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Direzione scientifica di M. Alessandra Sandulli e Andrea Scuderi
01/04/2011

La specialità finanziaria alla prova del federalismo. La Corte pone le basi del coordinamento del sistema siciliano...

La determinazione dei criteri di imputazione del gettito dei tributi erariali costituisce da sempre uno dei profili nevralgici dei rapporti finanziari tra lo Stato e le Regioni speciali, che investe aspetti fondamentali del coordinamento quali l'equilibrio di bilancio e la partecipazione delle autonomie speciali al finanziamento della solidarietà interistituzionale. In tal senso la Sentenza n. 116/2010 avente ad oggetto i criteri di riparto del gettito tra Stato e Sicilia, aggiunge un altro tassello alla paziente opera di "ortopedizzazione" dei regimi finanziari differenziati da diversi anni portata avanti dalla giurisprudenza costituzionale, al fine di renderli compatibili con le esigenze unitarie e solidaristiche dell'ordinamento di finanza pubblica, e fornisce (indirettamente) importanti indicazioni in merito al coordinamento della specialità finanziaria con il sistema complessivo di finanza pubblica. L'articolo, partendo dall'esame del "caso siciliano" - generalmente indicato come il più eclatante ed emblematico esempio della situazione di privilegio in cui versano le regioni ad autonomia differenziata - esamina le prospettive del coordinamento della specialità finanziaria alla luce dell'evoluzione del percorso di attuazione delle disposizioni costituzionali sul federalismo fiscale e delle prime prove di adeguamento degli ordinamenti finanziari differenziati agli obiettivi di perequazione e solidarietà stabiliti per le regioni a statuto speciale e le province autonome dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42. Se ne ricava l'irreversibile declino dell'originario modello di differenziazione, concepito come regime di autonomia "a sé stante", imperniato sul profilo quantitativo della titolarità di maggiori risorse rispetto agli enti ad autonomia ordinaria, e l'affermazione di un modello di specialità finanziaria "qualitativa", nell'ambito del quale la differenziazione non è più concepita esclusivamente in termini di quantità di risorse, quanto piuttosto in termini di possibilità di addivenire - in un contesto di principi e regole idonei a salvaguardare l'imprescindibile unitarietà dell'ordinamento - alla definizione di forme peculiari di autonomia, funzionali a porre gli enti che ne sono titolari in condizione di rispondere adeguatamente alle esigenze specifiche dei rispettivi territori.

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