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LEGGE REGIONALE 30 maggio 1984, n. 36

SUPPLEMENTO ORDINARIO G.U.R.S. 30 maggio 1984, n. 23

Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1984 e bilancio pluriennale per il triennio 1984-1986.

TESTO COORDINATO (alla L.R. 2/2002)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

BILANCIO ANNUALE

Stato di previsione dell'entrata

Art. 1

Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte e delle tasse di ogni specie, escluse quelle indicate nelle tabelle A, B e C annesse al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, che per il secondo comma dell'art. 36 dello Statuto della Regione sono riservate allo Stato, nonchè il versamento nella Cassa della Regione delle somme e dei proventi dovuti per l'anno finanziario 1984, giusta lo stato di previsione dell'entrata annesso alla presente legge (tabella A).

E' altresì autorizzata l'emanazione dei provvedimenti necessari per rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette per l'anno finanziario medesimo.

Totale generale della spesa

Art. 2

E' approvato in lire 10.995.492,9 milioni il totale generale della spesa della Regione Siciliana per l'anno finanziario 1984.

Stato di previsione della spesa. Disposizioni generali

Art. 3

Il Presidente della Regione e gli Assessori regionali, in relazione alla loro preposizione, sono autorizzati ad impegnare e pagare le spese della Regione Siciliana per l'anno finanziario 1984, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella B).

Art. 4

E' approvata in lire 80.000 milioni la dotazione per l'anno finanziario 1984 del "fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine".

Agli effetti dell'art. 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle descritte nell'elenco n. 1 annesso alla presente legge.

Art. 5

Le spese per le quali può esercitarsi da parte del Presidente della Regione la facoltà di cui all'art. 9, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono descritte nell'elenco n. 2 annesso alla presente legge.

Art. 6

I capitoli di spesa a favore dei quali è data facoltà al Presidente della Regione di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione dell'art. 12, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono quelli descritti nell'elenco n. 3 annesso alla presente legge.

Art. 7

I capitoli di spesa a favore dei quali è data facoltà all'Assessore regionale per il bilancio e le finanze di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione dell'art. 12, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono quelli descritti nell'elenco n. 4 annesso alla presente legge.

Art. 8

Ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 2 gennaio 1981, n. 3, il fondo destinato alla revisione prezzi contrattuali, iscritto al cap. 60760, è stabilito per l'anno finanziario 1984 nell'importo di lire 40.000 milioni.

L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento, dal predetto fondo ai competenti capitoli di revisione prezzi delle varie amministrazioni, delle somme occorrenti in relazione ad accertate effettive necessità.

Art. 9

L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato a provvedere per l'anno finanziario 1984, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione dei provvedimenti legislativi pubblicati successivamente alla presentazione del bilancio di previsione.

L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato altresì ad effettuare variazioni di bilancio compensative fra i capitoli compresi nella rubrica "fondo sanitario regionale" dell'Assessorato regionale della sanità, nonchè ad istituire nuovi capitoli nell'ambito della predetta rubrica, per l'attuazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato, inoltre, ad iscrivere nei capitoli di spesa del fondo sanitario regionale le somme che affluiranno ai capitoli 3651 e 3822 dello stato di previsione dell'entrata.

Art. 10

Per le spese relative all'acquisto di beni e servizi necessari per il funzionamento degli uffici, iscritte negli stati di previsione della spesa dei singoli Assessorati, non si applica la disposizione di cui all'art. 14 della legge 28 settembre 1942, n. 1140.

Le disposizioni contenute negli articoli 10 e 11 del regolamento approvato con regio decreto 20 giugno 1929, n. 1058 e successive modificazioni, si applicano alle spese effettuate dall'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze per la stampa, rilegatura e pubblicazione dei bilanci preventivi e consuntivi della Regione, della relazione sulla situazione economica della Regione e delle altre pubblicazioni attinenti ai compiti d'istituto.

Presidenza della Regione

Art. 11

Per fronteggiare gli oneri derivanti dalla stipula degli atti relativi ai mutui già concessi ai sensi della legge regionale 30 dicembre 1965, n. 42 e secondo le modalità indicate nel decreto del Presidente della Regione 9 febbraio 1967, n. 1, è autorizzato, per l'anno finanziario 1984, un nuovo limite trentacinquennale di impegno di lire 3 milioni, che si iscrive al capitolo 50459.

Art. 12

(abrogato dall'art. 24, u.c., della L.R. 57/85)

Art. 13

La spesa autorizzata dall'art. 22, secondo comma, della legge regionale 20 marzo 1972, n. 11, è elevata, per l'anno finanziario 1984, a lire 47 milioni.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1985, la spesa relativa sarà iscritta in bilancio a termini dell'art. 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

Art. 14

Per le finalità della legge regionale 30 dicembre 1971, n. 24, è autorizzata, per l'anno finanziario 1984, la spesa di lire 350 milioni, che si iscrive al cap. 10660

Art. 15

A decorrere dal 1° maggio 1984, i dipendenti della Amministrazione regionale, compresi quelli in posizione di comando, addetti alla conduzione di autoveicoli dell'Amministrazione regionale possono essere autorizzati ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario nella misura massima prevista per i direttori ed i funzionari preposti alle direzioni ed agli uffici presso cui i predetti dipendenti prestano servizio.

Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche al personale addetto ai servizi di cui all'art. 17 della legge regionale 23 marzo 1971, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, per non più di due unità.

(1)

L'abrogazione decorre dalla data di inizio della prima concessione del servizio regionale di riscossione delle entrate.

Art. 17

La misura del compenso spettante, per ogni seduta, a tutti i componenti del Comitato regionale di coordinamento e dei comitati provinciali per la distribuzione dei prodotti petroliferi a prezzo agevolato in agricoltura, di cui all'art. 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1852, è determinata dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze.

Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste

Art. 18

E' autorizzata la spesa di lire 39.105 milioni per contributo a pareggio del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione Siciliana per l'anno finanziario 1984, che si iscrive al cap. 56901.

Art. 19

Il primo comma dell'art. 6 della legge regionale 16 agosto 1974, n. 36, è così sostituito:

"Tutte le spese per la prevenzione e gli interventi per il controllo degli incendi boschivi, ivi comprese le attrezzature, i mezzi e la propaganda, sono a carico della Regione Siciliana".

Art. 20

All'art. 2 del decreto legislativo del Presidente della Regione 10 aprile 1951, n. 15, ratificato con la legge regionale 21 marzo 1952, n. 5, è aggiunto il seguente comma:

"Possono essere altresì sostenute dal medesimo Assessorato le spese per l'ampliamento ed il potenziamento dei vivai forestali".

Art. 21

(modificato dall'art. 17, comma 3, della L.R. 7/85)

Il primo ed il secondo comma dell'art. 6 della legge regionale 6 giugno 1968, n. 14, siccome modificato dall'art. 24 della legge regionale 27 aprile 1973, n. 19, sono sostituiti dai seguenti:

"L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a concedere contributi per l'acquisto e l'impianto di apparecchiature, anche polivalenti, idonee alla lotta contro il gelo e per la difesa dagli squilibri termici causati anche da malattie e/o insetti nocivi alle piante.

Tali contributi non potranno superare l'87,50 per cento della spesa ammissibile e sono concessi in favore di cooperative o loro consorzi o di organizzazioni di produttori.

Sull'importo del contributo si possono concedere anticipazioni nella misura del 30 per cento garantite da fidejussioni bancarie e/o assicurative".

Assessorato regionale degli enti locali

Art. 22

A decorrere dall'esercizio finanziario 1984, la spesa autorizzata dal primo comma dell'art. 19 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 87, è iscritta nella rubrica Enti locali del bilancio della Regione al cap. 19029.

Assessorato regionale del bilancio e delle finanze

Art. 23

L'art. 11 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 85, è sostituito dal seguente:

"L'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze è autorizzato, nell'ambito del coordinamento delle attività statistiche, a stipulare convenzioni con il Centro regionale di richerche statistiche di Palermo e con l'Istituto centrale di statistica di Roma, per il servizio di raccolta ed elaborazione dei dati statistici di interesse regionale, occorrenti per le attività statistiche stesse e per la compilazione della relazione annuale sulla situazione economica della Regione Siciliana".

Art. 24

L'art. 22 della legge regionale 13 dicembre 1983, n. 119, è sostituito dal seguente:

"Per mantenere il patrimonio culturale rappresentato dall'assortimento di volumi, l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato a concedere il concorso negli interessi per mutui, fino all'importo massimo di lire 300 milioni, accordati dagli istituti di credito gestori del servizio di cassa della Regione al tasso del 7,50 per cento alle librerie siciliane munite di autorizzazione amministrativa alla vendita al dettaglio.

Ai mutui di cui al precedente comma, destinati alla formazione di scorte da documentarsi successivamente con fatture e da estinguersi in cinque anni, si applica il tasso globale d'interesse pari al prime rate ABI vigente al momento della concessione".

Per le finalità del presente articolo è autorizzato, per l'esercizio finanziario 1984, il limite quinquennale d'impegno di lire 1.500 milioni, che si iscrive al capitolo 21105.

Assessorato regionale dei lavori pubblici

Art. 25

Ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 5 febbraio 1956, n. 9, è autorizzato, per l'anno finanziario 1984, per le finalità della legge medesima e della legge regionale 12 aprile 1952, n. 12, il limite trentacinquennale d'impegno di lire 1.500 milioni, che si iscrive al cap. 68551.

Art. 26

Per le finalità dell'art. 25 della legge regionale 26 maggio 1973, n. 21, dell'art. 16 della legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79 e degli articoli 35 e 37 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 86, è autorizzato, per l'anno finanziario 1984, il limite venticinquennale d'impegno di lire 1.000 milioni, che si iscrive al capitolo 68557.

Art. 27

Per le finalità della legge regionale 13 marzo 1964, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzato, per l'anno finanziario 1984, il limite trentacinquennale di impegno di lire 50 milioni, che si iscrive al cap. 68561.

Art. 28

Per le finalità previste dall'art. 27 della legge regionale 27 maggio 1980, n. 47, è autorizzato, per l'anno finanziario 1984, il limite venticinquennale d'impegno di lire 300 milioni, che si iscrive al cap. 68574.

Art. 29

Per le finalità dell'art. 1, primo comma, della legge regionale 12 agosto 1980, n. 86 e successive modifiche ed integrazioni e dell'art. 2 della legge regionale 19 giugno 1982, n. 55, è autorizzato, per l'anno finanziario 1984, il limite venticinquennale d'impegno di lire 6.000 milioni, che si iscrive al cap. 68575.

Art. 30

Dalla tabella B annessa alla legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1, è soppresso il cap. 69901.

Art. 31

Per le finalità dell'art. 1 della legge regionale 7 agosto 1953, n. 46, è autorizzato, per l'anno finanziario 1984, il limite trentacinquennale d'impegno di lire 2,2 milioni, nonchè la spesa di lire 21,2 milioni a saldo delle quote dovute per gli anni precedenti, che si iscrivono al cap. 70951.

Assessorato regionale del lavoro e della previdenza sociale

Art. 32

Per le finalità degli articoli 14, 15 e 16 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55, è autorizzato, per l'anno finanziario 1984, il limite ventennale d'impegno di lire 850 milioni, che si iscrive al cap. 74601.

Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca

Art. 33

Per la concessione alle cooperative edilizie ed ai loro consorzi dei contributi in annualità previsti dall'art. 1 della legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79 e successive modifiche, è autorizzato, per l'anno finanziario 1984, il limite d'impegno venticinquennale di lire 33.000 milioni, che si iscrive al cap. 75201.

Art. 34

Per la concessione alle cooperative edilizie ed ai loro consorzi dei contributi previsti dall'art. 8 della legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79, è autorizzato, per l'anno finanziario 1984, il limite d'impegno venticinquennale di lire 7.000 milioni, che si iscrive al cap. 75202.

Art. 35

Per la concessione dei contributi sul pagamento degli interessi relativi a finanziamenti concessi in favore di pescatori e di armatori, singoli ed associati, da istituti ed aziende di credito abilitate all'esercizio del credito peschereccio, in attuazione degli articoli 3 e 5, primo comma, lett. b, della legge regionale 13 marzo 1975, n. 5 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzato, per l'anno finanziario 1984, il limite di impegno dodicennale di lire 600 milioni, che si iscrive al cap. 75803.

Art. 36

Per la concessione dei finanziamenti a tasso agevolato di cui all'art. 21 della legge regionale 4 gennaio 1980, n. 1, è autorizzato, per l'anno finanziario 1984, il limite d'impegno decennale di lire 600 milioni, che si iscrive al cap. 75813.

Art. 37

L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato a concedere, per l'anno finanziario 1984, un sussidio straordinario una tantum alle cooperative elencate in apposita tabella, per l'importo a fianco di ciascuna indicato, per la promozione ed il potenziamento delle rispettive attività e per il risanamento economico.

Il sussidio sarà erogato sulla base di un piano di attività presentato dalle cooperative per la realizzazione dei fini di cui al comma precedente.

Art. 38

Per le finalità di cui agli articoli 82 e 85 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, è autorizzata, per l'anno finanziario 1984, la spesa di lire 3.000 milioni, di cui lire 2.000 milioni per l'integrazione dei fondi rischi costituiti dalle piccole e medie imprese commerciali, che si iscrive al cap. 75415, e lire 1.000 milioni per l'integrazione dei fondi rischi costituiti dalle piccole e medie imrpese artigiane, che si iscrive al cap. 75613.

Art. 39

Per le finalità di cui all'art. 86 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, è autorizzata, per l'anno finanziario 1984, la spesa di lire 1.000 milioni, che si iscrive al cap. 75416.

Art. 40

Per le finalità degli articoli 16, 70, 71 e 76 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, sono, rispettivamente, autorizzate, per l'anno finanziario 1984, le seguenti spese:

- lire 700 milioni, che si iscrive al cap. 75607;

- lire 13.000 milioni, che si iscrive al cap. 75606;

- lire 500 milioni, che si iscrive al cap. 35462;

- lire 1.400 milioni, che si iscrive al cap. 75610.

Art. 41

All'art. 51 della legge regionale 18 luglio 1974, n. 22, così come sostituito dall'art. 88 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, sono apportate le seguenti modifiche:

- al secondo comma, le parole: "un massimo di lire 50 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "un massimo di lire 100 milioni";

- è aggiunto il seguente comma:

"Per le cooperative aventi sede ed operanti esclusivamente nelle isole minori, il contributo per le spese di cui alle lettere a e b è elevato fino al 90 per cento; alle stesse non viene applicato il requisito minimo di 10 aziende con capacità ricettiva di 3.000 posti-letto".

Per le finalità del predetto articolo, siccome sopra modificato, è autorizzata, per il trennio 1984-1986, la spesa annua di lire 500 milioni, che si iscrive al cap. 75207.

Art. 42

Per il triennio 1984-86 i sussidi di cui ai capitoli 35203 e 35205 vengono erogati agli organismi regionali e provinciali delle associazioni di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo esistenti in Sicilia, in deroga alla legge regionale 30 dicembre 1960, n. 48 e successive modifiche, secondo la ripartizione percentuale dell'anno finanziario 1983.

Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione

Art. 43

A valere sullo stanziamento relativo al cap. 38054 per l'esercizio finanziario 1984, la somma di lire 1.000 milioni è destinata all'Istituto nazionale del dramma antico con sede in Siracusa.

Art. 44

I contributi previsti dall'art. 10 della legge regionale 30 maggio 1983, n. 33, sono fissati, a decorrere dall'esercizio finanziario 1984, rispettivamente in lire 200 milioni, lire 150 milioni e lire 65 milioni e si iscrivono al cap. 38094.

Art. 45

(abrogato dall'art. 66, comma 7, della L.R. 2/2002)

Art. 46

I sussidi previsti dalle leggi regionali n. 153 e n. 155 del 30 dicembre 1980 e quello previsto dall'art. 1 della legge regionale 30 dicembre 1980, n. 154, sono fissati, a decorrere dall'esercizio finanziario 1984, rispettivamente in lire 260 milioni, 150 milioni e 150 milioni e si iscrivono ai capitoli 38087, 38089 e 38088.

Art. 47

Il contributo autorizzato dall'art. 1 della legge regionale 29 novembre 1979, n. 234, è elevato, a decorrere dall'esercizio finanziario 1984, a lire 845 milioni, a lire 357 milioni, a lire 215 milioni ed a lire 160 milioni, rispettivamente per ciascuno degli enti ivi indicati e si iscrive al cap. 37659.

Art. 48

L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a concedere agli enti elencati in appostia tabella sussidi a titolo di concorso alla loro attività ordinaria, per gli importi e per gli anni a fianco di ciascuno indicati.

Detti sussidi saranno erogati con le modalità previste dall'art. 14 della legge regionale 30 maggio 1983, n. 33.

Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti

Art. 49

E' autorizzata, per l'anno finanziario 1984, la spesa di lire 6.500 milioni per contributo a pareggio del bilancio dell'Azienda autonoma termale di Acireale, che si iscrive al cap. 47703.

Art. 50

E' autorizzata, per l'anno finanziario 1984, la spesa di lire 10.000 milioni per la concessione di contributi per il funzionamento delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo e degli enti provinciali per il turismo, che si iscrive al cap. 47704, destinata: quanto a lire 6.670 milioni, al funzionamento degli enti provinciali per il turismo e quanto a lire 3.330 milioni al funzionamento delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo.

Art. 51

E' autorizzata, per l'anno finanziario 1984, la spesa di lire 3.260 milioni per contributo a pareggio del bilancio dell'Azienda autonoma termale di Sciacca, che si iscrive al cap. 47705.

Art. 52

Per le finalità degli articoli 1 e 3 della legge regionale 1 luglio 1972, n. 32, è autorizzato, per l'anno finanziario 1984, il limite ventennale d'impegno di lire 2.200 milioni, che si iscrive al cap. 87503.

Azienda delle foreste demaniali

Art. 53

E' approvato il bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione Siciliana per l'anno finanziario 1984, allegato al bilancio annuale della Regione (appendice n. 1).

Capitoli aggiunti

Art. 54

A termine e per gli effetti dell'art. 17 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 è approvato l'elenco dei capitoli aggiunti al bilancio della Regione e al bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali per l'anno finanziario 1984 (annesso n. 1).

Indice cronologico degli atti

Art. 55

Alla presente legge è allegato l'indice cronologico degli atti (annesso n. 2).

Disposizioni varie

Art. 56

I residui attivi per entrate tributarie risultanti al 31 dicembre 1983 su capitoli di competenza del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1983 o su capitoli aggiunti al bilancio stesso, non riprodotti nel presente bilancio o nell'annesso n. 1, sono trasferiti ai capitoli 1198, 1398 e 1600 a seconda che appartengano rispettivamente alla categoria prima, seconda o terza del titolo primo dell'entrata.

Art. 57

Gli accertamenti e le riscossioni già imputati nel corso dell'esercizio provvisorio del bilancio al cap. 2002 s'intendono effettuati al capitolo di nuova istituzione 1243.

Art. 58

Ai fini dell'applicazione dell'art. 4, n. 4, della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli Assessori regionali, ciascuno per la parte di propria competenza, presentano alla Giunta regionale le proposte di ripartizione territoriale dei fondi stanziati per le spese in conto capitale dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale e relativa appendice per l'anno finanziario 1984, con riferimento agli indici demografici di disoccupazione, di emigrazione e del reddito medio pro-capite.

Gli Assessori regionali, entro 60 giorni dall'approvazione della delibera di ripartizione da parte della Giunta, determinano la spesa dei singoli capitoli concernenti opere pubbliche per un importo pari almeno all'80 per cento dello stanziamento.

Titolo II

BILANCIO PLURIENNALE

Art. 59

E' approvato in lire 30.957.941,6 milioni il bilancio pluriennale della Regione Siciliana per il triennio 1984-1986.

Art. 60

E' approvato il bilancio pluriennale dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione Siciliana per il triennio 1984-1986, allegato al bilancio pluriennale della Regione (appendice n. 1).

Art. 61

Ai sensi dell'art. 1, quarto comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, le previsioni del bilancio pluriennale relative agli esercizi finanziari 1985 e 1986 costituiscono sede per il riscontro della copertura finanziaria di nuove o maggiori spese stabilite da leggi della Regione a carico degli esercizi finanziari medesimi.

Art. 62

Le previsioni di entrata e di spesa del bilanco pluriennale per il triennio 1984-1986, non costituiscono, ai sensi dell'art. 1, quinto comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, autorizzazione rispettivamente all'accertamento ed alla riscossione delle entrate ed all'impegno ed al pagamento delle spese.

Titolo III

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 63

E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1984 e per il triennio 1984-1986 con i relativi allegati.

Art. 64

Alla presente legge è annesso l'elenco n. 5 relativo agli oneri a carico del triennio 1984-1986 derivanti da nuovi provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel corso del triennio medesimo.

Art. 65

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, con effetto dal 1° gennaio 1984.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 30 maggio 1984.

SARDO

TABELLA A - Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1984. [non disponibile, vedasi SUPPLEMENTO ORDINARIO G.U.R.S. 30 maggio 1984, n. 23]

TABELLA B - Stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1984. [non disponibile, vedasi SUPPLEMENTO ORDINARIO G.U.R.S. 30 maggio 1984, n. 23]