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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/2834 DELLA COMMISSIONE, 10 ottobre 2023

G.U.U.E. 21 dicembre 2023, Serie L

Regolamento recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le importazioni nel settore del riso, dei cereali, dello zucchero e del luppolo.

TESTO COORDINTAO (al Reg. (UE) 2024/1835)

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 28 dicembre 2023

Applicabile dal: 28 dicembre 2023

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare gli articoli 5, 178, 180, l'articolo 182, paragrafi 1 e 4, l'articolo 190, paragrafo 4, e l'articolo 223, paragrafo 3,

visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 (2), in particolare l'articolo 64, paragrafo 4,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (3), in particolare l'articolo 213,

considerando quanto segue:

1) Il regolamento (UE) n. 1308/2013 ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (4). Il regolamento (UE) n. 1308/2013 stabilisce norme per il commercio dei prodotti agricoli con i paesi terzi e i tassi di conversione del riso e conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati e atti di esecuzione al riguardo. Per garantire il funzionamento corretto degli scambi dei prodotti del settore del riso, dei cereali, dello zucchero e del luppolo nel nuovo contesto giuridico, determinate norme devono essere adottate mediante tali atti. E' opportuno che tali atti sostituiscano i regolamenti della Commissione (CE) n. 3330/94 (5), (CE) n. 2810/95 (6), (CE) n. 951/2006 (7), (CE) n. 972/2006 (8), (CE) n. 504/2007 (9), (CE) n. 1375/2007 (10), (CE) n. 402/2008 (11), (CE) n. 1295/2008 (12), (CE) n. 1312/2008 (13), (UE) n. 642/2010 (14), che sono stati abrogati dal regolamento delegato (UE) 2023/2835 (15).

2) L'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1308/2013 prevede che la Commissione possa fissare i tassi di conversione del riso nelle varie fasi di lavorazione (risone, riso semigreggio, semilavorato o lavorato), in sede di applicazione di tale regolamento, ai fini della conversione dei valori o dei quantitativi relativi a tali fasi.

3) L'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l'India, nell'ambito dell'articolo XXVIII del GATT 1994, per la modifica, per quanto riguarda il riso, delle concessioni previste nell'elenco CXL della CE allegato al GATT 1994, approvato con decisione 2004/617/CE del Consiglio (16), prevede che il dazio applicabile alle importazioni di riso semigreggio di alcune varietà del tipo Basmati dall'India sia pari a zero.

4) L'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Pakistan, nell'ambito dell'articolo XXVIII del GATT 1994, per la modifica, per quanto riguarda il riso, delle concessioni previste nell'elenco CXL della CE allegato al GATT 1994, approvato con decisione 2004/618/CE del Consiglio (17), prevede che il dazio applicabile alle importazioni di riso semigreggio di alcune varietà del tipo Basmati originarie del Pakistan sia pari a zero.

5) Tali accordi prevedono l'attuazione di un sistema di controllo dell'Unione basato sull'analisi del DNA alla frontiera, nonché di un regime transitorio di importazione del riso Basmati delle varietà di cui al regolamento delegato (UE) 2023/2835 fino alla data di entrata in vigore del suddetto sistema. Poiché tale sistema di controllo definitivo non è ancora stato introdotto, è necessario fissare specifiche regole transitorie.

6) Per poter beneficiare dell'importazione a dazio zero, il riso Basmati deve appartenere ad una delle varietà specificate in tali accordi. La garanzia che il riso Basmati importato a dazio zero risponde effettivamente a tali caratteristiche va attestata tramite un certificato di autenticità predisposto dalle autorità competenti.

7) Per evitare frodi devono essere previsti meccanismi di verifica della varietà di riso dichiarata Basmati. A tal fine è opportuno applicare le disposizioni in materia di campionamento previste dalla normativa sull'Unione doganale.

8) Il regime di importazione del riso Basmati incluso negli accordi con l'India e il Pakistan prevede una procedura di consultazione con il paese esportatore in caso di perturbazione del mercato e l'eventuale applicazione dell'intero dazio, se non si trova una soluzione soddisfacente al termine delle consultazioni. Va stabilito il momento a partire dal quale il mercato può considerarsi perturbato.

9) Al fine di assicurare una buona gestione amministrativa delle importazioni di riso Basmati è opportuno adottare, in materia di presentazione delle domande e di rilascio e utilizzazione dei titoli d'importazione, modalità specifiche che completino quelle del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239 della Commissione (18) E' opportuno prevedere una deroga al suddetto regolamento di esecuzione per quanto riguarda l'importo della cauzione relativa ai titoli d'importazione da costituire per il riso Basmati. Per quanto riguarda la tolleranza rispetto al quantitativo, è opportuno indicare l'applicabilità del regolamento delegato (UE) 2016/1237 della Commissione (19).

10) I prodotti importati derivati dai cereali sono, in certi casi, suddivisi in varie qualità tipo. Le qualità tipo da utilizzare dovrebbero pertanto essere determinate sulla base di criteri di classificazione oggettivi. E' inoltre opportuno fissare tassi di tolleranza che consentano di attribuire ai prodotti la classificazione di qualità più appropriata. Tra i possibili criteri oggettivi di classificazione qualitativa del frumento (grano) tenero, quelli più comunemente utilizzati in ambito commerciale e più facilmente utilizzabili sono il tenore proteico, il peso specifico e il contenuto di impurità varie (Schwarzbesatz). Pertanto i cereali importati sono sottoposti alle analisi che consentono di determinare questi parametri per ciascuna partita importata. Tuttavia, quando l'Unione ha definito una procedura di riconoscimento ufficiale dei certificati di qualità rilasciati da un'autorità dello Stato di origine dei cereali, è opportuno prevedere la possibilità che tali analisi siano effettuate soltanto a titolo di verifica, su un numero di partite importate sufficientemente rappresentativo.

11) Per ragioni di chiarezza e trasparenza, la quotazione dei vari tipi di frumento e degli altri cereali nelle borse statunitensi delle materie prime andrebbe assunta quale base oggettiva per stabilire i prezzi rappresentativi cif (costo, assicurazione e nolo) all'importazione. Dato il volume dei noli e del commercio del porto di Rotterdam, questo porto costituisce la destinazione nell'Unione con le quotazioni dei noli marittimi meglio note al pubblico, più trasparenti e più agevolmente disponibili. Conseguentemente, il porto di destinazione da prendere in considerazione per l'Unione è quello di Rotterdam.

12) Tenuto conto di quanto suesposto e ai fini della trasparenza, i prezzi rappresentativi cif all'importazione sono stabiliti aggiungendo alla quotazione del cereale in questione sulla borsa delle materie prime il premio commerciale attribuito a detto cereale e noli marittimi tra il Golfo del Messico o i Grandi Laghi e il porto di Rotterdam. Tuttavia, per tenere conto delle differenze di costo dei noli in rapporto allo scalo di destinazione, è legittimo prevedere adeguamenti forfettari del dazio all'importazione per i porti dell'Unione situati nel Mediterraneo e nel Mar Nero, sulla costa atlantica della penisola iberica, in Irlanda, nei paesi nordici, nei paesi baltici e in Polonia. Per seguire l'evoluzione dei prezzi rappresentativi cif all'importazione così stabiliti, è opportuno prevedere un controllo quotidiano degli elementi che ne consentono il calcolo. Il prezzo rappresentativo cif all'importazione calcolato per il frumento consente di valutare la situazione di mercato dell'orzo, del sorgo e della segala e, conseguentemente, il prezzo rappresentativo cif all'importazione per il frumento è ugualmente applicabile a tali cereali.

13) Per la fissazione del dazio all'importazione dei cereali a norma dell'articolo 180 del regolamento (UE) n. 1308/2013, un periodo di verifica di dieci giorni lavorativi dei prezzi rappresentativi cif all'importazione di ciascun cereale dovrebbe tenere conto delle tendenze del mercato senza incertezza. E' opportuno pubblicare gli elementi presi in considerazione per il calcolo dei dazi all'importazione per tali prodotti.

14) Per le importazioni di mais vitreo, in virtù della particolare qualità della merce, o in ragione del fatto che i prezzi del prodotto da importare includono un supplemento per la qualità rispetto al prezzo normale del prodotto in causa, la quotazione di borsa presa in considerazione per il calcolo del prezzo rappresentativo cif all'importazione non tiene conto dell'esistenza del supplemento in parola rispetto alle normali condizioni di mercato. Affinché si tenga conto di tale supplemento sul prezzo o sulla quotazione, e qualora l'importatore dimostri di avere utilizzato il prodotto importato per la fabbricazione di prodotti di qualità alta, giustificando l'esistenza del supplemento stesso, è dunque opportuno rimborsare agli importatori una percentuale forfettaria del dazio all'importazione pagato per importare la merce in causa.

15) Al fine di mantenere quotazioni di borsa rappresentative per il granturco sul mercato degli Stati Uniti e dato che, nel corso degli anni, l'attività sul mercato dello Yellow Corn n. 3 è notevolmente diminuita, è necessaria una nuova varietà di riferimento che offra garanzie di liquidità di mercato sufficiente per il calcolo dei dazi all'importazione. La nuova varietà di riferimento per il granturco dovrebbe essere lo Yellow Corn n. 2.

16) Nell'ambito del GATT, l'Unione e gli Stati Uniti hanno raggiunto un accordo sulla definizione della voce tariffaria relativa ai residui della fabbricazione dell'amido di granturco. L'importazione di tali prodotti nell'Unione è soggetta alla realizzazione di analisi di laboratorio atte ad accertare la conformità dei prodotti con la definizione della voce tariffaria. Il Federal Grain Inspection Service (FGIS) del ministero dell'Agricoltura statunitense e l'industria della macinazione a umido di tale paese certificheranno, sotto il controllo permanente delle autorità statunitensi, che i prodotti di cui trattasi importati nell'Unione in provenienza dagli Stati Uniti sono conformi alla definizione concordata.

17) E' opportuno richiedere una garanzia agli importatori per assicurare che questi rispettino le disposizioni specifiche del presente regolamento per quanto riguarda le importazioni.

18) E' opportuno che le autorità doganali continuino a controllare la conformità delle importazioni dagli Stati Uniti di residui della fabbricazione dell'amido di granturco sulla base di un sistema di certificati istituito dal presente regolamento.

19) Al fine di ridurre al minimo gli oneri amministrativi a carico degli Stati membri, pur continuando a garantire un'efficace attuazione delle disposizioni del presente regolamento, è opportuno eliminare l'obbligo per gli Stati membri di comunicare mensilmente alla Commissione i quantitativi e il valore dei prodotti importati corredati di certificati di conformità.

20) Con il regolamento (CE) n. 2008/97 del Consiglio (20), il Consiglio ha adottato delle regole di applicazione del regime speciale all'importazione di segala dalla Turchia, previsto dal protocollo addizionale dell'accordo che crea un'associazione tra la Comunità europea e la Turchia.

Detto regime speciale prevede, a talune condizioni, una diminuzione del dazio all'importazione sulla segala in provenienza dalla Turchia. A tal fine gli operatori dovrebbero provare l'avvenuto versamento da parte dell'esportatore di una tassa speciale all'esportazione.

21) E' opportuno fissare, conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2008/97, le modalità concernenti la prova del pagamento della tassa speciale all'esportazione.

22) Per evitare o neutralizzare eventuali effetti pregiudizievoli sul mercato dell'Unione conseguenti alle importazioni di prodotti del settore dello zucchero quando tali importazioni sono realizzate ad un prezzo inferiore al prezzo comunicato dall'Unione all'Organizzazione mondiale del commercio, è necessario applicare dazi addizionali all'importazione.

23) Per l'applicazione dei dazi addizionali all'importazione per i prodotti del settore dello zucchero, deve essere preso in considerazione il prezzo cif all'importazione della spedizione in questione. Ai fini del presente regolamento, il prezzo cif all'importazione dovrebbe essere il prezzo di costo, assicurazione e nolo della spedizione consegnata alla frontiera del paese importatore. Il prezzo cif all'importazione deve tuttavia essere determinato e verificato rispetto ai prezzi rappresentativi per il prodotto in causa sul mercato mondiale o sul mercato d'importazione dell'Unione per tale prodotto. A tal fine occorre fissare i criteri per determinare i prezzi rappresentativi cif all'importazione dei prodotti ai quali possono essere applicati dazi addizionali all'importazione. Per determinare i prezzi rappresentativi cif all'importazione, la Commissione deve tenere conto di tutte le informazioni di cui dispone.

24) L'allegato II, parte II, del regolamento (UE) n. 1308/2013 riporta le definizioni tecniche relative al settore dello zucchero.

25) A norma dell'articolo 190, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 1308/2013, i prodotti del settore del luppolo provenienti dai paesi terzi possono essere importati soltanto se presentano caratteristiche qualitative almeno equivalenti a quelle stabilite per gli stessi prodotti raccolti e/o prodotti nell'Unione. L'articolo 190, paragrafo 2, di tale regolamento prevede, tuttavia, che questi prodotti siano considerati come aventi dette caratteristiche se sono accompagnati da un attestato di equivalenza rilasciato dalle autorità competenti del paese d'origine e riconosciuto equivalente al certificato richiesto per la commercializzazione del luppolo e dei prodotti derivati dal luppolo di origine unionale. Al fine di agevolare il controllo degli attestati di equivalenza rilasciati da paesi terzi per l'importazione nell'Unione di prodotti del settore del luppolo, la Commissione dovrebbe stilare e pubblicare un elenco degli organismi competenti notificati dai paesi terzi al fine di compilare tali documenti.

26) L'attestato di equivalenza dovrebbe essere redatto in formato elettronico e recare la firma elettronica dell'organismo emittente.

27) Al fine di garantire la tracciabilità, è opportuno stabilire le informazioni da apporre su ogni imballaggio che forma oggetto di un attestato di equivalenza per fornire alcune informazioni sulle caratteristiche del prodotto e un link al relativo attestato.

28) Per garantire la completa tracciabilità dei prodotti del settore del luppolo, è opportuno adottare norme per i casi in cui una spedizione che forma oggetto di un attestato di equivalenza sia frazionata prima dell'immissione in libera pratica. In caso di rivendita o di frazionamento di una spedizione dopo l'immissione in libera pratica il prodotto dovrebbe essere accompagnato da un documento commerciale compilato dal venditore nel quale figurino determinate informazioni dell'attestato di equivalenza della spedizione originale.

29) Lo scambio di determinati prodotti agricoli tra l'UE e alcuni paesi terzi richiede spesso che, per le importazioni, i prodotti siano accompagnati da documenti che attestino l'espletamento di determinate formalità (le cosiddette «formalità non doganali») previste dalla normativa dell'UE sui prodotti agricoli, in questo momento prevalentemente in forma cartacea. La Commissione intende digitalizzare l'intero processo creando un sistema elettronico per le formalità non doganali della DG AGRI (ELAN) basato su TRACES.NT e collegato all'ambiente dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane istituito dal regolamento 2022/2399 del Parlamento europeo e del Consiglio (21). ELAN definirà i processi digitali in futuro e consentirà agli utenti di emettere, archiviare e recuperare i documenti necessari. ELAN sarà diviso in 2 parti e la parte 2 denominata ELAN2-C deve includere, tra l'altro, anche diversi documenti contemplati dal presente regolamento e dal regolamento delegato 2023/2835. A seguito della definizione di tali processi digitali, le disposizioni giuridiche dei due regolamenti saranno modificate di conseguenza.

30) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 347 del 20.12.2013.

(2)

GU L 435 del 6.12.2021.

(3)

GU L 269 del 10.10.2013.

(4)

Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299 del 16.11.2007).

(5)

Regolamento (CE) n. 3330/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, in merito alla classificazione tariffaria di taluni tagli di pollame e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 350 del 31.12.1994).

(6)

Regolamento (CE) n. 2810/95 della Commissione, del 5 dicembre 1995, relativo alla classificazione tariffaria delle carcasse e mezzene di suino e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 291 del 6.12.1995).

(7)

Regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (GU L 178 dell'1.7.2006).

(8)

Regolamento (CE) n. 972/2006 della Commissione, del 29 giugno 2006, che fissa le regole specifiche applicabili alle importazioni di riso Basmati e introduce un sistema di controllo transitorio per la determinazione della loro origine (GU L 176 del 30.6.2006).

(9)

Regolamento (CE) n. 504/2007 della Commissione, dell'8 maggio 2007, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 119 del 9.5.2007).

(10)

Regolamento (CE) n. 1375/2007 della Commissione, del 23 novembre 2007, relativo alle importazioni dagli Stati Uniti d'America di residui della fabbricazione dell'amido di granturco (GU L 307 del 24.11.2007).

(11)

Regolamento (CE) n. 402/2008 della Commissione, del 6 maggio 2008, relativo alle modalità concernenti le importazioni di segala dalla Turchia (GU L 120 del 7.5.2008).

(12)

Regolamento (CE) n. 1295/2008 della Commissione, del 18 dicembre 2008, relativo all'importazione di luppolo in provenienza dai paesi terzi (GU L 340 del 19.12.2008).

(13)

Regolamento (CE) n. 1312/2008 della Commissione, del 19 dicembre 2008, che fissa i tassi di conversione, le spese di lavorazione e il valore dei sottoprodotti spettanti alle varie fasi di trasformazione del riso (GU L 344 del 20.12.2008).

(14)

Regolamento (UE) n. 642/2010 della Commissione, del 20 luglio 2010, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio in ordine ai dazi all'importazione nel settore dei cereali (GU L 187 del 21.7.2010).

(15)

Regolamento delegato (UE) 2023/2835 della Commissione, del 10 ottobre 2023, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme sulle importazioni nei settori del riso, dei cereali, dello zucchero e del luppolo e che abroga i regolamenti (CE) n. 3330/94, (CE) n. 2810/95, (CE) n. 951/2006, (CE) n. 972/2006, (CE) n. 504/2007, (CE) n. 1375/2007, (CE) n. 402/2008, (CE) n. 1295/2008, (CE) n. 1312/2008 e (UE) n. 642/2010, (CEE) n. 1361/76, (CEE) n. 1842/81, (CEE) n. 3556/87, (CEE) n. 3846/87, (CEE) n. 815/89, (CE) n. 765/2002, (CE) n. 1993/2005, (CE) n. 1670/2006, (CE) n. 1731/2006, (CE) n. 1741/2006, (CE) n. 433/2007, (CE) n. 1359/2007, (CE) n. 1454/2007, (CE) n 508/2008, (CE) n. 903/2008, (CE) n. 147/2009, (CE) n. 612/2009, (UE) n. 817/2010, (UE) n. 1178/2010, (UE) n. 90/2011 della Commissione e il regolamento di esecuzione (UE) n. 1373/2013 della Commissione (GU L, 2023/2835, 21.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2835/oj).

(16)

Decisione del Consiglio 2004/617/CE, dell'11 agosto 2004, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l'India nell'ambito dell'articolo XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT 1994) per la modifica, per quanto riguarda il riso, delle concessioni previste nell'elenco CXL della Comunità europea allegato al GATT 1994 (GU L 279 del 28.8.2004).

(17)

Decisione 2004/618/CE del Consiglio, dell'11 agosto 2004, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Pakistan nell'ambito dell'articolo XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 per la modifica, per quanto riguarda il riso, delle concessioni previste nell'elenco CXL della Comunità europea allegato al GATT 1994 (GU L 279 del 28.8.2004).

(18)

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239 della Commissione, del 18 maggio 2016, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il regime di titoli di importazione e di esportazione (GU L 206 del 30.7.2016).

(19)

Regolamento delegato (UE) 2016/1237 della Commissione, del 18 maggio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità di applicazione del regime di titoli di importazione e di esportazione e che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative allo svincolo e all'incameramento di cauzioni costituite per tali titoli e modifica i regolamenti (CE) n. 2535/2001, (CE) n. 1342/2003, (CE) n. 2336/2003, (CE) n. 951/2006, (CE) n. 341/2007 e (CE) n. 382/2008 e abroga i regolamenti (CE) n. 2390/98, (CE) n. 1345/2005, (CE) n. 376/2008 e (CE) n. 507/2008 (GU L 206 del 30.7.2016).

(20)

Regolamento (CE) n. 2008/97 del Consiglio, del 9 ottobre 1997, che stabilisce talune norme di applicazione per il regime speciale all'importazione di olio d'oliva e di taluni altri prodotti agricoli originari della Turchia (GU L 284 del 16.10.1997).

(21)

Regolamento (UE) 2022/2399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 novembre 2022, che istituisce l'ambiente dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane e modifica il regolamento (UE) n. 952/2013 (GU L 317 del 9.12.2022).

CAPO 1

RISO

SEZIONE 1

Tassi di conversione del riso

Art. 1

Tassi di conversione

(modificato dall'art. 3 del Reg. (UE) 2024/1835, applicabile a decorrere dal 1° luglio 2024)

1. Il tasso di conversione del riso semigreggio in risone e inversamente è il seguente:

Riso semigreggio Risone
1 1,25

.

2. Il tasso di conversione del riso semigreggio in riso lavorato e inversamente è il seguente: 

  Riso semigreggio Riso lavorato
Riso a grani tondi 1 0,775
Riso a grani medi o riso a grani lunghi 1 0,69
Altro riso 1 0,7325

.

3. Il tasso di conversione del riso lavorato in riso semilavorato e inversamente è il seguente:

  Riso lavorato Riso semilavorato
Riso a grani tondi 1 1,065
Riso a grani medi o riso a grani lunghi 1 1,072
Altro riso 1 1,06849

.

Art. 2

Spese di lavorazione

1. Le spese di lavorazione da prendere in considerazione all'atto della conversione di risone in riso semigreggio ammontano a 47,13 EUR per tonnellata di risone.

2. Le spese di lavorazione da prendere in considerazione all'atto della conversione di riso semigreggio in riso lavorato ammontano a 47,13 EUR per tonnellata di riso semigreggio.

3. Le spese di lavorazione per la conversione di riso semilavorato in riso lavorato non sono prese in considerazione.

Art. 3

Valore dei sottoprodotti

1. Il valore dei sottoprodotti ottenuti dalla trasformazione di risone in riso semigreggio è considerato uguale a zero.

2. Il valore dei sottoprodotti ottenuti dalla trasformazione di riso semigreggio in riso lavorato è uguale:

a) a 41,00 EUR per tonnellata di riso semigreggio a grani tondi;

b) a 52,00 EUR per tonnellata di riso semigreggio a grani medi o a grani lunghi.

3. Il valore dei sottoprodotti ottenuti dalla trasformazione di riso semilavorato in riso lavorato è uguale:

a) a 12,62 EUR per tonnellata di riso semilavorato a grani tondi;

b) a 14,05 EUR per tonnellata di riso semilavorato a grani medi o a grani lunghi.

Art. 4

Conversione del valore

1. La conversione di un valore relativo a una quantità di riso semigreggio in un valore relativo alla stessa quantità di riso di un'altra fase di trasformazione si effettua sulla base di un riso semigreggio contenente il 3 % di rotture. Se il riso semigreggio contiene una percentuale di rotture superiore al 3 %, la conversione è effettuata previo adeguamento sulla base di un valore di 110 EUR per tonnellata di rotture.

2. La conversione di un valore relativo a una quantità di riso semilavorato o di riso lavorato in un valore relativo alla stessa quantità di riso di un'altra fase di trasformazione è effettuata sulla base di un riso semilavorato o lavorato senza rotture. Se il riso semilavorato o lavorato contiene rotture, la conversione è effettuata previo adeguamento sulla base di un valore di 150 EUR per tonnellata di rotture.

3. Gli adeguamenti di cui ai paragrafi 1 e 2 non sono effettuati se i prezzi del riso semigreggio e i prezzi del riso semilavorato o lavorato presi in considerazione ai fini della fissazione dei prelievi sono inferiori a:

a) 110 EUR per tonnellata di riso semigreggio,

b) 150 EUR per tonnellata di riso semilavorato o lavorato.

Art. 5

Conversione del valore

1. La conversione di un valore relativo a una quantità di riso semigreggio in un valore relativo alla stessa quantità di risone si effettua:

a) dividendo il valore da convertire per il tasso fissato per il risone all'articolo 1, paragrafo 1, e

b) detraendo dal risultato le spese di lavorazione fissate all'articolo 2, paragrafo 1.

La conversione di un valore relativo a una quantità di risone in un valore relativo alla stessa quantità di riso semigreggio si effettua:

a) aumentando il valore da convertire delle spese di lavorazione fissate all'articolo 2, paragrafo 1, e

b) moltiplicando il risultato per il tasso fissato per il risone all'articolo 1, paragrafo 1.

2. La conversione di un valore relativo a una quantità di riso semigreggio in un valore relativo alla stessa quantità di riso lavorato si effettua:

a) aumentando il valore da convertire delle spese di lavorazione fissate all'articolo 2, paragrafo 2,

b) detraendone il valore dei sottoprodotti fissato all'articolo 3, paragrafo 2, e

c) dividendo il risultato per il tasso fissato per il riso lavorato all'articolo 1, paragrafo 2.

La conversione di un valore relativo a una quantità di riso lavorato in un valore relativo alla stessa quantità di riso semigreggio si effettua:

a) moltiplicando il valore da convertire per il tasso fissato per il riso lavorato all'articolo 1, paragrafo 2,

b) detraendo dal risultato le spese di lavorazione fissate all'articolo 2, paragrafo 2, e

c) aggiungendo il valore dei sottoprodotti fissato all'articolo 3, paragrafo 2.

3. La conversione di un valore relativo a una quantità di riso lavorato in un valore relativo alla stessa quantità di riso semilavorato si effettua:

a) dividendo il valore da convertire per il tasso fissato per il riso semilavorato all'articolo 1, paragrafo 3, e

b) aumentando il risultato del valore dei sottoprodotti fissati all'articolo 3, paragrafo 3.

La conversione di un valore relativo a una quantità di riso semilavorato in un valore relativo alla stessa quantità di riso lavorato si effettua:

a) diminuendo il valore da convertire del valore dei sottoprodotti fissati all'articolo 3, paragrafo 3, e

b) moltiplicando il risultato per il tasso fissato per il riso semilavorato del gruppo considerato all'articolo 1, paragrafo 3.

Art. 6

Conversione delle quantità

1. La conversione di una quantità di riso semigreggio in una quantità corrispondente di risone o di riso lavorato si effettua moltiplicando, secondo il caso, la quantità da convertire per il tasso fissato per il risone all'articolo 1, paragrafo 1, o per il tasso fissato per il riso lavorato all'articolo 1, paragrafo 2.

La conversione di una quantità di risone o di riso lavorato in una quantità corrispondente di riso semigreggio si effettua dividendo, secondo il caso, la quantità da convertire per il tasso fissato per il risone all'articolo 1, paragrafo 1, o per il tasso fissato per il riso lavorato all'articolo 1, paragrafo 2.

2. La conversione di una quantità di riso lavorato in una quantità corrispondente di riso semilavorato si effettua moltiplicando la quantità da convertire per il tasso fissato per il riso semilavorato all'articolo 1, paragrafo 3.

La conversione di una quantità di riso semilavorato in una quantità corrispondente di riso lavorato si effettua dividendo la quantità da convertire per il tasso fissato per il riso semilavorato all'articolo 1, paragrafo 3.

SEZIONE 2

Regole specifiche per le importazioni di riso Basmati

Art. 7

Norme applicabili

Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239.

Art. 8

Domanda di titolo d'importazione

La domanda di titolo d'importazione del riso Basmati indicata all'articolo 176, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 reca:

a) nella casella 8, l'indicazione del paese di origine e la menzione «sì» contrassegnata con una crocetta;

b) nella casella 20, una delle diciture di cui all'allegato I.

Art. 9

Certificato di autenticità

1. Il certificato di autenticità di cui all'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2023/2835 è redatto su un formulario il cui modello è riportato all'allegato II.

Il testo del formulario nelle altre lingue dell'Unione è pubblicato nella serie C della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

I certificati di autenticità possono essere archiviati ed essere resi disponibili nel sistema elettronico ELAN che sarà istituito dalla Commissione.

2. L'autorità che rilascia il titolo d'importazione conserva l'originale del certificato di autenticità e ne rimette un duplicato al richiedente.

Il certificato di autenticità è valido novanta giorni dalla data del rilascio.

E' valido solo se le caselle vi sono debitamente compilate ed è firmato.

Art. 10

Titolo d'importazione

1. Il titolo d'importazione del riso Basmati reca:

a) nella casella 8, l'indicazione del paese di origine e la menzione «sì» contrassegnata con una crocetta;

b) nella casella 20, una delle diciture di cui all'allegato III.

2. Il duplicato del certificato di autenticità di cui all'articolo 9, paragrafo 2, è allegato al titolo d'importazione. Se il titolo è rilasciato in formato elettronico, l'autorità che rilascia la licenza può trasferire il duplicato del certificato di autenticità alle autorità doganali per via elettronica.

3. In deroga all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239, la cauzione relativa ai titoli d'importazione di riso Basmati ammonta a 70 EUR per tonnellata.

Art. 11

Tolleranza rispetto al quantitativo

Conformemente all'articolo 5, paragrafo 5, primo comma, del regolamento delegato (UE) 2016/1237, la tolleranza rispetto al quantitativo è dello 0 %.

Art. 12

Comunicazione dei quantitativi

Gli Stati membri notificano alla Commissione quanto segue:

a) entro i due giorni lavorativi successivi al rifiuto, i quantitativi per i quali sono state rifiutate le domande di titoli d'importazione del riso Basmati con l'indicazione della data e dei motivi del rifiuto, del codice NC, del paese di origine, dell'organismo che rilascia il titolo e del numero del certificato di autenticità, nonché del nome e dell'indirizzo del titolare;

b) entro i due giorni lavorativi successivi al rilascio, i quantitativi per i quali sono stati rilasciati i titoli d'importazione del riso Basmati con l'indicazione della data, del codice NC, del paese di origine, dell'organismo che ha rilasciato il titolo e del numero del certificato di autenticità, nonché del nome e dell'indirizzo del titolare;

c) in caso di annullamento del titolo, entro i due giorni lavorativi successivi all'annullamento, i quantitativi per i quali sono stati annullati i titoli, nonché il nome e l'indirizzo dei titolari dei titoli annullati;

d) l'ultimo giorno lavorativo di ogni mese successivo al mese di immissione in libera pratica, i quantitativi effettivamente immessi in libera pratica con l'indicazione del codice NC, del paese di origine, dell'organismo che rilascia il titolo e del numero del certificato di autenticità.

Le notifiche sono effettuate a norma del regolamento delegato (UE) 2017/1183 della Commissione (1) e del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 della Commissione(2)

(1)

Regolamento delegato (UE) 2017/1183 della Commissione, del 20 aprile 2017, che integra i regolamenti (UE) n. 1307/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le notifiche alla Commissione di informazioni e documenti (GU L 171 del 4.7.2017).

(2)

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 della Commissione, del 20 aprile 2017, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1307/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le notifiche alla Commissione di informazioni e documenti e che modifica e abroga alcuni regolamenti della Commissione (GU L 171 del 4.7.2017).

Art. 13

Controlli a campione del riso Basmati importato

1. Gli Stati membri, nell'ambito di controlli a campione o mirati su operazioni che comportano un rischio di frode, prelevano dei campioni rappresentativi di riso Basmati importato conformemente all'articolo 238 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (1). Tali campioni sono inviati all'organismo competente del paese di origine, come pubblicato dalla Commissione sul proprio sito web, per esservi sottoposti all'analisi della varietà basata sul DNA.

Anche gli Stati membri possono effettuare un'analisi della varietà sullo stesso campione, in un laboratorio dell'Unione.

2. Se i risultati di una delle analisi di cui al paragrafo 1 dimostrano che il prodotto analizzato non corrisponde a quanto indicato nel relativo certificato di autenticità, si applica il dazio all'importazione del riso semigreggio di cui al codice NC 1006 20, previsto dall'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America sul metodo di calcolo dei dazi applicati al riso semigreggio, approvato con decisione 2005/476/CE del Consiglio (2).

Tuttavia, è ammessa la presenza fino ad un massimo del 5 % di riso semigreggio di cui al codice NC 1006 20 17 o al codice NC 1006 20 98 non appartenente a nessuna delle varietà elencate nell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2023/2835.

3. Qualora le analisi di cui al paragrafo 1 o altre informazioni in possesso della Commissione indichino l'esistenza di un problema grave e persistente per quanto riguarda le procedure di controllo applicate da un organismo competente del paese di origine, la Commissione può prendere contatto con le autorità competenti del paese di origine interessato. Se i contatti non conducono a una soluzione soddisfacente, la Commissione può decidere di applicare il dazio all'importazione per il riso semigreggio del codice NC 1006 20, previsto dall'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America sul metodo di calcolo dei dazi applicati al riso semigreggio, approvato con decisione 2005/476/CE e alle condizioni fissate dal presente regolamento e dal regolamento delegato (UE) 2023/2835.

(1)

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015).

(2)

Decisione 2005/476/CE del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America sul metodo di calcolo dei dazi applicati al riso semigreggio e che modifica le decisioni 2004/617/CE, 2004/618/CE e 2004/619/CE (GU L 170 dell'1.7.2005).

Art. 14

Perturbazioni del mercato

1. Il mercato del riso si considera perturbato segnatamente allorché in uno dei quattro trimestri dell'anno si constata un notevole aumento, senza spiegazione soddisfacente, delle importazioni di riso Basmati rispetto al trimestre precedente.

2. Qualora la perturbazione del mercato risiero persista e le consultazioni delle autorità dei paesi esportatori interessati con la Commissione non consentano di trovarvi una soluzione adeguata, il dazio all'importazione di riso semigreggio del codice NC 1006 20, previsto dall'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America sul metodo di calcolo dei dazi applicati al riso semigreggio, approvato con decisione 2005/476/CE, può essere applicato anche alle importazioni di riso Basmati, con decisione della Commissione, alle condizioni fissate al capo 1, sezione 2, del presente regolamento e alla sezione 2 del regolamento delegato (UE) 2023/2835.

CAPO 2

CEREALI

SEZIONE 1

Dazi all'importazione sui cereali

Art. 15

Dazi all'importazione

(modificato dall'art. 3 del Reg. (UE) 2024/1835, applicabile a decorrere dal 1° luglio 2024)

1. In deroga alle aliquote dei dazi all'importazione della tariffa doganale comune, il dazio all'importazione dei prodotti derivati dai cereali di cui ai codici NC 1001 11 00, 1001 19 00, ex 1001 91 20 (frumento (grano) tenero destinato alla semina), ex 1001 99 00 (frumento (grano) tenero di qualità alta, non destinato alla semina), 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 e 1007 90 00 è pari al prezzo d'intervento all'atto dell'importazione, maggiorato del 55 %, diminuito del prezzo cif all'importazione determinato conformemente all'articolo 16, paragrafo 1, applicabile alla spedizione in causa. Tale dazio all'importazione, tuttavia, non può essere superiore all'aliquota convenzionale del dazio determinata in base alla nomenclatura combinata. Il presente paragrafo non si applica ai prodotti derivati dai cereali originari della Bielorussia e della Russia o esportati direttamente o indirettamente dalla Bielorussia e dalla Russia soggetti all'applicazione delle aliquote dei dazi all'importazione della tariffa doganale comune.

2. Ai fini del calcolo del dazio all'importazione di cui al paragrafo 1, per i prodotti elencati in tale paragrafo sono fissati regolarmente prezzi rappresentativi cif all'importazione.

3. Le aliquote dei dazi della tariffa doganale comune di cui al paragrafo 1 sono quelle di applicazione alla data di cui all'articolo 172, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 952/2013.

Art. 16

Fissazione dei dazi all'importazione

(modificato dall'art. 3 del Reg. (UE) 2024/1835, applicabile a decorrere dal 1° luglio 2024)

1. La Commissione calcola su base giornaliera il dazio all'importazione di cui all'articolo 15, paragrafo 1.

Il prezzo d'intervento da prendere in considerazione per calcolare i dazi è di 101,31 EUR per tonnellata.

Il prezzo cif all'importazione per il calcolo del dazio all'importazione è il prezzo cif rappresentativo all'importazione giornaliero determinato in base al metodo di cui all'articolo 19.

2. Il dazio all'importazione dei prodotti derivati dai cereali di cui all'articolo 15, paragrafo 1, stabilito dalla Commissione equivale alla media dei dazi all'importazione calcolati durante i 10 giorni lavorativi precedenti.

La Commissione fissa il dazio all'importazione quando la media dei dazi all'importazione calcolati nei dieci giorni lavorativi precedenti supera di almeno 5 EUR per tonnellata il dazio in vigore, anche quando il dazio all'importazione è pari a zero.

L'importo di tale dazio all'importazione e gli elementi utilizzati per il relativo calcolo sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Tra la fissazione di due dazi, la Commissione pubblica sul proprio sito internet gli elementi presi in considerazione per il calcolo.

Il dazio all'importazione fissato si applica a decorrere dalla data di pubblicazione e fino alla fissazione e alla successiva all'entrata in vigore di un nuovo dazio all'importazione.

3. Se il porto di sbarco nell'Unione:

a) si trova sul mare Mediterraneo (al di là dello stretto di Gibilterra) o sul Mar Nero e se le merci giungono attraverso l'oceano Atlantico o attraverso il Canale di Suez, la Commissione applica al dazio all'importazione una diminuzione pari a 3 EUR per tonnellata;

b) si trova sulle coste atlantiche della penisola iberica, sulle coste dell'Irlanda, della Danimarca, dell'Estonia, della Lettonia, della Lituania, della Polonia, della Finlandia o della Svezia e se le merci giungono attraverso l'oceano Atlantico, la Commissione applica al dazio all'importazione una diminuzione pari a 2 EUR per tonnellata.

Le autorità doganali del porto di sbarco rilasciano un documento di sbarco basato sul modello di cui all'allegato IV che attesti la quantità sbarcata di ciascun prodotto. Affinché sia concessa la diminuzione del dazio all'importazione di cui al primo comma, il documento di sbarco deve accompagnare la merce fino all'espletamento delle formalità doganali d'importazione.

Tale documento può essere archiviato ed essere reso disponibile nel sistema elettronico ELAN che sarà istituito dalla Commissione.

4. Per quanto riguarda i prodotti derivati dai cereali originari del Canada di cui ai codici NC 1001 11 00, 1001 19 00, ex 1001 99 00 (frumento (grano) tenero di qualità alta, non destinato alla semina), 1002 10 00 e 1002 90 00, il dazio all'importazione è pari ad una percentuale del dazio fissato secondo le disposizioni di cui al paragrafo 2 e, se del caso, al paragrafo 3. La percentuale da applicare è stabilita nell'allegato V. Il dazio all'importazione è arrotondato per difetto almeno allo 0,001 EUR più vicino.

Art. 17

Mais vitreo

1. I dazi all'importazione sono ridotti di 24 EUR per tonnellata per il mais vitreo conforme alle specifiche di cui all'allegato VI.

2. Per poter beneficiare della riduzione di cui al paragrafo 1, il mais vitreo deve essere trasformato in un prodotto dei codici NC 1904 10 10, 1103 13 o 1104 23 entro sei mesi dalla data di immissione in libera pratica nell'Unione.

3. Si applicano di conseguenza le disposizioni sull'uso finale dei prodotti importati di cui all'articolo 254, paragrafi 1, 4 e 5, del regolamento (UE) n. 952/2013.

4. La garanzia di cui all'articolo 6 del regolamento delegato (UE) 2023/2835 ammonta a 24 EUR per tonnellata.

Se, tuttavia, il dazio all'importazione applicabile alla data di accettazione della dichiarazione d'immissione in libera pratica nell'Unione è inferiore a 24 EUR per tonnellata per il granturco, l'importo della garanzia specifica è pari all'importo del dazio all'importazione.

Art. 18

Criteri di qualità per il frumento (grano) tenero, il frumento (grano) duro e il mais vitreo

I criteri per la classificazione della qualità dei prodotti da rispettare al momento dell'importazione nell'Unione e le tolleranze ammesse nell'analisi applicata per tale classificazione sono stabilite nell'allegato VI.

Art. 19

Determinazione dei prezzi rappresentativi cif all'importazione per il frumento (grano) tenero di qualità alta e il granturco non destinato alla semina

1. Per la determinazione dei prezzi cif rappresentativi all'importazione di cui all'articolo 15, paragrafo 1, vengono utilizzati, per il frumento (grano) tenero di qualità alta e il granturco non destinato alla semina di cui ai codici NC riportati all'articolo 15, paragrafo 2, i seguenti elementi:

a) la quotazione di borsa rappresentativa sul mercato degli Stati Uniti;

b) i premi commerciali e le riduzioni noti riferiti a tale quotazione sul mercato degli Stati Uniti il giorno della quotazione;

c) il nolo marittimo tra gli Stati Uniti (Golfo del Messico o Duluth) e il porto di Rotterdam di una nave di almeno 25 000 tonnellate.

2. Ogni giorno lavorativo la Commissione rileva:

a) l'elemento di cui al paragrafo 1, lettera a), con riguardo alle borse e alle varietà di riferimento riportate nell'allegato VII;

b) gli elementi di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), sulla base delle informazioni pubblicamente disponibili.

3. Per calcolare l'elemento di cui al paragrafo 1, lettera b) o la quotazione franco a bordo corrispondente viene applicato un premio di 14 EUR per tonnellata per il frumento (grano) tenero di qualità alta.

4. I prezzi rappresentativi cif all'importazione per il frumento (grano) tenero di qualità alta e il granturco non destinato alla semina corrispondono alla somma degli elementi di cui al paragrafo 1.

Il prezzo rappresentativo cif all'importazione per il frumento (grano) duro di qualità alta, per il frumento (grano) duro destinato alla semina e per il frumento (grano) tenero destinato alla semina è quello calcolato per il frumento (grano) tenero di qualità alta.

Il prezzo rappresentativo cif all'importazione per il frumento (grano) duro di qualità media e per il frumento (grano) duro di qualità bassa è quello calcolato per il frumento (grano) tenero di qualità alta, al quale viene applicata una riduzione di 10 EUR per tonnellata per il frumento (grano) duro di qualità media e di 30 EUR per tonnellata per il frumento (grano) duro di bassa qualità.

Il prezzo rappresentativo cif all'importazione per il sorgo non destinato alla semina, il sorgo destinato alla semina di cui al codice NC 1007 10 90, la segala non destinata alla semina, la segala destinata alla semina e il granturco destinato alla semina di cui al codice NC 1005 10 90 è quello calcolato per il granturco non destinato alla semina.

Art. 20

Garanzia per l'importazione

1. Per il frumento (grano) tenero di qualità alta, la garanzia specifica di cui all'articolo 6 del regolamento delegato (UE) 2023/2835 da costituire presso l'autorità doganale alla data di accettazione della dichiarazione d'immissione in libera pratica nell'Unione è pari a 95 EUR per tonnellata.

2. Per il frumento (grano) duro, l'importo della garanzia specifica di cui all'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2023/2835 è pari alla differenza, alla data di accettazione della dichiarazione d'immissione in libera pratica nell'Unione, fra il dazio all'importazione più elevato e il dazio applicabile alla qualità indicata, maggiorata di un supplemento di 5 EUR per tonnellata.

Art. 21

Campionamento per il calcolo del dazio all'importazione

1. Per ogni spedizione di frumento (grano) tenero di qualità alta (non destinato alla semina), di frumento (grano) duro e di mais vitreo, l'ufficio doganale di immissione in libera pratica nell'Unione preleva campioni rappresentativi, conformemente a quanto disposto nell'allegato I del regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione (1). Se alle diverse qualità è applicabile lo stesso dazio all'importazione non vengono prelevati campioni.

Tuttavia, se la Commissione riconosce ufficialmente un certificato di qualità del frumento (grano) tenero di qualità alta, del frumento (grano) duro o del mais vitreo rilasciato dal paese di origine dei cereali, vengono prelevati campioni per verificare la qualità certificata soltanto da un numero di spedizioni importate sufficientemente rappresentativo.

2. I seguenti certificati di conformità sono ufficialmente riconosciuti dalla Commissione a norma dei principi stabiliti agli articoli 58 e 59 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447:

a) i certificati rilasciati dal Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) dell'Argentina per il mais vitreo;

b) i certificati rilasciati dal Federal Grain Inspection Service (FGIS) degli Stati Uniti per il frumento (grano) tenero di qualità alta e il frumento (grano) duro di qualità alta;

c) i certificati rilasciati dalla Canadian Grain Commission (CGC) del Canada per il frumento (grano) tenero di qualità alta e il frumento (grano) duro di qualità alta.

Un modello dei certificati di conformità rilasciati dal Senasa è riportato all'allegato VIII. La riproduzione dei timbri autorizzati dal governo dell'Argentina sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

I modelli dei certificati di conformità e i timbri del FIGS sono riportati nell'allegato IX.

I modelli dei certificati di conformità, le specifiche per l'esportazione e i timbri della CGC sono riportati all'allegato X.

I certificati di conformità possono essere archiviati ed essere resi disponibili nel sistema elettronico ELAN che sarà istituito dalla Commissione.

Quando i parametri analitici indicati nei certificati di conformità rilasciati dagli organismi di cui al primo comma sono conformi alle norme di qualità del frumento (grano) tenero di qualità alta, del frumento (grano) duro e del mais vitreo di cui all'allegato VI, si prelevano campioni almeno sul 3 % delle merci in arrivo in ogni porto d'entrata nel corso della campagna di commercializzazione.

La merce viene classificata secondo la qualità tipo per la quale risultano soddisfatti tutti i criteri di classificazione di cui all'allegato VI.

3. I metodi di riferimento standard di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 della Commissione (2) si applicano alla classificazione di qualità tipo dei cereali importati.

Ai fini del presente paragrafo si intende per «mais vitreo» il granturco della specie Zea mays indurata i cui grani presentano un endosperma vitreo dominante (struttura dura o cornea). I grani sono generalmente di colore arancio o rosso e la parte superiore (opposta al germe), o corona, non presenta fenditure.

Sono definiti grani di mais vitreo i grani che soddisfano due criteri:

a) la loro corona non presenta fenditure; e

b) se tagliati longitudinalmente, il loro endosperma presenta una sezione centrale farinosa completamente circondata da una sezione cornea. Quest'ultima deve risultare predominante nella superficie totale del taglio.

La percentuale di grani di mais vitreo viene stabilita contando, in un campione rappresentativo di 100 grani, il numero di grani che corrispondono ai criteri di cui al terzo comma.

Il metodo di riferimento per determinare l'indice di flottazione per il mais vitreo è definito nell'allegato XI.

4. Se i risultati dell'analisi determinano una classificazione del frumento (grano) tenero di qualità alta, del frumento (grano) duro e del mais vitreo importati in una qualità tipo inferiore a quella indicata nella dichiarazione d'immissione in libera pratica nell'Unione, l'importatore è tenuto a pagare la differenza tra il dazio all'importazione applicabile al prodotto indicato nella dichiarazione e quello applicabile al prodotto realmente importato. In questo caso, la garanzia specifica di cui all'articolo 17, paragrafo 4, del presente regolamento e all'articolo 7, paragrafi 1 e 2, del regolamento delegato (UE) 2023/2835 è svincolata, ad eccezione del supplemento di 5 EUR di cui all'articolo 7, paragrafo 2, secondo comma, di tale regolamento delegato.

Se la differenza di cui al primo comma non è corrisposta entro un mese, la garanzia specifica di cui all'articolo 17, paragrafo 4, del presente regolamento e all'articolo 7, paragrafi 1 e 2, del regolamento delegato (UE) 2023/2835 viene incamerata.

5. I campioni rappresentativi dei cereali importati, prelevati dall'autorità competente dello Stato membro, devono essere conservati per sei mesi.

(1)

Regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione, del 27 gennaio 2009, che fissa i metodi di campionamento e d'analisi per i controlli ufficiali degli alimenti per gli animali (GU L 54 del 26.2.2009).

(2)

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 della Commissione, del 18 maggio 2016, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'intervento pubblico e l'aiuto all'ammasso privato (GU L 206 del 30.7.2016).

SEZIONE 2

Importazioni dagli Stati Uniti di residui della fabbricazione dell'amido di granturco

Art. 22

Analisi di laboratorio

1. E' effettuata, sotto la responsabilità dell'autorità competente dello Stato membro, un'analisi di laboratorio per verificare la conformità delle importazioni nell'Unione di residui della fabbricazione dell'amido di granturco del codice NC 2309 90 20 in provenienza dagli Stati Uniti d'America rispetto alla definizione delle merci contrassegnate con tale codice, qualora non siano scortate da un certificato rilasciato dal Federal Grain Inspection Service (FGIS) e da un certificato rilasciato dall'industria statunitense della macinazione a umido secondo i modelli riportati nell'allegato XII.

Tali certificati possono essere archiviati ed essere resi disponibili nel sistema elettronico ELAN che sarà istituito dalla Commissione.

2. Le partite provenienti dagli Stati Uniti d'America scortate dai due certificati di cui al paragrafo 1 sono soggette alle misure doganali di controllo all'importazione.

SEZIONE 3

Modalità concernenti le importazioni di segala dalla Turchia

Art. 23

Prova di pagamento della tassa speciale all'esportazione

La prova che la tassa speciale all'esportazione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2008/97 è stata pagata è fornita dall'operatore all'autorità competente dello Stato membro d'importazione mediante presentazione del certificato di circolazione delle merci A.TR. In tal caso, la relativa dicitura enunciata nell'allegato XIII del presente regolamento è apposta nella casella «Osservazioni» a cura dell'autorità competente.

CAPO 3

ZUCCHERO

Scambi con i paesi terzi nel settore dello zucchero

Art. 24

Determinazione dei prezzi cif rappresentativi dello zucchero bianco e dello zucchero greggio

1. La Commissione fissa i prezzi cif rappresentativi per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio sulla base delle possibilità più favorevoli di acquisto sul mercato mondiale.

2. Nella rilevazione delle possibilità di acquisto più favorevoli sul mercato mondiale, la Commissione tiene conto delle informazioni pertinenti di cui dispone, in particolare:

a) le quotazioni registrate presso le borse rilevanti per il commercio internazionale dello zucchero;

b) le operazioni di vendita concluse negli scambi internazionali.

3. Il paragrafo 2 non si applica se:

a) lo zucchero non è di qualità sana, leale e mercantile; oppure

b) quando le possibilità di acquisto dello zucchero al prezzo indicato nell'offerta riguardano soltanto una quantità limitata non rappresentativa del mercato; oppure

c) quando l'evoluzione generale dei prezzi o le informazioni disponibili inducano la Commissione a supporre che il prezzo indicato nell'offerta non sia rappresentativo della tendenza effettiva del mercato.

4. Nella rilevazione delle possibilità di acquisto più favorevoli sul mercato mondiale, la Commissione può basarsi su una media di vari prezzi, sempre che detta media possa considerarsi rappresentativa della tendenza effettiva del mercato.

5. Si intendono per prezzi rappresentativi dello zucchero bianco e dello zucchero greggio sul mercato mondiale o sul mercato di importazione dell'Unione di cui all'articolo 182, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 i prezzi cif rappresentativi determinati a norma del presente articolo.

6. I prezzi cif rappresentativi sono fissati per ciascuna campagna di commercializzazione secondo la procedura di cui all'articolo 183 del regolamento (UE) n. 1308/2013. La Commissione può modificare detti prezzi durante tale periodo se la fluttuazione degli elementi di calcolo produce un aumento o una diminuzione di 2,5 EUR per 100 kg o più rispetto ai prezzi cif rappresentativi precedentemente fissati.

7. Il prezzo cif rappresentativo dei prodotti derivati dallo zucchero di cui al codice NC 1702 90 95 è il prezzo rappresentativo fissato per lo zucchero bianco e applicato per l'1 % di tenore in saccarosio e per 100 kg netti del prodotto in causa.

Art. 25

Determinazione dei prezzi cif rappresentativi dei melassi

1. La Commissione determina il prezzo cif rappresentativo dei melassi sulla base delle possibilità di acquisto più favorevoli sul mercato mondiale.

2. Nella rilevazione delle possibilità di acquisto più favorevoli sul mercato mondiale, la Commissione tiene conto delle informazioni pertinenti di cui dispone, in particolare:

a) le offerte fatte sul mercato mondiale;

b) le operazioni di vendita concluse negli scambi internazionali.

3. Il paragrafo 2 non si applica se:

a) i melassi non sono di qualità sana, leale e mercantile; oppure

b) quando le possibilità di acquisto dei melassi al prezzo indicato nell'offerta riguardano soltanto una quantità limitata non rappresentativa del mercato; oppure

c) quando l'evoluzione generale dei prezzi o le informazioni disponibili inducano la Commissione a supporre che il prezzo indicato nell'offerta non sia rappresentativo della tendenza effettiva del mercato.

4. Nella rilevazione delle possibilità di acquisto più favorevoli sul mercato mondiale, la Commissione può basarsi su una media di vari prezzi, sempre che detta media possa considerarsi rappresentativa della tendenza effettiva del mercato.

5. Si intendono per prezzi rappresentativi dei melassi sul mercato mondiale o sul mercato di importazione dell'Unione di cui all'articolo 182, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 i prezzi cif rappresentativi determinati a norma del presente articolo.

6. I prezzi cif rappresentativi sono fissati per ciascuna campagna di commercializzazione secondo la procedura di cui all'articolo 183 del regolamento (UE) n. 1308/2013. La Commissione può modificarli durante tale periodo se la fluttuazione degli elementi di calcolo produce un aumento o una diminuzione di 1,5 EUR per 100 kg o più rispetto ai prezzi cif rappresentativi precedentemente fissati.

Art. 26

Dazi addizionali all'importazione per determinati prodotti derivati dallo zucchero

Se istituiti, i dazi addizionali all'importazione di cui all'articolo 182, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 si applicano ai prodotti derivati dallo zucchero di cui ai codici NC 1701 13 10, 1701 14 10, 1701 13 90, 1701 14 90, 1701 12 10, 1701 12 90, 1701 91 00, 1701 99 10, 1701 99 90 e 1702 90 95.

Art. 27

Dazi addizionali all'importazione per i melassi

Se istituiti, dazi addizionali all'importazione di cui all'articolo 182, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 si applicano ai melassi di cui ai codici NC 1703 10 00 e 1703 90 00.

Art. 28

Prezzi limite per determinati prodotti derivati dallo zucchero

Il prezzo limite di cui all'articolo 182, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1308/2013 è pari, per 100 kg di prodotto derivato dallo zucchero netto, a:

a) 53,10 EUR per lo zucchero bianco di cui ai codici 1701 99 10 e 1701 99 90 della qualità tipo di cui all'allegato III, parte B, punto II, del regolamento (UE) n. 1308/2013;

b) 64,70 EUR per lo zucchero di cui al codice NC 1701 91 00;

c) 54,10 EUR per lo zucchero greggio di barbabietola di cui al codice NC 1701 12 90 della qualità tipo di cui all'allegato III, parte B, punto III, del regolamento (UE) n. 1308/2013;

d) 41,30 EUR per lo zucchero greggio di barbabietola di cui al codice NC 1701 12 10 della qualità tipo di cui all'allegato III, parte B, punto III, del regolamento (UE) n. 1308/2013;

e) 55,20 EUR per lo zucchero greggio di canna di cui ai codici NC 1701 13 90 e 1701 14 90 della qualità tipo di cui all'allegato III, parte B, punto III, del regolamento (UE) n. 1308/2013;

f) 41,80 EUR per lo zucchero greggio di canna di cui ai codici 1701 13 10 e 1701 14 10 della qualità tipo di cui all'allegato III, parte B, punto III, del regolamento (UE) n 1308/2013;

g) 1,184 EUR per i prodotti di cui al codice NC 1702 90 95 per ogni 1 % di tenore in saccarosio.

Art. 29

Prezzi limite dei melassi

Il prezzo limite di cui all'articolo 182, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 1308/2013 è, per 100 kg di melassi della qualità tipo di cui all'articolo 31 del presente regolamento, pari a:

a) 7,90 EUR per i melassi di cui al codice NC 1703 10 00;

b) 8,20 EUR per i melassi di cui al codice NC 1703 90 00.

Art. 30

Disposizioni relative alle prove, alla garanzia, allo svincolo della garanzia e al recupero dei dazi all'importazione

1. L'importo dei dazi addizionali all'importazione per ciascuno dei tipi di melassi di cui all'articolo 27 e dei prodotti derivati dallo zucchero di cui all'articolo 26 è stabilito sulla base del prezzo cif all'importazione della spedizione considerata, conformemente all'articolo 33.

Per i melassi il prezzo cif all'importazione della spedizione considerata sarà convertito nel prezzo dei melassi della qualità tipo conformemente all'articolo 32.

Nel caso dello zucchero bianco e greggio, il prezzo cif all'importazione della spedizione considerata è convertito, a seconda dei casi, nel prezzo equivalente dello zucchero della qualità tipo di cui, rispettivamente, alla parte B, punto II, e alla parte III dell'allegato III del regolamento (UE) n. 1308/2013, o nel prezzo equivalente per il prodotto di cui al codice NC 1702 90 95.

2. Quando il prezzo cif all'importazione per 100 kg di una spedizione è superiore al prezzo cif rappresentativo determinato conformemente agli articoli 24 e 25, l'importatore presenta alle autorità doganali dello Stato membro d'importazione almeno i seguenti documenti giustificativi:

a) il contratto di acquisto o qualsiasi altro documento equivalente;

b) il contratto di assicurazione per la spedizione;

c) la fattura;

d) il certificato di origine (se del caso);

e) il contratto di trasporto;

f) in caso di trasporto marittimo, la polizza di carico.

Per la verifica del prezzo cif all'importazione della spedizione considerata, le autorità dello Stato membro d'importazione possono richiedere qualsiasi altra informazione e documento che ritengano necessario.

3. Nel caso contemplato al paragrafo 2, l'importatore è tenuto a costituire la garanzia di cui agli articoli da 89 a 100 del regolamento (UE) n. 952/2013, per un importo pari alla differenza tra l'importo del dazio addizionale all'importazione, calcolato sulla base del prezzo rappresentativo del prodotto di cui trattasi e l'importo del dazio addizionale all'importazione, calcolato sulla base del prezzo cif all'importazione della spedizione considerata cif.

4. L'importatore ha due mesi di tempo a decorrere dalla vendita dei prodotti in questione, entro un termine di nove mesi dalla data di accettazione della dichiarazione d'immissione in libera pratica, per fornire la prova che la spedizione è stata smaltita in condizioni che confermano la correttezza delle informazioni di cui al paragrafo 2. In caso di inosservanza di uno dei due termini suddetti, la garanzia costituita è incamerata. Il termine di nove mesi può essere tuttavia prorogato dalle autorità doganali di non oltre tre mesi previa richiesta debitamente motivata dell'importatore. Se i prodotti sono soggetti al regime dell'uso finale, si applica l'articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013.

La garanzia costituita è svincolata nella misura in cui sono presentate alle autorità doganali prove adeguate delle condizioni di smaltimento. In caso contrario, la garanzia viene incamerata a titolo di pagamento dei dazi addizionali all'importazione.

5. Se in occasione di una verifica le autorità doganali constatano che le disposizioni del presente articolo non sono state rispettate, esse riscuotono i dazi dovuti conformemente all'articolo 105 del regolamento (UE) n. 952/2013. L'importo dei dazi da riscuotere o che rimangono da riscuotere include gli interessi maturati dalla data di immissione dei prodotti in libera pratica alla data della riscossione. Il tasso d'interesse applicato è quello praticato nel diritto nazionale per le operazioni di recupero degli importi dovuti.

Art. 31

Qualità tipo dei melassi

La qualità tipo dei melassi deve:

a) essere sana, leale e mercantile;

b) avere un tenore totale di zucchero del 48 %.

Art. 32

Adeguamenti dei prezzi cif all'importazione a quelli della qualità tipo per i melassi

I prezzi cif all'importazione dei melassi che non si riferiscono alla qualità tipo sono:

a) maggiorati di un quarantottesimo per ogni punto percentuale del tenore complessivo di zucchero, allorché il tenore di zucchero dei melassi è inferiore al 48 %;

b) diminuiti di un quarantottesimo per ogni punto percentuale del tenore complessivo di zucchero, allorché il tenore di zucchero dei melassi è superiore al 48 %.

Art. 33

Calcolo del dazio addizionale all'importazione di cui agli articoli 26 e 27

Se la differenza tra il prezzo limite determinato conformemente all'articolo 28 nel caso di determinati prodotti derivati dallo zucchero e conformemente all'articolo 29 nel caso dei melassi e il prezzo cif all'importazione della spedizione considerata:

a) è inferiore o pari al 10 % del prezzo limite, il dazio addizionale è uguale a zero;

b) è superiore al 10 % ma inferiore o pari al 40 % del prezzo limite, il dazio addizionale è uguale al 30 % dell'importo che supera il 10 %;

c) è superiore al 40 % ma inferiore o pari al 60 % del prezzo limite, il dazio addizionale è pari al 50 % dell'importo che supera il 40 %, maggiorato del dazio addizionale di cui alla lettera b);

d) è superiore al 60 % ma inferiore o pari al 75 % del prezzo limite, il dazio addizionale è pari al 70 % dell'importo che supera il 60 %, maggiorato dei dazi addizionali di cui alle lettere b) e c);

e) è superiore al 75 % del prezzo limite, il dazio addizionale è pari al 90 % dell'importo che supera il 75 %, maggiorato dei dazi addizionali di cui alle lettere b), c) e d).

Art. 34

Adeguamento del dazio all'importazione per lo zucchero greggio importato

Se il rendimento dello zucchero greggio importato, determinato conformemente all'allegato III, parte B, punto III, del regolamento (UE) n. 1308/2013, si discosta dal rendimento stabilito per la qualità tipo, il dazio doganale per i prodotti di cui ai codici NC 1701 12 10, 1701 13 10 e 1701 14 10, e il dazio addizionale per i prodotti di cui ai codici NC 1701 12 10, 1701 12 90, 1701 13 10, 1701 13 90, 1701 14 10 e 1701 14 90 che devono essere riscossi per 100 kg del suddetto zucchero greggio, sono calcolati moltiplicando il corrispondente dazio fissato per lo zucchero greggio della qualità tipo per un coefficiente correttore. Il coefficiente correttore si ottiene dividendo per 92 la percentuale di rendimento dello zucchero greggio importato.

CAPO 4

LUPPOLO

Importazioni di prodotti del settore del luppolo

Art. 35

Oggetto

1. L'immissione in libera pratica nell'Unione dei prodotti del settore del luppolo di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) n. 1308/2013 provenienti dai paesi terzi è subordinata alla presentazione della prova del rispetto dei requisiti di cui all'articolo 190, paragrafo 1, del regolamento predetto.

2. La prova di cui al paragrafo 1 è costituita dalla presentazione dell'attestato di cui all'articolo 190, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 («attestato di equivalenza»).

Art. 36

Definizioni

Ai fini del presente capo si intende per «spedizione» il quantitativo di prodotti aventi le medesime caratteristiche, spediti da uno stesso speditore a uno stesso destinatario.

Ai fini del presente capo i prodotti del settore del luppolo comprendono i coni di luppolo di cui al codice NC 1210 10, i coni di luppolo macinati o in forma di pellets di cui al codice NC 1210 20 e i succhi ed estratti di luppolo di cui al codice NC 1302 13 00.

Art. 37

Organismi autorizzati a rilasciare un attestato di equivalenza

1. Gli attestati di equivalenza che accompagnano il luppolo e i prodotti derivati dal luppolo importati sono rilasciati da un organismo autorizzato dal paese terzo di origine oppure, se non esiste nel paese d'origine, da un organismo già autorizzato al di fuori del paese di origine del prodotto.

2. Sulla base delle notifiche da parte delle autorità competenti dei paesi terzi, a norma dell'articolo 190 del regolamento (UE) n. 1308/2013, la Commissione stila e aggiorna un elenco degli organismi autorizzati a rilasciare attestati di equivalenza nel paese di origine del prodotto derivato dal luppolo contenente il nome, l'indirizzo postale e di posta elettronica di tali agenzie.

3. La Commissione pubblica sul proprio sito web il nome e l'indirizzo degli organismi notificati dalle autorità competenti dei paesi terzi.

Art. 38

Attestato di equivalenza dei prodotti importati del settore del luppolo

1. L'attestato di equivalenza è rilasciato per ogni spedizione in un originale e una copia su un formulario conforme al modello di cui all'allegato XIV, nel modo stabilito nell'allegato XVI.

2. L'attestato di equivalenza è valido solo se è debitamente compilato e vidimato da uno degli organismi di cui all'elenco stilato e reso pubblico dalla Commissione conformemente all'articolo 37, paragrafo 3.

3. L'attestato di equivalenza si considera debitamente vidimato se indica il luogo e la data del rilascio, è firmato e reca il timbro o la firma elettronica dell'organismo emittente.

L'attestato di equivalenza può essere archiviato ed essere reso disponibile nel sistema elettronico ELAN che sarà istituito dalla Commissione.

Art. 39

Etichettatura degli imballaggi dei prodotti del settore del luppolo

1. Ogni imballaggio che forma oggetto di un attestato di equivalenza deve recare le indicazioni seguenti in una delle lingue ufficiali dell'Unione:

a) designazione del luppolo o del prodotto derivato dal luppolo;

b) indicazione della varietà o delle varietà;

c) paese di origine;

d) contrassegni e numeri figuranti nella casella 9 dell'attestato di equivalenza o dell'estratto.

2. Le indicazioni di cui al paragrafo 1 devono essere apposte sull'imballaggio esterno, in modo leggibile, in caratteri indelebili di dimensione uniforme.

Art. 40

Procedure doganali e conservazione degli attestati di equivalenza

Per i prodotti del settore del luppolo, quando sono presentati in dogana conformemente all'articolo 139 del regolamento (UE) n. 952/2013 o al più tardi prima della loro immissione in libera pratica nell'Unione, l'originale del relativo attestato di equivalenza è presentato alle autorità doganali, che lo vidimano e lo conservano.

Le autorità doganali trasmettono, se disponibile, una copia elettronica dell'attestato di equivalenza all'autorità competente dello Stato membro tramite il quale il prodotto è introdotto nel territorio doganale dell'Unione.

Una copia dell'attestato di equivalenza vidimato rilasciato dall'autorità competente del paese terzo è restituita all'importatore, che deve conservarla per almeno 3 anni.

Art. 41

Frazionamento delle spedizioni dei prodotti derivati dal luppolo prima dell'immissione in libera pratica nell'Unione

1. Qualora, prima di essere immessa in libera pratica nell'Unione, una spedizione che forma oggetto di un attestato di equivalenza venga rispedita dopo essere stata frazionata, per ogni frazione della spedizione viene compilato un estratto dell'attestato.

In tal caso, l'attestato di equivalenza è sostituito dal numero di estratti necessario.

Ciascun estratto è redatto dall'interessato in un originale su un formulario conforme al modello di cui all'allegato XV, secondo le disposizioni figuranti all'allegato XVI, ed è inviato alle autorità doganali.

2. L'autorità doganale annota di conseguenza l'originale dell'attestato di equivalenza e vidima l'originale dell'estratto.

A tal fine l'autorità doganale iscrive i quantitativi indicati negli estratti nelle caselle all'uopo previste sull'attestato di equivalenza e conferma la dicitura o conferma, se previsto dalle disposizioni amministrative nazionali, i quantitativi indicati dal dichiarante nelle sezioni corrispondenti.

Le autorità doganali conservano l'originale dell'attestato di equivalenza annotato e dell'estratto vidimato, inviano una copia dell'attestato annotato e di ciascun estratto vidimato all'autorità di certificazione competente dello Stato membro e restituiscono una copia di ciascun estratto all'operatore interessato.

Art. 42

Frazionamento delle spedizioni dei prodotti derivati dal luppolo dopo l'immissione in libera pratica nell'Unione

In caso di rivendita o di frazionamento di una spedizione di prodotti del settore del luppolo, dopo l'immissione in libera pratica nell'Unione, il prodotto dev'essere accompagnato da una fattura o da un documento commerciale compilato dal venditore, nel quale figuri il numero dell'attestato di equivalenza o dell'estratto, nonché il nome dell'organismo che ha rilasciato detti attestati o estratti.

Nel documento commerciale o nella fattura devono inoltre figurare le informazioni seguenti tratte dall'attestato di equivalenza o dall'estratto:

a) per il luppolo in coni:

i) designazione del prodotto;

ii) peso lordo;

iii) luogo di produzione;

iv) anno di raccolta;

v) varietà;

vi) paese di origine;

vii) contrassegni e numeri di cui alla casella 9 dell'attestato di equivalenza;

b) per i prodotti derivati dal luppolo, in aggiunta alle indicazioni di cui alla lettera a): il luogo e la data di trasformazione.

Art. 43

Controlli sui prodotti importati del settore del luppolo e comunicazioni

1. Gli Stati membri effettuano regolarmente controlli casuali intesi a verificare la conformità dei prodotti derivati dal luppolo di cui al codice NC 1210 che entrano nel territorio doganale dell'Unione per essere importati a norma dell'articolo 190 del regolamento (UE) n. 1308/2013 con i requisiti minimi di commercializzazione del luppolo in coni stabiliti nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1850/2006 della Commissione (1) a tali fini.

2. Ogni anno, entro e non oltre il 30 giugno, gli Stati membri comunicano alla Commissione la frequenza, il tipo e il risultato dei controlli effettuati nel corso dell'anno precedente. I controlli riguardano almeno il 5 % delle spedizioni di luppolo che lo Stato membro prevede di importare nell'anno considerato dai paesi terzi.

3. Qualora le autorità competenti degli Stati membri constatino che i campioni esaminati non rispondono ai requisiti minimi di commercializzazione di cui al paragrafo 1, le relative spedizioni non sono commercializzate nell'Unione.

(1)

Regolamento (CE) n. 1850/2006 della Commissione, del 14 dicembre 2006, relativo alle modalità di certificazione del luppolo e dei prodotti derivati dal luppolo (GU L 355 del 15.12.2006):

CAPO 5

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 44

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 ottobre 2023

Per la Commissione

La presidente

URSULA VON DER LEYEN

ALLEGATO I

Diciture di cui all'articolo 8, lettera b)

- in bulgaro: ориз басмати с код по КН 1006 20 17 или 1006 20 98, внесен с нулева ставка на митото в съответствие с Делегиран регламент (ЕС) на Комисията 2023/2835 и Регламент за изпълнение (ЕС) на Комисията 2023/2834, придружен от сертификат за автентичност № ..., издаден от [наименование на компетентния орган]

- in spagnolo: arroz Basmati de los códigos NC 1006 20 17 o 1006 20 98 e importado con un tipo de derecho nulo en virtud del Reglamento Delegado (UE) 2023/2835 de la Comisión y del Reglamento de Ejecución (UE) 2023/2834 de la Comisión, acompañado del certificado de autenticidad n.°... expedido por [nombre de la autoridad competente]

- in ceco: rýže Basmati kódu KN 1006 20 17 nebo 1006 20 98, která se dováží za nulové clo na základě nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/2835 a prováděcího nařízení Komise (EU) 2023/2834, a ke které se připojí osvědčení o pravosti č. ... vydané [název příslušného subjektu]

- in danese: Basmati-ris henhørende under KN-kode 1006 20 17 eller 1006 20 98 og importeret med nultold i henhold til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2023/2835 og Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2023/2834, ledsaget af ægthedscertifikat nr. ... udstedt af [den kompetente myndigheds navn]

- in tedesco: Basmati-Reis des KN-Codes 1006 20 17 oder 1006 20 98, eingeführt zum Zollsatz Null gemäß der Delegierten Verordnung (EU) 2023/2835 der Kommission und der Durchführungsverordnung (EU) 2023/2834 der Kommission und begleitet vom Echtheitszeugnis Nr. ..., ausgestellt durch [Name der zuständigen Behörde]

- in estone: CN-koodi 1006 20 17 või 1006 20 98 alla kuuluv basmati riis, mida imporditakse tollimaksu nullmääraga vastavalt komisjoni delegeeritud määrusele (EL) 2023/2835 ja komisjoni rakendusmäärusele (EL) 2023/2834 ning millele on lisatud [pädeva asutuse nimi] koostatud autentsussertifikaat nr..

- in greco: Ρύζι μπασμάτι του κωδικού ΣΟ 1006 20 17 ή 1006 20 98 εισαγόμενο με μηδενικό δασμό κατ" εφαρμογή του κατ" εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2023/2835 της Επιτροπής και του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2023/2834 της Επιτροπής, συνοδευόμενο από το πιστοποιητικό γνησιότητας αριθ. ... που εκδόθηκε από την/τον [ονομασία της αρμόδιας αρχής]

- in inglese: Basmati rice falling within code of CN 1006 20 17 or 1006 20 98 and imported at a zero rate of duty under Commission Delegated Regulation (EU) 2023/2835 and Commission Implementing Regulation (EU) 2023/2834, accompanied by authenticity certificate No ... drawn up by [name of the competent authority]

- in francese: riz Basmati du code NC 1006 20 17 ou 1006 20 98 importé à droit nul en application du règlement délégué (UE) 2023/2835 de la Commission et du règlement d'exécution (UE) 2023/2834 de la Commission, accompagné du certificat d'authenticité n° ... établi par [nom de l'autorité compétente]

- in irlandese: rís Basmati atá faoi chód AC 1006 20 17 nó 1006 20 98 agus a allmhairítear ar ráta nialasach dleachta faoi Rialachán Tarmligthe (AE) 2023/2835 ón gCoimisiún agus Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2023/2834 ón gCoimisiún, a mbeidh deimhniú barántúlachta Uimh.... arna tharraingt suas ag [ainm an údaráis inniúil] ag gabháil léi

- in croato: basmati riža oznake KN 1006 20 17 ili 1006 20 98 i uvezena uz nultu stopu carine u skladu s Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2023/2835 i Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2023/2834, popraćena potvrdom o autentičnosti br. ... koju je izdao [naziv nadležnog tijela]

- in italiano: Riso Basmati di cui al codice NC 1006 20 17 o 1006 20 98 importato a dazio zero ai sensi del regolamento delegato (UE) della Commissione 2023/2835 e del regolamento di esecuzione (UE) della Commissione 2023/2834, corredato del certificato di autenticità n. ... rilasciato da [nome dell'autorità competente]

- in lettone: basmati rīsi ar KN kodu 1006 20 17 vai 1006 20 98, kas importēti ar nulles nodokļa likmi saskaņā ar Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2023/2835 un Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2023/2834 un kam pievienota [kompetentās iestādes nosaukums] sagatavota autentiskuma apliecība Nr.....

- in lituano: Basmati ryžiai, kurių KN kodas 1006 20 17 arba 1006 20 98 ir kurie importuoti taikant nulinę muito normą pagal Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2023/2835 ir Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2023/2834, prie kurių pridėtas [kompetentingos institucijos pavadinimas] parengtas autentiškumo sertifikatas Nr. ...

- in ungherese: az 1006 20 17 vagy az 1006 20 98 KN-kód alá sorolt, az (EU) 2023/2835 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet és az (EU) 2023/2834 bizottsági végrehajtási rendelet alkalmazásában nulla vámtétel mellett behozott basmati rizs, a/az [illetékes hatóság neve] által kiállított, ... számú eredetiségigazolással együtt

- in maltese: ross Basmati li jaqà taħt il-kodiċi NM 1006 20 17 jew 1006 20 98 u importat b"rata tà dazju żero skont ir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2023/2835 u r-Regolament tà Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2023/2834, akkumpanjat miċ-ċertifikat tà awtentiċità Nru... imfassal minn [isem l-awtorità kompetenti]

- in neerlandese: basmati-rijst van GN-code 1006 20 17 of 1006 20 98, ingevoerd met nulrecht overeenkomstig Gedelegeerde Verordening (EU) 2023/2835 van de Commissie en Uitvoeringsverordening (EU) 2023/2834 van de Commissie, vergezeld van het echtheidscertificaat nr. ..., opgesteld door [naam van de bevoegde instantie]

- in polacco: ryż Basmati objęty kodem CN 1006 20 17 lub 1006 20 98 i przywożony z zastosowaniem zerowej stawki celnej zgodnie z rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2023/2835 i rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2023/2834, któremu towarzyszy świadectwo autentyczności nr... sporządzone przez [name of the competent authority]

- in portoghese: arroz basmáti do código NC 1006 20 17 ou 1006 20 98 e importado com um direito nulo ao abrigo do Regulamento Delegado (UE) 2023/2835 da Comissão e do Regulamento de Execução (UE) 2023/2834 da Comissão, acompanhado do certificado de autenticidade n.°..., emitido por [nome da autoridade competente]

- in rumeno: orez Basmati de la codul NC 1006 20 17 sau 1006 20 98 importat cu o rată a taxelor vamale egală cu zero în temeiul Regulamentului delegat (UE) 2023/2835 al Comisiei și al Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2023/2834 al Comisiei, însoțit de certificatul de autenticitate nr. ... întocmit de [denumirea autorității competente]

- in slovacco: ryža Basmati s kódom KN 1006 20 17 alebo 1006 20 98 dovážaná s nulovou sadzbou cla v súlade s delegovaným nariadením Komisie (EU') 2023/2835 a vykonávacím nariadením Komisie (EU') 2023/2834, sprevádzaná osvedčením o pravosti č. ... vystavenom [názov príslušného orgánu]

- in sloveno: Riž basmati iz oznake KN 1006 20 17 ali 1006 20 98, uvožen po stopnji nič v skladu z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2023/2835 in Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2023/2834, s priloženim potrdilom o pristnosti št. ..., ki ga je izdal [naziv pristojnega organa]

- in finlandese: komission delegoidun asetuksen EU 2023/2835 ja komission täytäntöönpanoasetuksen 2023/2834, mukaisesti tullivapaasti tuotu CN-koodiin 1006 20 17 tai 1006 20 98 kuuluva Basmati-riisi, jonka mukana on [toimivaltaisen viranomaisen nimi] myöntämä aitoustodistus nro...

- in svedese: Basmatiris med KN-nummer 1006 20 17 eller 1006 20 98 som importeras tullfritt i enlighet med kommissionens delegerade förordning (EU) 2023/2835 och kommissionens genomförandeförordning (EU) 2023/2834, åtföljt av äkthetsintyg nr ... som utfärdats av [den behöriga myndighetens namn].

ALLEGATO III

Diciture di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera b)

- in bulgaro: ориз басмати с код по КН 1006 20 17 или 1006 20 98, внесен с нулева ставка на митото в съответствие с Делегиран регламент (ЕС) на Комисията 2023/2835 и Регламент за изпълнение (ЕС) на Комисията 2023/2834, придружен от дубликат на сертификат за автентичност № ..., издаден от [наименование на компетентния орган],

- in spagnolo: arroz Basmati de los códigos NC 1006 20 17 o 1006 20 98 e importado con un tipo de derecho nulo en virtud del Reglamento Delegado (UE) 2023/2835 de la Comisión y del Reglamento de Ejecución (UE) 2023/2834 de la Comisión, acompañado de un duplicado del certificado de autenticidad n.°... expedido por [nombre de la autoridad competente]

- in ceco: rýže Basmati kódu KN 1006 20 17 nebo 1006 20 98, která se dováží za nulové clo na základě nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/2835 a prováděcího nařízení Komise (EU) 2023/2834, a ke které se připojí duplikát osvědčení o pravosti č. ... vydaného [název příslušného subjektu]

- in danese: Basmati-ris henhørende under KN-kode 1006 20 17 eller 1006 20 98 og importeret med nultold i henhold til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2023/2835 og Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2023/2834, ledsaget af en genpart af ægthedscertifikat nr. ... udstedt af [den kompetente myndigheds navn]

- in tedesco: Basmati-Reis des KN-Codes 1006 20 17 oder 1006 20 98, eingeführt zum Zollsatz Null gemäß der Delegierten Verordnung (EU) 2023/2835 der Kommission und der Durchführungsverordnung (EU) 2023/2834 der Kommission und begleitet von einem Duplikat des Echtheitszeugnisses Nr. ..., ausgestellt durch [Name der zuständigen Behörde]

- in estone: CN-koodi 1006 20 17 või 1006 20 98 alla kuuluv basmati riis, mida imporditakse tollimaksu nullmääraga vastavalt komisjoni delegeeritud määrusele (EL) 2023/2835 ja komisjoni rakendusmäärusele (EL) 2023/2834 ning millele on lisatud [pädeva asutuse nimi] koostatud autentsussertifikaadi nr... duplikaat

- in greco: Ρύζι μπασμάτι του κωδικού ΣΟ 1006 20 17 ή 1006 20 98 εισαγόμενο με μηδενικό δασμό κατ" εφαρμογή του κατ" εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2023/2835 της Επιτροπής και του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2023/2834 της Επιτροπής, συνοδευόμενο από αντίτυπο του πιστοποιητικού γνησιότητας αριθ. ... που εκδόθηκε από την/τον [ονομασία της αρμόδιας αρχής]

- in inglese: Basmati rice falling within code of CN 1006 20 17 or 1006 20 98 and imported at a zero rate of duty under Commission Delegated Regulation (EU) 2023/2835 and Commission Implementing Regulation (EU) 2023/2834, accompanied by a duplicate of authenticity certificate No ... drawn up by [name of the competent authority]

- in francese: riz Basmati du code NC 1006 20 17 ou 1006 20 98 importé à droit nul en application du règlement délégué (UE) 2023/2835 de la Commission et du règlement d'exécution (UE) 2023/2834 de la Commission, accompagné d'une copie conforme du certificat d'authenticité n° ... établi par [nom de l'autorité compétente]

- in irlandese: Rís Basmati atá faoi chód AC 1006 20 17 nó 1006 20 98 agus a allmhairítear ar ráta nialasach dleachta faoi Rialachán Tarmligthe (AE) 2023/2835 ón gCoimisiún agus Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2023/2834 ón gCoimisiún, a mbeidh dúblach de dheimhniú barántúlachta Uimh.... arna tharraingt suas ag [ainm an údaráis inniúil] ag gabháil léi

- in croato: basmati riža oznake KN 1006 20 17 ili 1006 20 98 i uvezena uz nultu stopu carine u skladu s Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2023/2835 i Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2023/2834, popraćena duplikatom potvrde o autentičnosti br. ... koju je izdao [naziv nadležnog tijela]

- in italiano: Riso Basmati di cui al codice NC 1006 20 17 o 1006 20 98 importato a dazio zero ai sensi del regolamento delegato (UE) della Commissione 2023/2835 e del regolamento di esecuzione (UE) della Commissione 2023/2834, corredato di una copia del certificato di autenticità n. ... rilasciato da [nome dell'autorità competente]

- in lettone: basmati rīsi ar KN kodu 1006 20 17 vai 1006 20 98, kas importēti ar nulles nodokļa likmi saskaņā ar Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2023/2835 un Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2023/2834 un kam pievienots [kompetentās iestādes nosaukums] sagatavotas autentiskuma apliecības Nr..... dublikāts

- in lituano: Basmati ryžiai, kurių KN kodas 1006 20 17 arba 1006 20 98 ir kurie importuoti taikant nulinę muito normą pagal Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2023/2835 ir Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2023/2834, prie kurių pridėtas [kompetentingos institucijos pavadinimas] parengto autentiškumo sertifikato Nr. ... dublikatas

- in ungherese: Az 1006 20 17 vagy az 1006 20 98 KN-kód alá sorolt, az (EU) 2023/2835 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet és az (EU) 2023/2834 bizottsági végrehajtási rendelet alkalmazásában nulla vámtétel mellett behozott basmati rizs, a/az [illetékes hatóság neve] által kiállított, ... számú eredetiségigazolás másolatával együtt

- in maltese: ross Basmati li jaqà taħt il-kodiċi NM 1006 20 17 jew 1006 20 98 u importat b"rata tà dazju żero skont ir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2023/2835 u r-Regolament tà Implimentazzjoni (UE) 2023/2834, akkumpanjat minn duplikat taċ-ċertifikat tà awtentiċità Nru... imfassal minn [isem l-awtorità kompetenti]

- in neerlandese: Basmati-rijst van GN-code 1006 20 17 of 1006 20 98, ingevoerd met nulrecht overeenkomstig Gedelegeerde Verordening (EU) 2023/2835 van de Commissie en Uitvoeringsverordening (EU) 2023/2834 van de Commissie, vergezeld van een duplicaat van het echtheidscertificaat nr. ..., opgesteld door [naam van de bevoegde instantie]

- in polacco: ryż Basmati objęty kodem CN 1006 20 17 lub 1006 20 98 i przywożony z zastosowaniem zerowej stawki celnej zgodnie z rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2023/2835 i rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2023/2834, któremu towarzyszy duplikat świadectwa autentyczności nr... sporządzony przez [name of the competent authority]

- in portoghese: arroz basmáti do código NC 1006 20 17 ou 1006 20 98 e importado com um direito nulo ao abrigo do Regulamento Delegado (UE) 2023/2835 da Comissão e do Regulamento de Execução (UE) 2023/2834 da Comissão, acompanhado de um duplicado do certificado de autenticidade n.°..., emitido por [nome da autoridade competente]

- in rumeno: orez Basmati de la codul NC 1006 20 17 sau 1006 20 98 importat cu o rată a taxelor vamale egală cu zero în temeiul Regulamentului delegat (UE) 2023/2835 al Comisiei și al Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2023/2834 al Comisiei, însoțit de un duplicat al certificatului de autenticitate nr. ... întocmit de [denumirea autorității competente]

- in slovacco: ryža Basmati s kódom KN 1006 20 17 alebo 1006 20 98 dovážaná s nulovou sadzbou cla v súlade s delegovaným nariadením Komisie (EU') 2023/2835 a vykonávacím nariadením Komisie (EU') 2023/2834, sprevádzaná duplikátom osvedčenia o pravosti č. ... vystavenom [názov príslušného orgánu]

- in sloveno: Riž basmati iz oznake KN 1006 20 17 ali 1006 20 98, uvožen po stopnji nič v skladu z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2023/2835 in Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2023/2834, s priloženim dvojnikom potrdila o pristnosti št. ..., ki ga je izdal [naziv pristojnega organa]

- in finlandese: komission delegoidun asetuksen (EU) 2023/2835 ja komission täytäntööpanoasetuksen (EU) 2023/2834 mukaisesti tullivapaasti tuotu CN-koodiin 1006 20 17 tai 1006 20 98 kuuluva Basmati-riisi, jonka mukana on [toimivaltaisen viranomaisen nimi] myöntämän aitoustodistuksen nro... kaksoiskappale

- in svedese: Basmatiris med KN-nummer 1006 20 17 eller 1006 20 98 som importeras tullfritt i enlighet med kommissionens delegerade förordning (EU) 2023/2835 och kommissionens genomförandeförordning (EU) 2023/2834, åtföljt av ett duplikat av äkthetsintyg nr ... som utfärdats av [den behöriga myndighetens namn].

ALLEGATO IV

Modello del documento di sbarco di cui all'articolo 16, paragrafo 3

Prodotto sbarcato (codice NC e, per il frumento (grano) tenero, il frumento (grano) duro e il granturco, qualità dichiarata a norma dell'articolo 18 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2834 della Commissione): ...

Quantità sbarcata (in chilogrammi): ...

ALLEGATO V

Percentuale di cui all'articolo 16, paragrafo 4

Anno Percentuale
2023 12,5
2024 e ogni anno successivo 0 (esenzione dal dazio)

.

ALLEGATO VI

Criteri di classificazione dei prodotti importati di cui all'articolo 18

(sulla base di un tenore di umidità del 12 % in peso, o equivalente)

Prodotto Frumento (grano) tenero Frumento (grano) duro Mais vitreo
Codice NC ex 1001 99 00 ex 1001 19 00 ex 1005 90 00
Qualità [1] Alta MEDIA Bassa Alta MEDIA Bassa  
1. Percentuale minima del contenuto proteico 14,0 11,5 - - - - -
2. Peso specifico minimo in kg/hl 77,0 74,0 - 76,0 76,0 - 76,0
3. Percentuale massima di impurità (Schwarzbesatz) 1,5 1,5 - 1,5 1,5 - -
4. Percentuale minima di grani vitrei - - - 75,0 62,0 - 95,0
5. Indice massimo di flottazione - - - - - - 25,0

.

Tolleranze

Tolleranza prevista Frumento (grano) duro e frumento (grano) tenero Mais vitreo
Sulla percentuale del tenore proteico -0,7 -
Sul peso specifico minimo -0,5 -0,5
Sulla percentuale massima di impurità +0,5 -
Sulla percentuale di grani vitrei -2,0 -3,0
Sull'indice di flottazione - +1,0
«-»: non applicabile.

____________

[1] Si applicano i metodi di analisi di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240.

ALLEGATO VII

Borse di quotazione e varietà di riferimento di cui all'articolo 19, paragrafo 2, lettera a)

Prodotto Frumento (grano) tenero Granturco
Qualità standard Alta  
Varietà di riferimento (tipo/grado) per la quotazione in borsa Hard Red Spring n. 2 Yellow Corn n. 2
Borsa di quotazione Minneapolis Grain Exchange Chicago Mercantile Exchange

.

ALLEGATO XI

Metodo di riferimento per determinare l'indice di flottazione

(di cui all'articolo 21, paragrafo 3)

Preparare una soluzione acquosa di nitrato di sodio del peso specifico di 1,25 e conservare tale soluzione a una temperatura di 35 °C.

Deporre nella soluzione 100 grani di mais prelevati da un campione rappresentativo che presenti una percentuale di umidità non superiore al 14,5 %.

Agitare la soluzione per 5 minuti, a intervalli di 30 secondi, in modo da eliminare le bolle d'aria.

Separare i grani che galleggiano dai grani immersi e contarli.

Indice di flottazione della prova = (numero dei grani galleggianti)/(numero dei grani immersi) × 100

Ripetere la prova cinque volte.

L'indice di flottazione è la media aritmetica degli indici di flottazione ottenuti nelle cinque prove effettuate, ad esclusione dei due valori estremi.

ALLEGATO XIII

Diciture di cui all'articolo 23

- in bulgaro: Специална експортна такса съгласно Регламент (ЕО) № 2008/97 платена в размер на ...;

- in spagnolo: Tasa especial aplicable a la exportación según el Reglamento (CE) n. 2008/97 satisfecha con la suma de ...

- in ceco: Zvláštní vývozní dávka podle nařízení (ES) č. 2008/97 zaplacena ve výši ...

- in danese: Særlig udførselsafgift i henhold til forordning (EF) nr. 2008/97, betalt med et beløb på ...

- in tedesco: Besondere Ausfuhrabgabe gemäß Verordnung (EG) Nr. 2008/97 in Höhe von ... entrichtet

- in estone: Ekspordi erimaks makstud summas ... vastavalt määrusele (EÜ) nr 2008/97

- in greco: Ειδικός φόρος κατά την εξαγωγή σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2008/97 που πληρώθηκε για ποσό ...

- in inglese: Special export tax under Regulation (EC) No 2008/97 paid to an amount of ...

- in francese: Taxe spéciale à l'exportation selon le règlement (CE) n. 2008/97 acquittée pour un montant de ...

- in irlandese: Dleacht onnmhairiúcháin speisialta faoi Rialachán (CE) Uimh. 2008/97 a íoctar suas le...

- in croato: Posebna izvozna pristojba u skladu s Uredbom (EZ) br. 2008/97 plaćena u iznosu od ...

- in italiano: Tassa speciale per l'esportazione pagata, secondo il regolamento (CE) 2008/97, per un importo di ...

- in lettone: Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 2008/97, samaksāta speciālā izvešanas nodeva ... apmērā

- in lituano: Vadovaujantis Reglamentu (EB) Nr. 2008/97, sumokėtas ... dydžio specialusis eksporto mokestis

- in ungherese: A 2008/97/EK rendelet szerinti különleges exportadó ... összegben megfizetve

- in maltese: Taxxa speċjali fuq l-esportazzjoni, skond ir-Regolament (KE) Nru 2008/97, imħallsa għall-ammont tà ...

- in neerlandese: Speciale heffing bij uitvoer bedoeld in Verordening (EG) nr. 2008/97 ten bedrage van ... voldaan

- in polacco: Specjalny podatek eksportowy według rozporządzenia (WE) nr 2008/97 zapłacony w wysokości ...

- in portoghese: Imposição especial de exportação, nos termos do Regulamento (CE) n.o 2008/97, paga num montante de ...

- in rumeno: Taxă specială de export, conform Regulamentului (CE) nr. 2008/97, achitată pentru o valoare de ...

- in slovacco: Osobitný vývozný poplatok podľa nariadenia (ES) č. 2008/97 vo výške ...

- in sloveno: Posebna izvozna dajatev v skladu z Uredbo (ES) št. 2008/97, plačilo za znesek ...

- in finlandese: Asetuksen (EY) N:o 2008/97 mukainen erityisvientivero määrältään ...

- in svedese: Särskild exportskatt i enlighet med förordning (EG) nr 2008/97, betalt med ett belopp på ...

ALLEGATO XVI

Disposizioni concernenti i formulari di cui agli articoli 38 e 41

I. CARTA

La carta dev'essere bianca e del peso di almeno 40 gr/m2.

II. FORMATO

Il formato è 210 × 297 mm.

III. LINGUE 

A. L'attestato di equivalenza deve essere stampato in una delle lingue ufficiali dell'Unione; esso può essere inoltre copilato nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del paese emittente. 

B. L'estratto dell'attestato di equivalenza è compilato in una delle lingue ufficiali dell'Unione designata dalle competenti autorità dello Stato membro emittente.

IV. COMPILAZIONE 

A. I formulari debbono essere compilati a macchina o con mezzi informatici o a mano; in quest'ultimo caso sono da compilarsi in modo leggibile, con inchiostro e in stampatello. 

B. Ciascun formulario è contraddistinto da un numero attribuito dall'organismo emittente. 

C. Per quanto riguarda l'attestato di equivalenza e i relativi estratti:

1. la casella 5 dell'attestato non deve essere compilata per i prodotti derivati del luppolo ottenuti da miscele di luppolo;

2. le caselle 7 e 8 devono essere compilate per tutti i prodotti derivati dal luppolo;

3. la designazione dei prodotti (casella 9) deve essere operata come segue (a seconda dei casi):

a) «luppolo non preparato»: il luppolo che ha subito unicamente le operazioni di primo essiccamento e di primo imballaggio;

b) «luppolo preparato»: il luppolo che ha subito, fra l'altro, le operazioni di essiccamento finale e d'imballaggio finale;

c) «polvere di luppolo»: (comprende anche il luppolo in grani e la polvere di luppolo arricchita);

d) «estratto isomerizzato di luppolo»: un estratto nel quale gli acidi alfa hanno subito un'isomerizzazione quasi totale;

e) «estratto di luppolo»: un estratto di luppolo diverso dall'estratto isomerizzato;

f) «miscela di prodotti derivati del luppolo»: una miscela dei prodotti di cui alle lettere c), d) ed e), escluso il luppolo;

4. la dicitura «luppolo preparato», o «luppolo non preparato» deve essere seguita dai termini «senza semi», se il contenuto di semi è inferiore al 2 % del peso del luppolo, e dai termini «contenente semi» negli altri casi;

5. qualora i prodotti derivati dal luppolo siano ottenuti da una miscela di luppolo di diversa varietà e/o provenienza, le varietà e/o le provenienze componenti la miscela devono essere specificate nella casella 9, unitamente alla percentuale in peso di ciascuna di esse.

V. SPAZIO

Se lo spazio previsto per le attribuzioni nelle attestazioni di equivalenza in formato cartaceo non è sufficiente, le autorità doganali possono accludere pagine supplementari, convalidate da un timbro.