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20/03/2015
GIUSTIZIA / Negoziazione assistita

Negoziazione assistita: il Consiglio Nazionale Forense fornisce la modulistica

Il CNF ha trasmesso tre differenti moduli (allegati alla notizia): il modulo di trasmissione dell'accordo ai sensi dell'art. 6, comma 3, D.L. n. 132/2014, conv. in L. n. 162/2014 e due formulari utili al rilievo statistico relativi al citato art. 6 e all'art. 12, che potranno essere depositati presso l'ufficiale dello stato civile.

Il Decreto legge n. 132/2014, convertito in Legge n. 162/2014 ha introdotto l’istituto della negoziazione assistita in forme e per situazioni giuridiche differenti.
Il Consiglio Nazionale Forense, precisando che l’impegno dell’Avvocatura per lo sviluppo di questo meccanismo alternativo alla giurisdizione non può che essere massimo, ha posto in essere una collaborazione con il Ministero dell’Interno, l’Istat e la Direzione generale di statistica del Ministero della Giustizia per monitorare l’impatto della procedura di nuovo conio e per agevolare gli avvocati negli obblighi legislativi derivanti.
Proprio per facilitare la pratica quotidiana degli avvocati, il CNF ha realizzato tre differenti moduli (allegati alla notizia) e, precisamente, il modulo di trasmissione dell’accordo ai sensi dell’art. 6, comma 3, e due formulari utili al rilievo statistico relativi al medesimo art. 6 e all’art. 12 del D.L. n. 132/2014, convertito in Legge n. 162/2014, che potranno ugualmente essere depositati presso l’ufficiale dello stato civile.
Ed invero, il citato art. 12 - che riguarda la "separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all'ufficiale dello stato civile" - non richiede l’assistenza tecnica obbligatoria, purtuttavia non è escluso - ed anzi probabile - che l’avvocato assista le parti nella redazione dell’accordo. Ragion per cui è apparso utile fornire modulistica per il rilievo statistico anche a questo fine.

Chiara Campanelli
ALLEGATO 1 • Generiche - Avvisi, comunicati - Varie 19 Marzo 2015, n. 6
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
presso il Ministero della Giustizia
 
CIRCOLARE 18 marzo 2015, n. 6-C-2015
 
Presidenti dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati
e, per conoscenza:
Ill.mi Signori Avvocati
Componenti il Consiglio Nazionale Forense
LORO SEDI
 
Oggetto: Negoziazione assistita - modulistica ex artt. 6 e 12, D.L. n. 132/2014 convertito in L. n. 162/2014.
 
Illustri Presidenti e Cari Amici,
come è noto, il d.l. n. 132/2014 convertito in legge n. 162/2014 ha introdotto l'istituto della negoziazione assistita in forme e per situazioni giuridiche differenti. L'impegno dell'Avvocatura per lo sviluppo di questo meccanismo alternativo alla giurisdizione non può che essere massimo, atteso che pone al centro la nostra figura professionale.
Per questo motivo, anche nell'ottica di migliorare dal punto di vista tecnico le soluzioni normative vigenti, il Consiglio nazionale ha iniziato un percorso di collaborazione con il Ministero dell'interno, l'Istat e la Direzione generale di statistica del Ministero della giustizia per monitorare l'impatto della procedura di nuovo conio e per agevolare gli avvocati negli obblighi legislativi derivanti, in particolare, dall'art. 6. Difatti, ai sensi del comma 3, nelle procedure di negoziazione in materia di separazione e divorzio, «l'avvocato della parte è obbligato a trasmettere, entro il termine di dieci giorni, all'ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto, copia, autenticata dallo stesso, dell'accordo munito delle certificazioni di cui all'articolo 5». Il comma 4 poi, com'è noto, prevede una sanzione amministrativa per l'avvocato che violi tale obbligo.
Pertanto, sono lieto di trasmetterVi tre differenti moduli che potranno essere utili nella nostra pratica quotidiana. Si tratta, in particolare, del modulo di trasmissione dell'accordo ai sensi dell'art. 6, comma 3 e di due formulari utili al rilievo statistico relativi al medesimo art. 6 e all'art. 12, che potranno ugualmente essere depositati presso l'ufficiale dello stato civile.
L'art. 12 - che riguarda la «separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all'ufficiale dello stato civile» - non richiede l'assistenza tecnica obbligatoria, purtuttavia non è escluso - ed anzi probabile - che l'avvocato assista le parti nella redazione dell'accordo. Ragion per cui è apparso utile fornire modulistica per il rilievo statistico anche a questo fine.
Con i più cordiali saluti,
 
IL PRESIDENTE
Avv. Prof. Guido Alpa

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