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LEGGE REGIONALE 3 maggio 1979, n. 73

G.U.R.S. 5 maggio 1979, n. 20

Soppressione del fondo di quiescenza, previdenza ed assistenza per il personale della Regione Siciliana e trasferimento delle competenze alla Presidenza della Regione.

TESTO COORDINATO (alla L.R. 10/1999 e con annotazioni alla data 27 marzo 2024)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il fondo di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale della Regione Siciliana, previsto dall'art. 16 della legge regionale 29 luglio 1950, n. 65, e dalla legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, è soppresso.

Le attribuzioni già di competenza del soppresso fondo, comprese quelle relative a gestioni separate o speciali, sono svolte direttamente dalla Presidenza della Regione che vi provvede a mezzo della Direzione regionale di cui all'articolo seguente.

Art. 2

Presso la Presidenza della Regione è istituita la Direzione dei servizi di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale.

Nella tabella A annessa alla legge regionale 23 marzo 1971, n. 7, e successive modifiche ed integrazioni, tra le espressioni "Personale e servizi generali" e "Programmazione", è inserita la seguente altra: "Servizi di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale".

Nell'art. 7 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, e successive modifiche ed integrazioni, il paragrafo "Direzione del personale e dei servizi generali" è sostituito con i seguenti:

"Direzione del personale e dei servizi generali

Assunzioni, concorsi, stato giuridico ed economico del personale dei ruoli dell'Amministrazione regionale. Mutui edilizi al personale regionale.

Qualificazione professionale del personale.

Attività inerenti alle funzioni degli organi collegiali concernenti l'amministrazione del personale in servizio.

Demanio. Patrimonio immobiliare regionale. Programmazione e disposizione della spesa per le opere di edilizia demaniale.

Provveditorato.

Autoparco.

Direzione dei servizi di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale

Trattamento di quiescenza e previdenza del personale regionale.

Prestazioni assistenziali".

Nella prima attuazione della presente legge la nomina a direttore regionale dei servizi di quiescenza, previdenza ed assistenza è effettuata in soprannumero rispetto alla dotazione prevista dall'art. 13 della legge regionale 10 aprile 1978, n. 2. Il posto predetto sarà riassorbito al verificarsi della prima vacanza nella dotazione organica della qualifica di direttore regionale.

Art. 3

Il direttore regionale dei servizi di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale è competente all'adozione dei provvedimenti di liquidazione del trattamento di quiescenza e previdenza provvisorio e definitivo, di riconoscimento, valutazione e ricongiungimento di servizi ai fini di quiescenza e previdenza nonchè di quelli da emettersi in attuazione dei programmi di cui al successivo art. 15.

Art. 4

Il patrimonio del soppresso fondo di quiescenza, previdenza ed assistenza è acquisito direttamente dalla Regione.

Di detto patrimonio:

- le disponibilità finanziarie sono versate in capitoli di entrata del bilancio della Regione che saranno istituiti con decreti dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze;

- i titoli di credito, comunque denominati, sono presi in consegna dal cassiere regionale, fino alla loro totale estinzione;

- gli immobili sono iscritti nei registri di consistenza dei beni patrimoniali indisponibili o disponibili, a seconda che siano o non siano adibiti a sedi di uffici regionali.

Art. 5

Alla devoluzione delle attività finanziarie provvede il direttore regionale preposto alla Direzione regionale dei servizi di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale, assistito da un comitato nominato con decreto del Presidente della Regione e composto di sei membri di cui tre dirigenti o equiparati e tre dipendenti del ruolo amministrativo, con qualifica non inferiore ad assistente.

I tre dirigenti sono prescelti dal Presidente della Regione rispettivamente tra i consiglieri del ruolo tecnico dell'Ufficio legislativo e legale, tra i dirigenti del ruolo tecnico dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze e tra i dirigenti del ruolo amministrativo in servizio presso quest'ultimo Assessorato.

I tre dipendenti del ruolo amministrativo sono designati dalle maggiori confederazioni sindacali.

Alla devoluzione delle attività immobiliari provvede la Presidenza della Regione previa comunicazione da parte del direttore regionale dei servizi di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale dell'elenco analitico di esse, accompagnato dai documenti attestanti il titolo di proprietà.

Dell'avvenuto regolare completamento delle predette operazioni è dato atto con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale.

Con il medesimo decreto si provvede allo scioglimento del comitato.

Art. 6

Entro sei mesi dalla totale devoluzione, il direttore regionale dei servizi di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale presenta al Presidente della Regione un documentato rendiconto della gestione a decorrere dall'ultimo rendiconto approvato, accompagnato da una dettagliata relazione illustrativa.

Art. 7

Le convenzioni ed i contratti stipulati dal fondo di quiescenza, previdenza ed assistenza con enti previdenziali, assistenziali, o con altri enti similari, o riguardanti la fornitura di servizi, la manutenzione del patrimonio immobiliare e le affittanze impegnano la Presidenza della Regione come se gli stessi fossero stati stipulati direttamente dalla medesima.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dello stesso patrimonio immobiliare saranno curati dalla Presidenza della Regione.

Le convenzioni stipulate con l'istituto di credito incaricato del servizio di cassa del fondo cessano di avere vigore coevamente al trasferimento delle disponibilità di cassa al bilancio della Regione.

I depositi liberi, con esclusione del conto di movimento, effettuati dal fondo presso istituti di credito saranno, a cura del direttore regionale dei servizi di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale, estinti ed i relativi importi comprensivi degli interessi maturati dovranno essere versati nel bilancio della Regione con imputazione ai capitoli che saranno istituiti ai sensi del precedente art. 4.

Il conto di movimento, istituito presso l'istituto che gestisce il servizio di cassa, sarà estinto e le relative disponibilità versate nel bilancio della Regione il primo del mese successivo all'agibilità dei capitoli di spesa appositamente istituiti per gli oneri relativi al trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza.

Art. 8

L'obbligo dei versamenti da parte della Regione nei confronti del soppresso fondo, per fitti maturati o in corso di maturazione e non versati, cessa con l'entrata in vigore della presente legge; parimenti nessuna restituzione è dovuta per la parte dei fitti dal fondo stesso riscossi anticipatamente.

Art. 9

L'art. 30 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, è sostituito dal seguente: (1)

"Il contributo di quiescenza a carico del personale in attività di servizio è commisurato al 5,30 per cento della retribuzione annua costituita da stipendi, paghe e retribuzioni, dalla tredicesima mensilità, dall'indennità di contingenza e da eventuali altri assegni pensionabili.

Il contributo previdenziale a carico del personale in attività di servizio è commisurato al 2 per cento della retribuzione annua costituita da stipendi, paghe e retribuzioni, dalla tredicesima mensilità e da eventuali altri assegni utili al computo della indennità di buonuscita.

Il contributo per fondo credito a carico del personale in attività di servizio è commisurato allo 0,50 per cento della retribuzione annua costituita da stipendi, paghe e retribuzioni, dalla tredicesima mensilità e da altri assegni pensionabili.

Salvo quanto sarà determinato in attuazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il contributo assistenziale è stabilito in misura pari all'aliquota contributiva prevista dalla legislazione vigente a favore dell'istituto assistenziale cui è iscritto il personale regionale in applicazione della legge regionale 10 ottobre 1969, n. 38 ed è applicata sulle medesime voci retributive previste dalle stesse norme".

(1)

Vedi l'art. 30 della L.R. 2/62 come oggi riformulato a seguito delle successive modifiche.

Art. 10

Le somme derivanti dall'attuazione dell'ultimo comma dell'art. 8 della legge regionale 13 maggio 1953, n. 34 sono versate in apposito capitolo di entrata del bilancio della Regione.

Art. 11

Le somme trattenute e quelle accantonate a termini dell'art. 30 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, alla data di entrata in vigore della presente legge e non versate al cessato fondo, saranno versate nel bilancio della Regione con imputazioni ai capitoli che saranno istituiti a termini dell'art. 4 della presente legge.

Art. 12

Al pagamento in via provvisoria o definitiva delle pensioni, delle indennità di buonuscita e degli altri assegni di quiescenza, sia diretti che di riversibilità, nonchè delle spese di attuazione del programma assistenziale e previdenziale, si provvede mediante ordini di accreditamento a favore del direttore regionale dei servizi di quiescenza, previdenza ed assistenza per il personale, ai sensi della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, anche in attesa della registrazione dei provvedimenti e salvo il recupero in sede di liquidazione del trattamento definitivo delle somme non dovute.

Dalla data di cessazione dal servizio e sino all'inizio del pagamento della pensione diretta, qualora non possa erogarsi il trattamento definitivo, viene corrisposto al pensionato, ai sensi dell'art. 3, un trattamento provvisorio determinato in relazione ai servizi accertati, da recuperare in sede di liquidazione della pensione definitiva. In relazione ai predetti servizi viene altresì determinata provvisoriamente l'indennità di buonuscita.

Con le modalità di cui al precedente comma si provvede anche nei confronti della vedova e degli orfani minorenni del dipendente deceduto in attività di servizio o del pensionato deceduto durante il periodo di corresponsione del trattamento provvisorio.

Art. 13

(modificato dall'art. 18 della L.R. 11/88)

Al pagamento delle pensioni e degli assegni vitalizi si provvede mediante mandati diretti o ordini di pagamento emessi in base a ruoli di spese fisse o ordinativi di pagamento ovvero, a richiesta del creditore, mediante accreditamento in conto corrente postale o bancario, ai sensi dell'art. 15, lettere b) e c), della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, e successive modifiche ed integrazioni. Gli interessati che si avvalgono del pagamento a mezzo di accreditamento in conto corrente, devono fare pervenire, entro il mese di gennaio di ciascun anno, alla direzione regionale dei servizi di quiescenza, previdenza ed assistenza, certificato di esistenza in vita.

Il pagamento delle pensioni e degli altri assegni di quiescenza, nonchè della tredicesima mensilità, è effettuato alle stesse scadenze previste per il pagamento delle competenze al personale in servizio.

Art. 14

Salvo quanto sarà previsto in attuazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833, per i dipendenti regionali in servizio o in quiescenza, per i loro familiari a carico, nonchè per i beneficiari di pensioni indirette di riversibilità o di altri assegni di quiescenza si applicano, in materia di assistenza sanitaria e farmaceutica, le disposizioni vigenti per l'istituto cui è in atto iscritto il personale regionale.

Le integrazioni relative all'assistenza sanitaria e farmaceutica, già previste dal secondo comma dell'art. 13 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, anteriormente alla modifica apportata dall'art. 1 della legge regionale 10 ottobre 1969, n. 38, sono fatte salve limitatamente al periodo compreso tra l'entrata in vigore della legge regionale 10 ottobre 1969, n. 38, e la data del 30 giugno 1972.

L'art. 14 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, è soppresso.

Art. 15

(modificato dall'art. 22 della L.R. 11/88) (1)

Il programma assistenziale a favore del personale in servizio o in quiescenza o dei relativi familiari a carico, nonchè dei beneficiari di pensioni indirette o di riversibilità, o di assegni vitalizi obbligatori, è predisposto da un comitato composto:

a) dal segretario generale della Presidenza della Regione, presidente;

b) dal direttore regionale dei servizi di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale, che sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento;

c) dal direttore regionale del personale e dei servizi generali;

d) da tre dipendenti regionali in servizio e da un dipendente in quiescenza, designati dal Presidente della Regione;

e) da tre dipendenti regionali in servizio e da un dipendente in quiescenza, designati dalle tre maggiori confederazioni sindacali.

Il comitato è costituito con decreto del Presidente della Regione.

Il comitato dura in carica tre anni. I componenti di cui alle lettere d ed e possono essere riconfermati per una sola volta.

Il programma assistenziale, tra l'altro, deve prevedere:

1) educazione, istruzione e ricovero degli orfani di dipendenti, in particolari condizioni di bisogno;

2) conferimento di borse di studio ai figli a carico dei dipendenti in servizio o in quiescenza e di titolari di pensioni e di assegni vitalizi, che intendono frequentare scuole medie superiori o corsi universitari e di studi superiori o di perfezionamento. I relativi bandi saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione;

3) assegni di natalità, nuzialità e lutto;

4) attività culturali e ricreative, anche sotto forma di convenzioni e contributi per agevolare la partecipazione del personale ad attività espletate da altri enti od associazioni;

5) contributi a cooperative di consumo tra i dipendenti in servizio o in quiescenza per le spese di impianto e di gestione di spacci di vendita. Alle predette cooperative l'Amministrazione regionale può concedere in uso gratuito i locali necessari;

6) sussidi a circoli ricreativi per i dipendenti della Regione in servizio o a riposo, per lo svolgimento di attività culturali, sportive, ricreative e per prestazioni di servizi sociali. Per consentire lo svolgimento delle suddette attività ricreative può essere autorizzato l'uso di locali demaniali, con un canone di locazione ridotto al decimo del normale canone locativo.

Il programma, proposto annualmente dal predetto comitato, è approvato con decreto del Presidente della Regione ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione. (2)

Il comitato determina per gli interventi di cui ai numeri 4 e 5 del presente articolo l'utilizzazione dei relativi stanziamenti e vigila sull'attuazione dell'intero programma.

Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1979, la spesa di lire 500 milioni. L'onere ricadente negli esercizi finanziari successivi sarà determinato in relazione a quanto previsto dall'art. 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge è soppressa la concessione di piccoli prestiti previsti al n. 9 dell'art. 7 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2.

(1)

Il Comitato previsto dal presente articolo è da ritenere soppresso ai sensi dell'art. 68, comma 8, della L.R. 10/1999, dato che non è stato elencato nella deliberazione della Giunta Regionale n. 363 del 30 dicembre 1999 tra quelli da mantenere. Vedi al riguardo il Decr. Ass. Pres. 19 ottobre 2004. Per l'organo competente ad espletare le funzioni bisogna fare riferimento allo stesso art. 68, comma 8, della L.R. 10/1999.

Art. 16

(integrato dall'art. 82, comma 1, della L.R. 41/85, modificato dall'art. 3, comma 3, della L.R. 5/98 e dall'art. 45, comma 1, della L.R. 10/99)

--------------------- (comma abrogato) (1)

--------------------- (comma abrogato) (1)

--------------------- (comma abrogato) (1)

I prestiti contratti o da contrarre con gli istituti di credito ai sensi della legge regionale 13 settembre 1956, n. 47, continuano ad essere garantiti dall'Amministrazione regionale - Assessorato bilancio e finanze - ai sensi dell'art. 5 della stessa legge.

Entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Regione emanerà apposito regolamento di esecuzione tenendo conto anche delle norme di cui alla legge regionale 13 settembre 1956, n. 47, in quanto compatibili con la presente legge. (2)

Il fondo di cui al primo comma è determinato per l'anno 1979, nell'importo di lire 4.000 milioni.

Agli oneri ricadenti negli esercizi finanziari successivi a quello in corso, che verranno determinati in relazione a quanto previsto dall'art. 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, e che troveranno riscontro nel bilancio pluriennale della Regione ai sensi dell'art. 1, quarto comma, della legge medesima, si provvede con il contributo di ciascun anno per fondo credito a carico dei dipendenti, con i rientri per rate di ammortamento dei prestiti concessi e, ove necessario, con parte dell'incremento delle entrate della Regione.

----------------------- (comma abrogato) (1)

----------------------- (comma abrogato) (1)

----------------------- (comma abrogato) (1)

----------------------- (comma abrogato) (1)

(1)

Comma abrogato dall'art. 45, comma 1, della L.R. 10/99, con la contestuale soppressione del fondo per la concessione di prestiti ai dipendenti e pensionati della Regione.

(2)

Vedi Decr. Pres. 11/06/86, n. 32: "Regolamento di esecuzione dell'art. 16 della l.r. 3 maggio 1979, n. 73 e successive integrazioni in materia di prestiti ai dipendenti in servizio ed in quiescenza dell'Amministrazione regionale, mediante cessione del quinto dello stipendio della pensione".

Vedi, inoltre, l'art. 53 della L.R. 145/80: "Norme sulla erogazione dei prestiti".

Art. 17

Il secondo comma dell'art. 9 della legge regionale 1 febbraio 1963, n. 11, è modificato come segue: (1)

"Gli stessi sono ammessi a fruire per sè e per ciascuno dei componenti della famiglia a loro carico delle agevolazioni per viaggi previsti per il personale in servizio, limitatamente a quattro viaggi di corsa semplice - ferroviari o marittimi - per ogni anno solare, per ciascuno degli aventi diritto".

Art. 18

Ferme restando le norme di cui alla legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, e successive modificazioni, si applicano ai dipendenti regionali ed ai loro aventi diritto tutte le disposizioni relative al conseguimento del diritto alla pensione ed all'indennità di buonuscita concernenti i dipendenti civili dello Stato in quanto più favorevoli.

L'ultimo comma dell'art. 1 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, è sostituito con il seguente:

"Hanno diritto a pensione, dopo quindici anni di servizio effettivo, i dipendenti collocati a riposo per dispensa dal servizio a causa di inabilità per motivi di salute. I dipendenti collocati a riposo per dispensa dal servizio, per aver dato prova di incapacità o di persistente insufficiente rendimento ai sensi dell'art. 129 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, conseguono il trattamento di quiescenza e previdenza secondo le vigenti disposizioni".

Per gli assegni vitalizi obbligatori, fermo restando quanto previsto dalla legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, e successive modifiche, continuano ad applicarsi le disposizioni del testo unico 26 febbraio 1928, n. 619, e successive modifiche.

La misura del trattamento minimo stabilito dall'art. 14 della legge regionale 1 agosto 1974, n. 30, per i titolari di assegni vitalizi, è estesa, dalla medesima decorrenza, ai titolari di pensioni indirette o di riversibilità di misure inferiori. (1)

Gli assegni vitalizi facoltativi previsti al n. 2 dell'art. 7 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, sono soppressi.

(1)

Per l'interpretazione del comma annotato vedi l'art. 48 della L.R. 145/80.

Art. 19

(modificato dall'art. 47, comma 1, della L.R. 145/80)

Ferme restando, ai fini della determinazione della base pensionabile e delle percentuali del trattamento di quiescenza, le disposizioni della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di pensioni privilegiate si applicano al personale regionale le norme statali, salvo quanto previsto dalla legge regionale 25 aprile 1969, n. 11.

Per i dipendenti regionali le cui infermità o lesioni siano ascrivibili alla prima categoria della tabella A annessa al D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, la pensione privilegiata è pari al cento per cento della base pensionabile calcolata sul trattamento economico corrispondente all'anzianità di servizio utile aumentata di anni dieci.

Qualora le infermità o lesioni siano ascrivibili ad una categoria della citata tabella A, diversa dalla prima, la pensione è commisurata a quella calcolata sulla base del servizio utile aumentato di anni dieci ai fini giuridici, economici e di quiescenza; in ogni caso la pensione privilegiata non può essere inferiore al 60 per cento nè superiore al cento per cento della base pensionabile.

Le maggiorazioni di servizio di cui ai precedenti commi non sono cumulabili con quelle previste dall'art. 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336.

Sulla base dei criteri fissati nei precedenti commi si provvede alla riliquidazione delle pensioni privilegiate in corso con decorrenza dalla data della loro liquidazione ma comunque non anteriore al 1° luglio 1970.

Nei riguardi degli aventi diritto cessati dal servizio anteriormente al 1° luglio 1970, l'aumento previsto dal secondo e terzo comma del presente articolo è computato per il conseguimento dei successivi gradi e qualifiche della carriera di appartenenza comunque conseguibili e per l'attribuzione degli aumenti periodici.

Al fine del conseguimento di tali successive qualifiche, a prescindere dalla disponibilità di posti in organico, si fa riferimento soltanto all'anzianità minima nella qualifica inferiore o nella carriera richiesta dalla disciplina giuridica sugli avanzamenti di carriera, vigente all'epoca della cessazione dal servizio, per l'ammissione a scrutini, concorsi ed esami.

Art. 20

(integrato dall'art. 7, comma 1, lett. a), della L.R. 8/87 e modificato dall'art. 21, comma 2, della L.R. 2/2007)

Per la determinazione dell'equo indennizzo in favore del personale regionale si applicano gli indici di moltiplicazione e le percentuali previste nell'annessa tabella.

------------------- (comma abrogato) (1)

Disposizioni transitorie e finali

Art. 21

Fino alla nomina del direttore regionale dei servizi di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale, e fino a quando le disponibilità finanziarie del soppresso fondo non saranno affluite all'entrata del bilancio della Regione e non siano stati istituiti i relativi capitoli di spesa secondo la previsione dell'art. 7, ultimo comma, della presente legge, al pagamento delle pensioni, degli assegni vitalizi, delle indennità di buonuscita e di ogni e qualsiasi altro onere già facente carico al bilancio del fondo di quiescenza, non soppressi in forza della presente legge, provvedono, con imputazione al relativo conto di cassa, i servizi del soppresso fondo secondo le formalità e le modalità già in vigore.

Degli importi pagati a termini del presente articolo dovrà essere tenuto conto nel rendiconto previsto dall'art. 6 della presente legge.

Art. 22

L'estensione del diritto all'indennità di buonuscita previsto dall'art. 7 della legge 29 aprile 1976, n. 177, si applica ai dipendenti della Regione con la stessa decorrenza prevista dall'ultimo comma del predetto articolo.

Art. 23

All'impiegata coniugata o con prole a carico che alla data di entrata in vigore della presente legge abbia compiuto quindici anni di servizio effettivo, qualora presenti le dimissioni con effetto da una data anteriore allo scadere di quattro anni dall'entrata in vigore della presente legge ed abbia alla data delle dimissioni una età inferiore a 60 anni e una anzianità di servizio effettivo non superiore a 20 anni, l'aumento di servizio di cinque anni, previsto dal terzo comma dell'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, è concesso integralmente.

Se, alla data di decorrenza delle dimissioni, l'impiegata possiede una anzianità di servizio effettivo superiore a 20 anni, l'aumento di servizio è limitato a quello necessario al conseguimento di venticinque anni di servizio effettivo, ferme restando le altre condizioni previste al comma precedente.

Art. 24

I portieri o custodi degli immobili di proprietà del soppresso fondo nonchè di quelli adibiti esclusivamente a sedi di uffici dell'Amministrazione centrale della Regione Siciliana da data anteriore al 1° gennaio 1974, sono inquadrati nel ruolo previsto dalla legge regionale 25 aprile 1969, n. 10, e successive modifiche, per l'espletamento delle predette mansioni.

Art. 25

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati per l'esercizio finanziario in corso in lire 37.500 milioni, si fa fronte:

- quanto a lire 4.000 milioni con la cessazione delle spese previste ai capitoli 10701 e 10703 del bilancio della Regione per l'esercizio 1979;

- quanto a lire 33.500 milioni con parte delle disponibilità finanziarie di cui all'art. 4 della presente legge.

Agli oneri a carico degli esercizi finanziari successivi, che troveranno riscontro nel bilancio pluriennale della Regione a termini dell'art. 1, quarto comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, si provvederà con i contributi di cui all'art. 9 della presente legge, a carico dei dipendenti, e con la cessazione dell'onere per contributi di quiescenza e previdenza, a carico dell'Amministrazione regionale.

Le entrate derivanti dall'applicazione della presente legge, non utilizzate per le finalità della legge medesima, sono destinate all'incremento del cap. 60751 - Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Art. 26

Sono soppressi l'art. 16 della legge regionale 29 luglio 1950, n. 65, il decreto del Presidente della Regione 30 giugno 1962, n. 2, nonchè ogni altra disposizione comunque incompatibile con la presente legge.

Art. 27

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il 1° luglio 1979 ad eccezione delle norme contenute negli articoli 18, 19, 20 e 22 che entreranno in vigore il primo giorno del mese successivo alla sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 3 maggio 1979.

MATTARELLA

TABELLA (1)

(1)

Per le modifiche alla tabella vedi l'art. 7, comma 1, lett. b), della L.R. 8/87.