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Direzione scientifica di M. Alessandra Sandulli e Andrea Scuderi
14/02/2011
GIUSTIZIA / Giudizio amministrativo

Relazione del Presidente del T.A.R. Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, sull'attività svolta nel 2010

Il Presidente dott. Ettore Leotta ha illustrato l'attività svolta nel 2010 presso la sezione staccata del T.A.R. Calabria.

L'8 febbraio 2011, in occasione dell'incontro su "Prospettive e problemi nell'applicazione delle norme del Primo libro del Codice del processo Amministrativo", organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi "Mediterranea" di Reggio Calabria e dal locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, presso la sede del T.A.R. Reggio Calabria il Presidente dott. Ettore Leotta ha presentato l'annuale relazione sull'attività della Sezione staccata nel 2010, per informare il Foro, le Istituzioni ed i Cittadini, oltre che dell'andamento dell'attività giurisdizionale, anche dei problemi logistici e organizzativi affrontati e dei risultati raggiunti.
Con una scelta di sobrietà, anche a fronte della riduzione dei fondi assegnati dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa ai singoli Tribunali, il Presidente ha deciso di rinunciare alla inaugurazione in forma solenne dell'anno giudiziario a Reggio Calabria, preferendo aderire alla cerimonia che si svolgerà presso la sede del T.A.R. Calabria in Catanzaro, ma nello stesso tempo non ha inteso privare il Foro reggino dell'annuale momento di confronto.
Indicati brevemente gli interventi logistici sulla sede del Tribunale, il Presidente ha messo in risalto "l'eccellente attività lavorativa svolta dai colleghi, che hanno sempre dimostrato spiccato senso del dovere, redigendo con ammirevole tempestività i provvedimenti giurisdizionali e poco curandosi dei limiti di lavoro prescritti dal Consiglio di Presidenza, che sono stati ampiamente superati, grazie alla disponibilità manifestata nel definire i ricorsi con sentenza breve, già in sede cautelare".
Questo particolare aspetto si pone in linea con lo spirito del nuovo Codice del processo amministrativo, che sollecita risposte sintetiche ed immediate alle istanze di giustizia.
È stato altresì messo in luce come i rapporti tra il Tribunale e l'Avvocatura siano improntati alla massima collaborazione. In particolare, "il deposito degli atti anche in formato digitale, ancora prima dell'entrata in vigore del Codice del processo amministrativo (Cfr. art. 136 c.p.a.), ha consentito alla Sezione staccata di Reggio Calabria di vantare un'altissima percentuale di utilizzo degli strumenti informatici, permettendo ai magistrati lo studio a distanza dei fascicoli di causa (vera e propria forma di "telelavoro"), senza la necessità di faticose movimentazioni di documenti cartacei".
Lodando la professionalità del Foro reggino, il Presidente ha evidenziato come "il livello della giurisprudenza dalla Sezione" sia "intimamente collegato al livello degli scritti difensivi, perché tra questi e le decisioni assunte dal Collegio vi è un costante interscambio di idee e di linee interpretative, una vera e propria "osmosi", nella quale a tutti i soggetti del processo viene riconosciuta pari importanza e dignità".
Alla relazione è stata allegata una raccolta di massime delle decisioni più rilevanti assunte dalla Sezione staccata nell'anno 2010, più volte auspicata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria.

Francesca Leotta
ALLEGATO 1 Generiche 08 Febbraio 2011
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA CALABRIA
SEZIONE STACCATA DI REGGIO CALABRIA
 
L'ATTIVITA' DEL TRIBUNALE NELL'ANNO 2010
 
Relazione del Presidente
Ettore Leotta (*)
 
(*) presentata presso la sede del Tar l'8 febbraio 2011, in occasione dell'incontro su "Prospettive e problemi nell'applicazione delle norme del Primo libro del Codice del processo Amministrativo", organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria
 
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria - Sezione staccata di Reggio Calabria nell'anno 2010
 
1 - Premessa
Il Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, a causa delle ben note difficoltà di bilancio, per il 2011 ha ridotto in maniera consistente i fondi assegnati ai singoli Tribunali Amministrativi Regionali ed alle relative Sezioni Staccate per lo svolgimento delle cerimonie di inaugurazione dell'anno giudiziario.
Di fronte all'alternativa di rinunciare del tutto all'inaugurazione dell'anno giudiziario 2011, ovvero di unire le scarse risorse disponibili per effettuare una cerimonia unitaria presso la sede del Tar Calabria, in Catanzaro, è stata preferita la seconda soluzione, che consente in ogni caso di evidenziare la presenza della Giustizia amministrativa in tutta la Regione.
A tale cerimonia unitaria parteciperanno congiuntamente i magistrati della Sede centrale di Catanzaro e della Sezione staccata di Reggio Calabria.
Nel ribadire l'importanza del ruolo istituzionale della Sezione staccata - che sin dalla sua creazione, disposta con D.P.R. 18 aprile 1975 n. 277, costituisce un punto di riferimento per i cittadini e le imprese della circoscrizione - lo scrivente ha ritenuto doveroso mettere a parte il Foro reggino e tutte le Autorità della provincia, ivi compreso il Mondo accademico, delle ragioni di tale scelta, sicuramente obbligata e per certi versi sofferta.
 
2 - Le ragioni dell'inaugurazione dell'anno giudiziario
La principale finalità della cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario è quella di consentire un incontro tra la Magistratura amministrativa, da una parte, e il Foro, le Istituzioni pubbliche ed i Cittadini dall'altra, al di fuori degli schemi rigidi delle udienze e camere di consiglio, nelle quali il dialogo è rigidamente circoscritto dalla specificità della materia del contendere.
Spesse volte tale preziosa occasione diventa un monologo del Presidente della struttura giudiziaria, mentre sarebbe più proficuo ascoltare le proposte degli operatori del diritto, in un'ottica di leale collaborazione, finalizzata a migliorare la funzionalità della struttura stessa.
A chi scrive è capitato talvolta, a margine di tali cerimonie, di ascoltare le critiche impietose di rappresentanti delle Istituzioni o di comuni cittadini, che lamentano la lentezza della risposta alle istanze di giustizia, vera e propria emergenza del sistema.
Tale lentezza, oltre ad avere elevatissimi costi sociali ed economici per i diretti interessati (si pensi, a titolo meramente esemplificativo, ai danni provocati dal protrarsi del contenzioso in materia di permessi a costruire, informative prefettizie antimafia, appalti, espropriazioni, sanzioni e trasferimenti del personale non contrattualizzato, e così via), ha altresì costi economici non indifferenti per lo Stato, tutte le volte in cui la parte ricorrente che ha subito il ritardo chiede ed ottiene una "equa riparazione" ex L. 24 marzo 2001 n. 89 (cd. "legge Pinto") per eccessiva durata del processo.
In tale ottica collaborativa lo scrivente ha ritenuto necessario predisporre una stringata relazione sull'andamento della Sezione staccata, al fine di informare il Foro, le Istituzioni ed i Cittadini, oltre che dell'andamento dell'attività giurisdizionale, anche dei problemi logistici e organizzativi affrontati e dei risultati raggiunti.
 
3 - I locali della struttura giudiziaria
A - Nell'assumere servizio presso la Sezione staccata di Reggio Calabria, lo scrivente ha constatato che il Tribunale è allocato in un edificio demaniale di prestigio, il Palazzo De Mojà (isolato 128), e che conseguentemente non è corrisposta alcuna somma per oneri locativi.
La nuova sala udienze, inaugurata il 12 marzo 2010, costituisce un vero vanto per la struttura giudiziaria, un esempio di "conservazione sostenibile" multi - obiettivo (filologica - climatica - sismica), presentato in più sedi scientifiche, tra cui il Massachusetts Institute of Technology (MIT), dal Prof. Domenico Enrico Massimo, docente della Facoltà di Architettura dell'Università degli Studi "Mediterranea" di Reggio Calabria, che con l'Ing. Alessandro Taverriti, Dirigente dell'Ufficio Tecnico della stessa Università, ha prestato la sua attività professionale in forma gratuita sia per la progettazione che per la direzione dei lavori.
L'ottimale coibentazione termica della sala, dimostratasi alla prova dei fatti fresca in estate e calda in inverno, rappresenta il risultato di un'intelligente opera di recupero, avviata dai Presidenti Passanisi ed Vitellio e portata a compimento in tempi ridottissimi.
Sennonché, in occasione di un violento nubifragio verificatosi il 3 settembre 2010, la predetta sala udienze, la sala magistrati e la sala avvocati, site a pianterreno, sono state allagate dalle acque meteoriche affluite dalla contigua Piazza del Popolo, a causa dei detriti di ogni tipo (compresi gli ortaggi di scarto del mercato all'aperto) che avevano ostruito la griglia caditoia della rete fognaria posta nella Piazza, a fianco del cancello d'ingresso pedonale che consente l'accesso al cortile interno del Tar. L'ostruzione della predetta griglia ha determinato un accumulo di acqua, che si è riversata prima nel cortile del Tar e da questo in tutti i locali in questione. Nonostante ripetute segnalazioni formali (fax e lettere raccomandate), la predetta griglia caditoia è stata ripulita soltanto il 23 settembre 2010, oltretutto in maniera sommaria.
Lo scrivente auspica che ad opera del Comune di Reggio Calabria vengano posti in essere quanto prima degli interventi strutturali, atti ad evitare il ripetersi dell'inconveniente, eventualmente realizzando un canale di raccolta nella parte mediana della Piazza del Popolo, e, nell'immediato, in via minimale, garantendo la sistematica pulitura delle griglie caditoie. Peraltro, come segnalato allo scrivente dal Prof. Massimo, fino all'inizio del secolo scorso tutta l'area occupata dall'edificio del Tar e dalla contigua Piazza era interessata da ben cinque torrenti!
B - Grazie a finanziamenti richiesti ad inizio d'anno ed accordati dal C.P.G.A., nei mesi di ottobre e novembre 2010 sono stati appaltati vari interventi manutentivi, tra cui il potenziamento dell'esistente impianto di videosorveglianza, necessario per garantire la sicurezza degli uffici.
C - Si è proceduto altresì a migliorare l'ambiente di lavoro, ampliando lo spazio destinato all'Ufficio ricezione ricorsi, nella consapevolezza che esso costituisce il luogo destinato all'incontro con l'utenza, nell'interesse della quale la struttura giudiziaria ha la sua stessa ragione d'essere.
D - Inoltre, lo scrivente si è attivato per sollecitare:
- la sostituzione degli infissi in legno, del tutto fatiscenti, del piano rialzato dell'edificio, nel quale sono allocati gli archivi del Tar;
- la verifica urgente dello stato di conservazione della capriate lignee del tetto dell'edificio (lato uffici), atteso che le capriate lignee che sorreggevano il tetto della sala udienze, poi integralmente sostituite, erano risultate rovinate dalla vetustà, dalle infiltrazioni di acqua e dagli insetti (termiti, tarme e simili).
A tal proposito, con nota del 23 dicembre 2010 prot. n. 0028283 il Segretario Generale per i Tar ha informato lo scrivente che il Provveditore Interregionale Opere Pubbliche per la Sicilia e la Calabria, per le vie brevi, aveva assunto l'impegno di far realizzare quanto prima quanto richiesto, attingendo ai residui relativi alla delibera Cipe n. 103 del 6 novembre 2009.
Si auspica che tali interventi, necessari ed urgenti, già sollecitati nell'anno 2009 e più volte promessi, vengano effettuati al più presto, essendo stata già avviata la fase di progettazione.
 
4 - Magistrati e personale amministrativo
A - I magistrati in servizio presso la Sezione staccata sono n. 6 unità, compreso il Presidente, su un organico di n. 7 unità.
Il Presidente Italo Vitellio è stato collocato a riposo per limiti di età dal 16 aprile 2010 ed è stato sostituito dallo scrivente, che si è insediato l'11 maggio 2010.
Nei mesi sin qui trascorsi lo scrivente ha avuto modo apprezzare l'eccellente attività lavorativa svolta dai colleghi, che hanno sempre dimostrato spiccato senso del dovere, redigendo con ammirevole tempestività i provvedimenti giurisdizionali e poco curandosi dei limiti di lavoro prescritti dal Consiglio di Presidenza, che sono stati ampiamente superati, grazie alla disponibilità manifestata nel definire i ricorsi con sentenza breve, già in sede cautelare.
B - Il Dirigente della Segreteria "ad interim" Dott. Gianfranco Mizzelli, che con impegno ed entusiasmo aveva seguito i lavori di ristrutturazione della sala udienze, è stato collocato a riposo a domanda dall'1 dicembre 2010 ed è stato sostituito, in via interinale, dal Dott. Salvatore Bufalo, Segretario Generale del Tar Calabria.
Allorché lo scrivente ha assunto le proprie funzioni, presso la Segreteria del Tar prestavano servizio, oltre al Dirigente "ad interim", n. 15 dipendenti amministrativi, di cui n. 4 in posizione di comando.
In corso d'anno vi è stato un collocamento a riposo, mentre n. 3 dipendenti già in posizione di comando sono stati immessi nei ruoli del personale della giustizia amministrativa, con effetto dall'1 gennaio 2011.
C - Il personale amministrativo è stato impegnato anzitutto nelle attività ordinarie, che dal 16 settembre 2010 sono divenute più gravose, almeno nella fase iniziale, a seguito dall'entrata in vigore del nuovo codice del processo amministrativo, che ha reso necessaria la modifica e l'adeguamento alla nuova disciplina di prassi operative consolidate nel tempo.
Lo stesso personale si è dedicato, altresì, all'attuazione di un progetto apposito, volto all'abbattimento dell'arretrato, costituito il più delle volte da ricorsi sui quale non vi è più interesse alla definizione della lite.
Così, a partire dall'1 settembre 2009, relativamente a n. 5.305 ricorsi ultraquinquennali sono stati diramati gli avvisi con i quali, ai sensi dell'art. 9, comma 2, della L. 21 luglio 2000, n. 205 (nel testo modificato dall'art. 54, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 e dall'art. 57, comma 1, della L. 18 giugno 2009, n. 69), è stato fatto onere alle parti ricorrenti di presentare una nuova istanza di fissazione dell'udienza con la firma delle parti entro sei mesi dalla data di notifica dell'avviso medesimo.
Nel corso dell'anno 2010 n. 990 ricorsi, per i quali non è stata presentata l'istanza di cui sopra, sono stati dichiarati perenti con decreti presidenziali approntati prevalentemente dall'Ufficio Stralcio, supportato nell'ultima parte dell'anno da numerosi dipendenti che avevano aderito al progetto.
L'attività relativa alla redazione dei decreti presidenziali di perenzione sta proseguendo proficuamente nell'anno in corso, con l'impegno di tutto il personale amministrativo della Sezione.
 
5 - I rapporti con il Foro
I rapporti con il libero Foro e con le Avvocature delle Amministrazioni pubbliche sono improntati alla massima collaborazione.
Il deposito degli atti anche in formato digitale, ancora prima dell'entrata in vigore del Codice del processo amministrativo (Cfr. art. 136 c.p.a.), tranne qualche sparuta eccezione, ha consentito alla Sezione staccata di Reggio Calabria di vantare un'altissima percentuale di utilizzo degli strumenti informatici, permettendo ai magistrati lo studio a distanza dei fascicoli di causa (vera e propria forma di "telelavoro"), senza la necessità di faticose movimentazioni di documenti cartacei.
Nei mesi passati lo scrivente, proveniente da struttura giudiziaria situata in altra Regione, ha avuto modo di apprezzare l'elevata professionalità degli Avvocati che esercitano il patrocinio avanti la Sezione staccata di Reggio Calabria, professionalità che si manifesta con l'accurata redazione degli scritti difensivi, con la puntuale citazione di precedenti giurisprudenziali, con la discussione misurata, pacata ed attenta, sia in udienza pubblica che in sede cautelare.
Occorre evidenziare, a tal proposito, che il livello della giurisprudenza dalla Sezione finisce con l'essere intimamente collegato al livello degli scritti difensivi, perché tra questi e le decisioni assunte dal Collegio vi è un costante interscambio di idee e di linee interpretative, una vera e propria "osmosi", nella quale a tutti i soggetti del processo viene riconosciuta pari importanza e dignità.
L'auspicio è che tali lodevolissime forme di collaborazione, specie quella relativa al deposito immediato degli atti anche in formato elettronico (possibilmente in formato word per il ricorso, i motivi aggiunti ed il ricorso incidentale, in modo tale da agevolare la redazione dell'oggetto esteso dei provvedimenti giurisdizionali) possano continuare anche negli anni a venire.
 
6 - Il nuovo codice del processo amministrativo
Nella storia della giustizia amministrativa del nostro Paese l'anno appena trascorso sarà ricordato per l'entrata in vigore, dal 16 settembre 2010, del nuovo Codice del processo amministrativo.
Da un autorevole collega, Aldo Ravalli, che si ricorda volentieri perché Presidente della Sezione Staccata di Reggio Calabra alla fine negli anni ‘90, è stato sottolineato che già la scelta di denominare il Decreto Leg.vo 2 luglio 2010 n. 104 come "Codice del processo amministrativo" ha una sua valenza sostanziale, poiché un "codice" ha caratteristiche peculiari, in quanto:
a) contiene un nucleo sistematico di concetti, cioè di principi giuridici;
b) attua l'unificazione del sistema delle fonti;
c) possiede organicità e completezza, e quindi è in grado di assicurare esaustività ed autointegrazione in relazione ai casi nuovi, dati dalla fluidità delle vicende sociali ed economiche e dei rapporti tra cittadini e Stato.
In questa sede lo scrivente si limita ad evidenziare quello che gli sembra essere lo spirito che anima il nuovo codice, ossia la volontà di dare risposte quanto più immediate alle istanze di giustizia, favorendo l'adozione di sentenze in forma semplificata già in sede cautelare (art. 60 c.p.a.) ed anche in sede di merito (art. 74 c.p.a.).
Tale esigenza di celerità - valorizzata dal Legislatore delegato anche con l'introduzione del principio secondo cui gli atti giudiziari devono essere redatti in maniera "sintetica" (art. 3, comma 2, c.p.a.) - è stata avvertita dal Tribunale ancora prima dell'entrata in vigore del nuovo codice, allorché, pur nel rispetto dei limiti del carico di lavoro individuale di ogni magistrato, è stata favorita la decisione dei nuovi ricorsi già in sede cautelare, ovvero con la fissazione del merito in tempi ristretti.
Attualmente, per gran parte dei ricorsi più datati (ultraquinquennali), per i quali vi è stata una manifestazione di interesse, lo scrivente ha proceduto alla fissazione degli stessi ad un'udienza pubblica, impegnando buona parte dei ruoli di merito per l'anno 2011.
 
7 - Le decisioni più rilevanti assunte dalla Sezione Staccata
Nell'individuazione delle decisioni più rilevanti assunte dalla Sezione staccata di Reggio Calabria, lo scrivente ha ritenuto opportuno indicare quelle pubblicate dalle riviste giuridiche on - line di più rilevante diffusione nazionale, nonché alcune inedite, ritenute di particolare interesse.
Le massime delle predette decisioni sono riportate in appendice alla presente relazione, prima dei dati statistici relativi all'attività nell'anno 2010 della Sezione staccata.
Giurisprudenza più significativa del Tar Calabria - Sezione staccata di Reggio Calabria, relativa all'anno 2010
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In materia di conflitti interorganici e rappresentanza in giudizio delle istituzioni scolastiche statali.
 
Sentenza 13 gennaio 2010, n. 2 - Pres. VITELLIO, Est. ZONNO, in www.sentenzeitalia.it
1. - Pur se è vero che il giudizio amministrativo non è di regola aperto alle controversie tra organi di una stessa Amministrazione, anche se dotati di personalità giuridica, ma è diretto a risolvere controversie intersoggettive, è pur vero che il ricorso giurisdizionale contro la P.A. di appartenenza può ipotizzarsi allorché vengano in rilievo atti incidenti in via diretta sulle prerogative proprie dell'organo o dei soggetti incisi (come nel caso di un dirigente che impugni l'atto dell'Amministrazione di appartenenza di riduzione della pianta organica del proprio ufficio).
2. - La rappresentanza in giudizio degli Istituti scolastici spetta, in linea di principio, all'Avvocatura dello Stato che conserva la rappresentanza e difesa in giudizio delle Istituzioni scolastiche anche dopo l'autonomia e la personalità giuridica attribuite loro dall'art. 21 L. 15 marzo 1997 n. 59.
 
In materia di esami di avvocato - Elaborati scritti - Valutazione
 
Sentenza 13 gennaio 2010, n. 5 Pres. VITELLIO, Est. VELTRI, in www.utetgiuridica.it
1. - In sede di valutazione delle prove scritte sostenute all'esame per l'abilitazione alla professione forense il giudizio tecnico-discrezionale della commissione esaminatrice riguarda vari profili (il modo in cui è stato redatto l'elaborato scritto in relazione al caso concreto, la soluzione giuridica prospettata, la pertinenza delle norme giuridiche richiamate, la menzione delle massime giurisprudenziali formatesi sul caso specifico affrontato e dell'orientamento prevalente, la chiarezza espositiva, la forma sintattica e la stessa logica emergente dall'elaborato, ecc.) che implicano all'evidenza un sindacato pregnante consentito, in sede di legittimità, soltanto da una lampante implausibilità dell'operato valutativo della commissione.
 
In materia di espropriazione - Occupazione acquisitiva: è espunta dall'ordinamento - Danni risarcibili a seguito della trasformazione di un bene di proprietà privata
 
Sentenza 13 gennaio 2010, n. 7 Pres. VITELLIO, Est. VELTRI, in www.utetgiuridica.it
1. - E' definitivamente espunta dall'ordinamento l'occupazione acquisitiva, quale istituto nato da un costrutto meramente ermeneutico, inaccettabile dopo il varo del D.P.R. n. 327/2001. L'art. 43 del decreto cit., infatti, nel prevedere l'istituto della c.d. acquisizione sanante, sottende il principio per cui il diritto di proprietà può estinguersi, in mancanza di decreto di esproprio o di cessione volontaria, solo per effetto del decreto di acquisizione contemplato dalla norma, la quale costituisce, a livello di diritto positivo, una risposta concreta all'orientamento assunto in materia dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo circa la contrarietà alla CEDU ed al suo protocollo aggiuntivo, dell'incerto istituto dell'occupazione acquisitiva.
2. - Il risarcimento dei danni derivanti da mancata utilizzazione del bene durante l'occupazione illegittima, va determinato in maniera analoga a quanto previsto dall'art. 43, comma 6, del D.P.R. n. 327/2001 e cioè in misura pari agli interessi; tali interessi, sebbene siano stati qualificati come "moratori" dal legislatore, nel contesto sistematico della disposizione, assumono, piuttosto, la fisionomia degli interessi compensativi, per il mancato godimento del bene, in analogia alla previsione dell'art. 1499 c.c..
3. - L'utilizzazione e trasformazione da parte della P.A., senza titolo, di un bene di proprietà privata comporta, normalmente, due distinti danni, i quali vanno entrambi risarciti anche alla luce dei principi espressi dalla giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'Uomo (CEDU) relativi alla necessaria integrità del ristoro del pregiudizio derivante da attività illecita dell'amministrazione: a) il primo attiene alla perdita (definitiva) della proprietà, che avviene nel momento in cui è adottato il provvedimento di cui all'articolo 43 del T.U. n. 327/2001 o quando il privato "rinuncia" alla proprietà; b) il secondo danno riguarda la mancata utilizzazione del bene (o del suo corrispondente valore monetario) per il periodo compreso tra l'inizio della occupazione senza titolo e la perdita della proprietà.
4. - Dalla riforma introdotta dall'articolo 43 del D.P.R. n. 327/2001 non deriva alcuna preclusione per il proprietario, cui l'Amministrazione abbia sottratto un suolo (il bene) in via di fatto o sulla base di un titolo poi annullato o divenuto inefficace, di chiedere, in luogo della restituzione del bene, il risarcimento per equivalente.
5. - Il risarcimento conseguente all'utilizzazione e trasformazione da parte della P.A., senza titolo, di un bene di proprietà privata va determinato non già con riferimento alla data di ultimazione dell'opera pubblica, ma a quella, diversa, in cui l'Amministrazione adotta un provvedimento di acquisizione sanante, oppure, in mancanza, a quella in cui il proprietario, optando per il solo risarcimento del danno per equivalente, abbandona implicitamente il proprio diritto di proprietà in favore dell'Amministrazione (1).
(1) Negli stessi termini Sentenza 22 febbraio 2010 - Pres. VITELLIO, Est. CRISCENTI in www.sentenzeitalia.it
 
In materia di personale del servizio Sanitario Nazionale - Funzioni di coordinamento - Indennità
 
Sentenza 13 gennaio 2010, n. 9 Pres. VITELLIO, Est. VELTRI, in www.utetgiuridica.it
1. - L'art. 10 del CCNL del comparto sanità per il 1998/2001, nel prevedere una specifica indennità (composta da una parte fissa ed un'altra variabile) per coloro ai quali sia affidata la funzione di coordinamento delle attività assegnate, ha disposto che in sede di prima applicazione l'indennità (limitatamente alla parte fissa) debba competere in via permanente ai collaboratori professionali appartenenti alla categoria D, ovvero anche al personale proveniente dalla categoria C cui sia riconosciuto l'espletamento di funzioni di effettivo coordinamento, ma in quest'ultimo caso solo a seguito di una "discrezionale" valutazione aziendale basata sulla contingente situazione organizzativa.
 
In materia di pubblico impiego - Mansioni superiori - Azione di arricchimento
 
Sentenza 18 gennaio 2010, n. 12 Pres. VITELLIO, Est. ZONNO, in www.utetgiuridica.it
1. - Non sussistono i presupposti per l'applicabilità dell'art. 2041 c.c. a favore dell'impiegato pubblico che richiede l'indennizzo per ingiustificato arricchimento dell'Amministrazione a causa di asserito svolgimento di mansioni superiori rispetto a quelle inerenti alla qualifica rivestita, dal momento che ciò non arrecherebbe alcuna effettiva diminuzione in danno del dipendente medesimo (c. d. depauperamento), che della menzionata azione è requisito essenziale.
 
In materia di cimiteri - Principio di sussidiarietà
 
Sentenza 26 gennaio 2010, n. 26 - Pres. VITELLIO, Est. GATTO COSTANTINO, in www.jurisdata.it
1. Il principio di sussidiarietà impone di orientare l'interpretazione della disciplina vigente nel senso di assicurare la massima latitudine possibile all'autonomia decisionale comunale, che rappresenta il livello di governo più vicino ai cittadini. Tale principio implica che la disciplina di cui al d.P.R. 285/1990 costituisce un quadro normativo unitario e mantiene un proprio valore di orientamento uniforme a livello nazionale della regolamentazione delle aree cimiteriali per quanto concerne l'igiene e la sanità collettiva, ma che, per quanto non espressamente disciplinato, o per quanto risulti essere relativo alla specifica incidenza della materia sull'assetto del territorio - funzione amministrativa propria del comune -, può essere integrato dal regolamento comunale.
2. Sebbene la giurisprudenza qualifichi la concessione del suolo cimiteriale alla stregua di un diritto di superficie, ciò non comporta che la disciplina del diritto reale assorbe ogni profilo di regolamentazione del rapporto, posto che quest'ultimo trae pur sempre origine da una concessione, ossia da un provvedimento amministrativo ampliativo. Quest'ultimo qualifica strutturalmente il rapporto tra ente concedente e titolare della concessione, e dunque il regime stesso del diritto di superficie che variamente condiziona alle statuizioni dell'ente concedente, secondo il regime pubblicistico proprio del titolo medesimo (nella specie, il comune correttamente eccepiva l'inefficacia, nei suoi confronti, del titolo di acquisito stipulato in forme diverse da quelle previste dal locale regolamento cimiteriale ossia in assenza del funzionario comunale che era prescritto assistesse all'acquisto, in funzione di controllo della rispondenza dell'atto ai requisiti che il regolamento pone quali condizioni della cessione del titolo).
 
In materia di accesso agli atti amministrativi - Atti organizzativi dell'Amministrazione di appartenenza
 
Sentenza 26 gennaio 2010, n. 33 Pres. VITELLIO, Est. GATTO, in www.utetgiuridica.it
1. - In tema di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, l'art. 11 del Dlgs 27 ottobre 2009 n. 150, sottopone ad una penetrante forma di pubblicità e trasparenza (definita come "accessibilità totale") le "informazioni" (e dunque non solo i documenti, ma anche i "dati") concernenti ogni aspetto dell'organizzazione (compresi anche gli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti).
Si deve riconoscere al dipendente di una PA il diritto all'ostensione degli atti relativi all'organizzazione del servizio in cui è inquadrato, compresi quelli relativi all'impiego del personale addetto e la distribuzione dei carichi di lavoro, come pure, ad es. quelli rilevanti ai fini del "mobbing", oppure quelli relativi alle procedure di mobilità e così via.
 
In materia di indennità di buonuscita dei dipendenti scolastici
 
Sentenza 27 gennaio 2010, n. 36 Pres. VITELLIO, Est. VELTRI, in www.utetgiuridica.it
1. - Con riferimento ai dipendenti scolastici collocati a riposo nel periodo di vigenza dell'accordo di comparto valido per gli anni 1988/1990, deve ritenersi che ai medesimi spettano i diritti accessori sull'indennità di buonuscita, quali la rivalutazione monetaria ed interessi legali, a decorrere dalla maturazione dei singoli miglioramenti computabili, e fino al saldo, all'uopo precisandosi che per crediti previdenziali maturati successivamente all'entrata in vigore dell'art. 16 comma 6 della L. 30 dicembre 1991 n. 412, è escluso il cumulo degli interessi e della rivalutazione relativamente ai crediti previdenziali.
 
In materia di risarcimento del danno per mancata stipula di un contratto di appalto
 
Sentenza 27 gennaio 2010 n. 44 - Pres. VITELLIO, Est. GATTO COSTANTINO, in www.sentenzeitalia.it
1. - L'annullamento in sede giurisdizionale del provvedimento di revoca dell'aggiudicazione (provvisoria) di una gara d'appalto è vicenda che va inquadrata nell'ambito della responsabilità precontrattuale ai sensi dell'art. 1337 Cod. civ., tenendo presente che in tal caso il mancato rispetto dei generali canoni di buona fede e correttezza in contraendo si risolve in un'attività della Pubblica amministrazione nel suo complesso illegittima, ove abbia comunque determinato l'impossibilità del sorgere del vincolo contrattuale.
2. - Il danno risarcibile a titolo di responsabilità precontrattuale da parte della Pubblica amministrazione a seguito della mancata stipula del contratto di appalto è limitato: a) al rimborso dalle spese inutilmente sopportate nel corso delle trattative svolte in vista della conclusione del contratto (danno emergente), nonché b) al ristoro della perdita, se adeguatamente provata, di ulteriori occasioni di stipulazione con altri di contratti altrettanto o maggiormente vantaggiosi, impedite proprio dalle trattative indebitamente interrotte (lucro cessante), con esclusione del mancato guadagno che sarebbe stato realizzato con la stipulazione e l'esecuzione del contratto.
 
In materia di svolgimento delle gare di appalto: individuazione dei requisiti di partecipazione
 
Sentenza 28 gennaio 2010 n. 45 Pres. VITELLIO, Est. CARUSO, in www.giustamm.it.
1. In tema di gara per l'affidamento di un appalto pubblico, la singola stazione appaltante può prescrivere requisiti idoneativi diversi e più severi rispetto a quelli normativamente fissati, anche al fine di meglio tutelare l'interesse pubblico perseguito, in quanto rientra nella discrezionalità dell'amministrazione la fissazione di requisiti di partecipazione ad una gara d'appalto diversi, ulteriori e più restrittivi di quelli legali; ciò, tuttavia, nel rispetto del limite della logicità e ragionevolezza di quanto richiesto e della pertinenza e congruità a fronte dello scopo perseguito, in modo da non restringere, oltre lo stretto indispensabile, la platea dei potenziali concorrenti e da non precostituire situazioni di assoluto privilegio.
2. In caso di gara di appalto indetta da un Comune per l'affidamento dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, risulta senz'altro eccessiva ed inutile la richiesta delle categorie 2 ("raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi individuati ai sensi dell'art. 33, d. lg. 5 febbraio 1997 n. 22, avviati al recupero in modo effettivo ed oggettivo") e 4 ("raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi") di cui all'art. 8, D.M. 28 aprile 1998 n. 406, dato che il capitolato d'appalto non prevede la raccolta ed il trasporto di tali rifiuti, ma solo (art. 2 C.S.A.) quella dei R.S.U. e assimilati, per la quale è necessaria e sufficiente l'iscrizione in categoria 1.
 
In materia di impugnazione di atti endoprocedimentali
 
Sentenza 28 gennaio 2010 n. 46 Pres. VITELLIO, Est. ZONNO, in www.giustamm.it
1. La regola secondo la quale l'atto endoprocedimentale non è autonomamente impugnabile, incontra un'eccezione nel caso di atti interlocutori idonei a cagionare un arresto procedimentale capace di frustrare l'aspirazione dell'istante ad un soddisfacimento dell'interesse pretensivo prospettato e di atti soprassessori che, rinviando ad un avvenimento futuro e incerto nell'an e nel quando il soddisfacimento dell'interesse pretensivo fatto valere dal privato, determinano un arresto a tempo indeterminato del procedimento che il privato ha attivato a sua istanza.
2. L'obbligo di conclusione del procedimento con un provvedimento espresso di cui all'art. 2 della l. 241/90 è applicabile anche agli atti endoprocedimentali se sono esclusi dalla disciplina degli art.16 e 17 che prevede la possibilità della P.A. di concludere il procedimento a prescindere dai pareri e dalle valutazioni tecniche obbligatorie rilasciate da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica, territoriale e della salute dei cittadini.
 
In materia di affidamento di un servizio utilizzando le risultanze di una gara di appalto svolta da altra amministrazione e della necessità di indire una procedura ad evidenza pubblica per la scelta di un broker assicurativo
 
Sentenza 9 febbraio 2010 n. 62 - Pres. VITELLIO, Est. GATTO COSTANTINO, in www.sentenzeitalia.it
1. - La scelta di revocare l'intervenuta proroga di un contratto di servizio in essere tra la parte pubblica e un appaltatore privato equivale all'esercizio di una facoltà di recesso che, come tale, è soggetta alla cognizione del giudice ordinario.
2. - L'affidamento di un servizio da parte di una Pubblica amministrazione al soggetto risultato aggiudicatario di un identico servizio in una distinta procedura di gara, posta in essere da un Ente diverso dall'affidante, concretizza una vera e propria trattativa diretta e comporta l'alterazione delle regole di gara e della base d'asta del procedimento di evidenza pubblica utilizzato quale riferimento, violando il principio della par condicio tra le imprese, nonché i criteri stessi dell'evidenza pubblica, i quali postulano indefettibilmente la piena corrispondenza tra il progetto di servizio (o di opera pubblica) posto a gara ed il successivo fenomeno dell'aggiudicazione e della stipulazione del contratto.
3. - In tema di appalti pubblici, è illegittimo avvalersi della procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, ai sensi dell'art. 57 comma 2 lett. c) D.L.vo 12 aprile 2006 n. 163, quando l'urgenza nel provvedere nasce da una condizione di carenza di programmazione dell'Ente, o comunque da un ritardo o da insufficienze della propria attività amministrativa, perché, in tale caso, la predetta urgenza è sicuramente imputabile a fatto dell'Amministrazione e dei suoi dirigenti.
4. - In tema di appalto di servizi la scelta del broker assicurativo da parte della Pubblica amministrazione va effettuata con procedura a evidenza pubblica.
 
In materia di gare di appalto - Carenze documentali - Rilevanza
 
Sentenza 9 febbraio 2010, n. 64 Pres. VITELLIO, Est. GATTO COSTANTINO, in www.utetgiuridica.it
1. - In materia di appalti pubblici, la previsione di una generale comminatoria di esclusione per la mancanza di qualsiasi documento va considerata abnorme ed eccessiva in quanto si risolve in un mero formalismo che pone il rischio della perdita incolpevole dei documenti allegati a carico della parte richiedente, la quale, peraltro, non ne ha più la disponibilità e non ha dunque strumenti per tutelarsi da tale evenienza.
 
In materia di gare di appalto: possesso dei requisiti di regolarità fiscale
 
Sentenza 9 febbraio 2010 n. 65 - Pres. VITELLIO, Est. GATTO COSTANTINO, in www.sentenzeitalia.it
1. - In tema di cause di esclusione dalle gare di appalto, l'art. 38 lett. g) D.L.vo 12 aprile 2006 n. 163 conferisce rilievo alla violazione degli obblighi inerenti al pagamento delle imposte, e come tale comprende sia le ipotesi di evasione fiscale sia quelle di debiti insoluti nei confronti dell'Erario; pertanto, in applicazione del principio della capacità contributiva, il requisito della regolarità fiscale va inteso come riferito sia all'adempimento degli obblighi di dichiarazione che a quelli di versamento delle imposte dovute all'Erario.
 
In materia di espropriazione -Danni risarcibili a seguito della trasformazione di un bene di proprietà privata - Funzione dell'art. 43 del T.U. Espropriazioni
 
Sentenza 10 febbraio 2010, n. 71 Pres. VITELLIO, Est. VELTRI, in www.utetgiuridica.it
1. - Il sistema introdotto dall'art. 43 del D.P.R. n. 327/2001 (T.U. espropriazione per p.u.), sulla cd. acquisizione sanante, dimostra come l'interesse del proprietario del terreno occupato dalla P.A. ed illegittimamente trasformato da quest'ultima non si esaurisce nella sola restituzione del bene, ma può trovare soddisfazione anche mediante l'azione di risarcimento del danno per equivalente. Se infatti la scelta è ammessa per la P.A., non si vede perché non possa esserlo anche per il privato.
2. - Il senso dell'art. 43, comma 3, del D.P.R. n. 327/2001 (T.U. espropriazione per p.u.) è quello di attribuire all'amministrazione, quando ne ricorrano le condizioni di interesse pubblico, il potere di paralizzare la domanda del privato di reintegrazione in forma specifica e di convertire la domanda nella forma del risarcimento per equivalente.
3. - L'art. 43 D.P.R. n. 327/2001 (T.U. espropriazione per p.u.), nel prevedere l'istituto della cd. acquisizione sanante, sottende il principio per cui il diritto di proprietà può estinguersi, in mancanza di decreto di esproprio o di cessione volontaria, solo per effetto del decreto di acquisizione contemplato dalla norma, la quale costituisce, a livello di diritto positivo, una risposta concreta all'orientamento assunto in materia dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo circa la contrarietà alla CEDU ed al suo protocollo aggiuntivo, dell'istituto dell'occupazione acquisitiva.
 
In materia di pubblico impiego - Concorsi pubblici - Clausola preclusiva della partecipazione - Va impugnata immediatamente
 
Sentenza 10 febbraio 2010, n. 73 Pres. VITELLIO, Est. VELTRI, in www.norma.dbi.it
1. - L'autonoma e immediata impugnazione del bando di concorso a posti di pubblico impiego non solo è consentita ma è imposta, quando le sue clausole siano suscettibili di lesione diretta della sfera giuridica dei destinatari, e ove si verifichi detta evenienza deve ritenersi inammissibile il ricorso contro l'atto finale, avendo, quest'ultimo, carattere conseguenziale e ricognitivo privo di una propria attitudine lesiva.
2. - Il non aver avanzato domanda di partecipazione al concorso rende, quindi, in radice, carente l'interesse a ricorrere (1)
 
(1) Nel caso di specie i ricorrenti - che non avevano nemmeno presentato la domanda di partecipazione alla procedura concorsuale in quanto convinti di una sicura esclusione perché non in possesso della titolo di laurea prevista nel bando (ingegneria) - hanno proposto ricorso avverso la nomina di un candidato in possesso di laurea non prevista nel bando (architettura). Il Collegio ha ritenuto tale circostanza non idonea a determinare una lesione che possa abilitare, ex post, i ricorrenti ad impugnare l'atto presupposto, già di per sé immediatamente lesivo.
 
In materia di mancata astensione degli amministratori di enti locali - Conseguenze
 
Sentenza 22 febbraio 2010, n. 111 Pres. VITELLIO, Est. CARUSO, in www.utetgiuridica.it
1. - L'art. 78 del D.Lg.vo n. 267/2000, nei primi quattro suoi commi, ha tipicizzato le conseguenze della violazione dell'obbligo di astensione degli amministratori locali nell'ipotesi di provvedimenti di carattere generale, quali i piani urbanistici, individuandole non nell'annullamento in toto dello strumento urbanistico, ma nell'annullamento delle sole parti dello strumento urbanistico che costituiscono oggetto di correlazione con gli specifici interessi dei consiglieri comunali.
 
In materia di cartellonistica pubblicitaria
 
Sentenza 22 febbraio 2010 n. 112 - Pres. VITELLIO, Est. CRISCENTI, in www.sentenzeitalia.it
1. - Ai sensi dell'art. 36 comma 8 D.L.vo 15 novembre 1993 n. 507, l'Amministrazione comunale non può autorizzare l'installazione di nuovi impianti pubblicitari fino all'adozione del piano generale degli impianti pubblicitari e del regolamento di cui all'art. 3 del medesimo decreto legislativo, che ne impone il relativo obbligo.
2. - L'installazione di insegne pubblicitarie, ancorché insistente su suolo privato, è soggetta all'applicabilità dell'art. 23 Cod. strad. in quanto ciò che rileva non è la natura del suolo, ma che detti impianti siano lungo le strade o in vista di esse, con la conseguenza che i manufatti de quibus possono essere oggetto di sgombero e demolizione.
 
In materia di edilizia ed urbanistica - D.I.A. ed esercizio dei poteri di autotutela
 
Sentenza 24 febbraio 2010, n. 116 Pres. VITELLIO, Est. CRISCENTI, in www.utetgiuridica.it
1. - Anche dopo il decorso del termine previsto per la verifica dei presupposti e requisiti di legge, la d.i.a. non può essere invocata quale motivo ostativo all'esercizio del potere di controllo degli interventi edilizi in quanto l'Amministrazione non perde i propri poteri di autotutela, né nel senso di poteri di vigilanza e sanzionatori, né nel senso di poteri espressione dell'esercizio di una attività di secondo grado che si estrinseca nell'annullamento d'ufficio e nella revoca.
 
In materia di gare di appalto: verifica triennale attestazioni SOA
 
Sentenza 24 febbraio 2010, n. 124 - Pres. VITELLIO, Est. GATTO COSTANTINO, in www.sentenzeitalia.it
1. - In tema di qualificazione delle imprese per la partecipazione alle gare d'appalto di lavori pubblici, se l'impresa richiede per tempo la verifica triennale dell'attestato S.O.A. alla società certificatrice, ossia almeno sessanta giorni anteriormente alla scadenza del termine triennale), gli effetti della intervenuta verifica positiva del mantenimento del possesso retroagiscono alla data di scadenza del quinquennio, e dunque si mantengono in capo all'impresa certificata senza soluzione di continuità anche se la verifica viene conclusa dopo la scadenza del termine, mentre una eventuale verifica negativa spiega i propri effetti dalla data in cui la relativa attestazione viene ricevuta dalla società.
 
In materia di accesso agli atti amministrativi - Informazioni ambientali
 
Sentenza 25 febbraio 2010, n. 133 Pres. VITELLIO, Est. ZONNO, in www.utetgiuridica.it
A norma dell'art. 3 D.Lgs. n. 195/2005 le informazioni ambientali spettano a chiunque le richieda senza necessità, in deroga alla disciplina generale sull'accesso ai documenti amministrativi, di dimostrare un suo particolare e qualificato interesse.
 
In materia di accesso agli atti amministrativi - Atti privati attinenti ad attività di pubblico interesse
 
Sentenza 10 marzo 2010, n. 227 Pres. VITELLIO, Est. C, in www.utetgiuridica.it
L'obbligo dell'ente pubblico di consentire l'esercizio del diritto di accesso presuppone la sola disponibilità dell'atto e la sua correlazione con l'attività di pubblico interesse, rimanendo irrilevanti sia la eventuale provenienza da soggetto privato, sia la non attinenza ad uno specifico procedimento, ovvero anche l'assenza di quest'ultimo.
 
In materia di ritenute alla fonte operate dall'Amministrazione nei confronti di un dipendente pubblico non contrattualizzato - Giurisdizione tributaria
 
Sentenza 10 marzo 2010, n. 236 Pres. VITELLIO, Est. ZONNO, in www.utetgiuridica.it
1. - Le controversie tra sostituito e sostituto d'imposta, relative alla legittimità delle ritenute d'acconto operate dal secondo, sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie atteso che la legittimità della ritenuta non integra una mera questione pregiudiziale, suscettibile di essere delibata incidentalmente, ma dà luogo ad una causa di natura tributaria avente carattere pregiudiziale, la quale deve essere definita con effetti di giudicato sostanziale, dal giudice cui la relativa cognizione spetta per ragioni di materia, in litisconsorzio necessario con l'amministrazione finanziaria (1).
 
(1) Contra, ammette la giurisdizione amministrativa, Sentenza 30 aprile 2010 n. 457 - Pres. ed Est. CARUSO, in www.sentenzeitalia.it
 
In materia di informative antimafia: rilevanza delle frequentazioni malavitose
 
Sentenza 10 marzo 2010, n. 239 - Pres. VITELLIO, Est. GATTO COSTANTINO, in www.sentenzeitalia.it
1. - In tema di appalti pubblici, ai fini dell'applicazione di una misura interdittiva ai sensi dell'art. 10 comma 7 lett. c) D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252, in funzione della prevenzione di influenze di natura mafiosa, costituisce elemento idoneo a palesare la possibilità di condizionamenti mafiosi dell'Impresa una serie reiterata e costante di frequentazioni da parte dell'imprenditore, non meramente occasionali, accompagnate da offerte di lavoro con esponenti della locale malavita mafiosa.
2. - In tema di appalti pubblici, ai fini dell'accertamento di condizionamenti mafiosi, le semplici relazioni di parentela, affetti, amicizia, comune estrazione ambientale o sociale per rapporti di affari e, a maggior ragione, gli occasionali o sporadici contatti, soprattutto in occasione di eventi pubblici (cortei, feste, funerali, etc.) in contesti territoriali ristretti, non possono di per sé essere utilizzati come sintomatici dell'appartenenza a sodalizi criminali, potendosi configurare tale situazione solo laddove la personalità dei soggetti fornisca concrete ragioni sull'illiceità dell'attività svolta in comune, come motivi di sospetto sufficienti per giustificare e indirizzare le indagini, e non come prove indirette o logiche.
 
In materia di pubblico impiego - Scorrimento graduatoria concorsuale - Giurisdizione ordinaria
 
Sentenza 10 marzo 2010, n. 242 Pres. VITELLIO, Est. VELTRI, in www.utetgiuridica.it
1. - La cognizione della domanda riguardante la pretesa al riconoscimento del diritto allo scorrimento della graduatoria di una precedente selezione, collocandosi fuori dell'ambito della procedura concorsuale e concernendo sostanzialmente un diritto all'assunzione, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario.
 
In materia di espropriazione - Comunicazione avvio procedimento - Necessità
 
Sentenza 11 marzo 2010, n. 246 Pres. VITELLIO, Est. VELTRI, in www.utetgiuridica.it
1. - L'amministrazione espropriante è tenuta ad avvisare l'interessato dell'avvio del procedimento espropriativo che riguarda le aree di sua proprietà, già dalla fase iniziale del sub procedimento di predisposizione del progetto che precede la sua approvazione e la connessa efficacia implicita.
2. - In tema di provvedimenti ablatori, la comunicazione di avvio del procedimento espropriativo non costituisce un adempimento puramente formalistico in quanto è finalizzata alla realizzazione del principio sostanziale della partecipazione procedimentale.
3. - L'onere di comunicare all'espropriato l'avvio del procedimento ablatorio impone all'amministrazione di ricercare il destinatario presso l'effettiva residenza o domicilio e, solo in caso di esito negativo, di attivare le forme legali di comunicazione previste per i destinatari irreperibili.
 
In materia di gare di appalto e verifica del possesso della regolarità contributiva: valore del D.U.R.C.
 
Sentenza 23 marzo 2010 n. 291 - Pres. VITELLIO, Est. CRISCENTI, in www.sentenzeitalia.it
1. - Nelle gare per l'aggiudicazione di appalti pubblici, la valutazione circa l'esistenza di violazioni in materia contributiva e previdenziale costituisce oggetto di autonoma valutazione da parte della Stazione appaltante, rispetto alla quale le risultanze del documento unico di regolarità contributiva si pongono come elementi indiziari da cui non si può prescindere, ma che comunque non esauriscono l'ambito di accertamento circa la sussistenza di una violazione grave e definitivamente accertata (1)
 
In materia di accreditamento con il Servizio sanitario nazionale
 
Sentenza 23 marzo 2010 n. 293 - Pres. VITELLIO, Est. ZONNO, in www.jurisdata.it
La previsione dell'accordo contrattuale, quale requisito ulteriore rispetto all'accreditamento, necessario per consentire alla struttura privata di ottenere una remunerazione da parte dell'ASL, implica che la semplice qualità di struttura accreditata non garantisce alcun budget minimo.
 
In materia di gare di appalto in Calabria - Legittimazione passiva della Provincia
 
Sentenza 23 marzo 2010 n. 296 - Pres. VITELLIO, Est. CARUSO, in www.jurisdata.it
In Calabria, la Stazione unica appaltante provinciale (S.U.A.P.) è organo straordinario deputato allo svolgimento di sub procedimenti di gara, costituito in associazione tra vari comuni e l'amministrazione provinciale e, in base alla concreta organizzazione del servizio, la provincia è titolare, con i primi, del potere di coordinamento per la organizzazione e per la gestione della Stazione unica appaltante ed è dunque responsabile finale degli effetti dei relativi atti. In tale veste è obbligata, in caso di accoglimento del ricorso, all'esecuzione della sentenza, unitamente al comune nel cui interesse è associata, e pertanto ha evidente titolo a resistere e contraddire.
 
In materia di trattamento economico magistrati: astensione obbligatoria per maternità ed indennità giudiziaria
 
Sentenza 24 marzo 2010 n. 302 - Pres. VITELLIO, Est. GATTO COSTANTINO, in www.sentenzeitalia.it
1. - L'art. 3 comma 1 L. 19 febbraio 1981 n. 27, nel testo novellato dall'art. 1 comma 325 L. 30 dicembre 2004 n. 311, che prevede il diritto per il personale di magistratura alla corresponsione dell'indennità giudiziaria nei periodi di assenza obbligatoria per maternità, trova applicazione, quale ius superveniens, anche nei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore nella norma che ha dettato il nuovo testo.
 
In materia di concorsi pubblici: sufficienza del voto numerico
 
Sentenza 24 marzo 2010 n. 305 - Pres. VITELLIO, Est. VELTRI, in www.sentenzeitalia.it
1. - Anche successivamente all'entrata in vigore della L. 7 agosto 1990 n. 241, nelle procedure concorsuali o abilitative, l'onere di motivazione delle prove scritte e orali di un concorso pubblico o di un esame è sufficientemente adempiuto con l'attribuzione di un punteggio numerico, configurandosi quest'ultimo come una formula sintetica, ma eloquente, che esterna l'apprezzamento della Commissione d'esame.
 
In materia di processo amministrativo - Richiesta provvedimenti repressivi - Controinteressato: deve essere intimato
 
Sentenza 24 marzo 2010, n. 306 Pres. VITELLIO, Est. VELTRI, in www.utetgiuridica.it
1. - Nel giudizio amministrativo, quando il ricorrente chieda, con la proposizione dell'azione prevista dall'art. 21-bis legge n. 1034/71, la declaratoria dell'obbligo del Comune di adottare provvedimenti repressivi a danno di un soggetto determinato, quest'ultimo riveste la qualità di controinteressato con conseguente inammissibilità del ricorso che al medesimo non sia stato notificato.
 
In materia di edilizia ed urbanistica - Comunicazione avvio procedimento - Non è necessaria - Comproprietari: è sufficiente un'unica notificazione dell'ordinanza di demolizione
 
Sentenza 25 marzo 2010, n. 308 Pres. VITELLIO, Est. CRISCENTI, in www.utetgiuridica.it
1. - L'ordinanza di demolizione di un immobile abusivo, per la sua natura di atto dovuto e rigorosamente vincolato, non implicante valutazioni discrezionali, ma risolventesi in meri accertamenti tecnici, non richiede apporti partecipativi dei soggetti destinatari, i quali, ai fini del ripristino di propria iniziativa dell'originario assetto dei luoghi, vengono, in ogni caso, posti in condizione di interloquire con l'amministrazione prima di ogni definitiva statuizione di rimozione d'ufficio delle opere abusive.
2. - Ai fini della legittimità dell'iter procedimentale posto in essere dall'amministrazione per il ripristino dei valori giuridici offesi dalla realizzazione di un'opera edilizia abusiva è sufficiente la notificazione dell'ordinanza di demolizione, così come degli atti meramente consequenziali, ad uno solo dei comproprietari e, in ogni caso, al responsabile dell'illecito.
 
In materia di elezioni - Impugnativa atti endoprocedimentali: modalità di autentica delle candidature
 
Sentenza 25 marzo 2010, n. 313 - Pres. VITELLIO, Est. GATTO COSTANTINO, in www.sentenzeitalia.it
1. - Nei giudizi elettorali è ammessa la tutela cautelare contro le operazioni elettorali endoprocedimentali, ossia prima della proclamazioni degli eletti, e ciò anche in considerazione della previsione di cui al D.L. 5 marzo 2010 n. 29 che conferma, anche nel caso di elezioni comunali, la lettura dell'art. 83/11 T.U. 16 maggio 1960 n. 570 nel senso sopra indicato.
2. - In tema di accettazione della candidatura alla carica di consigliere comunale, la mancanza dell'indicazione circa le modalità di identificazione del dichiarante nell'autentica si risolve in un difetto sostanziale di quest'ultima, che non è sanabile per effetto dell'art. 1 D.L. 5 marzo 2010 n. 29, che consente di ritenere valida l'autentica in presenza di vizi (solamente) formali e condizione (essenziale) che i dati mancanti siano desumibili da altre documentazioni pure presentate.
3. - In sede di accettazione della candidatura alla carica di consigliere comunale, in forza del principio di unicità dell'autentica, quest'ultima deve essere apposta dal dichiarante in calce alla firma e, quindi, nello stesso documento.
 
In materia di armi
 
Sentenza 7 aprile 2010, n. 320, Pres. VITELLIO, Est. VELTRI, in www.jurisdata.it
In sede di autorizzazioni di polizia, all'amministrazione non è richiesta un'indagine che dagli indizi muova al fine di accertare o ragionevolmente profilare la possibile futura commissione o agevolazione di delitti ma, più semplicemente, una valutazione dell'interesse pretensivo del singolo al porto di armi per finalità venatorie, in un quadro ordinamentale che subordina la realizzazione di tale interesse privato a quello pubblico della sicurezza, sub specie di garanzia di non abuso delle armi. Trattasi di una valutazione che non può, ovviamente, limitarsi ad un esame cartolare dei precedenti di rilievo penale dell'istante ma che deve invece spingersi sino all'esame della personalità e della condotta dell'istante, sebbene priva di rilievo penale, ovviamente sulla base di elementi oggettivi significativi. In questa chiave assumono un ruolo primario gli organi di pubblica sicurezza che presidiano il territorio, ove l'istante vive ed opera, i quali proprio in forza dell'osservatorio privilegiato di cui godono, meglio di chiunque altro possono riferire in ordine agli aspetti comportamentali extra penali, comunque incidenti sulla prognosi di affidabilità nel corretto uso delle armi.
 
In materia di pubblico impiego - Annullamento di un atto di inquadramento - Conseguenze
 
Sentenza 7 aprile 2010, n. 325 Pres. VITELLIO, Est. CRISCENTI, in www.utetgiuridica.it
1. - Nei casi di annullamento di inquadramento di un dipendente pubblico ad un livello superiore, che abbia causato un illegittimo esborso di denaro pubblico, non è necessaria una diffusa motivazione dell'interesse pubblico alla base del provvedimento con cui se ne dispone l'annullamento in via di autotutela, essendo questo in re ipsa, purché tra il pagamento dell'indebito e la richiesta di restituzione non intercorra un significativo intervallo di tempo, ovvero purché le somme da restituire siano state a suo tempo corrisposte in forza di un provvedimento ancora soggetto a controlli e verifiche, sì da escludere l'insorgere di un ragionevole affidamento.
 
In materia di Servizio sanitario nazionale - Continuità assistenziale - Rapporto ottimale medici e abitanti: come va calcolato
 
Sentenza 7 aprile 2010 n. 329 - Pres. VITELLIO, Est. CRISCENTI, in www.sentenzeitalia.it
1. - In sede di programmazione del servizio di continuità assistenziale nelle singole Aziende sanitarie, se è vero che le Regioni definiscono il fabbisogno dei medici di continuità assistenziale di ciascuna A.S.L. secondo un rapporto ottimale medici in servizio-abitanti residenti, è pur vero che la proporzione con gli abitanti non può essere letta in relazione al numero dei medici ma in relazione alla postazione nella sua unicità.
 
In materia di Avvocati - Incompatibilità tra partecipazione alle commissioni di concorso per gli esami di avvocato e l'elezione a consigliere dell'Ordine
 
Sentenza 8 aprile 2010 n. 402 - Pres. VITELLIO, Est. GATTO COSTANTINO, in www.sentenzeitalia.it
1. - Ai sensi degli artt. 1 bis e ter L. 18 luglio 2003 n. 180, di conversione del D.L. 21 maggio 2003 n. 112, che sostituisce l'art. 22 R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578, la disciplina di funzionamento delle Commissioni di concorso per l'esame di avvocato, nella parte in cui prevede l'incompatibilità con l'elezione a consigliere dell'Ordine o della Cassa di previdenza relativamente alle elezioni successive all'incarico ricoperto, trova applicazione con riferimento alle commissioni e sottocommissioni nominate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto, con la conseguenza che la modifica del sistema di organizzazione degli esami ha avuto effetto dalla sessione 2004-2005 (art. 6 ter della legge di conversione).
 
In materia di espropriazione di terreni necessari per realizzare opere idrauliche - Giurisdizione Tribunale Superiore Acque
 
Sentenza 15 aprile 2010, n. 419 Pres. VITELLIO, Est. CRISCENTI, in www.utetgiuridica.it
1. - La giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque comprende, non solo tutti gli atti che abbiano per oggetto opere che influiscono sul regime delle acque, ma anche i provvedimenti amministrativi volti a determinare i modi di acquisto dei beni necessari all'esercizio e alla realizzazione delle opere stesse e, quindi, anche quelli di espropriazione e di occupazione dei fondi necessari per l'esecuzione di un'opera idraulica di derivazione o utilizzazione di acque pubbliche.
 
In materia di edilizia ed urbanistica - Decadenza della concessione di costruzione per mancata ultimazione dei lavori - Necessità del provvedimento formale
 
Sentenza 20 aprile 2010 n. 420 - Pres. VITELLIO, Est. CARUSO, in www.sentenzeitalia.it
1. - La decadenza della concessione edilizia per mancata ultimazione dei lavori nel termine previsto dalla legge, ancorché assuma carattere esclusivamente oggettivo, presupponendo essa il mero decorso del tempo, eccettuati i casi di sospensione o proroga connessi a factum principis, forza maggiore o cause espressamente contemplate dalla legge, non riferibili alla condotta del titolare della concessione e assolutamente ostative dei lavori (le quali producono l'effetto di prolungare automaticamente il tempo massimo stabilito per l'esecuzione delle opere) e sebbene i suoi effetti retroagiscano al momento dell'evento estintivo, deve essere necessariamente dichiarata dall'Amministrazione.
 
In materia di affidamento di incarichi di direzione presso uffici legali di Enti pubblici - Giurisdizione ordinaria - Iscrizione albo speciale: Consiglio Nazionale Forense
 
Sentenza 30 aprile 2010, n. 458 Pres. est. Caruso, in www.utetgiuridica.it
1. - Le controversie concernenti l'affidamento degli incarichi di direzione all'interno degli uffici legali istituiti presso gli enti pubblici rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario.
2. - Sono devolute alla cognizione del Consiglio Nazionale Forense le controversie concernenti la compatibilità dell'assunzione in via precaria presso un ente pubblico con l'iscrizione all'albo speciale degli avvocati degli enti pubblici.
 
In materia di personale della Polizia di Stato - Difensore in procedimento disciplinare - Indennità missione
 
Sentenza 5 maggio 2010 n. 465 - Pres. VITELLIO, Est. CRISCENTI, in www.sentenzeitalia.it
1. - Al dipendente appartenente alla Polizia di Stato, nominato difensore in un procedimento disciplinare a carico di altro dipendente, spetta il trattamento di missione dovuto per lo svolgimento dell'incarico.
 
In materia di gare di appalto - Requisiti di partecipazione - ATI - certificazione di qualità
 
Sentenza 6 maggio 2010, n. 485 - Pres. VITELLIO, Est. CRISCENTI, in www.jurisdata.it
E' illegittimo precludere la partecipazione alle gare a raggruppamenti orizzontali comprendenti imprese qualificate per le classifiche I e II (per le quali non è obbligatorio il possesso del requisito della qualità), che intendano assumere lavori per importi corrispondenti alla propria classifica. Se così non fosse, le imprese qualificate per le classifiche più basse (I e II) non potrebbero mai associarsi per eseguire lavori di importo superiore alla II classifica e sarebbero costrette ad acquisire la certificazione di qualità che di fatto diverrebbe obbligatoria per tali imprese,
 
In materia di arruolamento nella Polizia di Stato
 
Sentenza 19 maggio 2010 n. 510 - Pres. est. CARUSO, in www.jurisdata.it
1. Ai fini del giudizio di non idoneità al servizio in polizia, la tabella 1, punto 2, lett. b), dell'art 3 comma 2, d.m. n. 198 del 2003 non prevede un'esclusione automatica dei concorrenti dal concorso, in presenza di un tatuaggio sulla cute, essendo a tal fine necessaria una valutazione circa il carattere deturpante del tatuaggio medesimo o la sua idoneità ad essere indice di personalità abnorme, in virtù del suo contenuto.
2. La presenza di un tatuaggio "in trattamento" (cioè degli esiti cicatriziali del trattamento di rimozione del tatuaggio) è situazione ben diversa dalla semplice presenza di un tatuaggio, oltre tutto suscettibile di evoluzione favorevole, che l'amministrazione deve motivatamente valutare.
 
In materia di gare di appalto - Offerta - Divergenza tra prezzo in cifre e in lettere
 
Sentenza 19 maggio 2010 n. 516 - Pres. CARUSO, Est. VELTRI, in www.sentenzeitalia.it
1. - Pur se è vero che la regola contenuta nell'art. 90 comma 3 D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554, secondo la quale l'offerta economica deve indicare la percentuale di ribasso espressa sia in cifre che in lettere, con l'avvertenza che in caso di discordanza prevale l'indicazione in lettere, è espressione di un principio di risoluzione delle ambiguità volitive non altrimenti sanabili attraverso gli ordinari criteri ermeneutici, è altresì vero che essa non trova applicazione nelle ipotesi in cui risulti evidente, in base ad ulteriori elementi del contesto in cui è formulata l'offerta, che trattasi di mero errore di scritturazione, in quanto in tal caso non si tratta di individuare un opzione normativa salvifica di un'insanabile ambiguità volitiva dell'offerta, quanto piuttosto di individuare in concreto la reale volontà espressa dall'offerente, sia pure in presenza di refusi o erronee trascrizioni.
 
In materia di notifica del ricorso incidentale - Notificazione al procuratore costituito ed alla parte, con deposito nei termini decorrenti da quest'ultima notifica
 
Sentenza 19 maggio 2010 n. 524 - Pres. CARUSO, Est. GATTO COSTANTINO, in www.sentenzeitalia.it
1. - E' ammissibile il ricorso incidentale notificato alla parte e al procuratore costituito, sia presso il domicilio eletto che presso quello reale della parte, e depositato entro i termini nella specie dimidiati di cui all'art. 23 bis L. 6 dicembre 1971 n. 1034, come computati a decorrere da quest'ultima notifica, atteso che la notifica in questione, ancorché invalida, non è comunque inesistente ed è dunque soggetta al principio di cui all'art. 160 Cod. proc. civ.
 
In materia di gare di appalto - Aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa - Valutazione dell'anomalia
 
Sentenza 4 giugno 2010 n. 532 Pres. VITELLIO, Est. CRISCENTI, in www.giustamm.it
1. Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'incombenza di effettuare la verifica di congruità delle offerte non può essere affidata al responsabile unico del procedimento; ciò non impedisce, però, al medesimo di effettuare ogni indagine e verifica che egli ritenga necessaria, purché ciò non si traduca in una integrale sottrazione alla commissione di gara delle funzioni valutative alla stessa riservate.
2. Nel caso di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa, le giustificazioni in caso di sospetto di anomalia non devono riguardare solo le voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo posto a base di gara, ma anche gli altri elementi di valutazione dell'offerta (nella specie, il tempo di esecuzione).
 
In materia di notificazione dei motivi aggiunti non presso il domicilio eletto - Costituzione con efficacia sanante
Licenza commerciale - Rivendita giornali e riviste - Punti vendita esclusivi e non esclusivi
 
Sentenza 11 giugno 2010 n. 545 - Pres. CARUSO, Est. ZONNO, in www.sentenzeitalia.it
1. - Pur se è vero che la notifica del ricorso per motivi aggiunti, innestandosi all'interno di un rapporto processuale già incardinato, deve essere fatta presso il domicilio eletto per il rapporto processuale in essere, è altresì vero che in caso di notifica irrituale, non effettuata nel domicilio eletto presso il procuratore costituito entro il termine di decadenza, la costituzione in giudizio della controparte ha effetto sanante ai sensi dell'art. 156 comma 3 Cod. proc. civ., avendo essa comunque raggiunto il suo scopo.
2. - Il rilascio dell'autorizzazione alla vendita di quotidiani e riviste è subordinato alla previa adozione dei piani comunali di localizzazione solo per i punti vendita esclusivi, mentre per quelli non esclusivi tale rilascio è subordinato al rispetto dei parametri indicati dall'art. 2 comma 6 D.L.vo 24 aprile 2001 n. 170, e ciò anche in assenza di qualsivoglia atto generale di programmazione.
 
In materia di affidamento di servizi pubblici locali e di gare di appalto - Modalità di custodia dei plichi
 
Sentenza 16 giugno 2010 n. 561 - Pres. LEOTTA, Est. CARUSO, in www.sentenzeitalia.it
1. - In tema di affidamento di servizi pubblici di rilevanza economica, l'art. 23 bis comma 9 D.L. 25 giugno 2008 n. 112 — il quale prevede che le società, le loro controllate, controllanti e controllate da una medesima controllante, che gestiscono servizi pubblici locali in virtù di affidamento diretto, di una procedura non ad evidenza pubblica ovvero ai sensi del comma 2 lett. b), nonché i soggetti cui è affidata la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali degli Enti locali, qualora separata dall'attività di erogazione dei servizi, non possono acquisire la gestione di servizi ulteriori ovvero in ambiti territoriali diversi, né svolgere servizi o attività per altri Enti pubblici o privati, né direttamente, né tramite loro controllanti o altre società che siano da essi controllate o partecipate, né partecipando a gare — contempla un divieto applicabile solamente alle società che già gestiscono servizi pubblici locali a seguito di affidamento diretto o comunque a seguito di procedura non ad evidenza pubblica, con la precisazione che rientrano nel concetto di evidenza pubblica anche le forme previste dal comma 2 lett. b) citato.
2. - Nelle gare per l'aggiudicazione di appalti pubblici, l'obbligo di custodia dei documenti da parte della Stazione appaltante deve ritenersi assolto con l'adozione delle normali garanzie di conservazione degli atti amministrativi, tali da assicurare la genuinità ed integrità dei plichi, con la conseguenza che sono destituite di fondamento quelle censure volte a contestare le modalità di custodia delle buste contenenti le offerte non supportate da alcun elemento concreto e specifico atto a far ritenere che possa essersi verificata la sottrazione o la sostituzione dei pieghi, la manomissione delle offerte o altro fatto rilevante ai fini della regolarità della procedura.
3. - In tema di affidamento di un servizio pubblico, non sussiste incompatibilità tra la funzione di presidente della Commissione di gara e quella di responsabile del procedimento, fermo restando che l'approvazione degli atti della Commissione non può essere ricompresa nella nozione di controllo, risolvendosi in una revisione interna connessa alla responsabilità unitaria del procedimento.
 
In materia di concorsi a pubblico impiego - Quesiti a risposta multipla - Modalità della risposta
 
Sentenza 16 giugno 2010 n. 563 - Pres. CARUSO Est. CRISCENTI, in www.jurisdata.it
E' irragionevole e illogica la valutazione operata dalla commissione come "risposta multipla" (con la conseguente penalizzazione) in presenza di un secondo segno sulla scheda delle risposte, apposto in corrispondenza di una delle domande, all'evidenza graficamente minimo (nella specie, un sottile e brevissimo tratto di penna) e differente dalla uniforme tipologia dei segni utilizzati dal candidato per rispondere alle domande somministrate, ossia l'integrale annerimento della casella.
 
In materia di obbligo di rendicontazione delle province nei confronti della Regione Calabria
 
Sentenza 17 giugno 2010 n. 604 - Pres. LEOTTA, Est. GATTO COSTANTINO, in www.sentenzeitalia.it
1. - L'obbligo di rendiconto delle Province nei confronti della Regione Calabria, da rendersi con l'esclusione delle spese relative al personale e alle attività generali, poiché ha finalità meramente informativa e non ispettiva o di controllo, non incide sulla discrezionalità della Provincia, da esercitarsi nella scelta di destinazione delle risorse finanziarie rispetto all'esercizio della funzione amministrativa conferitale tutte le volte (e nei limiti) in cui viene condotta con appropriate modalità e senza condizioni o vincoli di natura gestionale oppure ispettiva o di controllo.
 
In materia di dipendenti Poste e Telecomunicazioni - Pretesa di permanenza nel pubblico impiego con la soppressione dell'Azienda _ Giurisdizione amministrativa
 
Sentenza 17 giugno 2010 n. 608 - Pres. LEOTTA, Est. GATTO COSTANTINO, in www.sentenzeitalia.it
1. - Ai sensi dell'art. 4 comma 3 L. 29 gennaio 1992 n. 58, la facoltà di optare per la permanenza nel pubblico impiego riconosciuta al personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni non configura un diritto soggettivo perfetto ma piuttosto un diritto all'integrale espletamento delle procedure di mobilità previste dal D.P.C.M. 5 agosto 1988 n. 325 e dalla L. 29 dicembre 1988 n. 554, mentre nessuna disposizione garantisce la permanenza dell'impiego nell'ambito della medesima Provincia nella quale l'interessato prestava servizio presso l'Azienda soppressa; pertanto, l'individuazione dei posti disponibili riguarda una fase successiva alla scelta di permanenza nel pubblico impiego, rispetto alla quale l'Amministrazione non ha un preciso obbligo di garantire il posto in ambito provinciale, essendo le modalità di soddisfacimento del diritto a permanere nel pubblico impiego riservate alla stessa P.A. secondo criteri affidati alla sua determinazione, con la conseguenza che le relative controversie rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo.
 
In materia di gare di appalto: Stazione Unica Appaltante in Calabria
Requisiti di partecipazione alle gare: produzione di Certificato UNI EN ISO 14001 riferito ad un immobile da adibire a deposito archivistico
 
Sentenza 2 luglio 2010 n. 682 - Pres. LEOTTA, Est. VELTRI, in www.giustamm.it
1. Nella Regione Calabria, la l. reg. Calabria 7 dicembre 2007 n. 26 non lascia dubbi circa l'attualità e la cogenza dell'obbligo, gravante (solo) sulle stazioni appaltanti espressamente indicate, di ricorrere alla Stazione Unica Appaltante (SUA) per la concreta gestione della procedura di gara, così sancendo una netta scissione tra soggetto titolare dell'opera o fruitore della prestazione, e soggetto titolare e responsabile di tutta la restante procedura finalizzata alla concreta individuazione del soggetto contraente e ciò in forza di un meccanismo che la stessa legge definisce di delegazione.
2. In tema di gestione delle procedure di gara da parte della Stazione Unica Appaltante (SUA), l'art. 24 del regolamento 15 aprile 2009 n. 4 appare in contrasto con le previsioni ed i principi dettati dalla l. reg. Calabria 7 dicembre 2007 n. 26 ed in particolare con i contenuti ed i limiti prefissati dall'art. 2 della stessa.
3. Nel caso in cui l'amministrazione opera modifiche sostanziali del bando già pubblicato, l'avviso di parziale rettifica del bando di gara e la riapertura dei termini hanno il carattere di vera e propria rinnovazione della lex specialis, con conseguente obbligo del rispetto del termine minimo di cinquantadue giorni, fissato dall'articolo 70, d.lg. n. 163 del 2006 per la ricezione delle offerte.
4. Va annullato il bando di gara nella parte in cui lo stesso pretende, ai fini della partecipazione alla gara, il possesso e la produzione di Certificato UNI EN ISO 14001 riferito ad un immobile da adibire a deposito archivistico, in quanto l'oggetto dell'appalto de quo riguarda servizi di archiviazione rispetto ai quali il profilo ambientale non appare così significativo da giustificare, nel bilanciamento fra interesse ad un elevata qualità della prestazione e favor partecipationes, una restrizione così elevata della platea dei possibili concorrenti.
 
In materia di mobilità di vigili del fuoco non addetti a settori operativi
 
Sentenza 5 luglio 2010 n. 777 - Pres. LEOTTA, Est. VELTRI, in www.sentenzeitalia.it
1. - Anche dopo l'entrata in vigore del D.L.vo 13 ottobre 2005 n. 217, deve ritenersi ammissibile la mobilità del personale del Corpo dei vigili del fuoco non addetto a settori operativi o aeronavigante verso altre Amministrazioni dello Stato, atteso che né la L. 30 settembre 2004 n. 252, né il citato D.L.vo n. 217 del 2005 contengono disposizioni che valgano ad escludere la possibilità di mobilità del detto personale, purché sussista l'assenso del competente Dipartimento del Ministero dell'interno.
 
In materia di divieto della terza rielezione dei revisori contabili presso gli Enti locali - Come va inteso
 
Sentenza 5 luglio 2010, n. 780 - Pres. LEOTTA, Est. GATTO COSTANTINO, in www.sentenzeitalia.it
1. - L'art. 235 comma 1 T.U. 18 agosto 2000 n. 267, a norma del quale i revisori dei conti negli Enti locali sono rieleggibili per una sola volta, porta ad escludere una terza rielezione solo qualora questa sia consecutiva, in quanto il divieto scatta solo a seguito di due elezioni consecutive posto che la rielezione è tale solo se segue ad una precedente elezione senza soluzione di continuità, traducendosi altrimenti la disposizione in un irrazionale ed ingiustificato divieto di elezione a vita per chi ha ricoperto l'incarico per due trienni nell'arco della propria vita professionale.
 
In materia di gare di appalto - Definizione dei ricorsi in forma semplificata - Raggruppamenti orizzontali negli appalti di servizi: non sono ammessi
 
Sentenza 15 luglio 2010 n. 817 - Pres. LEOTTA, Est. GATTO COSTANTINO, in www.giustamm.it
1. In caso di ricorsi di semplice risoluzione, ricorrono gli estremi per la definizione immediata del giudizio in forma semplificata, anche in considerazione della direttiva ricorsi per come recepita dal menzionato d. lg. 20 marzo 2010 n. 53, che ha introdotto all'art. 245 comma 2-undecies, d. lg. 12 aprile 2006 n. 163, l'obbligo di redazione della sentenza in forma semplificata; infatti, tale previsione dal momento che impone l'adozione di una decisione avente la medesima struttura contenutistica della sentenza ex art. 26, l. 6 dicembre 1971 n. 1034, sortisce l'effetto processuale di equiparare in pratica le decisioni pronunciate in udienza pubblica alle c.d. sentenze brevi in sede cautelare, depotenziando la differenza di rito che risulta limitata alla sola eventualità di una migliore trattazione dell'argomento delle parti, con la conseguente necessità, in questo caso, degli specifici termini a difesa che sono propri della trattazione ordinaria del ricorso nel merito.
2. Il d.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554, all'art. 95, disciplina i requisiti dei raggruppamenti orizzontali nei soli appalti di lavori, ed è inapplicabile agli appalti di servizi.
3. In un appalto di servizio, la circostanza che di due imprese riunite in ATI orizzontale, l'una, che possiede una maggioranza preponderante della qualificazione, si impegni alla effettuazione di solo minima parte delle prestazioni di contratto e, viceversa, l'altra, in possesso di una qualificazione minoritaria o solo simbolica, si impegni all'esecuzione della maggior parte delle prestazioni di contratto, viola l'art. 37 comma 13 del Codice, che sancisce il principio di corrispondenza tra quote di partecipazione all'associazione di imprese, percentuale di esecuzione delle attività e quote di possesso dei requisiti tecnici ed economici, ponendo così una regola che risponde al fine di garantire la stazione appaltante in ordine alla effettiva capacità tecnico economica delle imprese aggiudicatarie dei servizi, le quali debbono essere in grado di far fronte alle obbligazioni contrattuali.
 
In materia di fermo amministrativo - Difetto di giurisdizione del G.A.
 
Sentenza 15 luglio 2010 n. 818 - Pres. LEOTTA, Est. ZONNO, in www,jurisdata.it
Non sussiste la giurisdizione del G.A. in ordine alle controversie aventi ad oggetto l'impugnazione di un provvedimento con il quale, in ragione del mancato pagamento della tassa di possesso, è stata disposta la cancellazione di un veicolo dal Pubblico registro automobilistico. Infatti, la cancellazione è una conseguenza negativa, di natura amministrativa, del mancato pagamento di una tassa e per questo motivo, essa va considerata una sanzione amministrativa conseguente al mancato pagamento di un tributo, la cui contestazione, a norma dell'art. 2 d.lgs. 546/92, rientra nella giurisdizione del Giudice Tributario.
 
In materia di pubblico impiego- Concorsi riservati agli interni - Limiti
 
Sentenza 23 agosto 2010 n. 914 - Pres. LEOTTA, Est. VELTRI, in www.jurisdata.it
E' pur vero che l'art. 91, t.u. enti locali prevede che gli enti locali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie possono prevedere concorsi interamente riservati al personale dipendente, in relazione a particolari profili o figure professionali caratterizzati da una professionalità acquisita esclusivamente all'interno dell'ente, ma trattasi di una norma che, a prescindere dai profili di legittimità costituzionale rispetto al principio del pubblico concorso, è da ritenersi tacitamente abrogata per incompatibilità con l'art. 52 comma 1 bis, d.lg. n. 165 del 2001, introdotto dal d.lg. 150/2009 che, in relazione alla progressione in carriera dei dipendenti, afferma la regola del concorso pubblico, eventualmente con previsione di riserva massima del 50% agli interni. In un sistema così delineato, che espressamente afferma la regola del pubblico concorso anche per la progressione in carriera, la previsione di cui all'art. 91 del Tuel cessa di avere una sua specificità legittimante.
 
In materia di edilizia ed urbanistica - Azione a tutela del terzo che si ritenga leso dall'attività svolta in base a d.i.a. - Giardino d'inverno - Permesso di costruire: necessità
 
Sentenza 23 agosto 2010 n. 915 - Pres. LEOTTA, Est. CARUSO, in www.jurisdata.it
1. La d.i.a. non ha natura provvedimentale implicita, trattandosi al contrario di un atto del privato, come tale non immediatamente impugnabile innanzi al Tar. L'azione a tutela del terzo che si ritenga leso dall'attività svolta sulla base della d.i.a. non è, quindi, l'azione di annullamento, ma l'azione di accertamento dell'inesistenza dei presupposti della d.i.a. Tale azione (che sebbene non espressamente prevista trova il suo fondamento nel principio dell'effettività della tutela giurisdizionale sancito dall'art. 24 cost.) va tuttavia proposta innanzi al giudice amministrativo, in sede di giurisdizione esclusiva ex art. 34, d.lg. n. 80 del 1998 - nei confronti del soggetto pubblico che ha il compito di vigilare sulla d.i.a. (verso il quale si produrranno poi gli effetti conformativi derivanti dall'eventuale sentenza di accoglimento), in contraddittorio con il denunciante, che assume la veste di soggetto controinteressato (perché l'eventuale accoglimento della domanda di accertamento andrebbe ad incidere negativamente sulla sua sfera giuridica).
2. La sentenza che accerta l'inesistenza dei presupposti della d.i.a. ha effetti conformativi nei confronti dell'amministrazione, in quanto le impone di porre rimedio alla situazione nel frattempo venutasi a creare sulla base della d.i.a., segnatamente di ordinare l'interruzione dell'attività e l'eventuale riduzione in pristino di quanto nel frattempo realizzato. Detto potere, in quanto volto a dare esecuzione al comando implicitamente contenuto nella sentenza di accertamento, deve essere esercitato a prescindere sia dalla scadenza del termine perentorio previsto dall'art. 19 l. n. 241 del 1990, per l'adozione dei provvedimenti inibitori-repressivi, sia dalla sussistenza dei presupposti dell'autotutela decisoria richiamati sempre dall'art. 19, cit. Non si tratta, invero, né di un potere di autotutela propriamente inteso (e, quindi, non richiede alcuna valutazione sull'esistenza di un interesse pubblico attuale e concreto prevalente sull'interesse del privato), né del potere inibitorio tipizzato dall'art. 19, l. n. 241 del 1990 (per il quale è previsto il termine perentorio). Si tratta, al contrario, di un potere che ha diversa natura e che trova il suo fondamento nell'effetto conformativo del giudicato amministrativo, da cui discende, appunto, il dovere per l'amministrazione di determinarsi tenendo conto delle prescrizioni impartite dal giudice nella motivazione della sentenza.
3. Non hanno natura pertinenziale e sono volte a soddisfare esigenze non transitorie, sicché abbisognano certamente di permesso di costruire, opere quali i vani realizzati in struttura metallica leggera sul lastrico solare dell'edificio esistente, asseritamente destinati a giardino d'inverno e locale tecnico. Infatti, gli interventi consistenti nella installazione di tettoie o di altre strutture, che siano comunque apposte a parti di preesistenti edifici come strutture accessorie di protezione o di riparo di spazi liberi, cioè non compresi entro coperture volumetriche previste in un progetto assentito, possono ritenersi sottratti al regime del permesso di costruire soltanto ove la loro conformazione e le loro ridotte dimensioni rendono evidente e riconoscibile la loro finalità di arredo o di riparo e protezione (anche da agenti atmosferici) dell'immobile cui accedono.
 
In materia di Polizia di Stato - Indennità per servizi esterni
 
Sentenza 23 agosto 2010 n. 916 - Pres. LEOTTA, Est. CARUSO, in www.jurisdata.it
Nel quadro normativo antecedente ai d.P.R. n. 254 del 1999 e n. 164 del 2002, l'indennità per servizi esterni, introdotta dall'art. 12, comma 1, d.P.R. n. 147/1990, doveva essere corrisposta in relazione a servizi: a) articolati stabilmente su turni, anche se non sull'intero arco delle ventiquattro ore; b) svolti all'esterno con esposizione a fattori di rischio ambientale e non presso enti o uffici; c) di durata non inferiore al normale turno lavorativo dei militari, caratteristiche richieste dalla legge in via concorrente e non disgiuntiva. Esula dall'ambito di attribuzione del beneficio economico in questione il servizio avente natura occasionale e sporadica, poiché in quest'ultimo caso fa difetto proprio l'elemento della preventiva e ricorrente disponibilità allo svolgimento di servizi disagiati, espressamente richiesto dall'art. 12, d.P.R. n. 147 del 1990.
 
In materia di informative antimafia - Valore dell'appalto per il quale l'informativa può essere richiesta
 
Sentenza 7 ottobre 2010 n. 924 Pres. LEOTTA, Est. ZONNO, in www.norma.dbi.it
1. - E' possibile per la stazione appaltante richiedere, per tutte le imprese ammesse alla gara, alla Prefettura la informativa antimafia ex art. 10, D.P.R. n. 252/1998, nel caso di gara d'appalto di lavori di importo a base d'asta inferiore alla soglia comunitaria (fissata in euro 5.278.000,00 dall'art. 28 co. 1, lett. c), D.Lgs. n. 163/2006.
2. - La scelta della stazione appaltante di avvalersi della possibilità di richiedere l'informativa, non è preclusa dal disposto di cui all'art. 10, D.P.R. n. 252/1998 (secondo cui "le pubbliche amministrazioni, enti pubblici e altri soggetti di cui all'articolo 1, devono acquisire le informazioni di cui al comma 2 del presente articolo, prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti..., il cui valore sia....a) pari o superiore a quello determinato dalla legge in attuazione delle direttive comunitarie in materia di opere e lavori pubblici, servizi pubblici e pubbliche forniture, indipendentemente dai casi di esclusione ivi indicati), che non pone un divieto assoluto di richiedere informazioni, ma viceversa impone l'obbligo assoluto di "acquisire le informazioni", qualora l'importo della gara di appalto superi la soglia comunitaria. Un'interpretazione nel senso prospettato dalla ricorrente opererebbe un salto logico nell'interpretazione di questo art. 10, D.P.R. n. 252/1998: si inferisce un divieto assoluto di acquisizione di informazioni, da un obbligo assoluto di richiedere tali informazioni in determinate situazioni. La stazione appaltante giammai potrebbe derogare a tale previsione, omettendo di richiedere le informazioni per gli appalti sopra soglia. Ma, ciò non preclude in alcun modo che essa possa, nell'esercizio della discrezionalità che la norma "in positivo" consente, determinarsi ad acquisire informazioni, sebbene alla stregua del disposto normativo non fosse tenuta.
 
In materia di accesso agli atti amministrativi - Astensione di un magistrato
 
Sentenza 7 ottobre 2010 n. 926 - Pres. LEOTTA, Est. CRISCENTI, in www.jurisdata.it
La richiesta di astensione del magistrato non è ostensibile, in quanto atto interno del processo, privo di autonomia strutturale e funzionale, che, dunque, rimane attratto nel regime giuridico dell'attività giurisdizionale cui accede.
 
In materia di pubblico impiego - Dichiarazione di gradimento del trasferimento da parte di militare della G.d.F. - Effetti
 
Sentenza 18 ottobre 2010 n. 927 Pres. LEOTTA, Est. ZONNO, in www.norma.dbi.it
1. - Ai fini della corretta qualificazione in concreto di un determinato movimento di un dipendente pubblico, come trasferimento d'ufficio ovvero a domanda, deve aversi riguardo alle specifiche modalità con cui esso è avvenuto: ciò perché l'interesse pubblico alla efficiente ed adeguata ripartizione e assegnazione del personale ai vari uffici e servizi, è comunque presente in entrambi i tipi di trasferimenti quantunque in quello a domanda, esso costituisca il limite esterno dell'interesse privato del dipendente. Pertanto, la dichiarazione di gradimento e cioè la dichiarazione di accettazione del trasferimento a domanda impedisce la configurabilità di un trasferimento d'ufficio, in quanto non si è in presenza di una mera dichiarazione di disponibilità al trasferimento né ha autonomo rilievo la circostanza che con il predetto trasferimento l'Amministrazione ha perseguito un interesse proprio atteso che attivando le procedure di reperimento del personale con la richiesta di espressa disponibilità al trasferimento a domanda, essa ha inteso far coincidere, nel pieno rispetto dei principi di legalità, buon andamento ed imparzialità che devono guidare l'azione amministrativa, l'interesse privato con quello pubblico, senza che quest'ultimo in concreto possa considerarsi prevalente. Ciò trova conferma nel fatto che sarebbe stato possibile, per gli interessati, negare il gradimento e rinunciare al trasferimento (Nella specie, a causa delle dichiarazione di gradimento, è stata esclusa la spettanza dell'indennità di cui alla legge n. 100/1987, ora legge n. 86/2001). (1)
 
(1) in senso opposto Sentenza 10 febbraio 2010 n. 70 Pres. est. CARUSO, in www.norma.dbi.it
 
In materia di nomina o revoca di amministratore di società partecipata - Giurisdizione ordinaria
 
Sentenza 18 ottobre 2010 n. 933 Pres. LEOTTA, Est. GATTO COSTANTINO, in www.norma.dbi.it
La giurisdizione sui casi di lite intorno ad una nomina o revoca di un amministratore di società partecipata da Ente pubblico e regolata dal diritto civile, spetta al Giudice Ordinario, in quanto il potere di nomina (e quello correlato di revoca) di amministratori e sindaci di società a partecipazione statale o di altri enti pubblici contemplato dagli artt. 2449-2450, Cod. Civ. (già artt. 2458-2459) è attribuito al soggetto pubblico nella sua veste di socio, risolvendosi nell'esercizio diretto di un potere altrimenti riservato all'assemblea
 
In materia di pubblico impiego - Pretese retributive in parte anteriori ed in parte successive al 30 giugno 1998 - Riparto delle giurisdizione
 
Sentenza 20 ottobre 2010 n. 937 Pres. LEOTTA, Est. VELTRI, in www.norma.dbi.it
1. - In tema di rapporto di lavoro alle dipendenze della p.A., la norma transitoria contenuta nel D.Lgs. n. 165/2001, art. 69 co. 7, deve essere interpretata nel senso che qualora il lavoratore, sul presupposto dell'avverarsi di determinati fatti riferisca le proprie pretese retributive, in ragione dello svolgimento di mansioni corrispondenti ad una superiore qualifica, ad un periodo in parte anteriore ed in parte successivo al 30 giugno 1998, la giurisdizione non può che essere distribuita tra Giudice Amministrativo e giudice ordinario in relazione ai due periodi in cui sono distintamente maturati i diritti retributivi del dipendente.
2. - Nelle controversie non aventi natura impugnatoria, ma di accertamento di un credito derivante da un rapporto di pubblico impiego e di conseguente condanna al pagamento di somme che si assumono dovute, l'onere probatorio ricade interamente sulla parte ricorrente ai sensi dell'art. 2697, Cod. Civ., non essendo tenuto il giudice adito ad acquisire atti pur necessari al fine della risoluzione della controversia.
 
In materia di indennità di fine rapporto INPDAP (buonuscita) insegnanti medi - Servizio con orario ridotto - Va computato per intero e non in diciottesimi
 
Sentenza 20 ottobre 2010 n. 940 Pres. LEOTTA, Est. ZONNO (inedita)
1. - In base all'art. 8 del D.P.R. 1092/1972 - che prescrive che tutti i servizi prestati in qualità di dipendente statale si computano ai fini del trattamento di quiescenza e il computo si effettua dalla data di decorrenza del rapporto d'impiego o di lavoro sino a quella di cessazione di tale rapporto - ed all'art. 11 dpr cit. - che prevede che i servizi prestati in qualità di incaricato o supplente in scuole o istituti di istruzione primaria, secondaria, professionale o artistica, sono computabili per il periodo retribuito (e ciò indipendentemente dal rapporto di proporzionalità all'orario settimanale), ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita (fine rapporto), il servizio reso dagli insegnanti medi con orario ridotto va computato per intero e non in diciottesimi.
Infatti l'art. 47 del D.P.R. 1092/1972 - in base al quale il trattamento di quiescenza spettante al personale incaricato delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria, professionale o artistica, che abbia prestato servizi senza trattamento di cattedra e per meno di diciotto ore settimanali, è commisurato a tanti diciottesimi della misura intera quanti risultano dalla media aritmetica dell'orario settimanale di ciascun anno di servizio - va applicato unicamente nei confronti del personale incaricato, dovendosi escludere che lo stesso possa disciplinare anche la corrispondete ipotesi relativa al personale di ruolo.
 
In materia di gare di appalto - Misura interdittiva ex art. 36-bis, l. n. 248 del 2006 - Cessazione alla data di pubblicazione del bando - Impresa concorrente: non va esclusa dalla gara - Verifica della regolarità contributiva: quando deve sussistere - Vizi del contratto di appalto: limiti del sindacato del G.A.
 
Sentenza 20 ottobre 2010 n. 942 - Pres. LEOTTA, Est. GATTO COSTANTINO, in www.giustamm.it
1. Nel caso in cui, nell'ambito di una gara per l'affidamento di un appalto pubblico, la misura interdittiva ex art. 36-bis, l. n. 248 del 2006, abbia cessato i propri effetti alla data di pubblicazione del bando, l'impresa concorrente non deve essere esclusa dalla gara, perché il sistema normativo di riferimento non contiene alcun indice o previsione che consenta di configurare una portata ultrattiva della misura o comunque un effetto tale da incidere definitivamente sulla capacità a contrarre, considerata, tra l'altro, la natura tipicamente sanzionatoria dell'istituto (che dunque, nella misura in cui deroga al principio della partecipazione alle gare ed alla conseguente libertà di impresa va applicato secondo stretta interpretazione).
2. In tema di commissione di gravi irregolarità in un precedente appalto, l'art. 38 lett. f), d.lg. 12 aprile 2006 n. 163, prescrive tale clausola di esclusione solamente in relazione ad appalti della stessa amministrazione aggiudicatrice.
3. In una gara per l'affidamento di un appalto pubblico, non risulta violato l'art. 38 lett. i), d.lg. 12 aprile 2006 n. 163, qualora l'impresa risulti essere in posizione di regolarità al momento della presentazione delle offerte e, in virtù della avvenuta regolarizzazione, anche al momento dell'aggiudicazione definitiva.
4. In caso di gara per l'affidamento di un appalto pubblico, la violazione della clausola (e del principio) di "stand still", in sé considerata, e cioè senza che concorrano vizi propri dell'aggiudicazione, non comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o l'inefficacia del contratto: nel sistema normativo oggi in vigore, a tale conclusione conduce necessariamente l'esegesi dell'art. 121 lett. c), c.p.a., a norma del quale "il giudice che annulla l'aggiudicazione", dichiara obbligatoriamente l'inefficacia del contratto, laddove (e dunque solamente se) la violazione dell'art. 11 comma 10, d.lg. 12 aprile 2006 n. 163, "abbia privato il ricorrente della possibilità di avvalersi di mezzi di ricorso prima della stipulazione del contratto" e sempre che tale violazione si aggiunga ai vizi propri dell'aggiudicazione, diminuendo le possibilità del ricorrente di ottenere il bene della vita.
5. La giurisdizione del giudice amministrativo sulle domande ove si faccia questione dei vizi di un contratto di appalto è radicata, e limitata al contempo, da quelle specifiche doglianze che, scaturenti da un errore dell'aggiudicazione, sono rivolte ad inficiarne la stipulazione quanto alle attività di rilievo ed interesse pubblicistico legate alla individuazione del soggetto contraente con la p.a., mentre sono soggetti alla giurisdizione del giudice ordinario quei motivi di ricorso che sono rivolti a censurare la stipula del contratto per vizi propri.
 
In materia di gare di appalto - Modalità di presentazione delle offerte: sono tassative
 
Sentenza 20 ottobre 2010 n. 944 - Pres. LEOTTA, Est. ZONNO, in www.jurisdata.it
Non può essere interpretata estensivamente la clausola del bando che contempli solo due, diverse modalità di consegna dell'offerta, non potendosi ritenere che la consegna a mani, pur se non prevista, sia comunque consentita.
 
In materia di esami di avvocato - Plagio: quando ricorre
 
Sentenza 2 novembre 2010 n. 1155 - Pres. est. LEOTTA (inedita)
1. La possibilità, per i candidati, di consultare i codici commentati con ampi riferimenti giurisprudenziali (ammessa dall'art. 4 della L. 27 giugno 1988, n. 242, che ha modificato l'art. 21 del R.D. 22 gennaio 1934 n. 37) induce gli stessi candidati non solo ad adoperare formule ripetitive e di stile generalmente utilizzate dagli operatori e cristallizzate nei formulari, ma anche a fare proprie le linee argomentative individuate dalla giurisprudenza (Cfr. in termini, Tar Catania, Sezione Quarta, 4 marzo 2009, n. 476).
2. I codici di maggiore diffusione riportano spesso interi brani di sentenze, riferiti ai casi più frequentemente ricorrenti nella pratica, onde è inevitabile che i candidati utilizzino spesso, a supporto delle proprie tesi, gli stessi brani o le identiche massime dei suddetti codici (Nella sentenza viene affrontata la particolare vicenda in cui sia il parere riportato in una pubblicazione edita da una famosa Casa editrice, sia il parere redatto dal candidato hanno entrambi ripreso massicciamente le argomentazioni sviluppate in una sentenza della Corte di Cassazione, per cui è venuta meno qualsiasi certezza in ordine all'utilizzazione, da parte del candidato, di una fonte non consentita, avendo il ricorrente potuto attingere direttamente e lecitamente al testo della decisione della Suprema Corte, anziché al parere edito a stampa).
 
In materia di pubblico impiego - Mansioni superiori - Non possono essere esercitate "per saltum"
 
Sentenza 2 novembre 2010 n. 1156 Pres. LEOTTA, Est. ZONNO, in www.norma.dbi.it
1. - Il passaggio ad una qualifica superiore è soggetto alle regole del pubblico concorso e la natura indisponibile degli interessi sottesi al rapporto di pubblico impiego preclude che prestazioni lavorative di fatto abbiano incidenza sul provvedimento di inquadramento formale adottato dal competente organo dell'amministrazione. Le mansioni superiori non possono esercitarsi 'per saltum', dovendo le stesse riferirsi al livello immediatamente superiore a quella di formale appartenenza, con la conseguenza che nessuna differenza retributiva o riconoscimento giuridico può spettare per il periodo in cui illegittimamente l'impiegato sia stato adibito a mansioni di due o più livelli superiori (1); ciò in quanto la capacità professionale per le mansioni superiori è presuntivamente riconosciuta al dipendente di fascia funzionale immediatamente inferiore in base alla comune regola d'esperienza secondo cui il titolare di una determinata qualifica è, di norma, in possesso di sufficiente preparazione tecnica per svolgere compiti propri della qualifica immediatamente superiore.
 
In materia di ammonimento per stalking
 
Sentenza 4 novembre 2010 n. 1171 - Pres. LEOTTA, Est. GATTO COSTANTINO, in www.jurisdata.it
Il provvedimento preventivo dell'ammonimento deve essere motivato con riferimento a concreti comportamenti attuali del soggetto, dai quali possano desumersi talune delle ipotesi previste dalla legge come indice di persecutorietà e di reiterazione dei comportamenti illeciti, sulla base di circostanze di portata generale e di significato tendenziale o su contesti significativi nel loro complesso. Per evidenti ragioni di tutela della libertà individuale ed affettiva della persona umana, nonché in forza del principio secondo cui l'Ordinamento non tollera forme private di soddisfazione dei torti, ai fini dell'emissione di un ammonimento ex art. 8 D.L. 23 febbraio 2009 n. 11 convertito nella L. 23 aprile 2009 n. 38, è condizione necessaria e sufficiente l'avvenuto riscontro, anche tramite sommarie informazioni, di circostanze che denotino la sussistenza di elementi obiettivi o comunque dotati di un sufficiente grado di attendibilità, di un comportamento violento o minaccioso.
 
In materia di esecuzione del giudicato - Poteri del "commissario ad acta - Rapporti con l'istituto tesoriere
 
Sentenza 15 novembre 2010, n. 1310 - Pres. est. LEOTTA (inedita)
1. - Il commissario ad acta è organo del Giudice dell'ottemperanza e le sue determinazioni vanno adottate esclusivamente in funzione dell'esecuzione del giudicato, e non in funzione degli interessi pubblici il cui perseguimento costituisce il normale canone di comportamento dell'Amministrazione sostituita. Da ciò consegue che i suoi provvedimenti sono immediatamente esecutivi e non sono assoggettati all'ordinario regime dei controlli (interni ed esterni) degli atti dell'Amministrazione presso la quale lo stesso si insedia, ma vanno sottoposti unicamente all'immanente controllo dello stesso Giudice, al quale le parti interessate possono rivolgersi, ai sensi dell'art. 114 del Decreto Leg.vo 2 luglio 2010 n. 114, affinché venga verificata la loro rispondenza alle disposizioni impartite in sede di ottemperanza, nonché ai principi vigenti in materia.
2. - Per le sentenze di condanna al pagamento di una somma di denaro, il Commissario ad acta è legittimato ad eseguire tutti gli atti e gli adempimenti necessari per dare concreto soddisfacimento al diritto di credito, mediante l'esercizio di un'attività compiuta quale "longa manus" del Giudice dell'ottemperanza nell'ambito della "procedimentalizzazione dell'erogazione della spesa", a conclusione della quale sarà emesso il relativo mandato di pagamento; a tale fine l'organo straordinario deve provvedere sia all'allocazione della somma in bilancio, ove manchi un apposito stanziamento, nonché all'espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa, sia al reperimento materiale della somma, con la precisazione che l'esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all'esecuzione del giudicato, dovendo il predetto organo straordinario porre in essere tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.
In presenza poi di situazioni altamente deficitarie e di esecuzione di giudicato concernente crediti di una certa rilevanza, lo stesso commissario potrà disporre il pagamento rateizzato degli stessi crediti.
3. - Il commissario deve essere ritenuto titolare del potere di emanare i necessari provvedimenti amministrativi anche in deroga alle norme che disciplinano la competenza alla loro emanazione e la stessa attività sostanziale, salvi i casi in cui una norma di legge vincoli espressamente il suo operato, come nel caso del comma 5 dell'art. 159 del D.Lgs. 267/2000, ai sensi del quale nei confronti degli enti locali (anche) "i provvedimenti adottati dai commissari nominati a seguito dell'esperimento delle procedure di cui all'articolo 37 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e di cui all'articolo 27, comma 1, numero 4, del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, emanato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, devono essere muniti dell'attestazione di copertura finanziaria".
4. - Gli organi della Pubblica Amministrazione hanno l'obbligo di prestare la doverosa collaborazione al commissario ad acta, rimanendo ad essi preclusa ogni possibilità di interferire con i poteri deliberativi del commissario stesso.
In particolare gli organi predetti non possono opporre alcun ostacolo alle variazioni di bilancio, all'effettuazione di eventuali storni ed a tutte le altre incombenze ritenute necessarie dal commissario per l'esatta esecuzione del giudicato, potendo tale opposizione assumere la rilevanza di un illecito penale.
Nei casi più gravi di mancato adempimento dell'Amministrazione all'obbligo di rendere possibile l'attività del commissario, il Giudice amministrativo potrà disporre l'intervento della forza pubblica.
5. - L'Istituto tesoriere, nel caso di mancanza di liquidità (cassa), dovrà trattenere i mandati di pagamento, e provvedere al pagamento con priorità via via che dovessero pervenire incassi a favore dell'Amministrazione, fino al totale soddisfo.
Dal punto di vista degli obblighi gravanti sull'Istituto tesoriere, agli effetti penali il servizio di tesoreria gestito da un'azienda di credito è da considerare pubblico (cfr. Cass. Pen. Sez. VI, 12 aprile 1991), e i soggetti che gestiscono il servizio sono da ritenere a tutti gli effetti incaricati di pubblico servizio (anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 328 c.p. - "rifiuto di atti d'ufficio. Omissione"), con la conseguenza che essi sono tenuti a consentire al commissario ad acta - nominato dal TAR per l'ottemperanza ad una sentenza rimasta ineseguita proprio dall'Ente per conto del quale il servizio viene svolto - di svolgere tempestivamente il proprio compito, senza frapporre inerzia o ostacoli di sorta.
6. - Una volta espletate tutte le operazioni, nel caso in cui non sia stato già emesso dagli uffici competenti, lo stesso commissario potrà emettere esso stesso il provvedimento di liquidazione relativo alle proprie competenze e trasmetterlo direttamente all'Istituto tesoriere.
 
In materia di gare di appalto - Requisiti di partecipazione
 
Sentenza 15 novembre 2010, n. 1315 - Pres. LEOTTA, Est. GATTO COSTANTINO, in www.jurisdata.it
La posizione di colui il quale, amministratore o socio di una società in nome collettivo, risponde dei debiti della società ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2291 c.c. non muta qualora quest'ultimo, cessata la predetta società in nome collettivo, agisca come titolare di una impresa individuale, perché la diversa ragione sociale non fa venir meno la continuità della posizione debitoria personalmente assunta. Invero, la responsabilità solidale ed illimitata del socio, prevista dall'art. 2291, comma 1, c.c. per i debiti della società in nome collettivo, la quale gode solamente di una mera autonomia patrimoniale, opera, in assenza di un'espressa previsione derogativa, anche per i rapporti tributari, con riguardo alle obbligazioni dagli stessi derivanti.
 
In materia di motivazione del provvedimento amministrativo - Chiara intuibilità sulla base della parte motiva del provvedimento impugnato - Difetto di motivazione - Non sussiste.
 
Sentenza 17 novembre 2010 n. 1319 - Pres. LEOTTA, Est. ZONNO, in www.giustamm.it
1. Nel regime processuale attuale, segnato dalla potenziale irrilevanza delle invalidità procedimentali che sono sanabili nei limiti ed alle condizioni di cui all'art. 21-octies, l. 7 agosto 1990 n. 241, diviene concretamente lesiva quella motivazione postuma di un provvedimento già impugnato, che venga dedotta in giudizio, per il tramite delle difese o per il tramite di atti provenienti comunque dall'Amministrazione resistente, allo scopo di dimostrare (anche in via di eccezione) la sostanziale correttezza del provvedimento impugnato o, correlativamente, la carenza di interesse alla decisione del ricorso, in capo alla parte ricorrente.
2. Sebbene il divieto di motivazione postuma meriti di essere confermato, rappresentando l'obbligo di motivazione il presidio essenziale del diritto di difesa, non può ritenersi che l'amministrazione incorra nel vizio di difetto di motivazione quando le ragioni del provvedimento siano chiaramente intuibili sulla base della parte motiva del provvedimento impugnato, benché sinteticamente esposte, come si confà ad un giudizio di esclusione disposto in sede di gara per l'affidamento di un appalto.
3. E' da escludere che le ipotesi di chiarimenti resi nel corso del giudizio valgano quali inammissibili casi di vera e propria integrazione postuma della motivazione.
 
In materia di armi - Diniego rinnovo porto di fucile - Controlli successivi
 
Sentenza 17 novembre 2010, n. 1323 - Pres. LEOTTA, Est. CARUSO, in www.jurisdata.it
E' legittimo il diniego di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia fondato su controlli, successivi al rilascio della licenza, che abbiano rilevato la frequentazione del richiedente con pregiudicati, in circostanze di tempo e luogo che denotano non potersi trattare di mero contatto occasionale.
 
In materia di individuazione dei Comuni montani, presso i quali mantenere istituti scolastici dotati di autonomia
 
Sentenza 17 novembre 2010 n. 1330 - Pres. LEOTTA, Est. VELTRI (inedita)
1. La legislazione scolastica, sia pur indirizzata a finalità di salvaguardia delle specificità delle aree montane, si pone in un rapporto di specialità rispetto alla generale normativa di tutela delle zone montane, optando per una definizione di comune montano molto più rigorosa, collegata ai contenuti del vecchio art.1 della legge 991/52, ed impermeabile all'evoluzione normativa che ha contraddistinto la generale salvaguardia del territorio montano.
2. In base al DPR 233/98 ed agli indirizzi regionali per la programmazione territoriale dell'offerta formativa e per l'organizzazione della rete scolastica, è prevista l'autonomia, di norma, solo per i comuni con popolazione compresa tra 500 e 900 alunni, con la precisazione che tali indici di riferimento possono essere ridotti fino a 300 alunni solo nei Comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree di minoranza linguistica.
 
In materia di accesso agli atti amministrativi - Elenco degli invalidi sottoposti a visita medica presso la Commissione Medica Superiore di Verifica e la Commissione di verifica di 2^ istanza
 
Sentenza 30 novembre 2010 n. 1584 - Pres. est. LEOTTA (inedita)
1. L'obbligo di trasmettere l'elenco dei soggetti sottoposti agli accertamenti diagnostici all'Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi civili è stato mantenuto per le Commissioni mediche presso le Unità sanitarie locali (ora Aziende unità sanitarie locali), eredi delle Commissioni sanitarie provinciali (di cui all'art. 8 della L. n. 118/1971), mentre nessun obbligo è stato introdotto "ex novo" per le Commissioni mediche di verifica di 2^ istanza e per la Commissione medica superiore presso l'I.N.P.S., eredi a loro volta della Commissione sanitaria regionale (di cui all'art. 9 della L. n. 118/1971).
2. Vero è che l'art. 19 comma 3, del Decreto Leg.vo 30 giugno 2003, n. 196 consente ad un soggetto pubblico la "comunicazione" a soggetti privati e la "diffusione" di dati (nei confronti di soggetti indeterminati) solo in presenza di una norma di legge o di regolamento, ma tale prescrizione deve essere coordinata con l'art. 59 dello stesso Decreto Leg.vo, che, nel richiamare la L. n. 241/1990, consente la "comunicazione" di dati, tutte le volte in cui il soggetto richiedente debba curare o difendere, come nella specie, interessi giuridici riconosciuti dall'ordinamento.
Tali interessi si identificano con gli scopi sociali di assistenza e tutela degli invalidi dell'Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi Civili (soggetto privato), alla quale conseguentemente deve essere consentito l'accesso agi elenchi degli invalidi sottoposti a visita medica presso la Commissione Medica Superiore di Verifica e la Commissione di verifica di 2^ istanza presso l'I.N.P.S.
 
In materia di gare di appalto. Fallimento o grave inadempimento della prima classificata - Graduatoria - Scorrimento - Previsione contenuta nel bando di gara - Integra una mera facoltà.
 
Sentenza 14 dicembre 2010 n. 1594 Pres. LEOTTA, Est. GATTO COSTANTINO in www.giustamm.it
In tema di affidamento di un appalto pubblico, la previsione contenuta nel bando di gara secondo la quale Stazione appaltante può scorrere la graduatoria in caso di fallimento o grave inadempimento della prima classificata, ai sensi dell'art. 140, d.lg. n. 163 del 2006, integra una mera facoltà dell'Ente e non certo un obbligo, con la conseguenza che, laddove la Stazione appaltante si determini con motivazione congrua, anche in termini di mera opportunità, ad indire una nuova procedura di gara, invece che di avvalersi della facoltà prevista nel bando, tale scelta non può essere censurata.
 
In materia di personale della Polizia di Stato - Trasferimento per incompatibilità ambientale
 
Sentenza 15 dicembre 2010 n. 1691 Pres. LEOTTA, Est. CRISCENTI, in www.norma.dbi.it
1. - Il trasferimento per incompatibilità ambientale del pubblico dipendente non ha carattere sanzionatorio, né ha natura disciplinare; ciò comporta che ad esso non può applicarsi la disciplina dettata per i procedimenti aventi tale carattere, e, segnatamente, le garanzie sostanziali e procedimentali fissate per le sanzioni disciplinari. Il termine di 120 gg. segnalato dall'amministrazione nella comunicazione di avvio del procedimento è, dunque, un termine ordinatorio posto ex art. 2, L. n. 241/1990, la cui eventuale violazione non determina l'illegittimità del provvedimento finale.
2. - In caso di trasferimento di personale di Polizia, si configurano in capo all'Amministrazione ampi e penetranti poteri discrezionali, in funzione di tutela sia di particolari e preminenti interessi pubblici volti ad assicurare la convivenza civile, che, correlativamente, del prestigio dell'Amministrazione, in relazione proprio ai peculiari compiti ad essa attribuiti; pertanto il trasferimento, che, come si è già detto, non ha valore sanzionatorio, ma solo organizzativo, non postula necessariamente specifici fatti e comportamenti addebitabili al dipendente medesimo, ma può essere disposto anche in presenza di semplici situazioni di sospetto, o comunque di ombre atte ad offuscare l'immagine dell'Autorità preposta alla tutela della sicurezza pubblica (Nel caso di specie, la gravità del reato per il quale erano in corso indagini, il luogo di commissione, coincidente con quello di servizio, ed il fatto che esso risultasse tuttora in corso sono tutti elementi che giustificano ampiamente la scelta dell'amministrazione di allontanare il dipendente dalla sua sede di servizio).
 
DATI STATISTICI
(omissis)

 



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