Direzione scientifica di M. Alessandra Sandulli - Andrea Scuderi - Pino
Zingale
Direzione editoriale di Massimiliano Mangano - Chiara Campanelli
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Direzione scientifica di M.
Alessandra Sandulli e Andrea
Scuderi
20/05/2009
Translatio iudicii a seguito di declinatoria di giurisdizione
Le sentenze Corte Costituzionale 12 marzo 2007, n. 77 e S.U. 22 febbraio 2007, n. 4109, intervenute in materia di translatio iudicii, pur muovendosi verso il medesimo risultato (e cioè quello della effettività della tutela giurisdizionale mediante la conservazione degli effetti processuali e sostanziali della domanda proposta al giudice privo di potestas iudicandi), utilizzano argomentazioni tra loro nettamente diverse se non addirittura antitetiche. Ed, infatti, mentre le S.U. muovono da una prospettiva de iure condito, la Corte costituzionale si fonda su argomentazioni de iure condendo sul presupposto della necessità di un intervento legislativo, che al momento non può essere supplito che dalla riformulazione dell'art. 30 della L. Tar contenuta nella sua stessa pronuncia d'incostituzionalità. Dette sentenze, nonostante si siano mosse su versanti opposti, hanno determinato il superamento del principio dell'incomunicabilità fra giurisdizioni diverse e dimostrano come ormai si sia fatta strada l'idea secondo la quale la tutela giurisdizionale non si realizza con un qualsivoglia dictum del giudice, ma con una pronuncia di merito. Il processo, cioè, per essere veramente giurisdizionale, deve tendere ad un risultato effettivo, costituito dal fatto che il giudice abbia statuito sulla domanda giudiziale ed in tempi ragionevoli. Corollario del canone della ragionevole durata del processo ex art. 111, II co. della Costituzione e del superamento dell'incomunicabilità fra giurisdizioni diverse è il principio, affermato dalle S.U. 28 febbraio 2007, n. 4636, secondo il quale in virtù del principio della concentrazione delle tutele, la causa principale attrae quella subordinata originata dal medesimo rapporto sostanziale, nonostante quest'ultima sia di per sé appartenente a giurisdizione diversa. Il superamento dell'incomunicabilità tra giurisdizioni diverse si inserisce in un processo più ampio, volto ad ottenere la cosiddetta fungibilità tra giurisdizioni. Tale risultato deve considerarsi indispensabile ai fini di una effettiva tutela del cittadino, che può realizzarsi, non già con una sentenza chicchessia, ma con un provvedimento sul merito, in conformità al concetto di giusto processo previsto dall'art. 111 della Costituzione.
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