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Direzione scientifica di M. Alessandra Sandulli e Andrea Scuderi
14/07/2016
LAVORO E WELFARE / Professioni

Ombre sul collega: illecito disciplinare?

Mettere in cattiva luce il collega avversario, riferendo in giudizio notizie irrilevanti ai fini della difesa del cliente, producendo atti volti a gettare ombre sul comportamento dello stesso è condotta costituente illecito disciplinare.

Secondo il Consiglio Nazionale Forense è configurabile la violazione dell'articolo 29 del CD.F. - disposizione che introduce chiaramente una limitazione all'esercizio del dovere di difesa, qualora la mera utilità di avvalersi di una notizia relativa alla persona del collega ai fini della tesi dedotta in un giudizio civile non integri il requisito della necessità dell'uso della notizia, richiesto invece dalla norma deontologica quale circostanza che consente di derogare al divieto (sent. 22 dicembre 2008, n. 182) - nel caso in cui l'avvocato metta in cattiva luce il collega avversario, riferendo in giudizio notizie irrilevanti ai fini della difesa del cliente.
Più precisamente, nel caso di specie, all'udienza di un giudizio civile, l'avvocato sanzionato (con la pena minima), aveva prodotto atti riguardanti l'avvocato difensore della controparte, ovvero copia di una delibera del COA di Sanremo con la quale era stato aperto un procedimento disciplinare a carico dell'avvocato di controparte per aver usato in scritti difensivi espressioni ritenute sconvenienti ed offensive verso l'incolpato e della copia della delibera con cui lo stesso Coa aveva disposto l'archiviazione di un esposto presentato dall'avvocato nei confronti del collega.
Entrambi gli atti si palesavano non necessari ai fini del giudizio, ma erano stati prodotti al solo fine di segnalare al giudice comportamenti dell'avvocato che si assumevano come censurabili.
Ebbene, con la sentenza in commento (pubblicata sul sito istituzionale in questi giorni), il Consiglio Nazionale Forense, richiamando la propria giurisprudenza ha precisato che "gettare ombre sul comportamento del Collega" è condotta costituente illecito disciplinare sia con riferimento alla clausola generale di cui all'art. 6 CDF ("doveri di lealtà e correttezza"), sia con riferimento alla specifica disposizione dell'art. 29 ("notizie riguardanti il collega").
D'altra parte, secondo la giurisprudenza del Consiglio (cfr. sentenza 16 aprile 2014, n. 64) il giudice della deontologia ha ampio potere discrezionale nel valutare conferenza e rilevanza del complesso probatorio acquisito nel corso del procedimento conformemente al principio del libero convincimento che si applica anche al giudizio disciplinare. Comunque, anche a voler considerare la seconda produzione neutra sotto il profilo deontologico, la violazione degli artt. 6 e 29 C.D., realizzata dall'avv. S. con il comportamento posto in essere davanti alla Corte d'appello di Genova, giustifica da sola la pronunzia di affermazione della responsabilità disciplinare del ricorrente e l'applicazione della sanzione dell'avvertimento, che è peraltro la sanzione edittale minima prevista dall'art. 42 del nuovo C.D., oggi vigente, corrispondente all'art. 29 del Codice precedente.

Chiara Campanelli
ALLEGATO 1 Generiche - Avvisi, comunicati - Varie 30 Novembre 2015, n. 180
N. 37/13 R.G.
RD 180/15
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:
- Avv. Michele Salazar - Presidente f.f.
- Avv. Anna Losurdo - Segretario f.f.
- Avv. Davide Calabrò - Componente
- Avv. Antonio De Michele - Componente
- Avv. Angelo Esposito - Componente
- Avv. Giuseppe Gaetano Iacona - Componente
- Avv. Carla Secchieri - Componente
- Avv. Celestina Tinelli - Componente
- Avv. Vito Vannucci - Componente
con l'intervento del rappresentante il P.M. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Carmine Stabile ha emesso la seguente
SENTENZA
sul ricorso presentato dall'avv. E.S. avverso la decisione in data 14/6/12, con la quale il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova gli infliggeva la sanzione disciplinare dell'avvertimento;
Il ricorrente, avv. E.S., non è comparso;
Per il Consiglio dell'Ordine, regolarmente citato, nessuno è presente;
Udita la relazione del Consigliere avv. Michele Salazar;
Inteso il P.M., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
FATTO
Con deliberazione del 14.6.2012, depositata il 13.9.2012, il COA di Genova infliggeva all'avv. E.S. la sanzione disciplinare dell'avvertimento avendolo riconosciuto responsabile delle seguenti incolpazioni: "Perché, in violazione dell'art. 6 (doveri di lealtà e correttezza) e dell'art. 29 (notizie riguardanti il Collega) Cod. Deont., all'udienza di un giudizio civile tenutasi in data 19/11/2008 dinnanzi alla Corte di Appello di Genova produceva copia della delibera in data 19/09/2008 con la quale il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Sanremo disponeva l'apertura di un procedimento disciplinare a carico dell'Avv. G. F. V. del Foro di Genova (per aver usato in scritti difensivi espressioni ritenute sconvenienti ed offensive verso l'Avv. S.) ed all'udienza tenutasi in data 27/01/2009 dinnanzi ai Giudice Dott. ssa D. C. del Tribunale di Genova produceva copia del provvedimento in data 19/09/2008 con il quale il predetto Consiglio disponeva l'archiviazione di un esposto presentato dall'Avv. G.F.V. nei confronti dell'Avv. S. per comportamenti dallo stesso tenuti nel corso di una causa civile in cui i legali assistevano rispettivamente le parti contrapposte. In Genova il 19/11/2008 e H 27/01/2009".
Il procedimento disciplinare era stato aperto a seguito di due esposti presentati in tempi diversi dall'avv. G.F.V. contro l'avv. E.S..
Con il primo l'esponente segnalava che "In un giudizio civile dinnanzi alla Corte di Appello di Genova (R.G. n. 249/2008 - M. S./F. V. GTG s. c.r.l.), all'udienza tenutasi in data 19.11.2008, l'Avv. P., quale procuratore domiciliatario dell'Avv. S., aveva prodotto copia della delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Sanremo in data 19.09.2008 con la quale veniva disposta l'apertura di un procedimento disciplinare a carico dell'Avv. V. per avere lo stesso usato espressioni ritenute sconvenienti ed offensive nei confronti dell'Avv. S.. Tali espressioni erano state usate dall'Avv. V. nel corso del giudizio di primo grado svoltosi dinnanzi al Tribunale di Sanremo, la cui decisione era stata appunto impugnata in appello".
Con il secondo lo stesso esponente lamentava che: "nel corso di un giudizio civile di opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ. (relativo al recupero delle spese di lite cui il cliente dell'Avv. V. era stato condannato in primo grado) pendente dinnanzi al Tribunale di Genova tra le medesime parti del sopra citato giudizio di appello, l'Avv. S., tramite il proprio domiciliatario Avv. P., aveva prodotto l'estratto della delibera in data 19.09.2008 con la quale il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Sanremo aveva disposto l'archiviazione dell'esposto presentato dall'Avv. V. nei confronti dell'Avv. S. in relazione a comportamenti di quest'ultimo, dall'esponente ritenuti disciplinarmente rilevanti e concernenti la medesima controversia civile, che avrebbero generato la proposizione della predetta opposizione alla esecuzione".
Il COA riteneva che la produzione in giudizio di detti documenti dovesse considerarsi "irrilevante ai fini della difesa del cliente dell'Avv. S. nell'ambito dei giudizi in cui le produzioni sono avvenute e tale da integrare illeciti disciplinari sia sotto il profilo della violazione del dovere di lealtà e correttezza (art. 6 Cod. Deont.), sia sotto quello della violazione del divieto di esibire in giudizio documenti relativi alla posizione personale del collega avversario, ovvero di utilizzare notizie relative alla sua persona (art. 29 Cod. Deont.)" e deliberava quindi l'apertura del procedimento disciplinare, a conclusione del quale infliggeva all'avv. S. la sanzione dell'avvertimento, avendolo ritenuto responsabile delle incolpazioni ascrittegli.
Avverso detta deliberazione - notificata il 28.9.2012 - l'avv. S. ha proposto ricorso a questo CNF con atto del 5.10.2012, depositato il 9.10.2012, chiedendone l'annullamento.
A sostegno dell'impugnazione ha dedotto che la decisione del COA appare palesemente errata e - almeno per il secondo addebito - muove da una ricostruzione dei fatti non accurata.
Ha svolto quindi separate osservazioni sui due eventi oggetto dell'incolpazione.
Quanto alla produzione nel giudizio d'appello della deliberazione del COA di apertura del procedimento disciplinare nei confronti dell'avvocato V. ha dedotto che il motivo di detta produzione deve ricercarsi nel fatto che egli aveva proposto, in quello stesso giudizio in cui le espressioni offensive erano state usate dall'avv. V., appello incidentale chiedendo la riforma della sentenza di primo grado perché il giudice aveva omesso di pronunziarsi sulle congiunte domande di cancellazione e di risarcimento del danno per quelle medesime frasi.
Quanto al secondo episodio, e cioè alla produzione in giudizio, davanti al Tribunale di Genova, del provvedimento del COA di Sanremo del 19.9.2008 di archiviazione di un esposto contro di lui presentato, ha dedotto che trattavasi di atto riguardante esso ricorrente e non il collega avversario.
Ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato.
DIRITTO
Il ricorso è privo di fondamento.
Risulta documentalmente che l'avvocato E.S. ha prodotto in giudizio atti riguardanti l'avvocato G. V., difensore della controparte. Trattasi nello specifico di: a) copia della deliberazione 19.9.2008 del Consiglio dell'Ordine di Sanremo con la quale era stato aperto procedimento disciplinare nei confronti del predetto avvocato V. per avere usato in scritti difensivi espressioni sconvenienti e offensive; e b) copia della deliberazione dello stesso COA con la quale era stata disposta l'archiviazione di un esposto presentato dall'avvocato V. nei confronti dell'avvocato S..
Entrambi gli atti suddetti non erano però necessari - come correttamente ritenuto dal COA - ai fini del giudizio in cui sono stati prodotti ed avevano pertanto manifestamente la funzione di segnalare al giudice comportamenti dell'avvocato V. che si assumevano, per implicito, attraverso detta produzione, come censurabili.
L'avv. S. ha dedotto, a giustificazione della produzione nel giudizio di appello della deliberazione del COA di apertura del procedimento disciplinare nei confronti dell'avvocato V., che detto procedimento riguardava proprio le espressioni sconvenienti ed offensive oggetto della richiesta di cancellazione avanzata con l'appello incidentale ed aveva quindi esclusivamente la funzione - sempre a giudizio di esso ricorrente - di rafforzare l'appello stesso. Siffatta linea difensiva non può essere condivisa. E' pur vero, infatti, che la deliberazione di apertura del procedimento disciplinare nei confronti dell'avvocato V. era stata adottata dal COA con esplicito riferimento alle frasi contenute negli atti processuali da quest'ultimo redatti, frasi di cui l'avvocato S. aveva chiesto al giudice la cancellazione e il risarcimento del danno, ma il giudizio sulla sconvenienza e sull'offensività di dette espressioni era rimesso alla esclusiva valutazione del giudice d'appello, senza necessità di alcun supporto proveniente dal Consiglio dell'Ordine. In ogni caso ciò che più rileva, ai fini deontologici, è che tale asserito supporto (delibera di apertura del procedimento) era privo di valenza probatoria trattandosi di deliberazione di apertura del procedimento, e non già di affermazione di responsabilità disciplinare.
La produzione in giudizio di detta deliberazione era dunque priva di rilievo nella controversia pendente in appello ed era quindi diretta a mettere in cattiva luce la persona dell'avvocato V..
Secondo la giurisprudenza di questo CNF è configurabile la violazione dell'articolo 29 del CD.F., disposizione che introduce chiaramente una limitazione all'esercizio del dovere di difesa, qualora la mera utilità di avvalersi di una notizia relativa alla persona del collega ai fini della tesi dedotta in un giudizio civile non integri il requisito della necessità dell'uso della notizia, richiesto invece dalla norma deontologica quale circostanza che consente di derogare al divieto (sent. 22.12.2008, n. 182).
Altrettanto inutile si appalesa la seconda produzione, anch'essa del tutto irrilevante ai fini del giudizio di opposizione all'esecuzione pendente davanti al Tribunale di Genova. Essa poi non riguarda soltanto l'avv. S., come dallo stesso asserito, ma anche l'avv. V., quale autore dell'esposto conclusosi con l'archiviazione. Stante la inutilità e l'irrilevanza della deliberazione di archiviazione ai fini del giudizio pendente davanti al tribunale di Genova, la sua produzione in giudizio non poteva avere altro significato se non quello di gettare ombre sul comportamento del Collega.
Il COA ha dunque correttamente interpretato le norme deontologiche applicate individuando, nell'esercizio del suo potere, la condotta costituente illecito disciplinare, sia con riferimento alla clausola generale di cui all'art. 6 CDF ("doveri di lealtà e correttezza"), sia con riferimento alla specifica disposizione dell'art. 29 ("notizie riguardanti il collega").
D'altra parte, secondo la giurisprudenza di questo Consiglio (cfr. sentenza 16.4.2014, n. 64) il giudice della deontologia ha ampio potere discrezionale nel valutare conferenza e rilevanza del complesso probatorio acquisito nel corso del procedimento conformemente al principio del libero convincimento che si applica anche al giudizio disciplinare.
Comunque, anche a voler considerare la seconda produzione neutra sotto il profilo deontologico, la violazione degli artt. 6 e 29 C.D., realizzata dall'avv. S. con il comportamento posto in essere davanti alla Corte d'appello di Genova, giustifica da sola la pronunzia di affermazione della responsabilità disciplinare del ricorrente e l'applicazione della sanzione dell'avvertimento, che è peraltro la sanzione edittale minima prevista dall'art. 42 del nuovo C.D., oggi vigente, corrispondente all'art. 29 del Codice precedente.
P. Q. M.
visti gli artt. 50 e 54 del R.D.L. 27.11.1933, n. 1578 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37;
rigetta il ricorso.
Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.
Così deciso in nella camera di consiglio del 18 luglio 2015.
 
IL PRESIDENTE F.F.
Michele Salazar
IL SEGRETARIO F.F.
Anna Losurdo
 
Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense, oggi 30 novembre 2015
LA CONSIGLIERA SEGRETARIA
Rosa Capria
 


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