
ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE 12 agosto 2020, n. 32
SUPPLEMENTO ORDINARIO n. 1 G.U.R.S. 21 agosto 2020, n. 44
Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Visto l'art. 32 della Costituzione;
Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale dichiara, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Visto il successivo decreto legge 30 luglio 2020, n. 83, approvato dal Consiglio dei Ministri il 30 luglio 2020, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza fino al 15 ottobre 2020;
Vista l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, che individua nel Presidente della Regione Siciliana il Soggetto Attuatore delle misure emergenziali connesse allo stato di emergenza dichiarato dal Consiglio dei Ministri e, pertanto, ritenuta la presente ordinanza altresì nell'ambito dell'esercizio dei poteri delegati dall'autorità del Governo centrale, oltre che delle specifiche competenze statutarie connesse alla tutela dei diritti soggettivi della popolazione ivi sottesi;
Visto l'articolo 3, comma 6-bis e l'articolo 4 del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, del 25 febbraio 2020, dell'1 marzo 2020, del 4 marzo 2020, dell'8 marzo 2020, del 9 marzo 2020, dell'11 marzo 2020, del 22 marzo 2020, dell'1 aprile 2020, del 10 aprile 2020, del 26 aprile 2020, del 17 maggio 2020, dell'11 giugno 2020, del 14 luglio 2020 e del 7 agosto 2020;
Visto il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con legge n. 35/2020 ed il successivo decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con legge n. 74/2020;
Viste le Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive del 16 maggio 2020, condivise dalla Conferenza delle Regioni e delle Provincie autonome e recepite dallo Stato per tutto il territorio nazionale, nonché le successive Linee guida del 22 maggio 2020, del 25 maggio 2020, dell'11 giugno 2020, del 9 luglio 2020 e del 6 agosto 2020;
Viste le Ordinanze contingibili e urgenti n. 1 del 25 febbraio 2020, n. 2 del 26 febbraio 2020, nn. 3 e 4 dell'8 marzo 2020, n. 5 del 13 marzo 2020, n. 6 del 19 marzo 2020, n. 7 del 20 marzo 2020, nn. 8, 9 e 10 del 23 marzo 2020, n. 11 del 25 marzo 2020, n. 12 del 29 marzo 2020, n. 13 dell'1 aprile 2020, n. 14 del 3 aprile 2020, n. 15 dell'8 aprile 2020, n. 16 dell'11 aprile 2020, n. 17 del 18 aprile 2020, n. 18 del 30 aprile 2020 e nn. 19 e 20 dell'1 maggio 2020, n. 21 del 17 maggio 2020, n. 22 del 2 giugno 2020, n. 23 del 3 giugno 2020, n. 24 del 6 giugno 2020 n. 25 del 13 giugno 2020 e n. 26 del 2 luglio 2020, nn. 27 e 28 del 14 luglio 2020, n. 29 del 30 luglio 2020, n. 30 del 31 luglio 2020 e n. 31 del 9 agosto 2020, adottate dal Presidente della Regione Siciliana ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, recanti misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica;
Viste le Circolari del Soggetto attuatore ex OCDPC n. 630/2020 e le Circolari dell'Assessorato della Salute della Regione Siciliana;
Visto il parere del 18 aprile 2020 del Comitato tecnico-scientifico in relazione allo stato di avanzamento dell'emergenza in Sicilia e programmazione della fase di postlockdown (fase 2), nonché la tabella sinottica denominata "classe di rischio dei lavoratori in relazione all'aggregazione sociale con modello in fase di studio con indicazioni sull'uso di DPI e del distanziamento";
Visto il decreto del Ministro della Salute del 30 aprile 2020, con il quale sono stati adottati i criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020;
Ritenuto che ai sensi dell'art. 1, co. 2 del decreto legge 16 maggio 2020 n. 33, "fino al 22 giugno 2020 sono vietati gli spostamenti con mezzi di trasporto pubblici e privati, in una Regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova" e che, come previsto dal successivo comma 3 del medesimo articolo, "a decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti interregionali possono essere limitati solo con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2 del decreto legge n. 19 del 2020, in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità a rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree";
Considerato l'articolo 1, comma 14 del decreto legge 16 maggio 2020 n. 33, come convertito, e il successivo decreto legge approvato dal Consiglio dei Ministri il 30 luglio 2020;
Visto il decreto monocratico del Presidente del T.A.R. Palermo del 10 aprile 2020 secondo cui sono prevalenti "gli aspetti di massima prudenza sanitaria e prevenzione epidemiologica" sottesi alle Ordinanze contingibili e urgenti del Presidente della Regione Siciliana, tenuto anche conto della "ormai conclamata e progressiva situazione di emergenza epidemiologica", nonché della "insularità del territorio regionale" e, quindi, della "praticabilità di un effettivo e capillare controllo del movimento da e per la Sicilia";
Considerati gli articoli 4, 5 e 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 agosto 2020 ed avuto, in particolare, riguardo all'articolo 1, comma 4, del decreto legge 16 maggio 2020 n. 33 così come convertito;
Considerato che l'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 giugno 2020 disciplina l'accesso nel territorio italiano, anche tramite mezzi di trasporto marittimo, disponendo misure specifiche per garantire la prevenzione del contagio;
Visto l'attuale andamento epidemiologico nel territorio siciliano, come già accertato dai competenti Organi di controllo nazionali e della Regione, aggiornato alla data del 6 agosto 2020, il quale evidenzia segnali che richiedono particolare attenzione a causa di un aumento del livello dei contagi, determinato per effetto della insorgenza di più clusters territorializzati e per la incidenza nel computo dei positivi (in permanenza sul territorio della Regione) di un numero assai significativo rientranti da soggiorni, anche temporanei, da Malta, con crescente progressione nel corso delle ultime 72 ore;
Considerati anche i dati dell'ultimo rapporto di monitoraggio dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, che confermano, inoltre, l'aumento del contagio anche in Spagna e in Grecia, con il pericolo concreto che l'incremento dei rientri di cittadini siciliani presso la propria abitazione o dimora da queste nazioni possa incrementare la diffusione del virus;
Considerato che rispetto al totale dei soggetti attualmente interessati da fenomeni di contagio da Covid-19, il suddetto andamento epidemiologico evidenzia una percentuale di positivi più alta rispetto alla media nazionale e, altresì, più elevata rispetto alla media regionale, nel novero dei soggetti che hanno fatto ingresso in Sicilia dal territorio della Repubblica di Malta;
Considerato pertanto che la suindicata circostanza é da ritenersi in larga parte ascrivibile all'incidenza, avvenuta direttamente nel territorio di provenienza, della trasmissione del virus da Covid-19;
Vista la delibera del 29 luglio 2020, con la quale il Consiglio dei Ministri ha deliberato la proroga dello stato di emergenza sul territorio nazionale fino al 15 ottobre 2020, già dichiarato con precedente deliberazione del 31 gennaio 2020, in conseguenza della dichiarazione di "emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale" da parte della Organizzazione mondiale della sanità (OMS);
Vista l'ordinanza del Ministro della Salute del 16 luglio 2020, recante "Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19" e la successiva ordinanza del 24 luglio 2020, che prevede, tra l'altro, l'applicazione dell'obbligo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario per i soggetti che, nei quattordici giorni antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, abbiano soggiornato o transitato in Bulgaria o Romania;
Sentito il Ministro della Salute;
Ordina
Disposizioni per i cittadini siciliani che fanno rientro nell'Isola dai territori di Grecia, Malta e Spagna
I cittadini siciliani, residenti o domiciliati nell'Isola, che dalla data del 14 agosto 2020 siano rientrati dai territori di Grecia, Malta e Spagna o che dagli stessi territori abbiano soltanto transitato, debbono:
a) registrarsi sul sito internet www.siciliacoronavirus.it, compilando integralmente il modulo informatico previsto;
b) rendere immediata dichiarazione attestante la presenza nell'Isola al proprio Medico di Medicina Generale o al Pediatra di Libera Scelta, al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Provinciale competente per territorio nonché al proprio Comune di residenza o domicilio;
c) essere presi in carico dalle U.S.C.A. territorialmente competenti ai fini del compiuto assolvimento della sorveglianza sanitaria;
d) permanere in isolamento fiduciario presso la propria residenza o domicilio ai sensi di quanto disposto dagli artt. 4 e 5 del D.P.C.M. dell'11 giugno 2020, adottando una condotta improntata al distanziamento dai propri congiunti e/o coabitanti;
e) essere sottoposti a tampone oro-rino-faringeo al termine del periodo di quattordici giorni di quarantena.
Disposizioni per i soggetti che fanno ingresso in Sicilia dai territori di Grecia, Malta e Spagna
I soggetti non residenti o non domiciliati nell'Isola che facciano ingresso in Sicilia dalla data del 14 agosto 2020 provenendo dai territori di Grecia, Malta e Spagna o che dagli stessi territori abbiano soltanto transitato, debbono:
a) registrarsi sul sito internet siciliasicura.com, compilando integralmente il modulo informatico previsto;
b) utilizzare la WebApp collegata (o scaricata in forma gratuita sul proprio dispositivo di telefonia mobile, dalle piattaforme Apple Store e Android, l'applicazione "SiciliaSiCura"), con finalità di contatto con il Servizio Sanitario Regionale (S.S.R.) ed eventuale monitoraggio/assistenza del proprio stato di salute;
c) essere presi in carico dalle U.S.C.A.T. territorialmente competenti, per le finalità di cui all'art. 3 dell'ordinanza del Presidente della Regione n. 24 del 6 giugno 2020;
d) indossare la mascherina nei luoghi pubblici e aperti al pubblico e in tutte le occasioni di contatto con soggetti estranei al proprio nucleo familiare.
Il Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Provinciale territorialmente competente valuta di sottoporre i soggetti di cui al comma 1 a tampone oro-rino-faringeo o a test sierologico, in ragione dell'evolversi del quadro epidemiologico nel territorio di provenienza.
Esenzioni dagli obblighi di cui all'art. 1
Gli obblighi di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario di cui all'art. 1 della presente ordinanza non si applicano all'equipaggio e al personale viaggiante dei mezzi di trasporto, agli operatori sanitari nonché a coloro che si recano e rientrano dai territori di Grecia, Malta e Spagna esclusivamente per documentati motivi di lavoro o di salute.
Per le finalità di cui al comma che precede, i lavoratori pendolari che si recano in Grecia, a Malta o in Spagna devono compilare il modello di cui all'allegato 1 alla presente ordinanza e trasmetterlo al Dipartimento di Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana, a mezzo mail al seguente indirizzo: lavoratoripendolariordinanza32@protezionecivilesicilia.it.
Call center regionale e obblighi informativi
Il call center regionale di cui all'art. 2 dell'ordinanza del Presidente della Regione n. 24 del 6 giugno 2020, mediante il numero verde 800.458787, è il recapito telefonico di riferimento per la necessaria assistenza informativa a tutti i soggetti interessati dalle previsioni del presente provvedimento. I servizi di contatto sono organizzati in lingua italiana ed in lingua inglese e devono ricomprendere le informazioni di natura sanitaria per i gestori delle attività produttive, nonché quelle per i cittadini che si sono registrati al sito web dedicato.
Per tutto quanto non espressamente contemplato dal presente provvedimento, si rinvia all'ordinanza n. 24 del 6 giugno 2020.
Uso della mascherina
Fermo restando i protocolli nazionali e regionali vigenti, nel luogo di lavoro l'uso della mascherina é sempre obbligatorio per tutti i funzionari e dipendenti delle amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2 del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. aventi sede, anche territoriale, in Sicilia, nonché per l'utenza.
E', altresì, obbligatorio l'uso della mascherina in luoghi pubblici e privati, anche all'aperto, quando non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale.
Rimangono in vigore le disposizioni di cui all'articolo 11 dell'Ordinanza contingibile e urgente del 13 giugno 2020, n. 25, del Presidente della Regione.
Disposizioni finali
Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente Ordinanza trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, come convertito, nonché i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri vigenti.
La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza comporta le conseguenze sanzionatorie previste dalla legge vigente.
La presente Ordinanza, con validità dal 14 agosto 2020 e fino al 10 settembre 2020 compreso, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, anche con valore di notifica individuale, e sul sito internet istituzionale. Essa, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti, ai Comuni e alle ASP.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
Palermo, 12 agosto 2020.
MUSUMECI