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ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 29 dicembre 2017

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 2 G.U.R.S. 19 gennaio 2018, n. 4

Determinazione degli aggregati di spesa per l'assistenza specialistica da privato - anno 2017.

L'ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge n. 833/78 e successive modifiche ed integrazioni di istituzione del Servizio sanitario nazionale;

Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nel testo modificato con il decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, sul riordino della disciplina in materia sanitaria, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 3 novembre 1993, n. 30, recante norme in tema di programmazione sanitaria e di riorganizzazione territoriale delle unità sanitarie locali;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni di riordino del sistema sanitario in Sicilia pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 17 aprile 2009, n. 17;

Vista l'Intesa sancita il 10 novembre 2010 tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano concernente il Piano nazionale di Governo dei tempi di attesa per il triennio 2010-2012;

Visto il D.A. n. 1220 del 30 giugno 2011, di approvazione del Piano regionale per il Governo dei tempi attesa per il triennio 2011-2013 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - parte I n. 35 del 19 agosto 2011;

Visto il Titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione degli schemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

Visto l'art. 47, comma 12, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, che prevede: "A decorrere dall'1 gennaio 2014, sono recepite nell'ordinamento contabile della Regione siciliana le disposizioni contenute nel Titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni";

Vista la delibera di Giunta n. 201 del 10 agosto 2015, recante "decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, articolo 20 - Perimetrazione entrate e uscite relative al finanziamento del Servizio sanitario regionale" e successivi decreti del ragioniere generale;

Visto il D.P.Reg. 14 giugno 2016, n. 12 - Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 "Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni";

Visto il D.A. 27 giugno 2002 (Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 5 luglio 2002) e successive modifiche ed integrazioni, con il quale sono stati individuati i percorsi terapeutici di riabilitazione;

Visto il D.A. 17 dicembre 2002 (Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 12 del 2003), con il quale sono state determinate le tariffe omnicomprensive dei percorsi terapeutici per l'attività ambulatoriale di medicina fisica e riabilitazione dall'1 agosto 2002;

Visti gli articoli 26 e 27 del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

Visto il D.A. n. 924/2013 del 14 maggio 2013 e successive modifiche ed integrazioni, con il quale sono state adottate, a far data dall'1 giugno 2013, le tariffe di cui al D.M. 18 ottobre 2012 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 23 del 28 gennaio 2013, per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale;

Visto il D.A. n. 925/2013 del 14 maggio 2013 e successive modifiche ed integrazioni, con il quale sono state adottate, a far data dall'1 giugno 2013, le tariffe per il trattamento dei pazienti affetti da uremia terminale;

Visto il D.A. n. 1005/2013 del 23 maggio 2013 e successive modifiche ed integrazioni, con il quale è stata adottata, a far data dall'1 giugno 2013, la tariffa per l'intervento di cataratta in regime ambulatoriale, come modificato dal D.A. n. 2146 del 14 novembre 2013;

Visto il D.A. n. 2428 del 17 dicembre 2013 e successive modifiche ed integrazioni, con il quale sono state disposte le indicazione relative alla erogazione delle prestazioni di radioterapia, di medicina nucleare, TAC e RMN;

Visto il D.A. n. 799 del 7 maggio 2015 (Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 22 maggio 2015) di adozione del Catalogo unico regionale per l'aggiornamento del nomenclatore delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale;

Vista la delibera n. 218, con la quale la Giunta regionale nella seduta del 27 giugno 2013 ha apprezzato il Programma operativo di consolidamento e sviluppo 2013/2015 delle misure strutturali e di innalzamento del livello di qualità del Servizio sanitario regionale, in prosecuzione del Programma operativo 2010/2012 adottato con D.A. n. 476 del 26 marzo 2014 e successive modifiche ed integrazioni ed il D.A. n. 2135 del 31 ottobre 2017 che ha approvato il "Programma operativo di consolidamento e sviluppo delle misure strutturali e di innalzamento del livello di qualità del Sistema sanitario regionale 2016- 2018";

Visto il Patto per la salute per gli anni 2014-2016, giusta Intesa della Conferenza Stato-Regioni del 10 luglio 2014, che introduce i principi a garanzia dell'equilibrio economico e finanziario dell'intero sistema sanitario nazionale e gli obiettivi finalizzati al miglioramento della qualità dei servizi e dell'appropriatezza delle prestazioni;

Visto il comma 3 dell'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210 "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative" (mille proroghe) convertito, con modificazioni, in legge 25 febbraio 2016, n. 21, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 47 del 26 febbraio 2016;

Considerato che i tetti di spesa per ogni singolo comparto si configurano quali strumenti indispensabili per garantire il rispetto dei Livelli essenziali di assistenza (LEA) - nell'ambito delle risorse del Fondo sanitario regionale - e per mantenere l'equilibrio finanziario del sistema sanitario regionale, in attuazione dei fondamentali principi legati al miglioramento qualitativo delle prestazioni sanitarie e alla razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale n. 5/2009, anche per l'assistenza specialistica privata convenzionata la Regione è tenuta, sulla base delle risorse disponibili (Fondo sanitario regionale), a definire annualmente il tetto di spesa regionale e gli aggregati provinciali nonché a stabilire i criteri per la contrattazione, da parte dei direttori generali delle aziende sanitarie provinciali, dei budget da assegnare alle singole strutture sanitarie private e/o ai singoli specialisti accreditati;

Preso atto che, secondo l'orientamento giurisprudenziale del TAR di Palermo, con le sentenze n. 874/11 e n. 875/11, e meglio precisato con le successive decisioni n. 1699/12 e n. 2625/12, non risulta conforme al diritto comunitario, in applicazione dell'art. 25 legge regionale n. 5/2009, che "si precluda la possibilità di stipulare nuovi contratti a soggetti che non fossero già contrattualizzati ad una data certa, senza, invece, porre alcuna limitazione alla possibilità di implementare le prestazioni convenzionate a quei soggetti che, alla stessa data, avessero già un contratto";

Considerato che ulteriori e più recenti sentenze (167 del 21 gennaio 2015 - 203 e 204 del 22 gennaio 2015 sez. III del TAR di Palermo) hanno rafforzato il principio dei ricorrenti, soggetti accreditati e non contrattualizzati, ad ottenere un trattamento paritario con i soggetti già inseriti nel SSR ponendo, altresì, in discussione il criterio storico dell'assegnazione del budget;

Vista la legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (legge di stabilità 2016), che all'articolo 1, comma 574, lett. a), ha modificato il comma 14 dell'art. 15 del decreto-legge n. 95 del 6 luglio 2012, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.135, apportando le seguenti variazioni: "Ai contratti e agli accordi vigenti nell'esercizio 2012, ai sensi dell'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera, si applica una riduzione dell'importo e dei corrispondenti volumi d'acquisto in misura determinata dalla regione o dalla provincia autonoma, tale da ridurre la spesa complessiva annua, rispetto alla spesa consuntivata per l'anno 2011, dello 0,5 per cento per l'anno 2012, dell'1 per cento per l'anno 2013 e del 2 per cento a decorrere dall'anno 2014. …omissis";

Visto il decreto del Ministero della salute del 9 dicembre 2015 (Gazzetta Ufficiale serie generale, n. 15 del 20 gennaio 2016) e successive modifiche ed integrazioni "Condizioni di erogabilità e indicazioni di appropriatezza prescrittiva delle prestazioni di assistenza ambulatoriale erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale" e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto assessoriale n. 2632 del 28 dicembre 2016, con il quale sono stati determinati gli aggregati provinciali e regionali per branca per la specialistica ambulatoriale da privato per l'anno 2016;

Preso atto degli esiti del confronto con i rappresentanti regionali delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative, ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge regionale n. 5/2009, in merito ai contenuti di cui al presente decreto;

Ritenuto indispensabile, ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale n. 5/2009, definire l'aggregato di spesa regionale per l'assistenza specialistica ambulatoriale per l'anno 2017 ed i relativi tetti di spesa provinciali nonché i criteri per l'assegnazione dei budget alle singole strutture;

Stabilito di confermare, per l'anno 2017, l'aggregato di spesa complessivo per l'assistenza specialistica ambulatoriale nella misura di euro 445.595.000,00 al netto del ticket e della quota fissa di euro 10,00 per ricetta per i soggetti non esenti da ticket comprensivo delle prestazioni erogate per attività extraregionale. Tale importo è determinato applicando i criteri individuati dal decreto legge n. 95 del 6 luglio 2012 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nella parte in cui dispone al comma 14 dell'art. 15 che "omissis… per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera, si applica una riduzione dell'importo e dei corrispondenti volumi d'acquisto in misura percentuale fissa, determinata dalla regione o dalla provincia autonoma, tale da ridurre la spesa complessiva annua, rispetto alla spesa consuntivata per l'anno 2011, …omissis …. del 2 per cento a decorrere dall'anno 2014";

Ritenuto di confermare, solo per l'anno 2017, l'aggregato regionale di spesa denominato, nei precedenti analoghi provvedimenti amministrativi, "ex GSA" riferito ad alcune strutture sanitarie private ricadenti nelle province di Catania, Enna e Palermo per un ammontare complessivo pari a euro 12.000.000,00;

Ritenuto, inoltre, di confermare anche per l'anno 2017, l'aggregato regionale di spesa denominato "Gestione diretta regionale" per un ammontare complessivo pari a euro 18.836.000,00;

Stabilito di adottare, per gli effetti del presente decreto, quale criterio che garantisca parità di trattamento all'ingresso di nuovi soggetti da contrattualizzare (soggetti accreditati e non contrattualizzati) l'impostazione metodologica già prevista nel D.A. n. 922/2015, fissando un budget di ingresso pari a euro 32.000,00; determinando tale importo sulla base della media complessiva dei budget minimi di branca a livello regionale rilevati nell'anno 2013;

Preso atto del parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (nota prot. n. 27784 del 20 marzo 2017), reso ai sensi dell'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287, così come introdotto dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, che ha contestato come l'assegnazione di fondi pubblici alle strutture private convenzionate in funzione, in via sostanzialmente esclusiva, della spesa storica "integra una violazione dei principi a tutela della concorrenza nella misura in cui elimina qualsiasi incentivo a competere tra le strutture accreditate e convenzionate con il S.S.N. e attribuisce ad imprese già titolari di diritti speciali un indebito vantaggio concorrenziale", cristallizzando di fatto le posizioni di mercato precedentemente detenute dai singoli erogatori accreditati, indipendentemente, dal livello quali/quantitativo delle prestazioni rese non consentendo un adeguato sviluppo delle strutture maggiormente efficienti;

Ravvisata, quindi, la necessità di introdurre misure correttive per la rivisitazione del sistema, volto a raggiungere un punto di equilibrio tra i diversi interessi in conflitto, tale da garantire gradualmente un'effettiva parità di trattamento tra i soggetti accreditati a prescindere dalla circostanza che essi, negli anni passati, siano stati o meno titolari di rapporti contrattuali con il S.S.N.;

Ritenuto, pertanto, in attesa di utilizzare il nuovo modello di ripartizione delle risorse finanziarie, a livello provinciale e per branca, per fare fronte ai fabbisogni di prestazioni specialistiche da privato (in atto allo studio del tavolo tecnico di cui al D.A. n. 901 del 3 maggio 2017), di contemperare nell'immediato, ai fini del riparto delle risorse, l'utilizzazione del dato consolidato che ha il pregio di assicurare la stabilità dei rapporti consentendo ai privati di sostenere investimenti per garantire standard elevati alle prestazioni rese, con alcuni correttivi quali/quantitativi da utilizzare per la determinazione degli aggregati provinciali e l'assegnazione dei budget alle singole strutture;

Stabilito di definire con il termine di "popolazione pesata", ai fini del presente decreto, la popolazione residente nell'ambito del territorio di ogni Azienda sanitaria provinciale - ultima disponibile da Fonte ISTAT - i cui valori vengono distinti per classi di età e rielaborati sulla base dei pesi previsti dal Ministero, fermo restando che, per quanto riguarda la popolazione siciliana, occorre tenere presente che gli abitanti dei comuni di Capizzi (ME) e di Lampedusa e Linosa (AG) sono assistiti, ai sensi della normativa regionale vigente, rispettivamente, dalle ASP di Enna e Palermo e non dalle ASP di Messina e Agrigento (comma 2 bis, art. 6, legge regionale n. 30/93);

Ritenuto, altresì, di ripartire alle aziende sanitarie provinciali una somma (fondo perequativo) per l'anno 2017, pari a euro 6.900.000,00, utilizzando i medesimi criteri di riparto adottati nell'anno 2016, per le finalità sotto elencate e da assegnare alle singole strutture e/o agli specialisti privati accreditati e convenzionati sulla base di un ordine di priorità stabilito dalle suddette ASP nonché previa verifica dei necessari presupposti:

1) per eventuali ulteriori fabbisogni assistenziali inclusa la necessità di contrattualizzazione nuovi soggetti (nuovi ingressi);

2) attuazione di sentenze esecutive, risoluzione di contenziosi in atto o di potenziali contenziosi;

3) attenuazione degli effetti della minore spesa consuntivata relativa a quelle strutture che, a causa di eventi straordinari documentati, non hanno espresso, nell'anno 2016, la loro piena capacità produttiva;

4) implementazione nelle aree geograficamente disagiate delle prestazioni specialistiche, ove carenti, determinate sulla base della rilevazione dei fabbisogni assistenziali da parte delle ASP;

5) eventuale finanziamento di fabbisogni aggiuntivi scaturenti dal trasferimento di strutture specialistiche convenzionate in altre province o dalla aggregazione di strutture aventi punti di accesso in diversi ambiti provinciali;

Stabilito di fissare l'ammontare delle risorse destinate alle prestazioni di natura "salvavita" di specialistica ambulatoriale afferenti alle branche di "Nefrologia" (branca 13) e di "Radioterapia" (branca 24), per l'anno 2017, pari a quello dell'anno 2016;

Ritenuto, per quanto precede, di determinare l'aggregato di spesa per l'assistenza specialistica da privato, per l'anno 2017, comprensivo delle prestazioni erogate per attività extraregionale, pari complessivamente ad euro 445.595.000,00 al netto del ticket e della quota fissa di euro 10,00 per ricetta per i soggetti non esenti da ticket, come di seguito dettagliato:

  Aggregato 2017
Prestazioni ambulatoriali 279.759.000,00
Ex GSA 12.000.000,00
Fondo perequativo 6.900.000,00
Prestazioni di radioterapia 17.000.000,00
Prestazioni di nefrologia 111.100.000,00
Gestione diretta regionale 18.836.000,00
Totale 445.595.000,00

.

Stabilito di ripartire, per l'anno 2017, l'aggregato regionale per provincia e per branca, al netto delle risorse destinate alle strutture comprese negli aggregati di spesa denominati "Gestione diretta regionale" ed "ex GSA", utilizzando i medesimi criteri adottati nell'anno 2016, eccetto per le prestazioni di nefrologia, e tenendo conto dei trasferimenti di alcune strutture, autorizzati e comunicati dalle ASP, da una provincia all'altra;

Stabilito, altresì, di ripartire, per l'anno 2017, l'aggregato regionale relativo alle prestazioni di nefrologia, in proporzione alla produzione dell'anno 2016, rilevata dal Flusso "M", nelle varie province della Regione, ritenendo tale metodologia di riparto, applicata alla branca in argomento, maggiormente correlata ai fabbisogni assisten ziali;

Ravvisato che negli aggregati di spesa rientrano le prestazioni di assistenza specialistica da privato erogate in favore dei cittadini di altre Regioni (mobilità attiva extraregionale), non si procede alla determinazione, per l'anno 2017, dei tetti di spesa provinciali dedicati, fermo restando che le ASP devono richiedere alle strutture specialistiche separate fatturazioni comprovanti le prestazioni erogate in favore dei cittadini di altre Regioni a cui sarà applicata la tariffa regionale vigente nella misura del 100% in conformità alle osservazioni, sull'applicazione dell'articolo 25 della legge regionale n. 5/2009, comma 1, lett. f) e successive modifiche ed integrazioni, del Ministero della salute; la mancata separata evidenza della contabilizzazione comporterà automaticamente il mancato riconoscimento delle prestazioni;

Stabilito che, al fine di assicurare le prestazioni indispensabili per i pazienti affetti da neoplasie, gli aggregati e i conseguenti budget assegnati a ciascuna struttura specialistica dovranno prioritariamente assicurare l'erogazione di tutte le prestazioni contrassegnate con codice "048" correlate alla patologia oncologica accertata e che la violazione di detta disposizione sarà assunta come "comportamento di non leale collaborazione";

Ritenuto opportuno prevedere, per le sole prestazioni di specialistica ambulatoriale afferenti alle prestazioni di "Emodialisi" (facenti parte della branca di nefrologia) ed a quelle della branca di "Radioterapia" (branca 24), che:

1) gli eventuali superamenti dei tetti di spesa assegnati per l'anno 2017 saranno remunerati a consuntivo, sulla base dell'attività sanitaria effettivamente erogata, fatte salve comunque le disposizioni contenute nei D.A. n. 924 e n. 925 del 14 maggio 2013 e successive modifiche ed integrazioni; le valutazioni ed i controlli di tipo clinico, epidemiologico e di appropriatezza, dovranno essere effettuati correntemente durante l'anno solare ed essere completati entro il 31 marzo del successivo anno;

2) le ASP nelle quali si dovesse profilare il superamento della spesa prefissata di cui al precedente punto 1), dovranno stipulare con i centri privati operanti sul proprio territorio di competenza appositi accordi integrativi, quantificando il fabbisogno aggiuntivo, previa verifica delle eventuali disponibilità di prestazioni erogabili presso i centri pubblici dello stesso territorio;

Ritenuto, in relazione alla maggiore domanda di prestazioni specialistiche, di destinare il 50% delle economie di spesa, discendenti dalla minore produzione di attività eventualmente verificatasi nelle branche della specialistica convenzionata da privato, diverse, dalle prestazioni di "Emodialisi" e dalla branca di "Radioterapia", come segue:

1) prioritariamente al riconoscimento, previa verifica dell'effettiva produzione, delle prestazioni erogate in extra budget per la medesima branca; 

2) le ulteriori eventuali economie, al riequilibrio tra le branche della medesima provincia, in categorie di branche per le quali si registra una maggiore domanda;

Ritenuto, altresì, di destinare l'ulteriore 50% delle economie di spesa, discendenti dalla minore produzione di attività eventualmente verificatasi nelle branche della specialistica convenzionata da privato, diverse, dalle prestazioni di "Emodialisi" e dalla branca di "Radioterapia" alla remunerazione di queste ultime tipologie di prestazioni;

Considerato, poiché coerente con le linee di programmazione sanitaria regionale, che le strutture e/o gli specialisti privati accreditati concorrono alla realizzazione del Programma regionale per l'ottimizzazione delle prestazioni sanitarie, in quanto coadiuvanti nel processo di miglioramento degli indici di appropriatezza clinica ed organizzativa e di contenimento delle liste di attesa di cui al relativo Piano regionale e che, pertanto debbano conseguentemente impegnarsi, nell'ambito degli aggregati di spesa stabiliti a livello provinciale e per branca, a garantire il loro inserimento nel sistema unico di prenotazione sia a livello provinciale che regionale;

Considerato che le strutture e/o gli specialisti privati, nell'ambito del budget loro assegnato, dovranno garantire, altresì, l'attuazione di quanto indicato nel decreto assessoriale n. 2085/2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 27 agosto 2010, n. 38 (regolamento di gestione delle prescrizioni), che disciplina le prescrizioni per livello di priorità clinica;

Ritenuto, pertanto, di dover far concorrere le strutture e/o gli specialisti privati accreditati e contrattualizzati al percorso di governo delle liste di attesa aziendali mediante le seguenti modalità operative:

1) gli specialisti ambulatoriali accreditati entrano a pieno diritto nei CUP aziendali delle ASP prenotando sulle proprie agende dai propri ambulatori, attraverso le apposite credenziali di accesso, le prestazioni richieste secondo i codici delle priorità previste;

2) la totalità delle prestazioni prenotate di cui sopra sono inserite nel CUP Aziendale, secondo il calendario di programmazione di ogni singola struttura accreditata, in coerenza alle esigenze territoriali in tema di gestione dei tempi di attesa, fermo restando che deve essere garantita alla struttura accreditata la possibilità di assicurare ai propri pazienti la continuità assistenziale, compreso il follow up;

3) le ASP provvedono all'emanazione di apposite direttive per la realizzazione di quanto descritto nei due punti precedenti, fornendo, altresì, il proprio supporto strumentale senza oneri aggiuntivi;

4) le procedure sopra descritte sono adottate solo a seguito di emanazione di apposita circolare applicativa da parte dell'Assessorato;

Considerato che, nell'ambito delle politiche sanitarie regionali, in quanto funzionale al processo di miglioramento degli indici di appropriatezza clinica ed organizzativa, ai direttori generali delle ASP è attribuita la facoltà di implementare l'erogazione delle cure domiciliari anche con il concorso delle strutture private accreditate, facendo ricorso alle risorse previste per "l'assistenza domiciliare integrata";

Considerato che la determinazione degli aggregati di spesa, di cui al presente provvedimento, è atto di natura programmatoria, e che, pertanto, non determina di per sé, comunque, il diritto da parte degli erogatori privati a fornire prestazioni a carico del S.S.N., fermo restando l'obbligo delle aziende sanitarie provinciali (ASP) territorialmente competenti di verificare prima della stipula dei contratti, nonché periodicamente, la sussistenza e la permanenza dei requisiti tecnici, strutturali e normativi necessari affinché ciascuna struttura privata possa erogare prestazioni a carico del Servizio sanitario pubblico nell'ambito dei tetti massimi di spesa fissati dal presente decreto;

Preso atto, altresì, che, in base alle disposizioni vigenti, i laboratori di analisi non potranno mantenere l'accreditamento, né potranno essere conseguentemente contrattualizzati se non in regola con le VEQ;

Ritenuto di potere confermare anche per l'anno 2017 la possibilità per gli erogatori privati accreditati e contrattualizzati per più branche, di utilizzare la minore produzione di attività che dovesse verificarsi in una delle branche in favore delle altre che compongono il budget complessivo operando meccanismi di riequilibrio, nel limite massimo del 5% e comunque sempre entro i limiti del budget complessivo. Tale facoltà, alle stesse condizioni, è riconosciuta anche agli specialisti e/o strutture specialistiche di oculistica con budget separato per l'intervento di cataratta effettuato in regime ambulatoriale (cod. 13.71);

Ritenuto di dare mandato ai direttori generali delle ASP di assegnare alle singole strutture e/o agli specialisti privati accreditati e convenzionati con il SSR, un budget per l'anno 2017, comprensivo delle prestazioni erogate per attività extraregionale, nel rispetto dell'aggregato di spesa provinciale determinato con il presente decreto, al netto del ticket e della quota fissa, secondo la seguente metodologia:

- ripartire il 97% dell'aggregato di spesa provinciale per branca, di cui alla tabella "A" del presente decreto, rapportandolo ai singoli budget assegnati nell'anno 2016;

- ripartire il residuo 3% dell'aggregato provinciale per branca, di cui alla Tabella "A" del presente decreto, sulla base di una griglia di valutazione (valevole anche per i nuovi ingressi) esplicitata negli allegati "B1" e "B2", che contempla i seguenti criteri:

1) fatturato dell'anno precedente nella branca specifica per la quale la struttura è accreditata che, indicando il volume complessivo di prestazioni effettivamente erogate anche in regime libero-professionale, è espressione della potenzialità erogativa della stessa struttura e indice della sua capacità di attrazione (punti 20);

2) abbattimento dei tempi di attesa riconducibili a carenza di offerta da parte delle strutture pubbliche, per esami specialistici che in ambito provinciale presentano criticità nel raggiungimento delle soglie di garanzia dei tempi di attesa previste dalla normativa nazionale e regionale (punti 30);

3) fattori qualitativi: dotazioni strumentali, tipologia del rapporto di lavoro e rispetto degli istituti contrattuali (punti 30);

4) certificazione rilasciata da organismi nazionali ed internazionali riconosciuti (punti 10);

5) riassetto dell'offerta sanitaria, ove essa in ambito provinciale non sia territorialmente equilibrata ed omogenea (punti 10).

Il residuo 3%, di cui al punto precedente, va ripartito al 50 % delle strutture che presenta il miglior punteggio calcolato come indicato nell'allegato "B2". Le graduatorie in argomento devono essere stilate entro 60 giorni dalla notifica del presente decreto.

Resta fermo il riconoscimento, ad ogni nuova struttura da contrattualizzare, di un budget di ingresso pari a euro 32.000,00;

Visto l'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1

Per quanto specificato in premessa, i cui contenuti qui si intendono integralmente richiamati, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 25 della legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, l'aggregato regionale di spesa per l'assistenza specialistica da privato, comprensivo delle prestazioni erogate per attività extraregionale, per l'anno 2017, è determinato in complessivi euro 445.595.000,00, al netto del ticket e della quota fissa di euro 10,00 per ricetta per i soggetti non esenti da ticket, come di seguito dettagliato:

  Aggregato 2017
Prestazioni ambulatoriali 279.759.000,00
Ex GSA 12.000.000,00
Fondo perequativo 6.900.000,00
Prestazioni di radioterapia 17.000.000,00
Prestazioni di nefrologia 111.100.000,00
Gestione diretta regionale 18.836.000,00
Totale 445.595.000,00

.

Art. 2

Nel rispetto dell'aggregato di spesa provinciale determinato con il presente decreto, sulla base dei criteri esposti in premessa, i direttori generali delle aziende sanitarie provinciali assegnano alle strutture specialistiche accreditate e convenzionate con il SSR un budget, per l'anno 2017, comprensivo delle prestazioni erogate per attività extraregionale, al netto del ticket e della quota fissa, secondo la seguente metodologia:

- ripartire il 97% dell'aggregato di spesa provinciale per branca, di cui alla tabella "A" del presente decreto, rapportandolo ai singoli budget assegnati nell'anno 2016;

- ripartire il residuo 3 % dell'aggregato provinciale per branca, di cui alla tabella "A" del presente decreto, sulla base di una griglia di valutazione (valevole anche per i nuovi ingressi) esplicitata negli allegati "B1" e "B2", che contempla i seguenti criteri:

1) fatturato dell'anno precedente nella branca specifica per la quale la struttura è accreditata che, indicando il volume complessivo di prestazioni effettivamente erogate anche in regime libero-professionale, è espressione della potenzialità erogativa della stessa struttura e indice della sua capacità di attrazione (punti 20);

2) abbattimento dei tempi di attesa riconducibili a carenza di offerta da parte delle strutture pubbliche, per esami specialistici che in ambito provinciale presentano criticità nel raggiungimento delle soglie di garanzia dei tempi di attesa previste dalla normativa nazionale e regionale (punti 30);

3) fattori qualitativi: dotazioni strumentali, tipologia del rapporto di lavoro e rispetto degli istituti contrattuali (punti 30);

4) certificazione rilasciata da organismi nazionali ed internazionali riconosciuti (punti 10);

5) riassetto dell'offerta sanitaria, ove essa in ambito provinciale non sia territorialmente equilibrata ed omogenea (punti 10).

Il residuo 3%, di cui al punto precedente, va ripartito al 50 % delle strutture che presenta il miglior punteggio calcolato come indicato nell'allegato "B2". Le graduatorie in argomento devono essere stilate entro 60 giorni dalla notifica del presente decreto.

Resta fermo il riconoscimento, ad ogni nuova struttura da contrattualizzare, di un budget di ingresso pari a euro 32.000,00.

Art. 3

E' ripartita alle aziende sanitarie provinciali una somma (fondo perequativo) per l'anno 2017, pari a euro 6.900.000,00, utilizzando i medesimi criteri di riparto adottati nell'anno 2016, per le finalità sotto elencate e da assegnare alle singole strutture e/o agli specialisti privati accreditati e convenzionati sulla base di un ordine di priorità stabilito dalle suddette ASP nonché previa verifica dei necessari presupposti:

1) per eventuali ulteriori fabbisogni assistenziali inclusa la necessità di contrattualizzazione nuovi soggetti (nuovi ingressi);

2) attuazione di sentenze esecutive, risoluzione di contenziosi in atto o di potenziali contenziosi;

3) attenuazione degli effetti della minore spesa consuntivata relativa a quelle strutture che, a causa di eventi straordinari documentati, non hanno espresso, nell'anno 2016, la loro piena capacità produttiva;

4) implementazione nelle aree geograficamente disagiate delle prestazioni specialistiche, ove carenti, determinate sulla base della rilevazione dei fabbisogni assistenziali da parte delle ASP;

5) eventuale finanziamento di fabbisogni aggiuntivi scaturenti dal trasferimento di strutture specialistiche convenzionate in altre province o dalla aggregazione di strutture aventi punti di accesso in diversi ambiti provinciali.

Art. 4

In base alle disposizioni vigenti, i laboratori di analisi non potranno mantenere l'accreditamento né potranno essere conseguentemente contrattualizzati se non in regola con le VEQ.

Art. 5

Gli aggregati provinciali per ciascuna tipologia di prestazioni sono comprensivi anche del costo dei contributi previdenziali ove previsti per legge.

Art. 6

Al fine di assicurare le prestazioni indispensabili per i pazienti affetti da neoplasie, gli aggregati e i conseguenti budget assegnati a ciascuna struttura specialistica dovranno prioritariamente assicurare l'erogazione di tutte le prestazioni contrassegnate con codice "048" correlate alla patologia oncologica accertata. La violazione di detta disposizione sarà assunto come "comportamento di non leale collaborazione".

Art. 7

Con riferimento alle prestazioni di specialistica ambulatoriale afferenti alle prestazioni di "Emodialisi" (facenti parte della branca di nefrologia) ed a quelle della branca di "Radioterapia" (branca 24), si dispone che:

1) gli eventuali superamenti dei tetti di spesa assegnati per l'anno 2017 saranno remunerati a consuntivo sulla base dell'attività sanitaria effettivamente erogata, fatte salve comunque le disposizioni contenute nei D.A. n. 924 e n. 925 del 14 maggio 2013 e successive modifiche ed integrazioni; le valutazioni ed i controlli di tipo clinico, epidemiologico e di appropriatezza, dovranno essere effettuati correntemente durante l'anno solare ed essere completati entro il 31 marzo del successivo anno;

2) le ASP nelle quali si dovesse profilare il superamento della spesa prefissata di cui al precedente punto 1), dovranno stipulare con i centri privati operanti sul proprio territorio di competenza appositi accordi integrativi, quantificando il fabbisogno aggiuntivo, previa verifica delle eventuali disponibilità di prestazioni erogabili presso i centri pubblici dello stesso territorio.

Art. 8

In relazione alla maggiore domanda di prestazioni specialistiche, si dispone che i direttori generali delle ASP possono destinare il 50% delle economie di spesa, discendenti dalla minore produzione di attività eventualmente verificatasi nelle branche della specialistica convenzionata da privato, diverse, dalle prestazioni di "Emodialisi" e dalla branca di "Radioterapia", come segue:

1) prioritariamente al riconoscimento, previa verifica dell'effettiva produzione, delle prestazioni erogate in extra budget per la medesima branca;

2) le ulteriori eventuali economie, al riequilibrio tra le branche della medesima provincia, in categorie di branche per le quali si registra una maggiore domanda.

L'ulteriore 50% delle economia di spesa, discendenti dalla minore produzione di attività eventualmente verificatasi nelle branche della specialistica convenzionata da privato, diverse, dalle prestazioni di "Emodialisi" e dalla branca di "Radioterapia" devono essere destinate alla remunerazione di queste ultime prestazioni.

Per quanto sopra esposto, le AA.SS.PP. dovranno stipulare con i centri privati operanti sul territorio di competenza appositi accordi integrativi.

Art. 9

Le prestazioni di specialistica ambulatoriale di "Emodialisi" erogate in favore dei cittadini di altre Regioni (mobilità attiva extra-regionale) sono considerate al di fuori del budget assegnato alle singole strutture. Le prestazioni erogate sulla base dei relativi piani terapeutici a cittadini non residenti e dimoranti temporaneamente in Sicilia non concorrono alla formazione del tetto così come previsto anche dal comma 1, dell'articolo 3 del D.A. n. 925/2013. Le ASP dovranno chiedere alle strutture specialistiche di produrre separate fatture comprovanti le prestazioni erogate in favore dei cittadini di altre Regioni.

La mancata separata evidenza della contabilizzazione comporterà automaticamente il mancato riconoscimento delle prestazioni. Le prestazioni di "Emodialisi", rientranti nella branca di "Nefrologia", saranno valorizzate nella misura del 100% della tariffa vigente nella Regione siciliana, per effetto di quanto disposto dall'articolo 25 della legge regionale n. 5/2009, comma 1, lett. f) e successive modifiche ed integrazioni ed in conformità alle osservazioni in merito da parte del Ministero della salute.

Art. 10

Per le prestazioni sanitarie di cui al presente decreto, erogate in favore dei cittadini di altre Regioni (mobilità attiva extra-regionale), le strutture specialistiche sono tenute ad emettere separate fatture comprovanti le prestazioni specialistiche erogate in favore dei cittadini di altre Regioni, valorizzate nella misura del 100% delle tariffe vigenti nel territorio regionale siciliano ai sensi di quanto disposto dall'articolo 25 della legge regionale n. 5/2009, comma 1, lett. f) e successive modifiche ed integrazioni ed in conformità alle osservazioni in merito da parte del Ministero della salute.

La mancata separata evidenza della contabilizzazione fiscale comporterà automaticamente il mancato riconoscimento delle suddette prestazioni.

Art. 11

Gli aggregati di spesa per l'anno 2017 sono suddivisi per provincia e per branca, come da tabella "A" allegata al presente provvedimento e parte integrante dello stesso. E' confermata, anche per il medesimo anno, la possibilità per gli erogatori accreditati e contrattualizzati per più branche, di utilizzare la minore produzione di attività che dovesse eventualmente verificarsi in una delle branche in favore delle altre che compongono il budget complessivo, operando meccanismi di riequilibrio, nel limite massimo del 5% e comunque sempre entro i limiti del budget complessivo.

Tale facoltà è riconosciuta anche agli specialisti e/o strutture specialistiche di oculistica con budget separato per l'intervento di cataratta effettuato in regime ambulatoriale (cod. 13.71).

Art. 12

Le strutture e/o gli specialisti privati accreditati concorrendo alla realizzazione del Programma regionale per l'ottimizzazione delle prestazioni ambulatoriali, in quanto coadiuvanti nel processo di miglioramento degli indici di appropriatezza clinica ed organizzativa e di contenimento delle liste di attesa di cui al relativo Piano regionale, sono tenute, nell'ambito degli aggregati di spesa stabiliti a livello provinciale e per branca, a garantire il loro inserimento nel sistema unico di prenotazione sia a livello provinciale che regionale.

Art. 13

Le strutture private, nell'ambito del budget loro assegnato, sono tenute a garantire l'attuazione di quanto indicato nel decreto assessoriale n. 2085/2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 27 agosto 2010, n. 38 (regolamento di gestione delle prescrizioni) che disciplina le prescrizioni per livello di priorità clinica.

Le strutture e/o gli specialisti privati accreditati e contrattualizzati concorrono al percorso di governo delle liste di attesa aziendali mediante le seguenti modalità operative:

1) gli specialisti ambulatoriali accreditati entrano a pieno diritto nei CUP aziendali delle ASP prenotando sulle proprie agende dai propri ambulatori, attraverso le apposite credenziali di accesso, le prestazioni richieste secondo i codici delle priorità previste;

2) la totalità delle prestazioni prenotate di cui sopra sono inserite nel CUP aziendale, secondo il calendario di programmazione di ogni singola struttura accreditata, in coerenza alle esigenze territoriali in tema di gestione dei tempi di attesa, fermo restando che deve essere garantita alla struttura accreditata la possibilità di assicurare ai propri pazienti la continuità assistenziale, compreso il follow up;

3) le ASP provvedono all'emanazione di apposite direttive per la realizzazione di quanto descritto nei due punti precedenti, fornendo, altresì, il proprio supporto strumentale senza oneri aggiuntivi;

4) le procedure sopra descritte sono adottate solo a seguito di emanazione di apposita circolare applicativa da parte dell'Assessorato.

Art. 14

Le aziende sanitarie provinciali dovranno stipulare, con le strutture private accreditate, già autorizzate ad effettuare prestazioni di diagnostica di laboratorio nell'ambito delle risorse per "l'Assistenza domiciliare integrata", accordi per l'erogazione di prestazioni di prelievo ematico domiciliare, in favore dei soggetti non autosufficienti per i quali l'UVM ha definito un progetto assistenziale individualizzato sulla base della valutazione multidimensionale attuata con lo strumento in uso (SVAMA) secondo quanto previsto dal D.A. del 2 luglio 2008, come integrato dalla disciplina di settore di cui alle linee guida approvate con decreto presidenziale del 26 gennaio 2011.

Tale tipologia di prestazione domiciliare, effettuata dal personale abilitato al prelievo ai sensi della normativa vigente e in possesso dei requisiti di cui al D.A. n. 890/2002, sarà remunerata in aggiunta alla tariffa regionale in atto vigente, nella misura di 6,00 euro per percorso tra sede della struttura e domicilio del paziente inferiore a 3 Km. e nella misura di euro 9,00 per percorso superiore a 3 Km. Tale remunerazione aggiuntiva è comprensiva, ove richiesto dall'assistito, del servizio di consegna a domicilio del referto.

Art. 15

Le aziende sanitarie provinciali dovranno stipulare, con le strutture già autorizzate ad effettuare trattamenti riabilitativi in regime ambulatoriale (paragrafo 2.2-a dell'allegato al D.A. 17 giugno 2002, n. 890), nell'ambito delle risorse per "l'Assistenza domiciliare integrata", accordi per l'erogazione di prestazioni riabilitative domiciliari, in favore dei soggetti non autosufficienti per i quali l'UVM (unità di valutazione multidimensionale) ha definito un progetto assistenziale individualizzato sulla base della valutazione dell'appropriatezza terapeutica rispetto al grado di complessità dei pazienti, effettuata attraverso lo strumento di valutazione in uso (SVAMA) e limitatamente al percorso riabilitativo indicato al PR1 di cui al D.A. del 27 giugno 2002. Sono fatte salve le modalità già poste in essere dalle aziende sanitarie provinciali per l'erogazione del servizio nel rispetto di quanto indicato, in materia di esternalizzazione, dalle direttive assessoriali esplicative dell'art. 21 della legge regionale n. 5/2009 (nota prot. n. 10221 del 18 settembre 2009 e n. 657 del 18 febbraio 2010). Per i percorsi riabilitativi denominati PR1 effettuati a domicilio, sarà riconosciuta una remunerazione aggiuntiva, in analogia a quanto previsto per le prestazioni di prelievo ematico domiciliare, nella misura di 8,00 euro per percorso tra sede della struttura e domicilio del paziente inferiore a 3 Km. e nella misura di euro 12,00 per percorso superiore a 3 Km.

Art. 16

Le aziende sanitarie provinciali, ai fini della stipula dei contratti in argomento relativi all'esercizio 2017, utilizzeranno lo schema di contratto allegato (allegato "C") che costituisce parte integrante del presente decreto.

Contestualmente alla sottoscrizione del contratto, i direttori generali delle ASP avranno cura di consegnare alle strutture una scheda che riporti, tenuto conto della rete dell'offerta pubblica e privata della provincia, le motivazioni tecniche sottostanti alla determinazione del livello quali-quantitativo delle prestazioni richieste alla singola struttura in funzione dei fabbisogni.

Per le strutture e/o gli specialisti privati accreditati che per qualunque motivo non sottoscrivano il contratto di cui all'allegato "C", ivi compreso il caso in cui non intendano sottoscriverlo a seguito di formale diniego opposto dall'ASP alla richiesta di apporre eventuali riserve alla proposta contrattuale, così come formulata dall'ASP competente, fatto salvo il diritto ad adire l'Autorità giudiziaria e nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 7 e ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, cessa la remunerazione delle prestazioni sanitarie a carico del servizio sanitario regionale e si applica la sospensione dell'accreditamento istituzionale, fino alla rimozione della condizione sospensiva, ai sensi dell'art. 8 quinquies, comma 2 quinquies del D.Lgs. n. 502/1992 (introdotto dal comma 1 quinquies dell'art. 79 del D.L. n. 112/2008, convertito nella legge n. 133/2008).

In tale ultimo caso, a conclusione delle attività negoziali le ASP informeranno l'Assessorato regionale della salute e accantoneranno, a valere sul corrispondente aggre gato, le somme relative al budget da attribuire alla struttura e/o allo specialista ricorrente, fino alla definizione dell'eventuale contenzioso.

Art. 17

I direttori generali delle aziende sanitarie provinciali dovranno espletare le attività negoziali con i soggetti erogatori, o con le OO.SS. da essi delegate, entro 60 giorni dalla notifica del presente decreto, nel rispetto degli obiettivi assegnati. Si fa obbligo ai direttori generali di inviare, nei 15 giorni successivi, in formato elettronico, i contratti sottoscritti con gli erogatori nel rispetto degli aggregati di cui ai precedenti articoli, nonché prospetti riassuntivi dei dati contrattuali secondo le indicazioni dell'Assessorato regionale della salute.

Art. 18

Gli oneri discendenti dal presente decreto trovano copertura nell'ambito delle risorse del fondo sanitario regionale assegnate per quota capitaria alle AA.SS.PP. dalla Regione siciliana per l'anno 2017.

Art. 19

Il presente decreto sarà notificato alle aziende sanitarie provinciali e, da queste, a tutti i centri privati accreditati che erogano prestazioni di specialistica ambulatoriale per conto del Servizio sanitario regionale.

Il presente provvedimento, unitamente agli allegati che formano parte integrante dello stesso, è trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la relativa pubblicazione e, successivamente, al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti nel sito istituzionale, a fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on line.

Palermo, 29 dicembre 2017.

RAZZA