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LEGGE REGIONALE 27 maggio 1980, n. 47

G.U.R.S. 27 maggio 1980, n. 24

Disposizioni di carattere finanziario per la formazione del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1980 e per il triennio 1980-1982.

TESTO COORDINATO (alla L.R. 3/2016)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

L'art. 2 della legge regionale 28 dicembre 1979, n. 256, è soppresso.

L'art. 3 della legge regionale 10 luglio 1978, n. 16, è sostituito dal seguente: (1)

"Il piano regionale di sviluppo economico-sociale è presentato all'Assemblea regionale siciliana dal Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, adottata sulla base dello schema elaborato dal Comitato regionale per la programmazione, ed è approvato con legge regionale.

Con la stessa procedura sono approvate annualmente le eventuali modifiche.

Il primo piano regionale di sviluppo economico-sociale è presentato all'Assemblea regionale siciliana contestualmente al bilancio pluriennale 1981-1983".

Art. 2

Il secondo e il terzo comma dell'art. 5 della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 2, sono sostituiti dai seguenti: (1)

"Gli impegni assunti a valere su limiti poliennali di impegno cui non corrispondono obbligazioni dell'Amministrazione regionale scadenti entro l'esercizio finanziario 1979 sono eliminati dal bilancio alla chiusura dell'esercizio medesimo. Al rendiconto generale consuntivo per l'anno finanziario 1979 è allegato un elenco degli impegni eliminati a norma del presente comma, distintamente per capitolo.

Le somme eliminate a norma del precedente comma sono reiscritte, su richiesta delle competenti amministrazioni, nel bilancio della Regione per gli anni successivi al 1979, con legge di bilancio o con decreti dell'Assessore per il bilancio e le finanze, mediante prelevamento dai fondi di riserva, in relazione alle obbligazioni ricadenti in ciascuno degli anni medesimi e sono destinate esclusivamente al pagamento delle obbligazioni predette".

(1)

Vedi l'art. 5 della L.R. 2/79 come oggi riformulato a seguito delle modifiche apportate dall'art. 6, comma 5, della L.R. 8/2000.

Presidenza della Regione

Art. 3

Per le finalità previste dall'art. 22 della legge regionale 20 marzo 1972, n. 11, è autorizzata, per l'anno finanziario 1980, la ulteriore spesa di lire 5 milioni, che si iscrive al cap. 10706.

Art. 4

I contratti stipulati per le finalità previste dagli articoli 18, 19 e 20 della legge regionale 18 agosto 1978, n. 37, sono prorogati fino al 31 dicembre 1980.

Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'anno finanziario 1980, l'ulteriore spesa di lire 9.500 milioni, che si iscrive al cap. 10719.

Art. 5

Per le finalità della legge regionale 20 aprile 1967, n. 49, e successive aggiunte e modificazioni, è autorizzata, per l'anno finanziario 1980, la spesa di lire 125 milioni, che si iscrive al cap. 50151.

Art. 6

Per fronteggiare gli oneri derivanti dai mutui già concessi secondo le modalità indicate nel decreto del Presidente della Regione 9 febbraio 1967, n. 1, è autorizzato, per l'anno finanziario 1980, un nuovo limite trentacinquennale di impegno costituito dalla somma dei termini consecutivi di una progressione aritmetica decrescente in ragione di lire 1.000.000, il cui termine iniziale è di lire 99.000.000, che si iscrive al cap. 50459.

Assessorato dell'agricoltura e delle foreste

Art. 7

(integrato dall'art. 13 della L.R. 16/81) (1)

Con effetto dall'anno finanziario 1981, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad integrare il bilancio dell'Istituto regionale della vite e del vino mediante un contributo annuo a carico del bilancio della Regione per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali.

Il contributo di cui al comma precedente è fissato per ciascuno degli anni 1981 e 1982 nella misura di lire 1.000 milioni.

Il contributo di cui sopra è corrisposto anticipatamente all'inizio di ogni esercizio finanziario sulla base dell'uva ammassata presso le cantine sociali esistenti nel territorio della Regione nell'annata agricola precedente, nel rispetto del parametro indicato nel quarto comma dell'art. 7 della legge regionale 18 luglio 1950, n. 64, modificato dall'art. 4 della legge regionale 2 maggio 1963, n. 28.

Art. 8

Per le finalità dell'art. 3 della legge regionale 31 dicembre 1974, n. 60, è autorizzata, per l'anno 1980, la spesa di lire 30 milioni e, per ciascuno degli anni 1981 e 1982, la spesa di lire 35 milioni, che si iscrive al cap. 15006.

Alla liquidazione dei contributi previsti per gli scopi di cui all'art. 3 della legge regionale 31 dicembre 1974, n. 60, si provvede sulla base della documentazione prodotta sui risultati conseguiti.

Art. 9

L'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato ad utilizzare gli stanziamenti previsti in bilancio per la manutenzione delle opere comprese nei bacini montani e per la difesa del patrimonio boschivo dagli incendi anche per le zone rimboschite con finanziamenti della Cassa per il Mezzogiorno.

Art. 10

(modificato dall'art. 39, comma 1, della L.R. 85/80)

Per le operazioni annuali di ammasso volontario di grano duro si applicano le norme contenute negli articoli 15, 16, 17 e 20 della legge regionale 18 luglio 1974, n. 22.

Il limite massimo di conferimento di cui al primo comma dell'art. 16 della legge regionale 18 luglio 1974, n. 22, è elevato a 800 quintali.

La misura annuale delle anticipazioni per le operazioni di cui al primo comma è pari all'ammontare, arrotondato per difetto alle 100 lire, del prezzo base di intervento stabilito per ciascuna campagna dalla CEE.

Il contributo sugli interessi relativi ai finanziamenti destinati alle finalità previste dal presente articolo è concesso a partire dalla data di pagamento dei bollettini di conferimento del prodotto, anche se precedente alla entrata in vigore della presente legge.

Per l'esercizio finanziario 1980 è autorizzata la spesa di lire 4.500 milioni, che si iscrive al cap. 55018.

Art. 11

La spesa autorizzata dall'art. 1, lett. a, della legge regionale 30 dicembre 1977, n. 119, per le finalità degli articoli 1 e 2 della legge regionale 29 ottobre 1964, n. 26, è incrementata, per l'anno 1980, di lire 4.500 milioni e si iscrive al cap. 55455.

Art. 12

La spesa autorizzata dall'art. 1 della legge regionale 13 agosto 1979, n. 197, per le finalità dell'art. 1 della legge regionale 28 luglio 1978, n. 23, a carico del bilancio della Regione per il periodo 1979-1981, è incrementata, per l'esercizio finanziario 1980, di lire 20.360 milioni.

All'ulteriore spesa autorizzata con il precedente comma si provvede con parte delle assegnazioni dello Stato di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, fondi non vincolati.

Il programma contenente l'elenco delle opere finanziabili, sottoposto al preventivo parere della Commissione legislativa "Agricoltura e foreste" dell'Assemblea regionale siciliana, è approvato dalla Giunta regionale.

Art. 13

Per il miglioramento e il potenziamento delle strutture aziendali è autorizzata, per l'esercizio finanziario in corso, la spesa di lire 25 mila milioni così ripartita:

a) lire 8 mila milioni per le finalità di cui agli articoli 9 e 10 della legge regionale 20 aprile 1976, n. 36;

b) lire 5 mila milioni per le finalità di cui agli articoli 21 e 23 della legge regionale 20 aprile 1976, n. 36;

c) lire 5 mila milioni per le finalità di cui all'art. 33 della legge regionale 20 aprile 1976, n. 36;

d) lire 5 mila milioni per le finalità di cui all'art. 4, primo e terzo comma, della legge regionale 3 giugno 1975, n. 24;

e) lire 2 mila milioni per le finalità di cui all'art. 1 della legge regionale 7 maggio 1977, n. 28.

Nella concessione delle provvidenze previste per la realizzazione degli interventi di cui al precedente comma è assicurata la preferenza in favore dei beneficiari coltivatori diretti, sempre che l'importo contributivo non superi la somma di lire 200 milioni.

In ogni caso le provvidenze per gli interventi di cui al presente articolo possono essere concesse per i progetti di sviluppo già presentati alla data di entrata in vigore della presente legge.

Per gli interventi concernenti le strutture relative alle colture protette previste alla lett. c del primo comma e per quelli di cui all'art. 1 della legge regionale 29 ottobre 1964, n. 26, e successive modificazioni, l'importo delle opere ammissibili a contributo è elevato da lire 25 milioni a lire 40 milioni. (1)

(1)

Ai sensi dell'art. 22 della L.R. 83/80 l'importo per le opere ammissibili a contributo, di cui al comma annotato, è elevato fino a lire 60 milioni.

Art. 14

Il fondo di rotazione dell'Ente di sviluppo agricolo (ESA), è incrementato, per l'anno finanziario 1980, di lire 6.000 milioni per le finalità dell'art. 7 della legge regionale 13 agosto 1979, n. 197.

Art. 15

L'art. 8, primo comma, della legge regionale 23 luglio 1977, n. 63, è sostituito dal seguente:

"Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata, per il triennio 1978-80, la spesa di lire 6.500 milioni".

Art. 16

Lo stanziamento del cap. 56752 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1980 viene utilizzato anche per l'indennizzo di minori redditi derivanti da occupazione di terreni per l'attuazione di interventi già realizzati con finanziamenti della Cassa per il Mezzogiorno.

Art. 17

Per assicurare la tempestività degli interventi manutentori e di difesa dei boschi dagli incendi, da eseguirsi in amministrazione diretta dagli ispettorati ripartimentali delle foreste e dall'Azienda foreste demaniali della Regione, gli ispettori ripartimentali competenti per territorio sono autorizzati a dare immediato inizio ai lavori.

Delle necessità dei suddetti interventi programmati gli ispettori ripartimentali danno immediata comunicazione, con circostanziata relazione, all'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste ed al Direttore dell'Azienda delle foreste demaniali che, entro i successivi dieci giorni, approvano le proposte e dispongono l'accreditamento delle somme occorrenti.

Entro trenta giorni dall'inizio dei lavori saranno approntate le relative perizie sulle quali il parere tecnico viene espresso, in deroga alle vigenti disposizioni, dall'ispettore ripartimentale delle foreste.

Art. 18

(1)

L'Azienda delle foreste demaniali della Regione Siciliana può provvedere all'esecuzione di opere di manutenzione o di interventi per la prevenzione degli incendi mediante cottimo fiduciario di importo non superiore a 60 milioni di lire da concedere alle cooperative costituite ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 18 agosto 1978, n. 37.

Per le finalità del precedente comma è iscritto nel bilancio dell'Azienda un apposito capitolo con stanziamento di lire 1.500 milioni.

L'art. 9 della legge regionale 18 agosto 1978, n. 37, è abrogato.

(1)

L'art. 30 del Decr. Pres. n. 50/95 ha precisato che con l'entrata in vigore della L.R. 25/93 il presente articolo si intende abrogato.

Art. 19

Per l'esercizio finanziario 1980, lo stanziamento di cui al cap. 56009, fino alla concorrenza di lire 2.000 milioni, è destinato, anche in deroga al programma previsto dall'art. 1 della legge regionale 23 luglio 1977, n. 63, al completamento della disinfestazione degli agrumeti infestati da cocciniglie ricadenti nelle province di Catania, Enna, Messina, Ragusa e Siracusa e rientranti nelle zone già delimitate con i decreti dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste n. 120/11 del 14 ottobre 1977 e n. 292/11 del 4 dicembre 1978.

Per le finalità di cui al precedente comma l'Ente di sviluppo agricolo, a parziale modifica di quanto stabilito dal terzo comma dell'art. 3 della legge regionale 23 luglio 1977, n. 63, è tenuto a presentare entro il 30 giugno 1980 apposito piano all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste per la relativa approvazione.

Assessorato degli enti locali

Art. 20

L'Associazione Nazionale Comuni d'Italia (ANCI) può usufruire dei sussidi previsti dalla legge regionale 18 marzo 1977, n. 9.

Per l'anno finanziario 1980 è riservata a favore della predetta Associazione, nel rispetto delle modalità indicate nell'art. 2 della legge citata, una quota dello stanziamento del cap. 18703 non superiore a lire 50 milioni.

Art. 21

Al pagamento delle rette per ricoveri diposti a tutto il 31 dicembre 1979, in applicazione dell'art. 32 della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al cap. 19018 del bilancio dell'anno finanziario 1980.

Assessorato del bilancio e delle finanze

Art. 22

L'Amministrazione regionale del bilancio è autorizzata ad erogare in unica soluzione ai comuni ed alle province, nella stessa misura prevista per l'anno 1979, le assegnazioni statali di cui all'art. 10 della legge 23 dicembre 1975, n. 698, per l'esercizio 1980.

Assessorato dei lavori pubblici

Art. 24

E' autorizzata la concessione di un contributo straordinario all'Ente acquedotti siciliani (EAS) per il saldo dei contributi sociali arretrati dovuti all'INPS per consentire all'ente di usufruire dei benefici previsti dall'art. 23 quater della legge 29 febbraio 1980, n. 33.

Art. 25

La spesa autorizzata dall'art. 1, lett. c, della legge regionale 30 dicembre 1977, n. 119, per le finalità dell'art. 3, lett. c, della legge regionale 26 gennaio 1953, n. 2, e successive aggiunte e modificazioni, è incrementata di lire 4.400 milioni per l'anno finanziario 1980 e di lire 900 milioni per ciascuno degli anni 1981 e 1982, e si iscrive al cap. 68356.

Art. 26

Ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 5 febbraio 1956, n. 9, è autorizzato, per l'anno finanziario 1980, per le finalità della legge regionale stessa e di quella 12 aprile 1952, n. 12, il limite trentacinquennale di impegno di lire 500 milioni che si iscrive al cap. 68551.

Art. 27

I contributi di cui all'art. 16 della legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79, possono essere concessi alle cooperative edilizie, con priorità a quelle a proprietà indivisa il cui statuto prevede il divieto di cessione in proprietà degli alloggi e l'obbligo di trasferimento degli stessi al competente IACP in caso di liquidazione o di scioglimento della cooperativa, fino alla totale copertura dei maggiori costi sostenuti per imprevisti tecnici comportanti opere di fondazione, scavi, palificazioni, consolidamento in condizioni di terreni a scarsa portanza, argillosi, dissestati, e delle maggiori spese dovute ai costi revisionali conseguenti.

I contributi di cui al comma precedente sono aggiuntivi agli altri contributi concessi a norma dello stesso art. 16.

Ai mutui di cui sopra si applicano, in ordine alle garanzie della Regione, le disposizioni previste dall'art. 25 della legge regionale 26 maggio 1973, n. 21, integrate con l'art. 60 della legge regionale 18 luglio 1974, n. 22, della legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79 e dell'art. 3 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 79.

Per la concessione dei contributi previsti dal presente articolo è autorizzato, per l'anno finanziario 1980, il limite venticinquennale d'impegno di lire 550 milioni.

Art. 28

Alla legge regionale 10 agosto 1978, n. 34, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

a) l'ultimo comma dell'art. 29 è sostituito dal seguente:

"Il finanziamento è revocato di diritto qualora le amministrazioni comunali non provvedano ad indire le gare di appalto ed a spedire i relativi inviti entro il 31 dicembre 1980";

b) per gli interventi previsti dagli articoli 31, 32, 33 e dal terzo comma dell'art. 34 il finanziamento è revocato di diritto qualora le amministrazioni competenti non provvedano ad indire le gare di appalto ed a spedire i relativi inviti entro il 30 giugno 1981.

La disposizione prevista sotto la precedente lett. a si applica anche agli interventi di cui all'art. 34, primo comma, ed all'art. 35.

Assessorato del lavoro e della previdenza sociale

Art. 29

La spesa autorizzata dall'art. 1, lett. d, della legge regionale 30 dicembre 1977, n. 119, per le finalità degli articoli 1, n. 2, e 9, lett. b, della legge regionale 30 dicembre 1960, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni, è ulteriormente incrementata di lire 175 milioni per l'anno finanziario 1980 e si iscrive al cap. 33002.

Art. 30

(sostituito dall'art. 15 della L.R. 85/80)

Per la concessione di contributi a favore di patronati ed enti giuridicamente riconosciuti per l'istituzione ed il funzionamento di centri di servizio sociale è autorizzata per l'anno finanziario 1980 la spesa complessiva di lire 575 milioni, che si iscrive al cap. 33003.

Art. 31

La spesa autorizzata dall'art. 1, lett. d, della legge regionale 30 dicembre 1977, n. 119, per le finalità dell'art. 8 della legge regionale 30 dicembre 1960, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni, è ulteriormente incrementata di lire 160 milioni per l'anno finanziario 1980 e si iscrive al cap. 33004.

Art. 32

La spesa autorizzata dall'art. 1, lett. d, della legge regionale 30 dicembre 1977, n. 119, per le finalità dell'art. 18 della legge regionale 20 marzo 1972, n. 11, è ulteriormente incrementata di lire 100 milioni per l'anno finanziario 1980 e si iscrive al cap. 33008.

Art. 33

Per le finalità dell'art. 36 della legge regionale 31 dicembre 1974, n. 60, è autorizzata, per ciascuno degli anni finanziari 1981 e 1982, l'ulteriore spesa di lire 25 milioni.

Art. 34

(abrogato dall'art. 2, comma 2, della L.R. 23/2015)

Art. 35

Per le finalità dell'art. 18 della legge regionale 20 marzo 1972, n. 11, è autorizzata, per ciascuno degli anni finanziari 1981 e 1982, l'ulteriore spesa di lire 100 milioni.

Art. 36

Lo stanziamento del cap. 33026 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1980 è incrementato di lire 8.477 milioni.

Art. 37

La spesa autorizzata dall'art. 11, ultimo comma, della legge regionale 25 maggio 1979, n. 100, per le finalità dell'art. 7 della medesima legge, è incrementata per l'anno finanziario 1980 di lire 720 milioni e si iscrive al cap. 33028.

Art. 38

Il secondo comma dell'art. 7 della legge regionale 28 dicembre 1979, n. 262, è sostituito dal seguente:

"All'onere predetto si fa fronte:

- quanto a lire 52 milioni, con parte delle disponibilità delle somme già versate al Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati, per le finalità delle leggi regionali 18 agosto 1978, n. 45, 4 dicembre 1978, n. 61 e 13 marzo 1979, n. 42;

- quanto a lire 290 milioni, da versare al Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati, istituito con decreto legislativo del Presidente della Regione Siciliana 18 aprile 1951, n. 25, utilizzando parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1980;

- quanto a lire 318 milioni, da versare al Fondo siciliano predetto, mediante apposito stanziamento da iscrivere al cap. 33701 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1980".

Art. 39

Per le finalità dell'art. 10 della legge regionale 13 agosto 1979, n. 200, è autorizzata per ciascuno degli anni finanziari 1980, 1981 e 1982, rispettivamente, l'ulteriore spesa di lire 750 milioni, lire 850 milioni e lire 950 milioni.

Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca

Art. 40

Per le finalità degli articoli 9, lett. d, e 4, lett. c, della legge regionale 30 dicembre 1960, n. 48, e successive modificazioni e integrazioni, è autorizzata, per ciascuno degli anni finanziari 1981 e 1982, l'ulteriore spesa di lire 60 milioni.

Art. 41

Per le finalità degli articoli 9, lett. d, e 4, lett. c, della legge regionale 30 dicembre 1960, n. 48, e successive modificazioni e integrazioni, è autorizzata per l'anno finanziario 1980 l'ulteriore spesa di lire 174 milioni che si iscrive al cap. 35203.

Art. 42

La spesa autorizzata dall'art. 2, secondo comma, della legge regionale 4 dicembre 1978, n. 53, per il periodo 1979-1982 è fissata in lire 100 milioni annui.

La spesa autorizzata dall'art. 1, lett. b, della legge regionale 30 dicembre 1977, n. 119, per le finalità dell'art. 1 della legge regionale 7 ottobre 1950, n. 75, è ulteriormente incrementata, per ciascuno degli anni finanziari 1980 e 1982, rispettivamente, di lire 500 milioni e 300 milioni, e si iscrive al cap. 35312.

Art. 43

La spesa complessiva autorizzata dall'art. 2, primo comma, della legge regionale 4 dicembre 1978, n. 53, per il periodo 1979-1982 è incrementata di lire 200 milioni.

Art. 44

Per le finalità dell'art. 3 della legge regionale 5 novembre 1979, n. 227, è autorizzata, per l'anno finanziario 1980, l'ulteriore spesa di lire 5.000 milioni, che si iscrive al cap. 35651.

Art. 45

Per la concessione alle cooperative edilizie ed ai loro consorzi dei contributi in annualità previsti dall'art. 1 della legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79 e successive modifiche, è autorizzato, per l'anno finanziario 1980, il limite di impegno venticinquennale di lire 3.096 milioni, che si iscrive al cap. 75201.

Art. 46

Per la concessione alle cooperative edilizie ed ai loro consorzi dei contributi previsti dall'art. 8 della legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79, è autorizzato per l'anno finanziario 1980 il limite d'impegno venticinquennale di lire 500 milioni, che si iscrive al cap. 75202.

Art. 47

La spesa autorizzata dall'art. 1, lett. d, della legge regionale 30 dicembre 1977, n. 119, per le finalità dell'art. 4, lett. d, della legge regionale 30 dicembre 1960, n. 48, e successive aggiunte e modificazioni, è incrementata per ciascuno degli anni finanziari 1980, 1981 e 1982 di lire 1.500 milioni e si iscrive al cap. 75203.

Assessorato dell'industria

Art. 48

In attesa dell'approvazione e del finanziamento del piano di investimenti dell'AZASI per il quadriennio 1980-1983 e del programma di attuazione del 1980, il fondo di lire 3.200 milioni destinato dal programma di attuazione dell'AZASI del 1979 al potenziamento dell'INSICEM S.p.A., può essere utilizzato, a modifica di quanto previsto dalla legge 15 dicembre 1979, n. 246, nel modo seguente:

a) 280 milioni per costi di addestramento a carico dell'AZASI;

b) 1.902 milioni per l'IMAC;

c) 396 milioni per l'INSICEM;

d) 622 milioni per l'aumento del capitale sociale della KERAZASI.

In sede di approvazione e di finanziamento del piano di investimenti dell'AZASI per il quadriennio 1980-1983 e del programma di attuazione del 1980 si provvederà a reintegrare il finanziamento della INSICEM per la quota utilizzata diversamente dalle finalità previste dal programma di attuazione del 1979, approvato con la legge 15 dicembre 1979, n. 246.

Assessorato dei beni culturali e ambientali e della pubblica istruzione

Art. 49

Il limite massimo di spesa fissato dal secondo comma dell'art. 4 della legge regionale 5 marzo 1979, n. 16, è elevato per l'anno finanziario 1980 a lire 600 milioni.

Art. 50

Al fine di completare il censimento, la schedatura, l'acquisizione di studi e quanto altro necessario per migliorare l'informazione sul patrimonio dei beni culturali ed ambientali in Sicilia, è autorizzata, a carico del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1980, la spesa di lire 450 milioni, da erogare alle sopraintendenze alle gallerie ed alle opere d'arte, cui si provvede con la riduzione di pari importo dello stanziamento del cap. 60751 del bilancio medesimo.

Art. 51

Per il pagamento delle somme dovute a titolo di indennità di buonuscita o di fine servizio, compresi i relativi oneri riflessi, al personale in servizio sino al 31 agosto 1975 nelle scuole materne gestite dai patronati scolastici ai sensi della legge regionale 27 dicembre 1969, n. 51, nonchè per eventuali oneri riflessi per il servizio di supplenza prestato nelle scuole materne medesime nel periodo sopraindicato, è autorizzata, per l'anno finanziario 1980, la spesa di lire 100 milioni, che si iscrive al cap. 36602.

Art. 52

Per le finalità dell'art. 1, lettere a e b, della legge regionale 5 marzo 1979, n. 15, è autorizzata, per l'anno finanziario 1980, la spesa di lire 300 milioni che si iscrive, quanto a lire 150 milioni, al cap. 38074 e, quanto a lire 150 milioni, al cap. 38075.

Art. 53

Il contributo annuo in favore dell'ente "Opera pia Istituto per ciechi Tommaso Ardizzone Gioieni" di Catania, per le spese di funzionamento, previsto dall'art. 1 della legge regionale 20 dicembre 1975, n. 83, è confermato per l'anno finanziario 1980 nell'importo di lire 150 milioni, che si iscrive al cap. 39209.

Assessorato del territorio e dell'ambiente

Art. 54

La lett. g dell'art. 14 della legge regionale 4 dicembre 1978, n. 57, modificato dalla legge regionale 4 dicembre 1978, n. 58, è sostituita dalla seguente:

"g) per le finalità di cui all'art. 8 (rilevamento dati), lire 1.000 milioni, di cui lire 20 milioni per l'esercizio 1978".

Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti

Art. 55

La spesa autorizzata dall'art. 1, lett. g, della legge regionale 30 dicembre 1977, n. 119, per le finalità dell'art. 31 della legge regionale 12 aprile 1967, n. 46, è incrementata per l'anno finanziario 1980, di lire 1.150 milioni e per ciascuno degli anni finanziari 1981 e 1982 di lire 650 milioni, e si iscrive al cap. 47651.

Art. 56

La spesa autorizzata dall'art. 1, lett. g, della legge regionale 30 dicembre 1977, n. 119, per le finalità dell'articolo 30, lett. d, della legge regionale 12 aprile 1967, numero 46, è incrementata per gli anni finanziari 1980, 1981 e 1982, rispettivamente, di lire 250 milioni, 200 milioni e 300 milioni.

Art. 57

La spesa autorizzata dall'art. 1, lett. g, della legge regionale 30 dicembre 1977, n. 119, per le finalità dell'art. 34 della legge regionale 12 aprile 1967, n. 46, è incrementata, per ciascuno degli anni finanziari 1981 e 1982, di lire 400 milioni.

Art. 58

Il contributo all'Ente autonomo orchestra sinfonica siciliana (EAOSS), previsto dall'art. 4, lett. f, della legge regionale 30 dicembre 1966, n. 33, e successive modificazioni e integrazioni, è incrementato, per ciascuno degli anni finanziari 1981 e 1982, di lire 1.092 milioni.

Art. 59

Per ciascuno degli anni finanziari 1981 e 1982 è autorizzata a favore dell'Ente autonomo Teatro Massimo di Palermo l'ulteriore spesa di lire 1.907,3 milioni.

Art. 60

Il contributo annuo a favore del comune di Catania per il pagamento delle paghe e degli stipendi al personale del Teatro Massimo Bellini di Catania, previsto dall'art. 7 della legge regionale 3 marzo 1972, n. 7, e dall'art. 3 della legge regionale 30 dicembre 1974, n. 54, è fissato, per ciascuno degli anni finanziari 1981 e 1982, nell'importo di lire 2.700 milioni.

Art. 61

L'importo del contributo a favore del Teatro Massimo di Palermo e del Teatro Massimo Bellini di Catania, previsto dall'art. 11 della legge regionale 3 marzo 1972, n. 7, sostituito dall'art. 2 della legge regionale 18 agosto 1978, n. 49, è elevato, a decorrere dall'anno finanziario 1981, a lire 1.000 milioni per ciascuno dei teatri predetti.

Art. 62

L'importo dei contributi previsti dalla legge regionale 17 marzo 1979, n. 44, per le finalità degli articoli 5, primo e secondo comma, 6 e 9, primo comma, è determinato annualmente in relazione a quanto previsto dall'art. 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

Art. 63

Per le finalità della legge regionale 28 luglio 1979, n. 179, è autorizzata per l'anno finanziario 1980 l'ulteriore spesa di lire 7 milioni, che si iscrive al cap. 48610.

Art. 64

La spesa autorizzata dall'art. 1, lett. g, della legge regionale 30 dicembre 1977, n. 119, per le finalità degli articoli 24 e 25 della legge regionale 12 aprile 1967, n. 46, è incrementata, per l'anno finanziario 1980, di lire 2.550 milioni e si iscrive al cap. 87502.

Art. 65

Per le finalità degli articoli 1 e 3 della legge regionale 1 luglio 1972, n. 32, è autorizzato, per l'anno finanziario 1980, il limite ventennale di impegno di lire 6.000 milioni che si iscrive al cap. 87503.

Art. 66

La spesa autorizzata dall'art. 1, lett. g, della legge regionale 30 dicembre 1977, n. 119, per le finalità dell'art. 14 della legge regionale 1 luglio 1972, n. 32, è incrementata, per l'anno finanziario 1980, di lire 200 milioni e, per ciascuno degli anni finanziari 1981 e 1982, di lire 100 milioni e si iscrive al cap. 87504.

Art. 67

La spesa autorizzata dall'art. 2 della legge regionale 4 dicembre 1978, n. 63, per le finalità dell'art. 1, primo comma della medesima legge, è incrementata, per l'anno finanziario 1980, di lire 500 milioni e si iscrive al cap. 87511.

Art. 68

Per le finalità dell'art. 42 della legge regionale 12 aprile 1967, n. 46, è autorizzata, per ciascuno degli anni finanziari 1981 e 1982, la spesa di lire 150 milioni, che si iscrive al cap. 87701.

Art. 69

Le somme assegnate dallo Stato alla Regione Siciliana a norma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 1977, n. 384, e dell'art. 17 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito con modificazioni nella legge 16 ottobre 1975, n. 493, iscritte rispettivamente ai capitoli 88865 e 88866 destinate alla concessione dei contributi per l'acquisto di autoveicoli per il trasporto di persone di interesse locale o regionale, saranno utilizzate, con apposita legge regionale, nel quadro del piano regionale dei trasporti.

Fondo di solidarietà nazionale

Art. 70

A carico del Fondo di solidarietà nazionale per l'anno 1980, sono autorizzate le seguenti spese:

a) Servizi generali:

1) programma di interventi straordinari in materia di fognature, acquedotti e opere varie di rilevanza sovracomunale, per la realizzazione di impianti di produzione, trasformazione e distribuzione di energia elettrica, previsto dall'art. 20 della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1, lire 20.000 milioni;

2) investimenti da effettuarsi da parte dei comuni in esecuzione delle funzioni amministrative trasferite dalla Regione ai sensi della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1, lire 130.000 milioni.

b) Agricoltura e foreste:

1) costruzione di edifici da destinare a sede degli uffici periferici dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste; ampliamento e riattamento di edifici demaniali già destinati o destinabili a sede degli uffici medesimi, lire 1.500 milioni;

2) realizzazione di strutture commerciali specializzate per la vendita dei prodotti nelle zone caratterizzate da produzioni agricole tipiche - legge regionale 10 agosto 1978, n. 34, art. 6 -, lire 3.000 milioni;

3) prosecuzione dei lavori in corso riguardanti le opere irrigue previste dalla legge regionale 16 agosto 1974, n. 35, e dall'art. 7 della legge regionale 10 agosto 1978, n. 34, lire 40.000 milioni;

4) opere di bonifica di competenza della Regione, lavori ed interventi antianofelici di cui agli articoli 2 e 7 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, ed all'articolo 40 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, lire 24.500 milioni;

5) opere di sistemazione idraulico - forestale ed idraulico-agraria di bacini montani; opere pubbliche di bonifica montana, lire 14.900 milioni;

6) sistemazione idraulico-forestale delle pendici del monte San Giuliano, lire 3.000 milioni.

c) Industria:

1) progetto-obiettivo per il sostegno del reddito e dell'occupazione nelle zone interessate dai bacini minerari zolfiferi - legge regionale 6 giugno 1975, n. 42 -, lire 15.000 milioni.

d) Lavori pubblici:

1) opere pubbliche relative alla costruzione, al completamento, al miglioramento, alla riparazione, alla sistemazione ed alla manutenzione di opere marittime nei porti di seconda categoria, seconda, terza e quarta classe, comprese le escavazioni, opere marittime a difesa dei litorali anche se di competenza degli enti locali della Regione, lire 16.000 milioni;

2) opere pubbliche relative alla costruzione, al completamento, al miglioramento, alla riparazione, alla sistemazione ed alla manutenzione di acquedotti, con esclusione di quelli rurali di interesse comunale, anche se di competenza degli enti locali della Regione, lire 4.500 milioni;

3) consolidamento e trasferimento di abitati situati in zone franose, lire 8.800 milioni;

e) Turismo:

1) interventi per il collegamento continuativo attraverso mezzi rapidi, per lo sviluppo e la valorizzazione delle isole minori - legge regionale 7 maggio 1976, n. 71, articoli 9 e 15 -, lire 500 milioni.

Art. 71

Per le finalità dell'art. 1, lett. a, della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, è autorizzata, per il biennio 1981-82, l'ulteriore spesa di lire 25.100 milioni a fronte di parte delle economie di spesa accertate negli esercizi precedenti a quello in corso.

Art. 72

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, con effetto dal 1° maggio 1980.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 27 maggio 1980.

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