Direzione scientifica di M. Alessandra Sandulli - Andrea Scuderi - Pino
Zingale
Direzione editoriale di Massimiliano Mangano - Chiara Campanelli
Direzione editoriale di Massimiliano Mangano - Chiara Campanelli
Direzione scientifica di M.
Alessandra Sandulli e Andrea
Scuderi
04/02/2009
Brevi considerazioni in materia di responsabilità erariale - profili dottrinari ed orientamenti giurisprudenziali
In un primo tempo nei confronti dell'Amministrazione, sin dagli albori della legislazione unitaria, si è affermata la responsabilità contabile, ossia la responsabilità soltanto dei c.d. agenti contabili, aventi il maneggio di denaro pubblico e non soltanto i semplici dipendenti pubblici. In seguito, con la legge di contabilità di Stato del 1869, è stata introdotta, per tutti i dipendenti dello Stato, la responsabilità amministrativa, per i danni da essi cagionati alle amministrazioni (statali) di appartenenza. La Costituzione, all'art. 103, secondo comma, infatti nell'individuare la Corte dei Conti quale magistratura avente giurisdizione nelle materie della contabilità pubblica e "nelle altre specificate dalla legge", ha lasciato alla tendenziale e discrezionale valutazione del legislatore ordinario la disciplina sostanziale e processuale afferente alla concreta attribuzione della giurisdizione relativamente alle diverse fattispecie di responsabilità amministrativa. La caratteristica fondamentale della responsabilità amministrativa-contabile si rinviene nella sua natura "pubblica" in quanto il pregiudizio erariale che la presuppone si riverbera innegabilmente sull'intera collettività. Ne consegue che l'azione finalizzata al ristoro dei danni patiti dalla p.a. ha natura obbligatoria e non discrezionale specialmente se si considera che la tutela dell'interesse finanziario di tutto il settore pubblico rappresenta il compito precipuo della Corte dei Conti. L'art. 28 della Costituzione, nel fissare la responsabilità dei funzionari e dei dipendenti dello Stato e degli enti pubblici per gli atti compiuti in violazione di diritti, ha introdotto un precetto di carattere generale che vede chiamati a rispondere dei danni arrecati al patrimonio pubblico tutti coloro che nell'esercizio delle rispettive funzioni abbiano determinato o concorso a determinare un depauperamento erariale. La Corte dei conti, nel confermare la giurisdizione contabile sulle persone giuridiche, muove dall'ontologica ricchezza di sfaccettature della responsabilità amministrativa, la quale presenta oltre ad un aspetto preventivo, un aspetto sanzionatorio strettamente collegato alla valutazione della colpevolezza, ed infine un aspetto risarcitorio connesso al danno cagionato. Attraverso un'operazione ermeneutica tesa ad evitare la centralizzazione di uno degli indicati aspetti, risulterà possibile, nel caso concreto, valutare sia le peculiarità del soggetto agente sia l'esigenza di salvaguardia delle risorse pubbliche in un ottica di buon andamento della p.a. Ne discende che la mancata esposizione di una persona giuridica alla responsabilità amministrativa-contabile creerebbe l'introduzione di un'inammissibile impunità, ritenendosi, tra l'altro, che anche nei confronti delle persone giuridiche sia ipotizzabile un'indagine sull'elemento psicologico, avendosi riguardo al comportamento delle persone fisiche che agiscono per l'ente in forza di un rapporto organico. Il complesso sistema normativo dunque risulta oggetto di interpretazioni orientate verso nuovi "sbocchi" che vedranno coinvolti pressoché tutti quei soggetti che a qualsiasi titolo "si trovino a maneggiare denaro pubblico", anche di provenienza comunitaria, atteso che qualsivoglia attività improntata ad una cattiva gestione del denaro pubblico si riflette direttamente o indirettamente in un danno a scapito della collettività amministrata.
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