Norma - quotidiano d'informazione giuridica - DBI s.r.l.

N.d.R. La presente legge è ABROGATA dall'art. 55, comma 1, della L.R. 19/2020.

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1978, n. 71

G.U.R.S. 30 dicembre 1978, n. 57

Norme integrative e modificative della legislazione vigente nel territorio della Regione Siciliana in materia urbanistica.

TESTO COORDINATO (alla L.R. 16/2016 e con annotazioni alla data 23 giugno 2014)

N.d.R. La presente legge è ABROGATA dall'art. 55, comma 1, della L.R. 19/2020.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

N.d.R. La presente legge è ABROGATA dall'art. 55, comma 1, della L.R. 19/2020.

Titolo I

Finalità

N.d.R. La presente legge è ABROGATA dall'art. 55, comma 1, della L.R. 19/2020.

Art. 1

Finalità

Sino alla emanazione di una organica disciplina regionale, la legislazione statale e regionale in materia urbanistica si applica con le modifiche e le integrazioni della presente legge che sono dirette anche al conseguimento delle seguenti finalità:

a) potenziamento del ruolo delle comunità locali nella gestione del territorio;

b) crescita della conoscenza del territorio in tutti i suoi aspetti fisici, storici, sociali ed economici, da realizzare anche mediante una opportuna attività promozionale della Regione;

c) salvaguardia e valorizzazione del patrimonio naturale e dell'ambiente;

d) piena e razionale utilizzazione delle risorse valorizzando e potenziando il patrimonio insediativo e infrastrutturale esistente, evitando immotivati usi del suolo.

N.d.R. La presente legge è ABROGATA dall'art. 55, comma 1, della L.R. 19/2020.

Titolo II

Strumenti urbanistici

N.d.R. La presente legge è ABROGATA dall'art. 55, comma 1, della L.R. 19/2020.

Capo I

Strumenti urbanistici generali

N.d.R. La presente legge è ABROGATA dall'art. 55, comma 1, della L.R. 19/2020.

Art. 2

Criteri di formazione dei piani regolatori generali

Dopo l'entrata in vigore della presente legge nella formazione di nuovi piani regolatori generali e nella revisione di quelli esistenti dovranno essere dettate prescrizioni esecutive concernenti i fabbisogni residenziali pubblici, privati, turistici, produttivi e dei servizi connessi, rapportati ad un periodo di cinque anni. (1) (2)

Le prescrizioni esecutive di cui al comma precedente, che costituiscono a tutti gli effetti piani particolareggiati di attuazione, devono uniformarsi alle indicazioni dell'art. 9 della presente legge.

I comuni obbligati alla formazione dei programmi pluriennali procedono alla delimitazione delle aree d'intervento preferibilmente in armonia con le prescrizioni esecutive del piano regolatore generale.

Contestualmente all'adozione del piano regolatore generale i comuni sono tenuti a deliberare il regolamento edilizio di cui all'art. 33 della legge 17 agosto 1942, n. 1150.

Nella formazione degli strumenti urbanistici generali non possono essere destinati ad usi extra agricoli i suoli utilizzati per colture specializzate, irrigue o dotati di infrastrutture ed impianti a supporto dell'attività agricola, se non in via eccezionale, quando manchino ragionevoli possibilità di localizzazioni alternative. Le eventuali eccezioni devono essere congruamente motivate.

Nei comuni dotati di piano regolatore generale, non ancora reso conforme alle prescrizioni della legge 6 agosto 1967, n. 765, l'edificazione nelle zone residenziali non può avvenire con indice di densità fondiaria superiore a 7 mc/mq, ove il piano non preveda prescrizioni più limitative. Nel verde agricolo, per le abitazioni, l'indice di densità fondiaria non può superare 0,03 mc/mq. Sono fatte salve le lottizzazioni già approvate e le concessioni già rilasciate.

Nei nuovi strumenti urbanistici dei comuni di cui al comma precedente le zone destinate dagli strumenti urbanistici vigenti a verde agricolo possono essere destinate, per non più del 40 per cento, ad insediamenti di edilizia economica e popolare secondo le disposizioni vigenti e, per la parte rimanente, ad edificazione per edilizia residenziale, con indici di densità fondiaria comunque non superiori a quelli previsti per il verde agricolo nelle destinazioni degli strumenti urbanistici vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

(1)

Per quanto disposto dall'art. 3, comma 8, della L.R. 15/1991 le prescrizioni esecutive devono essere rapportate ai bisogni di un decennio.

N.d.R. La presente legge è ABROGATA dall'art. 55, comma 1, della L.R. 19/2020.

Art. 3

Pubblicazione, osservazioni e opposizioni

(modificato e integrato dall'art.45 della L.R. 3/2016)

1. Il progetto di piano regolatore generale e quello di piano particolareggiato devono essere depositati non oltre il decimo giorno dalla data della deliberazione di adozione, presso la segreteria comunale, a libera visione del pubblico, per sessanta giorni consecutivi.

L'effettuato deposito è reso noto al pubblico, oltre che a mezzo di manifesti murali, mediante pubblicazione di apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione e su almeno un quotidiano a diffusione regionale.

Fino a dieci giorni dopo la scadenza del periodo di deposito chiunque può presentare osservazioni al progetto di piano regolatore generale.

In ordine ai piani particolareggiati e alle prescrizioni esecutive dei piani regolatori che costituiscono a tutti gli effetti piani particolareggiati, possono essere presentate opposizioni dai proprietari di immobili compresi nei piani e osservazioni da parte di chiunque.

Sulle osservazioni ed opposizioni, che dovranno, ove necessario e possibile, essere visualizzate, a cura del comune, in apposite planimetrie di piano, il consiglio comunale è tenuto a formulare le proprie deduzioni entro un mese dalla scadenza del termine di presentazione delle osservazioni ed opposizioni medesime. (1)

Entro dieci giorni dal termine stabilito nel comma precedente il comune trasmette il piano regolatore e, nei casi previsti dalla presente legge, il piano particolareggiato unitamente agli atti deliberativi ed alle osservazioni ed opposizioni, comprese quelle che non sono state oggetto di deduzioni nei modi e nei termini previsti dal quinto comma del presente articolo, all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.

6-bis. Considerata la contestuale adozione degli atti di pianificazione generale ed attuativa e relative varianti e del rapporto ambientale ex articolo 13 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche, in applicazione e con le modalità previste dall'articolo 39 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 sono sottoposti all'obbligo di pubblicazione gli schemi di provvedimento, le delibere di adozione o approvazione ed i relativi allegati tecnici, nonché le "informazioni ambientali" richiamate dall'articolo 40 del medesimo decreto legislativo n. 33/2013, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 14 del citato decreto legislativo n. 152/2006.

6-ter. Gli obblighi di pubblicazione di cui al comma 6 bis sono estesi a tutti i piani e programmi di governo del territorio di natura urbanistica, e loro varianti, previsti dalla vigente legislazione, inclusi piani e programmi relativi alla localizzazione di insediamenti commerciali e grandi strutture di vendita.

(1)

Per quanto riguarda le osservazioni e le opposizioni ai piani adottati dai commissari ad acta vedi l'art. 4 della L.R. 65/1981 come mod.

N.d.R. La presente legge è ABROGATA dall'art. 55, comma 1, della L.R. 19/2020.

Art. 4

Approvazione del piano regolatore generale   (1)

(modificato dall'art. 7 della L.R. 66/84)

Il piano regolatore generale è approvato con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente. L'Assessore adotta le proprie determinazioni entro centottanta giorni dalla presentazione del piano all'Assessorato. (2)

Con il decreto di approvazione possono essere apportate al piano le modifiche di cui all'art. 3 della legge 6 agosto 1967, n. 765, quelle necessarie per assicurare l'osservanza delle vigenti disposizioni statali e regionali, ivi comprese quelle della presente legge (si omette la parte finale del presente comma in quanto impugnata, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione Siciliana).

(Si omette il terzo comma in quanto impugnato, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione Siciliana).

Nel caso previsto dal quinto comma del precedente art. 3, sulle opposizioni e osservazioni l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente adotta proprie determinazioni.

A tal fine l'Assessore porta a conoscenza del comune interessato le proprie determinazioni in ordine al piano, alle osservazioni ed opposizioni.

Il comune è tenuto, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di comunicazione di cui al precedente comma, ad adottare le proprie controdeduzioni.

L'Assessore, entro i successivi trenta giorni, emana il decreto di approvazione introducendo di ufficio le modifiche indicate nel presente articolo.

L'Assessore, in caso di inerzia del comune, provvede alla emanazione del decreto di approvazione, intendendo accettate tutte le modifiche proposte.

Nel caso di restituzione del piano per la rielaborazione parziale, il comune è tenuto ad effettuarla entro novanta giorni. Entro i successivi novanta giorni l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente adotta le proprie determinazioni.

Nelle more della rielaborazione parziale, nei comuni sprovvisti di strumenti urbanistici l'edificazione è disciplinata dalla legge regionale 26 maggio 1973, n. 21 e dalla presente legge, con eccezione per le zone del territorio comunale soggette alla rielaborazione, nelle quali nessuna concessione può essere rilasciata.

Il termine per la rielaborazione totale del piano regolatore generale è fissato in centottanta giorni dalla data di restituzione al comune.

Nelle more della rielaborazione totale l'edificazione resta disciplinata dalla normativa preesistente.

Ove il comune, tenuto alla rielaborazione totale del piano regolatore generale, risulti dotato della sola perimetrazione dell'abitato definita ai sensi dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, l'edificazione al di fuori del centro abitato si svolgerà nel rispetto dell'indice di densità edilizia fondiaria dello 0,03 mc/mq.

----------------------- (comma abrogato) (3)

(1)

Si rimanda alla Circ. 7 novembre 2012, n. 6, relativa ai termini assegnati all'Assessorato Territorio e Ambiente per l'approvazione degli strumenti urbanistici generali ed attuativi.

(2)

Ai sensi dell'art. 6 della L.R. 9/93 al termine qui previsto vanno aggiunti ulteriori 90 giorni.

(3)

Comma abrogato dall'art. 7 della L.R. 66/84.

N.d.R. La presente legge è ABROGATA dall'art. 55, comma 1, della L.R. 19/2020.

Art. 5

Approvazione del programma di fabbricazione

(modificato dall'art. 7 della L.R. 66/84)

Il regolamento edilizio ed il programma di fabbricazione sono approvati con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente entro novanta giorni dalla loro presentazione all'Assessorato. (1)

Con il decreto di approvazione possono essere apportate al programma di fabbricazione le modifiche di cui all'art. 12 della legge 6 agosto 1967, n. 765, nonchè quelle necessarie per assicurare l'osservanza delle vigenti disposizioni statali e regionali, ivi comprese quelle della presente legge, e le modifiche che non comportino sostanziali innovazioni.

Nel caso di richiesta di controdeduzioni o di restituzione per rielaborazione totale o parziale, si applicano le disposizioni contenute nel precedente art. 4, salvo per quanto concerne i termini, che sono ridotti a giorni sessanta per la rielaborazione parziale e a giorni novanta per la rielaborazione totale.

Nelle more della rielaborazione parziale o totale l'attività edilizia si svolgerà nella osservanza delle disposizioni contenute nel precedente art. 4.

----------------------- (comma abrogato(2)

Dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni non possono più affidare incarichi per la formazione di programmi di fabbricazione, ma sono tenuti a formare il piano regolatore generale.

(1)

Ai sensi dell'art. 6 della L.R. 9/93 al termine qui previsto vanno aggiunti ulteriori 90 giorni.

(2)

Comma abrogato dall'art. 7 della L.R. 66/84.

N.d.R. La presente legge è ABROGATA dall'art. 55, comma 1, della L.R. 19/2020.

Art. 6

Termine per l'adozione dei piani regolatori generali e dei programmi di fabbricazione

(modificato dall'art. 7 della L.R. 66/84)

I comuni che hanno ottenuto il contributo della Regione per la formazione del piano regolatore generale o dei piani intercomunali anche se non inclusi nel decreto interassessoriale 12 marzo 1956, n. 255 sono obbligati ad adottare il piano medesimo, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ove risultino inadempienti.

I comuni che hanno ottenuto il contributo della Regione per la formazione del regolamento edilizio e del programma di fabbricazione, sono obbligati ad adottare gli stessi nel termine di quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ove risultino inadempienti.

----------------------- (comma abrogato(1)

Possono essere richieste per una sola volta proroghe motivate per un periodo non superiore a mesi tre.

(1)

Comma abrogato dall'art. 7 della L.R. 66/84.

N.d.R. La presente legge è ABROGATA dall'art. 55, comma 1, della L.R. 19/2020.

Art. 7

Commissione comunale edilizia (1)

Le commissioni comunali edilizie devono essere rinnovate ogni cinque anni e nella loro composizione dev'essere garantita la presenza della minoranza, mediante elezione con voto limitato.

(1)

La commissione edilizia comunale è soppressa dall'art. 19, comma 1, della L.R. 5/2011.

N.d.R. La presente legge è ABROGATA dall'art. 55, comma 1, della L.R. 19/2020.

Art. 8

Varianti ai piani comprensoriali.

Scioglimento delle assemblee consortili

(sostituito dall'art. 1 della L.R. 66/84)

I consorzi costituiti ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 3 febbraio 1968,  n. 1 e successive modifiche, cessano di esistere.

Le assemblee consortili sono sciolte.

I comuni partecipanti ai consorzi dotati di piani urbanistici comprensoriali possono adottare strumenti urbanistici generali a termini della presente legge.

I piani comprensoriali già in vigore restano operanti per la parte riguardante il territorio di ciascuno dei comuni di cui al precedente comma fino all'eventuale adozione, da parte degli stessi, di strumenti urbanistici generali nei confronti dei quali i piani comprensoriali già in vigore assolvono alla funzione di orientamento specie ai fini delle infrastrutture consortili e dei servizi di interesse generale.

I comuni di cui al terzo comma possono adottare varianti ai piani urbanistici comprensoriali nel rispetto delle procedure previste dagli articoli 2 e 3.

Dette varianti sono approvate con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, previo parere del Consiglio regionale dell'urbanistica e nel rispetto delle norme di cui all'art. 4.

Le varianti ai piani urbanistici comprensoriali non approvate con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente non hanno più corso, tranne quelle di esclusivo interesse comunale.

Le competenze tecniche per la redazione delle varianti ai piani comprensoriali sono corrisposte ai professionisti incaricati nell'intero ammontare, salvo i casi di rielaborazione totale per le varianti richieste per le quali nessun ulteriore compenso, oltre a quello corrisposto, è dovuto.

Gli elaborati tecnici delle varianti ai piani comprensoriali redatti dai professionisti di cui al comma precedente sono acquisiti dai comuni interessati per una loro eventuale utilizzazione.

N.d.R. La presente legge è ABROGATA dall'art. 55, comma 1, della L.R. 19/2020.

Capo II

Strumenti urbanistici di attuazione

N.d.R. La presente legge è ABROGATA dall'art. 55, comma 1, della L.R. 19/2020.

Art. 9

Contenuto dei piani particolareggiati e dei piani di lottizzazione

I piani particolareggiati devono indicare:

a) la rete viaria, suddivisa in percorsi pedonali e carrabili, con la indicazione dei principali dati altimetrici nonchè degli allineamenti;

b) gli spazi di sosta e di parcheggio;

c) la progettazione di massima della rete fognante, idrica, telefonica, del gas, di distribuzione di energia elettrica e della pubblica illuminazione, nonchè di ogni altra infrastruttura necessaria alla destinazione dell'insediamento;

d) gli spazi per le attrezzature di interesse pubblico;

e) gli edifici destinati a demolizione ovvero soggetti a restauri o a bonifica edilizia;

f) la suddivisione delle aree in isolati e lo schema planivolumetrico degli edifici previsti;

g) gli elenchi catastali delle proprietà da espropriare o vincolare;

h) le norme tecniche di attuazione e le eventuali prescrizioni speciali;

i) la previsione di massima delle spese necessarie per l'attuazione del piano.

I piani di lottizzazione devono contenere le indicazioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), h), nonchè l'indicazione relativa alla suddivisione delle aree in lotti e lo schema planivolumetrico degli edifici previsti.

N.d.R. La presente legge è ABROGATA dall'art. 55, comma 1, della L.R. 19/2020.

Art. 10

Definizione di isolato

Si definisce isolato ogni porzione del territorio edificabile circondata dagli spazi pubblici indicati dal piano particolareggiato o dagli strumenti urbanistici generali.

L'edificazione può avvenire secondo le prescrizioni del successivo art. 11.

N.d.R. La presente legge è ABROGATA dall'art. 55, comma 1, della L.R. 19/2020.

Art. 11

Formazione dei comparti

Nelle zone soggette ad interventi di conservazione, risanamento, ricostruzione e migliore utilizzazione del patrimonio edilizio secondo le prescrizioni degli strumenti urbanistici generali o particolareggiati, ovvero dei piani di recupero di cui al titolo IV della legge 5 agosto 1978, n. 457, al fine di assicurare il rispetto di esigenze unitarie nella realizzazione degli interventi, nonchè una equa ripartizione degli oneri e dei benefici tra i proprietari interessati, i comuni, con delibera consiliare, possono disporre di ufficio o su richiesta dei proprietari in numero idoneo a costituire il consorzio, ai sensi del comma successivo, la formazione di comparti che includano uno o più edifici e/o aree inedificate.

Formato il comparto, il sindaco deve invitare i proprietari a dichiarare, entro un termine fissato nell'atto di notifica, se intendano procedere da soli, se proprietari dell'intero comparto, o riuniti in consorzio, all'attuazione delle previsioni contenute nello strumento urbanistico.

A costituire il consorzio basterà il concorso dei proprietari rappresentanti, in base all'imponibile catastale, la maggioranza assoluta del valore dell'intero comparto. I consorzi così costituiti conseguiranno la piena disponibilità del comparto mediante l'espropriazione delle aree e delle costruzioni dei proprietari non aderenti (si omette la parte finale del presente comma in quanto impugnata, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione Siciliana).

Quando sia decorso inutilmente il termine stabilito nell'atto di notifica, il comune procederà all'espropriazione del comparto a norma della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modifiche ed integrazioni.

(Si omette il quinto comma in quanto impugnato, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione Siciliana).

La deliberazione consiliare con cui si dispone la formazione del comparto equivale a dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità e urgenza.

Per l'assegnazione del comparto il comune procederà a mezzo gara.

N.d.R. La presente legge è ABROGATA dall'art. 55, comma 1, della L.R. 19/2020.

Art. 12

Approvazione dei piani particolareggiati

Salvo quanto stabilito dai commi settimo e seguenti del presente articolo, i piani particolareggiati di attuazione degli strumenti urbanistici generali sono approvati dai comuni, con delibera consiliare. Per l'adozione e la pubblicazione dei piani particolareggiati predetti, nonchè per l'esame delle opposizioni e delle osservazioni, si osservano i termini fissati dal precedente art. 3.

I piani diventano esecutivi dopo il riscontro di legittimità dell'organo di controllo sulla deliberazione relativa alle decisioni sulle opposizioni e osservazioni.

Qualora i piani particolareggiati interessino immobili sottoposti ai vincoli di cui alle leggi 1 giugno 1939, n. 1089 e 29 giugno 1939, n. 1497, è necessario, ai fini dell'approvazione, il parere della competente soprintendenza, che deve essere emesso entro due mesi dalla richiesta.

Trascorso infruttuosamente detto termine, il parere si intende espresso favorevolmente.

Copia dei piani approvati dai comuni deve essere trasmessa all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, che può esercitare controlli, anche a campione, sui medesimi.

Qualora vengano riscontrate inosservanze alle disposizioni contenute nel presente articolo o violazioni di altre prescrizioni urbanistiche si applicano le norme di cui al successivo art. 53.

Resta di competenza dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente l'approvazione dei piani particolareggiati i quali:

a) interessino centri storici, artistici e di interesse ambientale;

b) comportino varianti agli strumenti urbanistici generali ad eccezione di quelle discendenti dal rispetto delle disposizioni del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444;

c) costituiscano attuazione di strumenti urbanistici generali adottati dai comuni ma non ancora approvati dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente;

d) costituiscano attuazione di programmi di fabbricazione approvati dopo l'entrata in vigore della legge 6 agosto 1967, n. 765 e non adeguati alla legge regionale 31 marzo 1972, n. 19. I piani sono approvati con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente entro quattro mesi dalla loro presentazione. (1)

Con il decreto di approvazione possono essere apportate al piano particolareggiato le modifiche di cui all'art. 16 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive integrazioni, e quelle necessarie per assicurare l'osservanza delle vigenti disposizioni statali e regionali, ivi comprese quelle della presente legge.

Le proposte di modifica vengono portate a conoscenza del comune il quale, entro il termine di trenta giorni successivi alla data di comunicazione, adotta le proprie controdeduzioni con deliberazione del consiglio comunale e le trasmette all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente entro dieci giorni.

Trascorsi infruttuosamente tali termini, l'Assessore provvede all'emanazione del decreto di approvazione, introducendo di ufficio le modifiche proposte.

In caso di restituzione per rielaborazione totale o parziale il comune è tenuto a provvedere nel termine, rispettivamente, di novanta e di sessanta giorni dalla data di restituzione.

In sede di formazione dei piani particolareggiati possono essere introdotte varianti allo strumento urbanistico generale, dirette ad adeguare il medesimo ai limiti e ai rapporti fissati dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444.

La disposizione di cui al precedente comma si applica anche ai comuni forniti di piani regolatori generali approvati anteriormente alla entrata in vigore della legge 6 agosto 1967, n. 765.

(1)

Ai sensi dell'art. 6 della L.R. 9/93 al termine qui previsto vanno aggiunti ulteriori 90 giorni.

N.d.R. La presente legge è ABROGATA dall'art. 55, comma 1, della L.R. 19/2020.

Art. 13

Piani particolareggiati di risanamento. Obblighi dei comuni

(modificato dall'art. 15 della L.R. 86/81 e dall'art. 7 della L.R. 66/84)

I piani particolareggiati di risanamento degli abitati dei comuni dei quali sia stato disposto, con decreto del Presidente della Repubblica, il trasferimento parziale, possono essere adottati in variante ai piani comprensoriali, purchè redatti in osservanza del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, e delle disposizioni regionali vigenti.

I piani di cui al comma precedente sono approvati con deliberazione del consiglio comunale e diventano esecutivi dopo il riscontro di legittimità dell'organo di controllo.

I contenuti dei piani particolareggiati redatti o in corso di redazione all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, sono quelli indicati dall'art. 13 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni, nonchè quelli stabiliti nei disciplinari di incarico stipulati tra l'Amministrazione regionale e i progettisti.

I comuni che hanno ottenuto contributo dalla Regione per la formazione dei piani particolareggiati sono tenuti ad adottarli entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge ovvero entro tre mesi dalla data di consegna da parte dei progettisti.

I termini di cui al comma precedente si applicano, altresì, per l'adozione, da parte dei comuni delle zone colpite dai terremoti, dei piani particolareggiati per cui sia intervenuta la Regione, ai sensi delle leggi regionali 18 luglio 1968, n. 20 e 30 luglio 1969, n. 28.

----------------------- (comma abrogato(1)

I piani particolareggiati redatti in via sostitutiva dalla Regione, ai sensi della legge regionale 5 novembre 1973, n. 38, sono adottati dai comuni entro sessanta giorni dall'invio da parte dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.

----------------------- (comma abrogato(1)

(1)

Comma abrogato dall'art. 7 della L.R. 66/84.

N.d.R. La presente legge è ABROGATA dall'art. 55, comma 1, della L.R. 19/2020.

Art. 14

Piani di lottizzazione - Convenzione (1)

I piani di lottizzazione sono approvati con delibera del consiglio comunale (2), entro novanta giorni dalla loro presentazione.

Per i piani di lottizzazione che ricadono nei casi previsti dalle lettere a), c) e d) del precedente art. 12 è prescritto il nulla osta dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, il quale adotta le proprie determinazioni entro novanta giorni dalla richiesta. (3)

In tutti i casi in cui i piani di lottizzazione interessino immobili sottoposti ai vincoli di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, è necessario il parere della soprintendenza, che deve essere reso nel termine di due mesi dalla richiesta. Trascorso infruttuosamente detto termine il parere si intende espresso favorevolmente.

La convenzione di cui al quinto comma dell'art. 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 dovrà prevedere:

a) la cessione gratuita delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria indicate dall'art. 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847 e dall'art. 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865. Ove lo strumento urbanistico generale preveda in sede propria l'ubicazione delle aree relative alle opere di urbanizzazione secondaria ed esse ricadano al di fuori della lottizzazione, l'aliquota delle aree da cedere al comune può essere monetizzata con i criteri previsti dall'art. 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10;

b) l'assunzione a carico del proprietario degli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria di cui alla precedente lettera a) da eseguire in conformità alle prescrizioni comunali e da cedere al comune;

c) la corresponsione della quota di contributo di cui all'art. 5 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 riguardante le opere di urbanizzazione secondaria, stabilita dai comuni in base alle tabelle parametriche di cui al decreto dell'Assessore regionale per lo sviluppo economico 31 maggio 1977 all'atto del rilascio della concessione relativa ai fabbricati da realizzare; (4)

d) termini - non superiori a dieci anni per i comuni non obbligati alla formazione dei programmi pluriennali e non superiori al periodo di validità di questi ultimi per i comuni obbligati - per la cessione delle aree e delle relative opere;

e) congrue garanzie finanziarie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalle convenzioni.

Il rilascio delle concessioni edilizie nell'ambito dei singoli lotti è subordinato all'esistenza delle opere di urbanizzazione primaria relative ai lotti stessi.

Per i piani di lottizzazione approvati prima dell'entrata in vigore della presente legge sono fatti salvi gli oneri di urbanizzazione convenzionata.

Il rilascio delle singole concessioni edilizie è subordinato soltanto al pagamento della quota di contributo relativa al costo di costruzione secondo la tabella di cui al decreto dell'Assessore regionale per lo sviluppo economico dell'11 novembre 1977.

(1)

Ai sensi dell'art. 26, comma 3, della L.R. 19/2005 in caso di approvazione di un nuovo piano regolatore generale, le lottizzazioni o le convenzioni in precedenza approvate, le cui opere di urbanizzazione non siano state avviate nei cinque anni successivi e comunque entro 120 giorni dalla data di pubblicazione della stessa L.R. 19/2005 (G.U.R.S. 23 dicembre 2005, n. 56), sono adeguate ai nuovi parametri urbanistici, secondo gli indici delle aree destinate a zona di espansione (zona C) se più restrittivi.

(2)

La modifica apportata con l'art. 22, comma 12, della L.R. 19/2005 aveva attribuito la competenza per l'approvazione dei piani di lottizzazione al dirigente generale o al funzionario apicale, oggi con l'abrogazione del predetto comma operata dall'art. 12, comma 20, della L.R. 1/2006 la competenza ritorna al consiglio comunale.

(3)

Ai sensi dell'art. 6 della L.R. 9/93 al termine qui previsto vanno aggiunti ulteriori 90 giorni.

(4)

Ai sensi dell'art. 17, comma 12, della L.R. 4/2003, che ha sostituito l'art. 24 della L.R. 25/1997 e per l'effetto l'art. 34 della L.R. 37/1985, l'adeguamento degli oneri di urbanizzazione di cui all'art. 5 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 e del costo di costruzione di cui all'art. 6 della medesima legge sostituito, è determinato dai comuni entro il 30 ottobre di ogni anno.

Cfr. a riguardo anche la Circ. Ass. Territorio del 28 ottobre 2003, n. 4.

N.d.R. La presente legge è ABROGATA dall'art. 55, comma 1, della L.R. 19/2020.

Art. 15

Piani di lottizzazione per complessi insediativi chiusi ad uso collettivo

Per i piani di lottizzazione che riguardino complessi insediativi autonomi in ambito chiuso ad uso collettivo, la convenzione di cui al precedente art. 14 non dovrà prevedere l'obbligo della cessione gratuita delle aree e delle relative opere di urbanizzazione primaria e secondaria indicate nell'art. 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847 e nell'art. 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, ricadenti all'interno del complesso.

Rimane a carico del lottizzante l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e dei servizi ed impianti necessari all'insediamento, nonchè il pagamento dei contributi sul costo di costruzione di cui alla legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Restano salve le altre disposizioni contenute nel precedente art. 14.

N.d.R. La presente legge è ABROGATA dall'art. 55, comma 1, della L.R. 19/2020.

Art. 16

Obblighi dei comuni di dotarsi di piani di edilizia economica e popolare

I comuni con popolazione superiore a 15 mila abitanti sono tenuti, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, all'adozione di piani per l'edilizia economica e popolare ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modifiche ed integrazioni.

All'adozione di detti piani sono tenuti, altresì, i comuni indicati con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, allorchè ricorrano le condizioni previste dal terzo comma dell'art. 1 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

L'estensione delle zone da includere nei piani è determinata in relazione alle esigenze dell'edilizia economica e popolare per un decennio e non può essere inferiore al 40 per cento e superiore al 70 per cento di quella necessaria a soddisfare il fabbisogno complessivo di edilizia abitativa del periodo considerato.

Nei rimanenti comuni i fabbisogni di edilizia residenziale pubblica, convenzionata e agevolata, da realizzare a favore dei soggetti previsti dall'art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, devono essere soddisfatti mediante programmi costruttivi da attuare con la procedura di cui all'art. 51 della predetta legge 22 ottobre 1971, n. 865, salvo quanto disposto dal comma seguente.

Nell'ambito della Regione Siciliana, la disposizione di cui al terzo comma dell'art. 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, è sostituita dalla seguente:

"La deliberazione del consiglio comunale è adottata entro trenta giorni dalla richiesta formulata dagli aventi diritto e diventa esecutiva dopo che sia stata riscontrata legittima da parte della commissione provinciale di controllo".

I piani per l'edilizia economica e popolare redatti in conformità delle previsioni degli strumenti urbanistici generali, e salvi i casi previsti alle lettere a), b), c), d) del precedente art. 12 sono approvati dai comuni e diventano esecutivi dopo il riscontro di legittimità della commissione provinciale di controllo.

In tutti gli altri casi l'approvazione dei piani è demandata all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, che provvede nel termine massimo di tre mesi dalla presentazione dei piani. (1)

(1)

Ai sensi dell'art. 6 della L.R. 9/93 al termine qui previsto vanno aggiunti ulteriori 90 giorni.

N.d.R. La presente legge è ABROGATA dall'art. 55, comma 1, della L.R. 19/2020.

Art. 17

Riserva di aree

(modificato dall'art. 6 della L.R. 86/81)

Nell'ambito dei piani di zona e dei programmi costruttivi, previsti dal precedente art. 16, dovrà essere riservata un'aliquota, non inferiore al 10 per cento e non superiore al 40 per cento, dell'area complessiva destinata a residenza da assegnare, con diritto di superficie, agli aventi titolo ai sensi dell'art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, anche se non soci di cooperative o beneficiari di contributi statali o regionali, per la realizzazione di case unifamiliari.

Gli interventi per le singole costruzioni di cui al comma precedente potranno avvenire in deroga alla tipologia prevista per l'edilizia popolare, salvo l'osservanza delle prescrizioni contenute nell'ultimo comma dell'art. 16 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

N.d.R. La presente legge è ABROGATA dall'art. 55, comma 1, della L.R. 19/2020.

Art. 18

Obblighi dei comuni in ordine ai piani per insediamenti produttivi  (1)

I comuni sprovvisti di piani per insediamenti produttivi sono obbligati, su richiesta degli operatori economici, alla loro formazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modifiche ed integrazioni, procedendo alla individuazione delle aree relative nell'ambito delle zone industriali o artigianali previste negli strumenti urbanistici.

In ogni caso l'estensione delle aree da includere nel piano non può essere inferiore a quella necessaria a soddisfare il fabbisogno relativo al triennio.

Per l'approvazione dei predetti piani si applicano le disposizioni contenute nel precedente art. 12.

(1)

In materia di insediamenti produttivi confronta anche le norme urbanistiche dettate dall'art. 86 della L.R. 6/2001.

N.d.R. La presente legge è ABROGATA dall'art. 55, comma 1, della L.R. 19/2020.

Capo III

Norme comuni agli strumenti urbanistici

N.d.R. La presente legge è ABROGATA dall'art. 55, comma 1, della L.R. 19/2020.

Art. 19

Efficacia degli strumenti urbanistici. Salvaguardia (1)

(modificato dall'art. 33 della L.R. 37/85)

Decorsi i termini per l'approvazione del piano regolatore generale, del regolamento edilizio, del programma di fabbricazione e dei piani particolareggiati senza che sia intervenuta alcuna determinazione di approvazione con modifiche di ufficio, di rielaborazione totale o parziale degli stessi, da parte dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, i predetti strumenti urbanistici diventano efficaci a tutti gli effetti. (2) (3) (4)

La susseguente determinazione dell'Assessorato, da effettuarsi nel termine perentorio di 180 giorni, deve fare salvi tutti i provvedimenti emessi dal comune nelle more dell'intervento assessoriale. (3) (4)

In pendenza dell'approvazione degli strumenti urbanistici generali o particolareggiati l'applicazione delle misure di salvaguardia di cui alla legge 3 novembre 1952, n. 1902, e successive modifiche, e alla legge regionale 5 agosto 1958, n. 22, è obbligatoria.

(1)

Si rimanda alla Circ. 7 novembre 2012, n. 6, relativa ai termini assegnati all'Assessorato Territorio e Ambiente per l'approvazione degli strumenti urbanistici generali ed attuativi.

(2)

L'art. 2 della L.R. 159/1980 ha precisato che fra le determinazioni assessoriali s'intendono comprese anche le richieste di chiarimenti e di documenti integrativi.

(3)

Cfr. l'art. 71 della L.R. 4/2003 per quanto riguarda l'applicabilità del presente comma ai piani regolatori A.S.I.

(4)

Ai sensi dell'art. 6 della L.R. 9/93 al termine qui previsto vanno aggiunti ulteriori 90 giorni.

N.d.R. La presente legge è ABROGATA dall'art. 55, comma 1, della L.R. 19/2020.

Art. 20

Definizione degli interventi

(abrogato dall'art. 30, comma 1, lett. a), della L.R. 16/2016)

N.d.R. La presente legge è ABROGATA dall'art. 55, comma 1, della L.R. 19/2020.

Art. 21

Attuazione degli strumenti urbanistici nelle zone A e B

(modificato dall'art. 39 della L.R. 37/85)

Al punto I dell'art. 28 della legge regionale 26 maggio 1973, n. 21, è aggiunto il seguente comma:

"Nei comuni dotati di strumenti urbanistici generali approvati o adottati e presentati all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, l'edificazione nelle aree libere può avvenire a mezzo di singole concessioni".

Nel secondo comma del punto II dell'art. 28 della legge regionale 26 maggio 1973, n. 21, le parole "mc/mq. 8" sono sostituite con le altre "mc/mq. 9".

A modifica di quanto prescritto nel punto II dell'art. 28 della legge regionale 26 maggio 1973, n. 21, ferme restando le altre disposizioni agevolative contenute nella predetta norma, l'attuazione degli strumenti urbanistici generali, relativamente alle zone territoriali " B ", può effettuarsi a mezzo di singole concessioni, quando esistano le opere di urbanizzazione primaria (almeno rete idrica, viaria e fognante) e risultino previste dallo strumento urbanistico generale quelle di urbanizzazione secondaria.

------------------------ (comma abrogato) (1)

Nelle rimanenti aree non urbanizzate delle zone territoriali omogenee "B" l'edificazione è subordinata alla preventiva approvazione di piani particolareggiati o di piani di lottizzazione.

(1)

Comma abrogato dall'art. 39 della L.R. 37/85.

N.d.R. La presente legge è ABROGATA dall'art. 55, comma 1, della L.R. 19/2020.

Art. 22

Interventi produttivi nel verde agricolo (1) 

(sostituito dall'art. 6 della L.R. 17/94, modificato dall'art. 6 della L.R. 34/94, integrato dall'art. 30, comma 2, della L.R. 2/2002, nel testo integrato dall'art. 40 della L.R. 9/2002, modificato e integrato dall'art. 139, comma 65, della L.R. 4/2003 e modificato dall'art. 8 della L.R. 7/2011)

1. Nelle zone destinate a verde agricolo dai piani regolatori generali sono ammessi impianti o manufatti edilizi destinati alla lavorazione o trasformazione di prodotti agricoli o zootecnici locali ovvero allo sfruttamento a carattere artigianale di risorse naturali locali tassativamente individuate nello strumento urbanistico.

2. Le concessioni edilizie rilasciate ai sensi del comma 1 devono rispettare le seguenti condizioni:

a) rapporto di copertura non superiore a un decimo dell'area di proprietà proposta per l'insediamento;

b) distacchi tra fabbricati non inferiori a dieci metri;

c) distacchi dai cigli stradali non inferiori a quelli fissati dall'articolo 26 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

d) parcheggi in misura non inferiore ad un decimo dell'area interessata;

e) rispetto delle distanze stabilite dall'articolo 15 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, come interpretato dall'articolo 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15; (2)

f) distanza dagli insediamenti abitativi ed opere pubbliche previsti dagli strumenti urbanistici non inferiore a metri duecento, ad esclusione di quanto previsto dalla lettera c).

3. Previa autorizzazione delle amministrazioni competenti, nelle zone destinate a verde agricolo è consentito il mutamento di destinazione d'uso dei fabbricati realizzati con regolare concessione edilizia ovvero realizzati anteriormente al 1967, [da civile abitazione] (parole soppresse) (3) a destinazione ricettivo-alberghiera e di ristorazione e per l'insediamento delle attività di "bed and breakfast", agriturismo ed annesse attività di ristorazione ove sia verificata la compatibilità ambientale della nuova destinazione ed il rispetto di tutte le prescrizioni igienico-sanitarie nonché di sicurezza. Nelle zone agricole è ammessa l'autorizzazione all'esercizio stagionale, primaverile ed estivo, dell'attività di ristorazione anche in manufatti destinati a civile abitazione e loro pertinenze, nel rispetto della cubatura esistente e purché la nuova destinazione, ancorché temporanea, non sia in contrasto con interessi ambientali e con disposizioni sanitarie. La destinazione ricettivo-alberghiera e di ristorazione cessa automaticamente allorché cessi la relativa attività.

(1)

In ordine all'autorizzazione al mutamento di destinazione d'uso per gli immobili edificati nelle zone a verde agricolo, vedi i commi 2, 3, 4 e 4-bis dell'art. 6 della L.R. 17/94, come mod.

Vedi le disposizioni contenute nell'art. 35 della L.R. 30/97.

(2)

L'art. 2 della L.R. 15/1991 ha disposto la proroga dell'efficacia dei vincoli.

N.d.R. La presente legge è ABROGATA dall'art. 55, comma 1, della L.R. 19/2020.

Art. 23

Agriturismo (1)

Nell'ambito di aziende agricole, i relativi imprenditori a titolo principale possono destinare parte dei fabbricati adibiti a residenza ad uso turistico stagionale.

Sempre allo stesso fine i predetti fabbricati possono essere ampliati fino ad un massimo del 30 per cento della cubatura esistente e comunque per non più di 300 metri cubi.

(1)

Vedi l'art. 3 della L.R. 3/2010: " Locali per attività agrituristiche".

N.d.R. La presente legge è ABROGATA dall'art. 55, comma 1, della L.R. 19/2020.

Art. 24

Spese per la formazione degli strumenti urbanistici. Disciplinare-tipo (1)

(modificato dall'art. 7 della L.R. 66/84)

La spesa necessaria per la redazione degli strumenti urbanistici comunali generali, particolareggiati o ad essi assimilati, ivi compresa quella relativa a rilievo aerofotogrammetrico ed eventuale indagine geologica è obbligatoria.

----------------------- (comma abrogato(2)

Il disciplinare del conferimento dell'incarico di progettazione di strumenti urbanistici deve essere conforme al disciplinare-tipo predisposto dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, il quale deve indicare:

- la composizione dell'eventuale gruppo di progettazione e la relativa rappresentanza;

- l'indicazione degli elaborati contrattuali, ivi compresi la visualizzazione delle osservazioni ed opposizioni e le eventuali rielaborazioni;

- le modalità di dimensionamento del piano;

- le modalità di pagamento degli onorari e delle spese;

- i termini di consegna, non superiori a cinque mesi;

- la penalità per i ritardi e la rescissione del contratto in danno del progettista ove il ritardo superi di metà il termine assegnato.

Il disciplinare-tipo è approvato con decreto assessoriale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

(1)

Il disciplinare tipo è stato approvato con Decr. Ass. Territorio 17 maggio 1979, n. 91 e successivamente modificato con i DD.AA. 1 febbario 1992 e con 22 marzo 2000.

(2)

Comma abrogato dall'art. 7 della L.R. 66/84.

N.d.R. La presente legge è ABROGATA dall'art. 55, comma 1, della L.R. 19/2020.

Art. 25

Contributi per la rielaborazione degli strumenti urbanistici (1) 

(sostituito dall'art. 5 della L.R. 66/84 e successivamente dall'art. 11 della L.R. 17/94)

1. L'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente concede contributi nelle spese per la redazione, revisione e rielaborazione degli strumenti urbanistici generali, particolareggiati o ad essi assimilati, nonché per indagini geologiche, studi agricolo-forestali, rilievi aerofotogrammetrici anche su supporto magnetico (cartografia numerica digitalizzata).

2. Qualora l'Ufficio tecnico dell'Amministrazione si avvalga di consulenze esterne, il contributo per i soli onorari è ridotto al 50 per cento della spesa.

3. Le modalità per la concessione dei contributi assessoriali, che possono raggiungere il 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile, saranno disciplinate con apposito regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. I contributi possono essere richiesti dagli organi ordinari delle amministrazioni dei comuni, province e consorzi per le aree di sviluppo industriale (ASI), nonché dai commissari sostitutivamente nominati.

5. I contributi sono concessi anche per le revisioni generali dei piani approvati nonché per le rielaborazioni di quelli respinti.

6. Sono abrogati il comma 12 dell'articolo 3 e l'articolo 7 della legge regionale 30 aprile 1991,n. 15.

7. Nel regolamento di cui al comma 3 sono altresì determinati i compensi spettanti ai progettisti per la redazione o la revisione dei piani urbanistici, in funzione dell'estensione del territorio comunale e della complessità dei piani urbanistici da approntare, nonché le indennità speciali spettanti ai componenti degli uffici tecnici degli enti locali, qualora essi provvedano direttamente alla redazione o alla revisione del piano.

(1)

In materia vedi il Decr. Pres 16 gennaio 1997, n. 15 modificato dal Decr. Pres. 14 dicembre 2000, n. 38.

N.d.R. La presente legge è ABROGATA dall'art. 55, comma 1, della L.R. 19/2020.

Art. 26

Controllo sulle deliberazioni comunali

Il riscontro della commissione provinciale di controllo sulle deliberazioni comunali, adottate ai sensi della presente legge, è esclusivamente di legittimità sulla regolarità delle adunanze degli organi comunali, allorquando dette deliberazioni debbano essere successivamente trasmesse all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente per i provvedimenti di competenza.

N.d.R. La presente legge è ABROGATA dall'art. 55, comma 1, della L.R. 19/2020.

Art. 27

Interventi sostitutivi

(sostituito dall'art. 2 della L.R. 66/84)

Quando gli organi dell'amministrazione dei comuni omettano, sebbene previamente diffidati, o non siano in grado di compiere atti obbligatori in virtù della presente legge e di altre leggi attinenti alla materia urbanistica, vi provvede l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente a mezzo di un commissario ad acta la cui durata in carica non può eccedere il termine di tre mesi, salvo proroga fino a dodici mesi per giustificati motivi in rapporto alla complessità degli atti da compiere.

Non si fa luogo alla diffida di cui al primo comma qualora si tratti di scadenza di termini previsti espressamente dalla presente legge o da altre leggi attinenti alla materia urbanistica.

Alle spese per il commissario provvede il comune per il quale è stato nominato, salvo rivalsa a carico degli amministratori eventualmente responsabili.

I commissari nominati ai sensi del primo comma decadono dall'incarico nel caso di rinnovazione del consiglio comunale e comunque possono essere sempre revocati, con provvedimenti motivati, dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente.

N.d.R. La presente legge è ABROGATA dall'art. 55, comma 1, della L.R. 19/2020.

Titolo III

Programmi Pluriennali

N.d.R. La presente legge è ABROGATA dall'art. 55, comma 1, della L.R. 19/2020.

Art. 28

Programmi pluriennali di attuazione. Comuni obbligati - Durata

(modificato dall'art. 1 della L.R. 159/80)

Tutti i comuni aventi popolazione superiore a 10.000 abitanti sono obbligati alla formazione dei programmi pluriennali di attuazione nel rispetto delle seguenti scadenze temporali:

a) comuni con popolazione compresa tra i 10.000 e 15.000 abitanti: entro il 31 dicembre 1982; (1)

b) comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e dotati di strumenti urbanistici generali approvati: entro il 31 dicembre 1981; (1)

c) comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti non ancora dotati di strumenti urbanistici generali: entro un anno dall'approvazione degli strumenti urbanistici medesimi. (1)

Sono tenuti altresì a formare il programma pluriennale negli stessi termini di cui alle lettere b) e c) i comuni che per le loro caratteristiche industriali e turistiche, a prescindere dalla loro popolazione, saranno inclusi in un apposito elenco che sarà approvato dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente entro il 31 dicembre 1980. (1)

La durata dei programmi pluriennali, variabili da tre a cinque anni, è determinata dai comuni.

(1)

Termine prorogato al 31 dicembre 1989 dall'art. 33, comma 1, della L.R. 37/85 e successivamente al 31 dicembre 1994 dall'art. 1 della L.R. 15/91.

N.d.R. La presente legge è ABROGATA dall'art. 55, comma 1, della L.R. 19/2020.

Art. 29

Contenuto del programma pluriennale di attuazione

Il programma pluriennale di attuazione degli strumenti urbanistici generali approvati o adottati e trasmessi riguarda le parti del territorio comunale oggetto d'intervento pubblico e privato in un periodo di tempo non inferiore a tre e non superiore a cinque anni.

Il programma pluriennale deve indicare:

a) il perimetro dei suoli sui quali, nel rispetto delle prescrizioni dello strumento urbanistico, si intende intervenire;

b) il perimetro e la destinazione delle aree per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria di pertinenza dei vari insediamenti, nonchè delle infrastrutture dei servizi di interesse comunale o intercomunale;

c) il preventivo di spesa per la realizzazione delle opere di urbanizzazione e per la espropriazione delle aree.

Gli interventi per l'edilizia residenziale devono avvenire nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 2 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Le aree da includere nel programma sono scelte avendo riguardo alla economicità ed alla funzionalità degli interventi. A tale fine sono scelte con priorità le aree già dotate di opere di urbanizzazione e comunque quelle nelle quali i costi di insediamento risultino più economici.

N.d.R. La presente legge è ABROGATA dall'art. 55, comma 1, della L.R. 19/2020.

Art. 30

Dimensionamento - Elaborati del programma

L'estensione delle parti del territorio comunale da includere nel programma pluriennale è determinata in relazione ai fabbisogni strettamente necessari di edilizia residenziale, commerciale, per attività turistiche, direzionali, artigianali ed industriali, nonchè dei relativi servizi, per l'arco temporale di validità del programma, tenendo conto delle concessioni già rilasciate e della situazione di fatto esistente, nonchè della concreta possibilità di recupero del patrimonio edilizio esistente. Non si applicano le disposizioni dell'art. 32 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

Gli elaborati del programma sono costituiti da:

a) relazione illustrativa dei criteri adottati in ordine al dimensionamento ed alle scelte operate;

b) delimitazione dei suoli costituenti il perimetro d'intervento effettuata su mappe catastali nelle quali dovranno essere indicate le previsioni degli strumenti urbanistici generali o particolareggiati;

c) relazione finanziaria riportante le previsioni di spesa occorrenti per l'acquisizione delle aree e per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione e dei servizi di interesse generale, nonchè l'indicazione delle previsioni di entrata.

N.d.R. La presente legge è ABROGATA dall'art. 55, comma 1, della L.R. 19/2020.

Art. 31

Formazione ed approvazione

Ai fini della formazione dei programmi pluriennali il comune dovrà sentire le forze sociali, culturali, imprenditoriali e i consigli di quartiere ove esistano.

I programmi pluriennali, la cui spesa è obbligatoria, sono adottati dal consiglio comunale e pubblicati all'albo pretorio per un periodo di quindici giorni.

Chiunque può presentare osservazioni entro i quindici giorni successivi alla data di scadenza della pubblicazione.

Entro i successivi trenta giorni, il consiglio comunale è tenuto ad adottare le proprie determinazioni in ordine alle osservazioni, presentare e procedere quindi all'approvazione definitiva del programma che diventa esecutivo dopo il riscontro della commissione provinciale di controllo.

E' fatto obbligo ai comuni di trasmettere all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente i programmi deliberati.

Nella prima attuazione della presente legge si può tenere conto, ai fini della formazione dei programmi pluriennali, delle lottizzazioni convenzionate approvate alla data di entrata in vigore della presente legge.

E' consentita per una sola volta la revisione dei programmi pluriennali entro il primo biennio o triennio dalla loro approvazione ove, a seguito di verifiche effettuate, risultino necessarie modificazioni o nel caso di adeguamento degli strumenti urbanistici generali alle modifiche apportate dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente in sede di approvazione degli stessi.

N.d.R. La presente legge è ABROGATA dall'art. 55, comma 1, della L.R. 19/2020.

Art. 32

Attuazione dei programmi pluriennali

L'attività edilizia nelle aree incluse nei programmi pluriennali si svolgerà a mezzo di:

a) concessione singola;

b) piano di lottizzazione convenzionata;

c) piano particolareggiato.

Le singole concessioni potranno essere rilasciate nelle zone territoriali omogenee A e B nei casi previsti dal precedente art. 21 nonchè per gli isolati definiti dal precedente art. 10 o nei comparti definiti dall'art. 23 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, modificato dall'art. 11 della presente legge.

Qualora lo strumento urbanistico generale non contenga previsioni esecutive, il comune è tenuto ad indicare i metodi di intervento o procedendo in tutto o in parte alla redazione di piani particolareggiati o imponendo l'obbligo ai proprietari delle aree di presentare piani di lottizzazione.

Nel caso in cui entro il periodo di validità del programma gli aventi titolo non presentino, singolarmente o riuniti in consorzio, istanza di concessione, il comune procede alla espropriazione delle aree non utilizzate ai sensi dell'art. 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Nella prima applicazione della presente legge è consentito concedere proroghe non superiori a due anni, purchè le aree non utilizzate ricadano nell'ambito del secondo programma pluriennale.

Il comune utilizza le aree espropriate secondo quanto previsto dall'art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni, nonchè secondo le disposizioni contenute nell'art 27 della medesima legge.

La disposizione di cui al precedente quarto comma non si applica ai beni immobili di proprietà dello Stato o della Regione.

N.d.R. La presente legge è ABROGATA dall'art. 55, comma 1, della L.R. 19/2020.

Art. 33

Opere ammesse al di fuori delle aree incluse nei programmi pluriennali

(modificato e integrato dall'art. 1 della L.R. 159/80)

Al di fuori del perimetro delle aree incluse nei programmi pluriennali sono ammessi gli interventi previsti dall'art. 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, quelli consentiti dallo strumento urbanistico generale nelle zone territoriali omogenee A e B, limitatamente all'edificato esistente, nonchè quelli discendenti dall'attuazione dei piani di recupero di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457.

A decorrere dal 1° luglio 1981 e sino all'approvazione dei programmi pluriennali dei comuni di cui alla lettera b) del precedente art. 28, la concessione è data soltanto su aree dotate di opere di urbanizzazione primaria o per le quali esista l'impegno dei concessionari a realizzarle e semprechè risultino previste dallo strumento urbanistico le opere di urbanizzazione secondaria.

Per i comuni di cui alla lettera c) del citato art. 28 le disposizioni indicate nel precedente comma si applicano a decorrere da un anno dalla data di approvazione degli strumenti urbanistici generali.

Per i comuni di cui alla lettera a) del citato art. 28 le disposizioni previste dal secondo comma del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° luglio 1982.

N.d.R. La presente legge è ABROGATA dall'art. 55, comma 1, della L.R. 19/2020.

Art. 34

Anticipazione di spesa per l'attuazione dei programmi pluriennali

L'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente autorizza anticipazioni di fondi, senza interessi, in favore dei comuni dotati di programmi pluriennali di attuazione, per le seguenti finalità:

a) acquisizione delle aree incluse nei programmi pluriennali per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, di servizi ed infrastrutture di interesse generale;

b) esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, di servizi ed infrastrutture di interesse generale;

c) acquisizione delle aree ricadenti nell'ambito dei programmi pluriennali e per le quali gli aventi titolo non abbiano richiesto la relativa concessione nei termini di validità del programma medesimo.

Le anticipazioni di cui al comma precedente sono commisurate all'ammontare del progetto delle opere occorrenti, contenente l'indicazione delle aree da espropriare, approvato dagli organi competenti secondo le vigenti disposizioni.

Sono ammessi ai benefici previsti dal presente articolo i comuni inclusi in programmi semestrali formulati dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente sulla base delle richieste avanzate, sentito preventivamente il parere della Commissione legislativa competente dell'Assemblea regionale.

N.d.R. La presente legge è ABROGATA dall'art. 55, comma 1, della L.R. 19/2020.

Art. 35

Procedure per la concessione delle anticipazioni

Alla concessione delle anticipazioni si provvede con decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, previa istanza del comune interessato, diretta all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, corredata da:

a) piano finanziario contenente i fabbisogni di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 34;

b) delibera di impegno a rimborsare le anticipazioni secondo le modalità previste dal presente articolo.

L'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente trasmette all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze le istanze di cui al precedente comma unitamente al nulla osta all'accoglimento della istanza medesima, specificando, altresì, l'importo dell'anticipazione autorizzata.

L'accreditamento dell'anticipazione è effettuato a favore del legale rappresentante del comune beneficiario presso gli stabilimenti, siti nei capoluoghi di provincia, degli istituti di credito tesorieri dei fondi regionali.

I prelevamenti devono essere limitati alle somme necessarie per le esigenze previste alle lettere a), b) e c) dell'art. 34 mediante ordinativi di pagamento in favore dei creditori.

Le anticipazioni saranno rimborsate dai comuni utilizzando le somme riscosse a qualsiasi titolo per effetto della presente legge, nonchè quelle provenienti da finanziamenti statali erogati per le finalità previste dal primo comma dell'art. 34.

I rimborsi sopra citati dovranno essere effettuati nel termine di quindici giorni dalla data di riscossione delle predette somme.

I sindaci ed i tesorieri comunali sono personalmente responsabili della puntuale applicazione delle disposizioni del precedente comma.

Le anticipazioni di cui al precedente art. 34, da erogare nel periodo dal 1980 al 1983, sono poste a carico del bilancio della Regione per un ammontare complessivo di lire 100.000 milioni.

Alla spesa relativa si provvede con le entrate previste dalla presente legge.

N.d.R. La presente legge è ABROGATA dall'art. 55, comma 1, della L.R. 19/2020.

Titolo IV

Norme regolatrici dell'attività edilizia

N.d.R. La presente legge è ABROGATA dall'art. 55, comma 1, della L.R. 19/2020.

Capo I

Concessioni edilizie

N.d.R. La presente legge è ABROGATA dall'art. 55, comma 1, della L.R. 19/2020.

Art. 36

Concessione

(modificato dall'art. 39 della L.R. 37/85 e abrogato dall'art. 30, comma 1, lett. a), della L.R. 16/2016)

N.d.R. La presente legge è ABROGATA dall'art. 55, comma 1, della L.R. 19/2020.

Art. 37

Controllo partecipativo

Chiunque ha diritto di prendere visione presso gli uffici comunali delle domande e delle concessioni edilizie.

I comuni sono tenuti, a richiesta, a fornire copie dei relativi atti, ponendo a carico dei richiedenti le spese per la riproduzione.

L'estratto delle concessioni dovrà essere esposto per quindici giorni all'albo del comune.

N.d.R. La presente legge è ABROGATA dall'art. 55, comma 1, della L.R. 19/2020.

Art. 38

Intervento sostitutivo per mancato rilascio di concessione

(abrogato dall'art. 2, comma 9, della L.R. 17/94)

N.d.R. La presente legge è ABROGATA dall'art. 55, comma 1, della L.R. 19/2020.

N.d.R. La presente legge è ABROGATA dall'art. 55, comma 1, della L.R. 19/2020.

Art. 40

Convenzione tipo o atto d'obbligo unilaterale

(modificato dagli artt. 35 e 39 della L.R. 37/85 e abrogato dall'art. 30, comma 1, lett. a), della L.R. 16/2016)

N.d.R. La presente legge è ABROGATA dall'art. 55, comma 1, della L.R. 19/2020.

Art. 41

Oneri di urbanizzazione (1)

(sostituito dall'art. 13 della L.R. 70/81)

L'incidenza degli oneri di urbanizzazione di cui alla legge 28 gennaio 1977, n. 10, è determinata dai comuni in conformità alle tabelle parametriche regionali approvate con decreto dell'Assessore regionale per lo sviluppo economico del 31 maggio 1977, in misura non inferiore alle seguenti percentuali:

a) comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti e frazioni degli altri comuni con popolazione non superiore a 10.000 abitanti: 20 per cento;

b) comuni con popolazione tra i 10.001 e i 30.000 abitanti: 22,50 per cento;

c) comuni con popolazione compresa tra i 30.001 e i 50.000 abitanti: 25 per cento;

d) comuni con popolazione tra i 50.001 e i 100.000 abitanti: 27,50 per cento;

e) comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti: 35 per cento;

f) insediamenti stagionali di comuni montani e collinari: 25 per cento;

g) insediamenti stagionali di comuni costieri: 35 per cento;

h) insediamenti turistici: 25 per cento;

i) insediamenti artigianali e industriali: 15 per cento.

Gli insediamenti artigianali all'interno dei piani di insediamento produttivo e gli insediamenti industriali all'interno delle aree o dei nuclei industriali sono esonerati dal pagamento degli oneri di urbanizzazione.

Per gli insediamenti commerciali e direzionali le tabelle parametriche si applicano integralmente.

Nella prima applicazione del presente articolo le percentuali come sopra stabilite sono immediatamente operanti salvo che i comuni non deliberino percentuali superiori a quelle indicate nel presente articolo.

(1)

La presente norma va integrata con quanto stabilito dall'art. 34 della L.R. 37/1985 come mod.. Vedi a riguardo anche la Circ. Ass. Territorio 28 ottobre 2003, n. 4, adottata a seguito dell'intervento dell'art. 17 della L.R. 4/2003, sugli adeguamenti degli oneri di urbanizzazione.

N.d.R. La presente legge è ABROGATA dall'art. 55, comma 1, della L.R. 19/2020.

Art. 42

Esenzioni dagli oneri

(sostituito dall'art. 14 della L.R. 70/81, integrato dall'art. 11 della L.R. 55/82 e abrogato dall'art. 30, comma 1, lett. a), della L.R. 16/2016)

N.d.R. La presente legge è ABROGATA dall'art. 55, comma 1, della L.R. 19/2020.

Art. 43

Riduzione degli oneri

(abrogato dall'art. 30, comma 1, lett. a), della L.R. 16/2016)

N.d.R. La presente legge è ABROGATA dall'art. 55, comma 1, della L.R. 19/2020.

Art. 44

Ratizzazione del contributo per opere di urbanizzazione

Il contributo di cui all'art. 5 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, può essere ratizzato per un periodo non superiore a 24 mesi. In tal caso il concessionario deve prestare le idonee garanzie finanziarie anche a mezzo di fidejussione bancaria o polizza cauzionale rilasciata da imprese di assicurazione.

N.d.R. La presente legge è ABROGATA dall'art. 55, comma 1, della L.R. 19/2020.

Art. 45

Contributo per opere di urbanizzazione per insediamenti turistici, industriali ed artigianali

I criteri per la determinazione dei contributi previsti dall'art. 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, relativamente agli insediamenti artigianali, industriali e turistici, saranno determinati entro novanta giorni con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, sentita la competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale. (1)

(1)

Vedi Decr. Ass. Territorio 10 marzo 1980: "Approvazione dei criteri e delle tabelle parametriche relativi agli insediamenti artigianali, industriali e turistici ai sensi dell'art. 45 della legge regionale 27 dicembre 1978 n. 71", nonché la Circ. Ass. Territorio 28 ottobre 2003, n. 4, adottata a seguito dell'intervento dell'art. 17 della L.R. 4/2003, sugli adeguamenti degli oneri di urbanizzazione.

N.d.R. La presente legge è ABROGATA dall'art. 55, comma 1, della L.R. 19/2020.

Capo II

Vigilanza e sanzioni

N.d.R. La presente legge è ABROGATA dall'art. 55, comma 1, della L.R. 19/2020.

Art. 46

Vigilanza

(abrogato dall'art. 39 della L.R. 37/85)

N.d.R. La presente legge è ABROGATA dall'art. 55, comma 1, della L.R. 19/2020.

Art. 47

Sospensione dei lavori

(abrogato dall'art. 39 della L.R. 37/85)

N.d.R. La presente legge è ABROGATA dall'art. 55, comma 1, della L.R. 19/2020.

Art. 48

Sigilli

Nel caso di accertata inadempienza all'ordinanza di sospensione dei lavori, il sindaco provvede all'apposizione di sigilli al cantiere e al macchinario impiegato per lo svolgimento dei lavori.

Il relativo verbale è notificato agli stessi soggetti di cui al precedente articolo, ove non presenti alle operazioni.

I sigilli sono sottoposti a periodiche verifiche che potranno essere effettuate anche a cura di un custode da nominare tra persone estranee alle attività abusive.

Le spese per le misure cautelari e per la custodia sono addebitate, in solido, ai soggetti cui è stata notificata l'ordinanza.

Le relative somme vengono riscosse a norma del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

N.d.R. La presente legge è ABROGATA dall'art. 55, comma 1, della L.R. 19/2020.

Art. 49

Sanzioni principali

(abrogato dall'art. 39 della L.R. 37/85)

N.d.R. La presente legge è ABROGATA dall'art. 55, comma 1, della L.R. 19/2020.

Art. 50

Sanzioni amministrative per mancato o ritardato pagamento del contributo per la concessione

Il mancato o ritardato versamento del contributo per la concessione comporta:

a) la corresponsione degli interessi legali di mora se il versamento avviene nei successivi trenta giorni;

b) la corresponsione di una penale pari al doppio degli interessi legali qualora il versamento avvenga negli ulteriori trenta giorni;

c) l'aumento di un terzo del contributo dovuto, quando il ritardo si protragga oltre il termine di cui alla precedente lettera b).

N.d.R. La presente legge è ABROGATA dall'art. 55, comma 1, della L.R. 19/2020.

Art. 51

Altre sanzioni

(abrogato dall'art. 39 della L.R. 37/85)

N.d.R. La presente legge è ABROGATA dall'art. 55, comma 1, della L.R. 19/2020.

Art. 52

Poteri sostitutivi della Regione

(abrogato dall'art. 39 della L.R. 37/85)

N.d.R. La presente legge è ABROGATA dall'art. 55, comma 1, della L.R. 19/2020.

Art. 53

Annullamento di provvedimenti comunali (1)

Nel territorio della Regione Siciliana, l'art. 27 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni, è sostituito dalle seguenti disposizioni.

Entro dieci anni dalla loro adozione le deliberazioni ed i provvedimenti comunali che consentono esecuzione di opere in violazione delle leggi vigenti, delle prescrizioni degli strumenti urbanistici o delle norme dei regolamenti edilizi, possono essere annullati dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, su parere del consiglio regionale dell'urbanistica.

Il provvedimento di annullamento è preceduto dalla contestazione delle violazioni stesse al titolare della licenza o della concessione, al proprietario della costruzione, al progettista, nonchè al sindaco, con l'invito a presentare controdeduzioni entro un termine all'uopo stabilito.

Il provvedimento di annullamento è emesso entro 18 mesi dalla data delle contestazioni.

In pendenza delle procedure di annullamento l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente ordina la sospensione cautelativa dei lavori, con provvedimento da notificare nelle forme e con le modalità previste dal codice di procedura civile, ai soggetti di cui al precedente comma e da comunicare all'amministrazione comunale.

L'ordine di sospensione cessa di avere efficacia se non sia emesso il decreto di annullamento entro i termini di cui al quarto comma del presente articolo.

Intervenuto il decreto di annullamento si applicano le disposizioni contenute nel precedente art. 49.

I provvedimenti di sospensione dei lavori ed il decreto di annullamento vengono resi noti al pubblico mediante l'affissione nell'albo pretorio del comune.

(1)

Ai sensi dell'art. 2 della L.R. 28/1991 la presente disposizione si applica anche agli strumenti urbanistici attuativi non soggetti all'approvazione dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, se illegittimi.

N.d.R. La presente legge è ABROGATA dall'art. 55, comma 1, della L.R. 19/2020.

Art. 54

Obbligo del sindaco

(modificato dall'art. 7 della L.R. 66/84)

Intervenuto il decreto di annullamento il sindaco ha l'obbligo di dare esecuzione alla pronuncia di annullamento adottando, entro il termine all'uopo fissato dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, i provvedimenti stabiliti con lo stesso decreto.

----------------------- (comma abrogato(1)

(1)

Comma abrogato dall'art. 7 della L.R. 66/84.

N.d.R. La presente legge è ABROGATA dall'art. 55, comma 1, della L.R. 19/2020.

Titolo V

Centri storici e tutela dell'ambiente

N.d.R. La presente legge è ABROGATA dall'art. 55, comma 1, della L.R. 19/2020.

Art. 55

Centri storici (1)

Gli interventi nei centri storici, nonchè negli agglomerati di antica o recente formazione contraddistinti da valori storici, urbanistici, artistici ed ambientali, anche se manomessi o degradati o non presenti tutti contestualmente, si attuano con l'osservanza delle finalità indicate nell'art. 1 della legge regionale 7 maggio 1976, n. 70.

Gli strumenti urbanistici attuativi relativi alle zone sopra indicate sono redatti secondo le finalità previste dall'art. 2 della legge regionale 7 maggio 1976, n. 70, anche in variante del piano regolatore generale o del programma di fabbricazione.

Le nuove costruzioni ammissibili nelle aree libere o che si rendano libere dovranno inserirsi nell'ambiente circostante rispettandone la tipologia e le caratteristiche.

I piani di recupero di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457, relativi alle zone di cui al primo comma, dovranno avere carattere prevalentemente conservativo.

Essi sono approvati dal consiglio comunale, a sensi del secondo comma dell'art. 28 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e trasmessi all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente entro dieci giorni dalla data del riscontro di legittimità dell'organo di controllo.

La delibera di cui al comma precedente diviene esecutiva se, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento, l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente non adotta alcuna determinazione.(2)

Quando i predetti piani di recupero prevedono gli interventi di cui alla lettera e) dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, la loro approvazione resta di competenza dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, che vi provvede ai sensi del precedente art. 12.

Le concessioni relative a costruzioni non comprese in zone o piani di recupero e ricadenti nelle zone di cui al primo comma del presente articolo non sottoposte alle prescrizioni del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, sono rilasciate, previo nulla-osta della competente soprintendenza, che dovrà valutarne l'ammissibilità in relazione alle esigenze di tutela naturale, ambientale, paesaggistica e dei beni culturali.

(1)

In materia di centri storici, vedi le Circ. Ass. Beni Culturali e Identità Siciliana 9 maggio 2012, n. 13 e 17 maggio 2012, n. 15.

(2)

Ai sensi dell'art. 6 della L.R. 9/93 al termine qui previsto vanno aggiunti ulteriori 90 giorni.

N.d.R. La presente legge è ABROGATA dall'art. 55, comma 1, della L.R. 19/2020.

Art. 56

(Si omette l'art. 56 in quanto impugnato, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione Siciliana).

N.d.R. La presente legge è ABROGATA dall'art. 55, comma 1, della L.R. 19/2020.

Art. 57

Disposizioni di tutela particolare

(sostituito dall'art. 89, comma 11, della L.R. 6/2001 e integrato dall'art. 1 della L.R. 5/2008)

Con l'osservanza delle procedure previste dall'articolo 16 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, possono essere concesse deroghe a quanto previsto dalla lettera a) del primo comma dell'articolo 15 della medesima legge limitatamente a:

a) opere pubbliche o dichiarate di preminente interesse pubblico;

b) opere di urbanizzazione primaria e secondaria connesse ad impianti turistico-ricettivi esistenti, nonché ad ammodernamenti strettamente necessari alla funzionalità degli stessi complessi.

Con l'osservanza delle procedure di cui all'articolo 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65 e successive modifiche ed integrazioni, possono essere concesse deroghe a quanto previsto dalla lettera a) del primo comma dell'articolo 15 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78 per le opere di manutenzione straordinaria, di ammodernamento e di potenziamento, strettamente funzionali alla sicurezza dei voli negli aeroporti, dotate delle autorizzazioni rilasciate dagli enti preposti.

N.d.R. La presente legge è ABROGATA dall'art. 55, comma 1, della L.R. 19/2020.

Titolo VI

Consiglio regionale dell'urbanistica

N.d.R. La presente legge è ABROGATA dall'art. 55, comma 1, della L.R. 19/2020.

Art. 58

Istituzione del consiglio regionale dell'urbanistica

(integrato dall'art. 9 della L.R. 40/95)

E' istituito presso l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente il consiglio regionale dell'urbanistica, cui sono demandati i seguenti compiti:

a) esprimere parere sul piano urbanistico regionale, sui piani comprensoriali, sui piani regolatori generali, sui piani di sviluppo economico ed urbanistico delle comunità montane, nonchè sui piani settoriali, comunque denominati, che concernano la materia urbanistica;

b) esprimere parere su tutte le questioni di interesse urbanistico che l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente intenda sottoporre al consiglio stesso.

Il Consiglio regionale dell'urbanistica esprime il parere sulle varianti ai piani di cui alla lettera a) del primo comma limitatamente ai comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti ed a quelli delle isole minori. Per i comuni con popolazione sino ai 10.000 abitanti il parere sulle varianti ai medesimi piani viene reso dai gruppi di lavoro competenti per territorio della Direzione regionale dell'urbanistica. In quest'ultimo caso, qualora le varianti interessino immobili sottoposti ai vincoli di cui alle leggi 1 giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, è necessario, ai fini dell'approvazione, il parere della competente Sovrintendenza, che deve essere emesso entro due mesi dalla richiesta. Trascorso infruttuosamente detto termine, il parere si intende reso favorevolmente.

La denominazione "commissione regionale urbanistica" contenuta nella rubrica "Assessorato regionale dello sviluppo economico" di cui all'art. 8 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, e successive modificazioni, è sostituita con "consiglio regionale dell'urbanistica".

N.d.R. La presente legge è ABROGATA dall'art. 55, comma 1, della L.R. 19/2020.

Art. 59

Composizione del consiglio regionale dell'urbanistica

(integrato dall'art. 139, comma 4, della L.R. 4/2003)

Il consiglio regionale dell'urbanistica è composto:

1) dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, che lo presiede, o da un suo delegato;

2) dal direttore regionale dell'urbanistica;

3) dal direttore regionale del territorio e dell'ambiente;

4) da quattro dirigenti tecnici in servizio presso l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente con almeno dieci anni di anzianità;

5) dall'avvocato distrettuale dello Stato di Palermo;

6) dal soprintendente per i beni culturali e ambientali competente per territorio;

7) da tre docenti universitari, di cui due di materie urbanistiche ed uno di materie geologiche, scelti dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente su terne proposte dalle università dell'Isola;

8) da un ingegnere e da un architetto, liberi professionisti, iscritti ai relativi albi professionali, nonchè da un geologo, scelti dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente su terne proposte dalle consulte regionali dei rispettivi ordini professionali;

9) da sei urbanisti designati dalle tre principali associazioni degli enti locali;

10) da un dottore agronomo forestale libero professionista, iscritto al relativo albo professionale su terna proposta dalla Federazione regionale degli ordini professionali; (1)

11) dall'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile competente per territorio.

Possono essere sentiti, di volta in volta, dal consiglio, per la trattazione di problemi particolari, i direttori regionali degli Assessorati interessati, esperti di chiara fama, rappresentanti di pubbliche amministrazioni.

Deve essere sentito il rappresentante dell'amministrazione di cui si esamini il piano.

I componenti di cui ai numeri 7), 8) e 9) sono nominati con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, durano in carica quattro anni e non possono essere riconfermati.

Ai medesimi, compatibilmente con le leggi in vigore, spetta, in quanto dovuto, il trattamento di missione a norma delle vigenti disposizioni, nonchè gettoni determinati con decreto del Presidente della Regione, sentita la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente.

Per la validità delle sedute del consiglio è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.

Per la emissione dei pareri di competenza, è necessario il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le funzioni di segretario del consiglio sono espletate da un dirigente amministrativo dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.

In materia di urbanistica, il parere del consiglio regionale dell'urbanistica sostituisce ogni altro parere di amministrazione attiva o corpi consultivi.

N.d.R. La presente legge è ABROGATA dall'art. 55, comma 1, della L.R. 19/2020.

Titolo VII

N.d.R. La presente legge è ABROGATA dall'art. 55, comma 1, della L.R. 19/2020.

(Si omettono gli articoli 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 e 67 in quanto impugnati, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione Siciliana).

N.d.R. La presente legge è ABROGATA dall'art. 55, comma 1, della L.R. 19/2020.

Titolo VIII

Norme varie, finali, transitorie e finanziarie

N.d.R. La presente legge è ABROGATA dall'art. 55, comma 1, della L.R. 19/2020.

Art. 68

Destinazione dei proventi

(integrato dall'art. 139, comma 75, della L.R. 4/2003)

I proventi dei contributi e delle sanzioni pecuniarie previsti dalla legge 28 gennaio 1977, n. 10, e dalla presente legge sono versati in favore del comune in un conto corrente vincolato presso uno degli istituti di credito indicati dall'art. 1 della legge regionale 6 maggio 1976, n. 45, con preferenza per quello tesoriere del comune, e sono destinati esclusivamente alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, di riqualificazione, arredo e decoro urbano al risanamento dei complessi edilizi compresi nei centri storici, all'acquisizione delle aree da espropriare per la realizzazione dei programmi pluriennali, dei programmi costruttivi, dei piani di zona, nonchè, prioritariamente, al rimborso delle anticipazioni di cui al precedente art. 34.

Per i comuni nei quali gli istituti di credito suindicati non abbiano propri sportelli i conti correnti vincolati potranno essere accesi presso altra azienda di credito presente sulla piazza.

Per i comuni dove non esistano sportelli bancari, gli stessi conti potranno essere accesi presso il tesoriere comunale o, alternativamente, presso azienda di credito che abbia uno sportello in comune viciniore.

Gli istituti di credito, le aziende ed i tesorieri di cui ai precedenti commi dovranno trasmettere agli Assessorati regionali del bilancio e delle finanze, degli enti locali, del territorio e dell'ambiente, con periodicità annuale e comunque quando ne siano richiesti, dettagliate informazioni sulla consistenza e sui movimenti dei conti correnti vincolati, di cui al presente articolo.

E' fatto obbligo ai comuni di tenere separata gestione dei proventi di cui al primo comma.

N.d.R. La presente legge è ABROGATA dall'art. 55, comma 1, della L.R. 19/2020.

Art. 69

Norme per la pianificazione regionale

Al fine di dotare l'Amministrazione regionale degli strumenti operativi di conoscenza del territorio e dell'ambiente per un aggiornamento continuo nel quadro delle pertinenti iniziative di programmazione, l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente è autorizzato a stipulare convenzioni con enti di ricerca di importanza nazionale, con istituzioni universitarie, società ed enti privati altamente specializzati.

Tali convenzioni, una volta perfezionate, sono comunicate alla competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.

Le convenzioni devono consentire altresì la realizzazione di un sistema informativo territoriale e ambientale per il rilevamento, coordinamento e programmazione della fotocartografia del territorio regionale.

I comuni, prima di deliberare eventuali spese per il rilevamento aerofotogrammetrico ai fini della formazione dei propri strumenti urbanistici, sono tenuti a richiedere all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente il materiale esistente presso lo stesso e per i medesimi fini.

L'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente fornisce, altresì, direttamente, ai comuni che ne facciano richiesta, le fotografie aeree aggionate del loro territorio.

Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.500 milioni, ripartita negli esercizi finanziari 1979 e 1980.

N.d.R. La presente legge è ABROGATA dall'art. 55, comma 1, della L.R. 19/2020.

Art. 70

Comitato tecnico-scientifico

Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è costituito un comitato tecnico-scientifico al fine di collaborare con l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente nelle attività preparatorie necessarie per la redazione del piano urbanistico regionale.

Il comitato, nominato con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, che lo presiede, dura in carica due anni ed è composto da sei docenti universitari di discipline urbanistiche, economiche e scientifiche.

Ai componenti il comitato sono corrisposti i compensi previsti dal quinto comma dell'art. 59.

N.d.R. La presente legge è ABROGATA dall'art. 55, comma 1, della L.R. 19/2020.

Art. 71

Consulenti dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente

L'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente per l'espletamento di attività connesse con le materie di sua competenza può conferire incarichi a tempo determinato, che non costituiscono rapporto di pubblico impiego, ad esperti estranei all'Amministrazione, in numero non superiore a tre. Agli stessi è attribuito il trattamento economico previsto dall'art. 16 della legge regionale 10 aprile 1978, n. 2.

N.d.R. La presente legge è ABROGATA dall'art. 55, comma 1, della L.R. 19/2020.

Art. 72

Utilizzazione di dipendenti statali

I funzionari tecnici che prestano servizio presso la sezione urbanistica del provveditorato alle opere pubbliche, a loro richiesta e previo nulla osta dell'amministrazione di appartenenza, possono essere comandati presso l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.

N.d.R. La presente legge è ABROGATA dall'art. 55, comma 1, della L.R. 19/2020.

Art. 73

Piani comprensoriali. Interpretazione autentica della legge regionale 3 febbraio 1968, n. 1

In materia di piani comprensoriali tra i poteri dell'Assessorato regionale competente previsti dagli articoli 3, 4 e 5 della legge regionale 3 febbraio 1968, n. 1, sono compresi quelli istruttori ed esecutivi.

N.d.R. La presente legge è ABROGATA dall'art. 55, comma 1, della L.R. 19/2020.

Art. 74

Frazione Marina di Melilli

Ai fini dell'attuazione del piano regolatore dell'area di sviluppo industriale di Siracusa, il consorzio ASI è autorizzato ad espropriare tutte le costruzioni esistenti, comprese le aree, nella frazione di Marina di Melilli in deroga al disposto del comma nono dell'art. 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni e integrazioni.

N.d.R. La presente legge è ABROGATA dall'art. 55, comma 1, della L.R. 19/2020.

Art. 75

Norma transitoria

Sino a quando non sarà costituito il consiglio regionale dell'urbanistica, il comitato tecnico-amministrativo del provveditorato alle opere pubbliche continuerà ad esplicare le proprie funzioni in materia urbanistica.

N.d.R. La presente legge è ABROGATA dall'art. 55, comma 1, della L.R. 19/2020.

Art. 76

Disposizioni transitorie

Dopo l'entrata in vigore della presente legge, i piani particolareggiati, ancora in corso di istruttoria presso l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, la cui approvazione ai sensi del precedente art. 12 è demandata ai comuni, ferma restando l'applicazione obbligatoria delle misure di salvaguardia, sono restituiti ai comuni stessi. I predetti piani devono essere adeguati alle disposizioni contenute nella presente legge e, comunque, deliberati dai consigli comunali.

L'atto deliberativo che adotta il piano particolareggiato diviene esecutivo dopo il riscontro della commissione provinciale di controllo ai sensi della legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modificazioni ed integrazioni.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai comuni obbligati alla formazione dei piani di zona, ai sensi del precedente art. 16.

I piani di lottizzazione restituiti privi di determinazione da parte dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente dopo l'entrata in vigore della presente legge, devono essere uniformati alle disposizioni contenute nella legge medesima e comunque deliberati dai consigli comunali con atto che diviene esecutivo dopo il riscontro della commissione provinciale di controllo ai sensi della legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni.

N.d.R. La presente legge è ABROGATA dall'art. 55, comma 1, della L.R. 19/2020.

Art. 77

Copertura finanziaria

Per le finalità di cui alla presente legge è autorizzata, per l'anno finanziario 1979, la spesa complessiva di lire 1.890 milioni, di lire 1.750 milioni per le finalità previste dall'art. 69, lire 50 milioni per le finalità degli articoli 59 e 70 e lire 90 milioni per le finalità di cui all'art. 71.

All'onere di lire 1.890 milioni ricadente nell'esercizio 1979 si fa fronte utilizzando parte dell'incremento delle entrate regionali relative all'anno medesimo.

Per gli esercizi finanziari successivi l'onere sarà determinato in relazione a quanto previsto dall'art. 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

N.d.R. La presente legge è ABROGATA dall'art. 55, comma 1, della L.R. 19/2020.

Art. 78

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 27 dicembre 1978.

MATTARELLA