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L'efficacia delle misure di cui alla presente ordinanza è prorogata:

- dall'art. 1, comma 1, dell'Ord. Pres. 14 luglio 2020, n. 27 al 31 luglio 2020 compreso;

- dall'art. 1, comma 1, dell'Ord. Pres. 31 luglio 2020, n. 30 al 10 settembre 2020 compreso;

- dall'art. 1, comma 1, dell'Ord. Pres. 10 settembre 2020, n. 34 al 7 ottobre 2020 compreso.

ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE 2 luglio 2020, n. 26

SUPPLEMENTO ORDINARIO n. 1 G.U.R.S. 10 luglio 2020, n. 38

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.

TESTO COORDINATO (all'Ord. Pres. 31 luglio 2020, n. 30)

L'efficacia delle misure di cui alla presente ordinanza è prorogata:

- dall'art. 1, comma 1, dell'Ord. Pres. 14 luglio 2020, n. 27 al 31 luglio 2020 compreso;

- dall'art. 1, comma 1, dell'Ord. Pres. 31 luglio 2020, n. 30 al 10 settembre 2020 compreso;

- dall'art. 1, comma 1, dell'Ord. Pres. 10 settembre 2020, n. 34 al 7 ottobre 2020 compreso.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto l'art. 32 della Costituzione;

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale dichiara, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto l'articolo 3, comma 6-bis e l'articolo 4 del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, del 25 febbraio 2020, dell'1 marzo 2020, del 4 marzo 2020, dell'8 marzo 2020, del 9 marzo 2020, dell'11 marzo 2020, del 22 marzo 2020, dell'1 aprile 2020, del 10 aprile 2020, del 26 aprile 2020, del 17 maggio 2020 e dell'11 giugno 2020;

Visto il decreto legge 16 maggio 2020, n. 33;

Viste le Ordinanze contingibili e urgenti n. 1 del 25 febbraio 2020, n. 2 del 26 febbraio 2020, nn. 3 e 4 dell'8 marzo 2020, n. 5 del 13 marzo 2020, n. 6 del 19 marzo 2020, n. 7 del 20 marzo 2020, nn. 8, 9 e 10 del 23 marzo 2020, n. 11 del 25 marzo 2020, n. 12 del 29 marzo 2020, n. 13 dell'1 aprile 2020, n. 14 del 3 aprile 2020, n. 15 dell'8 aprile 2020, n. 16 dell'11 aprile 2020, n. 17 del 18 aprile 2020, n. 18 del 30 aprile 2020 e nn. 19 e 20 dell'1 maggio 2020, n. 21 del 17 maggio 2020, n. 22 del 2 giugno 2020, n. 23 del 3 giugno 2020, n. 24 del 6 giugno 2020 e n. 25 del 13 giugno 2020, adottate dal Presidente della Regione Siciliana ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, recanti misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica;

Viste le Circolari del Soggetto attuatore ex OCDPC n. 630/2020 e le Circolari dell'Assessorato della Salute della Regione Siciliana;

Visto il parere del 18 aprile 2020 del Comitato tecnico-scientifico in relazione allo stato di avanzamento dell'emergenza in Sicilia e programmazione della fase di post-lockdown (fase 2), nonché la tabella sinottica denominata "classe di rischio dei lavoratori in relazione all'aggregazione sociale con modello in fase di studio con indicazioni sull'uso di DPI e del distanziamento";

Visto il decreto del Ministro della Salute del 30 aprile 2020, con il quale sono stati adottati i criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020;

Considerato che, ai sensi del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, le Regioni devono quotidianamente monitorare l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, ove occorra, introdurre misure limitative delle attività economiche, produttive e sociali;

Ritenuto inoltre, che le misure limitative della circolazione all'interno del territorio regionale di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, possono essere adottate o reiterate, ai sensi degli stessi articoli 2 e 3, con riferimento a specifiche aree del territorio medesimo interessate da particolare aggravamento della situazione epidemiologica.

Valutato l'andamento epidemiologico nel territorio siciliano, come già accertato dai competenti Organi di controllo nazionali e della Regione, è di livello "basso";

Ordina:

L'efficacia delle misure di cui alla presente ordinanza è prorogata:

- dall'art. 1, comma 1, dell'Ord. Pres. 14 luglio 2020, n. 27 al 31 luglio 2020 compreso;

- dall'art. 1, comma 1, dell'Ord. Pres. 31 luglio 2020, n. 30 al 10 settembre 2020 compreso;

- dall'art. 1, comma 1, dell'Ord. Pres. 10 settembre 2020, n. 34 al 7 ottobre 2020 compreso.

Art. 1

Abrogazione e sostituzione dell'articolo 5 dell'ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 25 del 13 giugno 2020

(integrato dall'art. 2, comma 1, dell'Ord. Pres. 31 luglio 2020, n. 30)

L'articolo 5 della Ordinanza contingibile e urgente n. 25 del 13 giugno 2020 del Presidente della Regione Siciliana è integralmente abrogato e sostituito dal seguente: "gli spostamenti infra ed interregionali non sono soggetti ad alcuna limitazione, permanendo l'obbligo di osservanza delle misure di contenimento del contagio.

I controlli sanitari sui passeggeri in arrivo ed in partenza nei porti e negli aeroporti sono di competenza nazionale e ricadono nella responsabilità degli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera (Usmaf), che provvede a organizzare adeguati servizi.

Gli esercenti di servizio di trasporto pubblico locale di linee extraurbane su gomma assicurano i servizi garantendo gli assetti previsti dagli attuali contratti stipulati con la Regione Siciliana.

Gli esercenti di servizio di trasporto pubblico locale di linee urbane su gomma assicurano i servizi garantendo gli assetti previsti dagli attuali contratti stipulati con le Amministrazioni Comunali.

Gli esercenti di servizi di trasporto pubblico locale di linea che effettuano i collegamenti a mezzo navi - traghetto e a mezzo unità veloci con le Isole minori della Regione Siciliana devono effettuare i servizi secondo gli assetti stagionali previsti dagli attuali contratti stipulati con la Regione Siciliana e l'Amministrazione dello Stato.

Nel rispetto delle misure di carattere sanitario finalizzate alla prevenzione e al contenimento dell'infezione da Covid-19 di cui alle disposizioni nazionali vigenti in materia, è consentita l'occupazione del 100% dei posti a sedere e in piedi per i quali il mezzo è omologato, in deroga all'obbligo di distanziamento interpersonale di almeno un metro e al coefficiente di riempimento dei mezzi, fissato dal DPCM dell'11 giugno 2020.

Tali misure si applicano anche al Trasporto Pubblico Regionale/Locale di linea ferroviario, automobilistico extraurbano nonché al Trasporto Pubblico non di linea e servizi autorizzati (taxi, noleggio con conducente, noleggio senza conducente, sia automobilistico che bus, autobus a fini turistici), trasporto pubblico funiviario.

E' ripristinata nella Regione Siciliana la possibilità di "bigliettazione a bordo mezzo" per gli esercenti di Trasporto pubblico locale di linea su gomma, urbano ed extraurbano.".

L'efficacia delle misure di cui alla presente ordinanza è prorogata:

- dall'art. 1, comma 1, dell'Ord. Pres. 14 luglio 2020, n. 27 al 31 luglio 2020 compreso;

- dall'art. 1, comma 1, dell'Ord. Pres. 31 luglio 2020, n. 30 al 10 settembre 2020 compreso;

- dall'art. 1, comma 1, dell'Ord. Pres. 10 settembre 2020, n. 34 al 7 ottobre 2020 compreso.

Art. 2

Disposizioni finali

La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza comporta le conseguenze sanzionatorie previste dalla legge vigente.

L'Ordinanza, con validità dal 4 luglio 2020 fino al 14 luglio 2020 compreso, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, anche con valore di notifica individuale, e sul sito internet istituzionale. Essa, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti, ai Comuni e alle ASP.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Palermo, 2 luglio 2020.

MUSUMECI