Loading
Direzione scientifica di Andrea Scuderi - Pino Zingale
Direzione editoriale di Massimiliano Mangano - Chiara Campanelli 
Norma - quotidiano d'informazione giuridica - DBI s.r.l.
Direzione scientifica di M. Alessandra Sandulli e Andrea Scuderi
21/04/2015
GIUSTIZIA / Organizzazione

Avvocati-arbitri: i compensi delle camere arbitrali

Compensi, tassazione separata, nessuna contribuzione e credito di imposta nel caso di gratuito patrocinio: cosa prevede a riguardo il disegno di legge oggi al Senato.

Abbiamo già segnalato il disegno di legge sulla costituzione di camere arbitrali, come ennesimo tentativo volto ad offrire un nuovo strumento alternativo volontario alla giurisdizione pubblica e, tramite questo, ad abbattere l’arretrato monstre dei giudizi civili pendenti. Ma quale trattamento fiscale e quali compensi sono previsti per l’attività svolta dalle camere arbitrali e dagli avvocati?

Le disposizioni fiscali
Secondo l’attuale testo del disegno di legge, l’attività svolta dalle camere arbitrali non sarà soggetta ad alcuna imposta. Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento arbitrale dovrebbero rimanere esenti dall'imposta di bollo e da ogni altra imposta, spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.

Il verbale di conciliazione ed il lodo arbitrale
Il verbale di conciliazione sarà a sua volta esente dall'imposta di registro, mentre il lodo arbitrale che conclude la controversia sarà sottoposto a registrazione e sarà esente dall'imposta di registro, ma se rimarrà entro il limite di valore di 50.000 euro. In ogni caso, per la quota di valore eccedente l'imposta sarà dovuta in misura ridotta pari alla metà.

Ammesse le detrazioni
In atto, il ddl dispone che le parti che non sono soggette all’IVA potranno detrarre dalle imposte sui redditi tutte le somme pagate per sostenere i costi dell'arbitrato, sino alla concorrenza di euro 640 per ciascun procedimento arbitrale avviato nel corso dell'anno. Sarà la segreteria della camera arbitrale a rilasciare idonea certificazione, a richiesta delle parti, ai fini della detrazione d'imposta.

Diritto di segreteria: 50 euro ciascuno
Il ddl prevede un contributo fisso di segreteria da versare contestualmente alla domanda di procedimento arbitrale. Dovrebbe essere di 50 euro a carico di ciascuna delle parti.

Per i compensi la tassazione separata, niente IVA e nemmeno contributi
I compensi percepiti dagli arbitri per i procedimenti previsti nella presente legge dovrebbero essere soggetti a tassazione separata ai fini dell'imposta sui redditi e dovrebbero rimanere esenti da IVA e da qualsiasi contribuzione previdenziale. Ciascuna parte dovrebbe riconoscere all’arbitro:
- 450 euro, per le controversie di valore sino a 25.000 euro;
- 550 euro, per le controversie di valore da 25.000 a 50.000 euro;
- 650 euro, per le controversie di valore da 50.000 a 75.000 euro;
- 900 euro, per le controversie di valore da 75.000 a 100.000 euro.
Un importo pari alla metà dei precedenti, sarà inoltre riconosciuto per ogni decreto ingiuntivo.
Va detto che sempre secondo l’attuale formulazione del disegno di legge, i diritti di segreteria ed i compensi per l’arbitro, se dovuti, dovrebbero essere depositati dalle parti contestualmente alla richiesta di nomina dell’arbitro. Il mancato deposito renderà improcedibile la procedura arbitrale, esonerando la camera arbitrale da ogni responsabilità.

E in caso di gratuito patrocinio? Per l’avvocato scatta il credito di imposta
Nell’ipotesi di parte ammessa al gratuito patrocinio, l’arbitro che ha reso la sua prestazione nel relativo procedimento maturerà, in luogo del diritto al compenso, un credito d'imposta pari al compenso professionale previsto. L'ammissione ai benefici del patrocinio a spese dello Stato sarà deliberata dalla camera arbitrale su istanza della parte interessata, ed il credito d'imposta ai sensi del secondo periodo sarà certificato con dichiarazione della segreteria della camera arbitrale.

Camillo Scaduto
ALLEGATO 1 • Legislazione Nazionale - Atti Parlamentari e del Governo 01 Gennaio 1970, n. 1012


AVVISO - Ai sensi dell'art. 1, comma 1 del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, come modificato dalla legge di conversione 21 maggio 2004 n. 128 Le opere presenti su questo sito hanno assolto gli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La riproduzione, la comunicazione al pubblico, la messa a disposizione del pubblico, il noleggio e il prestito, la pubblica esecuzione e la diffusione senza l'autorizzazione del titolare dei diritti è vietata. Alle violazioni si applicano le sanzioni previste dagli art. 171, 171-bis, 171-ter, 174-bis e 174-ter della legge 633/1941.

D.B.I. SRL - via B. Mattarella, n. 58 - 90011 Bagheria (PA) - P.IVA 04177320829 - Iscr. Trib. Palermo 41892 vol.343/165