Direzione scientifica di M. Alessandra Sandulli - Andrea Scuderi - Pino
Zingale
Direzione editoriale di Massimiliano Mangano - Chiara Campanelli
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Direzione scientifica di M.
Alessandra Sandulli e Andrea
Scuderi
28/04/2009
Profili di riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni in ambito ambientale: problematiche in materia di inquinamento elettromagnetico
L'art. 117, comma III elenca le materia di legislazione concorrente nelle quali spetta alle Regioni una potestà legislativa vincolata al rispetto dei principi fondamentali, la cui determinazione spetta in via esclusiva allo Stato. Trattasi di principi che sono di attuazione della L. cost. n. 3/2001 ed espressamente indicati dallo Stato ovvero desumibili dalle leggi statali vigenti. La novella recata dalla citata L. cost. n. 3/2001 non incide sul concreto modo di esercizio della potestà legislativa concorrente nel senso che resta impregiudicato il rapporto tra leggi-cornice dello Stato e leggi regionali. Con la Legge n. 131/2003 il legislatore ha precisato che, fatti salvi gli effetti delle pronunce della Corte Costituzionale, rimangono in vigore le disposizioni normative statali alla data di entrata in vigore della legge stessa, disciplinanti materie che ora rientrano nella competenza esclusiva della Regione fino a quando non entrano in vigore le leggi regionali riguardanti le stesse materie. La Corte Costituzionale ha affermato che ogni qualvolta la Costituzione rinvii sic et simpliciter alla legge la disciplina di un determinata materia, si intende riferirsi esclusivamente alla legge dello Stato. Seguendo tale interpretazione, si finisce per privare le Regioni della potestà legislativa anche in materie nelle quali loro è attribuita a livello costituzionale. Il mancato ricorso da parte degli attori politici allo strumento tipico di ogni assetto federale e cioè quello della continua negoziazione e concertazione ha posto in luce l'incombere di numerosi problemi di natura giuridica oltre che istituzionale. Lo Stato fissa standard di tutela dell'ambiente uniformi sull'intero territorio nazionale, mentre le Regioni sono legittimate a porre in essere interventi, anche normativi. La Corte Costituzionale ha delineato un quadro normativo più chiaro seguito alla riforma del titolo V, affermando che il riparto di competenze tra Stato e regioni è impostato sul criterio della flessibilità. L'art. 117 Cost. comma II, lettera s, attribuisce alla potestà legislativa dello Stato la "materia" "Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali", laddove il comma III della stessa norma costituzionale attribuisce alla competenza concorrente, tra Stato e Regioni, un insieme di materie connesse alla "materia" tutela dell'ambiente e dell'ecosistema. L'ambiente non è più una "materia" ma un "valore", e quindi in quanto tale idoneo ad incunearsi trasversalmente presso tutti i soggetti istituzionali dell'articolato sistema italiano, interferendo nel delicato dibattito inerente alle competenze e potestà legislative regionali. Il giudice della costituzionalità delle leggi, esaminando l'art. 118 Cost., ha scorto il valore fondamentale del bene ambiente nell'interesse nazionale, attraverso una interpretazione costruttiva del principio di sussidiarietà, attribuendo le competenze amministrative allo Stato piuttosto che presso le Regioni. L'ordinamento nazionale, infatti, fa uso di tutti gli strumenti a sua disposizione in materia ambientale, sia a livello legislativo, sia amministrativo in senso stretto. La legislazione ambientale si è incentrata sull'uso della decretazione di urgenza e sulla delega legislativa. Con i decreti legislativi, il Parlamento delega il Governo ad intervenire su materie connotate da peculiarità di natura tecnologica o a predisporre testi unici e comunque provvedimenti certamente complessi. In ambito amministrativo, si è posto il problema tra pianificazione ambientale e pianificazione urbanistica. Si pensi ai c.d. piani territoriali di coordinamento provinciale, i quali informano gli indirizzi generali di assetto del territorio. In tal modo, è possibile definire una armonica rete di controlli, attraverso la predisposizione di una attività di monitoraggio dello stato dell'ambiente e dell'impatto ambientale in grado di intervenire sui fenomeni discorsivi creati da forme di inquinamento tra i quali l'elettrosmog, interessato oggi da una copiosa e pedissequa normativa nazionale e comunitaria.
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