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28/11/2013
GIUSTIZIA
/ Giudizio Corte dei conti
Giudizio pensionistico: come comunicare agli eredi l'interruzione del giudizio a seguito del decesso del ricorrente?
Modificando il proprio precedente orientamento, la Sezione d'Appello della Corte dei conti per la Sicilia afferma che l'art. 5, comma 3, della L. n. 205/2000, che stabilisce che "nel caso in cui il ricorrente risulti deceduto il Giudice dichiara interrotto il giudizio e dispone la comunicazione agli eredi ovvero la pubblicazione del relativo avviso nella Gazzetta Ufficiale (.)" deve interpretarsi nel senso che il legislatore abbia riconosciuto al Giudice la facoltà di scegliere alternativamente fra la notifica e la pubblicazione del provvedimento di interruzione del giudizio agli eredi.
AVVISO - Ai sensi dell'art. 1, comma 1 del decreto-legge 22 marzo 2004,
n. 72, come modificato dalla legge di conversione 21 maggio 2004 n. 128
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