Direzione editoriale di Massimiliano Mangano - Chiara Campanelli
Sinistro con soli danni a cose: novità sui testimoni
Il ddl concorrenza introduce uno specifico obbligo in materia di identificazione dei testimoni.
I testimoni di sinistri con soli danni a cose dovranno essere identificati entro il termine di presentazione della denuncia e le loro generalità dovranno risultare dalla richiesta di risarcimento presentata all’impresa di assicurazione. La misura, volta a favorire il contrasto delle frodi in campo assicurativo, è contenuta nel ddl concorrenza, appena varato dall’Esecutivo.
Attraverso una specifica integrazione del Codice delle assicurazioni, l’iniziativa legislativa prevede che nel caso di incidenti con soli danni a cose, l’identificazione di eventuali testimoni sul luogo nel quale si sono verificati deve essere comunicata entro il termine di presentazione della denuncia di sinistro e deve risultare dalla richiesta di risarcimento presentata all’impresa di assicurazione. L’identificazione dei testimoni avvenuta in un momento successivo comporta l’inammissibilità della prova testimoniale addotta, fatte salve, in ogni caso, le risultanze dei verbali delle autorità di polizia intervenute sul luogo dell’incidente.
Il nuovo obbligo ha immediati riflessi anche sull’eventuale giudizio. Il ddl prevede, infatti, a riguardo che il giudice, sulla base della documentazione prodotta, non ammette le testimonianze che non risultino acquisite secondo le predette modalità e dispone l’audizione dei testimoni che non sono stati indicati nel rispetto delle medesime, nei soli casi in cui risulti comprovata l’oggettiva impossibilità della loro tempestiva identificazione.
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