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ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 9 agosto 2018

G.U.R.S. 24 agosto 2018, n. 37

Modifica del decreto n. 1936 del 5 ottobre 2017, relativo alla determinazione degli aggregati di spesa per l'assistenza ospedaliera da privato per il biennio 2017-2018.

L'ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge n. 833/78 e s.m.i., di istituzione del Servizio sanitario nazionale;

Visto il D.P. regionale 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nel testo modificato con il decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, sul riordino della disciplina in materia sanitaria, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 3 novembre 1993, n. 30, recante norme in tema di programmazione sanitaria e di riorganizzazione territoriale delle unità sanitarie locali;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e s.m.i.;

Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 e s.m.i., di riordino del sistema sanitario in Sicilia, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 17 aprile 2009, n. 17;

Visto il Titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione degli schemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

Visto l'art. 47, comma 12, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, che prevede: "A decorrere dall'1 gennaio 2014, sono recepite nell'ordinamento contabile della Regione siciliana le disposizioni contenute nel Titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni";

Vista la delibera di Giunta n. 201 del 10 agosto 2015, recante "Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, articolo 20 - Perimetrazione entrate e uscite relative al finanziamento del servizio sanitario regionale" e successivi decreti del ragioniere generale;

Visto il D.P. Reg. 14 giugno 2016, n. 12 - Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 "Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6 e s.m.i.";

Visto il D.A. n. 1220 del 30 giugno 2011 e s.m.i., pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 35 del 19 agosto 2011, con il quale è stato approvato il "Piano regionale per il governo dei tempi di attesa per il triennio 2011-2013";

Visto il D.A. n. 496 del 13 marzo 2013 e s.m.i., concernente i controlli analitici delle cartelle cliniche;

Visto il D.A. n. 923/2013 del 14 maggio 2013, con il quale sono state adottate, a far data dall'1 giugno 2013, le tariffe di cui al D.M. 18 ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 23 del 28 gennaio 2013, per le prestazioni di assistenza ospedaliera;

Visto il D.A. n. 924/2013 del 14 maggio 2013 ed il successivo D.A. n. 2533 del 31 dicembre 2013 (Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 17 gennaio 2014) con il quale sono stati rideterminati, a far data dall'1 giugno 2014, i criteri di abbattimento dei DRG a rischio di inappropriatezza e le tariffe per le prestazioni erogate in regime di Day Service;

Visto il D.A. n. 954/2013 del 17 maggio 2013 e s.m.i., con il quale sono state rideterminate, a far data dall'1 giugno 2013, le tariffe per le prestazioni erogate in regime di Day Service;

Vista la delibera n. 218, con la quale la Giunta regionale, nella seduta del 27 giugno 2013, ha apprezzato il Programma operativo di consolidamento e sviluppo 2013/2015 delle misure strutturali e di innalzamento del livello di qualità del Servizio sanitario regionale, in prosecuzione del Programma operativo 2010/2012, proposto ai sensi dell'art. 11 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, adottato con D.A. n. 476 del 26 marzo 2014 e s.m.i. e della sua prosecuzione con il "Programma operativo di consolidamento e sviluppo delle misure strutturali e di innalzamento del livello di qualità del Sistema sanitario regionale 2016-2018" approvato con D.A. n. 2135 del 31 ottobre 2017;

Visto il Patto per la salute per gli anni 2014-2016, giusta Intesa della Conferenza Stato-Regioni del 10 luglio 2014, che introduce i principi a garanzia dell'equilibrio economico e finanziario dell'intero sistema sanitario nazionale e gli obiettivi finalizzati al miglioramento della qualità dei servizi e dell'appropriatezza delle prestazioni;

Visto il D.A. n. 629 del 31 marzo 2017 e s.m.i., recante "Riorganizzazione della rete ospedaliera ai sensi del D.M. 2 aprile 2015, n. 70";

Visto il comma 3 dell'articolo 6 del decreto legge 30 dicembre 2015, n. 210 "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative" (mille proroghe) convertito, con modificazioni, in legge 25 febbraio 2016, n. 21, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 47 del 26 febbraio 2016, che prevede: "...omissis... Le tariffe massime delle strutture che erogano assistenza ambulatoriale di cui al comma 15, valide dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro previsto dal medesimo comma 15, nonché le tariffe delle prestazioni relative all'assistenza protesica di cui all'articolo 2, comma 380, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, costituiscono riferimento fino alla data del 30 settembre 2016, per la valutazione della congruità delle risorse a carico del Servizio sanitario nazionale, quali principi di coordinamento della finanza pubblica. Le tariffe massime delle strutture che erogano assistenza ospedaliera di cui al comma 15, valide dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro previsto dal medesimo comma 15, costituiscono riferimento, fino alla data del 31 dicembre 2016, per la valutazione della congruità delle risorse a carico del Servizio sanitario nazionale, quali principi di coordinamento della finanza pubblica";

Considerato che i tetti di spesa per ogni singolo comparto si configurano quali strumenti indispensabili per garantire il rispetto dei Livelli essenziali di assistenza (LEA), nell'ambito delle risorse del Fondo sanitario regionale, e per mantenere l'equilibrio finanziario del sistema sanitario regionale, in attuazione dei fondamentali principi legati al miglioramento qualitativo delle prestazioni sanitarie e alla razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale n. 5/2009, anche per l'assistenza ospedaliera privata convenzionata la Regione è tenuta, sulla base delle risorse disponibili (Fondo sanitario regionale), a definire annualmente il tetto di spesa regionale, da assegnare attraverso la determinazione degli aggregati provinciali, nonché a stabilire i criteri per la contrattazione a cui i direttori generali delle Aziende sanitarie provinciali devono attenersi per fissare i budget alle singole strutture sanitarie private;

Vista la legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (legge di stabilità 2016) che all'articolo 1, comma 574, lett. a), ha modificato il comma 14 dell'art. 15 del decreto legge n. 95 del 6 luglio 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, apportando le seguenti variazioni: "A tutti i contratti e agli accordi vigenti nell'esercizio 2012, ai sensi dell'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera, si applica una riduzione dell'importo e dei corrispondenti volumi d'acquisto, determinata dalla regione o dalla provincia autonoma, tale da ridurre la spesa complessiva annua, rispetto alla spesa consuntivata per l'anno 2011, dello 0,5 per cento per l'anno 2012, dell'1 per cento per l'anno 2013 e del 2 per cento a decorrere dall'anno 2014 ...omissis...";

Visto il D.A. n. 1936 del 5 ottobre 2017, con il quale, previo confronto con i rappresentanti regionali dell'Associazione italiana ospedalità privata (A.I.O.P.), ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge regionale n. 5/2009, sono stati determinati gli aggregati di spesa regionale e provinciale per l'assistenza ospedaliera da privato per il biennio 2017-2018;

Visto il ricorso dinanzi al T.A.R. Sicilia, Palermo, proposto dall'Associazione italiana ospedalità privata (A.I.O.P.), Sezione provinciale di Messina, per l'annullamento "del decreto dell'Assessorato della salute della Regione siciliana, n. 1936/2017 del 5 ottobre 2017 ... per quanto alle disposizioni di cui all'art. 9 che stabiliscono un separato tetto di spesa per alta specialità, determinando importo, modalità e condizioni per accedervi", nella parte in cui è stato introdotto un aggregato aggiuntivo, rispetto all'anno 2016, al fine di programmare l'acquisto di prestazioni di assistenza ospedaliera di alta specialità, come definita dall'art.1, comma 574, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, erogate in favore di cittadini non residenti in Sicilia per un importo totale a livello regionale pari ad euro 4.000.000,00;

Tenuto conto degli specifici incontri tenutisi con i rappresentanti dell'A.I.O.P. sulla opportunità di modificare l'art. 9 del predetto decreto;

Preso atto, altresì, che con D.D.G. n. 1255 del 10 luglio 2018 è stato recepito l'atto di transazione e bonario componimento del 9 luglio 2018 sottoscritto dal dirigente generale del Dipartimento pianificazione strategica pro tempore e dal dirigente generale del Dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico pro tempore di questo Assessorato, dal direttore sanitario f.f. di direttore generale dell'ASP di Siracusa e dal rappresentante legale della società Arcobaleno s.r.l., in cui si conviene all'articolo 1 che: "L'aggregato di spesa per l'assistenza ospedaliera da privato a decorrere dall'anno 2018, da assegnare alla provincia di Siracusa, relativo alla branca della riabilitazione ospedaliera, sarà incrementato, per effetto della presente transazione, della somma di euro 3.177.504,00 da destinare alla contrattualizzazione di 40 posti letto ad indirizzo riabilitativo della casa di cura Villa Aurelia di cui è titolare la società Arcobaleno.

Resta inteso tra le parti che il parametro della somma di euro 3.177.504,00 è correlato ad un intero anno di attività e, pertanto, nel primo anno di valenza del presente accordo, l'assegnazione delle somme destinate all'aggregato della provincia di Siracusa per la contrattualizzazione della struttura di che trattasi verrà proporzionalmente ridotta e rimodulata in termini di dodicesimi in corrispondenza ai mesi successivi alla data di comunicazione da parte dell'ASP dell'avvio della relativa attività.";

Considerato che, per effetto delle determinazioni contenute nella transazione, giusta D.D.G. n. 1255 del 10 luglio 2018, si rende necessario incrementare il tetto di spesa per l'assistenza ospedaliera da privato per l'anno 2018, già determinato con D.A. n. 1396/2017, ed in particolare l'aggregato provinciale destinato all'attività di riabilitazione dell'A.S.P. di Siracusa nella misura di euro 1.588.750,00, corrispondente al numero di mensilità del corrente anno 2018 effettivamente interessate dal citato accordo transattivo;

Vista la nota prot. n. 61701 del 9 agosto 2018, a firma congiunta dell'Assessore per la salute e del dirigente generale del Dipartimento per la pianificazione strategica della Regione siciliana, con la quale è stata rappresentata la necessità di procedere con la revisione parziale del D.A. n. 1936 del 5 ottobre 2017, sia in relazione alla rideterminazione degli aggregati di spesa per l'assistenza ospedaliera da privato per gli anni 2017-2018 (introducendo, in particolare, nuovi meccanismi di programmazione della spesa sanitaria in materia di mobilità attiva per l'alta specialità), sia in relazione all'incremento dell'aggregato di spesa per l'anno 2018 della provincia di Siracusa, secondo le indicazioni di cui al sopracitato accordo transattivo;

Ritenuto, pertanto, alla luce delle superiori considerazioni, di procedere in autotutela alla modifica dell'articolo 9 del predetto D.A. n. 1936/2017 con il testo che di seguito si trascrive:

"E' determinato, per il biennio 2017-2018, un aggregato aggiuntivo rispetto al precedente anno, in deroga a quanto fissato dall'art. 15, comma 14, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 e s.m.i., al fine di programmare l'acquisto di prestazioni di assistenza ospedaliera di alta specialità, così come definita dall'art. 1, comma 574, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, erogate in favore di cittadini non residenti in Sicilia per un importo totale a livello regionale pari ad euro 4.000.000,00. Il suddetto aggregato, destinato esclusivamente alle prestazioni di alta complessità in favore di cittadini non residenti, è ripartito in ambito provinciale in proporzione alla produzione di alta complessità erogata nell'anno 2016 dalle Case di cura, garantendo in ogni caso a livello provinciale un tetto di spesa di euro 20.000,00 come segue:

AZIENDA

Tetto di spesa per alta specialità da erogare in mobilità attiva 2017-2018

ASP DI AGRIGENTO

20.000,00

ASP DI CALTANISSETTA

20.000,00

ASP DI CATANIA

952.000,00

ASP DI MESSINA

2.424.000,00

ASP DI PALERMO

376.000,00

ASP DI RAGUSA

20.000,00

ASP DI SIRACUSA

159.000,00

ASP DI TRAPANI

29.000,00

TOTALE

4.000.000,00

.

La singola struttura, nel biennio 2017-2018, potrà accedere all'aggregato "per mobilità attiva alta complessità", di cui alla precedente Tabella, per tutte le prestazioni di alta complessità dalla stessa erogate negli anni 2017 - 2018 a favore di cittadini non residenti in aggiunta alle prestazioni remunerate con le risorse individuate dalla Tabella dell'articolo 2 del decreto n. 1936/2017.

L'aggregato aggiuntivo di cui alla Tabella del presente articolo viene fissato per il biennio 2017-2018, quindi tale aggregato non potrà far sorgere in capo ai singoli soggetti erogatori alcun diritto acquisito o legittimo affidamento a vedersi riconosciuto lo stesso anche negli anni successivi.

Il budget assegnato per le prestazioni ospedaliere a favore di cittadini residenti non potrà essere utilizzato per le prestazioni ai non residenti e viceversa. Al fine di valorizzare il ruolo dell'alta specialità, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 574, lett. b), della legge n. 208/2015, sono adottate le seguenti misure finalizzate, ai sensi dell'art. 15, comma 14, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 e s.m.i, a garantire l'invarianza dell'effetto finanziario complessivo del sistema, come di seguito rappresentato, oltre a misure alternative di risparmio di spesa per l'acquisizione di beni e servizi a seguito di procedure di gara centralizzate o aggregate:

1. la soglia massima di prestazioni di bassa complessità e/o potenzialmente inappropriate erogate in mobilità attiva deve ridursi, rispetto alla produzione per pazienti fuori regione dell'anno 2016, per ciascuna struttura, del 5% per cento per l'anno 2017 e del 20% per l'anno 2018 ad eccezione dei ricoveri in urgenza;

2. deve effettuarsi la verifica dell'appropriatezza attraverso il controllo analitico delle cartelle cliniche da parte dei NOC delle ASP sulla totalità delle cartelle dei pazienti residenti in regioni diverse da quelle di appartenenza con applicazione dei relativi abbattimenti;

3. il valore che potrà riconoscersi alle Case di cura per eventuali prestazioni erogate in eccedenza ai residenti fuori Regione - oltre il tetto di euro 7.000.000,00 e, comunque, entro il limite di euro 4.000.000,00 - per remunerare esclusivamente prestazioni di alta complessità, secondo le definizioni di cui alla legge n. 208/2015, sarà riconosciuto alle Case di cura secondo i tempi di definizione delle procedure di compensazione fra le Regioni interessate alla mobilità attiva/passiva ed a condizione dell'esito favorevole delle procedure medesime.

La Regione si riserva di valutare la possibilità, a consuntivo dell'anno di riferimento, ove dovessero residuare economie nell'ambito degli aggregati provinciali in cui è

stato ripartito l'aggregato regionale di euro 4.000.000,00 (di cui alla Tabella del presente articolo), di assegnare tali economie alle Aziende sanitarie provinciali nei cui ambiti le prestazioni di alta complessità erogate dalle Case di cura risultino in esubero rispetto al limite di spesa provinciale individuato dal presente decreto, fatto salvo il principio dell'invarianza finanziaria prevista dall'articolo 1, comma 574, della legge n. 208/2015";

Ritenuto, per quanto precede, di rideterminare gli aggregati provinciali per l'anno 2018, di cui all'articolo 4 del D.A. n. 1396/2017, da attribuire a ciascuna Azienda sanitaria provinciale, ai fini dell'assegnazione dei budget alle Case di cura accreditate di media ed alta specialità che erogano prestazioni per il Servizio sanitario regionale, complessivamente in euro 464.750.690,00, come indicato nella tabella che segue:

AZIENDA

QUOTA LUNGODEGENZA 2018

QUOTA RIABILITAZIONE 2018

QUOTA RICOVERI ORDINARI 2018

AGGREGATI 2018

ASP DI AGRIGENTO

-

-

12.291.000,00

12.291.000,00

ASP DI CALTANISSETTA

254.100,00

3.733.600,00

10.918.300,00

14.906.000,00

ASP DI CATANIA

2.022.000,00

33.048.000,00

118.826.000,00

153.896.000,00

ASP DI MESSINA

609.900,00

80658.700,00

59.597.400,00

68.866.000,00

ASP DI PALERMO

2.979.300,00

6.527.700,00

140.885.000,00

150.392.000,00

ASP DI RAGUSA

-

3.111.100,00

5.713.900,00

8.825.000,00

ASP DI SIRACUSA

-

5.560.650,00

32.238.100,00

37.798.750,00

ASP DI TRAPANI

-

4.527.940,00

13.248.000,00

17.775.940,00

TOTALE

5.865.300,00

65.197.690,00

393.717.700,00

464.750.690,00

.

Ritenuto, conseguentemente, di rideterminare il tetto di spesa per l'assistenza ospedaliera da privato per l'anno 2018 in complessivi euro 473.048.750,00 che costituisce tetto di spesa massimo per tali prestazioni, comprensivo delle risorse destinate alle prestazioni erogate con i posti letto di residenzialità psichiatrica (di cui al Piano operativo regionale 2010-2012 - azione 1.4 - così composto:

- aggregato destinato alla mobilità attiva extra regione;

- aggregato destinato ai trapianti di midollo osseo;

- aggregato destinato ai trapianti di cornea;

- aggregato destinato all'attività ordinaria di ricovero;

Aggregato regionale 2018

Mobilità attiva extra-regione

7.000.000,00

Aggregato trapianti di midollo osseo

1.090.000,00

Aggregato trapianti di cornea

208.060,00

Attività ordinaria di ricovero

464.750.690,00

Totale

473.048.750,00

.

Visto l'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e s.m.i.;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni indicate in premessa, l'art. 9 del D.A. n. 1936 del 29 dicembre 2017 è sostituito dal seguente:

"E' determinato, per il biennio 2017-2018, un aggregato aggiuntivo rispetto al precedente anno, in deroga a quanto fissato dall'art. 15, comma 14, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 e s.m.i., al fine di programmare l'acquisto di prestazioni di assistenza ospedaliera di alta specialità, così come definita dall'art.1, comma 574, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, erogate in favore di cittadini non residenti in Sicilia per un importo totale a livello regionale pari ad euro 4.000.000,00. Il suddetto aggregato, destinato esclusivamente alle prestazioni di alta complessità in favore di cittadini non residenti, è ripartito in ambito provinciale in proporzione alla produzione di alta complessità erogata nell'anno 2016 dalle Case di cura, garantendo in ogni caso a livello provinciale un tetto di spesa di euro 20.000,00 come segue:

AZIENDA

Tetto di spesa per alta specialità da erogare in mobilità attiva 2017-2018

ASP DI AGRIGENTO

20.000,00

ASP DI CALTANISSETTA

20.000,00

ASP DI CATANIA

952.000,00

ASP DI MESSINA

2.424.000,00

ASP DI PALERMO

376.000,00

ASP DI RAGUSA

20.000,00

ASP DI SIRACUSA

159.000,00

ASP DI TRAPANI

29.000,00

TOTALE

4.000.000,00

.

La singola struttura, nel biennio 2017 - 2018, potrà accedere all'aggregato "per mobilità attiva alta complessità", di cui alla precedente Tabella, per tutte le prestazioni di alta complessità dalla stessa erogate negli anni 2017- 2018 a favore di cittadini non residenti in aggiunta alle prestazioni remunerate con le risorse individuate dalla Tabella dell'articolo 2 del decreto n. 1936/2017.

L'aggregato aggiuntivo di cui alla Tabella del presente articolo viene fissato per il biennio 2017-2018, quindi tale aggregato non potrà far sorgere in capo ai singoli soggetti erogatori alcun diritto acquisito o legittimo affidamento a vedersi riconosciuto lo stesso anche negli anni successivi.

Il budget assegnato per le prestazioni ospedaliere a favore di cittadini residenti non potrà essere utilizzato per le prestazioni ai non residenti e viceversa. Al fine di valorizzare il ruolo dell'alta specialità, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 574, lett. b), della legge n. 208/2015, sono adottate le seguenti misure finalizzate, ai sensi dell'art. 15, comma 14, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 e s.m.i, a garantire l'invarianza dell'effetto finanziario complessivo del sistema, come di seguito rappresentato, oltre a misure alternative di risparmio di spesa per l'acquisizione di beni e servizi a seguito di procedure di gara centralizzate o aggregate:

1. la soglia massima di prestazioni di bassa complessità e/o potenzialmente inappropriate erogate in mobilità attiva deve ridursi, rispetto alla produzione per pazienti fuori regione dell'anno 2016, per ciascuna struttura, del 5% per cento per l'anno 2017 e del 20 % per l'anno 2018 ad eccezione dei ricoveri in urgenza;

2. deve effettuarsi la verifica dell'appropriatezza attraverso il controllo analitico delle cartelle cliniche da parte dei NOC delle ASP sulla totalità delle cartelle dei pazienti residenti in regioni diverse da quelle di appartenenza con applicazione dei relativi abbattimenti;

3. il valore che potrà riconoscersi alle Case di cura per eventuali prestazioni erogate in eccedenza ai residenti fuori Regione - oltre il tetto di euro 7.000.000,00 e, comunque, entro il limite di euro 4.000.000,00 - per remunerare esclusivamente prestazioni di alta complessità, secondo le definizioni di cui alla legge n. 208/2015, sarà riconosciuto alle Case di cura secondo i tempi di definizione delle procedure di compensazione fra le Regioni interessate alla mobilità attiva/passiva ed a condizione dell'esito favorevole delle procedure medesime.

La Regione si riserva di valutare la possibilità, a consuntivo dell'anno di riferimento, ove dovessero residuare economie nell'ambito degli aggregati provinciali in cui è stato ripartito l'aggregato regionale di euro 4.000.000,00 (di cui alla Tabella del presente articolo), di assegnare tali economie alle Aziende sanitarie provinciali nei cui ambiti le prestazioni di alta complessità erogate dalle Case di cura risultino in esubero rispetto al limite di spesa provinciale individuato dal presente decreto, fatto salvo il principio dell'invarianza finanziaria prevista dall'articolo 1, comma 574, della legge n. 208/2015".

Art. 2

Per effetto delle determinazioni contenute nella transazione, giusta D.D.G. n. 1255 del 10 luglio 2018, l'aggregato destinato all'attività di riabilitazione dell'ASP di Siracusa dell'anno 2018, da destinare alla contrattualizzazione di 40 posti letto ad indirizzo riabilitativo della casa di cura Villa Aurelia, è incrementato nella misura pari ad euro 1.588.750,00, importo correlato al numero di mensilità del corrente anno 2018 effettivamente interessate dal citato accordo transattivo.

Art. 3

Per l'anno 2018 gli aggregati provinciali, di cui all'articolo 4 del D.A. n. 1396/2017, da attribuire a ciascuna Azienda sanitaria provinciale, ai fini dell'assegnazione dei budget alle Case di cura accreditate di media ed alta specialità che erogano prestazioni per il Servizio sanitario regionale sono rideterminati in euro 464.750.690,00, come indicato nella tabella che segue:

AZIENDA

QUOTA LUNGODEGENZA 2018

QUOTA RIABILITAZIONE 2018

QUOTA RICOVERI ORDINARI 2018

AGGREGATI 2018

ASP DI AGRIGENTO

-

-

12.291.000,00

12.291.000,00

ASP DI CALTANISSETTA

254.100,00

3.733.600,00

10.918.300,00

14.906.000,00

ASP DI CATANIA

2.022.000,00

33.048.000,00

118.826.000,00

153.896.000,00

ASP DI MESSINA

609.900,00

80658.700,00

59.597.400,00

68.866.000,00

ASP DI PALERMO

2.979.300,00

6.527.700,00

140.885.000,00

150.392.000,00

ASP DI RAGUSA

-

3.111.100,00

5.713.900,00

8.825.000,00

ASP DI SIRACUSA

-

5.560.650,00

32.238.100,00

37.798.750,00

ASP DI TRAPANI

-

4.527.940,00

13.248.000,00

17.775.940,00

TOTALE

5.865.300,00

65.197.690,00

393.717.700,00

464.750.690,00

Art. 4

Con il presente provvedimento il tetto di spesa per l'assistenza ospedaliera da privato per l'anno 2018 è rideterminato in complessivi euro 473.048.750,00 che costituisce tetto di spesa massimo per tali prestazioni, comprensivo delle risorse destinate alle prestazioni erogate con i posti letto di residenzialità psichiatrica (di cui al Piano operativo regionale 2010-2012 - azione 1.4 - così composto:

- aggregato destinato alla mobilità attiva extra regione;

- aggregato destinato ai trapianti di midollo osseo;

- aggregato destinato ai trapianti di cornea;

- aggregato destinato all'attività ordinaria di ricovero;

Aggregato regionale 2018

Mobilità attiva extra-regione

7.000.000,00

Aggregato trapianti di midollo osseo

1.090.000,00

Aggregato trapianti di cornea

208.060,00

Attività ordinaria di ricovero

464.750.690,00

Totale

473.048.750,00

Art. 5

Restano confermate le restanti disposizioni di cui al D.A. n. 1936 del 5 ottobre 2017.

Art. 6

Le diposizioni del presente decreto non devono comportare ulteriori oneri a carico dei bilanci d'esercizio delle Aziende sanitarie per l'anno 2017.

Art. 7

Gli oneri che scaturiscono dal presente decreto trovano copertura nell'ambito delle risorse del fondo sanitario regionale assegnate, in sede di negoziazione, per quota capitaria alle Aziende sanitarie provinciali della Regione siciliana.

Art. 8

Il presente decreto sarà notificato alle Aziende sanitarie provinciali e, da queste, a tutti i centri privati accreditati che erogano prestazioni di ricovero.

Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione dei contenuti del presente decreto nel sito "on line", lo stesso sarà trasmesso al responsabile del procedimento.

Il presente decreto sarà, altresì, trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la relativa pubblicazione.

Palermo, 9 agosto 2018.

RAZZA