
ASSESSORATO DELLA SALUTE
DECRETO 11 febbraio 2021
G.U.R.S. 26 febbraio 2021, n. 8
Aggregati di spesa per l'assistenza ospedaliera da privato - anno 2020.
L'ASSESSORE PER LA SALUTE
Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
Vista la legge n. 833/78 e s.m.i. di istituzione del Servizio Sanitario Nazionale;
Visto il D.P. Regionale 28/02/1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;
Visto il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nel testo modificato con il Decreto Legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, sul riordino della disciplina in materia sanitaria, e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la Legge Regionale 3 novembre 1993, n. 30 recante norme in tema di programmazione sanitaria e di riorganizzazione territoriale delle unita sanitarie locali;
Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 e s.m.i. di riordino del sistema sanitario in Sicilia pubblicata nella GURS del 17 aprile 2009, n. 17;
Visto il Titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni recante "Disposizioni in materia di armonizzazione degli schemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
Visto l'art. 47, comma 12, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 che prevede: "A decorrere dall'1 gennaio 2014, sono recepite nell'ordinamento contabile della Regione siciliana le disposizioni contenute nel Titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni";
Vista la Delibera di Giunta n. 201 del 10/08/2015 recante "Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, articolo 20 - Perimetrazione entrate e uscite relative al finanziamento del servizio sanitario regionale" e successivi decreti del Ragioniere Generale;
Visto il D.P. Reg. 27 giugno 2019, n. 12 - Regolamento di attuazione del Titolo II della Legge Regionale 16 dicembre 2008, n. 19 "Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della l.r. 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6 e s.m.i.";
Visto il DA n. 496 del 13 marzo 2013 e s.m.i. concernente i controlli analitici delle cartelle cliniche;
Visto il DA n. 923/2013 del 14 maggio 2013 con il quale sono state adottate, a far data dal 1° giugno 2013, le tariffe di cui al D.M. 18 ottobre 2012, pubblicato sulla GURI n. 23 del 28.01.2013, per le prestazioni di assistenza ospedaliera;
Visto il DA n. 924/2013 del 14 maggio 2013 ed il successivo DA n. 2533 del 31 dicembre 2013 (GURS 17 gennaio 2014) con il quale sono state rideterminate, a far data dal 1° giugno 2014, i criteri di abbattimento dei DRG a rischio di inappropriatezza e le tariffe per le prestazioni erogate in regime di Day Service;
Visto il DA n. 954/2013 del 17 maggio 2013 e s.m.i. con il quale sono state rideterminate, a far data dal 1° giugno 2013, le tariffe per le prestazioni erogate in regime di Day Service;
Visto il comma 3, dell'articolo 6 del Decreto-Legge 30 dicembre 2015, n. 210 "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative" (mille proroghe) convertito, con modificazioni, in Legge 25 febbraio 2016, n. 21, pubblicato sulla GURI n. 47 del 26.02.2016 che proroga al 31/12/2016 le tariffe massime delle strutture che erogano assistenza ospedaliera;
Visto il successivo art. 1, comma 420, della Legge 27/12/2017, n. 205 che proroga "le tariffe massime delle strutture che erogano prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti, assistenza ospedaliera di riabilitazione e di lungo degenza post acuzie e di assistenza specialistica ambulatoriale ...omissis, nonché le tariffe delle prestazioni relative all'assistenza protesica ...omissis, continuano ad applicarsi fino all'adozione dei decreti ministeriali di cui all'articolo 64, commi 2 e 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, da emanare entro il 28 febbraio 2018", ad oggi vigente;
Visto il D.A. n. 22 dell'11 gennaio 2019 "Adeguamento della rete ospedaliera ai sensi del D.M. 2 aprile 2015, n. 70" e s.m.i.;
Visto il D.A. n. 631 del 12 aprile 2019, pubblicato nella GURS Parte I, n. 18 del 26 aprile 2019, con il quale è stato recepito il "Piano Nazionale di Governo delle Liste di Attesa (PNGLA) per il triennio 2019-2021" ed è stato approvato e adottato il "Piano Regionale di Governo delle Liste di Attesa (PRGLA) per il triennio 2019-2021";
Vista la delibera n. 218 con la quale la Giunta regionale nella seduta del 27 giugno 2013 ha apprezzato il Programma Operativo di Consolidamento e Sviluppo 2013/2015 delle misure strutturali e di innalzamento del livello di qualità del Servizio Sanitario Regionale, in prosecuzione del Programma Operativo 2010/2012, proposto ai sensi dell'art. 11 del D.L. 31.05.2010 n. 78 convertito in legge 30.07.2010 n. 122, adottato con DA n. 476 del 26 marzo 2014 e s.m.i. e della sua prosecuzione con il "Programma Operativo di Consolidamento e Sviluppo delle misure strutturali e di innalzamento del livello di qualità del Sistema Sanitario Regionale 2016-2018" approvato con DA n. 2135 del 31/10/2017 e con il "Programma Operativo di Consolidamento e Sviluppo 2019-2021" al vaglio dei Ministeri per l'approvazione;
Visto il Patto per la Salute per gli anni 2019-2021, giusta Intesa della Conferenza Stato-Regioni Rep. Atti n. 209/CSR del 18 dicembre 2019 che ha confermato i principi a garanzia dell'equilibrio economico e finanziario dell'intero sistema sanitario nazionale e gli obiettivi finalizzati al miglioramento della qualità dei servizi e dell'appropriatezza delle prestazioni;
Visto il DA n. 1926 del 16 ottobre 2019 con il quale sono stati determinati gli aggregati di spesa regionale e provinciale per l'assistenza ospedaliera da privato per l'anno 2019;
Vista la Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (legge di stabilità 2016) che all'articolo 1, comma 574, lett. a) ha modificato il comma 14 dell'art. 15 del Decreto-Legge n. 95 del 6 luglio 2012, convertito con modificazioni, dalla Legge 7 Agosto 2012 n. 135 e s.m.i, apportando le seguenti variazioni: "A tutti i contratti e agli accordi vigenti nell'esercizio 2012, ai sensi dell'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera, si applica una riduzione dell'importo e dei corrispondenti volumi d'acquisto, determinata dalla regione o dalla provincia autonoma, tale da ridurre la spesa complessiva annua, rispetto alla spesa consuntivata per l'anno 2011, dello 0,5 per cento per l'anno 2012, dell'1 per cento per l'anno 2013 e del 2 per cento a decorrere dall'anno 2014 ...omissis";
Visto il decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, coordinato con la legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157 recante: "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili" al comma 1-ter dell'art. 45 "Disposizioni in materia di salute" con il quale è stato stabilito che: "A decorrere dall'anno 2020, il limite di spesa indicato all'articolo 15, comma 14, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è rideterminato nel valore della spesa consuntivata nell'anno 2011, fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del servizio sanitario regionale";
Considerato, pertanto, che l'aggregato di spesa omnicomprensivo per l'assistenza ospedaliera da privato per l'anno 2020, per effetto dell'applicazione del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, coordinato con la legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157, si attesta a complessivi euro 479.245.000,00;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 sul territorio nazionale e ss.mm.ii., seguita dai Decreti Legge che hanno introdotto misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, che ha reso necessario regolamentare i rapporti per l'acquisto delle prestazioni ospedaliere da privato in linea con il quadro normativo di riferimento e con la situazione sanitaria in costante evoluzione connessa all'emergenza da COVID;
Visto il Protocollo d'Intesa del 16 marzo 2020 tra la Regione Siciliana e l'Associazione Italiana dell'Ospedalità Privata (AIOP Sicilia) con il quale, al fine di fronteggiare l'emergenza COVID-19 è stato previsto, tra l'altro, che le strutture private accreditate mettono a disposizione i posti letto accreditati e contrattualizzati limitatamente al periodo di emergenza e che le prestazioni effettuate, per conto dell'ospedale pubblico, ove erogate oltre il budget annuale assegnato dalle AASSPP, saranno oggetto di Contratto aggiuntivo in deroga alle disposizioni vigenti e a valere sul fondo per l'emergenza nazionale;
Visto l'articolo 3, commi 1 e 2, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27, recante: "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi" con il quale: "Le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le aziende sanitarie possono stipulare contratti ai sensi dell'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per l'acquisto di ulteriori prestazioni sanitarie, in deroga al limite di spesa di cui all'articolo 45, comma 1-ter, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, nel caso in cui la situazione di emergenza dovuta alla diffusione del COVID-19 richieda l'attuazione nel territorio regionale e provinciale ... omissis... di incrementare la dotazione dei posti letto in terapia intensiva ...omissis";
Visto l'Accordo Quadro del 30 marzo 2020 (come integrato dall'appendice dell'8 aprile 2020) tra la Regione Siciliana e l'Associazione Italiana dell'Ospedalità Privata (AIOP Sicilia) per la regolamentazione dei rapporti finalizzati al coinvolgimento degli ospedali privati accreditati nella rete ospedaliera regionale della gestione dell'emergenza COVID-19, che al punto 4 dell'Accordo prevede, per le strutture private individuate quali COVID center e COVID hospital, oltre al pagamento a titolo di acconto del dodicesimo del budget assegnato per l'anno 2020, un corrispettivo a consumo effettivo distinto per la specifica tipologia di struttura così determinato:
- strutture private COVID con posti letto di terapia intensiva: euro 250,00 p.l./die per posti letto ordinari, euro 700,00 p.l./die per posti letto di Terapia sub intensiva ed euro 1.100,00 p.l./die per posti letto di Terapia Intensiva;
- strutture private COVID senza posti letto di terapia intensiva: euro 250,00 p.l./die;
- per le strutture private destinate a pazienti Covid in ripresa dopo la fase acuta, ma non dimissibili, si prevede un riconoscimento pari ad euro 225,00 p.l./die;
Ravvisato, pertanto, che, per effetto di quanto previsto nell'Accordo Quadro del 30 marzo 2020 (come integrato dall'Appendice dell'8 aprile 2020), i ricoveri erogati per pazienti trasferiti da pronto soccorso o da ospedali pubblici, per decongestionare questi ultimi a causa della pandemia, ove la struttura va fuori budget, saranno oggetto di contratti aggiuntivi con la ASP territorialmente competente ed i cui oneri graveranno sulle risorse previste per le finalità di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27;
Vista la Deliberazione n. 160 del 7 maggio 2020 "Emergenza da COVID-19 - Schema di Accordo Quadro per la regolamentazione dei rapporti finalizzati al coinvolgimento degli ospedali privati accreditati nella rete ospedaliera regionale - Approvazione" con la quale la Giunta Regionale approva la proposta dell'Assessore della Salute sullo schema di Accordo Quadro per l'acquisto di prestazioni ospedaliere da erogatori privati;
Visto il comma 5 e 5-bis dell'art. 4 del Decreto Legge del 19/05/2020, n. 34 coordinato con la Legge di conversione 17/07/2020, n. 77 come modificato ed integrato dall'art. 19 ter del Decreto Legge 28/10/2020, n. 137 convertito in Legge 18/12/2020, n. 176, che recitano:
comma 5: Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono riconoscere alle strutture private accreditate destinatarie di apposito budget per l'anno 2020, le quali sospendano le attività ordinarie anche in conseguenza dell'applicazione delle misure previste dall'articolo 5-sexies, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, la remunerazione a titolo di acconto, su base mensile, e salvo conguaglio a seguito di apposita rendicontazione da parte degli erogatori privati, fino a un massimo del 90 per cento del volume di attività riconosciuto nell'ambito degli accordi e dei contratti di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 stipulati per il 2020.
comma 5 bis: "Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano che, in funzione dell'andamento dell'emergenza da COVID-19, hanno sospeso, anche per il tramite dei propri enti, le attività ordinarie possono riconoscere alle strutture private accreditate destinatarie di apposito budget per l'anno 2020 fino a un massimo del 90 per cento del budget assegnato nell'ambito degli accordi e dei contratti di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, stipulati per l'anno 2020, ferma restando la garanzia dell'equilibrio economico del Servizio sanitario regionale. Il predetto riconoscimento tiene conto, pertanto, sia delle attività ordinariamente erogate nel corso dell'anno 2020 di cui deve essere rendicontata l'effettiva produzione, sia, fino a concorrenza del predetto limite massimo del 90 per cento del budget, di un contributo una tantum legato all'emergenza in corso ed erogato dalle regioni e province autonome nelle quali insiste la struttura destinataria di budget, a ristoro dei soli costi fissi comunque sostenuti dalla struttura privata accreditata e rendicontati dalla stessa struttura che, sulla base di uno specifico provvedimento regionale, ha sospeso le attività previste dai relativi accordi e contratti stipulati per l'anno 2020. Resta fermo il riconoscimento, nell'ambito del budget assegnato per l'anno 2020, in caso di produzione del volume di attività superiore al 90 per cento e fino a concorrenza del budget previsto negli accordi e contratti stipulati per l'anno 2020, come rendicontato dalla medesima struttura interessata".
Viste le note con le quali l'Assessorato, per il contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ha disposto per le Case di Cura la sospensione delle attività sanitarie differibili e non urgenti ad eccezione delle prestazioni oncologiche e cesarei programmati;
Visto il DA n. 49/2020 del 30/01/2020 avente ad oggetto: "Approvazione della rete dei Centri di Senologia (BREAST UNIT) per la prevenzione, diagnosi e trattamento del tumore della mammella nella Regione Siciliana" come modificato ed integrato dal DA n. 174/2020 del 04/03/2020;
Ravvisato, pertanto, che ai sensi dell'art 19 ter c. 5 bis della legge n. 176 del 18.12.2020, di conversione del Decreto Legge n. 137/2020, a seguito della sospensione dell'attività programmata di ricovero, sulla base di indicazioni regionali finalizzate al contenimento della pandemia da COVID-19, alle strutture sanitarie private accreditate col SSR viene riconosciuto, fermo restando la garanzia dell'equilibrio economico del Servizio sanitario regionale, a titolo di ristoro, per il periodo di sospensione, il 90% del budget relativo al suddetto periodo, tenuto conto della produzione erogata e dei soli costi fissi comunque sostenuti dalla struttura privata accreditata e rendicontati dalla stessa struttura;
Visto l'Accordo sottoscritto il 9 settembre 2020, tra i Rappresentanti regionali e l'Associazione Italiana dell'Ospedalità Privata (AIOP), con il quale sono stati definiti i criteri volti a garantire la copertura da parte della Regione del 50%, su base annua, dei maggiori costi dei rinnovi contrattuali per il personale non medico. Tenuto conto delle diverse tipologie di strutture e delle diverse fasce tariffarie di appartenenza si e stabilito che:
"- Per le case di cura per acuti di fascia C l'abbattimento della tariffa passerà dall'attuale 5,50% al 4,50% riducendolo, pertanto, di un punto percentuale.
- Per le case di cura per acuti di fascia B l'abbattimento tariffario passerà dall'attuale 1,50% allo 0,50% con riduzione dell'1%.
Analogo abbattimento della tariffa dall'1,50 allo 0,50 sarà operato sulla parte relativa agli acuti per le aziende miste (acuti e riabilitazione/lungodegenza/ostetricia) di fascia B.
Per le strutture di cui innanzi sarà attribuito, altresì, un incremento di budget pari alla differenza tra il 50% del costo del rinnovo del Contratto e l'importo derivante dall'aumento della Tariffa.
- Per le aziende monospecialistiche di riabilitazione, remunerate a giornata di degenza con tariffa massima, si attribuirà un budget aggiuntivo pari al 50% dei maggiori costi derivanti dal rinnovo contrattuale, da utilizzare per aumentare il numero di giornate di ricovero per le case di cura contrattualizzate a 330 gg, mentre da parte delle case di cura contrattualizzate per 365 gg l'aumento di budget sarà utilizzato per erogare prestazioni in regime di day service, analoga possibilità sarà riconosciuta alle case di cura contrattualizzate per 330 giornate all'interno del tetto di spesa come sopra rideterminato.
- Per le case di cura di fascia A (cardiochirurgia e dipartimenti oncologici) che non subiscono abbattimenti tariffari si attribuirà un incremento di budget complessivo pari al 50% dell'importo del costo del rinnovo contrattuale.
- Infine si precisa che per tutte le strutture interessate dalla riduzione dell'abbattimento tariffario, sarà data applicazione, all'art. 45 della legge 157 del 19/12/2019, con accrescimento del budget strutturale in misura pari alla valorizzazione dell'incremento tariffario al fine di non diminuire il numero complessivo delle prestazioni erogate, mentre per le monospecialistiche di ostetricia tale norma comporterà un ulteriore incremento di budget pari al 50% del costo del rinnovo contrattuale."
Ravvisato, pertanto, a seguito dell'Accordo del 9 settembre 2020, prevedere a partire dall'anno 2020, a parziale modifica del DA n. 1592 del 3 agosto 2012, i seguenti abbattimenti tariffari per le prestazioni di ricovero per acuti a seconda della fascia di appartenenza:
FASCIA | PERCENTUALE VALORE TARIFFARIO |
A | 100,00% |
B | 99,50% |
C | 95,50% |
.
Vista la Deliberazione n. 493 del 5 novembre 2020 "Emergenza da COVID-19 - Disposizioni per la remunerazione delle prestazioni ambulatoriali da privato e per le strutture erogatrici di prestazioni - Modifica ed integrazioni delle deliberazioni della Giunta regionale n. 160 e n. 161 del 7 maggio 2020" con la quale la Giunta Regionale condivide la proposta dell'Assessore della Salute che prevede, rispetto all'aggregato biennale 2020/2021 "il riconoscimento del 100% dei singoli budget, con eventuale recupero delle prestazioni entro l'anno successivo... omissis" non consumato a causa della pandemia;
Visto che, successivamente, per effetto dell'art. 9 ter del Decreto Legge 28/10/2020, n. 137 convertito in Legge 18/12/2020, n. 176, l'art. 4 del Decreto Legge del 19/05/2020, n. 34 coordinato con la Legge di conversione 17/07/2020, n. 77 è stato integrato dal comma 5 bis che ha introdotto espresse forma di ristoro riferite alle prestazioni acquistate dal SSR da privati accreditati nell'ambito degli accordi e dei contratti stipulati ai sensi dell'art. 8 quinquies del D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i.;
Atteso che, in ragione di quanto sopra e in ossequio al principio di eterointegrazione normativa - procedente da una disciplina sopravvenuta - trovano applicazione le indicazioni contenute nella Delibera della Giunta di Governo n. 493 del 5 novembre 2020 attraverso l'applicazione del comma 5 bis dell'art. 4 D.L. 34, novellato dall'art. 19 ter del Decreto Legge 28/10/2020, n. 137 convertito in Legge 18/12/2020, n. 176, con conseguente riconoscimento a tutte le strutture interessate dalle disposizioni in esame di un riconoscimento, a titolo di ristoro, pari al 90% della quota di budget assegnato che non è stato coperto dalle prestazioni rese e rendicontate con le modalità consuete nell'anno 2020;
Considerato che i tetti di spesa per ogni singolo comparto si configurano quali strumenti indispensabili per garantire il rispetto dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), nell'ambito delle risorse del Fondo Sanitario Regionale, e per mantenere l'equilibrio finanziario del sistema sanitario regionale, in attuazione dei fondamentali principi legati al miglioramento qualitativo delle prestazioni sanitarie e alla razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica;
Considerato che, ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale n. 5/2009, anche per l'assistenza ospedaliera privata convenzionata la Regione è tenuta, sulla base delle risorse disponibili (Fondo Sanitario Regionale), a definire annualmente il tetto di spesa regionale, da assegnare attraverso la determinazione degli aggregati provinciali, nonché a stabilire i criteri per la contrattazione a cui i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Provinciali devono attenersi per fissare i budget alle singole strutture sanitarie private;
Preso Atto che dal confronto del 31 dicembre 2020 (come integrato dall'addendum del 20 gennaio 2021) con i rappresentanti regionali dell'Associazione di categoria maggiormente rappresentativa (Associazione Italiana dell'Ospedalità Privata - A.I.O.P.), è stato stabilito che, considerata la particolare situazione emergenziale epidemiologica da Covid-19, tenuto conto del fabbisogno assistenziale regionale, il budget strutturale indistinto (comprensivo degli acuti e post acuti) per ciascuna struttura, è determinato dal budget storico 2019 aumentato del 50% dell'incremento del costo per rinnovo contrattuale, con la metodologia individuata nel precedente Accordo del 9 settembre 2020, al quale sommare i singoli budget riferiti a:
- trapianti di midollo osseo e cornea;
- mobilità attiva;
- alta complessità extra regione
in rapporto alla produzione 2019 di ciascuna struttura;
Considerato, che l'aggregato di spesa omnicomprensivo per l'assistenza ospedaliera da privato per l'anno 2020, non ricomprende gli effetti scaturenti dalle transazioni con alcune Case di Cura avvenute in annualità successive al 2011, per le quali l'AIOP nell'Accordo del 31 dicembre 2020 (come integrato dall'addendum del 20 gennaio 2021) chiede di "considerare, al di fuori dell'aggregato economico, in omogeneità a quanto avvenuto negli anni precedenti, le transazioni nel frattempo intervenute con le case di cura;
Ravvisato, necessario, per effetto delle determinazioni contenute nelle transazioni intervenute dopo l'anno 2011, rideterminare l'aggregato per l'assistenza ospedaliera da privato per l'anno 2020, nella misura di ulteriori euro 13.855.008,00, da destinare come segue:
- Euro 3.177.504,00 all'aggregato della provincia di Trapani, giusto DDG n. 1132 del 29/06/2015 con il quale è stato recepito l'atto di transazione del 21 maggio 2015 e del successivo DDG n. 1776 del 05/10/2018 con il quale è stato approvato l'atto di Addendum del 2 ottobre 2018 per la Casa di Cura società Ginnic Club Vanico srl di Castelvetrano (oggi Casa di Cura Vittoria s.r.l.);
- Euro 3.177.504,00 all'aggregato della provincia di Siracusa, giusto DDG n. 1255 del 10/07/2018 con il quale è stato approvato l'atto di transazione e bonario componimento del 9 luglio 2018, per la Casa di Cura Villa Aurelia di Siracusa;
- Euro 5.000.000,00 all'aggregato della provincia di Catania, da destinare alla Casa di Cura "Humanitas Centro Catanese di Oncologia S.p.A." di Catania per effetto dell'Accordo del 05/09/2013 ed approvato con DA n. 1681 del 12/09/2013;
- Euro 2.500.000,00 all'aggregato della provincia di Palermo, da destinare alla Casa di Cura "La Maddalena S.p.A." di Palermo, per effetto dell'autorizzazione e accreditamento dei posti letto, giusto DDG n. 1344 del 23/07/2018, definito a seguito dell'Accordo transattivo del 27/07/2017 di rinuncia al contenzioso da parte della struttura;
Viste le diverse note del Dipartimento Pianificazione Strategica di questo Assessorato, in ultimo la nota prot. n. 56038 del 24/12/2020, con le quali, in riferimento all'Accordo siglato in data 9 settembre 2020, è stata fatta richiesta alle Aziende Sanitarie Provinciali della Sicilia di acquisire le autocertificazioni dalle singole Case di Cura attestanti il maggiore costo complessivo derivante dal rinnovo contrattuale per il personale non medico, al fine del riconoscimento dell'incremento dell'aggregato per la copertura del 50% dei costi contrattuali della componente di diritto privato del SSR;
Rilevato, sulla base dei dati trasmessi dalle singole Case di Cura, che l'incremento dell'aggregato per la copertura del 50% dei costi contrattuali, secondo la metodologia condivisa con l'Accordo del 9 settembre 2020, si attesta ad euro 6.283.966,06;
Considerato, inoltre, di dover procedere ad apportare rettifiche su talune strutture private convenzionate con il SSR, a seguito di parziali o totali rimodulazioni nella composizione dei posti letto, in coerenza al DA n. 22 dell'11/01/2019, da acuti in post-acuti determinano un incremento degli aggregati di spesa provinciali;
Ritenuto, pertanto, di determinare i tetti di spesa per l'assistenza ospedaliera da privato per l'anno 2020, per le ragioni precedentemente esposte, in complessivi euro 492.510.900,00, che risulta, quindi, cosi composto:
Stabilito, pertanto, di ripartire l'aggregato regionale destinato all'attività ordinaria di ricovero, pari ad euro 483.212.840,00, nei seguenti aggregati provinciali (comprensivo degli acuti e post acuti):
Le Aziende Sanitarie Provinciali, considerato lo stato di emergenza sul territorio nazionale, relativo al rischio sanitario connesso al COVID-19, come dichiarato dalla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e s.m.i., nella determinazione dei budget da assegnare per l'anno 2020 alle Case di Cura, dovranno tenere conto dei tetti di spesa provinciali di cui alla precedente tabella, assegnando a ciascuna struttura un budget indistinto (comprensivo degli acuti e post acuti) che risulta essere determinato dal budget del 2019 aumentato dal costo derivante dal rinnovo del CCNL (50% a carico della Regione) omnicomprensivo dell'importo corrispondente all'aumento della tariffa.
Le eventuali economie che si realizzino nell'ambito dell'aggregato di spesa provinciale destinato all'attività ordinaria di ricovero, devono essere ridistribuite alle strutture della medesima provincia, senza che questo influenzi o determini automatismi nella determinazione dei budget per l'anno successivo.
Le Case di Cura potranno erogare prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, ad eccezione delle prestazioni di laboratorio di analisi, esclusivamente nell'ambito della presa in carico dei pazienti e per assicurare la continuità assistenziale degli stessi per l'episodio di malattia che ha determinato il ricovero, nonché per le prestazioni ad esso correlate, senza alcuna estensione diretta o indiretta del rapporto contrattuale in essere e nel limite massimo del 4% del budget che sarà assegnato per effetto del presente decreto;
Ritenuto di confermare anche per l'anno 2020, come concordato con l'AIOP nell'Accordo siglato il 31 dicembre 2020 (ed integrato dall'addendum del 20 gennaio 2021), l'aggregato regionale specifico, pari a euro 1.298.060,00, destinato quale incentivo agli interventi di trapianto di organo e tessuti, ripartito in proporzione alla valorizzazione della produzione dei trapianti effettuati dalle strutture private nel corso dell'anno 2019, come comunicati dall'Area Interdipartimentale 4 di questo Assessorato ed esposti nella tabella che segue. Il suddetto aggregato regionale è destinato per l'importo di euro 1.113.060,00, alle prestazioni di trapianto di midollo osseo e, per l'importo pari a euro 185.000,00, alle prestazioni di trapianto di cornea, assegnando tali somme alle ASP provinciali in cui sussistono le strutture erogatrici di tali prestazioni, in misura proporzionale alle suddette produzioni valorizzate per l'anno 2019 dalle corrispondenti Case di Cure erogatrici delle relative prestazioni, come indicato nella tabella sottostante:
Ritenuto, di confermare per l'anno 2020, come concordato con l'AIOP nell'Accordo siglato il 31 dicembre 2020 (ed integrato dall'addendum del 20 gennaio 2021), l'aggregato di spesa destinato alle prestazioni di ricovero per acuti e post-acuti da erogare in favore dei cittadini di altre Regioni (mobilità attiva), pari ad euro 7.000.000,00, ripartito in ambito provinciale, in proporzione alla produzione di ricoveri in mobilità attiva effettuati dalle strutture private nel corso dell'anno 2019, come comunicati dall'Area Interdipartimentale 4 di questo Assessorato con mail del 27/01/2021, come di seguito indicato:
Stabilito, che le Aziende Sanitarie Provinciali, territorialmente competenti, assegneranno il budget alle singole strutture (Case di Cura), per le prestazioni di ricovero in regime di acuzie e post acuzie in favore dei cittadini di altre Regioni (mobilità attiva extra-regionale), in proporzione alla produzione per le prestazioni di bassa, media e alta complessità, rese in mobilità attiva nell'anno 2019 da ciascuna struttura e, comunque, entro il limite massimo invalicabile dei tetti di spesa provinciali sopra riportati. Ai fini della remunerazione delle prestazioni erogate in mobilità attiva, sia per i ricoveri per acuti che per le prestazioni di riabilitazione e/o di lungodegenza, ai cittadini provenienti da altre Regioni, si riconoscerà la corrispondente tariffa regionale vigente nella misura del 100%, in conformità alle osservazioni avanzate in più occasioni dal Ministero della Salute in merito all'applicazione dell'articolo 25 della L.R. n. 5/2009, comma 1 lett. f) e s.m.i..
Le Case di Cura sono tenute a produrre separatamente, alle rispettive ASP, le fatture comprovanti le prestazioni erogate in favore dei cittadini di altre Regioni (mobilità attiva extra-regionale).
Le eventuali economie realizzate nell'ambito dell'aggregato provinciale per la mobilità attiva "extra regione" dovranno essere ridistribuite in favore di quelle strutture della stessa provincia che registrano tendenzialmente una maggiore produzione rispetto al budget assegnato, senza che questo influenzi o determini automatismi nella determinazione dei budget per l'anno successivo;
Considerato che è volontà regionale promuovere la qualità dell'assistenza, la sicurezza delle cure, l'uso appropriato delle risorse, migliorando in particolare l'appropriatezza organizzativa, orientando l'attività di ricovero verso forme che rispondano maggiormente ai bisogni della popolazione assistita, e segnatamente verso prestazioni a maggiore complessità, adottando misure dirette alla riduzione del crescente saldo negativo di mobilità extra regione;
Preso atto di quanto previsto alla lett. b), dell'articolo 1, comma 574, della suddetta Legge n. 208 del 28 dicembre 2015, che consente delle deroghe ai limiti imposti dalla Spending Review, per incentivare le prestazioni di ricovero di Alta Specialità e le prestazioni di ricovero erogate dagli IRCCS privati a residenti di altre regioni e ricomprese negli accordi bilaterali tra le regioni per il governo della mobilità sanitaria interregionale (cd. accordi di confine);
Preso atto, altresì, di quanto ulteriormente disposto al comma 574, art. 1, della L. n. 208/2015 il quale prevede che: "Al fine di garantire, in ogni caso, l'invarianza dell'effetto finanziario connesso alla deroga di cui al periodo precedente, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adottare misure alternative, volte, in particolare, a ridurre le prestazioni inappropriate di bassa complessità erogate in regime ambulatoriale, di pronto soccorso, in ricovero ordinario e in riabilitazione e lungodegenza, acquistate dagli erogatori privati accreditati, in misura tale da assicurare il rispetto degli obiettivi di riduzione di cui al primo periodo, nonchè gli obiettivi previsti dall'articolo 9-quater, comma 7, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125";
Tenuto conto di quanto convenuto nel corso degli incontri con i rappresentanti di categoria maggiormente rappresentativi e per le ragioni in tale sede rappresentate, di prevedere, anche per l'anno 2020, un aggregato aggiuntivo in deroga a quanto disposto dall'art. 15, comma 14, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 e s.m.i., per l'acquisto di prestazioni di assistenza ospedaliera di alta specialità, così come definita dall'art. 1, comma 574, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, da erogare in favore di cittadini non residenti in Sicilia, commisurato al solo valore delle prestazioni rese per alta complessità nell'anno 2020.
Considerato che le attuali previsioni programmatiche in merito al raggiungimento dell'equilibrio economico del Sistema sanitario regionale elaborate nel redigendo Programma Operativo di Consolidamento e Sviluppo per gli anni 2019-2021, al vaglio dei ministeri, consentono di stabilire nella misura massima di euro 1.000.000,00, l'ammontare dell'aggregato aggiuntivo da destinare alla remunerazione della produzione di assistenza ospedaliera da privato per alta specialità, resa per l'anno 2020;
Stabilito, pertanto, di ripartire l'aggregato aggiuntivo regionale di euro 1.000.000,00, tra le seguenti Aziende sanitarie provinciali come segue:
Stabilito, inoltre, che l'aggregato aggiuntivo fissato per l'anno 2020 non potrà far sorgere in capo ai singoli soggetti erogatori alcun diritto acquisito o legittimo affidamento a vedersi riconosciuto lo stesso anche negli anni successivi. Il budget assegnato per le prestazioni ospedaliere a favore di cittadini residenti non potrà essere utilizzato per le prestazioni ai non residenti e viceversa;
Visto l'art. 68 della legge regionale 12/08/2014, n. 21 e s.m.i.;
Decreta:
Per le motivazioni richiamate in premessa, da intendersi qui di seguito integralmente riportate:
L'aggregato regionale per l'assistenza ospedaliera da privato per l'anno 2020 delle Case di Cura è determinato in complessivi euro 492.464.700,00, come rappresento nella tabella sottostante ed è esplicitato nei successivi articoli del presente provvedimento:
L'aggregato di spesa regionale da destinare all'assegnazione dei budget per l'attività ordinaria di ricovero alle Case di cura accreditate già contrattualizzate, per l'anno 2020 e fissato in complessivi euro 483.212.840,00, nei seguenti aggregati provinciali (comprensivo degli acuti e post acuti):
Nell'ambito del tetto di spesa provinciale di cui al precedente art. 2, sarà cura di ogni singola Azienda Sanitaria Provinciale, considerato lo stato di emergenza sul territorio nazionale, relativo al rischio sanitario connesso al COVID-19, come dichiarato dalla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e s.m.i., assegnare per l'anno 2020 a ciascuna struttura un budget indistinto (comprensivo degli acuti e post acuti) che risulta essere determinato dal budget del 2019 aumentato dal costo derivante dal rinnovo del CCNL (50% a carico della Regione) omnicomprensivo dell'importo corrispondente all'aumento della tariffa, tenuto conto di quanto stabilito ed indicato nell'Accordo del 9 settembre 2020, richiamato nelle premesse del presente decreto, per le strutture monospecialistiche di ostetricia;
Stabilito che:
- Le eventuali economie che si realizzino nell'ambito dell'aggregato di spesa provinciale destinato all'attività ordinaria di ricovero, di cui al superiore art. 3, dovranno essere ridistribuite alle strutture della medesima provincia a copertura di eventuali extrabudget, senza che questo influenzi o determini automatismi nella determinazione dei budget per l'anno successivo.
- Le Case di Cura potranno erogare prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, ad eccezione delle prestazioni di laboratorio di analisi, esclusivamente nella presa in carico dei pazienti e per assicurare la continuità assistenziale agli stessi per l'episodio di malattia che ha determinato il ricovero nonché per le prestazioni ad esso correlate, senza alcuna estensione diretta o indiretta del rapporto contrattuale in essere e nel limite massimo del 4% del budget che sarà assegnato per effetto del presente decreto.
E' fissato un aggregato specifico, pari a euro 1.298.060,00, destinato ad incentivare gli interventi di trapianti di organo e tessuti, ripartito, per un importo pari a euro 1.113.060,00, per le prestazioni di trapianto di midollo osseo e, per un importo pari a euro 185.000,00, per le prestazioni di trapianto di cornea, assegnando tali somme, sia in ambito provinciale sia a ciascuna Casa di Cura, in proporzione alle relative produzioni nell'anno 2019, come indicato nella tabella sottostante:
le Aziende Sanitarie Provinciali, territorialmente competenti, assegneranno, nell'anno 2020, il budget alle singole Case di Cura, per le prestazioni di ricovero in regime di acuzie e post acuzie erogate in favore dei cittadini di altre Regioni (mobilità attiva extra-regionale), in proporzione alla produzione per prestazioni di bassa, media e alta complessità, rese in mobilità attiva nell'anno 2019 da ciascuna struttura e, comunque, entro il limite massimo invalicabile dei tetti di spesa provinciali sotto riportati:
Ai fini della remunerazione delle prestazioni erogate in mobilità attiva, sia per i ricoveri per acuti che per le prestazioni di riabilitazione e/o di lungodegenza, ai cittadini provenienti da altre Regioni, si riconoscerà la corrispondente tariffa regionale vigente nella misura del 100%, in conformità alle osservazioni avanzate in più occasioni dal Ministero della Salute in merito all'applicazione dell'articolo 25 della L.R. n. 5/2009, comma 1 lett. f) e s.m.i..
Le Case di Cura sono tenute a produrre separatamente, alle rispettive ASP, le fatture comprovanti le prestazioni erogate in favore dei cittadini di altre Regioni (mobilità attiva extra-regionale).
Le eventuali economie realizzate nell'ambito dell'aggregato provinciale per la mobilità attiva "extra regione" dovranno essere ridistribuite in favore di quelle strutture della stessa provincia che registrano tendenzialmente una maggiore produzione rispetto al budget assegnato, senza che questo influenzi o determini automatismi nella determinazione dei budget per l'anno successivo;
Al fine di valorizzare il ruolo dell'alta specialità, avvalendosi della deroga ai limiti di spesa concessa per l'alta specialità dall'articolo 1, comma 574, lett. b) della Legge n. 208/2015, è determinato, per l'anno 2020, un aggregato regionale aggiuntivo pari ad euro 1.000.000,00 per l'acquisto di prestazioni di assistenza ospedaliera di alta specialità da erogare in favore di cittadini non residenti in Sicilia. Il suddetto aggregato, destinato esclusivamente alle prestazioni di alta complessità in favore di cittadini non residenti, è così ripartito:
La singola struttura potrà accedere all'aggregato aggiuntivo per le prestazioni di assistenza ospedaliera di alta specialità erogate dalle stesse a favore di cittadini non residenti, al netto degli abbattimenti operati dalla rispettiva azienda sanitaria competente in sede dei controlli sanitari previsti dalle vigenti disposizioni.
L'aggregato aggiuntivo fissato per l'anno 2020 non potrà far sorgere in capo ai singoli soggetti erogatori alcun diritto acquisito o legittimo affidamento a vedersi riconosciuto lo stesso anche negli anni successivi. Il budget assegnato per le prestazioni ospedaliere a favore di cittadini residenti non potrà essere utilizzato per le prestazioni ai non residenti e viceversa.
Il valore che potrà riconoscersi alle Case di Cura per eventuali prestazioni erogate in eccedenza ai residenti fuori regione, oltre il tetto di euro 7.000.000,00 e, comunque, entro il limite di euro 1.000.000,00, saranno eventualmente riconosciute alle Case di Cura, in proporzione alla produzione effettuata, solo nei tempi ed agli esiti delle procedure di compensazione fra le Regioni interessate alla mobilità attiva/passiva.
E' obiettivo dei Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Provinciali il raggiungimento dei livelli di appropriatezza e di qualità di assistenza secondo quanto previsto dall'ultimo Patto della salute. In sede di stipula dei contratti con le singole Case di Cura, le Aziende individuano, riportandole nel contratto, le prestazioni relative a ricoveri inappropriati che la struttura si impegna a ridurre e le eventuali prestazioni che invece si impegna a rendere in modo rispondente ai criteri di appropriatezza e all'effettivo fabbisogno. Pertanto, i contratti da sottoscriversi tra le ASP e le Case di Cura private accreditate dovranno riportare, secondo la mission della struttura, il volume complessivo delle prestazioni contrattualizzate, il case-mix e il livello di appropriatezza delle procedure.
I Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Provinciali dovranno espletare le attività negoziali con i soggetti erogatori entro 30 giorni dalla notifica del presente decreto, secondo i criteri indicati nel presente provvedimento. Si fa obbligo ai Direttori Generali di inviare all'Assessorato, nei 15 giorni successivi, in formato elettronico, i contratti sottoscritti con gli stessi erogatori nel rispetto degli aggregati di cui ai precedenti articoli, nonché i prospetti riassuntivi dei dati contrattuali secondo le indicazioni dell'Assessorato della Salute, per il successivo invio, attraverso il sistema documentale SIVEAS, ai Ministeri affiancanti.
Ai fini della contrattualizzazione e della liquidazione delle prestazioni alle Case di Cura, le Aziende Sanitarie Provinciali procederanno alla preventiva verifica dei requisiti e a tutti gli adempimenti richiesti dalla normativa vigente. In particolare, dovranno vigilare sulla corrispondenza tra le prestazioni rese e le attività effettivamente autorizzate e accreditate.
Le Aziende Sanitarie Provinciali, ai fini della stipula dei contratti con le Case di Cura relativi all'anno 2020 utilizzeranno lo schema di contratto di cui all'allegato "A" parte integrante del presente decreto. Le strutture sanitarie private accreditate che per qualunque motivo non intendano sottoscrivere il contratto di cui all'allegato "A", ne consegue, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 7 e ss. della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., la cessazione della remunerazione delle prestazioni sanitarie a carico del servizio sanitario regionale e la sospensione dell'accreditamento istituzionale, ai sensi dell'art. 8 quinquies, comma 2 quinquies del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i..
Le Aziende Sanitarie Provinciali accantoneranno a valere sul corrispondente aggregato le somme relative al budget da attribuire alla struttura ricorrente, fino alla definizione dell'eventuale contenzioso.
E' fatto obbligo alle Aziende Sanitarie Provinciali di trasmettere alla Regione - Assessorato della Salute - i tracciati relativi alle prestazioni di ricovero e ambulatoriali, entro il 15° giorno del mese successivo a quello di riferimento. I tracciati dovranno essere accompagnati da attestazione idonea a certificare la completezza e la qualità dei dati contenuti.
E' fatto obbligo ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Provinciali di operare il monitoraggio ed il controllo sull'andamento dell'attività erogata dalle Case di Cura e del rispetto delle condizioni previste dal contratto sottoscritto sulla base dello schema di cui all'allegato A al presente provvedimento, in esito alle procedure negoziali con le singole strutture erogatrici.
Gli oneri che scaturiscono dal presente decreto trovano copertura nell'ambito delle risorse del fondo sanitario regionale assegnate, in sede di negoziazione, per quota capitaria alle Aziende Sanitarie Provinciali della Regione Siciliana.
I limiti di spesa conseguenti dal presente decreto per ciascuna struttura nell'ambito dell'ASP di appartenenza hanno natura programmatica e non determinano, quindi, di per sé il diritto ad erogare prestazioni a carico del SSR; rimane, infatti, obbligo dell'ASP territorialmente competente verificare prima della stipula dei contratti con i singoli operatori privati accreditati la sussistenza e la permanenza dei requisiti tecnici, organizzativi e strutturali necessari per poter erogare prestazioni sanitarie con oneri a carico del SSR.
Le disposizioni e gli aggregati di spesa contenuti nel presente decreto afferenti all'anno 2020 potranno subire variazioni per effetto di eventuali modifiche dei fabbisogni assistenziali per la medesima annualità, nonché a seguito di eventuali osservazioni rese dai Ministeri affiancanti, cui il presente provvedimento verrà inviato tramite il sistema documentale SIVEAS.
A partire dall'anno 2020, a parziale modifica del DA n. 1592 del 3 agosto 2012, sono introdotti i seguenti abbattimenti tariffari per le prestazioni di ricovero per acuti a seconda della fascia di appartenenza:
FASCIA | PERCENTUALE VALORE TARIFFARIO |
A | 100,00% |
B | 99,50% |
C | 95,50% |
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I ricoveri erogati dalle strutture private accreditate, che hanno messo a disposizione i posti letto accreditati e contrattualizzati limitatamente al periodo di emergenza, per pazienti trasferiti da pronto soccorso o da ospedali pubblici, per decongestionare questi ultimi a causa della pandemia, ove la struttura va fuori budget, sono oggetto di contratti aggiuntivi con la ASP territorialmente competente che utilizzerà lo schema di contratto di cui all'allegato "B" parte integrante del presente decreto, ed i cui oneri graveranno sulle risorse previste per le finalità di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27;
Ai sensi dell'art. 19 ter c. 5 bis della legge n. 176 del 18.12.2020, di conversione del Decreto Legge n. 137/2020, alle strutture sanitarie private accreditate col SSR che hanno sospeso l'attività programmata, sulla base di indicazioni regionali finalizzate al contenimento della pandemia da COVID-19, viene riconosciuto, fermo restando la garanzia dell'equilibrio economico del Servizio sanitario regionale, a titolo di ristoro, per il periodo di sospensione, il 90% del budget relativo al suddetto periodo, tenuto conto della produzione erogata e dei soli costi fissi comunque sostenuti dalla struttura privata accreditata e rendicontati dalla stessa struttura;
Il presente decreto sarà notificato alle Aziende Sanitarie Provinciali e, da queste, a tutti i centri privati accreditati che erogano prestazioni di ricovero.
Il presente provvedimento, unitamente agli allegati "A" e "B", quale parte integrante dello stesso, è trasmesso alla G.U.R.S. per la relativa pubblicazione e, successivamente, al Responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale, a fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on line, ai sensi della vigente normativa regionale.
Palermo, 11 febbraio 2021.
RAZZA