Direzione editoriale di Massimiliano Mangano - Chiara Campanelli
Negoziazione assistita, separazione e divorzio: nuovi chiarimenti del Ministero dell'Interno
Il Ministero dell'Interno espone le nuove e specifiche indicazioni concernenti le principali problematiche interpretative che hanno anche formato oggetto di quesiti inoltrati alla Direzione Centrale.
Il Ministero dell’Interno, con la circolare in commento, ha chiarito alcune zone d’ombra createsi in sede di applicazione degli articoli 6 e 12 del Decreto-legge 12 settembre 2014 n. 132 convertito nella Legge 10 novembre 2014 n. 162, che hanno introdotto importanti novità in tema di separazione personale, di cessazione degli effetti civili e di scioglimento del matrimonio, finalizzate alla semplificazione delle relative procedure.
Ed invero, in sede di applicazione di tali nuove disposizioni normative, sono emerse difficoltà interpretative da parte degli ufficiali dello stato civile in ragione della diversificata casistica, che ha evidenziato fattispecie non sempre esattamente riconducibili all'ambito oggettivo definito con gli indirizzi diramati.
Pertanto, al fine di scongiurare un'applicazione non sempre uniforme, il Ministero dell'Interno ha effettuato alcune importanti puntualizzazioni sulla seguente casistica:
- applicabilità dell'istituto di cui all'art. 12 nei casi in cui siano presenti figli minori di uno solo dei coniugi;- ambito di applicazione dell'articolo 12 con riferimento alla previsione di cui al comma 3, terzo periodo (patti di trasferimento patrimoniale);
- decorrenza del termine entro cui l'avvocato della parte deve trasmettere l'accordo autorizzato dall'autorità giudiziaria ai sensi dell'articolo 6;
- possibilità che le parti della convenzione di cui all'art. 6 si avvalgono del medesimo avvocato.
Il Consiglio Nazionale Forense, ha segnalato due fondamentali chiarimenti "per quanto di diretto interesse degli Avvocati":
- la decorrenza del termine di 10 giorni entro cui l’Avvocato deve trasmettere all’ufficiale di stato civile la copia dell’accordo decorre dalla data di comunicazione del nulla osta o dell’autorizzazione del procuratore generale o del presidente del tribunale a cura delle segreterie o cancellerie. (A tal proposito il CNF - in collaborazione con Istat - ha predisposto dei facsimile per semplificare tale adempimento; i facsimile sono allegati alla notizia e sono pubblicati sul sito del CNF, in una pagina dedicata, da cui è possibile scaricarli);
- in base al dato letterale delle norme, è precluso alle parti di avvalersi di un solo avvocato nelle procedure per separazione e divorzio; la circolare comunque specifica che alla trasmissione di copia dell’accordo può provvedervi solo uno di essi.
Circolare 24 aprile 2015, n. 6
Modulo trasmissione Accordo Negoziazione assistita ex. art. 6 legge 162/2014
Formulario Negoziazione Separazione e divorzi ex art. 6
Formulario Negoziazione Separazione e divorzi ex art. 12 (Ufficiale stato civile)
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