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Direzione scientifica di M. Alessandra Sandulli e Andrea Scuderi
04/07/2013

Recenti indirizzi dottrinari e giurisprudenziali in tema di occupazione appropriativa e di risarcimento del danno tra diritto interno e normativa europea

Con il presente contributo si analizzano i più recenti arresti giurisprudenziali di merito e soprattutto di legittimità relativi alla tradizionale distinzione tra occupazione acquisitiva ed occupazione usurpativa sia sotto il profilo giurisdizionale sia sotto l'accezione della prescrizione del diritto al risarcimento. Entrambe le fattispecie possono essere ricondotti verso la più generale figura di atto contra ius dalle caratteristiche comuni rapportabile ad una pubblica amministrazione espropriante e consistente nell'occupazione sine titulo di un suolo privato. Ciò posto, le problematiche collegate al tema in oggetto e relative alla querelle sul diritto al risarcimento del danno cagionato da tale illecito, oggi connesso alle due diverse accezioni di occupazione sopra richiamate e sulla giurisdizione sulle domande di risarcimento dei danni da comportamenti della P.A.. Gli indirizzi giurisprudenziali di legittimità possono ormai ritenersi consolidati in ordine alla questione della competenza giurisdizionale circa il risarcimento del danno da occupazione illegittima ed irreversibile trasformazione del fondo. L'esame delle questioni ben note alla dottrina ed alla giurisprudenza ed attenzionate nel corso degli ultimi anni non può essere scevra da una disamina sulla natura giuridica dell'istituto dell'occupazione appropriativa o accessione invertita, di matrice giurisprudenziale. Con essa la P.A. acquista a titolo originario la proprietà di un fondo che ha illegittimamente occupato al fine di realizzare un'opera di pubblica utilità. Il fondo medesimo viene trasformato in modo irreversibile, in modo da renderne possibile la restituzione all'originario proprietario. Elemento indefettibile per la sussistenza dell'istituto e che permette di differenziare quest'ultimo dalla comune accezione di cui agli artt. 934-938 del codice civile è appunto l'emanazione della dichiarazione di pubblica utilità. Alla predetta dichiarazione si devono certamente accompagnare i requisiti dell'occupazione del fondo sotto la vigenza della dichiarazione di pubblica utilità, l'irreversibile trasformazione del fondo e la mancanza di un decreto di esproprio o altro atto idoneo comportante l'effetto traslativo della proprietà. E' opportuno osservare che gli indirizzi giurisprudenziali ancoravano l'occupazione appropriativa a principi condensati in norme che avevano superato il vaglio di costituzionalità. Conseguentemente, prima l'istituto de quo era conforme al principio di cui all'art. 1 del protocollo n. 1 addizionale alla Convenzione Europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, sulla base di un'interpretazione della Corte dei diritti dell'uomo; oggi il panorama giurisprudenziale è mutato. I più recenti arresti giurisprudenziali hanno affrontato il problema della lunghezza dei procedimenti espropriativi e delle refluenze degli stessi, giungendo a configurarsi una vera e propria patologia dei procedimenti medesimi. Si pensi agli innumerevoli casi in cui l'opera pubblica sia stata iniziata o compiuta, anteriormente alla rituale espropriazione del proprietario. La CEDU ha dato un'interpretazione negativa all'applicazione dei parametri indennitari seguiti sino ad allora, tenuto conto che l'occupazione sine titulo del bene non poteva considerarsi una ordinaria espropriazione. La Corte di Strasburgo ha costretto così il legislatore italiano a modificare in integrum l'istituto dell'accessione invertita. Oggi non è più possibile seguire il principio secondo cui l'occupazione appropriativa per fini di pubblica utilità - cui non fa seguito l'espropriazione - determina in ogni caso l'acquisto della proprietà per la P.A. dell'area occupata a seguito della realizzazione dell'opera pubblica, e ciò ai sensi del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e dell'art. 42 bis introdotto dal D.L. 6 luglio 2011 n. 98, art. 34 comma 1 mod. dalla L. 15 luglio 2011 n. 111. Secondo il richiamato indirizzo giurisprudenziale è possibile giungere ad un'acquisizione della titolarità del bene al patrimonio indisponibile della P.A. prevedendo la condizione del pagamento al soggetto privato del diritto di proprietà di un indennizzo.

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