
ASSESSORATO DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'
DECRETO 30 dicembre 2022, n. 2070
- Allegato al Comunicato Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità pubblicato nella G.U.R.S. 13 gennaio 2023, n. 2
Approvazione dell'avviso pubblico finalizzato alla selezione di proposte progettuali volte alla realizzazione di impianti di produzione di idrogeno rinnovabile in aree industriali dismesse, da finanziare nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica", Componente 2 "Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile", Investimento 3.1 "Produzione in aree industriali dismesse", finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU".
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE, 2007) - versione consolidata (GU 2016/C 202/1 del 07/06/2016);
VISTO il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento di supporto straordinario dell'Unione europea, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;
VISTO il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza ed in particolare l'articolo 22, paragrafo 2, lettera d), che, in materia di tutela degli interessi finanziari dell'Unione, prevede l'obbligo in capo agli Stati Membri beneficiari del dispositivo per la ripresa e la resilienza di raccogliere categorie standardizzate di dati, tra cui il/i nome/i, il/i cognome/i e la data di nascita del/dei titolare/i effettivo/i del destinatario dei fondi o appaltatore, ai sensi dell'articolo 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 marzo 2021, che istituisce il programma InvestEU e che modifica il Regolamento (UE) 2015/1017;
VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
VISTO l'allegato riveduto alla citata Decisione del Consiglio recante traguardi/obiettivi, indicatori e calendari in relazione a misure e investimenti del medesimo PNRR e, in particolare, l'Investimento 3.1 "Produzione in aree industriali dismesse" previsto nell'ambito della Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica", Componente 2 "Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile" del medesimo PNRR, volto a promuovere la produzione locale e l'uso di idrogeno nell'industria e nel trasporto locale, con la creazione delle cosiddette hydrogen valleys;
VISTI, altresì, i traguardi, gli obiettivi e le ulteriori disposizioni definiti per l'Investimento 3.1 dal medesimo allegato alla citata decisione del Consiglio, il quale stabilisce, in particolare, che:
a) la Milestone dell'Investimento M2C2-48, da raggiungere entro il 31 marzo 2023, è costituito dall'aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per progetti di produzione di idrogeno in aree industriali dismesse. Sarà finanziata la produzione di idrogeno verde che comporta meno di 3 t CO2eq/t H2 onde conseguire il miglior risultato in termini di decarbonizzazione;
b) il Target M2C2-49 dello stesso Investimento, da conseguire entro il 30 giugno 2026, è costituito dal completamento di almeno 10 progetti di produzione di idrogeno in aree industriali dismesse con capacità media di almeno 1-5 MW ciascuno;
VISTI gli Operational Arrangements, sottoscritti dalla Commissione europea e dall'Italia in data 22 dicembre 2021, che per i suddetti traguardi e obiettivi prevedono i seguenti meccanismi di verifica:
- M2C2-48: "Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) copy of contract award notification b) extract of the relevant parts of the technical specifications of the project proving alignment with the CID's description of the investment and milestone c) report of the evaluation committee regarding its assessment of the submitted applications against the Call's demands":
- M2C2-49: "Summary document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) a list of projects and for each of them - a brief description; - a official references of the certificate of completion issued in accordance with national legislation. b) justification of compliance with the CID's description of the investment and targets";
VISTO il Regolamento Delegato (UE) 2021/2106 della Commissione del 28 settembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza;
VISTE le indicazioni riferite all'Investimento 3.1 contenute nell'allegato riveduto della citata decisione di approvazione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, con le quali è specificato, tra l'altro, che lo scopo del progetto è riadibire le aree industriali dismesse a unità sperimentali per la produzione di idrogeno con impianti FER locali ubicati nello stesso complesso industriale o in aree limitrofe e che la misura deve sostenere la produzione di idrogeno elettrolitico a partire da fonti di energia rinnovabile ai sensi della direttiva (UE) 2018/2001 o dall'energia elettrica di rete;
VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la direttiva 2018/2001/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;
VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili";
CONSIDERATO il ruolo attribuito all'idrogeno nel percorso nazionale di decarbonizzazione, in conformità al Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC) al 2030 e nella Strategia a Lungo Termine (LTS) al 2050;
VISTA la comunicazione COM(2020) 301 final della Commissione del 8 luglio 2020 "Una Strategia Europea per l'Idrogeno climaticamente neutra", che individua l'esigenza di stimolare la produzione e l'introduzione dell'idrogeno verde nel tessuto produttivo nel panorama europeo;
VISTA la pubblicazione delle "Linee Guida Preliminari per la Strategia Nazionale Idrogeno" del Ministero della transizione ecologica del 24 novembre 2020, con le quali è delineato il percorso dello sviluppo dell'idrogeno in sinergia con la Strategia Europea;
VISTI gli articoli 9 e 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, che definiscono gli obiettivi ambientali e il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm") e la comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";
VISTO il regolamento delegato (UE) n. 2021/2139 della Commissione del 4 giugno 2021 che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale;
VISTI i Principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani, del superamento dei divari territoriali ed il principio di parità di genere in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e gli Allegati VI e VII al Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241;
VISTI gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;
VISTO il regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
VISTO il regolamento (CE, EURATOM) n. 2988/1995 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità;
VISTO il regolamento (CE, EURATOM) n. 2185/1996 del Consiglio, dell'11 dicembre 1996 relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione europea ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità;
ATTESO l'obbligo di adottare misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'articolo 22 del regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, comprese le frodi sospette, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati nonché di garantire l'assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE) 2021/241;
VISTA la risoluzione del Comitato delle Regioni, (2014/C 174/01) - Carta della governance multilivello in Europa;
VISTA la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione;
VISTO il decreto legislativo n. 286 del 30 luglio 1999, recante "Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";
VISTO il decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265 e ss.mm.ii.;
VISTO il decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011, recante "Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196";
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., recante il "Codice dei contratti pubblici" e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti";
VISTO l'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023", ai sensi del quale, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;
VISTO l'articolo 1, comma 1043, secondo periodo, della predetta legge n. 178 del 2020, ai sensi del quale, al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;
VISTO, altresì, il comma 1044 dello stesso articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto;
VISTO il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge di 29 luglio 2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure» e successive modifiche e integrazioni ed in particolare:
1) l'articolo 2, comma 6-bis che stabilisce che "le amministrazioni di cui al comma 1 dell'articolo 8 assicurano che, in sede di definizione delle procedure di attuazione degli interventi del PNRR, almeno il 40 per cento delle risorse allocabili territorialmente, anche attraverso bandi, indipendentemente dalla fonte finanziaria di provenienza, sia destinato alle regioni del Mezzogiorno, salve le specifiche allocazioni territoriali già previste nel PNRR";
2) l'articolo 6, con il quale è istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, un ufficio centrale di livello dirigenziale generale, denominato Servizio centrale per il PNRR, con compiti di coordinamento operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR;
3) l'articolo 8, ai sensi del quale ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;
VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia» e successive modifiche e integrazioni;
VISTO, in particolare, l'articolo 17-sexies, comma 1, del citato decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, ai sensi del quale "per il Ministero della transizione ecologica l'unità di missione di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, la cui durata è limitata fino al completamento del PNRR e comunque fino al 31 dicembre 2026, è articolata in una struttura di coordinamento ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e in due uffici di livello dirigenziale generale, articolati fino a un massimo di sei uffici di livello dirigenziale non generale complessivi";
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021, recante l'individuazione delle Amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del predetto decreto-legge n. 77 del 2021;
VISTO il decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 29 novembre 2021, n. 492/UDCM, relativo alla istituzione della Unità di Missione per il PNRR presso il Ministero della transizione ecologica, ai sensi dell'articolo 8 del citato decreto-legge n. 77 del 2021 e dell'articolo 17-sexies, comma 1, del citato decreto-legge n. 80 del 2021;
VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021, relativo all'assegnazione delle risorse finanziarie in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi previsti nel PNRR e ai corrispondenti milestone e target, che, per il sopra richiamato Investimento 3.1, ha assegnato al Ministero della transizione ecologica l'importo complessivo di 500 milioni di euro;
VISTI, in particolare, i traguardi e gli obiettivi che concorrono alla presentazione delle richieste di rimborso semestrali alla Commissione europea, ripartiti per interventi a titolarità di ciascuna Amministrazione, riportati nella Tabella B allegata al predetto decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021, nonché le disposizioni di cui al punto 7 del medesimo decreto, ai sensi delle quali «le singole Amministrazioni inviano, attraverso le specifiche funzionalità del sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e secondo le indicazioni del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento Ragioneria generale dello Stato, i dati relativi allo stato di attuazione delle riforme e degli investimenti ed il raggiungimento dei connessi traguardi ed obiettivi al fine della presentazione, alle scadenze previste, delle richieste di pagamento alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, tenuto conto anche di quanto concordato con la Commissione Europea»;
VISTO il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, recante disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali, ed in particolare l'articolo 10, comma 3;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del 15 settembre 2021, in cui sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto, da rendere disponibili in formato elaborabile, con particolare riferimento ai costi programmati, agli obiettivi perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che ne beneficiano, ai soggetti attuatori, ai tempi di realizzazione previsti ed effettivi, agli indicatori di realizzazione e di risultato, nonché a ogni altro elemento utile per l'analisi e la valutazione degli interventi;
VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 ottobre 2021 recante "Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178" e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto legislativo n. 165/2001 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni" e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale "Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso;
VISTO l'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, prevede l'apposizione del Codice Identificativo di Gara (CIG) e del Codice unico di Progetto (CUP) nelle fatture elettroniche ricevute;
VISTA la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del Codice Unico di Progetto (CUP);
VISTA la circolare RGS-MEF 14 ottobre 2021, n. 21, recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR";
VISTA la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze 29 ottobre 2021, n. 25, avente ad oggetto "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti";
VISTA la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze 14 dicembre 2021, n. 31, avente ad oggetto "Rendicontazione PNRR al 31.12.2021 - Trasmissione dichiarazione di gestione e check-list relativa a milestone e target";
VISTA la Circolare RGS-MEF 30 dicembre 2021, n. 32, che contiene la Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH);
VISTA la Circolare RGS-MEF 31 dicembre 2021, n. 33, recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR - addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento";
VISTA la circolare RGS-MEF 18 gennaio 2022, n. 4, recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 80 del 2021 - Indicazioni attuative";
VISTA la circolare RGS-MEF 24 gennaio 2022, n. 6 recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Servizi di assistenza tecnica per le Amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR";
VISTA la circolare RGS-MEF 10 febbraio 2022, n. 9 recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR".
VISTA la circolare RGS-MEF 29 aprile 2022, n. 21, recante "Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e Piano nazionale per gli investimenti complementari - Chiarimenti in relazione al riferimento alla disciplina nazionale in materia di contratti pubblici richiamata nei dispositivi attuativi relativi agli interventi PNRR e PNC";
VISTA la circolare RGS-MEF 21 giugno 2022, n. 27, recante "Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)- Monitoraggio delle misure PNRR";
VISTA la circolare RGS-MEF 4 luglio 2022, n. 28, recante "Controllo di regolarità amministrativa e contabile dei rendiconti di contabilità ordinaria e di contabilità speciale. Controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti di gestione delle risorse del PNRR - prime indicazioni operative";
VISTA la circolare RGS-MEF 26 luglio 2022, n. 29, recante "Procedure finanziarie PNRR";
VISTA la circolare RGS-MEF 11 agosto 2022, n. 30, recante "Procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR";
VISTA la circolare RGS-MEF 21 settembre 2022, n. 31, recante "Modalità di accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili di cui all'articolo 26, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50";
VISTA la circolare RGS-MEF 13 ottobre 2022, n. 33, recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)";
VISTA la circolare RGS-MEF 17 ottobre 2022, n. 34, recante "Linee guida metodologiche per la rendicontazione degli indicatori comuni per il Piano nazionale di ripresa e resilienza";
CONSIDERATO che l'articolo unico, comma 7, del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 6 agosto 2021 prevede che "Le singole Amministrazioni inviano, attraverso le specifiche funzionalità del sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e secondo le indicazioni del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento Ragioneria generale dello Stato, i dati relativi allo stato di attuazione delle riforme e degli investimenti ed il raggiungimento dei connessi traguardi ed obiettivi al fine della presentazione, alle scadenze previste, delle richieste di pagamento alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 22 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, tenuto conto anche di quanto concordato con la Commissione europea";
VISTA la circolare n. prot. 62671 del 19 maggio 2022 del Ministero della transizione ecologica, Dipartimento dell'unità di missione per il piano nazionale di ripresa e resilienza, recante "PNRR - Procedura di verifica di coerenza programmatica, conformità al PNRR delle iniziative MiTE finanziate dal Piano";
VISTA la circolare n. prot. 62625 del 19 maggio 2022 del Ministero della transizione ecologica, Dipartimento dell'unità di missione per il piano nazionale di ripresa e resilienza, recante "PNRR - Indicazioni e trasmissione format per l'attuazione delle misure";
VISTA la circolare n. prot. 62711 del 19 maggio 2022 del Ministero della transizione ecologica, Dipartimento dell'unità di missione per il piano nazionale di ripresa e resilienza, recante "PNRR - Politica antifrode, conflitto di interessi e doppio finanziamento - Indicazioni nelle attività di selezione dei progetti";
VISTO l'Avviso pubblico del Ministro della transizione ecologica del 15 dicembre 2021, pubblicato, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie Generale n. 21 del 27 Gennaio 2022, con il quale le Regioni e le Province autonome sono state invitate a manifestare interesse per la selezione di proposte volte alla realizzazione di siti di produzione di idrogeno verde in aree industriali dismesse, da finanziare nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica", Componente 2 "Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile", Investimento 3.1 "Produzione in aree industriali dismesse";
VISTO l'articolo 4, comma 1, del decreto del Ministro della transizione ecologica del 21 ottobre 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 282 del 2 dicembre 2022, ai sensi del quale la dotazione finanziaria assegnata al Ministero della transizione ecologica per l'attuazione del predetto Investimento 3.1 è stata destinata:
a) per l'ammontare di euro 450.000.000,00 (quattrocentocinquanta milioni) alla realizzazione di progetti di produzione di idrogeno verde in aree industriali dismesse. Dette risorse concorrono al raggiungimento dei target M2C2-48 e M2C2-49 di cui alla decisione di approvazione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021;
b) per l'ammontare di euro 50.000.000,00 (cinquanta milioni) alla realizzazione di "Progetti bandiera" ai sensi del protocollo di intesa del 15 aprile 2022 tra il Ministero per gli affari regionali e le autonomie ed il Ministero della transizione ecologica.
VISTO l'Allegato 1 al predetto decreto del Ministro della transizione ecologica del 21 ottobre 2022 contenente il riparto e l'assegnazione delle risorse alle Regioni e Province autonome per la realizzazione dei progetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) dello stesso decreto, ai sensi del quale la Regione Siciliana - Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento Regionale dell'Energia risulta assegnataria di un ammontare di risorse pari ad euro 40.000.000,00 (quaranta milioni/00) per la realizzazione dei predetti progetti;
DATO ATTO che la copertura finanziaria della Misura PNRR della Regione Siciliana - Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento Regionale dell'Energia è assicurata dalle risorse finanziarie ripartite nel citato Allegato 1 al decreto del Ministro della transizione ecologica del 21 ottobre 2022;
VISTO il decreto del Direttore Generale incentivi energia del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 23 dicembre 2022 n. 427 con il quale, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 7, comma 2 del citato decreto del Ministro della transizione ecologica del 21 ottobre 2022 "sono definiti gli adempimenti in capo alle regioni e alle province autonome in qualità di soggetti attuatori, lo schema di bando tipo per la concessione delle agevolazioni da parte delle regioni e delle province autonome che disciplina le modalità tecnico-operative finalizzate alla concessione delle agevolazioni di cui al presente decreto, nonché:
a) le specifiche tecniche rispetto alle caratteristiche dei siti ammissibili di cui all'avviso del Ministro della transizione ecologica del 15 dicembre 2021;
b) i requisiti di ammissibilità degli interventi;
c) le modalità di presentazione dei progetti e i criteri di valutazione dei medesimi;
d) i costi ammissibili;
e) le modalità di gestione finanziaria dei progetti, nonché di monitoraggio, controllo e rendicontazione dei medesimi;
f) le modalità di gestione delle varianti di progetto e di revoca totale o parziale delle agevolazioni;
g) le modalità per la disciplina dei rapporti tra il Ministero della transizione ecologica e le regioni e le province autonome ai sensi del presente decreto;
h) gli adempimenti in capo ai Soggetti beneficiari ovvero soggetti attuatori esterni delle progettualità ammesse a finanziamento;
i) il regime di aiuto da applicare ai sensi del comma 1, primo periodo".
VISTA la comunicazione della Commissione europea (2022/C 131 I/01) del 24 marzo 2022 "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina" e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, la Sezione 2.5 recante "Aiuti per accelerare la diffusione, prevista dal piano REPowerEU, delle energie rinnovabili, dello stoccaggio e del calore rinnovabile";
VISTO il decreto del Ministro della transizione ecologica 21 settembre 2022, recante "Condizioni per l'accesso alle agevolazioni sul consumo di energia rinnovabile in impianti di elettrolisi per la produzione di idrogeno verde", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 23 settembre 2022;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300";
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22, recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014-2020;
VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 recante "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" e successive modifiche e integrazioni;
VISTO l'articolo 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modificazioni e integrazioni, che prevede che, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca dati, istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di "Registro nazionale degli aiuti di Stato";
VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, n. 115 del 31 maggio 2017, recante "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni";
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
VISTO il decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per l'interno, 2 aprile 1968, n. 1444, recante "Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 765 del 1967";
VISTO il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività" e convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27;
VISTO il Regolamento 2015/1222 della Commissione Europea, del 24 luglio 2015 che stabilisce orientamenti in materia di allocazione della capacità e di gestione della congestione;
VISTA la Delibera 461/16/R/eel dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente del 04 agosto 2016, recante "Disposizioni in merito alla suddivisione della rete rilevante in zone";
VISTO il decreto-legge n. 173 del 11 novembre 2022, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 264 del 11 novembre 2022, e, in particolare, l'articolo 4, comma 1 che stabilisce che il Ministero della transizione ecologica assume la denominazione di Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;
VISTA la nota prot. 162580 del 22 dicembre 2022 della Direzione generale gestione finanziaria, monitoraggio, rendicontazione e controllo (DG GEFIM) del Dipartimento dell'Unità di missione per il piano nazionale di ripresa e resilienza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con la quale è stata espressa la positiva valutazione circa la coerenza programmatica e conformità normativa al PNRR e la conferma della relativa disponibilità finanziaria con riferimento al decreto del Direttore generale 23 dicembre 2022 n. 427;
VISTO il D.P.R.S. n. 6279 del 21 dicembre 2020 con il quale è stato conferito all'Ing. Antonio Martini l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento regionale dell'Energia dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità in esecuzione della delibera della Giunta Regionale n. 567 del 3 dicembre 2020 ed il successivo D.P.R.S. n. 5293 del 06/12/2022 con il quale è stato prorogato detto incarico fino al 31 dicembre 2022;
VISTA la nota prot. 17966 del 1° giugno 2022 con la quale si istituisce, all'interno dell'Area coordinamento tecnico-amministrativo, segreteria e controllo di gestione del Dipartimento dell'Energia, la Struttura operativa di progetto "task force" dipartimentale, il cui coordinamento è affidato all'Ing. Roberto Sannasardo, Energy Manager della Regione Siciliana, incardinato nell'Area 1 dello Dipartimento Regionale dell'Energia;
RITENUTO che tale "task force", integrata con funzionari all'uopo individuati con specifica disposizione del Dirigente generale del Dipartimento dell'energia, debba essere preposta alla gestione del presente Avviso;
VISTO l'art. 68, comma 5, della Legge Regionale n. 21 del 12 agosto 2014, così come modificato dall'art. 98 della Legge Regionale n. 9 del 7 maggio 2015;
Tanto visto e considerato, il Dirigente Generale del Dipartimento regionale dell'Energia dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità
APPROVA
Il seguente Avviso Pubblico
Definizioni
1. Ai fini del presente Avviso, si intende per:
a) "area industriale dismessa": area, o porzione di essa, ricadente in zona territoriale omogenea di tipo D (industriale o ad essa assimilata) ai sensi dell'articolo 2 del decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, o classificata nella categoria catastale di area industriale D/1, o comunque a questa assimilabile in base alle norme delle regioni a statuto ordinario o speciale, ai sensi delle norme ivi vigenti, già destinata ad attività di tipo industriale cessata, o per la quale sia stata presentata, ove previsto, comunicazione di cessazione dell'attività economica ai soggetti competenti alla data di presentazione della domanda di agevolazione di cui all'articolo 10, comma 1 del presente Avviso. La cessazione dell'attività industriale può essere riferita all'intera area, o a porzione di essa, ovvero a edifici e/o impianti industriali purché in stato di abbandono o non più utilizzati per l'attività industriale originariamente autorizzata;
b) "contratto di rete": il contratto di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modifiche e integrazioni;
c) "corruzione": fattispecie specifica di frode, definita dalla rilevante normativa nazionale come comportamento soggettivo improprio di un pubblico funzionario che, al fine di curare un interesse proprio o un interesse particolare di terzi, assume (o concorre all'adozione di) una decisione pubblica, deviando, in cambio di un vantaggio (economico o meno), dai propri doveri d'ufficio, cioè dalla cura imparziale dell'interesse pubblico affidatogli;
d) "CUP": il Codice Unico di Progetto (CUP) è il codice che identifica un progetto d'investimento pubblico ed è lo strumento cardine per il funzionamento del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici;
e) "decreto del 21.10.2022": il decreto del Ministro della transizione ecologica 21 ottobre 2022, n. 463, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 282 del 2 dicembre 2022;
f) "decreto direttoriale": il decreto del Direttore Generale Incentivi Energia del Ministero attuativo dell'articolo 7, comma 2 del decreto del 21.10.2022;
g) "domanda di rimborso o richiesta di pagamento al soggetto attuatore delegato": richiesta di pagamento presentata dal Soggetto attuatore esterno al Soggetto attuatore delegato a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute;
h) "energia da fonti rinnovabili" o "energia rinnovabile": l'energia elettrica di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, attuativo della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;
i) "frode" o "frodi": comportamento illecito col quale si mira a eludere precise disposizioni di legge. Secondo la definizione contenuta nella Convenzione del 26 luglio 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee la "frode" in materia di spese è qualsiasi azione od omissione intenzionale relativa: (i) all'utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi, inesatti o incompleti cui consegua il percepimento o la ritenzione illecita di fondi provenienti dal bilancio generale delle Comunità europee o dai bilanci gestiti dalle Comunità europee o per conto di esse; (ii) alla mancata comunicazione di un'informazione in violazione di un obbligo specifico cui consegua lo stesso effetto; (iii) alla distrazione di tali fondi per fini diversi da quelli per cui essi sono stati inizialmente concessi;
j) "frode sospetta" o "frodi sospette": irregolarità che a livello nazionale determina l'inizio di un procedimento amministrativo o giudiziario volto a determinare l'esistenza di un comportamento intenzionale e, in particolare, l'esistenza di una frode ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, punto a), della convenzione del 26 luglio 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea;
k) "funzione di monitoraggio": funzione responsabile del monitoraggio dell'avanzamento finanziario, fisico e procedurale dei progetti ammessi a finanziamento e del conseguimento dei relativi milestone e target per la quota parte di competenza;
l) "funzione di controllo": funzione, di pertinenza del soggetto attuatore delegato, consistente nella verifica della regolarità di procedure e spese, nonché del conseguimento di milestone e target;
m) "idrogeno rinnovabile": l'idrogeno ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del decreto del 21.10.2022;
n) "impianti addizionali": impianti di produzione di energia rinnovabile di nuova costruzione, ivi inclusi quelli autorizzati, il cui avvio dei lavori rispetta quanto previso dall'articolo 5, comma 2, lettera b), localizzati nella zona geografica e virtuale di mercato dell'elettrolizzatore, entrati in esercizio entro 24 mesi dell'entrata in esercizio degli elettrolizzatori, nei casi di impianti regolati da accordi di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui all'articolo 28 del decreto legislativo n. 199/2021, ovvero entrati in esercizio nello stesso anno dell'entrata in esercizio degli elettrolizzatori, nei casi di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b) del decreto del Ministro della transizione ecologica 21 settembre 2022, salvo diverse prescrizioni previste dall'atto delegato di cui all'articolo 27, paragrafo 3 della direttiva (UE) 2018/2001, qualora operante prima del provvedimento di concessione di cui all'articolo 14 del presente decreto;
o) "impianti asserviti": impianti di energia da fonti rinnovabili a servizio esclusivo dell'elettrolizzatore, ovvero:
1) impianti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a) del decreto del Ministro della transizione ecologica 21 settembre 2022 che rispettano quanto previsto dall'articolo 30, comma 1, lettera a), punto 2.2) del decreto legislativo n. 199/2021;
2) impianti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b) del decreto del Ministro della transizione ecologica 21 settembre 2022;
p) "Investimento 3.1": l'Investimento 3.1 denominato "Produzione in aree industriali dismesse", previsto nella Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica", Componente 2 "Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile", del PNRR;
q) "milestone": traguardo qualitativo da raggiungere tramite una determinata misura del PNRR (riforma e/o investimento), che rappresenta un impegno concordato con l'Unione europea o a livello nazionale (es. legislazione adottata, piena operatività dei sistemi IT, ecc.);
r) "Ministero o MASE": il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;
s) "modifiche sostanziali": modifiche che comportano una variazione rispetto a quanto approvato con il provvedimento di concessione di cui all'articolo 14, ovvero:
1) variazione che comporta una diminuzione del punteggio attribuito al progetto con modifica della posizione nella graduatoria di cui all'articolo 13 superiore a 30%. La condizione di cui al primo periodo non si applica nei casi in cui il nuovo punteggio non determina un cambio di posizione nella citata graduatoria;
2) variazione della localizzazione dell'elettrolizzatore in altra area industriale dismessa;
3) variazione che non permette di rispettare una delle condizioni di cui all'articolo 5 e 6;
t) "OLAF": Ufficio europeo per la lotta antifrode;
u) "PNRR": Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza presentato alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 18 e seguenti del Regolamento (UE) 2021/241 e approvato definitivamente con decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021;
v) "Principio "non arrecare un danno significativo" (DNSH)": principio definito all'articolo 17 Regolamento UE 2020/852. Investimenti e riforme del PNRR devono essere conformi a tale principio e verificarlo ai sensi degli articoli 23 e 25 del Regolamento (UE) 2021/241;
w) "Registro nazionale aiuti": la banca dati istituita presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy- Direzione generale incentivi alle imprese, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, denominata dall'articolo 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, Registro nazionale degli aiuti di Stato;
x) "rendicontazione delle spese": attività necessaria a comprovare la corretta esecuzione finanziaria del progetto da parte del soggetto attuatore esterno, tramite la trasmissione di apposite domande di rimborso;
y) "Servizio centrale per il PNRR": struttura dirigenziale di livello generale istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, con compiti di coordinamento operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR e punto di contatto nazionale per l'attuazione del Piano ai sensi dell'articolo 22 del regolamento (UE) 2021/241;
z) "Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) del PNRR": Il Si.Ge.Co. consiste nell'organizzazione, negli strumenti e nelle procedure complessivamente adottate per l'attuazione del PNRR e al fine di fornire all'UE la garanzia di regolarità e correttezza dei finanziamenti erogati per la realizzazione delle operazioni/progetti attuati a livello nazionale (per il PNRR anche target e milestone) grazie al sostegno dei fondi UE. Il Si.Ge.Co. risponde pertanto all'esigenza di assicurare l'efficace attuazione degli interventi e la sana gestione finanziaria, nel rispetto della normativa europea e nazionale applicabile;
aa) "sistema ReGiS": il sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge n. 178/2020 (legge di bilancio 2021), sviluppato per supportare le attività di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR e atto a garantire lo scambio elettronico dei dati tra i diversi soggetti coinvolti nella governance del PNRR.
bb) "Soggetto attuatore delegato": il soggetto a cui sono delegate da parte del MASE, mediante stipula di Accordo in base a quanto disposto dalla Circolare MEF-RGS del 10 febbraio 2022, n. 9, le funzioni di monitoraggio, controllo e rendicontazione delle spese e milestone e target, fermo restando in capo al MASE stesso il ruolo di punto unico di contatto con il Servizio centrale per il PNRR e la responsabilità in tema di supervisione complessiva sulla regolarità dell'intervento esercitabile anche attraverso controlli di quality review.
cc) "Soggetto beneficiario" o "Soggetto attuatore esterno": soggetto responsabile della realizzazione operativa dei progetti di propria competenza, incluso il conseguimento di milestone e target per la quota parte di competenza. I soggetti attuatori esterni coincidono con i Soggetti beneficiari delle agevolazioni;
dd) "target": traguardo quantitativo da raggiungere tramite una determinata misura del PNRR (riforma e/o investimento), che rappresenta un impegno concordato con l'Unione europea o a livello nazionale, misurato tramite un indicatore ben specificato;
ee) "Temporary Framework Russia-Ucraina": la comunicazione della Commissione europea (2022/C 131 I/01) del 24 marzo 2022 "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina" e successive modificazioni e integrazioni;
ff) "zona geografica e virtuale di mercato": zona della rete rilevante definita all'atto di entrata in esercizio dell'elettrizzatore dalla Delibera 461/16/R/eel dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente del 04 agosto 2016, così come aggiornata ai sensi degli articoli 32 e 33 del Regolamento 2015/1222 della Commissione Europea, del 24 luglio 2015 dall'Autorità medesima.
Finalità e oggetto
1. Il presente Avviso è finalizzato alla selezione e al successivo finanziamento di proposte progettuali volte alla realizzazione di siti di produzione di idrogeno rinnovabile in aree industriali dismesse, da finanziare nell'ambito dell'Investimento 3.1, previsto nella Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica", Componente 2 "Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile", del PNRR.
2. Il presente Avviso stabilisce la dotazione finanziaria e l'ambito territoriale di riferimento nonché i Soggetti beneficiari, i progetti ammissibili, i costi ammissibili e le agevolazioni concedibili ai sensi della Sezione 2.5 del Temporary Framework Russia-Ucraina. L'Avviso definisce, altresì, la procedura e le tempistiche per la presentazione delle domande di agevolazione, i criteri di valutazione delle proposte progettuali, le modalità per la concessione ed erogazione delle agevolazioni, gli obblighi in capo ai medesimi Soggetti beneficiari, le cause di revoca delle agevolazioni concesse e ogni altro elemento utile e necessario per l'attuazione dell'Investimento 3.1.
Dotazione finanziaria
1. Le risorse finanziarie disponibili per la concessione delle agevolazioni di cui al presente Avviso ammontano a euro 40.000.000,00 (quarantamilioni/00) a valere sulla dotazione finanziaria attribuita dal Ministero alla Regione Siciliana ai sensi dell'articolo 4 del decreto del 21.10.2022, per l'attuazione dell'Investimento 3.1.
Soggetti beneficiari o soggetti attuatori esterni
1. Po ssono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente Avviso, le imprese di tutte le dimensioni che intendono realizzare gli interventi di cui all'articolo 5 e che alla data di presentazione della domanda di agevolazione di cui all'articolo 10, comma 1:
a) sono regolarmente costituite ed iscritte come attive nel Registro delle imprese. Le imprese non residenti nel territorio italiano devono avere una personalità giuridica riconosciuta nello Stato di residenza come risultante dall'omologo registro delle imprese; per tali soggetti, inoltre, fermo restando il possesso, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, degli ulteriori requisiti previsti dal presente articolo, deve essere dimostrata, pena la decadenza dal beneficio, alla data di richiesta della prima erogazione dell'agevolazione la disponibilità di almeno una sede sul territorio italiano;
b) sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono sottoposte a procedura concorsuale e non si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coattiva o volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo, ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale, o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
c) sono in regime di contabilità ordinaria e dispongono di almeno due bilanci approvati e depositati presso il Registro delle imprese. A tal fine l'impresa beneficiaria può fare riferimento anche ai bilanci consolidati del gruppo a cui appartiene o ai bilanci di una delle società che detiene nel proprio capitale sociale una quota non inferiore al venti per cento. In tale ultimo caso l'impresa beneficiaria è tenuta a presentare, unitamente alla presentazione della domanda di agevolazione di cui all'articolo 10, comma 1, una specifica lettera di patronage con la quale la società che detiene la predetta quota di capitale sociale assume l'impegno di natura finanziaria alla restituzione delle agevolazioni concesse a favore dell'impresa beneficiaria nel caso in cui le stesse vengano revocate per una o più delle cause previste dalla normativa;
d) sono in regola con le disposizioni vigenti in materia di obblighi contributivi;
e) non sono soggette a sanzioni adottate dall'Unione europea, secondo quanto previsto dal punto 47 del Temporary Framework Russia-Ucraina;
f) po ssiedono una adeguata capacità finanziaria così come indicato nell'Appendice A.
2. So no, in ogni caso, escluse dalle agevolazioni di cui al presente Avviso le imprese:
a) che risultino destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni;
b) i cui legali rappresentanti o amministratori siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda, ovvero non risulti, da visura del casellario giudiziario, alla data di presentazione della domanda, un decreto di estinzione dei reati;
c) nei cui confronti sia verificata l'esistenza di una causa ostativa ai sensi della disciplina antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni.
3. Le imprese di cui al comma 1 possono presentare progetti anche congiuntamente tra loro, fino ad un numero massimo di cinque soggetti, ivi compreso il soggetto capofila e previa indicazione dello stesso.
4. I progetti congiunti di cui al comma 3 devono essere realizzati mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete o ad altre forme contrattuali di collaborazione, quali, a titolo esemplificativo, il consorzio e l'accordo di partenariato. Il contratto di rete o le altre forme contrattuali di collaborazione devono configurare una concreta collaborazione che sia stabile e coerente rispetto all'articolazione delle attività, espressamente finalizzata alla realizzazione del progetto proposto. In particolare, il contratto deve prevedere:
a) la suddivisione delle competenze, dei costi e delle spese a carico di ciascun partecipante;
b) l'individuazione, nell'ambito dei soggetti di cui al comma 1, del soggetto capofila, che agisce in veste di mandatario dei partecipanti, attraverso il conferimento da parte dei medesimi, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, di un mandato collettivo con rappresentanza per tutti i rapporti con il Regione Siciliana - Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento Regionale dell'Energia.
5. La presenza di tutti i requisiti di cui al comma 1 e 2 è dichiarata dal soggetto proponente nell'ambito della domanda di agevolazione di cui all'articolo 10, comma 1, ovvero, nel caso di progetti congiunti, dal soggetto capofila nell'ambito della domanda di agevolazione di cui all'articolo 10, comma 1, e dagli altri soggetti partecipanti al progetto congiunto nell'ambito della dichiarazione resa secondo il format di cui all'Appendice A.2.
Interventi ammissibili
1. Fermo restando la finalità di cui all'articolo 2, comma 1, gli interventi ammissibili devono prevedere entrambe le seguenti componenti:
a) uno o più elettrolizzatori per la produzione di idrogeno rinnovabile e relativi sistemi ausiliari necessari al processo produttivo, comprensivi di eventuali sistemi di compressione e di stoccaggio dell'idrogeno;
b) uno o più impianti addizionali asserviti agli elettrolizzatori di cui alla lettera a), comprensivi di eventuali sistemi di stoccaggio dell'energia elettrica.
2. Ai fini dell'ammissibilità, gli interventi di cui al comma 1 rispettano quanto di seguito indicato:
a) essere finalizzati alla produzione di idrogeno rinnovabile;
b) essere avviati successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione di cui all'articolo 10, comma 1 e, comunque, entro 18 mesi dal provvedimento di concessione di cui all'articolo 14. Per data di avvio si intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento, oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature, o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori. In caso di acquisizioni, per avvio si intende il momento di acquisizione degli attivi direttamente collegati allo stabilimento acquisito;
c) essere ultimati, con riferimento alla componente di cui al comma 1, lettera a), entro 36 mesi dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 14 e comunque non oltre il 30 giugno 2026, e, con riferimento alla componente di cui al comma 1, lettera b), entro 30 mesi dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 14 e comunque non oltre il 30 giugno 2026, se antecedente;
d) il Principio "non arrecare un danno significativo" (DNSH), secondo le indicazioni contenute per l'Investimento 3.1 nella circolare RGS-MEF 13 ottobre 2022, n. 33, recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)" e nelle pertinenti schede tecniche accluse alla predetta guida operativa: scheda n. 15 e, ove inerenti con il progetto di investimento, schede n. 1, n. 2 e n. 5;
e) fermo restando l'ammissibilità alle agevolazioni della totalità degli impianti addizionali asserviti realizzati nell'ambito del presente Avviso, prevedere l'installazione nell'area dove è ubicato l'elettrolizzatore, o in aree poste entro 10 chilometri dal perimetro di quest'ultima, a condizione che dette aree siano nella disponibilità del Soggetto beneficiario, di uno o più impianti addizionali asserviti agli elettrolizzatori, con capacità totale pari almeno al 20 per cento della potenza elettrica dell'elettrolizzatore stesso. Qualora l'area di cui al primo periodo sia classificata come zona agricola, anche ai fini del riconoscimento delle agevolazioni di cui presente decreto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 65, del decreto-legge gennaio 2012, n. 1;
f) prevedere l'installazione di uno o più elettrolizzatori di potenza nominale complessiva non inferiore a 1 MW e non superiore a 10 MW. La potenza nominale di cui al primo periodo è riferita al solo elettrolizzatore;
g) prevedere l'installazione di uno o più impianti di produzione di idrogeno rinnovabile aventi un consumo specifico di energia elettrica minore o uguale a 58 MWh/tH2. Il consumo specifico di cui al primo periodo è riferito all'intero impianto, ovvero all'elettrolizzatore comprensivo dei relativi ausiliari;
h) gli eventuali sistemi di stoccaggio di idrogeno devono prevedere un costo di investimento non superiore al 50 per cento dei costi complessivi per gli interventi di cui al comma 1, lettera a);
i) gli eventuali sistemi di stoccaggio di energia elettrica devono:
i. essere installati e messi in funzione contemporaneamente agli impianti addizionali asserviti;
ii. prevedere un costo di investimento non superiore al 50 per cento dei costi complessivi per gli interventi di cui al comma 1, lettera b);
j) il divieto di doppio finanziamento ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2021/241;
k) le disposizioni di qualunque natura conseguenti alla pubblicazione della decisione della Commissione europea di cui all'articolo 21, comma 3;
l) le disposizioni di qualunque natura conseguenti alla pubblicazione dell'atto delegato di cui all'articolo 27, paragrafo 3 della direttiva (UE) 2018/2001, qualora antecedente la data del provvedimento di concessione di cui all'articolo 14;
m) non è ammessa l'immissione nella rete elettrica per finalità di vendita dell'energia prodotta da impianti addizionali asserviti.
Requisiti dei siti per la realizzazione degli interventi
1. I componenti di impianti di produzione di idrogeno rinnovabile di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), devono essere realizzati presso siti localizzati nel territorio della Regione Sicilia in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere collocati su area industriale dismessa;
b) essere caratterizzati dalla disponibilità degli estremi catastali, mappe e foto aerea;
c) essere nella disponibilità del soggetto proponente, ovvero del soggetto capofila o di uno dei soggetti partecipanti in caso di progetto congiunto, in forza di diritto di proprietà (piena, non nuda proprietà) o di altro diritto reale o personale di godimento, riferito anche a contratti preliminari trascritti e regolarmente registrati presso l'Agenzia delle Entrate, che abbia una durata minima residua di 10 anni dalla data di presentazione della domanda di agevolazione di cui all'articolo 10, comma 1. In alternativa, la disponibilità può essere dimostrata anche attraverso la stipula di un contratto preliminare trascritto e regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate, volto alla stipula dei contratti costitutivi dei diritti di cui sopra o attraverso l'impegno di messa a disposizione di un sito da parte di Ente Pubblico o Società di Sistema in virtù di convenzioni, collegate al presente Avviso, che ne vincolano la messa a disposizione in caso di ottenimento del finanziamento. Pena la decadenza dell'agevolazione, eventuali contratti preliminari dovranno dar luogo a contratti definitivi entro la data di presentazione della prima richiesta di erogazione dell'agevolazione ai sensi dell'articolo 15;
d) essere siti su cui sia possibile realizzare uno o più impianti di generazione di energia elettrica rinnovabile di capacità adeguata al processo di produzione dell'idrogeno, da intendersi come capacità di detti impianti di soddisfare potenzialmente anche in quota parte quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, lettera e);
e) essere siti non contaminato ai sensi del Titolo V, Parte IV del D.lgs. del 3 aprile 2006, n. 152 ovvero, qualora contaminato, sito nel quale la realizzazione dei progetti, degli interventi e dei relativi impianti di cui ai punti precedenti, oggetto di finanziamento, siano realizzati senza pregiudicare né interferire con il completamento della bonifica e senza determinare rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area;
f) essere già dotato, o potenzialmente dotabile mediante riattivazione o adeguamento, delle seguenti caratteristiche infrastrutturali:
i. connessione alla rete elettrica;
ii. risorse d'acqua adeguate alla produzione di idrogeno rinnovabile;
iii. connessione alla rete gas;
iv. accesso alla rete stradale;
g) sito contiguo o prossimo, ovvero distante non più di 50 chilometri, ad un'area caratterizzata dalla presenza di industrie e/o altre utenze che possano esprimere una domanda potenziale di idrogeno, anche parziale rispetto alla quantità di idrogeno producibile dall'impianto. La distanza di cui al primo periodo è calcolata considerando il perimetro del sito presso cui è installato l'elettrolizzatore e il perimetro del sito della prima utenza potenziale individuata.
Costi ammissibili
1. I costi ammissibili sono i costi di investimento direttamente collegabili e funzionali alla realizzazione degli interventi ammissibili di cui all'articolo 5, relativi all'acquisto e alla costruzione di immobilizzazioni, come definite agli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, nella misura necessaria alle finalità del progetto di investimento oggetto della richiesta di agevolazioni. Detti costi riguardano:
a) opere murarie e assimilate, nei limiti del 20 per cento del totale dei costi ammissibili del progetto;
b) macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica;
c) programmi informatici, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, nei limiti del 10 per cento del totale dei costi ammissibili del progetto;
d) progettazione degli impianti e delle opere da realizzare, direzione dei lavori, collaudi di legge e oneri di sicurezza connessi con la realizzazione del progetto. Tali spese sono ammissibili qualora capitalizzate, nel limite del 20 per cento del totale dei costi ammissibili del progetto.
2. Ai fini dell'ammissibilità, i costi di cui al comma 1 devono:
a) essere relativi a immobilizzazioni, materiali e immateriali, acquistate da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente e alle normali condizioni di mercato (da attestare attraverso idonea certificazione);
b) essere conformi ai criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020 di cui al regolamento adottato con il decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22;
c) essere sostenuti a partire dalla data di presentazione della domanda di agevolazione di cui all'articolo 10, comma 1;
d) essere conformi alle norme applicabili con riferimento ai progetti finanziati a valere sulle risorse stanziate dal PNRR;
e) essere pagati esclusivamente tramite bonifici bancari, SEPA Credit Transfer ovvero ricevute bancarie (RI.BA.), in modo da consentire la piena tracciabilità delle operazioni e l'immediata riconducibilità alla fattura o al documento contabile di valore probatorio equivalente in relazione al quale vengono richiesti gli aiuti. A tal fine, il Soggetto beneficiario può utilizzare un conto corrente vincolato ovvero, in alternativa, uno specifico conto corrente ordinario, non necessariamente dedicato in maniera esclusiva alla realizzazione del programma di investimento, adottando una codificazione contabile adeguata;
f) essere riferiti a beni ammortizzabili e capitalizzati, che figurano nell'attivo dello stato patrimoniale del Soggetto beneficiario;
g) essere riferiti a impianti addizionali asserviti.
3. Non sono in nessun caso ammesse le spese:
a) sostenute attraverso il sistema della locazione finanziaria;
b) connesse a commesse interne;
c) relative a macchinari, impianti e attrezzature usati;
d) relative ad impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili non asserviti alla produzione di idrogeno rinnovabile;
e) relative ai cavi di connessione elettrica tra l'impianto di produzione di idrogeno rinnovabile e l'unità di produzione di energia da fonti rinnovabili, per la quota parte dei cavi che ricade esternamente all'area dove è collocato l'impianto di produzione di idrogeno rinnovabile o oltre la distanza di cui l'articolo 5, comma 2, lettera e);
f) relative alla distribuzione dell'idrogeno rinnovabile, compresi i casi di miscelazione (blending) dell'idrogeno prodotto con il gas naturale, o altro di origine fossile;
g) di funzionamento, ivi incluse quelle per scorte di materie prime, semilavorati, prodotti finiti e materiali di consumo di qualsiasi genere;
h) per consulenze e prestazioni d'opera professionale, incluse le spese notarili, diverse da quelle di cui al comma 1, lettera d);
i) relative alla formazione del personale impiegato dal Soggetto beneficiario, anche laddove strettamente riferite alle immobilizzazioni previste dalla proposta progettuale;
j) imputabili a imposte e tasse;
k) ascrivibili a titoli di spesa il cui importo sia inferiore a 500,00 euro al netto di IVA;
l) non conformi al Principio "non arrecare un danno significativo" (DNSH), secondo le indicazioni contenute per l'Investimento 3.1 nella circolare RGS-MEF 13 ottobre 2022, n. 33 e nelle pertinenti schede tecniche accluse alla predetta guida operativa: scheda n. 15 e, ove inerenti con il progetto di investimento, schede n. 1, n. 2 e n. 5;
m) relative all'acquisto e affitto dei terreni.
Procedura di accesso, forma e ammontare delle agevolazioni
1. Le agevolazioni di cui al presente Avviso sono concesse sulla base di una procedura competitiva, valutativa a graduatoria, secondo i criteri di valutazione di cui all'Appendice B.
2. Le agevolazioni di cui al presente Avviso sono concesse, nella forma del contributo a fondo perduto, sulla base dell'offerta formulata dal soggetto proponente, ovvero dal soggetto capofila in caso di progetto congiunto, in sede di presentazione della domanda di agevolazione, secondo quanto di seguito indicato:
a) l'offerta tiene conto del criterio di valutazione EP di cui all'Appendice B. Nella domanda di agevolazione di all'Appendice A.1, il soggetto proponente indica pertanto:
1) l'agevolazione richiesta, espressa in €;
2) la stima della quantità annua di idrogeno rinnovabile prodotto a regime grazie ai soli impianti addizionali asserviti, espressa in tH2/anno;
b) l'agevolazione richiesta di cui alla lettera a), punto 1) non può essere superiore al 100 per cento dei costi ammissibili di cui all'articolo 7, comma 1;
c) l'agevolazione concedibile è pari a quella richiesta di cui di cui alla lettera a), punto 1), così come eventualmente rideterminata in esito all'attività istruttoria di cui all'articolo 12 e indicato nel provvedimento di approvazione della graduatoria di cui all'articolo 13.
3. L'agevolazione massima concedibile per proposta progettuale, indipendentemente dalla presentazione della stessa proposta in forma singola o congiunta, è pari a 20 milioni di euro.
Cumulo
1. Fermo restando il rispetto del principio del divieto di doppio finanziamento di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, le agevolazioni concesse a valere sul presente Avviso:
a) non possono essere cumulate, in relazione agli stessi costi ammissibili, con altre agevolazioni pubbliche che si configurano come aiuti di Stato notificati ai sensi dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea o comunicati ai sensi dei regolamenti della Commissione che dichiarano alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, incluse quelle concesse sulla base del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013 (aiuti "de minimis"), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013;
b) possono essere cumulate, nel rispetto di quanto previsto dal comma 3 del decreto del 21.10.2022, con altre agevolazioni che non rientrano nel campo d'applicazione della normativa in materia di aiuti di Stato, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell'intero costo ammissibile alle agevolazioni.
Modalità e termini per la presentazione delle domande
1. Le domande di agevolazione, redatte utilizzando il format di cui all'Appendice A.1 e corredate della documentazione di cui all'Appendice A, devono essere presentate dal soggetto proponente, ovvero dal soggetto capofila in caso di progetti congiunti, a decorrere dalle ore 9:00 del 1° febbraio 2023 e fino alle ore 12:00 del 17 febbraio 2023, a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) al seguente indirizzo dipartimento.energia1@certmail.regione.sicilia.it.
2. Eventuali domande di agevolazione presentate con modalità e/o tempistiche difformi da quelle previste nel presente articolo sono considerate irricevibili.
3. Ciascuna impresa può presentare una sola domanda di agevolazione e può partecipare ad un solo progetto, singolo o congiunto.
Commissione di ammissione e valutazione
1. Le attività istruttorie di cui al successivo articolo 12 sono svolte da un'apposita Commissione formata da n. 5 componenti, di cui almeno n. 3 con comprovata competenza ed esperienza in materia energetica, appositamente individuati e nominati con provvedimento del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Energia della Regione Siciliana.
2. La Commissione di cui al comma 1 opera senza alcun onere aggiuntivo gravante sulla dotazione finanziaria di cui all'articolo 3.
Istruttoria e valutazione delle domande
1. Entro 10 giorni dal termine finale per la presentazione delle domande di agevolazione di cui all'articolo 10, comma 1, la Struttura operativa di progetto "task force" dipartimentale del Dipartimento regionale dell'Energia della Regione Siciliana procede alla verifica di ricevibilità delle domande e alla verifica della completezza delle stesse, anche rispetto a quanto previsto in Appendice A, nonché alla verifica della sussistenza dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 4.
2. Le domande di agevolazione, per le quali le verifiche di cui al comma 1 si sono concluse con esito positivo, sono trasmesse alla Commissione, di cui all'articolo 11, la quale svolge le attività di istruttoria tecnica articolata nelle seguenti due fasi:
a) fase 1: verifica dei requisiti di idoneità della proposta progettuale di cui agli articoli 5 e 6, secondo quanto previsto dall'Appendice C;
b) fase 2: per le domande per le quali la verifica della precedente fase 1 si è conclusa con esito positivo, valutazione tecnica delle proposte progettuali sulla base dei criteri di valutazione di cui all'Appendice B.
3. Fermo restando quanto previsto all'articolo 10, comma 2, l'esito negativo delle verifiche di cui ai commi 1 e 2, lettera a) sono causa di inammissibilità della domanda di agevolazione.
4. Qualora, nel corso dello svolgimento delle attività di cui al comma 2, lettera b) risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati dal soggetto proponente, ovvero dal soggetto capofila in caso di progetti presentati in forma congiunta, la Struttura operativa di progetto "task force" dipartimentale del Dipartimento regionale dell'Energia della Regione Siciliana su proposta della Commissione, può richiederli, una sola volta, mediante l'invio di una comunicazione scritta che il soggetto proponente, ovvero il soggetto capofila, è tenuto a riscontrare entro 5 giorni dalla richiesta di integrazione.
5. Le attività di istruttoria tecnica da parte della Commissione sono completate entro 35 giorni dal termine finale per la presentazione delle istanze di cui all'articolo 10, comma 1 e le risultanze della citata attività istruttoria sono trasmesse alla Struttura operativa di progetto "task force" dipartimentale del Dipartimento regionale dell'Energia della Regione Siciliana.
6. Qualora nel corso dell'attività istruttoria sia pubblicata la decisione della Commissione europea di cui all'articolo 21, comma 3 o l'atto delegato di cui all'articolo 27, paragrafo 3 della direttiva (UE) 2018/2001, e detti atti indichino ulteriori disposizioni rispetto a quanto previsto dal presente Avviso, il soggetto proponente, ovvero il soggetto capofila in caso di progetto presentato in forma congiunta, entro 10 giorni dalla richiesta da parte della Struttura operativa di progetto "task force" dipartimentale del Dipartimento regionale dell'Energia della Regione Siciliana, trasmette al medesimo ufficio:
a) una dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa al possesso dei requisiti previsti dai citati atti, accompagnata da apposita documentazione tecnica che ne dimostri il rispetto;
b) nei casi diversi dalla lettera a), variante di progetto finalizzata all'adeguamento dello stesso alle citate disposizioni.
7. Nei casi di cui al comma 6, i tempi delle ulteriori verifiche di cui ai commi 1 e 5 sono ridefiniti in 10 giorni complessivi e non si applicano le disposizioni di cui al comma 4.
Formazione, approvazione e pubblicazione della graduatoria
1. Contestualmente alla trasmissione delle risultanze dell'attività di istruttoria tecnica, secondo quanto previsto dall'articolo 12, comma 5, la Commissione trasmette altresì la proposta di graduatoria, predisposta nel rispetto di quanto indicato al comma 4, alla Struttura operativa di progetto "task force" dipartimentale del Dipartimento regionale dell'Energia della Regione Siciliana.
2. La proposta di graduatoria di cui al comma 1 è approvata con provvedimento del Dipartimento Regionale dell'Energia della Regione Siciliana e pubblicata sul relativo sito istituzionale entro 7 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al medesimo comma e comunque entro e non oltre il 31 marzo 2023.
3. Le proposte progettuali sono ammesse all'agevolazione di cui al presente Avviso secondo la posizione assunta nella graduatoria, in relazione al punteggio attribuito e fino ad esaurimento delle risorse disponibili di cui all'articolo 3. Qualora le risorse disponibili non consentano l'integrale copertura dei costi ammissibili dell'ultima proposta progettuale collocata in posizione utile nella graduatoria, l'agevolazione può essere riconosciuta in misura parziale rispetto all'importo ammissibile.
4. La graduatoria è redatta in ordine decrescente in relazione al punteggio complessivamente attribuito a ciascuna proposta progettuale e riporta:
a) la dimensione finanziaria dei progetti ammessi e dell'agevolazione concedibile, nonché il CUP attributo dalla Struttura operativa di progetto "task force" dipartimentale del Dipartimento regionale dell'Energia della Regione Siciliana, ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3. Nei casi di cui all'articolo 4, comma 3, le informazioni di cui al primo periodo sono riportate per ogni soggetto che compone il raggruppamento;
b) l'elenco dei progetti ammissibili a finanziamento, ma non finanziabili per esaurimento delle risorse;
c) l'elenco dei progetti non ammissibili con l'indicazione dei punteggi conseguiti e degli eventuali motivi di inammissibilità.
In caso di parità di punteggio tra più proposte progettuali, prevale quella con il punteggio maggiore relativamente al parametro N1 di cui all'Appendice B.
Concessione delle agevolazioni
1. Per le domande di agevolazione utilmente poste nel provvedimento di approvazione della graduatoria di cui all'articolo 13, comma 2, la Struttura operativa di progetto "task force" dipartimentale del Dipartimento regionale dell'Energia della Regione Siciliana provvede a:
a) acquisire, nel caso dei progetti congiunti, il mandato conferito per atto pubblico o scrittura privata autenticata e il contratto di collaborazione registrato, ove non presentati unitamente alla domanda di agevolazione;
b) acquisire le dichiarazioni in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti alla verifica di cui all'articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni al fine dell'acquisizione della documentazione antimafia attraverso consultazione della Banca dati nazionale unica per la documentazione antimafia di cui all'articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni, qualora l'agevolazione richiesta sia superiore a euro 150.000,00;
c) acquisire i dati necessari alla determinazione e alla verifica della titolarità effettiva dei Soggetti beneficiari ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, lettera d, del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021;
d) la registrazione dell'aiuto individuale nel Registro nazionale aiuti;
e) richiedere al Soggetto beneficiario, ovvero al soggetto capofila in caso di progetto presentato in forma congiunta, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale lo stesso si impegna a rispettare tutte le disposizioni di qualunque natura conseguenti all'eventuale pubblicazione dell'atto delegato di cui all'articolo 27, paragrafo 3 della direttiva (UE) 2018/2001, qualora questo entri in vigore antecedentemente il provvedimento di cui al comma 2.
2. Fermo restando gli adempimenti di cui al comma 1 e quanto previsto all'articolo 21, comma 3, entro 30 giorni dal provvedimento di approvazione della graduatoria di cui all'articolo 13, comma 2, il Dipartimento Regionale dell'Energia della Regione Siciliana adotta il provvedimento di concessione delle agevolazioni.
3. Entro 10 giorni dal provvedimento di concessione di cui all'articolo 2, il Dipartimento Regionale dell'Energia della Regione Siciliana provvede alla sottoscrizione dell'atto d'obbligo alla concessione, redatto secondo il modello di cui all'Allegato 5 della circolare n. prot. 62625 del 19 maggio 2022 del Ministero della transizione ecologica, Dipartimento dell'unità di missione per il piano nazionale di ripresa e resilienza, recante "PNRR - Indicazioni e trasmissione format per l'attuazione delle misure".
Erogazione dell'agevolazione e rendicontazione delle spese
1. Le movimentazioni finanziarie relative all'effettivo svolgimento delle attività progettuali si configurano solo come ristoro delle eventuali spese effettivamente sostenute per le attività svolte ed avvengono con le modalità di seguito definite.
2. I Soggetti beneficiari richiedono, per il tramite del capofila nel caso dei progetti congiunti, l'erogazione dell'agevolazione al Ministero, a seguito del completamento, con esito positivo, del controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile svolto dalla Ragioneria territoriale competente sull'articolo 14, comma 3, del presente Avviso, con le seguenti modalità:
a) una quota di anticipazione, fino ad un massimo del 10% dell'agevolazione concessa, su richiesta del Soggetto beneficiario;
b) una o più quote, fino al 90% dell'importo dell'agevolazione concessa (compresa l'anticipazione), a seguito della presentazione al Ministero di apposite domande di rimborso sulla base delle spese effettivamente sostenute dal Soggetto beneficiario a seguito della relativa verifica e validazione da parte della Regione Siciliana;
c) una quota a saldo, pari al 10% dell'agevolazione concessa, attraverso la presentazione al Ministero della domanda di rimborso finale da parte del Soggetto beneficiario, sulla base della rendicontazione finale delle spese effettivamente sostenute ed il conseguimento del target per la quota parte di competenza del relativo progetto, a seguito della relativa verifica e validazione da parte della Regione Siciliana.
2. Ulteriori indicazioni inerenti al circuito finanziario sono definite in base alle specifiche ed ulteriori disposizioni e circolari del Ministero e della Regione Siciliana.
3. L'anticipo di cui al comma 2, lettera a) deve essere garantito, per il suo intero importo, da fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa, autonoma, irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, avente scadenza non antecedente al 31 dicembre 2026, rilasciata nell'interesse del beneficiario e a favore del Ministero da primaria Banca o, se del caso, primaria Impresa di assicurazione, o da altro istituto finanziario abilitato ai sensi della normativa vigente a garanzia della eventuale restituzione della somma erogata a titolo di anticipo, maggiorata degli interessi decorrenti nel periodo compreso tra la data di erogazione e quella del rimborso, calcolati in ragione del TUR vigente al momento dell'erogazione.
4. I Soggetti beneficiari possono richiedere lo svincolo della polizza in sede di rendicontazione dell'importo corrispondente all'anticipo erogato o alla presentazione della rendicontazione finale di spesa.
5. Per le erogazioni delle successive quote di agevolazione di cui al comma 1, lettera b), i Soggetti beneficiari, per il tramite del capofila nel caso dei progetti congiunti, presentano una richiesta di erogazione corredata da:
a) la rendicontazione analitica delle spese sostenute, da ciascun beneficiario in caso di progetti congiunti, per la realizzazione del progetto ammesso all'agevolazione;
b) una relazione sullo stato di avanzamento del progetto;
c) la dichiarazione del legale rappresentante, di ciascun beneficiario in caso di progetti congiunti, di aderenza al principio "non arrecare un danno significativo" (DNSH), nonché di quanto previsto per l'Investimento 3.1 nella circolare RGS-MEF 13 ottobre 2022, n. 33 e nelle pertinenti schede tecniche accluse alla predetta guida operativa: scheda n. 15 e, ove inerenti con il progetto di investimento, schede n. 1, n. 2 e n. 5. La dichiarazione di cui al primo periodo è accompagnata dal rapporto di validazione del progetto, svolta da parte terza indipendente, circa il rispetto del principio "non arrecare un danno significativo" (DNSH), relativamente alle condizioni ex-ante previste dalle citate schede;
d) la dichiarazione del legale rappresentante, di ciascun beneficiario in caso di progetti congiunti, di assenza di doppio finanziamento ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2021/241.
6. In funzione della disponibilità dei finanziamenti, e successivamente alle verifiche amministrativo-contabile svolte da parte della Struttura operativa di progetto "task force" dipartimentale del Dipartimento regionale dell'Energia della Regione Siciliana, finalizzate ad accertare la pertinenza, regolarità e ammissibilità della spesa, entro 30 giorni i Soggetti beneficiari ricevono il pagamento dell'importo dell'agevolazione richiesta e ritenuta ammissibile. L'ultima erogazione sarà decurtata di quanto eventualmente erogato a titolo di anticipo. Il termine dei 30 giorni si interrompe in caso di richieste di integrazioni da parte degli organismi preposti alle attività di verifica o in caso di indagini riguardanti eventuali irregolarità che incidono sulla spesa rendicontata.
7. La rendicontazione a saldo deve essere presentata dai Soggetti beneficiari, per il tramite del capofila nel caso dei progetti congiunti, entro 30 giorni dalla data di fine lavori, e comunque non oltre il 30 giugno 2026, e dovrà essere riferita al complesso delle spese sostenute per la realizzazione del progetto ammesso ad agevolazione. La rendicontazione a saldo dovrà essere accompagnata da:
a) la relazione finale di ultimazione della proposta progettuale;
b) la documentazione tecnica che attesti il completamento degli interventi al 30 giugno 2026;
c) la dichiarazione del legale rappresentante di cui al comma 3, lettera d);
d) la rendicontazione finale delle spese effettivamente sostenute;
e) la copia conforme delle pagine del libro dei cespiti attestanti l'iscrizione delle immobilizzazioni oggetto di finanziamento;
f) la dichiarazione del legale rappresentante, di ciascun beneficiario in caso di progetti congiunti, di aderenza al principio "non arrecare un danno significativo" (DNSH), nonché di quanto previsto per l'Investimento 3.1 nella circolare RGS-MEF 13 ottobre 2022, n. 33 e nelle pertinenti schede tecniche accluse alla predetta guida operativa: scheda n. 15 e, ove inerenti con il progetto di investimento, schede n. 1, n. 2 e n. 5. La dichiarazione di cui al primo periodo è accompagnata dal rapporto di verifica di conformità del progetto realizzato, svolta da parte terza indipendente, circa il rispetto del principio "non arrecare un danno significativo" (DNSH), relativamente alle condizioni ex-post previste dalle citate schede, nonché circa il rispetto delle condizioni previste per l'idrogeno rinnovabile dal decreto 21.10.2022.
8. In funzione della disponibilità dei finanziamenti, e successivamente alle verifiche amministrative da parte del Dipartimento regionale dell'Energia della Regione Siciliana, finalizzate ad accertare la pertinenza, regolarità e ammissibilità della spesa, entro 30 giorni dalla richiesta di liquidazione dell'agevolazione i Soggetti beneficiari ricevono il pagamento dell'importo del saldo dovuto per la realizzazione del progetto. Il termine dei 30 giorni si interrompe in caso di richieste di integrazioni da parte degli organismi preposti alle attività di verifica o in caso di indagini riguardanti eventuali irregolarità che incidono sulla spesa rendicontata.
9. I documenti giustificativi di spesa e, in generale, tutti gli atti amministrativo-contabili, devono recare in modo indelebile la dicitura "Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU - PNRR, M2C2.3.1 "Ammesso per l'intero importo (o per l'importo di euro ______________)" e nei documenti giustificativi di pagamento dovrà essere indicato il Codice Unico di Progetto (CUP) e il Codice Identificativo di Gara (CIG), laddove previsto dalla normativa applicabile.
10. Tutte le rendicontazioni presentate dai Soggetti beneficiari dell'agevolazione, per il tramite del capofila nel caso dei progetti congiunti, sono sottoposte alle verifiche amministrative da parte del Dipartimento regionale dell'Energia della Regione Siciliana, che potranno essere svolte anche in conformità a quanto previsto dalle Linee guida per gli stati membri sulle verifiche di gestione EGESIF_14-0012_02 final, al fine di accertare la pertinenza, regolarità e ammissibilità della spesa oggetto del rendiconto.
11. Ulteriori indicazioni in merito agli adempimenti in tema di rendicontazione potranno essere fornite in apposite linee guida di rendicontazione delle spese sostenute adottate dal Ministero, dal Dipartimento Regionale dell'Energia della Regione Siciliana e nel provvedimento di concessione di cui all'articolo 14.
12. L'erogazione dell'agevolazione è subordinata alla verifica della regolarità contributiva e fiscale del Soggetto beneficiario, ovvero del soggetto capofila e dei soggetti partecipanti in caso di progetto presentato in forma congiunta, dell'assenza di cause ostative ai sensi della vigente normativa antimafia, nonché, in coerenza con le disposizioni dell'articolo 46, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, della verifica dell'assenza dei predetti Soggetti beneficiari nell'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione di aiuti illegali oggetto di decisione di recupero, attraverso apposita "visura Deggendorf" rilasciata dal Registro nazionale aiuti.
13. Il Dipartimento Regionale dell'Energia della Regione Siciliana potrà in qualsiasi momento eseguire controlli in loco presso la sede amministrativa dei Soggetti beneficiari e presso la sede fisica del progetto per verificare la veridicità delle rendicontazioni di spesa, lo stato di avanzamento del progetto e la messa in funzione dello stesso nonché la presenza dei beni rendicontati.
14. A partire dalla data del provvedimento di concessione di cui all'articolo 14, con cadenza semestrale (30 giugno e 31 dicembre) e fino alla data di fine lavori, i Soggetti beneficiari, per il tramite del soggetto capofila in caso di progetti congiunti, sono tenuti all'invio al Dipartimento regionale dell'Energia della Regione Siciliana, a mezzo PEC all'indirizzo dipartimento.energia1@certmail.regione.sicilia.it di una relazione sull'avanzamento degli interventi previsti dal progetto. Tale relazione descrive lo stato dell'arte della progettazione e contiene l'avanzamento del piano tecnico-economico per la realizzazione del progetto, dei cronoprogrammi attuativi e finanziari, rispetto a quanto approvato in prima istanza.
Variazioni
1. Le variazioni devono essere preventivamente comunicate dai Soggetti beneficiari, per il tramite del soggetto capofila in caso di progetti congiunti, al Dipartimento regionale dell'Energia della Regione Siciliana al seguente indirizzo di posta elettronica certificata dipartimento.energia1@certmail.regione.sicilia.it, affinché proceda, nel termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione stessa, alle opportune verifiche, valutazioni ed adempimenti, anche in considerazione delle possibili cause di revoca delle agevolazioni previste all'articolo 18. La comunicazione deve essere accompagnata da un'argomentata relazione illustrativa, accompagnata da idonea documentazione a supporto.
2. Non sono ammesse variazioni che:
a) comportino modifiche sostanziali alla proposta progettuale ammessa alle agevolazioni;
b) prevedano la sostituzione dei Soggetti beneficiari ammessi alle agevolazioni, fermo restando quanto previsto al successivo comma 3;
c) comportino un aumento dell'agevolazione già concessa;
d) in esito alle variazioni della proposta progettuale, comportino il conseguimento di un punteggio inferiore a quello conseguito dall'ultima proposta progettuale ammessa in posizione utile nelle graduatorie di cui all'articolo 13.
3. Eventuali variazioni soggettive che comportino la variazione di titolarità dell'agevolazione sono ammissibili in conseguenza di operazioni straordinarie dell'assetto aziendale quali fusione/incorporazione, scissione, conferimento o cessione di ramo d'azienda, con esclusione dell'affitto di ramo d'azienda, purché sia espressamente previsto nell'accordo tra il Soggetto beneficiario ed il subentrante, che quest'ultimo assuma tutti i diritti e gli obblighi previsti dal presente Avviso e subentri in tutti rapporti giuridici attivi e passivi del Soggetto beneficiario.
4. Per eventuali variazioni entro i limiti previsti dall'articolo 1, comma 1, lettera s), punto 1), si applica quanto previsto all'articolo 18, comma 2.
5. Eventuali variazioni che riguardano esclusivamente l'importo delle singole voci di costo ammissibili rispetto a quanto dichiarato nella domanda di agevolazione di cui all'articolo 10, comma 1, fermo restando quanto previsto al comma 2, lettera c), non devono essere preventivamente comunicate ai sensi del comma 1 e sono valutate nell'ambito dell'attività istruttoria propedeutica all'erogazione dell'agevolazione.
Obblighi dei Soggetti beneficiari o soggetti attuatori esterni
1. I Soggetti beneficiari delle agevolazioni e attuatori esterni delle progettualità ammesse a finanziamento di cui al presente Avviso sono tenuti a:
a) assicurare il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dal regolamento (UE) 2021/241 e dal decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021;
b) adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e informatizzata per tutte le transazioni relative alla proposta progettuale per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR;
c) dare piena attuazione agli interventi, garantendone l'avvio tempestivo e la realizzazione operativa, per non incorrere in ritardi attuativi e concluderli nella forma, nei modi e nei tempi previsti nella proposta progettuale ammessa alle agevolazioni, e a sottoporre al Dipartimento regionale dell'Energia della Regione Siciliana eventuali variazioni ai sensi dell'articolo 16;
d) adottare misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, comprese le frodi sospette, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati nonché di garantire l'assenza del doppio finanziamento ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) 2021/241;
e) effettuare il "controllo gestionale interno", che si sostanzia nelle verifiche di gestione che fanno parte del sistema di controllo interno previsto dalla normativa nazionale e comunitaria per le diverse tipologie di organizzazione o forme societarie;
f) presentare, per il tramite del capofila nel caso dei progetti congiunti, la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e la documentazione probatoria pertinente a comprova del conseguimento del target del PNRR ivi compresi tutti i subcriteri associati e le ulteriori prescrizioni indicate negli Operational Arrangements, per la quota parte di competenza del progetto, nei tempi e nei modi previsti dal provvedimento di concessione di cui all'articolo 14 ed in coerenza con le indicazioni o linee guida fornite dal Ministero e della Regione Siciliana;
g) individuare eventuali fattori che possano determinare ritardi che incidano in maniera considerevole sulla tempistica attuativa e di spesa, definita nel cronoprogramma, relazionando al Dipartimento regionale dell'Energia della Regione Siciliana secondo quanto previsto dall'articolo 15, comma 15;
h) rispettare gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del regolamento (UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell'ambito del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU" e valorizzando l'emblema dell'Unione europea;
i) rispettare gli adempimenti connessi agli obblighi di rilevazione e imputazione nel sistema informativo dei dati di monitoraggio sull'avanzamento procedurale, fisico e finanziario del progetto, secondo quanto previsto dall'articolo 22, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) 2021/241 e delle ulteriori indicazioni o linee guida fornite dal Ministero o della Regione Siciliana, nonché degli indicatori comuni;
j) assicurare la conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei o informatici per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni - nel rispetto di quanto previsto all'articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, convertito con la legge 29 luglio 2021, n. 108 - che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovranno essere messi prontamente a disposizione su richiesta del Dipartimento regionale dell'Energia della Regione Siciliana, del Ministero, del Servizio centrale per il PNRR, dell'Organismo di Audit, della Commissione europea, dell'OLAF, della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali e autorizzare la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e l'EPPO a esercitare i diritti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del regolamento finanziario (UE, Euratom, 2018/1046);
k) rispettare l'obbligo di indicazione di CUP e CIG su tutti gli atti amministrativo/contabili inerenti alla proposta progettuale ammessa alle agevolazioni di cui al presente Avviso;
l) assicurare che la realizzazione delle attività progettuali sia coerente con i principi e gli obblighi specifici del PNRR relativamente al principio "non arrecare un danno significativo" (DNSH), al Tagging per il sostegno climatico e, ove applicabili, con i principi della parità di genere (Gender Equality) in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali. Con specifico riferimento al principio "non arrecare un danno significativo" (DNSH), il Soggetto beneficiario è tenuto, in particolare, a rispettare le indicazioni previste per l'Investimento 3.1 nella circolare RGS-MEF 13 ottobre 2022, n. 33, recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)" e nelle pertinenti schede tecniche accluse alla predetta circolare operativa: scheda n. 15 e, ove inerenti con il progetto di investimento, schede n. 1, n. 2 e n. 5, acquisendo e conservando la documentazione probatoria ivi richiamata;
m) adempiere agli obblighi di pubblicazione delle agevolazioni ricevute ai sensi del presente Avviso, in ottemperanza di quanto previsto dall'articolo 1, comma 125 e seguenti, della legge 4 agosto 2017 n. 124. A tali fini, i Soggetti beneficiari sono tenuti a rilasciare la dichiarazione prevista dall'articolo 1, comma 125-quinquies della citata legge n. 124 del 2017 nella nota integrativa del bilancio oppure, ove non tenuti alla redazione della nota integrativa, sul proprio sito Internet o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza;
n) corrispondere, in qualsiasi fase del procedimento, a tutte le richieste di informazioni, dati e documenti disposte dal Dipartimento regionale dell'Energia della Regione Siciliana;
o) consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal Dipartimento regionale dell'Energia della Regione Siciliana facilitando, altresì, le verifiche del Ministero, dell'Unità di Audit, della Commissione europea e di altri organismi autorizzati, che verranno effettuate anche attraverso controlli in loco presso i Soggetti beneficiari;
p) rispettare, ove applicabile, la normativa nazionale e comunitaria in tema di appalti e aiuti di Stato;
q) trasmettere, per il tramite del capofila nel caso dei progetti congiunti, al Dipartimento regionale dell'Energia della Regione Siciliana la relazione sullo stato di avanzamento del progetto prevista dall'articolo 15, comma 14 del presente Avviso;
r) rispettare ogni altra disposizione, principio, istruzione, linea guida, circolare, prevista per l'attuazione del PNRR, per quanto di competenza;
s) avviare tempestivamente le attività progettuali per non incorrere in ritardi attuativi e concludere la proposta progettuale nella forma, nei modi e nei tempi previsti dal presente Avviso e a sottoporre al Dipartimento regionale dell'Energia della Regione Siciliana eventuali variazioni ai sensi dell'articolo 16;
t) fornire il set minimo di informazioni per la verifica di quanto previsto dall'articolo 22, paragrafo 2, lettera d) del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021;
u) adottare misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, comprese le frodi sospette, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati nonché di garantire l'assenza del doppio finanziamento ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) 2021/241;
v) effettuare i controlli di gestione e i controlli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile per garantire la regolarità delle procedure e delle spese sostenute prima di rendicontarle al Dipartimento regionale dell'Energia della Regione Siciliana, nonché la riferibilità delle spese alla proposta progettuale ammessa alle agevolazioni a valere sul PNRR;
w) non trasferire altrove, alienare o destinare ad usi diversi da quelli previsti le immobilizzazioni agevolate, prima che siano decorsi cinque anni dalla data di erogazione a saldo delle agevolazioni.
Revoche e rinunce
1. Le agevolazioni concesse possono essere revocate, entro il 31 dicembre 2026 e comunque entro e non oltre l'erogazione a saldo, in misura totale o parziale in relazione alla natura e all'entità dell'inadempimento da parte del Soggetto beneficiario, con provvedimento del Dipartimento regionale dell'Energia della Regione Siciliana nei seguenti casi:
a) verifica, nelle fasi successive all'ammissione alle agevolazioni, dell'assenza di uno o più requisiti di ammissibilità previsti dal presente Avviso, ovvero di documentazione risultata successivamente irregolare per fatti comunque imputabili al Soggetto beneficiario e non sanabili;
b) presentazione di documentazione irregolare in sede di domanda di agevolazione o nelle fasi successive, laddove l'irregolarità sia insanabile e la documentazione abbia determinato l'ammissione a finanziamento;
c) fallimento del Soggetto beneficiario, ovvero apertura nei confronti del medesimo di altra procedura concorsuale, fatto salvo quanto previsto al comma 4;
d) mancata realizzazione, anche parziale, della proposta progettuale nei termini di cui all'articolo 5 e 6, che comporterà la revoca totale nel caso in cui la parte realizzata non risulti organica e funzionale;
e) mancato avvio dell'intervento entro la data di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b);
f) mancato raggiungimento degli obiettivi previsti dalla proposta progettuale, fatti salvi i casi di forza maggiore, caso fortuito, o altri fatti ed eventi sopravvenuti e non prevedibili;
g) mancato rispetto delle disposizioni previste dall'articolo 5, comma 2, lettera e);
h) mancata ultimazione degli interventi entro il 30 giugno 2026;
i) mancata trasmissione della documentazione finale di spesa entro il 30 giugno 2026;
j) sussistenza di una causa ostativa ai sensi della normativa antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni;
k) variazioni di cui all'articolo 16 non compatibili con il mantenimento delle agevolazioni;
l) violazione del principio "non arrecare un danno significativo" (DNSH) del tagging climatico;
m) nel caso in cui le Amministrazioni e le Autorità competenti adottino provvedimenti che incidano sulla disponibilità e/o sulla funzionalità e/o sulla produttività del Progetto e/o sull'idoneità degli interventi realizzati, nonché sull'efficacia e sulla validità dei titoli rilasciati;
n) in tutti gli altri casi previsti dal provvedimento di concessione di cui all'articolo 14;
o) variazioni soggettive che comportino il venire meno dei requisiti di ammissione alle agevolazioni dichiarati all'atto della presentazione della domanda di agevolazione e verificati, nonché valutati in sede di esame della proposta;
p) il soggetto beneficiario trasferisca altrove, alieni o destini ad usi diversi da quelli previsti le immobilizzazioni materiali o immateriali oggetto dell'agevolazione prima che siano decorsi cinque anni dalla data di erogazione a saldo delle agevolazioni.
2. Le agevolazioni concesse sono altresì revocate in misura parziale, con provvedimento del Dipartimento regionale dell'Energia della Regione Siciliana, nei seguenti casi:
a) qualora, a seguito di una modifica non sostanziale rispetto a quanto approvato con il provvedimento di concessione di cui all'articolo 14, si determina diminuzione del punteggio attribuito al progetto con la graduatoria di cui all'articolo 13. Nei casi di cui al primo periodo, l'agevolazione riconosciuta è ridotta della medesima percentuale di diminuzione del nuovo punteggio attribuito al progetto, considerando un valore minimo pari al 5%. La maggiore agevolazione eventualmente già corrisposta è oggetto di recupero a valere sulle somme già erogate, o da erogarsi in esito alla rendicontazione delle spese successivamente al fine lavori degli interventi realizzati;
b) qualora non siano rispettati i tempi di conclusione dei lavori di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c), fermo restando quanto previsto al comma 1, lettera d) ed il rispetto della data ultima del 30 giugno 2026. Nei casi di cui al primo periodo si applicano le disposizioni di cui al punto (70), lettera e) del Temporary Framework Russia-Ucraina.
3. Ciascun Soggetto beneficiario può rinunciare alle agevolazioni assegnate a valere sul presente Avviso dandone comunicazione al Dipartimento regionale dell'Energia della Regione Siciliana. La rinuncia determina la decadenza dall'assegnazione dell'agevolazione a decorrere dalla data di ricezione della relativa comunicazione.
4. Nei casi di revoca totale delle agevolazioni e di rinuncia, il Soggetto beneficiario non ha diritto alle quote residue ancora da erogare e deve restituire il beneficio eventualmente già erogato, maggiorato degli interessi di legge, decorrenti dalla data di erogazione, e, ove ne ricorrano i presupposti, delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123. Nei casi di revoca parziale delle agevolazioni al beneficiario è riconosciuta esclusivamente la quota parte di agevolazioni relativa alle attività effettivamente realizzate debitamente rendicontate.
5. Nel caso di apertura nei confronti del Soggetto beneficiario di una procedura concorsuale diversa dal fallimento, il Dipartimento regionale dell'Energia della Regione Siciliana valuta la compatibilità della procedura medesima con la prosecuzione del progetto interessato dalle agevolazioni. A tal fine l'istanza, corredata di argomentata relazione e di idonea documentazione, è presentata al Dipartimento regionale dell'Energia della Regione Siciliana, che verifica la documentazione prodotta e sospende le erogazioni fino alla determinazione in ordine alla revoca delle agevolazioni ovvero alla prosecuzione del progetto.
Trattamento dei dati personali
1. In attuazione del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 recante la disciplina europea per la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (General Data Protection Regulation - GDPR) e nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 s.m.i., e delle disposizioni contenute nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, i soggetti interessati del presente Avviso sono tenuti a prendere visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali che sarà pubblicata sul sito istituzionale del Dipartimento regionale dell'Energia della Regione Siciliana.
Foro competente
1. Per le eventuali controversie che dovessero sorgere in ordine al presente Avviso, il Foro competente è quello di Palermo.
Disposizioni finali
1. Il presente Avviso, di cui le Appendici A, A1, A2, B e C costituiscono parte integrante, è pubblicato sul sito istituzionale della Regione Siciliana - Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento Regionale dell'Energia. Ogni eventuale modifica o integrazione all'Avviso sarà pubblicata sul predetto sito istituzionale. I soggetti interessati sono tenuti ad attenersi alle eventuali modifiche pubblicate.
2. Il presente Avviso non costituisce obbligazione per la Regione Siciliana - Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento Regionale dell'Energia che si riserva pertanto la facoltà, in qualsiasi fase del procedimento e per qualsiasi causa, di annullare lo stesso senza che ciò costituisca motivo di rivalsa a qualsiasi titolo da parte dei soggetti richiedenti.
3. La concessione delle agevolazioni di cui al presente Avviso è subordinata alla notifica da parte del Ministero alla Commissione europea del regime di aiuti istituito ai sensi della sezione 2.5 del Temporary Framework Russia-Ucraina e alla sua approvazione con Decisione da parte della Commissione medesima ai sensi dell'articolo 108 del TFUE.
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso, si rinvia alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti, nonché alle disposizioni dei piani e programmi di riferimento settoriale.
5. Il responsabile del procedimento relativamente al presente Avviso è l'Ing. Roberto Sannasardo, Energy Manager della Regione Siciliana, e-mail: roberto.sannasardo@regione.sicilia.it del Dipartimento Regionale dell'Energia della Regione Siciliana.
6. Eventuali richieste di chiarimenti possono essere presentate a mezzo PEC fino a cinque giorni prima della data di scadenza dell'Avviso all'indirizzo dipartimento.energia1@certmail.regione.sicilia.it.
7. Le risposte saranno fornite a mezzo PEC entro due giorni dal ricevimento.
Palermo 30 dicembre 2022
Il Dirigente Generale
ANTONIO MARTINI