
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/2235 DELLA COMMISSIONE, 16 dicembre 2020
G.U.U.E. 30 dicembre 2020, n. L 442
Regolamento recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari, i modelli di certificati ufficiali e i modelli di certificati sanitari/ufficiali per l'ingresso nell'Unione e i movimenti all'interno dell'Unione di partite di determinate categorie di animali e merci nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga il regolamento (CE) n. 599/2004, i regolamenti di esecuzione (UE) n. 636/2014 e (UE) 2019/628, la direttiva 98/68/CE e le decisioni 2000/572/CE, 2003/779/CE e 2007/240/CE. (Testo rilevante ai fini del SEE)
TESTO COORDINATO (al Reg. (UE) 2024/2020)
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrata in vigore il: 19 gennaio 2021
Applicabile dal: 21 aprile 2021
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2, lettera a),
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (2), in particolare l'articolo 168, paragrafo 4, l'articolo 224, paragrafo 4, l'articolo 238, paragrafo 3, e l'articolo 239, paragrafo 3,
visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (3), in particolare l'articolo 90, primo comma, e l'articolo 126, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
1) Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce le norme relative alle malattie degli animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, comprese le prescrizioni per la certificazione sanitaria ufficiale per diversi movimenti di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale. Tali prescrizioni, che riguardano tra l'altro i movimenti di determinati animali acquatici vivi e prodotti di origine animale destinati al consumo umano, sono ulteriormente specificate nel regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione (4), a norma del regolamento (UE) 2016/429. Detto regolamento conferisce inoltre alla Commissione il potere di adottare atti di esecuzione che stabiliscano norme relative ai modelli di tali certificati sanitari, nonché norme relative alle informazioni che devono figurare in determinati documenti e dichiarazioni richiesti per l'ingresso nell'Unione di tali partite. Tale regolamento conferisce altresì alla Commissione il potere di stabilire norme speciali relative ai modelli di certificati sanitari, dichiarazioni e altri documenti per animali, materiale germinale e prodotti di origine animale. Il regolamento (UE) 2016/429 prevede inoltre che i certificati sanitari possano contenere anche altre informazioni richieste a norma di altri atti legislativi dell'Unione.
2) Il regolamento delegato (UE) 2020/692 stabilisce prescrizioni integrative in materia di sanità animale per l'ingresso nell'Unione di partite di determinati animali, compresi gli animali acquatici vivi, materiale germinale e prodotti di origine animale. Esso prescrive in particolare che tali partite siano accompagnate dal certificato sanitario e, qualora sia previsto dal medesimo regolamento, da una dichiarazione o altri documenti. Tali regolamenti delegati stabiliscono le prescrizioni che devono rispettare gli animali e le merci destinati al consumo umano che entrano nell'Unione.
3) L'articolo 168, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) 2016/429 stabilisce norme relative alle informazioni contenute nel certificato sanitario che deve accompagnare i movimenti all'interno di uno Stato membro o da uno Stato membro ad un altro di partite di prodotti di origine animale ottenuti da animali terrestri, e conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati che integrano tali norme. Nel presente regolamento dovrebbero pertanto essere stabiliti modelli di certificati sanitari per tali movimenti di prodotti di origine animale fabbricati o trasformati in stabilimenti, stabilimenti alimentari o zone sottoposti a misure di emergenza o a restrizioni dei movimenti.
4) L'articolo 224, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/429 conferisce alla Commissione il potere di stabilire norme relative ai modelli dei certificati sanitari.
5) Inoltre l'articolo 238, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429 conferisce alla Commissione il potere di stabilire, mediante atti di esecuzione, norme relative al contenuto e al formato dei modelli di certificati sanitari, dichiarazioni ed altri documenti per l'ingresso nell'Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale.
6) L'articolo 239, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429 conferisce alla Commissione il potere di stabilire, mediante atti di esecuzione, norme relative al contenuto e al formato dei modelli di certificati sanitari, dichiarazioni ed altri documenti per l'ingresso nell'Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale per i quali l'Unione non è il luogo di destinazione finale.
7) Al fine di garantire la chiarezza giuridica e la coerenza delle norme relative agli animali e alle merci destinati al consumo umano, nel presente regolamento dovrebbero essere stabiliti modelli di certificati ufficiali contenenti le prescrizioni in materia di sanità animale per tali movimenti di determinati animali acquatici vivi e prodotti di origine animale.
8) Il regolamento (UE) 2017/625 disciplina l'esecuzione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali effettuate dalle autorità competenti degli Stati membri al fine di garantire la conformità alla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del medesimo regolamento, tra l'altro nei settori relativi alla sicurezza alimentare in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione, alle prescrizioni in materia di salute e benessere degli animali e ai sottoprodotti di origine animale. Detto regolamento prevede talune norme relative alla certificazione ufficiale quando la normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, o all'articolo 126, paragrafo 2, lettera c), del medesimo regolamento prescrive il rilascio di certificati ufficiali. In assenza di norme più specifiche nel regolamento (UE) 2016/429, tali norme relative alla certificazione ufficiale si applicano ai certificati di cui al presente regolamento.
9) In particolare l'articolo 90, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625 conferisce alla Commissione il potere di stabilire, mediante atti di esecuzione, norme relative ai modelli di certificati ufficiali e per il loro rilascio.
10) La normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625 comprende prescrizioni in materia di salute animale, ma anche, tra l'altro, norme nei settori della sicurezza alimentare e del benessere degli animali. Ai fini della chiarezza giuridica e per ridurre al minimo gli oneri amministrativi in sede di rilascio dei certificati, il presente regolamento dovrebbe comprendere certificati sanitari, che devono essere firmati dal veterinario ufficiale, certificati ufficiali, che devono essere firmati dal certificatore, e certificati sanitari/ufficiali, che devono essere firmati dal veterinario ufficiale o dal certificatore, con riferimento a determinati prodotti.
11) Il presente regolamento dovrebbe inoltre tenere conto di talune definizioni stabilite in altri atti dell'Unione, quali le definizioni stabilite nell'allegato I del regolamento (CE) n. 853/2004 e nell'allegato II, parte IX, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), così come le definizioni stabilite nel regolamento di esecuzione (UE) n. 208/2013 della Commissione (6) e nel regolamento delegato (UE) 2019/625 della Commissione (7).
12) Il regolamento (UE) 2016/429 mira a ridurre gli oneri amministrativi connessi alla certificazione e alla notifica ricorrendo quanto più possibile alle tecnologie dell'informazione per molteplici scopi. Detto regolamento stabilisce inoltre talune norme relative alla possibilità che determinate partite siano accompagnate da certificati sanitari elettronici anziché da certificati sanitari rilasciati in formato cartaceo. A norma del regolamento (UE) 2017/625 le partite di animali e merci devono essere accompagnate da un certificato ufficiale rilasciato in formato cartaceo o elettronico. Inoltre l'articolo 90, primo comma, lettera f), di tale regolamento conferisce alla Commissione il potere di stabilire, mediante atti di esecuzione, norme per il rilascio di certificati elettronici e per l'uso di firme elettroniche. E' pertanto opportuno stabilire prescrizioni comuni per quanto riguarda il rilascio di certificati nei due formati, oltre alle prescrizioni di cui agli articoli 150 e 217 del regolamento (UE) 2016/429 e al titolo II, capo VII, del regolamento (UE) 2017/625.
13) Al fine di facilitare i controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri di ingresso nell'Unione, le prescrizioni relative ai certificati per l'ingresso nell'Unione dovrebbero comprendere prescrizioni linguistiche.
14) A norma del regolamento (UE) 2017/625, il sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali (IMSOC) deve permettere l'elaborazione, il trattamento e la trasmissione di certificati ufficiali, anche in forma elettronica. Conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione (8), il sistema esperto per il controllo degli scambi (TRACES) è l'elemento dell'IMSOC che consente di elaborare i certificati per via elettronica, prevenendo in tal modo eventuali pratiche fraudolente o ingannevoli relativamente ai certificati sanitari, ai certificati ufficiali o ai certificati sanitari/ufficiali. A tal fine il presente regolamento dovrebbe stabilire modelli standard di certificati ufficiali compatibili con il sistema TRACES.
15) L'articolo 90, primo comma, lettera c), del regolamento (UE) 2017/625 conferisce alla Commissione il potere di stabilire, mediante atti di esecuzione, norme relative alle procedure da seguire per il rilascio di certificati di sostituzione. E' pertanto opportuno stabilire prescrizioni comuni per quanto riguarda la sostituzione dei certificati e tali prescrizioni comuni, che dovrebbero applicarsi ai certificati sanitari, che devono essere firmati dal veterinario ufficiale, ai certificati ufficiali, che devono essere firmati dal certificatore, e ai certificati sanitari/ufficiali, che devono essere firmati dal veterinario ufficiale o dal certificatore, dovrebbero figurare nel presente regolamento.
16) Per evitare usi impropri e abusi, è importante definire norme relative ai casi in cui un certificato di sostituzione può essere rilasciato e le prescrizioni che devono essere soddisfatte da tali certificati. Tali casi dovrebbero essere limitati a errori amministrativi e ai casi in cui il certificato iniziale è stato danneggiato o smarrito.
17) L'articolo 237, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/429 dispone che gli Stati membri autorizzino l'ingresso nell'Unione di partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale solo se tali partite sono accompagnate da un certificato sanitario, a meno che sia prevista una deroga all'articolo 237, paragrafo 4, lettera a), del medesimo regolamento. L'articolo 126, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2017/625 dispone che le partite di determinati animali e merci che entrano nell'Unione siano accompagnate da un certificato ufficiale, un attestato ufficiale, o qualsiasi altra prova che le partite sono conformi a quanto prescritto dalla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del medesimo regolamento.
18) A tale riguardo il regolamento delegato (UE) 2019/625 prevede un elenco di merci e animali destinati al consumo umano, in particolare prodotti di origine animale, insetti vivi, germogli destinati al consumo umano e semi destinati alla produzione di germogli destinati al consumo umano, che devono essere accompagnati da un certificato ufficiale al momento dell'ingresso nell'Unione. Al fine di facilitare i controlli ufficiali al momento dell'ingresso nell'Unione di partite di prodotti di origine animale, insetti vivi, germogli destinati al consumo umano e semi destinati alla produzione di germogli destinati al consumo umano, dovrebbero essere stabiliti modelli di certificati ufficiali per tali merci e animali destinati al consumo umano.
19) L'articolo 90, primo comma, lettera e), del regolamento (UE) 2017/625 conferisce alla Commissione il potere di stabilire, mediante atti di esecuzione, norme relative al formato dei documenti che devono accompagnare animali e merci dopo l'effettuazione dei controlli ufficiali. Conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, lettera f), del regolamento delegato (UE) 2019/624 della Commissione (9), i certificati sanitari devono accompagnare gli animali al macello dopo che l'ispezione ante mortem è stata effettuata presso l'azienda di provenienza. Il formato di tali certificati dovrebbe pertanto essere stabilito nel presente regolamento.
20) In caso di macellazione d'urgenza di determinate categorie di animali al di fuori del macello, per motivi di armonizzazione e di chiarezza è opportuno stabilire nel presente regolamento un modello di certificato per la dichiarazione che deve essere rilasciata dal veterinario ufficiale conformemente all'allegato III, sezione I, capitolo VI, punto 6, del regolamento (CE) n. 853/2004.
21) Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/628 della Commissione (10) stabilisce, tra l'altro, norme integrative per l'applicazione uniforme degli articoli 88 e 89 del regolamento (UE) 2017/625 nonché i modelli di certificati ufficiali ivi elencati. Il regolamento (UE) 2016/429 abroga tuttavia alcuni atti giuridici citati nel suddetto regolamento di esecuzione. Pertanto, per motivi di armonizzazione e di chiarezza, al fine di evitare una duplicazione delle norme, i modelli di certificati di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2019/628 dovrebbero essere sostituiti dai certificati di cui al presente regolamento e il regolamento di esecuzione (UE) 2019/628 dovrebbe essere abrogato.
22) Dato che le norme stabilite nel regolamento (CE) n. 599/2004 della Commissione (11), nel regolamento di esecuzione (UE) n. 636/2014 della Commissione (12) e nelle decisioni 2000/572/CE (13), 2003/779/CE (14) e 2007/240/CE (15) della Commissione sono ora incluse nel presente regolamento, tali atti giuridici dovrebbero essere abrogati.
23) Il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (16) abroga la direttiva 95/53/CE del Consiglio (17). La direttiva 98/68/CE della Commissione (18) ha stabilito il modello di documento per l'entrata di alimenti per animali provenienti da paesi terzi e modalità relative ai controlli di tali alimenti per animali alle frontiere esterne. Dal momento che, a norma del regolamento (UE) 2017/625, non sono più previsti controlli obbligatori sistematici degli alimenti per animali ai posti di controllo frontalieri di ingresso nell'Unione, il documento di entrata stabilito dalla direttiva 98/68/CE diviene privo di oggetto.
24) E' opportuno introdurre un periodo transitorio per tenere conto della situazione specifica delle autorità competenti dei paesi terzi che devono adottare i provvedimenti necessari per garantire la conformità al presente regolamento e della situazione specifica delle spedizioni di partite di animali e merci accompagnate da certificati rilasciati a norma del regolamento (UE) n. 28/2012 della Commissione (19) e del regolamento di esecuzione (UE) 2019/628 prima della data di applicazione del presente regolamento.
25) Dato che il regolamento (UE) 2016/429 si applica a decorrere dal 21 aprile 2021, anche il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere da tale data.
26) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU L 139 del 30.4.2004.
GU L 84 del 31.3.2016.
GU L 95 del 7.4.2017.
Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020).
Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013).
Regolamento di esecuzione (UE) n. 208/2013 della Commissione, dell'11 marzo 2013, recante le prescrizioni in materia di rintracciabilità per i germogli e i semi destinati alla produzione di germogli (GU L 68 del 12.3.2013).
Regolamento delegato (UE) 2019/625 della Commissione, del 4 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni per l'ingresso nell'Unione di partite di determinati animali e merci destinati al consumo umano (GU L 131 del 17.5.2019).
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione, del 30 settembre 2019, che stabilisce norme per il funzionamento del sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali e dei suoi elementi di sistema («il regolamento IMSOC») (GU L 261 del 14.10.2019).
Regolamento delegato (UE) 2019/624 della Commissione, dell'8 febbraio 2019, recante norme specifiche per l'esecuzione dei controlli ufficiali sulla produzione di carni e per le zone di produzione e di stabulazione dei molluschi bivalvi vivi in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 131 del 17.5.2019).
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/628 della Commissione, dell'8 aprile 2019, relativo a modelli di certificati ufficiali per determinati animali e merci che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 e il regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 per quanto riguarda tali modelli di certificati (GU L 131 del 17.5.2019).
Regolamento (CE) n. 599/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004, concernente l'adozione di un modello armonizzato di certificato e di verbale d'ispezione relativi agli scambi intracomunitari di animali e di prodotti di origine animale (GU L 94 del 31.3.2004).
Regolamento di esecuzione (UE) n. 636/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, relativo ad un modello di certificato per gli scambi commerciali di selvaggina selvatica grossa non scuoiata (GU L 175 del 14.6.2014).
Decisione 2000/572/CE della Commissione, dell'8 settembre 2000, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l'importazione di preparazioni di carni in provenienza dai paesi terzi nella Comunità (GU L 240 del 23.9.2000).
Decisione 2003/779/CE della Commissione, del 31 ottobre 2003, che stabilisce le norme di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l'importazione di involucri di origine animale da paesi terzi (GU L 285 dell'1.11.2003)).
Decisione 2007/240/CE della Commissione, del 16 aprile 2007, che istituisce nuovi certificati veterinari per l'introduzione nella Comunità di animali vivi, sperma, embrioni, ovuli e prodotti d'origine animale nell'ambito delle decisioni 79/542/CEE, 92/260/CEE, 93/195/CEE, 93/196/CEE, 93/197/CEE, 95/328/CE, 96/333/CE, 96/539/CE, 96/540/CE, 2000/572/CE, 2000/585/CE, 2000/666/CE, 2002/613/CE, 2003/56/CE, 2003/779/CE, 2003/804/CE, 2003/858/CE, 2003/863/CE, 2003/881/CE, 2004/407/CE, 2004/438/CE, 2004/595/CE, 2004/639/CE e 2006/168/CE (GU L 104 del 21.4.2007).
Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165 del 30.4.2004).
Direttiva 95/53/CE del Consiglio, del 25 ottobre 1995, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale (GU L 265 dell'8.11.1995).
Direttiva 98/68/CE della Commissione, del 10 settembre 1998, che stabilisce il modello di documento di cui all'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 95/53/CE del Consiglio nonché talune modalità relative ai controlli, all'entrata nella Comunità, di alimenti per animali provenienti da paesi terzi (GU L 261 del 24.9.1998).
Regolamento (UE) n. 28/2012 della Commissione, dell'11 gennaio 2012, che fissa requisiti per importare nell'Unione e per consentire il transito attraverso di essa di alcuni prodotti composti e che modifica la decisione 2007/275/CE nonché il regolamento (CE) n. 1162/2009 (GU L 12 del 14.1.2012).
Oggetto e ambito di applicazione
(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2744)
1. Il presente regolamento stabilisce norme relative ai certificati sanitari di cui al regolamento (UE) 2016/429, ai certificati ufficiali di cui al regolamento (UE) 2017/625 e ai certificati sanitari/ufficiali basati su tali regolamenti nonché al rilascio e alla sostituzione di tali certificati richiesti per l'ingresso nell'Unione (1) e per i movimenti all'interno dell'Unione e tra Stati membri di determinate partite di animali e merci (di seguito denominati congiuntamente «i certificati»).
2. Il presente regolamento stabilisce modelli standard di certificati sanitari, certificati ufficiali o certificati sanitari/ufficiali:
a) per i movimenti tra Stati membri o all'interno dell'Unione di animali, prodotti di origine animale e relativo materiale germinale e le note per la loro compilazione;
b) per l'ingresso nell'Unione di animali, prodotti di origine animale, prodotti composti, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale, germogli destinati al consumo umano e semi destinati alla produzione di germogli destinati al consumo umano e le note per la loro compilazione.
3. Il presente regolamento stabilisce modelli di certificati, sotto forma rispettivamente di certificati sanitari, certificati ufficiali o certificati sanitari/ufficiali, e un modello di attestato per i seguenti animali e merci destinati al consumo:
a) i modelli di certificati per i movimenti all'interno dell'Unione delle seguenti merci destinate al consumo umano:
i) prodotti di origine animale ottenuti da animali terrestri che sono autorizzati ad essere mossi da una zona soggetta a restrizioni sottoposta a misure di emergenza o a misure di controllo delle malattie o che provengono da animali di specie soggette a tali misure;
ii) selvaggina selvatica grossa non scuoiata;
b) i modelli di certificati per l'ingresso nell'Unione dei seguenti animali e merci destinati al consumo umano:
i) prodotti di origine animale e prodotti composti per i quali è richiesto un siffatto certificato in conformità all'articolo 21 del regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione (2);
ii) determinati animali acquatici vivi e prodotti di origine animale per i quali è richiesto un siffatto certificato in conformità all'articolo 3, primo comma, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2020/692;
iii) insetti vivi e lumache vive;
c) un modello di certificato per i germogli e i semi destinati alla produzione di germogli;
d) un modello di certificato per il transito attraverso l'Unione verso un paese terzo, mediante il transito immediato o dopo il magazzinaggio nell'Unione, di prodotti composti destinati al consumo umano;
e) i modelli di certificati in caso di ispezione ante mortem presso l'azienda di provenienza o in caso di macellazione d'urgenza al di fuori del macello;
f) un modello di attestato privato firmato dall'operatore del settore alimentare importatore per i prodotti composti a lunga conservazione contenenti prodotti trasformati di origine animale diversi dalle carni trasformate, quando tali prodotti composti entrano nell'Unione.
Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente regolamento i riferimenti all'«Unione» si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.
Regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione, del 6 settembre 2022, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni per l'ingresso nell'Unione di partite di animali destinati alla produzione di alimenti e di determinate merci destinate al consumo umano (GU L 304 del 24.11.2022).
Definizioni
(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2744)
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
1) «macello»: un macello come definito all'allegato I, punto 1.16, del regolamento (CE) n. 853/2004;
2) «cosce di rana»: le cosce di rana come definite all'allegato I, punto 6.1, del regolamento (CE) n. 853/2004 e le cosce di rana del genere Pelophylax della famiglia Ranidae, e dei generi Limnonectes, Fejervarya e Hoplobatrachus della famiglia Dicroglossidae;
3) «lumache»: le lumache come definite all'allegato I, punto 6.2, del regolamento (CE) n. 853/2004 e qualsiasi altra lumaca della famiglia Helicidae, Hygromiidae o Sphincterochilidae;
4) "insetti": gli insetti come definiti all'articolo 2, punto 27, del regolamento delegato (UE) 2022/2292;
5) "nave reefer": una nave reefer come definita all'articolo 2, punto 43, del regolamento delegato (UE) 2022/2292;
6) «nave congelatrice»: una nave frigorifero come definita all'allegato I, punto 3.3, del regolamento (CE) n. 853/2004;
7) «nave officina»: una nave officina come definita all'allegato I, punto 3.2, del regolamento (CE) n. 853/2004;
8) «centro di spedizione»: un centro di spedizione come definito all'allegato I, punto 2.7, del regolamento (CE) n. 853/2004;
9) «stabilimento per la lavorazione della selvaggina»: un centro di lavorazione della selvaggina come definito all'allegato I, punto 1.18, del regolamento (CE) n. 853/2004;
10) «laboratorio di sezionamento»: un laboratorio di sezionamento come definito all'allegato I, punto 1.17, del regolamento (CE) n. 853/2004;
11) «germogli»: i germogli come definiti all'articolo 2, primo comma, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 208/2013.
Modelli standard di certificati per i movimenti all'interno dell'Unione e tra Stati membri e per l'ingresso nell'Unione
1. I modelli di certificati per i movimenti di animali e prodotti tra Stati membri o all'interno dell'Unione contengono le voci relative alle informazioni stabilite nel modello standard di cui all'allegato I, capitolo 1.
2. I modelli di certificati per l'ingresso nell'Unione di animali, prodotti di origine animale, prodotti composti, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale, germogli destinati al consumo umano e semi destinati alla produzione di germogli destinati al consumo umano contengono le voci relative alle informazioni stabilite nel modello standard di cui all'allegato I, capitolo 3.
Compilazione dei certificati per animali e merci destinati al consumo umano
1. I certificati per i movimenti di animali e merci destinati al consumo umano all'interno dell'Unione o tra Stati membri sono debitamente compilati e firmati dal veterinario ufficiale o dal certificatore conformemente alle note esplicative di cui all'allegato I, capitolo 2.
2. I certificati per l'ingresso nell'Unione di animali, prodotti di origine animale, prodotti composti, germogli destinati al consumo umano e semi destinati alla produzione di germogli destinati al consumo umano sono debitamente compilati e firmati dal veterinario ufficiale o dal certificatore autorizzato dall'autorità competente di un paese terzo a firmare i pertinenti certificati conformemente alle note esplicative di cui all'allegato I, capitolo 4.
3. Gli operatori responsabili delle partite di cui ai paragrafi 1 e 2 forniscono all'autorità competente le informazioni relative alla descrizione di tali partite, come indicato nella parte I dei modelli di certificati di cui agli allegati II, III e IV del presente regolamento.
4. Ai fini del presente regolamento, l'autorità competente garantisce che i certificati che includono un attestato di sanità animale siano firmati dal veterinario ufficiale.
Prescrizioni relative ai certificati per le partite di animali e merci destinati al consumo umano
1. Il veterinario ufficiale o il certificatore compila i certificati per le partite di animali e merci destinati al consumo umano conformemente alle seguenti prescrizioni:
a) il certificato deve recare la firma del veterinario ufficiale o del certificatore e il timbro ufficiale; la firma e il timbro, diverso da un timbro a secco o in filigrana, sono di colore diverso da quello del testo stampato;
b) se il certificato contiene dichiarazioni multiple o alternative, le dichiarazioni che non sono pertinenti devono essere barrate, siglate e timbrate dal veterinario ufficiale o dal certificatore oppure completamente eliminate dal certificato;
c) il certificato deve essere costituito da una delle seguenti opzioni:
i) un unico foglio;
ii) diversi fogli non separabili che costituiscono un insieme unitario;
iii) una serie di pagine, ciascuna numerata in modo da indicare che si tratta di una pagina specifica di una sequenza finita;
d) se il certificato è costituito da una serie di pagine come indicato alla lettera c), punto iii), del presente paragrafo, ciascuna pagina deve recare il codice unico di cui all'articolo 89, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625, la firma del veterinario ufficiale o del certificatore e il timbro ufficiale;
e) nel caso di certificati per i movimenti di partite all'interno dell'Unione o tra Stati membri, il certificato deve accompagnare la partita fino al luogo di destinazione nell'Unione;
f) nel caso di certificati per l'ingresso nell'Unione di partite, il certificato deve essere presentato all'autorità competente del posto di controllo frontaliero di ingresso nell'Unione presso il quale la partita è sottoposta a controlli ufficiali;
g) il certificato deve essere rilasciato prima che la partita cui si riferisce esca dal controllo dell'autorità competente che lo rilascia;
h) nel caso di certificati per l'ingresso nell'Unione, il certificato deve essere redatto nella lingua ufficiale, o in una delle lingue ufficiali, dello Stato membro del posto di controllo frontaliero di ingresso nell'Unione.
2. In deroga al paragrafo 1, lettera h), uno Stato membro può tuttavia acconsentire a che i certificati siano redatti in un'altra lingua ufficiale dell'Unione e siano accompagnati, se necessario, da una traduzione autenticata.
3. Il paragrafo 1, lettere da a) a e), non si applica ai certificati in formato elettronico rilasciati conformemente alle prescrizioni di cui all'articolo 39, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715.
4. Il paragrafo 1, lettere b), c) e d), non si applica ai certificati rilasciati in formato cartaceo, compilati nel sistema TRACES e stampati da tale sistema.
Sostituzione dei certificati per le partite di animali e merci destinati al consumo umano
1. Le autorità competenti rilasciano certificati di sostituzione per le partite di animali e merci destinati al consumo umano solo in caso di errori amministrativi nel certificato iniziale o se il certificato iniziale è stato danneggiato o smarrito.
2. Nel certificato di sostituzione l'autorità competente non modifica le informazioni contenute nel certificato iniziale riguardanti l'identificazione della partita, la sua tracciabilità e le garanzie fornite nel certificato iniziale per la partita.
3. Nel certificato di sostituzione l'autorità competente:
a) fa chiaramente riferimento al codice unico di cui all'articolo 89, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625 e alla data di rilascio del certificato iniziale, e indica chiaramente che sostituisce il certificato iniziale;
b) indica un nuovo numero di certificato diverso da quello del certificato iniziale;
c) indica la data in cui è stato rilasciato e non la data di rilascio del certificato iniziale;
d) elabora un documento originale rilasciato in formato cartaceo, salvo nel caso di certificati di sostituzione elettronici presentati nel sistema TRACES.
4. Nel caso di ingresso nell'Unione di partite, l'autorità competente del posto di controllo frontaliero di ingresso nell'Unione può astenersi dal richiedere all'operatore responsabile della partita di fornire un certificato di sostituzione se le informazioni riguardanti il destinatario, l'importatore, il posto di controllo frontaliero di ingresso nell'Unione o il mezzo di trasporto cambiano dopo il rilascio del certificato e le nuove informazioni sono fornite dall'operatore responsabile della partita.
Modello di certificato sanitario e modello di certificato ufficiale per i movimenti all'interno dell'Unione e tra Stati membri di determinati prodotti di origine animale destinati al consumo umano
1. Il certificato sanitario di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera a), punto i), da utilizzare per i movimenti all'interno dell'Unione di prodotti di origine animale che sono autorizzati ad essere mossi da una zona soggetta a restrizioni sottoposta a misure di emergenza o a misure di controllo delle malattie o che provengono da animali di specie soggette a tali misure, corrisponde al modello INTRA-EMERGENCY, redatto conformemente al modello di cui all'allegato II, capitolo 1.
2. Il certificato ufficiale di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera a), punto ii), da utilizzare per i movimenti tra Stati membri di selvaggina selvatica grossa non scuoiata destinata al consumo umano, corrisponde al modello INTRA-UNSKINNED LARGE WILD GAME, redatto conformemente al modello di cui all'allegato II, capitolo 2.
Modelli di certificati sanitari/ufficiali per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di ungulati destinate al consumo umano
I certificati sanitari/ufficiali di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), punto ii), da utilizzare per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di ungulati destinate al consumo umano, corrispondono a uno dei seguenti modelli, a seconda delle specie e delle categorie di prodotti interessati:
a) BOV, redatto conformemente al modello di cui all'allegato III, capitolo 1, per le carni fresche destinate al consumo umano, escluse le carni separate meccanicamente, di bovini domestici;
b) OVI, redatto conformemente al modello di cui all'allegato III, capitolo 2, per le carni fresche destinate al consumo umano, escluse le carni separate meccanicamente, di ovini e caprini domestici;
c) POR, redatto conformemente al modello di cui all'allegato III, capitolo 3, per le carni fresche destinate al consumo umano, escluse le carni separate meccanicamente, di suini domestici;
d) EQU, redatto conformemente al modello di cui all'allegato III, capitolo 4, per le carni fresche destinate al consumo umano, escluse le carni macinate e le carni separate meccanicamente, di solipedi domestici (Equus caballus, Equus asinus e loro incroci);
e) RUF, redatto conformemente al modello di cui all'allegato III, capitolo 5, per le carni fresche destinate al consumo umano, escluse le frattaglie, le carni macinate e le carni separate meccanicamente, di animali della famiglia Bovidae (diversi dai bovini, dagli ovini e dai caprini domestici), camelidi e cervidi detenuti come selvaggina d'allevamento;
f) RUW, redatto conformemente al modello di cui all'allegato III, capitolo 6, per le carni fresche destinate al consumo umano, escluse le frattaglie, le carni macinate e le carni separate meccanicamente, di animali selvatici della famiglia Bovidae (diversi dai bovini, dagli ovini e dai caprini domestici), camelidi selvatici e cervidi selvatici;
g) SUF, redatto conformemente al modello di cui all'allegato III, capitolo 7, per le carni fresche destinate al consumo umano, escluse le frattaglie, le carni macinate e le carni separate meccanicamente, di animali detenuti come selvaggina d'allevamento di razze selvatiche dei suini e della famiglia Tayassuidae;
h) SUW, redatto conformemente al modello di cui all'allegato III, capitolo 8, per le carni fresche destinate al consumo umano, escluse le frattaglie, le carni macinate e le carni separate meccanicamente, di animali selvatici di razze selvatiche dei suini e della famiglia Tayassuidae;
i) EQW, redatto conformemente al modello di cui all'allegato III, capitolo 9, per le carni fresche destinate al consumo umano, escluse le frattaglie, le carni macinate e le carni separate meccanicamente, di solipedi di selvaggina selvatica appartenenti al sottogenere Hippotigris (zebra);
j) RUM-MSM, redatto conformemente al modello di cui all'allegato III, capitolo 10, per le carni separate meccanicamente, destinate al consumo umano, di ruminanti domestici;
k) SUI-MSM, redatto conformemente al modello di cui all'allegato III, capitolo 11, per le carni separate meccanicamente, destinate al consumo umano, di suini domestici;
l) NZ-TRANSIT-SG, redatto conformemente al modello di cui all'allegato III, capitolo 12, per le carni fresche destinate al consumo umano che sono originarie della Nuova Zelanda e transitano attraverso Singapore con scarico, possibile magazzinaggio e nuovo carico prima dell'ingresso nell'Unione.
Modelli di certificati sanitari/ufficiali per l'ingresso nell'Unione di carni di pollame, ratiti e altra selvaggina da penna, uova e ovoprodotti destinati al consumo umano
I certificati sanitari/ufficiali di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), punto ii), da utilizzare per l'ingresso nell'Unione di carni di pollame, ratiti e altra selvaggina da penna, uova e ovoprodotti destinati al consumo umano, corrispondono a uno dei seguenti modelli, a seconda delle specie e delle categorie di prodotti interessati:
a) POU, redatto conformemente al modello di cui all'allegato III, capitolo 13, per le carni fresche destinate al consumo umano, escluse le carni macinate e le carni separate meccanicamente, di pollame diverso dai ratiti;
b) POU-MI/MSM, redatto conformemente al modello di cui all'allegato III, capitolo 14, per le carni macinate e le carni separate meccanicamente, destinate al consumo umano, di pollame diverso dai ratiti;
c) RAT, redatto conformemente al modello di cui all'allegato III, capitolo 15, per le carni fresche destinate al consumo umano, escluse le carni macinate e le carni separate meccanicamente, di ratiti;
d) RAT-MI/MSM, redatto conformemente al modello di cui all'allegato III, capitolo 16, per le carni macinate e le carni separate meccanicamente, destinate al consumo umano, di ratiti;
e) GBM, redatto conformemente al modello di cui all'allegato III, capitolo 17, per le carni fresche destinate al consumo umano, escluse le carni macinate e le carni separate meccanicamente, di selvaggina da penna;
f) GBM-MI/MSM, redatto conformemente al modello di cui all'allegato III, capitolo 18, per le carni macinate e le carni separate meccanicamente, destinate al consumo umano, di selvaggina da penna;
g) E, redatto conformemente al modello di cui all'allegato III, capitolo 19, per le uova destinate al consumo umano;
h) EP, redatto conformemente al modello di cui all'allegato III, capitolo 20, per gli ovoprodotti destinati al consumo umano.
Modelli di certificati ufficiali per l'ingresso nell'Unione di carni fresche destinate al consumo umano, escluse le carni separate meccanicamente, di leporidi selvatici, di alcuni mammiferi terrestri selvatici e di conigli d'allevamento (1)
I certificati ufficiali di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), punto ii), da utilizzare per l'ingresso nell'Unione di carni fresche destinate al consumo umano, escluse le carni separate meccanicamente, di leporidi selvatici, di alcuni mammiferi terrestri selvatici e di conigli d'allevamento, corrispondono a uno dei seguenti modelli, a seconda delle specie e delle categorie di prodotti interessati: (2)
a) WL, redatto conformemente al modello di cui all'allegato III, capitolo 21, per le carni fresche destinate al consumo umano di leporidi selvatici (conigli e lepri), escluse le carni macinate, le carni separate meccanicamente e le frattaglie tranne che per i leporidi non scuoiati e non eviscerati;
b) WM, redatto conformemente al modello di cui all'allegato III, capitolo 22, per le carni fresche destinate al consumo umano, escluse le frattaglie, le carni macinate e le carni separate meccanicamente, di mammiferi terrestri selvatici diversi dagli ungulati e dai leporidi;
c) RM, redatto conformemente al modello di cui all'allegato III, capitolo 23, per le carni fresche destinate al consumo umano, escluse le carni macinate e le carni separate meccanicamente, di conigli d'allevamento.
Titolo sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 20 febbraio 2025, Serie L.
Frase introduttiva sostituita da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 20 febbraio 2025, Serie L.
Modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso nell'Unione di preparazioni di carni destinate al consumo umano
Il certificato sanitario/ufficiale di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), punto ii), da utilizzare per l'ingresso nell'Unione di preparazioni di carni destinate al consumo umano, corrisponde al modello MP-PREP, redatto conformemente al modello di cui all'allegato III, capitolo 24.
Modelli di certificati sanitari/ufficiali per l'ingresso nell'Unione di prodotti a base di carne destinati al consumo umano, compresi grassi animali fusi e ciccioli, estratti di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati, diversi dai budelli
I certificati sanitari/ufficiali di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), punto ii), da utilizzare per l'ingresso nell'Unione di prodotti a base di carne destinati al consumo umano, compresi grassi animali fusi e ciccioli, estratti di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati, diversi dai budelli, corrispondono a uno dei seguenti modelli, a seconda delle specie e delle categorie di prodotti interessati:
a) MPNT, redatto conformemente al modello di cui all'allegato III, capitolo 25, per i prodotti a base di carne destinati al consumo umano, compresi grassi animali fusi e ciccioli, estratti di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati, diversi dai budelli, che non devono essere sottoposti a un trattamento specifico di riduzione dei rischi;
b) MPST, redatto conformemente al modello di cui all'allegato III, capitolo 26, per i prodotti a base di carne destinati al consumo umano, compresi grassi animali fusi e ciccioli, estratti di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati, diversi dai budelli, che devono essere sottoposti a un trattamento specifico di riduzione dei rischi.
Modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso nell'Unione di budelli destinati al consumo umano
Il certificato sanitario/ufficiale di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), punto ii), da utilizzare per l'ingresso nell'Unione di budelli destinati al consumo umano, corrisponde al modello CAS, redatto conformemente al modello di cui all'allegato III, capitolo 27.
Modello di certificato sanitario/ufficiale e modelli di certificati ufficiali per l'ingresso nell'Unione di pesci vivi, crostacei vivi, prodotti di origine animale ottenuti da tali animali e determinati prodotti della pesca destinati al consumo umano
(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2744)
1. Il certificato sanitario/ufficiale di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), punto ii), da utilizzare per l'ingresso nell'Unione di pesci vivi, crostacei vivi e prodotti di origine animale ottenuti da tali animali destinati al consumo umano, corrisponde al modello FISH-CRUST-HC, redatto conformemente al modello di cui all'allegato III, capitolo 28.
2. Il certificato ufficiale di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), punto ii), da utilizzare nel caso di prodotti della pesca destinati al consumo umano catturati da navi battenti bandiera di uno Stato membro e trasferiti in paesi terzi con o senza magazzinaggio, corrisponde al modello EU-FISH, redatto conformemente al modello di cui all'allegato III, capitolo 29.
3. Il certificato ufficiale di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), punto ii), che deve essere firmato dal capitano e utilizzato per l'ingresso nell'Unione di prodotti della pesca o prodotti della pesca ottenuti da molluschi bivalvi destinati al consumo umano che entrano nell'Unione direttamente da una nave reefer, da una nave congelatrice o da una nave officina battente bandiera di un paese terzo come previsto dall'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/2292, corrisponde al modello FISH/MOL-CAP, redatto conformemente al modello di cui all'allegato III, capitolo 30.
Modello di certificato sanitario/ufficiale e modello di certificato ufficiale per l'ingresso nell'Unione di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi, prodotti di origine animale ottenuti da tali animali e determinati molluschi bivalvi trasformati destinati al consumo umano
1. Il certificato sanitario/ufficiale di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), punto ii), da utilizzare per l'ingresso nell'Unione di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi e di prodotti di origine animale ottenuti da tali animali destinati al consumo umano, corrisponde al modello MOL-HC, redatto conformemente al modello di cui all'allegato III, capitolo 31.
2. Il certificato ufficiale di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), punto ii), da utilizzare per l'ingresso nell'Unione di molluschi bivalvi trasformati destinati al consumo umano appartenenti alla specie Acanthocardia tuberculatum, corrisponde al modello MOL-AT, redatto conformemente al modello di cui all'allegato III, capitolo 32.
Modelli di certificati sanitari/ufficiali per l'ingresso nell'Unione di latte crudo, prodotti lattiero-caseari, colostro e prodotti ottenuti dal colostro destinati al consumo umano
(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2744)
I certificati sanitari/ufficiali di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), punto ii), da utilizzare per l'ingresso nell'Unione di latte crudo, prodotti lattiero-caseari, colostro e prodotti ottenuti dal colostro destinati al consumo umano, corrispondono a uno dei seguenti modelli, a seconda delle specie e delle categorie di prodotti interessati:
a) MILK-RM, redatto conformemente al modello di cui all'allegato III, capitolo 33, per il latte crudo destinato al consumo umano;
b) MILK-RMP/NT, redatto conformemente al modello di cui all'allegato III, capitolo 34, per i prodotti lattiero-caseari destinati al consumo umano a base di latte crudo e/o di prodotti lattiero-caseari da esso derivati che non devono essere sottoposti a un trattamento specifico di riduzione dei rischi;
c) DAIRY-PRODUCTS-PT, redatto conformemente al modello di cui all'allegato III, capitolo 35, per i prodotti lattiero-caseari destinati al consumo umano che devono essere sottoposti a un trattamento di pastorizzazione;
d) DAIRY-PRODUCTS-ST, redatto conformemente al modello di cui all'allegato III, capitolo 36, per i prodotti lattiero-caseari destinati al consumo umano che devono essere sottoposti a un trattamento specifico di riduzione dei rischi diverso dalla pastorizzazione;
e) COLOSTRUM, redatto conformemente al modello di cui all'allegato III, capitolo 37, per il colostro destinato al consumo umano;
f) COLOSTRUM-BP, redatto conformemente al modello di cui all'allegato III, capitolo 38, per i prodotti ottenuti dal colostro destinati al consumo umano.
Modello di certificato ufficiale per l'ingresso nell'Unione di cosce di rana refrigerate, congelate o preparate destinate al consumo umano
Il certificato ufficiale di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), punto i), da utilizzare per l'ingresso nell'Unione di cosce di rana refrigerate, congelate o preparate destinate al consumo umano, corrisponde al modello FRG, redatto conformemente al modello di cui all'allegato III, capitolo 39.
Modello di certificato ufficiale per l'ingresso nell'Unione di lumache destinate al consumo umano
Il certificato ufficiale di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), punto iii), da utilizzare per l'ingresso nell'Unione di lumache destinate al consumo umano, corrisponde al modello SNS, redatto conformemente al modello di cui all'allegato III, capitolo 40.
Modello di certificato ufficiale per l'ingresso nell'Unione di gelatina destinata al consumo umano diversa dalle capsule di gelatina non ottenute da ossa di ruminanti
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1874)
Il certificato ufficiale di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), punto i), da utilizzare per l'ingresso nell'Unione di gelatina destinata al consumo umano diversa dalle capsule di gelatina non ottenute da ossa di ruminanti, corrisponde al modello GEL, redatto conformemente al modello di cui all'allegato III, capitolo 41.
Modello di certificato ufficiale per l'ingresso nell'Unione di collagene destinato al consumo umano
Il certificato ufficiale di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), punto i), da utilizzare per l'ingresso nell'Unione di collagene destinato al consumo umano, corrisponde al modello COL, redatto conformemente al modello di cui all'allegato III, capitolo 42.
Modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso nell'Unione di materie prime per la produzione di gelatina e collagene destinati al consumo umano
Il certificato sanitario/ufficiale di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), punto i), da utilizzare per l'ingresso nell'Unione di materie prime per la produzione di gelatina e collagene destinati al consumo umano, corrisponde al modello RCG, redatto conformemente al modello di cui all'allegato III, capitolo 43.
Modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso nell'Unione di materie prime trattate per la produzione di gelatina e collagene destinati al consumo umano
Il certificato sanitario/ufficiale di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), punto i), da utilizzare per l'ingresso nell'Unione di materie prime trattate per la produzione di gelatina e collagene destinati al consumo umano, corrisponde al modello TCG, redatto conformemente al modello di cui all'allegato III, capitolo 44.
Modello di certificato ufficiale per l'ingresso nell'Unione di miele e altri prodotti apicoli destinati al consumo umano
Il certificato ufficiale di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), punto i), da utilizzare per l'ingresso nell'Unione di miele e altri prodotti apicoli destinati al consumo umano, corrisponde al modello HON, redatto conformemente al modello di cui all'allegato III, capitolo 45.
Modello di certificato ufficiale per l'ingresso nell'Unione di prodotti altamente raffinati quali descritti nell'allegato III, sezione XVI, del regolamento (CE) n. 853/2004, destinati al consumo umano
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1874)
Il certificato ufficiale di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), punto i), da utilizzare per l'ingresso nell'Unione di prodotti altamente raffinati quali descritti nell'allegato III, sezione XVI, del regolamento (CE) n. 853/2004, destinati al consumo umano, corrisponde al modello HRP, redatto conformemente al modello di cui all'allegato III, capitolo 46.
Modello di certificato ufficiale per l'ingresso nell'Unione di carni di rettili destinate al consumo umano
Il certificato ufficiale di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), punto i), da utilizzare per l'ingresso nell'Unione di carni di rettili destinate al consumo umano, corrisponde al modello REP, redatto conformemente al modello di cui all'allegato III, capitolo 47.
Modello di certificato ufficiale per l'ingresso nell'Unione di insetti destinati al consumo umano
Il certificato ufficiale di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), punto iii), da utilizzare per l'ingresso nell'Unione di insetti destinati al consumo umano, corrisponde al modello INS, redatto conformemente al modello di cui all'allegato III, capitolo 48.
Modello di certificato per l'ingresso nell'Unione di altri prodotti di origine animale ottenuti da ungulati domestici, pollame, conigli o prodotti della pesca destinati al consumo umano e non contemplati dagli articoli da 8 a 26
Il certificato ufficiale di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), punto i), da utilizzare per l'ingresso nell'Unione di altri prodotti di origine animale ottenuti da ungulati domestici, pollame, conigli o prodotti della pesca destinati al consumo umano e non contemplati dagli articoli da 8 a 26, corrisponde al modello PAO, redatto conformemente al modello di cui all'allegato III, capitolo 49.
Modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso nell'Unione di prodotti composti non a lunga conservazione destinati al consumo umano e di prodotti composti a lunga conservazione destinati al consumo umano e contenenti un qualsiasi quantitativo di prodotti a base di carne, esclusi la gelatina non ottenuta da ossa di ruminanti, il collagene non ottenuto da ossa di ruminanti e i prodotti altamente raffinati, nonché un qualsiasi quantitativo di prodotti ottenuti dal colostro
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1874)
1. Il certificato sanitario/ufficiale di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), punto i), da utilizzare per l'ingresso nell'Unione di prodotti composti non a lunga conservazione destinati al consumo umano, corrisponde al modello COMP, redatto conformemente al modello di cui all'allegato III, capitolo 50.
2. La prescrizione in materia di certificazione di cui al paragrafo 1 si applica anche all'ingresso nell'Unione di prodotti composti a lunga conservazione destinati al consumo umano e contenenti:
a) un qualsiasi quantitativo di prodotti a base di carne, esclusi la gelatina non ottenuta da ossa di ruminanti, il collagene non ottenuto da ossa di ruminanti e i prodotti altamente raffinati; oppure
b) un qualsiasi quantitativo di prodotti ottenuti dal colostro.
Modello di certificato ufficiale per l'ingresso nell'Unione di germogli destinati al consumo umano e di semi destinati alla produzione di germogli destinati al consumo umano
Il certificato ufficiale di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera c), da utilizzare per l'ingresso nell'Unione di germogli destinati al consumo umano e di semi destinati alla produzione di germogli destinati al consumo umano, corrisponde al modello SPR, redatto conformemente al modello di cui all'allegato III, capitolo 51.
Modello di certificato sanitario per il transito attraverso l'Unione verso un paese terzo, mediante il transito immediato o dopo il magazzinaggio nell'Unione, di prodotti composti non a lunga conservazione destinati al consumo umano e di prodotti composti a lunga conservazione destinati al consumo umano e contenenti un qualsiasi quantitativo di prodotti a base di carne, esclusi la gelatina, il collagene e i prodotti altamente raffinati, nonché un qualsiasi quantitativo di prodotti ottenuti dal colostro
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1874)
1. Il certificato sanitario di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera d), da utilizzare per il transito attraverso l'Unione verso un paese terzo, mediante il transito immediato o dopo il magazzinaggio nell'Unione, di prodotti composti non a lunga conservazione destinati al consumo umano, corrisponde al modello TRANSIT-COMP, redatto conformemente al modello di cui all'allegato III, capitolo 52.
2. La prescrizione in materia di certificazione di cui al paragrafo 1 si applica anche al transito attraverso l'Unione verso un paese terzo, mediante il transito immediato o dopo il magazzinaggio nell'Unione, di prodotti composti a lunga conservazione destinati al consumo umano e contenenti:
a) un qualsiasi quantitativo di prodotti a base di carne, esclusi la gelatina, il collagene e i prodotti altamente raffinati;
b) un qualsiasi quantitativo di prodotti ottenuti dal colostro.
Modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso nell'Unione di prodotti di origine animale e di determinate merci che sono originari dell'Unione e vengono mossi in un paese terzo o territorio, per poi essere mossi nuovamente nell'Unione dopo lo scarico, il magazzinaggio e il nuovo carico in tale paese terzo o territorio
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2021/1469)
Il certificato sanitario/ufficiale di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), punto i), da utilizzare per l'ingresso nell'Unione di prodotti di origine animale e di determinate merci che sono originari dell'Unione e vengono mossi in un paese terzo o territorio, per poi essere mossi nuovamente nell'Unione dopo lo scarico, il magazzinaggio e il nuovo carico in tale paese terzo o territorio, corrisponde al modello STORAGE-TC-PAO, redatto conformemente al modello di cui all'allegato III, capitolo 53.
Modello di certificato sanitario in caso di ispezione ante mortem presso l'azienda di provenienza
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1874)
Il certificato sanitario di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera e), da utilizzare in caso di ispezione ante mortem presso l'azienda di provenienza conformemente agli articoli 5 e 6 del regolamento delegato (UE) 2019/624, corrisponde a uno dei seguenti modelli, a seconda delle specie e delle categorie di prodotti interessati:
a) il modello di cui all'allegato IV, capitolo 1, per gli animali vivi trasportati al macello in caso di ispezione ante mortem presso l'azienda di provenienza conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, lettera f), del regolamento delegato (UE) 2019/624;
b) il modello di cui all'allegato IV, capitolo 2, per il pollame allevato per la produzione di "foie gras" e per il pollame a eviscerazione differita macellati presso l'azienda di provenienza conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2019/624;
c) il modello di cui all'allegato IV, capitolo 3, per gli animali domestici delle specie bovina, suina, ovina e caprina, i solipedi domestici e la selvaggina d'allevamento macellati presso l'azienda di provenienza conformemente all'allegato III, sezione I, capitolo VI bis, e sezione III, punto 3, del regolamento (CE) n. 853/2004 e all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2019/624;
d) il modello di cui all'allegato IV, capitolo 4, per la selvaggina d'allevamento macellata presso l'azienda di provenienza conformemente all'allegato III, sezione III, punto 3 bis, del regolamento (CE) n. 853/2004 e all'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2019/624.
Modello di certificato sanitario in caso di macellazione d'urgenza al di fuori del macello
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1874)
Il certificato sanitario di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera e), da utilizzare in caso di macellazione d'urgenza al di fuori del macello conformemente all'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2019/624, corrisponde al modello di cui all'allegato IV, capitolo 5.
Modello di attestato privato dell'operatore per i prodotti composti a lunga conservazione contenenti prodotti trasformati di origine animale diversi dalle carni trasformate
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2744)
Il modello di attestato privato di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera f), che deve essere utilizzato dall'operatore per l'ingresso nell'Unione di prodotti composti a lunga conservazione conformemente all'articolo 22 del regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione, corrisponde al modello di cui all'allegato V.
Abrogazioni
1. Il regolamento (CE) n. 599/2004, i regolamenti di esecuzione (UE) n. 636/2014 e (UE) 2019/628, la direttiva 98/68/CE e le decisioni 2000/572/CE, 2003/779/CE e 2007/240/CE sono abrogati a decorrere dal 21 aprile 2021.
2. I riferimenti a tali atti abrogati si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato VI.
Disposizioni transitorie
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2021/619 e modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2021/1329)
1. L'ingresso nell'Unione di partite di prodotti di origine animale, prodotti composti, germogli destinati al consumo umano e semi destinati alla produzione di germogli destinati al consumo umano accompagnate dall'opportuno certificato rilasciato conformemente ai modelli di cui al regolamento (UE) n. 28/2012 e al regolamento di esecuzione (UE) 2019/628 è ammesso fino al 15 marzo 2022, a condizione che il certificato sia stato firmato dalla persona autorizzata a firmarlo a norma di tale regolamento e di tale regolamento di esecuzione prima del 15 gennaio 2022.
2. Il modello armonizzato di certificato per i movimenti intraunionali di cui al regolamento (CE) n. 599/2004 è ammesso per i movimenti all'interno dell'Unione fino al 17 ottobre 2021.
3. I riferimenti alle disposizioni degli atti abrogati contenuti nei certificati e nell'allegato del regolamento (CE) n. 599/2004 si intendono fatti alle corrispondenti disposizioni sostitutive e, ove applicabile, si leggono secondo le tavole di concordanza.
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 21 aprile 2021.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2020
Per la Commissione
La presidente
URSULA VON DER LEYEN
Per le modifiche al presente allegato si rimanda all'art. 1 del Reg. (UE) 2021/1471 e all'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2744.
Per le modifiche al presente allegato si rimanda all'art. 1 del Reg. (UE) 2021/1471.
Il presente allegato è modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2021/617, dall'art. 1 del Reg. (UE) 2021/1469, dall'art. 1 del Reg. (UE) 2021/1471, dall'art. 1 del Reg. (UE) 2022/36, dall'art. 1 del Reg. (UE) 2022/854, dall'art. 1 del Reg. (UE) 2022/1219, da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 1 settembre 2022, n. L 227, dall'art. 1 del Reg (UE) 2022/2504 e sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2744. Per ulteriori modifiche si rimanda all'art. 1 del Reg. (UE) 2024/399, applicabile a decorrere dal 3 settembre 2024 (vedi anche l'art. 3 del predetto Reg. (UE) 2024/399), all'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1333, all'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1874 e agli artt. 1 e 2 del Reg. (UE) 2024/2020.
Il presente allegato è sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1874.
Il presente allegato è sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2021/1471, dall'art. 1 del Reg. (UE) 2022/7, dall'art. 1 del Reg (UE) 2022/2504 e dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2744.