
L'efficacia delle misure di cui alla presente ordinanza è prorogata:
- dall'art. 1, comma 1, dell'Ord. Pres. 10 settembre 2020, n. 34 al 7 ottobre 2020 compreso;
- per la proroga dell'efficacia della presente si rimanda all'art. 7, comma 4, dell'Ord. Pres. 15 ottobre 2020, n. 42 e all'art. 7, comma 4, dell'Ord. Pres. 19 ottobre 2020, n. 48.
ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE 30 luglio 2020, n. 29
G.U.R.S. 7 agosto 2020, n. 42
Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.
L'efficacia delle misure di cui alla presente ordinanza è prorogata:
- dall'art. 1, comma 1, dell'Ord. Pres. 10 settembre 2020, n. 34 al 7 ottobre 2020 compreso;
- per la proroga dell'efficacia della presente si rimanda all'art. 7, comma 4, dell'Ord. Pres. 15 ottobre 2020, n. 42 e all'art. 7, comma 4, dell'Ord. Pres. 19 ottobre 2020, n. 48.
Visto l'art. 32 della Costituzione;
Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale dichiara, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Visto l'articolo 3, comma 6-bis e l'articolo 4 del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, del 25 febbraio 2020, dell'1 marzo 2020, del 4 marzo 2020, dell'8 marzo 2020, del 9 marzo 2020, dell'11 marzo 2020, del 22 marzo 2020, dell'1 aprile 2020, del 10 aprile 2020, del 26 aprile 2020, del 17 maggio 2020, dell'11 giugno 2020 e del 14 luglio 2020;
Visto il decreto legge 16 maggio 2020, n. 33;
Viste le Ordinanze contingibili e urgenti n. 1 del 25 febbraio 2020, n. 2 del 26 febbraio 2020, nn. 3 e 4 dell'8 marzo 2020, n. 5 del 13 marzo 2020, n. 6 del 19 marzo 2020, n. 7 del 20 marzo 2020, nn. 8, 9 e 10 del 23 marzo 2020, n. 11 del 25 marzo 2020, n. 12 del 29 marzo 2020, n. 13 dell'1 aprile 2020, n. 14 del 3 aprile 2020, n. 15 dell'8 aprile 2020, n. 16 dell'11 aprile 2020, n. 17 del 18 aprile 2020, n. 18 del 30 aprile 2020 e nn. 19 e 20 dell'1 maggio 2020, n. 21 del 17 maggio 2020, n. 22 del 2 giugno 2020, n. 23 del 3 giugno 2020, n. 24 del 6 giugno 2020, n. 25 del 13 giugno 2020 e n. 26 del 2 luglio 2020, nn. 27 e 28 del 14 luglio 2020, adottate dal Presidente della Regione Siciliana ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, recanti misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica;
Viste le Circolari del Soggetto attuatore ex OCDPC n. 630/2020 e le Circolari dell'Assessorato della Salute della Regione Siciliana;
Visto il decreto del Ministro della Salute del 30 aprile 2020, con il quale sono stati adottati i criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020;
Considerato che l'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 giugno 2020 disciplina l'accesso nel territorio italiano, anche tramite mezzi di trasporto marittimo, disponendo misure specifiche per garantire la prevenzione del contagio;
Ritenuto che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 luglio 2020 ha integralmente prorogato, fino al 31 luglio 2020, tutte le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 giugno 2020;
Considerato l'articolo 1, comma 14, del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33;
Valutato l'attuale andamento epidemiologico nel territorio siciliano, come già accertato dai competenti Organi di controllo nazionali e della Regione, aggiornato alla data del 7 luglio 2020, è complessivamente positivo;
Ritenuto che nelle coste dell'Isola, mediante mezzi di trasporto marittimo di ONG o di fortuna, sono in corso sbarchi incontrollati di soggetti che non rispettano le misure di prevenzione indicate nell'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 giugno 2020;
Valutato che decine di soggetti sbarcati in Sicilia sono risultati positivi al Covid-19 e che, ove non vengano disposte idonee misure di prevenzione, il rischio incontrollato degli accessi possa sensibilmente aumentare la diffusione dei contagi ed esporre ad un grave pregiudizio l'intera popolazione;
Ritenuto che appare indispensabile disporre, limitatamente ai porti in cui sono frequenti gli sbarchi incontrollati e nei relativi hotspot, la istituzione di "Aree speciali di controllo-ASC" in cui è vietato l'accesso e l'uscita di ogni persona, ad eccezione degli operatori sanitari, socio-sanitari e delle Forze dell'ordine;
Visto il decreto monocratico del Presidente del T.A.R. Palermo del 10 aprile 2020 secondo cui sono prevalenti "gli aspetti di massima prudenza sanitaria e prevenzione epidemiologica" sottesi alle Ordinanze contingibili e urgenti del Presidente della Regione Siciliana, tenuto anche conto della "ormai conclamata e progressiva situazione di emergenza epidemiologica", nonché della "insularità del territorio regionale" e, quindi, della "praticabilità di un effettivo e capillare controllo del movimento da e per la Sicilia";
Ordina:
L'efficacia delle misure di cui alla presente ordinanza è prorogata:
- dall'art. 1, comma 1, dell'Ord. Pres. 10 settembre 2020, n. 34 al 7 ottobre 2020 compreso;
- per la proroga dell'efficacia della presente si rimanda all'art. 7, comma 4, dell'Ord. Pres. 15 ottobre 2020, n. 42 e all'art. 7, comma 4, dell'Ord. Pres. 19 ottobre 2020, n. 48.
Ambito di applicazione e linee generali
1. I migranti che raggiungono le coste siciliane con imbarcazioni di grandi dimensioni, con mezzi di soccorso delle O.N.G. (o di organizzazioni statali, europee o internazionali) ovvero con mezzi propri sono sottoposti a visita medica dal personale preposto dall'Autorità Sanitaria Regionale (anche in sostituzione del personale Usmaf) per accertarne le relative condizioni di salute e la eventuale sintomatologia che riconduca alla infezione da Covid-19.
2. Essi sono, quindi, posti in regime di quarantena per un tempo non inferiore a giorni quattordici a bordo della nave di arrivo ove ciò sia consentito in sicurezza, ovvero su "navi-quarantena" all'uopo predisposte dalle Autorità del Governo centrale.
3. Nel caso in cui le Autorità di Governo non abbiano predisposto adeguate "navi-quarantena", ovvero nel caso in cui le stesse siano complete nel numero massimo dei posti disponibili, il Prefetto competente per territorio attiva le procedure previste per la distribuzione dei migranti sull'intero territorio nazionale informando il Ministero dell'Interno ed individua, altresì, una struttura per l'eventuale ospitalità dei migranti in transito verso altre destinazioni.
4. Al fine di evitare assembramenti di persone, anche alla luce del crescente contagio tra i cittadini stranieri giunti sul territorio della Regione, è fatto divieto di individuare qualsivoglia struttura di passaggio in contrasto con le linee guida nazionali sulla distanza minima di 1,5 mt tra ciascun soggetto ivi ospitato.
L'efficacia delle misure di cui alla presente ordinanza è prorogata:
- dall'art. 1, comma 1, dell'Ord. Pres. 10 settembre 2020, n. 34 al 7 ottobre 2020 compreso;
- per la proroga dell'efficacia della presente si rimanda all'art. 7, comma 4, dell'Ord. Pres. 15 ottobre 2020, n. 42 e all'art. 7, comma 4, dell'Ord. Pres. 19 ottobre 2020, n. 48.
Accertamenti diagnostici obbligatori per Covid-19
1. E' fatto obbligo di eseguire l'accertamento diagnostico in ordine alla eventuale positività da Covid-19 su tutti i migranti, tenuto conto delle disposizioni che seguono:
a) per i soggetti che presentano sintomatologia (e cioè, a titolo esemplificativo: rinorrea, tosse, temperatura corporea non inferiore a 37,5°): il personale sanitario provvede all'esame della estrazione dell'RNA virale attraverso il prelievo con tampone oro-rinofaringeo. In attesa dell'esito dell'esame, il "caso sospetto" è posto in isolamento ed è effettuata la ricognizione dei prossimi congiunti e tracciata una scheda per la ricostruzione epidemiologica della provenienza dell'area di contagio. Nel caso di esito positivo del tampone, è confermato il provvedimento di isolamento e si esegue il protocollo di gestione dei "casi positivi". Nel caso di accertamento negativo, il soggetto interessato prosegue il periodo di quarantena e, poi, al termine dello stesso, ripete l'esame diagnostico;
b) per i soggetti posti in quarantena al momento del loro arrivo: il personale sanitario provvede all'esame della estrazione dell'RNA virale attraverso il prelievo con tampone oro-rino-faringeo. Nel caso di esito positivo del tampone, è disposto l'isolamento obbligatorio in strutture adeguate e si esegue il protocollo di gestione dei "casi positivi". Nel caso di accertamento negativo, il soggetto interessato prosegue il periodo di quarantena e, poi, al termine dello stesso, ripete l'esame diagnostico;
c) per i soggetti in transito: nel caso in cui l'Autorità di Pubblica Sicurezza disponga l'immediato trasferimento del migrante presso altra struttura, l'esame del tampone oro-rino-faringeo è effettuato nella struttura di ricezione. In tale caso è comunque effettuato, ove le autorità sanitarie lo ritengano possibile, un test sierologico al fine di evidenziare la eventuale presenza di anticorpi.
2. Gli accertamenti sierologico e/o del prelievo dell'RNA sono eseguiti prioritariamente a bordo delle navi.
3. In ogni caso è garantita la sicurezza degli operatori sanitari e di polizia mediante utilizzo di adeguati DPI.
L'efficacia delle misure di cui alla presente ordinanza è prorogata:
- dall'art. 1, comma 1, dell'Ord. Pres. 10 settembre 2020, n. 34 al 7 ottobre 2020 compreso;
- per la proroga dell'efficacia della presente si rimanda all'art. 7, comma 4, dell'Ord. Pres. 15 ottobre 2020, n. 42 e all'art. 7, comma 4, dell'Ord. Pres. 19 ottobre 2020, n. 48.
Istituzione delle "aree speciali di controllo-ASC"
1. Sono istituite le "aree speciali di controllo-ASC" nelle zone portuali di sbarco.
2. Sono, altresì, istituite le "aree speciali di controllo-ASC" nelle aree - identificate nei confini dalle Prefetture competenti per territorio - limitrofe a tutti gli Hotspot di stanza nel territorio della Regione Siciliana e nei centri di accoglienza migranti.
3. E' fatto divieto di ingresso e di uscita dalle "ASC", con eccezione del personale autorizzato.
L'efficacia delle misure di cui alla presente ordinanza è prorogata:
- dall'art. 1, comma 1, dell'Ord. Pres. 10 settembre 2020, n. 34 al 7 ottobre 2020 compreso;
- per la proroga dell'efficacia della presente si rimanda all'art. 7, comma 4, dell'Ord. Pres. 15 ottobre 2020, n. 42 e all'art. 7, comma 4, dell'Ord. Pres. 19 ottobre 2020, n. 48.
Procedure di selezione del personale dedicato
1. Il Dipartimento della Pianificazione Strategica dell'Assessorato Regionale per la Salute è autorizzato ad emanare una procedura di selezione per il personale medico, infermieristico e OSS, nonché per ulteriori profili eventualmente necessari (quali psicolgi, ecc..), da dedicare all'emergenza migranti.
2. Le procedure di selezione potranno avvenire ai sensi della vigente normativa emergenziale ed essere poste nella contabilità speciale della Ordinanza di Protezione Civile.
L'efficacia delle misure di cui alla presente ordinanza è prorogata:
- dall'art. 1, comma 1, dell'Ord. Pres. 10 settembre 2020, n. 34 al 7 ottobre 2020 compreso;
- per la proroga dell'efficacia della presente si rimanda all'art. 7, comma 4, dell'Ord. Pres. 15 ottobre 2020, n. 42 e all'art. 7, comma 4, dell'Ord. Pres. 19 ottobre 2020, n. 48.
Obblighi di comunicazione
1. Al fine di predisporre tempestivi servizi sanitari, con adeguato personale, per adempiere alle procedure di cui agli artt. 1 e 2 della presente Ordinanza, le Prefetture competenti per territorio informeranno dell'arrivo dei migranti l'Autorità Sanitaria Regionale mediante informativa al Dipartimento delle Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico.
2. Del trasferimento dei migranti presi in carico nei Centri di accoglienza presso la Regione e, comunque, sbarcati in Sicilia viene data tempestiva comunicazione, da parte delle Prefetture competenti per territorio, al Dipartimento di Protezione civile della Presidenza della Regione Siciliana.
L'efficacia delle misure di cui alla presente ordinanza è prorogata:
- dall'art. 1, comma 1, dell'Ord. Pres. 10 settembre 2020, n. 34 al 7 ottobre 2020 compreso;
- per la proroga dell'efficacia della presente si rimanda all'art. 7, comma 4, dell'Ord. Pres. 15 ottobre 2020, n. 42 e all'art. 7, comma 4, dell'Ord. Pres. 19 ottobre 2020, n. 48.
Disposizioni finali
La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza comporta le conseguenze sanzionatorie previste dalla legge vigente.
La presente Ordinanza, con validità dal 30 luglio 2020 fino al 10 settembre 2020 compreso, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, anche con valore di notifica individuale, e sul sito internet istituzionale. Essa, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti, ai Comuni e alle ASP.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
Palermo, 30 luglio 2020
MUSUMECI