Direzione editoriale di Massimiliano Mangano - Chiara Campanelli
Avvocati in società
La legge annuale sul mercato e la concorrenza, non ancora approvata in via definitiva, contiene misure che riguardano da vicino gli avvocati ed i loro sodalizi.
Le nuove disposizioni sulle società tra avvocati, ma anche sulle loro associazioni, sono contenute nel disegno di legge sul mercato e la concorrenza che in questi giorni viene esaminato e discusso alla Camera. Con questa iniziativa, il Legislatore torna sui suoi passi e decide di fare tutto da solo. Così, abroga le norme sulla delega già varate nel dicembre 2012 con la Legge di riforma della professione forense.
Associazioni e domicilio professionale
La modifica dovrebbe riguardare l'abolizione del divieto, in atto imposto agli avvocati, di far parte di più di un'associazione, nonché dell'obbligo, per gli associati, di fissare il proprio domicilio professionale nella sede dell'associazione.
Società
Con il definitivo varo delle nuove norme, l'esercizio della professione forense in forma societaria dovrebbe essere presto consentito a società di persone, a società di capitali o a società cooperative iscritte in un'apposita sezione speciale dell'albo tenuto dall'ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la stessa società. Data la particolare natura dell'attività svolta, sono previsti dei vincoli ben precisi per la compagine societaria.
Professionisti sempre in maggioranza
Infatti i soci dovranno essere, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, avvocati iscritti all'albo, oppure avvocati iscritti all'albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni. Si tratta di una condizione ritenuta dalla legge sempre necessaria. Pertanto, il suo venir meno costituirà causa di scioglimento della società, con la conseguente cancellazione dall'albo da parte del consiglio dell'ordine presso il quale è iscritta la società stessa.
Sei mesi per rimediare
Da tenere presente, comunque, che, secondo l'attuale formulazione della proposta, la prevalenza dei soci professionisti potrà essere ristabilita entro sei mesi dal venir meno della condizione richiesta.
Componenti dell'organo di gestione solo interni
Inoltre, i componenti dell'organo di gestione non potranno essere estranei alla compagine sociale.
Personalità della prestazione professionale
L'apertura prevista dalle future norme non intaccherà in alcun modo il principio della personalità della prestazione professionale. Pertanto - si legge nel testo del ddl licenziato dalle Commissioni - l'incarico potrà essere svolto soltanto da soci professionisti in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento della specifica prestazione professionale richiesta dal cliente, i quali dovranno assicurare, per tutta la durata dell'incarico, la piena indipendenza e imparzialità, dichiarando possibili conflitti di interesse o incompatibilità, iniziali o sopravvenuti.
Responsabilità distinte
La responsabilità della società e quella dei soci non escluderanno la responsabilità del professionista che ha eseguito la specifica prestazione.
Cause di esclusione dalla società
La sospensione, cancellazione o radiazione del socio dall'albo nel quale è iscritto costituirà causa di esclusione dalla società.
Obblighi
Le società saranno in ogni caso tenute al rispetto del codice deontologico forense ed altresì soggette alla competenza disciplinare dell'ordine di appartenenza.
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