttiva 92/43/CEE Habitat, pubblicate sulla G.U. del 28-12-2019 serie generale - n. 303;

VISTO il decreto assessoriale n. 36/Gab del 14/02/2022 e s.m.i. di "Adeguamento del quadro normativo regionale a quanto disposto dalle Linee guida Nazionali sulla Valutazione d'incidenza (V.INC.A.), approvate in conferenza Stato-Regioni in data 28 novembre 2019 e pubblicate sulla G.U.R.I. del 28 dicembre 2019, n. 303" e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che, secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 3, della legge regionale n. 13/07 e dall'art. 4 del D.A. n. 245/GAB del 22/10/2007, la procedura di valutazione di incidenza è di competenza dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente;

VISTA la legge regionale 08/04/2010, n. 9 "Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati" е ss.mm.ii.;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 10 del 21/04/2017 "Regolamento di attuazione dell'art. 9 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9. Approvazione dell'aggiornamento del Piano regionale per la gestione dei rifiuti speciali in Sicilia";

VISTO il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 8 del 12/03/2021 "Regolamento di attuazione dell'art. 9 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9. Approvazione del Piano regionale per la gestione dei rifiuti urbani in Sicilia";

VISTO il D.P.R. n. 23 del 08/07/2014 "Regolamento della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di piani e programmi nel territorio della Regione Siciliana";

VISTA la Delibera di Giunta n. 48 del 26/02/2015 concernente "Competenze in materia di rilascio dei provvedimenti di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e di Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA)", che individua l'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente, Autorità Unica Ambientale, ad eccezione dell'emanazione dei provvedimenti conclusivi relativi alle istruttorie di cui all'art. 1, comma 6, della legge regionale n. 3 del 09/01/2013;

VISTO l'Atto di indirizzo assessoriale n. 1484/Gab dell'11/03/2015 e ss.mm.ii.;

VISTA la nota prot. n. 12333 del 16/03/2015 del Dirigente Generale D.R.A., recante disposizioni operative in attuazione della deliberazione di Giunta Regionale n. 48 del 26/02/2015;

VISTA la legge regionale 07/05/2015 n. 9 recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale", ed in particolare l'articolo 91 recante "Norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale" come integrato dall'art. 44 della legge regionale 17/03/2016, n. 3 e modificato dall'art. 52 della legge regionale 11/08/2017, n. 16 (esclusione pagamento oneri istruttori amministrazioni regionali);

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 189 del 21/07/2015 concernente: "Commissione Regionale per le Autorizzazioni Ambientali di cui all'art. 91 della legge regionale 07/05/2015, n. 9 - Criteri per la costituzione-approvazione", con la quale la Giunta Regionale, in conformità alla proposta dell'Assessore Regionale per il Territorio e l'Ambiente, di cui alla nota n. 4648 del 13/07/2015 (Allegato "A" alla delibera), ha approvato i criteri per la costituzione della citata Commissione per il rilascio delle autorizzazioni ambientali di competenza regionale di cui all'Art. 91 della l.r. n. 9/2015 (di seguito C.T.S.);

VISTO il decreto assessoriale n. 207/GAB del 17/05/2016 di istituzione della Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale (di seguito C.T.S.), applicativo dell'art. 91 della L.R. n. 9 del 07/05/2015, così come integrato dall'art. 44 della L.R. 17/03/2016 n. 3, in conformità ai criteri fissati dalla Giunta Regionale con Delibera n. 189 del 21/07/2015;

VISTI i provvedimenti di nomina e/o di revoca dei componenti della C.T.S., dati in primis dal D.A. n. 230/Gab del 27/05/2016 ed in ultimo dal decreto assessoriale n. 46/GAB del 28/02/2025;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 307 del 20/07/2020 con la quale si individua nel Dipartimento Regionale dell'Ambiente l'Autorità competente all'adozione dei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA ex art. 19 del D.Lgs. 152/2006, nonché all'adozione degli ulteriori provvedimenti, relativi a verifiche di assoggettabilità a VAS (art. 12 D.Lgs. 152/2006), Screening di valutazione di incidenza ex art. 5 D.P.R. n. 357/1997 e valutazione preliminare, di cui all'art. 6, comma 9, del D.Lgs. n. 152/2006;

VISTA la legge regionale 15/04/2021, n. 9 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2021. Legge di stabilità regionale" e il supplemento ordinario n. 10 "Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2021-2023" (G.U.R.S. n. 17 del 21/04/2021, Parte I), e in particolare l'art. 73 "Commissione tecnica specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale", con cui è stato disposto sia di aumentare da 30 a 60 il numero dei commissari della C.T.S., sia di articolare a medesima C.T.S. in tre Sottocommissioni distinte per materia;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 266 del 17/06/2021 "Attuazione legge regionale 15 aprile 2021, n. 9, articolo 73. Commissione Tecnica Specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale", con cui sono state disciplinate sia l'articolazione della C.T.S. in tre Sottocommissioni distinte per materia (Ambiente - Energia - Pianificazione Territoriale), sia l'organizzazione e la gestione interna delle attività e le modalità di distribuzione dei carichi di lavoro della medesima C.T.S.;

VISTI gli "Indirizzi operativi generali per il monitoraggio ambientale di piani e programmi (art. 18 del D. Lgs. 152/2006)" del 06/10/2023 predisposti dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

VISTO il decreto interdipartimentale n. 248 del 05/12/2024 con il quale sono approvati gli Elenchi dei Soggetti Competenti in Materia Ambientale (SCMA) e del Pubblico Interessato (PI) da coinvolgere nelle attività di consultazione previste dalla procedura VAS dei piani/programmi ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto assessoriale n. 22/Gab del 10/02/2025 in vigore a decorrere dal 10/02/2025, relativo al nuovo funzionamento della C.T.S. di cui alla Deliberazione di Giunta n. 32 del 04/02/2025, in precedenza regolamentata dal decreto assessoriale n. 194/Gab del 31/05/2023, oggi abrogato;

VISTO il proprio D.A. n. 179/GAB del 05/06/2024 con il quale, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., è stato disposto "parere motivato favorevole" sul procedimento di Valutazione Ambientale Strategica "per lo stralcio relativo ai rifiuti urbani dell'aggiornamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti", presentato dal Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti nella qualità di Autorità Procedente, e sull'integrato procedimento di Valutazione di Incidenza ambientale ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii, con le motivazioni di cui al Parere C.T.S. n. 243/2024 del 22/05/2024, costituente parte integrante e sostanziale del medesimo decreto;

VISTO il quadro normativo di riferimento per la redazione dell'"Aggiornamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (art. 199 del D.Lgs. 152/2006) - stralcio rifiuti speciali", ed in particolare:

- Direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti;

- Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19/11/2008, che stabilisce misure volte a proteggere l'ambiente e la salute umana prevenendo o riducendo gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti, riducendo gli impatti complessivi dell'uso delle risorse e migliorandone l'efficacia;

- Direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15/01/2008, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC);

- Direttive contenute nel pacchetto dell'Unione europea sull'economia circolare, pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 14/06/2018 L150, che prevedono la modifica di sei direttive europee e che riformano l'economia circolare:

a) Direttiva 2018/849/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30/05/2018, che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche;

b) Direttiva 2018/850/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30/05/2018, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti;

c) Direttiva 2018/851/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30/05/2018, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti;

d) Direttiva 2018/852/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30/05/2018, che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;

- decreto legislativo 13/01/2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche dei rifiuti) e successive modifiche;

- decreto legislativo 03/04/2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i. con particolare riferimento ai seguenti articoli:

- art. 196 "Competenze delle Regioni" che conferisce alle Regioni la competenza per:

a) la predisposizione, l'adozione e l'aggiornamento, sentite le province, i comuni e l'Autorità d'ambito, dei piani regionali di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 199;

b) la regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche pericolosi, secondo un criterio generale di separazione dei rifiuti di provenienza alimentare e degli scarti di prodotti vegetali e animali o comunque ad alto tasso di umidità dai restanti rifiuti;

c) l'elaborazione, l'approvazione e l'aggiornamento dei piani per la bonifica di aree inquinate di propria competenza;

d) l'approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione di rifiuti, anche pericolosi, e l'autorizzazione alle modifiche degli impianti esistenti, fatte salve le competenze statali di cui all'articolo 195, comma 1, lettera f), e di cui all'articolo 7, comma 4-bis;

- art. 199 "Piani Regionali":

- comma 1: "Le regioni, sentite le province, i comuni e, per quanto riguarda i rifiuti urbani, le Autorità d'ambito di cui all'articolo 201, nel rispetto dei principi e delle finalità di cui agli articoli 177, 178, 179, 180, 181, 182 e 182-bis ed in conformità ai criteri generali stabiliti dall'articolo 195, comma 1, lettera m), ed a quelli previsti dal presente articolo, predispongono e adottano piani regionali di gestione dei rifiuti. L'approvazione dei piani regionali avviene tramite atto amministrativo e si applica la procedura di cui alla Parte II del presente decreto in materia di VAS. Presso gli uffici competenti sono inoltre rese disponibili informazioni relative alla partecipazione del pubblico al procedimento e alle motivazioni sulle quali si è fondata la decisione, anche in relazione alle osservazioni scritte presentate";

- comma 3 disciplina i contenuti dei piani regionali di gestione dei rifiuti;

- comma 5 "Il piano regionale di gestione dei rifiuti è coordinato con gli altri strumenti di pianificazione di competenza regionale previsti dalla normativa vigente";

- comma 6 prevede che i piani per la bonifica delle aree inquinate costituiscono parte integrante del piano regionale di gestione dei rifiuti;

- comma 10 "Le regioni per le finalità di cui alla parte quarta del presente decreto provvedono alla valutazione della necessità dell'aggiornamento del piano almeno ogni sei anni",

- decreto legislativo 03/09/2020, n. 116 - Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. (20G00135) (GU Serie Generale n. 226 del 11/09/2020);

- decreto legislativo 03/09/2020, n. 121 - Attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti;

- D.M. 24/06/2022, n. 257 - Approvazione del Programma Nazionale di Gestione dei rifiuti;

CONSIDERATO che il D.P.R. 357/97 e s.m.i. "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche", e s.m.i. con particolare riferimento all'art. 5 commi 1 e 2 - come sostituito dall'art. 6 del D.P.R. 120/2003 - stabilisce che vadano sottoposti a Valutazione di incidenza (VIncA) tutti i piani e programmi territoriali, urbanistici e di settore e le loro varianti, e che il D. Lgs. 152/06 "Norme in materia ambientale" e s.m.i. con particolare riferimento all'art. 6 comma 1 e comma 2 lettera a), assoggetta a Valutazione Ambientale Strategica determinati piani e programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale, compresi quelli concernenti la gestione dei rifiuti e all'art. 10 comma 3 sancisce il coordinamento tra la procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e di Valutazione di Incidenza;

VISTA l'istanza n. 3295, depositata sul Portale Valutazioni Ambientali (prot. DRA n. 86352 del 09/12/2024), perfezionata ed integrata in data 12/12/2024 (prot. DRA n. 87427 del 12/12/2024) e in data 23/12/2024 (prot. DRA n. 89558 del 23/12/2024), con la quale il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, nella sua qualità di Autorità Procedente (di seguito A.P.), ha trasmesso al Dipartimento Regionale dell'Ambiente di questo Assessorato la documentazione riguardante la VAS, ai sensi dell'art. 13 comma 5 del D. Lgs. 152/2006, comprensiva, ai sensi dell'art. 10 comma 3 del D. Lgs. 152/2006, della Valutazione di incidenza ambientale ai sensi del D.P.R. 357/97, della proposta di "Aggiornamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (art. 199 del D.Lgs. 152/2006) - stralcio rifiuti speciali" depositando la seguente documentazione:

RS03IST0001A0 ISTANZA VAS PRGR (STRALCIO RIFIUTI SPECIALI)

RS02GIS0001A0 SHAPE FILE

RS03EPS0001A0 PRGR STRALCIO RIFIUTI SPECIALI

RS03RAS0001A0 RAPPORTO AMBIENTALE

RS03SNT0001A0 SINTESI NON TECNICA

RS03ROI0001A0 DICHIARAZIONE ESENZIONE

RS03ADD0001A0 AUTORIZZAZIONE DEL COMMISSARIO

RS03AVV0001A0.Avv AVVISO AL PUBBLICO

RS03ADD0002A0 ORDINANZA N. 4 DEL 11/12/2024

RS03RIA0001A0.STU  STUDIO DI INCIDENZA AMBIENTALE

RS03AVV0001A1.Avv NUOVO AVVISO AL PUBBLICO

VISTA la documentazione di piano ed amministrativa, come depositata e pubblicata nel Portale Valutazioni Ambientali della Regione Siciliana, al codice procedura 3585;

DATO ATTO dello svolgimento della fase di scoping, di cui all'art. 13 comma 1 del D. Lgs. 152/2006 ss.mm.ii., come integralmente documentato sul Portale delle Valutazioni ambientali al Codice Procedura n. 2830, conclusa con la notifica del parere (prot. DRA n. 2103 del 12/01/2024) della C.T.S. n. 727 del 22/12/2023;

DATO ATTO dello svolgimento delle consultazioni di VAS, secondo le modalità previste dall'art. 14 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, nel periodo dal 20/12/2024 al 18/01/2025 tramite la pubblicazione della documentazione relativa alla proposta di Piano, alla VAS sul Portale Valutazioni Ambientali e sul sito dell'A.P, come risultante dalla seguente documentazione:

- avviso pubblico sul portale delle valutazioni ambientali del 20/12/2024;

- nota prot. n. 89253 del 20/12/2024 del Servizio 1 DRA di pubblicazione avviso, adempimenti per la prosecuzione della procedura di VAS ed invito ai Soggetti Competenti in Materia Ambientale ed al pubblico interessato di far pervenire, entro il termine di 30 gg., i propri contributi (termine ridotto in forza dei poteri di sostituzione e deroga di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 18/04/2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14/06/2019, n. 5 [N.d.R. recte: legge 14/06/2019, n. 55] richiamati nell'art. 14-quater della legge 02/02/2024, n. 11 recante "Disposizioni urgenti per la valorizzazione energetica e la gestione del ciclo dei rifiuti nella Regione siciliana", di conversione del decreto-legge n. 181 del 09/12/2023 e dell'ordinanza n. 4 del 11/12/2024 del Commissario straordinario per la valorizzazione energetica e la gestione del ciclo dei rifiuti nella Regione Siciliana ex D.P.C.M. 22/02/2024);

DATO ATTO dello svolgimento delle nuove consultazioni di VAS, secondo le modalità previste dall'art. 14 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, nel periodo dal 30/12/2024 al 28/01/2025 comprendente la Valutazione di Incidenza (Livello II_Valutazione appropriata), tramite la pubblicazione della seguente documentazione:

- nuovo avviso pubblico sul portale delle valutazioni ambientali del 30/12/2024;

- nota prot. n. 89915 del 30/12/2024 del Servizio 1 DRA di pubblicazione nuovo avviso, adempimenti per la prosecuzione della procedura di VAS ed invito ai Soggetti Competenti ed al pubblico interessato di far pervenire, entro il termine di 30 gg., i propri contributi (Termine ridotto in forza dei poteri di sostituzione e deroga di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 5 [N.d.R. recte: legge 14 giugno 2019, n. 55] richiamati nell'art. 14-quater della Legge n. 11 del 2 febbraio 2024 recante "Disposizioni urgenti per la valorizzazione energetica e la gestione del ciclo dei rifiuti nella Regione siciliana", di conversione del D.L. n. 181 del 9 dicembre 2023 e dell'ordinanza n. 4 del 11/12/2024 del Commissario straordinario per la valorizzazione energetica e la gestione del ciclo dei rifiuti nella Regione Siciliana ex D.P.C.M. 22/02/2024);

DATO ATTO degli esiti delle consultazioni concluse con le seguenti osservazioni:

- Dipartimento per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico - nota prot. n. 465 del 08/01/2025 (prot. DRA n. 975 del 09/01/2025);

- ASP Palermo - Dipartimento Prevenzione - nota prot. n. 18422 del 13/01/2025 (prot. DRA n. 1767 del 13/01/2025);

- Ufficio del Genio Civile di Agrigento - nota prot. n. 6326 del 17/01/2025 (prot. DRA n. 3072 del 20/01/2025);

- ASP Catania - Dipartimento Prevenzione - nota prot. n. 16615 del 21/01/2025 (prot. DRA n. 3718 del 22/01/2025); 

- Soprintendenza per i BB.CC.AA. di Catania - nota prot. n. 925 del 24/01/2025 (prot. DRA n. 4587 del 27/01/2025);

- Libero Consorzio Comunale di Ragusa - nota prot. n. 2596 del 29/01/2025 (prot. DRA n. 5304 del 29/01/2025);

VISTA la nota del Servizio 1 DRA, prot. n. 6053 del 03/02/2025, di conclusione delle consultazioni ex art. 14 del D. Lgs. 152/2006 e comunicazione alla C.T.S. di avvenuta pubblicazione sul portale delle valutazioni ambientali al codice procedura 3585 di tutta la documentazione relativa alla proposta di "Aggiornamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (art. 199 del D.Lgs. 152/2006) - stralcio rifiuti speciali";

VISTE le note pervenute oltre i termini di chiusura delle consultazioni ex art. 14 del D. Lgs. 152/2006 e comunque trasmesse alla CTS tramite il portale:

- Soprintendenza per i BB.CC.AA. di Caltanissetta - nota prot. n. 642 del 31/01/2025 (prot. DRA n. 6083 del 03/02/2025);

- Società A&G s.r.l. - nota del 30/01/2025 (prot. DRA n. 5947 del 03/02/2025);

- Arpa Sicilia - nota prot. n. 5276 del 03/02/2025 (prot. DRA n. 6435 del 04/02/2025);

- Cisambiente - Confindustria - nota prot. DRA n. 6857 del 05/02/2025;

- Soprintendenza per i BB.CC.AA. di Agrigento - nota prot. n. 1459 del 17/02/2025 (prot. DRA n. 9373 del 17/02/2025);

VISTA la nota assunta al prot. DRA n. 21461 del 07/04/2025, con la quale sono stati trasmessi al Servizio 1 DRA, i pareri approvati dalla C.T.S. nella seduta plenaria del 04/04/2025, tra i quali figura anche il parere n. 126/2025 relativo al procedimento in questione;

ACQUISITO il Parere Istruttorio Conclusivo (P.I.C.) n. 126/2025 approvato dalla C.T.S. nella seduta del 04/04/2025, composto di 41 pagine, comprensivo dell'attestazione delle presenze sottoscritta dal Presidente e dal Segretario della C.T.S., che esprime parere motivato favorevole sul procedimento di Valutazione Ambientale Strategica del Piano "Aggiornamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (art. 199 del D.lgs. 152/2006) - Stralcio rifiuti speciali" ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e sull'integrato procedimento di Valutazione di Incidenza ambientale ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;

VISTA la comunicazione acquista al prot. DRA n. 23867 del 14/04/2025, con la quale il Segretario della C.T.S., "alla luce di nuove considerazioni sulla pianificazione impiantistica" ha comunicato il ritiro del parere n. 126/2025 che "verrà rielaborato prontamente nella seduta plenaria di giovedì 17/04/2025";

VISTA la nota assunta al prot. DRA n. 28091 del 05/05/2025, con la quale sono stati trasmessi al Servizio 1 DRA, i pareri approvati dalla C.T.S. nella seduta plenaria del 30/04/2025, tra i quali figura anche il nuovo parere n. 216/2025 relativo al procedimento in questione;

ACQUISITO il Parere Istruttorio Conclusivo (P.I.C.) n. 216/2025 approvato dalla C.T.S. nella seduta del 30/04/2025, composto di 42 pagine, comprensivo dell'attestazione delle presenze sottoscritta dal Presidente e dal Segretario della C.T.S., che esprime parere motivato favorevole sul procedimento di Valutazione Ambientale Strategica del Piano "Aggiornamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (art. 199 del D.lgs. 152/2006) - Stralcio rifiuti speciali" ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e sull'integrato procedimento di Valutazione di Incidenza ambientale ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO che la C.T.S. ha considerato gli esiti della fase di scoping di cui al parere tecnico n. 727/2023 rilasciato in data 22/12/2023;

PRESO ATTO dal parere della C.T.S. n. 216/2025, che il Rapporto ambientale è stato redatto e quindi valutato con riferimento ai punti da a) a j) dell'allegato VI alla parte seconda del D. Lgs. 152/2006;

VISTE le considerazioni e valutazioni conclusive, riportate nel parere CTS n. 216/2025 come di seguito elencate:

- Considerato che il vigente Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR) della Regione Siciliana si compone di tre diverse sezioni relative alla gestione dei:

- Rifiuti Urbani, adottato con Ordinanza n. 3 del 21 novembre 2024 del Commissario Straordinario ex D.P.C.M. 22 febbraio 2024, ai sensi dell'articolo 14-quater del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11;

- Rifiuti Speciali, adottato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 10 del 21/04/2017;

- Bonifiche, adottato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 26 del 28/10/2016;

- Considerato che con nota prot. A.R.T.A. n. 86352 del 09/12/2024, il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti (D.R.A.R.) n.q. di Autorità procedente ha chiesto l'attivazione delle procedure di valutazione ambientale strategica (ex artt. da 13 a 18 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) e di valutazione di incidenza ambientale (ex art. 5 del D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii.) della proposta di "Aggiornamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (art. 199 del D.lgs. 152/2006) - Stralcio rifiuti speciali" (di seguito proposta di Piano);

- Considerato che con il Decreto A.R.T.A. n. 179/GAB del 05/06/2024 l'Autorità Ambientale ha disposto il parere motivato favorevole sul procedimento di Valutazione Ambientale Strategica per lo stralcio relativo ai rifiuti urbani dell'aggiornamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti e sull'integrato procedimento di Valutazione di Incidenza ambientale ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., e che, al fine di provvedere all'aggiornamento dello stralcio relativo ai rifiuti speciali, ai sensi dell'art. 199, comma 1, del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., l'Assessorato Regionale all'Energia e dei Servizi di pubblica utilità, Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, ha avviato la consultazione preliminare con gli Enti locali al fine di acquisire eventuali indirizzi programmatici e/o spunti di approfondimento, con riferimento allo stralcio di Piano approvato con il D. Pres. Reg. n. 10 del 21/04/2017, e assegnando quale termine ultimo di ricezione di eventuali note il 16/09/2024;

Visto il Parere CTS n. 126.2025 del 04/04/2025, il quale è stato ritirato a seguito di delibera della CTS relativa alla plenaria del 11/04/2025, per un ulteriore approfondimento dello stesso;

- Considerato che l'aggiornamento del Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali in oggetto intende superare la frammentazione esistente tra i vari atti di pianificazione fornendo una sintesi unitaria ed un documento di riferimento unico e aggiornato per la corretta gestione dei rifiuti speciali nel territorio della Regione Sicilia, e che tale documento è stato elaborato tenendo conto dei seguenti elementi:

- quadro normativo di riferimento a livello comunitario, nazionale e regionale;

- produzione dei rifiuti speciali in Regione Sicilia, tenendo conto delle rilevazioni effettuate negli anni precedenti;

- diverse modalità di recupero e smaltimento;

- valutazione dei fabbisogni;

- Considerato che ai sensi dell'art. 184, comma 2, del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., sono rifiuti urbani i rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter, mentre ai sensi del comma 3 del sopracitato articolo sono rifiuti speciali:

- i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;

- i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis;

- i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 2;

- i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui al comma 2;

- i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli di cui al comma 2;

- i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli di cui al comma 2;

- i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;

- i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter);

- i veicoli fuori uso;

- Considerato che il Programma Nazionale di gestione dei rifiuti (marzo 2022) stabilisce il quadro di riferimento degli obiettivi e delle politiche per la gestione dei rifiuti da parte delle Regioni, ed è finalizzato a promuovere ed incentivare iniziative coordinate del settore pubblico e delle imprese private per lo sviluppo di un'economia sostenibile e circolare. Considerato che il Programma tra i macro obiettivi del Piano prevede:

- ridurre il divario di pianificazione e di dotazione impiantistica tra le diverse regioni, perseguendo la razionalizzazione del sistema impiantistico e infrastrutturale secondo criteri di sostenibilità, efficienza, efficacia, ed economicità per corrispondere ai principi di autosufficienza e prossimità;

- garantire il raggiungimento degli obiettivi di prevenzione, preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti e di riduzione dello smaltimento, tenendo conto anche dei regimi di responsabilità estesa del produttore (EPR) per i rifiuti prodotti;

- razionalizzare e ottimizzare il sistema impiantistico e infrastrutturale attraverso una pianificazione regionale basata sulla completa tracciabilità dei rifiuti e la individuazione di percorsi che portino nel breve termine a colmare il gap impiantistico mediante la descrizione dei sistemi esistenti con l'analisi dei flussi;

- Considerato che la Strategia nazionale per l'Economia Circolare individua le azioni, gli obiettivi e le misure volte ad assicurare un'effettiva transizione verso l'economia circolare entro il 2035. La Strategia individua tra l'altro i Criteri Ambientali Minimi per gli acquisti verdi nella Pubblica Amministrazione, e i criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto delle materie derivanti dal trattamento dei rifiuti (End of Waste). Inoltre, la Strategia individua, tra le azioni prioritarie:

- lo sviluppo di un mercato per il riuso delle materie prime seconde, anche attraverso la revisione del sistema di tassazione ambientale dei rifiuti al fine di rendere più conveniente il riciclaggio rispetto al conferimento in discarica e all'incenerimento sul territorio nazionale;

- la promozione della "simbiosi industriale" nei cosiddetti distretti circolari per la chiusura del ciclo del riciclaggio e recupero dei rifiuti;

- l'introduzione e l'estensione della responsabilità estesa del produttore in particolare nei settori della plastica e del tessile;

- Considerato che nel R.A. l'A.P., per quanto riguarda i rapporti con altri pertinenti piani o programmi, ha rassegnato quanto segue:

- il PRGR è stato predisposto in coerenza con la Strategia Nazionale sullo Sviluppo Sostenibile, che si basa sui principi dell'Agenda 2030. Questa strategia nazionale ha fissato un insieme di obiettivi comuni che riguardano la lotta alla povertà, l'eliminazione della fame, il contrasto al cambiamento climatico, e l'accesso all'innovazione. Il PRGR contribuisce a questi obiettivi globali, garantendo che la gestione dei rifiuti nella Regione Siciliana sia sostenibile e rispettosa dell'ambiente;

- il P.E.A.R.S., approvato dalla Giunta della Regione Siciliana e successivamente aggiornato, identifica le aree preferenziali per nuovi impianti energetici, compresi quelli di valorizzazione energetica dei rifiuti. Questa integrazione garantisce che la gestione dei rifiuti non solo contribuisca alla sostenibilità ambientale, ma anche alla produzione di energia rinnovabile, in linea con le politiche energetiche regionali;

- relativamente al Programma Nazionale di Gestione dei Rifiuti (PNGR), quest'ultimo contiene una checklist per la valutazione della coerenza dei piani regionali con la normativa comunitaria, che è stata utilizzata per garantire che il PRGR della Regione Siciliana fosse allineato con le politiche e gli obiettivi nazionali e europei. Questa coerenza assicura che il PRGR non solo rispetti le direttive europee, ma contribuisca anche al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), favorendo lo sviluppo di un'economia circolare sostenibile;

- l'analisi di coerenza ha evidenziato una sostanziale compatibilità tra il PRGR e gli altri piani strategici regionali e nazionali. Ad esempio, l'integrazione con il P.E.A.R.S. favorisce la valorizzazione energetica dei rifiuti, contribuendo alla riduzione delle emissioni di gas serra e al raggiungimento degli obiettivi energetici regionali. Allo stesso modo, l'allineamento con la Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile e l'Agenda 2030 garantisce che le politiche di gestione dei rifiuti contribuiscano a un ampio spettro di obiettivi di sostenibilità sociale, economica e ambientale;

- Considerato che relativamente alla gestione dei rifiuti speciali, pur non essendo una indicazione di natura prescrittiva, rientra tra gli obiettivi generali dell'Adeguamento del Piano Regionale:

- favorire la realizzazione/ottimizzazione di un sistema impiantistico regionale che consenta di ottemperare al principio di prossimità (cioè i rifiuti vengano trattati in punti il più vicino possibile al luogo di produzione); ovvero garantire il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti speciali, per quanto tecnicamente ed economicamente possibile, in prossimità dei luoghi di produzione;

- riduzione della produzione;

- diminuzione della pericolosità in modo che i rifiuti presentino rischi molto limitati per l'ambiente (principio della prevenzione della pericolosità);

- massimizzazione dell'invio a recupero e reimmissione della maggior parte dei rifiuti nel ciclo economico (principio della preferenza del recupero);

- ottimizzazione delle fasi di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento;

- l'obbligo di utilizzare tecnologie e processi in grado di assicurare il reimpiego dei rifiuti come prodotti commerciali debitamente marchiati CE ed in regime di certificazione che assicuri l'assenza di frodi e violazioni dei principi base della normativa, valorizzando i progetti locali (PIT) che ne prevedono lo sviluppo;

- promuovere il riutilizzo dei rifiuti per la produzione di materiali commerciali debitamente certificati e la loro commercializzazione a livello locale;

- i rifiuti a smaltimento finale siano ridotti e vengano smaltiti in maniera sicura (principio dello smaltimento sicuro);

- Considerato che l'Adeguamento del PRGRS in esame intende disegnare un sistema gestionale la cui attuazione consentirà il conseguimento di migliori prestazioni grazie al maggior ricorso al recupero di materia, al recupero energetico e alla minimizzazione dello smaltimento in discarica. Il conseguimento dell'obiettivo presuppone però l'attivazione di una molteplicità di azioni che coinvolgono tutte le fasi gestionali dalla produzione alle fasi di raccolta, dalle operazioni preliminari ai successivi trattamenti allo smaltimento finale. La parcellizzazione della produzione, tipica del comparto dei rifiuti speciali, è uno degli aspetti che rende critica la gestione di tale tipologia di rifiuti. L'alto numero di produttori coinvolti e l'elevata diversificazione del rifiuto prodotto rendono infatti assai difficile l'ottimizzazione della fase di raccolta e trasporto del rifiuto. E pertanto sicuramente un'azione importante la definizione di sistemi organizzativi locali che consentano di ottimizzare la logistica delle operazioni di raccolta differenziata, trasporto e stoccaggio preliminare. Si pone come fondamentale il ruolo dei Consorzi che, operando su scala vasta, hanno la possibilità di razionalizzare la gestione del tipo di rifiuto di cui si occupano;

- Considerato che il principale obiettivo dichiarato nell'Aggiornamento del PRGRS in questione è quello di continuare, in analogia con il precedente PRGRS 2017, ad incentivare, ove sostenibile dal punto di vista tecnico-economico e ambientale, lo sviluppo di impiantistica in grado di dar risposta ai fabbisogni d'area, nel rispetto del principio di prossimità del rifiuto prodotto, consentendo la drastica riduzione degli impatti ambientali legati al trasporto dei rifiuti, con la connessa riduzione di tutti i rischi legati alla movimentazione stessa, e fornendo maggior sicurezza e affidabilità sul corretto conferimento alla destinazione finale;

- Considerato che l'analisi del flusso di produzione degli ultimi anni della Regione Sicilia, relativa ai soli rifiuti speciali, restituisce una situazione di notevole incremento rispetto agli ultimi 10 anni, con una leggera ed ottimistica tendenza alla riduzione nell'ultimo anno analizzato, passando da una produzione di Rifiuti Speciali pari a 7.230.001 tonnellate nell'anno 2018 ad un dato di 8.957.548 tonnellate per l'anno 2022 (ultimo dato disponibile) registrando il massimo storico, in termini di produzione nell'anno 2021 con 9.303.328 tonnellate;

- Ritenuto per quanto concerne i criteri di localizzazione di cui al capitolo 20 del PRGRS in esame che questa CTS si riserva comunque di valutare la loro applicazione caso per caso nelle procedure di valutazioni ambientale di cui alla parte seconda del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

- Considerato che il PRGR Stralcio Rifiuti Speciali al capitolo 2.1 "Produzione dei rifiuti Speciali in Sicilia", tabella n. 5, riporta (Fonte dati: ISPRA) per l'anno 2022 una produzione regionale di rifiuti speciali in uscita dagli impianti di trattamento rifiuti appartenenti al territorio siciliano e di trattamento delle acque, comprensiva pertanto anche dei flussi di trattamento dei rifiuti urbani effettuato presso i TMB regionali, complessivamente pari a 2.372.142 tonnellate;

- Considerato che al capitolo 3.1.1 del PRGR Stralcio Rifiuti Urbani sono indicate le quantità di rifiuti urbani indifferenziati conferite ai TMB in esercizio nell'anno 2022, nonché la quantità di rifiuti in uscita dal trattamento effettuato nei suddetti TMB per un totale di 907.669 tonnellate (anno 2022), della quale una parte maggioritaria, pari a 713.481 tonnellate, è stata avviata allo smaltimento sul suolo presso le discariche regionali in esercizio nel periodo considerato;

- Considerato che al capitolo 7.6.1 "Flussi in ingresso ai termovalorizzatori" del PRGR Stralcio Rifiuti Urbani sono state stimate sia le quantità di rifiuti provenienti dagli impianti di trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati (730.000 tonnellate), in progressiva diminuzione rispetto al dato attuale, sia la quantità di rifiuti che sarà avviata al recupero energetico (operazione R1 di cui all'Allegato C alla parte quarta del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) pari a 600.000 tonnellate;

- Valutato al fine di non generare conflittualità tra la pianificazione regionale in materia di gestione di rifiuti urbani e quella di gestione dei rifiuti speciali, che occorre specificare nel Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, Stralcio Rifiuti Speciali che i flussi di rifiuti provenienti dalle piattaforme di trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati non possono essere computati nel fabbisogno impiantistico regionale per i rifiuti speciali, in quanto tali flussi di rifiuti sono già stati conteggiati nella pianificazione impiantistica effettuata nel PRGR Stralcio Rifiuti Urbani, prevedendo in particolare che detti flussi di rifiuti siano prioritariamente avviati al recupero energetico presso i due realizzandi termovalorizzatori pubblici;

- Considerato che il Piano in esame, al capitolo 20 "Criteri di riferimento per l'individuazione dei siti, per l'individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti, nonché per l'individuazione dei luoghi o impianti adatti allo smaltimento dei rifiuti (prediligendo l'ampliamento degli impianti esistenti, ove possibile e compatibilmente con il rispetto delle tutele ambientali, paesaggistiche e delle produzioni agro-silvo-pastorali di pregio, e prevedendo soluzioni perequative per garantire l'invarianza della dotazione quali-quantitativa di aree verdi o agricole)", in merito al fattore ambientale "Rete natura 2000 per la conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatica Direttiva Habitat 92/43 CEE Direttiva Uccelli 79/409/CEE" individua un criterio escludente da applicare in fase di macrolocalizzazione per tutte le tipologie di impianti per la gestione dei rifiuti speciali, ad esclusione delle discariche per le quali è definito un criterio penalizzante, ricadenti all'interno dei siti Natura 2000, o entro la distanza di 300 metri dal perimetro delle aree protette;

- Valutato che ai sensi dell'Allegato 1 al Decreto A.R.T.A. n. 36/2022 e ss.mm.ii. la Valutazione di Incidenza non prevede l'individuazione di soglie di assoggettabilità, esclusioni aprioristiche o individuazione di zone buffer, e che eventuali difformità nell'applicazione della Valutazione di Incidenza possono configurarsi come inosservanza dell'art. 6.2 della direttiva 92/43/CEE;

- Ritenuto per quanto sopra che occorre prevedere una valutazione caso per caso dell'incidenza che qualsiasi piano, programma, progetto, intervento o attività (P/P/P/I/A) possa avere sui siti appartenenti alla Rete Natura 2000, eliminando ogni "buffer" nonché il criterio escludente per impianti da realizzare e/o modificare ubicati all'interno dei siti appartenenti alla Rete Natura 2000;

RITENUTO sulla base di quanto sopra esposto di poter concludere il procedimento esprimendo parere motivato favorevole (ex art. 15 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.), relativamente alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ed estendendo tale parere alle finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza Ambientale (ex art. 5 del D.P.R. 357/1997 e s.m.i.);

FATTI SALVI i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge e senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi;

A TERMINE delle vigenti disposizioni

Decreta:

Art. 1

Si dispone parere motivato favorevole sul procedimento di Valutazione Ambientale Strategica del Piano "Aggiornamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (art. 199 del D.lgs. 152/2006) - Stralcio rifiuti speciali", presentato dal Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti nella qualità di Autorità Procedente, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e sull'integrato procedimento di Valutazione di Incidenza ambientale ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii, con le motivazioni di cui al Parere n. 216/2025 reso dalla C.T.S. durante la seduta del 30/04/2025 e di cui all'art. 2 del presente decreto, a condizione che siano ottemperate le previsioni di cui all'art. 3 del presente decreto.

Il parere motivato si estende alla Valutazione di Incidenza Ambientale e dispone parere favorevole alla VIncA. (ex art. 5 del D.P.R. 357/1997 e s.m.i.), concludendo in maniera oggettiva che non determinerà incidenza significativa, ovvero non pregiudicherà il mantenimento dell'integrità del sito/i con riferimento agli specifici obiettivi di conservazione di habitat e specie, nei limiti ed alle condizioni indicate dal Parere della C.T.S. n. 216/2025, dalla proposta di piano, dal Rapporto ambientale, dello Studio di incidenza e delle prescrizioni di cui all'art. 3 del presente decreto.

Art. 2

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto il Parere Tecnico Specialistico ambientale n. 216/2025 del 30/04/2025 rilasciato dalla C.T.S., composto di 42 pagine, nel quale sono contenute le motivazioni e le considerazioni su cui si fonda la decisione di cui all'art. 1, nonché l'attestazione di presenza dei componenti della Commissione firmata dal Segretario e dal Presidente della C.T.S..

Art. 3

L'Autorità Procedente illustrerà, in sede di dichiarazione di sintesi, in che modo le considerazioni ambientali sotto formulate sono state integrate nella proposta di "Aggiornamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (art. 199 del D.lgs. 152/2006) - Stralcio rifiuti speciali" e di come si è tenuto conto del Rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, inclusive delle osservazioni contenute nel parere della CTS n. 216/2025, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano adottato, alla luce delle alternative possibili che erano state individuate.

L'Autorità Procedente, pertanto, prima della presentazione del Piano per l'approvazione, provvederà alle modifiche ed alle integrazioni dei documenti di Piano e del Rapporto ambientale e della Sintesi non tecnica (parti integranti del Piano) tenendo conto di tutte le risultanze del parere motivato della C.T.S.

In particolare, in osservanza al Parere Tecnico Specialistico n. 216/2025 della C.T.S. ed al presente decreto, per garantire la migliore sostenibilità ambientale del Piano, procederà in sede di dichiarazione di sintesi a:

1. Ai sensi dell'art. 9 della Direttiva 2001/42/CE e dell'art. 17 del T.U.A. si dovrà illustrare in modo sintetico le considerazioni di carattere ambientale pervenute e in che modo siano state considerate e integrate nel Piano;

2. Dovrà essere sinteticamente riepilogato il processo integrato del Piano, della Valutazione Ambientale Strategica e della valutazione di Incidenza (schema procedurale e metodologico - Valutazione Ambientale VAS);

3. Dovranno essere elencati schematicamente i soggetti nelle consultazioni e dovrà essere coinvolti e fornire informazioni sulle consultazioni effettuate e sulla partecipazione del pubblico;

4. A seguito dell'adozione del presente Piano dovrà essere presentato ed avviato il Piano di Monitoraggio Ambientale il quale dovrà essere concordato con ARPA Sicilia. In particolare, l'A.P. dovrà integrare il Piano con le informazioni richieste da ARPA Sicilia sia per quanto riguarda il PMA sia per gli altri aspetti segnalati nelle osservazioni presentate da ARPA Sicilia;

5. A seguito dell'adozione del presente Piano dovrà essere presentato un Piano della comunicazione e della conoscenza ambientale in tema di rifiuti e di economia circolare;

6. Al fine di non generare conflittualità tra la pianificazione regionale in materia di gestione di rifiuti urbani e quella di gestione dei rifiuti speciali, nel Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, Stralcio Rifiuti Speciali occorre specificare che i flussi di rifiuti provenienti dalle piattaforme di trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati non possono essere computati nel fabbisogno impiantistico regionale per i rifiuti speciali, in quanto tali flussi di rifiuti sono già stati conteggiati nella pianificazione impiantistica effettuata nel PRGR Stralcio Rifiuti Urbani, la quale prevede che detti flussi di rifiuti siano prioritariamente avviati al recupero energetico presso i due realizzandi termovalorizzatori pubblici;

7. L'A.P. tra i criteri di localizzazione indicati nel Piano dovrà cambiare il criterio escludente per gli impianti ubicati entro 500 metri da case sparse, specificando che lo stesso è previsto solo per le abitazioni civili, mentre il criterio penalizzante dovrà essere previsto entro i 1000 metri;

8. L'A.P. tra i criteri di localizzazione indicati nel Piano, per la fattispecie relativa alla realizzazione impianti di deposito sul suolo (discariche) di rifiuti speciali in corrispondenza di beni paesaggistici tutelati ai sensi del D.lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., art. 142 comma 1 lett. c), dovrà cambiare la previsione da criterio penalizzante a criterio escludente;

9. L'A.P. dovrà prevedere una valutazione caso per caso dell'incidenza che qualsiasi piano, programma, progetto, intervento o attività (P/P/P/1/A) possa avere sui siti appartenenti alla Rete Natura 2000, eliminando ogni "buffer". Pertanto, per quanto concerne la realizzazione di impianti all'interno delle Z.S.C. e delle Z.P.S. di cui alla Rete Natura 2000, il criterio escludente dovrà essere cassato, cosi come tutti i "buffer" previsti nelle indicazioni di dettaglio di cui al capitolo 20.2 del Piano;

10. Dovrà essere integrato sul Portale Regionale SITR il visualizzatore riguardante i Criteri Localizzativi (Escludenti, Penalizzanti e Preferenziali) già presente per i rifiuti urbani, con i criteri di cui al Piano Regionale Gestione Rifiuti, Stralcio Rifiuti Speciali. Su detto visualizzatore dovranno essere pubblicati anche tutti i file GIS già trasmessi dall'A.P. in fase di avvio della procedura. Detti file dovranno essere integrati con lo shp riguardante i nuclei urbani e le aree industriali in modo da definire cartograficamente la fascia escludente dei 3 Km;

11. L'A.P. dovrà dichiarare di come si è tenuto conto del parere motivato;

12. Considerato che l'Amministrazione Regionale ha valutato di predisporre il Presente Piano come un Primo Stralcio denominato "Aggiornamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (art. 199 del D.lgs. 152/2006) - Stralcio rifiuti speciali" in Dichiarazione di Sintesi l'A.P. dovrà riportare i tempi di avvio delle procedure riguardanti il Piano delle Bonifiche.

Art. 4

L'Autorità procedente porrà in atto tutte le procedure di informazione al pubblico previste dagli artt. 15, 16, 17 e 18 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, ed in particolare dovrà provvedere:

- alla trasmissione del Piano, del rapporto ambientale, della sintesi non tecnica, insieme con il presente parere motivato e di tutta la documentazione acquisita nell'ambito della consultazione, agli organi competenti all'approvazione del Piano;

- alla pubblicazione sul proprio sito web istituzionale del presente parere;

- alla pubblicazione sul proprio sito web istituzionale della "dichiarazione di sintesi",

- a trasmettere all'autorità competente, in formato digitale, la dichiarazione di sintesi e le misure adottate in merito al monitoraggio da inserire sul proprio sito web, al fine di consentire l'attuazione di quanto previsto dall'art. 17, comma 1, e dall'art. 18, comma 3.

Art. 5

Ad ogni scadenza prevista dal piano di monitoraggio da redigere ed integrare secondo le prescrizioni di cui al punto 4 dell'art. 3 del presente decreto, ovvero entro un anno dall'approvazione del Piano, l'Autorità Procedente trasmetterà all'Autorità Competente i risultati del monitoraggio ambientale e le eventuali misure correttive adottate secondo le indicazioni di cui alla lettera i) dell'Allegato VI alla parte seconda, ai fini:

- dell'espressione del parere sui risultati del monitoraggio ambientale e sulle eventuali misure correttive adottate da parte dell'autorità procedente sia per la pubblicazione - della verifica lo stato di attuazione del piano, gli effetti prodotti e il contributo del medesimo al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale definiti dalle strategie di sviluppo sostenibile nazionale e regionali di cui all'articolo 3.

- della pubblicazione attraverso il sito web dell'autorità competente dei risultati del monitoraggio.

Le informazioni raccolte attraverso il monitoraggio sono tenute in conto nel caso di eventuali modifiche al Piano e comunque sempre incluse nel quadro conoscitivo dei successivi atti di pianificazione o programmazione relativi al Piano.

Art. 6

Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente per gli aspetti di natura ambientale di cui al D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. ed al D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. e solo per le previsioni di Piano indicate negli elaborati trasmessi a questo Assessorato.

L'autorità Procedente rimane obbligata ad avviare per i singoli progetti, qualora rientranti nella fattispecie di cui ai commi 6, 7 e 8 del medesimo art. 6 del D. lgs n. 152/2006, le previste procedure di VIA o Assoggettabilità a VIA integrate, ove richiesto, dalla V.Inc.A.

Art. 7

Ai sensi dell'art. 17 comma 1 del D. Lgs. 152/2006, il presente decreto sarà pubblicato integralmente sul sito web istituzionali di questo Assessorato Portale Valutazioni Ambientali del Dipartimento Regionale Ambiente (https://si-vvi.regione.sicilia.it), [Codice di Procedura n. 3585] e, in ossequio all'art. 68 comma 4 della legge regionale n. 21/2014, per esteso sul portale della Regione Siciliana e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. Il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, nella qualità di Autorità Procedente, provvederà alla pubblicazione del presente Decreto sul proprio sito web istituzionale.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla sua pubblicazione nella G.U.R.S. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro il termine di giorni 120 (centoventi) dalla medesima data di pubblicazione.

Palermo, 19 maggio 2025

L'Assessore

GIUSEPPA SAVARINO