Direzione scientifica di M. Alessandra Sandulli - Andrea Scuderi - Pino
Zingale
Direzione editoriale di Massimiliano Mangano - Chiara Campanelli
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Direzione scientifica di M.
Alessandra Sandulli e Andrea
Scuderi
23/12/2014
Retroattività e nuovo redditometro
Il tema dell'applicabilità retroattiva del redditometro rappresenta una delle questioni "classiche" legate a questo strumento di accertamento. Il dibattito che in passato ha avuto per oggetto la natura delle norme contenute nel decreto ministeriale è stato risolto dalla Corte di legittimità con indirizzo quasi costante, secondo cui la natura strumentale di tali norme rende necessaria l'applicazione del principio tempus regit actum e conseguentemente superflua la questione della loro applicazione retroattiva. Il redditometro di cui al D.M. 24.12.2012, elaborato a seguito della novella disciplina dell'accertamento sintetico introdotta nel 2010 e pubblicato sulla G.U. n. 3 del 4.1.2013, sollecita una nuova riflessione sul tema dell'applicazione retroattiva. Il legislatore, invero, ha regolamentato espressamente l'efficacia temporale del nuovo redditometro, precisando all'art. 22 del D.L. 31.5.2010, n. 78, che la disciplina ha effetto a decorrere dagli accertamenti relativi ai redditi del periodo d'imposta 2009. La riflessione che si intende svolgere nel presente scritto ha per oggetto l'ammissibilità dell'applicazione retroattiva del nuovo redditometro sia ai periodi d'imposta anteriori al 2009, nonostante l'art. 22 del D.L. n. 78/2010 espressamente la escluda, sia ai periodi d'imposta successivi, antecedenti al 2013: si tratta di verificare se possono considerarsi ancora attuali le soluzioni interpretative elaborate dalla giurisprudenza sotto la vigenza del precedente decreto ministeriale del 1992.
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