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MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

DECRETO 2 dicembre 2022, n. 1252

- Allegato al Comunicato Ministero dell'Università e della Ricerca pubblicato nella G.U.R.I. 13 dicembre 2022, n. 290

Nuovo avviso pubblico per l'accesso al cofinanziamento di interventi volti all'acquisizione della disponibilità di posti letto per studenti universitari ai sensi dell'art. 1, comma 4-ter, legge 14 novembre 2000, n. 338.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

VISTO il decreto legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla l. 5 marzo 2020, n. 12, che ha istituito il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

VISTO il d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", come da ultimo modificato dal predetto d.l. n. 1 del 2020, e in particolare gli artt. 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, "al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica", nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;

VISTA la legge 14 novembre 2000, n. 338, recante "Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari" e ss.mm.ii.;

VISTA la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale "Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso";

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, recante "Legge di contabilità e finanza pubblica";

VISTO l'art. 144, co. 18, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che dispone un ampliamento delle categorie dei soggetti nei riguardi dei quali trova applicazione quanto previsto dall'art. 1 della legge 14 novembre 2000, n. 338, nonché un incremento delle risorse finanziarie;

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";

VISTO il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, recante "Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6", e in particolare gli articoli 13, 14, 15, 16 e 17;

VISTO il decreto interministeriale MIUR/MEF 14 gennaio 2014, n. 18, recante "Utilizzo dei contributi di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338 e alla legge 23 dicembre 2000, n. 388";

TENUTO CONTO dei protocolli di collaborazione nel campo della cultura e dell'istruzione tra il Governo della Repubblica Italiana e numerosi Stati membri dell'UE per incrementare gli scambi di studenti universitari;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296, recante "Regolamento concernente i criteri e le modalità di concessione in uso e in locazione dei beni immobili appartenenti allo Stato";

VISTO l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione", relativo al "Codice unico di progetto degli investimenti pubblici";

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante "Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

VISTO l'art. 21 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, recante "Norme sul diritto agli studi universitari";

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante "Codice dell'amministrazione digitale";

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, recante "Legge di contabilità e finanza pubblica";

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023", e la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024";

VISTO l'art. 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale, con uno o più decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di Rotazione del Next Generation EU-Italia;

VISTO l'art. 1, comma 1043, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale, al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;

VISTO l'art. 119, comma 13-bis, del D.L. 34/2020 riguardante l'asseverazione della congruità delle spese sostenute a consuntivo in relazione agli interventi agevolati;

VISTO l'articolo 17 del Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";

VISTO il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, enucleando gli obiettivi generali e specifici del dispositivo nonché prevedendo, tra l'altro, il principio di addizionalità dello stesso rispetto al sostegno fornito nell'ambito di altri programmi e strumenti dell'Unione, per il quale i progetti di riforma e di investimento possono essere sostenuti da altri programmi e strumenti dell'Unione, a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo;

VISTO, in particolare, l'Allegato VI al predetto Regolamento che, al punto 25, per il campo di intervento "Rinnovo della dotazione di alloggi sul piano dell'efficienza energetica, progetti dimostrativi e misure di sostegno", prevede i coefficienti del 40 per cento;

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2021/2106 della Commissione del 28 settembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza;

VISTI i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra gli altri, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio della parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani e il superamento del divario territoriale;

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), la cui valutazione positiva è stata approvata con Decisione del Consiglio ECOFIN 10160/21 dell'8 luglio 2021, e, in particolare, la Missione 4, Componente 1, Riforma 1.7 - "Riforma della legislazione sugli alloggi per studenti e investimenti negli alloggi per studenti (M4C1-R 1.7-27-30)", che prevede lo stanziamento di 300 milioni di euro per il traguardo della creazione e assegnazione di posti letto aggiuntivi almeno pari a 7.500 entro il 31 dicembre 2022;

VISTI gli accordi operativi (Operational Arrangements) siglati fra la Commissione europea e il Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 22 dicembre 2021;

VISTI gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR, e in particolare:

- la milestone M4C1-27, conseguita al T4 2021: "La legislazione riveduta: deve modificare le norme vigenti in materia di alloggi per gli studenti (L. 338/2000 e d.lgs. 68/2012) al fine di: 1) agevolare la ristrutturazione e il rinnovo delle strutture in luogo di nuovi edifici green-field (prevedendo una maggiore percentuale di cofinanziamento, attualmente al 50 %), con il più alto standard ambientale che deve essere garantito dai progetti presentati; 2) semplificare, anche grazie alla digitalizzazione, la presentazione e la selezione dei progetti e, quindi, i tempi di realizzazione; 3) prevedere per legge una deroga ai criteri di cui alla L. 338/2000 per quanto riguarda la percentuale di cofinanziamento concedibile;

- il target M4C1-28, in scadenza al T4 2022: "Almeno 7 500 posti letto aggiuntivi creati e assegnati grazie alla L. 338/2000, quale riveduta entro il 31 dicembre 2021";

- la milestone M4C1-29, in scadenza al T4 2022: "La riforma deve comprendere: 1) apertura della partecipazione al finanziamento anche a investitori privati, consentendo anche partenariati pubblico-privato in cui l'università utilizzerà i fondi disponibili per sostenere l'equilibrio finanziario degli investimenti immobiliari destinati agli alloggi per gli studenti; 2) assicurazione della sostenibilità a lungo termine degli investimenti privati garantendo una modifica del regime di tassazione (dal regime applicato ai servizi alberghieri a quello applicato per l'edilizia sociale) e, pur vincolando l'utilizzo dei nuovi alloggi durante l'anno accademico, consentendo un altro utilizzo delle strutture quando le stesse non sono necessarie per l'ospitalità studentesca; 3) condizionamento del finanziamento e delle agevolazioni fiscali aggiuntive (ad es. parità di trattamento con l'edilizia sociale) all'uso dei nuovi alloggi come alloggi studenteschi nel corso dell'intero periodo di investimento e al rispetto del limite massimo concordato negli affitti a carico degli studenti, anche dopo la scadenza dei regimi speciali di finanziamento che possono contribuire a stimolare gli investimenti da parte di operatori privati; 4) ridefinizione degli standard per gli alloggi degli studenti, rideterminando i requisiti di legge relativi allo spazio comune per studente disponibile negli edifici in cambio di camere (singole) meglio attrezzate";

- il target M4C1-30, in scadenza al T2 2026: "Creazione e assegnazione di almeno 60 000 posti letto aggiuntivi in base al sistema legislativo esistente (L. 338/2000) e al nuovo sistema legislativo (Riforma 1.7: Riforma della legislazione sugli alloggi per studenti e investimenti negli alloggi per studenti)."

VISTA la comunicazione della Commissione europea dell'11 dicembre 2019 (COM(2019) 640 final) sul Green Deal europeo;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021 e ss.mm.ii, recante "Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione", successivamente rettificato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 novembre 2021;

TENUTO CONTO che, ai sensi del suindicato decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021 e successiva rettifica del 23 novembre 2021, il Ministero dell'Università e della Ricerca è assegnatario di risorse previste per l'attuazione degli interventi del PNRR per complessivi 11.732 miliardi di euro, al fine di dare attuazione alle iniziative previste nell'ambito delle due componenti M4C1 "Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università" e M4C2 "Dalla ricerca all'impresa";

VISTO il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 11 ottobre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie generale n. 279 del 23 novembre 2021, recante "Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178";

VISTO il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modifiche, dalla l. 29 luglio 2021, n. 108, relativo alla "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;

VISTO l'art. 64, co. 8, del predetto decreto-legge n. 77 del 2021, che ha disposto l'incremento della percentuale massima di finanziamento prevista all'art. 1, co. 2, della legge 14 novembre 2000, n. 338;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 1° ottobre 2021, n. 1137, concernente l'istituzione della struttura di missione PNRR, ai sensi dell'articolo 8 del citato Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77;

VISTO il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che ha modificato la legge n. 3 del 2003, istitutiva del CUP;

VISTA la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;

VISTO il combinato disposto degli artt. 3 e 17 del Regolamento UE 2020/852 del 18 giugno 2020 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del Regolamento (UE) 2019/2088, secondo cui tra i criteri di ecosostenibilità delle attività economiche vi è quello per il quale le stesse non devono comportare un danno significativo agli obiettivi ambientali;

TENUTO CONTO del principio di sana gestione finanziaria disciplinato dal Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e di quanto previsto dal considerando (25) Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e recupero dei fondi che sono stati indebitamenti assegnati;

VISTA la circolare n. 21 del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 14 ottobre 2021 avente ad oggetto "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR";

VISTA la circolare n. 25 del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 29 ottobre 2021, avente ad oggetto "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti";

VISTA la circolare n. 32 del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 30 dicembre 2021 avente ad oggetto "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)";

VISTA la circolare n. 33 del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 31 dicembre 2021 avente ad oggetto "Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR - Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento";

VISTA la circolare n. 4 del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2022 avente ad oggetto "Articolo 1, comma 1 del Decreto-Legge n. 80 del 2021 - Indicazioni attuative";

VISTA la Circolare n. 6 del 24 gennaio 2022 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Servizi di assistenza tecnica per le Amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR";

VISTA la circolare n. 9 del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 10 febbraio 2022 avente ad oggetto "Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR";

VISTA la circolare n. 21 del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 29 aprile 2022 avente ad oggetto "Chiarimenti in relazione al riferimento alla disciplina nazionale in materia di contratti pubblici richiamata nei dispositivi attuativi relativi agli interventi PNRR e PNC";

VISTA la circolare n. 27 del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 21 giugno 2022 avente ad oggetto "Monitoraggio delle misure PNRR";

VISTA la Circolare n. 28 del Ministero dell'Economia e delle Finanze del del 4 luglio 2022 avente ad oggetto "Controllo di regolarità amministrativa e contabile dei rendiconti di contabilità ordinaria e di contabilità speciale. Controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti di gestione delle risorse del PNRR - prime indicazioni operative";

VISTA la circolare n. 29 del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 26 luglio 2022 avente ad oggetto "Procedure finanziarie PNRR";

VISTA la circolare n. 30 del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 11 agosto 2022 avente ad oggetto "Procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR";

VISTA la circolare n. 32 del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 22 settembre 2022 [N.d.R. recte: circolare n. 32 del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 26 ottobre 2022] avente ad oggetto "Piano Nazionale Ripresa e Resilienza - acquisto di immobili a valere sul PNRR";

VISTA la circolare n. 33 del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 13 ottobre 2022 avente ad oggetto "Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)";

VISTA la circolare n. 34 del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 17 ottobre 2022 avente ad oggetto "Linee guida metodologiche per la rendicontazione degli indicatori comuni per il Piano nazionale di ripresa e resilienza";

VISTO l'art. 1, comma 4-ter della legge 14 novembre 2000, n. 338, come inserito dall'art. 39 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 convertito in legge 21 settembre 2022, n. 142, secondo cui "Le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza indicate nell'ambito dei bandi adottati in applicazione della presente legge possono essere destinate anche all'acquisizione da parte dei soggetti di cui al comma 1, nonché di altri soggetti pubblici e privati, della disponibilità di posti letto per studenti universitari, mediante l'acquisizione del diritto di proprietà o, comunque, l'instaurazione di un rapporto di locazione a lungo termine, ovvero per finanziare interventi di adeguamento delle residenze universitarie agli standard di cui alla comunicazione della Commissione europea dell'11 dicembre 2019 (COM(2019) 640 final) sul Green Deal europeo, recepiti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza. Con separato bando riservato alle finalità di cui al presente comma, da adottarsi con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sono definite le procedure e le modalità per la presentazione dei progetti e per l'erogazione dei relativi finanziamenti e sono indicati gli standard ed i parametri di cui al comma 4, al fine di adeguarli alle modalità di acquisizione della disponibilità di posti letto di cui al primo periodo. Al fine di raggiungere gli obiettivi temporali connessi al target M4C1-28 del Piano nazionale di ripresa e resilienza sul decreto di cui al secondo periodo e sul provvedimento di nomina della commissione di cui al comma 5, che può essere composta da rappresentati indicati dal solo Ministero dell'università e della ricerca, possono non essere acquisiti i pareri di cui ai commi 3, 4 e 5. Agli acquisti di cui al presente comma non si applica la disposizione di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111".;

VISTO il decreto ministeriale n. 1046 del 26 agosto 2022, recante "Avviso pubblico per l'accesso al cofinanziamento di interventi volti all'acquisizione della disponibilità di posti letto per studenti universitari ai sensi dell'art. 1, comma 4-ter, l. 14 novembre 2000, n. 338, come inserito dall'art. 39 del D.L. 115/2002 [N.d.R. recte: D.L. 115/2022]" (di seguito anche Avviso);

VISTO il successivo decreto ministeriale n. 1089 del 15 settembre 2022, di modifica del decreto ministeriale n. 1046 del 26 agosto 2022;

VISTE le proposte di intervento che sono state presentate, alla scadenza dei termini fissati, in risposta all'Avviso di cui al decreto ministeriale n. 1046 del 26 agosto 2022, come modificato dal decreto ministeriale n. 1089 del 15 settembre 2022;

VISTI gli articoli 6 e 7 del citato Avviso che prevedono l'istituzione di una Commissione di Valutazione ai fini dell'individuazione degli interventi ammissibili al cofinanziamento;

VISTO il decreto ministeriale n. 1169 del 12 ottobre 2022, con il quale è stata nominata la Commissione per la valutazione delle proposte di intervento e la individuazione degli interventi ammissibili al cofinanziamento di cui al decreto ministeriale n. 1046 del 26 agosto 2022, come modificato dal decreto ministeriale n. 1089 del 15 settembre 2022;

VISTI i lavori e gli atti della predetta Commissione, ivi compresa la proposta di graduatoria degli interventi ammissibili a finanziamento, trasmessi al Ministero con comunicazione del 21 novembre 2022, prot. n. 24342;

VISTI i Codici Unici di Progetto (CUP), di cui alla delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;

VISTO il decreto ministeriale n. 1246 del 28.11.2022 di approvazione degli atti e di adozione della graduatoria degli interventi presentati ed ammissibili al cofinanziamento per un ammontare complessivo di Euro 150.035.535,59;

CONSIDERATO che residuano ulteriori risorse a valere sul PNRR pari ad Euro 149.964.464,41, disponibili ai fini del conseguimento del target M4C1-28, in scadenza al T4 2022;

CONSIDERATA la necessità di ampliare il più possibile gli strumenti volti a conseguire i target previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) entro il 31 dicembre 2022, avviando specifiche procedure di co-finanziamento degli interventi di cui sopra nei limiti di un importo massimo complessivo per la generalità degli interventi previsti dal PNRR (M4C1-R 1.7);

RITENUTO necessario, pertanto, adottare con la massima urgenza un nuovo avviso volto ad attivare una nuova procedura atta ad assicurare il conseguimento dei target e delle milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR ed in particolare il Target M4C1-28, in scadenza al T4 2022, che prevede almeno 7.500 posti letto aggiuntivi creati e assegnati in base alla legge 338/2000 sulla base delle risorse ancora disponibili, pari ad Euro 149.964.464,41;

Decreta:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente bando, si intende per:

a. "Amministrazione centrale titolare di intervento" (Amministrazione responsabile)" o "Ministro e Ministero": il Ministro e il Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR);

b. "Componente": Elemento costitutivo o parte del PNRR che riflette riforme e priorità di investimento correlate ad un'area di intervento, ad un settore, ad un ambito, ad un'attività, allo scopo di affrontare sfide specifiche e si articola in una o più misure;

c. "CUP": Codice Unico di Progetto (CUP) è il codice che identifica un progetto d'investimento pubblico ed è lo strumento cardine per il funzionamento del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici;

d. "DNSH": Do No Significant Harm, principio che consiste nel "non arrecare nessun danno significativo", come definito all'art. 17 del Regolamento UE 2020/852. Investimenti e riforme del PNRR devono essere conformi a tale principio e verificarlo ai sensi degli artt. 23 e 25 del Regolamento (UE) 2021/241;

e. "Green field": area libera e inutilizzata, non edificata ovvero non occupata da attività antropiche;

f. "Intervento": azione mediante acquisizione o locazione od altra forma di godimento di immobili, corredata eventualmente anche da opere di ristrutturazione accessorie finalizzate all'adeguamento agli indirizzi di cui alla comunicazione della Commissione europea dell'11 dicembre 2019 (COM(2019) 640 final) sul Green Deal europeo, recepiti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, finalizzata ad incrementare la dotazione di ricettività residenziale studentesca, mediante posti letto aggiuntivi rispetto alla rilevazione USTAT effettuata alla data di approvazione del PNRR;

g. "Milestone": Traguardo qualitativo da raggiungere tramite una determinata misura del PNRR (riforma e/o investimento), che rappresenta un impegno concordato con l'Unione Europea o a livello nazionale (es. legislazione adottata, piena operatività dei sistemi IT, ecc.);

h. "Missione": Risposta, organizzata secondo macro-obiettivi generali e aree di intervento, rispetto alle sfide economiche-sociali che si intendono affrontare con il PNRR e articolata in Componenti. Le sei Missioni del Piano rappresentano aree "tematiche" strutturali di intervento (Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura; Rivoluzione verde e transizione ecologica; Infrastrutture per una mobilità sostenibile; Istruzione e ricerca; Inclusione e coesione, Salute);

i. "Misura del PNRR": Specifici investimenti e/o riforme previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza realizzati attraverso l'attuazione di interventi/progetti ivi finanziati;

j. "OLAF": Ufficio europeo per la lotta antifrode;

k. "PNRR": Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza presentato alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 18 e seguenti del Regolamento (UE) 2021/241;

l. "Posto letto per studenti universitari": un ambiente ad uso residenziale atto ad ospitare uno o più studenti, e i cui standards sono conformi a quanto riportato nell'Allegato A;

m. "Progetto o intervento": Specifico progetto/intervento (anche inteso come insieme di attività e/o procedure) selezionato e finanziato nell'ambito di una Misura del Piano e identificato attraverso un Codice Unico di Progetto (CUP). Il progetto contribuisce alla realizzazione degli obiettivi della Missione e rappresenta la principale entità del monitoraggio quale unità minima di rilevazione delle informazioni di natura anagrafica, finanziaria, procedurale e fisica;

n. "Rendicontazione delle spese": Attività necessaria a comprovare la corretta esecuzione finanziaria del progetto;

o. "RFF": Dispositivo europeo per la Ripresa e Resilienza;

p. "Richiesta di pagamento alla Commissione europea": richiesta di trasferimento delle risorse presentata dallo Stato Membro alla Commissione europea due volte l'anno, a fronte del raggiungimento di un gruppo di target e milestone concordati e indicati nel PNRR approvato, a norma dell'articolo 24 del Reg. UE 241/2021;

q. "Richiesta di pagamento al Servizio centrale per il PNRR": richiesta di pagamento (attraverso trasferimento fondi o erogazione delle risorse) presentata dall'Amministrazione centrale titolare di interventi al Servizio centrale per il PNRR in relazione al fabbisogno stimato di risorse sulla base delle spese effettivamente sostenute dai soggetti attuatori e/o delle previsioni sui futuri flussi di cassa, per garantire la continuità della disponibilità di cassa a supporto dell'attuazione degli interventi e far fronte alle domande di rimborso presentate dai soggetti attuatori;

r. "Sistema ReGiS": Sistema informatico di cui all'art. 1, comma 1043, della legge n. 178/2020 (legge bilancio 2021), sviluppato per supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo del PNRR e atto a garantire lo scambio elettronico dei dati tra i diversi soggetti coinvolti nella Governance del Piano;

s. "Soggetto attuatore": Soggetto responsabile dell'avvio, dell'attuazione e della funzionalità dell'intervento/progetto finanziato dal PNRR. In particolare, l'art. 1, comma 4, lett. o) del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021 n. 108, indica che i soggetti attuatori sono "i soggetti pubblici o privati che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dal PNRR". L'art. 9, comma 1, del medesimo decreto specifica che "alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR provvedono le Amministrazioni centrali, le Regioni, le provincie autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali (sulla base delle specifiche competenze istituzionali ovvero della diversa titolarità degli interventi definita nel PNRR) attraverso le proprie strutture ovvero avvalendosi di soggetti attuatori esterni individuati nel PNRR ovvero con le modalità previste dalla normativa nazionale ed europea vigente";

t. "Soggetto proponente: Soggetto che può presentare richiesta di cofinanziamento, vale a dire:

- gli organismi regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano di gestione per il diritto allo studio universitario;

- le università statali e non statali legalmente riconosciute ad esclusione delle università telematiche;

- le istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale statali e legalmente riconosciute;

- gli altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 338 del 2000;

- gli altri soggetti pubblici e privati, previo accordo, finalizzato in particolare ad assicurare la disponibilità di posti alloggio per studenti universitari, con gli organismi regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano di gestione per il diritto allo studio universitario, con le università statali e non statali legalmente riconosciute ad esclusione delle università telematiche o con le istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale statali e legalmente riconosciute e con gli altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 338 del 2000;

u. "Target": traguardo quantitativo da raggiungere tramite una determinata misura del PNRR (riforma e/o investimento), che rappresenta un impegno concordato con l'Unione Europea o a livello nazionale, misurato tramite un indicatore ben specificato (es. numero di chilometri di rotaia costruiti, numero di metri quadrati di edificio ristrutturato, ecc.);

v. "Commissione": la Commissione nominata dal Ministro dell'Università e della Ricerca ai sensi dell'art. 1, comma 4-ter della legge 14 novembre 2000, n. 338 (come inserito dall'art. 39 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115).

Art. 2

Oggetto

1. Il presente decreto disciplina le procedure e le modalità di accesso al cofinanziamento di interventi volti all'acquisizione della disponibilità di posti letto per studenti universitari, mediante l'acquisizione del diritto di proprietà o, comunque, l'instaurazione di un rapporto di locazione a lungo termine o di altra forma di godimento degli immobili o di parte di essi anche su base convenzionale a lungo termine per le medesime finalità, con adeguamento laddove necessario delle residenze universitarie agli indirizzi di cui alla comunicazione della Commissione europea dell'11 dicembre 2019 (COM(2019) 640 final) sul Green Deal europeo, recepiti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza.

2. I posti letto per studenti universitari dovranno essere completati e assegnati prioritariamente agli studenti capaci e meritevoli anche se privi di mezzi, nell'ambito di quelli di cui all'art. 4, co. 1, del d.lgs. 29 marzo 2012, n. 68, sulla base delle graduatorie definite dagli enti competenti per il diritto allo studio, ove possibile, ovvero assegnati agli studenti inseriti in graduatorie di merito, comunque entro il 28 febbraio 2023. Tale termine trova applicazione anche per tutti gli adempimenti relativi agli interventi già ammessi al finanziamento nell'ambito della procedura di cui al decreto ministeriale n. 1046 del 26 agosto 2022, come modificato dal decreto ministeriale n. 1089 del 15 settembre 2022. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi fissati dal PNRR, i medesimi enti, in caso di non accettazione, rinuncia, o altra forma di mancata assegnazione, provvedono allo scorrimento delle graduatorie degli aventi diritto.

2. Eventuali adeguamenti che non incidano sulla fruizione del posto letto possono essere realizzati entro il 31 marzo 2024.

Art. 3

Soggetti proponenti e soggetti eleggibili al cofinanziamento

1. I soggetti attuatori destinatari del cofinanziamento sono i soggetti proponenti. Gli organismi regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano di gestione per il diritto allo studio universitario, le università statali e non statali legalmente riconosciute ad esclusione delle università telematiche, le istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale statali e legalmente riconosciute e i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 338 del 2000 potranno eventualmente stipulare contratti di acquisto, accordi di locazione a lungo termine o di altra forma di godimento di beni immobili, inclusa la loro gestione, con altri soggetti pubblici e privati. Gli altri soggetti pubblici e privati possono presentare richiesta di finanziamento, in qualità di soggetti proponenti, solo previo accordo, finalizzato in particolare ad assicurare la disponibilità di posti alloggio per studenti universitari, con gli organismi regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano di gestione per il diritto allo studio universitario, con le università statali e non statali legalmente riconosciute ad esclusione delle università telematiche, con le istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale statali e legalmente riconosciute o con i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 338 del 2000, a pena di inammissibilità. Gli accordi di locazione a lungo termine o di altra forma di godimento degli immobili, inclusa la loro gestione, possono essere stipulati anche con i soggetti che hanno partecipato al bando per il cofinanziamento di interventi per la realizzazione di strutture residenziali universitarie di cui al decreto ministeriale 30 novembre 2021, n. 1257, fermo quanto stabilito dall'art. 4, co. 7, del presente decreto.

2. I soggetti di cui al comma 1 devono assicurare mediante apposita autodichiarazione, da allegare alla richiesta di cofinanziamento:

a) il possesso della capacità economica-finanziaria in relazione all'intervento da finanziare;

b) il possesso della capacità operativa e amministrativa in relazione all'intervento proposto;

c) il possesso di requisiti minimi tali da garantire il rispetto del Regolamento finanziario (EU, Euratom) 2018/1046 e dell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in materia di prevenzione, di sana gestione finanziaria, assenza di conflitti di interessi, di frodi e corruzione;

d) il rispetto dei principi previsti per gli interventi del PNRR ed il dettaglio degli impegni da assumere.

3. Nel caso di stipula degli accordi di cui al comma 1, il Ministero si riserva di richiedere ulteriore documentazione riguardante in particolare i soggetti con cui i proponenti stipulano gli accordi.

Art. 4

Tipi di intervento e di spese ammissibili

1. In attuazione delle previsioni della Decisione di esecuzione del consiglio relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia del 6 luglio 2021 e del relativo Allegato, non sono ammissibili interventi di nuova edificazione di edifici green-field.

2. Sono ammissibili al cofinanziamento di cui all'articolo 2 del presente decreto le spese per l'acquisto degli immobili o parte di essi e per i canoni di locazione o altra forma di godimento, con contratti di durata ultranovennale. Gli immobili devono essere idonei alla funzione di residenza universitaria e gestiti direttamente dai soggetti proponenti ovvero, previo accordo con i soggetti proponenti, da soggetti sia pubblici che privati. Solo in caso di acquisto sono ammissibili al cofinanziamento le spese sostenute per l'esecuzione dei lavori successivi all'acquisto eventualmente necessari per l'adeguamento agli indirizzi di cui alla comunicazione della Commissione europea dell'11 dicembre 2019 (COM(2019) 640 final) sul Green Deal europeo, recepiti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, ivi incluse le spese per l'acquisto di arredi e attrezzature. Nel caso di contratto di locazione o altra forma di godimento già in essere alla data di pubblicazione dell'avviso, sarà riconosciuto il cofinanziamento esclusivamente in relazioni ai canoni successivi alla data di sottoscrizione dell'atto d'obbligo e all'assegnazione dei posti letto sulla base delle prescrizioni contenute nel suddetto atto d'obbligo ovvero successivi alla stipula di un nuovo contratto e del relativo atto d'obbligo con assegnazione dei posti secondo le prescrizioni ivi contenute, in conformità con quanto disciplinato nella procedura di cui al decreto ministeriale n. 1046 del 26 agosto 2022, come modificato dal decreto ministeriale n. 1089 del 15 settembre 2022.

3. Ogni intervento deve essere in possesso del Codice Unico di Progetto (CUP) e deve garantire la messa a disposizione di posti letto aventi le caratteristiche minime riportate nell'Allegato A.

4. Sono ammesse al cofinanziamento le spese previste nella richiesta presentata solo se sostenute in data successiva alla pubblicazione sul sito istituzionale del MUR e sul sito Italia Domani del presente decreto, adeguatamente documentate.

5. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è un costo ammissibile solo se questa non è recuperabile nel rispetto della normativa nazionale di riferimento di ciascun proponente. Tale importo dovrà tuttavia essere puntualmente tracciato per ogni progetto nei sistemi informatici gestionali, in quanto non è incluso nell'ambito della stima dei costi progettuali ai fini del PNRR.

6. L'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) non è un costo ammissibile. Ogni altro tributo od onere fiscale, previdenziale e assicurativo costituisce spesa ammissibile nel limite in cui non sia recuperabile e purché direttamente afferente all'intervento finanziato.

7. Le spese rendicontate non devono essere finanziate da altre fonti del bilancio dell'Unione Europea o da altri fondi pubblici, nazionali, comunitari ed extraUE, inclusi i meccanismi di natura fiscale quali il credito di imposta, e devono rispettare del principio di addizionalità del sostegno dell'Unione Europea in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 9 del Regolamento (UE) 2021/241 e ss.mm.ii.

Art. 5

Destinazione degli interventi

1. I posti letto cofinanziati con le risorse di cui al presente decreto su richiesta del soggetto attuatore sono destinati, prioritariamente, agli studenti capaci e meritevoli anche se privi di mezzi, nell'ambito di quelli di cui all'art. 4, co. 1, del d.lgs. 29 marzo 2012, n. 68, sulla base delle graduatorie definite dagli enti competenti per il diritto allo studio, ove possibile, ovvero sono destinati agli studenti inseriti in graduatorie di merito.

2. E' facoltà dell'operatore consentire l'utilizzazione degli spazi realizzati per servizi di supporto alla didattica e per attività culturali e ricreative anche a studenti universitari non residenti nella struttura.

3. La Scuola Normale Superiore di Pisa, la Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento "Sant'Anna" di Pisa, la SISSA di Trieste, la Scuola Superiore di Catania, l'ISUFI di Lecce, l'IUSS di Pavia, l'IMT di Lucca, l'ASP dei Politecnici di Milano e Torino, la Scuola Superiore Meridionale, le scuole superiori istituite dalle università e le scuole universitarie di alta formazione a carattere residenziale di cui all'art. 17, co. 7, del d.lgs. 29 marzo 2012, n. 68, destinano i posti letto realizzati in attuazione del presente decreto sulla base delle graduatorie del concorso nazionale di ammissione alle stesse, ovvero sulla base dei criteri stabiliti nel bando di ammissione.

Art. 6

Presentazione delle richieste di cofinanziamento

1. Ogni soggetto proponente può presentare una domanda per il cofinanziamento finalizzato alla acquisizione e/o alla locazione a lungo termine ovvero altra forma di godimento di immobili di proprietà pubblica e/o privata. Ogni domanda si compone pertanto di uno o più Interventi. Ogni Intervento, cui deve essere associato uno specifico CUP, individua un immobile, ovvero una parte di esso, od un complesso di immobili in prossimità di una o più sedi universitarie che verranno adibiti a Studentati.

2. La richiesta di cofinanziamento, completa della documentazione indicata nel presente articolo, deve essere trasmessa, a pena di esclusione, a partire dal 5 dicembre 2022 entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 28 dicembre 2022, secondo le modalità indicate dal presente articolo.

3. La richiesta, con la relativa documentazione completa di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo, è trasmessa mediante unico invio unitamente ai seguenti indirizzi PEC DGordinamenti@pec.mur.gov.it e alloggimur@pec.cdp.it. Per la data di presentazione telematica della proposta farà fede quella di invio della PEC da parte del soggetto proponente. In caso di molteplici invii da parte di uno stesso soggetto proponente entro il termine definito al co. 2, è oggetto di valutazione l'ultima domanda cronologicamente inviata.

4. Le richieste di cofinanziamento degli interventi sono formulate mediante compilazione di apposito modello, atto a consentire una valutazione sintetica della domanda, e contenente i principali dati significativi ai fini della valutazione per l'ammissione al cofinanziamento e per la stesura della graduatoria di priorità. Tale modello è allegato al presente decreto quale allegato B. L'invio del modello debitamente compilato deve avvenire entro il termine indicato al co. 2 del presente articolo, unitamente alla documentazione di cui al successivo comma 5.

5. La documentazione da presentare a corredo della richiesta di cofinanziamento secondo le modalità e i termini di cui ai precedenti commi 1, 2, 3 e 4 è la seguente:

(a) la Relazione Illustrativa Generale (contenuta nell'allegato B) contenente il quadro degli Interventi proposti comprensiva dei parametri e delle caratteristiche identificative sintetiche di ogni intervento in coerenza con quanto dichiarato nelle Relazioni Illustrative di Dettaglio relative a ciascuno degli Interventi proposti allegati alla domanda, atti a consentire alla Commissione di valutare i punteggi da attribuire ad ogni singola proposta;

(b) per ognuno degli Interventi proposti:

1) la Relazione Illustrativa di Dettaglio dell'Intervento (contenuta nell'allegato B) contenente tutte le informazioni sulla natura dell'intervento (locazione/acquisizione/altra forma di godimento), tipo di immobile (Struttura e finiture), età dell'Immobile, ricettività in termini di posti letto distinti per singoli/doppi/per persone con disabilità, organizzazione distributiva con indicazione delle superfici per posto letto (distinte in singole/doppie e per persone con disabilità) e delle eventuali superfici accessorie con le diverse destinazioni d'uso previste per i servizi complementari di cui all'Allegato A, dotazioni di arredamento, distanza dalle più vicine Sedi Universitarie, descrizione degli eventuali interventi di ristrutturazione ricadenti nelle categorie di Riqualificazione Energetica e/o Adeguamento Sismico, e/o Riconversione Funzionale, eventuale Attestazione di Prestazione Energetica (APE) redatta ai sensi delle normative vigenti (in mancanza si procederà ad attribuire una Classe di Prestazione Energetica in maniera presuntiva in base all'età dell'edificio), eventuale Attestato di Classificazione Sismica redatto in conformità alle Linee Guida, in allegato al D.M. n. 58 del 28 febbraio 2017 aggiornate dall'ultimo D.M. n. 329 del 6 agosto 2020, informazioni su adempimenti preventivi in termini di pareri, autorizzazioni, permessi, nulla-osta già acquisiti e/o da acquisire.

1) Documentazione di Accordo ovverosia 2a) ove ricorra il caso di acquisto, la documentazione attestante la congruità del costo previsto e la disponibilità anche sotto forma di opzione e/o promessa di acquisto e/o preliminare di vendita, firmata digitalmente dalla Parte Promittente Venditrice (legale rappresentante, in caso di persona giuridica) e dal legale rappresentante del Soggetto Proponente; 2b) ove ricorra la fattispecie della locazione a lungo termine o di altra forma di godimento, l'accordo formalizzato tra i soggetti proponenti e i soggetti pubblici e privati proprietari dell'immobile che preveda l'impegno alla successiva stipula del contratto di locazione a lungo termine o di altra forma di godimento, nonché la documentazione attestante la congruità dei costi previsti; per entrambe le fattispecie dovrà allegarsi la dichiarazione di cui all'art. 3, co. 3, del presente decreto e una dichiarazione attestante l'esclusività del predetto impegno firmata digitalmente dai soggetti interessati; 2c) nel caso in cui il soggetto proponente rientri nella fattispecie di cui all'articolo 3, comma 1, terzo periodo, quale "altro soggetto pubblico o privato", dovrà essere prodotto accordo, finalizzato in particolare ad assicurare la disponibilità di posti alloggio per studenti universitari, con gli organismi regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano di gestione per il diritto allo studio universitario, con le università statali e non statali legalmente riconosciute ad esclusione delle università telematiche, con le istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale statali e legalmente riconosciute o con i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 338 del 2000;

2) il Cronoprogramma Generale di dettaglio, vincolante e compatibile con la tempistica del PNRR, dei termini degli adempimenti tecnico-amministrativi per la realizzazione degli interventi, descritti nella precedente Relazione Illustrativa di dettaglio, da cui si evinca l'assenza di pregiudizio nella fruizione della dotazione ricettiva oggetto di intervento

3) la documentazione comprovante l'importo delle spese necessarie ai fini della realizzazione dell'intervento e, nel caso di esecuzione di lavori eventualmente necessari per l'adeguamento agli indirizzi di cui alla comunicazione della Commissione europea dell'11 dicembre 2019 (COM(2019) 640 final) sul Green Deal europeo, recepiti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, il quadro economico;

4) la documentazione attestante la copertura finanziaria della quota a carico del soggetto attuatore;

5) perizia/dichiarazione giurata come previsto dal successivo comma 10, lettere b) e c);

7) copia leggibile del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante del soggetto proponente;

(c) elenco di tutti i documenti.

6. Tutta la documentazione del comma precedente dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto proponente in formato ".p7m" (formato CADES) o in formato firma ".pdf" (formato PADES). In ogni caso i documenti da firmare digitalmente dovranno essere redatti nel formato statico PDF/A per l'archiviazione nel lungo periodo di documenti elettronici. La documentazione allegata non dovrà essere superiore ai 50 MB.

7. La documentazione di cui al comma 5, lett. b), punto 4) del presente articolo, può essere sostituita da autocertificazione, ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

8. Per ogni Intervento proposto e su richiesta della Commissione di cui all'art 7, è possibile disporre l'eventuale invio tramite PEC verso i succitati indirizzi da parte del soggetto proponente di documentazione integrativa ed a titolo esemplificativo ma non esaustivo degli elaborati grafici as-built in formato vettoriale e delle planimetrie catastali.

9. Costituisce causa di esclusione dal cofinanziamento la presentazione di proposte di intervento incomplete, ricevute dopo il termine di scadenza oppure non conformi alle prescrizioni contenute nel presente decreto. Sono altresì esclusi dal cofinanziamento interventi che implichino altre fonti di finanziamento pubblico e/o europeo a copertura degli stessi costi.

10. La Commissione, nominata con distinto provvedimento dal Ministro dell'Università e della Ricerca ai sensi dell'art. 1, comma 4-ter della legge 14 novembre 2000, n. 338 (come inserito dall'art. 39 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115), verificato il rispetto di quanto previsto ai commi precedenti del presente decreto, procede alla individuazione degli interventi ricevibili ai fini della valutazione e provvede altresì alla individuazione degli interventi ammissibili al cofinanziamento, sulla base dei seguenti elementi:

a) il costo previsto per l'eventuale esecuzione di lavori necessari all'adeguamento agli indirizzi di cui alla comunicazione della Commissione europea dell'11 dicembre 2019 (COM(2019) 640 final) sul Green Deal europeo, recepiti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, deve essere congruo rispetto all'entità delle opere ed alle prestazioni attese sulla base di costi medi parametrici di tipologie similari, nello stesso ambito territoriale;

b) nel caso di acquisto di aree o immobili, il prezzo di acquisizione e il valore dell'area e/o dell'immobile deve risultare congruo sulla base di perizia giurata redatta da tecnico abilitato. Ove previsto dalla normativa vigente, deve essere allegata la valutazione di congruità da parte della competente Agenzia del Demanio. Qualora non sia possibile allegare la valutazione di congruità entro il 28 dicembre 2022, la stessa potrà essere trasmessa entro i successivi 10 giorni con le medesime modalità indicate al comma 3.

c) nel caso di locazione o altra forma di godimento di immobili i canoni devono risultare congrui sulla base di perizia giurata redatta da professionista che attesti la congruità del canone in relazione alle caratteristiche del mercato di riferimento.

d) l'intervento deve prevedere un incremento minimo di venti (20) posti letto.

Art. 7

Valutazione e individuazione degli interventi cofinanziabili

1. Le proposte di intervento presentate con le modalità di cui al precedente articolo 6 saranno valutate dall'apposita Commissione di cui al precedente art. 6, comma 10.

2. La Commissione effettua una valutazione della conformità degli interventi al principio "non arrecare un danno significativo" di cui all'art. 17 del Reg. (UE) 852/2020 - anche attraverso l'eventuale utilizzo di una lista di esclusione, e alla rilevante normativa ambientale europea e nazionale, conformemente alle indicazioni contenute nella guida operativa DNSH riportata in Allegato alla Circolare n. 32 del 31 dicembre 2021 [N.d.R. recte: Circolare n. 32 del 30 dicembre 2021] del Ministero dell'economia e delle finanze e ss.mm.ii. Le proposte non conformi al predetto principio non sono ammissibili al finanziamento.

3. I criteri di valutazione delle proposte, di cui al seguente co. 4 del presente articolo, fanno riferimento alla verifica di:

a. efficacia dell'intervento, intesa come capacità dell'intervento di raggiungere gli obiettivi assegnati nei tempi indicati dal cronoprogramma;

b. efficienza dell'intervento, intesa come il grado di raggiungimento degli obiettivi con il minimo consumo possibile di risorse;

c. utilità dell'intervento, intesa come la convenienza per la "comunità" di riferimento;

d. sostenibilità/durabilità dell'intervento, intesa come capacità dell'intervento di sostenersi nel tempo e nelle successive fasi di gestione ed attuazione.

4. La Commissione, nell'ambito degli interventi ammissibili, formula la graduatoria sulla base dei titoli di valutazione di cui al presente articolo e delle ponderazioni stabilite per ciascun titolo dalla Commissione stessa.

5. Per l'articolazione degli interventi proposti dal singolo Soggetto Proponente la graduatoria è effettuata sulla base dei seguenti titoli di valutazione:

a. Offerta complessiva di posti letto distinti in posti letto acquisiti in proprietà dal soggetto proponente valutati con peso ponderale unitario e posti letto disponibili con contratto di locazione o altra forma di godimento ultranovennale valutati con peso ponderale pari a 0,3 se la durata del contratto è <12 anni, 0,4 se ≥12 anni e <15 anni, 0,5 se ≥15 anni (max 30 punti);

b. Prossimità del Quadro di Interventi Proposto calcolata come media pesata della distanza in linea d'aria di ogni sede di Intervento dalla più vicina Sede Universitaria, ponderata sulla dotazione di posti letto della specifica sede di Intervento (max 15 punti);

c. Adeguamento agli indirizzi di cui alla comunicazione della Commissione europea dell'11 dicembre 2019 (COM(2019) 640 final) sul Green Deal europeo, recepiti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, attraverso la stima della Prestazione Energetica Media del Quadro di Interventi Proposto calcolata come media pesata della Prestazione Energetica di ogni sede di Intervento ricavata dalla documentazione presentata o, in mancanza, valutata presuntivamente dalla Commissione in base all'età dell'edificio, ponderata sulla dotazione di posti letto della specifica sede di Intervento (max 20 punti);

d. Realizzabilità e tempistica del Quadro di Interventi Proposto sulla base della valutazione della tipologia degli eventuali lavori previsti descritti nel Cronoprogramma Generale di Dettaglio allegato ad agni intervento (max 25 punti);

e. Congruità dei Costi. Ferma la valutazione di congruità dei prezzi per acquisizione e fatta salva la necessità di finanziare un costo esposto fino al valore medio di riferimento ricavato per la specifica zona, sarà valutato positivamente l'eventuale ribasso rispetto ai costi medi standard stimati su base territoriale e comunque nel rispetto nei limiti previsti dall'art. 8, comma 6 (max 5 punti);

f. Qualità del Quadro di Interventi Proposto attraverso la valutazione, relativamente a ciascun intervento proposto, di ogni altra eventuale informazione addizionale fornita dal Soggetto Proponente inerente, gli elementi qualitativi oggetto delle valutazioni di merito richiamate nel punto 2 dell'allegato A ed inoltre, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: le maggiori superfici eventualmente previste rispetto agli standard prefissati nel succitato allegato A, la vulnerabilità sismica dell'immobile, la qualità delle rifiniture, la presenza di impianti di domotica, la mobilità sostenibile attraverso soluzioni di micromobilità dedicata (max 5 punti).

Art. 8

Ammissione degli interventi

1. La Commissione, a seguito di istruttoria, formula l'elenco degli interventi ammissibili a finanziamento da inserire nel decreto di ammissione.

2. Il Ministero dell'università e della ricerca cofinanzia gli interventi di cui all'art. 4 del presente decreto entro il limite massimo del settantacinque (75) per cento del costo complessivo ciascun intervento.

3. Per costo complessivo di ciascun intervento si intende la somma dei costi ammissibili al cofinanziamento di cui all'art. 4, co. 4, 5 e 6, del presente decreto.

4. Gli Interventi dovranno rispettare il principio del Do No Significant Harm (DNSH).

5. Gli Interventi devono essere disponibili entro il 28 febbraio 2023 coerentemente con quanto indicato nel cronoprogramma allegato alla richiesta. Di tale completamento dovrà essere data evidenza secondo le modalità previste dal decreto di concessione.

6. Il cofinanziamento per gli interventi di cui all'art. 4 non può essere superiore a euro 40.000 a posto letto da valutarsi come rapporto tra l'importo totale del cofinanziamento e il corrispondente numero di posti letto realizzati.

7. Al cofinanziamento degli interventi previsti dal presente decreto sono destinati Euro 149.964.464,41 a valere sul PNRR ai sensi di quanto stabilito dall'art. 11 presente decreto, prevedendo una specifica riserva di risorse pari al 40% da destinare ai soggetti proponenti con sede legale nelle regioni del Mezzogiorno, con l'eventuale adozione da parte della Commissione di due distinte graduatorie per le aree del Centro-Nord e del Mezzogiorno. Qualora non vi siano proposte ammissibili al finanziamento sufficienti ad esaurire le risorse assegnate al Mezzogiorno, le risorse residue saranno assegnate alle prime proposte utili nella graduatoria relativa all'area del Centro-Nord.

8. Il Ministro dell'università e della ricerca, sulla base della proposta formulata dalla Commissione, adotta il decreto che individua gli interventi ammessi al cofinanziamento.

9. Il decreto di ammissione prevede anche le condizioni e le modalità di concessione dei cofinanziamenti, nonché di revoca dei cofinanziamenti concessi e di restituzione delle somme già erogate.

Art. 9

Obblighi del soggetto attuatore

1. Sui soggetti attuatori ammessi al cofinanziamento gravano i seguenti obblighi, assunti con l'inserimento nel decreto di ammissione e con la successiva sottoscrizione dell'atto d'obbligo di accettazione del finanziamento:

(a) rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2021/241 e dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

(b) tempestivo completamento degli interventi, pena la revoca del cofinanziamento; per eventi e cause di forza maggiore è consentita la parziale realizzazione dell'intervento, purché di parti funzionali e funzionanti, con una proporzionale riduzione del cofinanziamento;

(c) fornire, nei tempi e nei modi previsti dal bando e dagli atti a questa conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni richieste, comprovando, al più tardi entro il termine del 28 febbraio 2023, il completamento degli interventi cofinanziati;

(d) fornire tutta la documentazione e le informazioni richieste dal Ministero dell'università e della ricerca relativamente alle procedure attuate, ai target realizzati e alle spese rendicontate, ai fini delle relative verifiche, conformemente alle procedure e agli strumenti definiti nella manualistica adottata dal Ministero e garantendone la disponibilità così come previsto ai sensi dell'art. 9, comma 4 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108;

(e) assicurare che, salvo eventuali proroghe concesse dal Ministero dell'università e della ricerca, le attività previste inizino e si concludano entro i termini stabiliti dal bando;

(f) predisporre tutte le attività necessarie all'avvio dei progetti per non incorrere in ritardi attuativi e concluderle nei modi e nei tempi previsti, garantendo la coerenza con il PNRR valutato positivamente con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021;

(g) individuare eventuali fattori che possano determinare ritardi che incidano in maniera considerevole sulla tempistica attuativa e di spesa, definita nel cronoprogramma, relazionando il Ministero dell'università e della ricerca;

(h) contribuire al raggiungimento dei milestone e target associati alla Misura e fornire, su richiesta dal MUR, le informazioni necessarie per la predisposizione delle dichiarazioni sul conseguimento dei target e milestone e delle relazioni e documenti sull'attuazione dei progetti;

(i) in caso di proprietà, costituzione di vincolo di mantenimento della destinazione d'uso della struttura, a partire dalla data della messa in esercizio, per non meno di venticinque (25) anni;

(j) in caso di proprietà, divieto di alienazione della struttura per venticinque (25) anni dalla data di messa in esercizio, salvo preventiva restituzione allo Stato dell'importo del contributo erogato in proporzione alle annualità residuali rispetto al vincolo dei 25 anni, maggiorato degli interessi legali;

(k) messa a disposizione di posti letto ai sensi dell'art. 5 di cui sopra;

(l) garantire, nel caso in cui si faccia ricorso alle procedure di appalto, il rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa nazionale di riferimento;

(m) l'adozione di un'apposita codificazione contabile e informatizzata, ovvero di un sistema di contabilità separata, da parte del soggetto attuatore e/o del soggetto di cui all'articolo 1, per tutte le transazioni relative all'intervento per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del NRR;

(n) ad assicurare il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2021/241 e dal decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, come modificato dalla legge 29 luglio 2021, n. 108

(o) l'adozione di misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati nonché di garantire l'assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) 2021/241;

(p) l'effettuazione dei controlli di gestione e dei controlli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile per garantire la regolarità delle procedure e delle spese sostenute prima di rendicontarle all'Amministrazione, nonché la riferibilità delle spese al progetto ammesso al finanziamento sul PNRR;

(q) la presentazione della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, nei tempi e nei modi previsti;

(r) la rendicontazione degli indicatori di realizzazione associati al progetto, in riferimento al contributo al perseguimento dei target e milestone del Piano;

(s) il rispetto degli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ai sensi del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, e degli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241 indicando nella documentazione relativa all'intervento che l'intervento è finanziato nell'ambito del PNRR, con esplicito riferimento al finanziamento da parte dell'Unione Europea e all'iniziativa Next Generation EU, utilizzando la frase "finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU", riportando nella documentazione dell'intervento il logo dell'Unione Europea e fornire un'adeguata diffusione e promozione dell'intervento, anche online, sia web che social, in linea con quanto previsto dalla Strategia di Comunicazione del PNRR;

(t) l'obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informativo ReGiS dei dati di monitoraggio sull'avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell'intervento secondo quanto previsto dall'art. 22.2 lett. d) del Regolamento (UE) 2021/241, nonché sul conseguimento di eventuali milestone e target associati ad essi e della documentazione probatoria pertinente;

(u) la congruenza dei dati di cui alla lettera precedente con il tracciato informativo di ReGiS, in coerenza con il Protocollo unico di colloquio, Allegato II della Circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 27 del 21 giugno 2022;

(v) ad assicurare la conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei o informatici per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni - nel rispetto di quanto previsto all'articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, convertito con la legge 29 luglio 2021, n. 108 - che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovranno essere messi prontamente a disposizione su richiesta del MUR, del Servizio centrale per il PNRR, dell'Organismo di Audit, della Commissione europea, dell'OLAF, della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali e autorizzare la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e l'EPPO a esercitare i diritti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del Regolamento finanziario (UE, Euratom, 2018/1046);

(w) il rispetto degli obblighi in relazione al perseguimento del principio del DNSH e tagging climatico e ambientale, pena la possibilità di sospensione oppure di revoca del finanziamento nel caso di accertamento della violazione di tali principi;

(x) il rispetto dell'art. 8, co. 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, al fine di salvaguardare il raggiungimento di milestone e target intermedi e finali associati all'investimento pena l'applicazione delle cause di revoca ivi previste;

(y) a garantire una tempestiva diretta informazione agli organi preposti, tenendo informato il Ministero dell'università e della ricerca sull'avvio e l'andamento di eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo che dovessero interessare le operazioni oggetto del progetto e comunicare le irregolarità, le frodi, i casi di corruzione e di conflitti di interessi riscontrati, nonché i casi di doppio finanziamento a seguito delle verifiche di competenza e adottare le misure necessarie, nel rispetto delle procedure adottate dal Ministero, in linea con quanto indicato dall'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241;

(z)in caso di accordo tra soggetto attuatore e soggetti privati, il soggetto attuatore ha l'obbligo di acquisire dal privato idonea garanzia in favore del medesimo soggetto attuatore, che tuteli gli interessi erariali e la cui escussione dovrà essere riservata al MUR, in caso di revoca o riduzione del cofinanziamento.

2. Resta fermo che il MUR, potrà procedere a verifiche, anche a campione, al fine di accertare il rispetto da parte del soggetto attuatore degli obblighi sopra indicati, nonché della regolarità della rendicontazione e della documentazione attinenti agli Interventi finanziati.

Art. 10

Erogazione delle risorse e rendicontazione delle spese

1. In esito alla sottoscrizione dell'atto d'obbligo, il soggetto attuatore potrà richiedere una prima erogazione, a titolo di anticipazione, nella misura del 10% complessivo del cofinanziamento riconosciuto dal presente bando.

2. Nei casi di acquisto di immobile, il soggetto attuatore procede alla stipula del contratto preliminare di compravendita che viene trasmesso al MUR, unitamente alla registrazione.

3. Il Ministero svolge i controlli rispetto alla documentazione di cui al precedente comma 2 e procede con l'erogazione dell'intero importo residuo del cofinanziamento destinato all'acquisto dell'immobile nei confronti del soggetto attuatore.

4. Il soggetto attuatore procede alla stipula dell'atto pubblico definitivo (rogito), trasmettendo al MUR la relativa documentazione, per le verifiche di competenza, entro 30 giorni dalla stipula e, comunque, entro la data del 28 febbraio 2023.

5. Nei casi di locazione o altra forma di godimento, si provvede all'erogazione, su base semestrale, dei canoni corrisposti dal soggetto attuatore, a fronte della rendicontazione effettuata dallo stesso soggetto nei modi e nei tempi che saranno stabiliti dal decreto di concessione del finanziamento, successivamente alla stipula del contratto di locazione o relativo ad altra forma di godimento.

6. Nel caso di lavori eventualmente necessari all'adeguamento agli indirizzi di cui alla comunicazione della Commissione europea dell'11 dicembre 2019 (COM(2019) 640 final) sul Green Deal europeo, ivi incluse le spese per gli arredi e le attrezzature, anche ai fini del monitoraggio e dei controlli amministrativo-contabili a norma dell'art. 22 del Reg. (UE) 2021/241 il soggetto attuatore dovrà produrre alle scadenze che saranno indicate dal MUR, la complessiva rendicontazione delle spese, secondo le modalità definite dal MUR.

7. Il Ministero procederà all'erogazione delle somme ammesse a rimborso, sulla base delle spese rendicontate ai sensi del precedente comma, all'esito delle verifiche in ordine alla regolarità amministrativo-contabile, sino a concorrenza massima degli importi previsti dal decreto di concessione del finanziamento.

8. Il soggetto attuatore è tenuto a produrre, congiuntamente alla domanda di rimborso relativa al saldo finale, una relazione tecnica finale, comprovante l'avvenuto completamento di tutte le attività previste dall'intervento.

9. Le spese incluse nelle domande di rimborso sono sottoposte a verifiche, se del caso anche in loco, da parte delle strutture deputate al controllo.

10. Al fine di garantire la tutela degli interessi finanziari dell'Unione, la prevenzione, individuazione e rettifica di frodi, di casi di corruzione e di conflitti di interessi, nonché il recupero di somme erroneamente versate o utilizzate in modo non corretto, le strutture coinvolte a diversi livelli di controllo eseguono le verifiche in conformità con quanto stabilito dall'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241.

11. Le erogazioni in favore dei Soggetti attuatori sono costantemente subordinate e condizionate alla effettiva erogazione delle risorse finanziarie da parte del Servizio centrale per il PNRR in favore del Ministero.

Art. 11

Monitoraggio dell'attuazione degli interventi

1. Ai sensi dell'art. 11, co. 1-bis, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, gli atti che individuano i soggetti attuatori riportano per ciascun intervento il relativo codice unico di progetto (CUP).

2. Il monitoraggio e la rendicontazione degli interventi finanziati con le risorse di cui al presente decreto avvengono con le modalità definite nei provvedimenti nazionali attuativi del PNRR e delle condizionalità richieste per lo specifico investimento.

3. In caso di esecuzione di eventuali lavori necessari all'adeguamento agli indirizzi di cui alla Comunicazione della Commissione europea dell'11 dicembre 2019 (COM (2019) 640 Final) sul Green Deal europeo, recepiti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza per ogni intervento la congruità delle spese sostenute a consuntivo dovrà essere asseverata da tecnico abilitato secondo le disposizioni dell'art. 119, comma 13-bis del D.L. 34/2020, conv. L. n. 77/2020

4. In caso di mancato rispetto degli obblighi e impegni assunti, consistenti anche nella mancata adozione di atti e provvedimenti ovvero nel ritardo, inerzia o difformità nell'esecuzione dei progetti, verranno adottati i provvedimenti di cui all'art. 13 del presente decreto e all'art. 12 del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77.

Art. 12

Tutela della privacy

1. Tutti i dati personali di cui il MUR e Cassa depositi e prestiti (la quale ai sensi dell'art. 17 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, ottiene l'affidamento da parte del Ministero della gestione dei fondi relativi alla realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari di cui alla l. n. 338/2000), verranno in possesso nello svolgimento dei procedimenti attuativi del presente decreto verranno trattati nel rispetto del decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., nonché ai sensi della disciplina del Regolamento (UE) 2016/679 e delle disposizioni contenute nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/24.

2. L'informativa è fornita in allegato al presente bando (allegato C e D).

Art. 13

Meccanismi sanzionatori

1. Il cofinanziamento può essere revocato, in tutto o in parte:

a) nel caso di difforme esecuzione dell'intervento ovvero in caso di mancato completamento entro i termini stabiliti;

b) in caso di mancato rispetto degli obblighi in capo al soggetto attuatore;

c) in caso di accertamento di doppio finanziamento pubblico degli interventi previsti dall'intervento ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) 2021/241;

d) in caso di accertamento di casi di conflitto di interessi, corruzione e frode;

e) in caso di accertamento della violazione dei principi generali di DNSH e dei principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra gli altri, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging);

f) in caso di perdita sopravvenuta dei criteri di ammissibilità del presente bando;

g) in tutti gli altri casi di inadempienza degli obblighi assunti e di qualsiasi delle ulteriori previsioni stabilite dai regolamenti comunitari e nazionali di riferimento per l'attuazione del PNRR ovvero dal presente bando.

2. In caso di revoca totale del finanziamento, il MUR procede con il disimpegno dei relativi importi e il recupero delle eventuali somme già erogate, maggiorate degli interessi dovuti previsti per legge e per contratto.

3. Oltre alle cause di revoca di cui al presente decreto, al fine di salvaguardare il raggiungimento degli obiettivi e dei traguardi, intermedi e finali del PNRR, si applicano le cause di revoca stabilite all'art. 8, co. 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77.

Art. 14

Potere sostitutivo

1. In caso di mancato rispetto degli obblighi e impegni finalizzati alla realizzazione degli interventi finanziati dal presente bando da parte dei soggetti attuatori, consistenti anche nella mancata adozione di atti e provvedimenti necessari all'avvio degli stessi, ovvero nel ritardo, inerzia o difformità nell'esecuzione degli stessi, saranno applicati i poteri sostitutivi, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, come modificato dalla legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108, secondo il procedimento ivi previsto.

Art. 15

Controversie e foro competente

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere e/o derivare dall'attuazione e/o interpretazione del presente bando è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Art. 16

Modifiche del bando

1. Eventuali modifiche o integrazioni al presente bando, disposte con successivo decreto, saranno comunicate attraverso la pubblicazione sul sito www.mur.gov.it

Art. 17

Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si rinvia alle norme dell'Unione europea, nazionali nonché regionali, ove applicabili.

Art. 18

Responsabile del procedimento

1. Il responsabile del procedimento è il dirigente pro tempore della Direzione generale per gli ordinamenti della formazione superiore e per il diritto allo studio - ufficio II.

Art. 19

Disposizioni finali

1. Il presente decreto sarà inviato ai competenti Organi di controllo e sarà pubblicato sul sito istituzionale del MUR e di Italia Domani. Della pubblicazione del presente decreto sul sito del MUR è data notizia in Gazzetta Ufficiale.

Il Ministro dell'Università e della Ricerca

ANNA MARIA BERNINI