
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA 29 marzo 2023, n. 137
G.U.R.I. 23 agosto 2023, n. 196
Approvazione del Programma straordinario di rigenerazione urbana connessa al sisma e del Nuovo piano di ricostruzione di altre opere pubbliche per la Regione Marche nonchè dell'elenco degli interventi per il recupero del tessuto socio-economico delle aree colpite dal sisma finanziati con i fondi della Camera dei deputati per la Regione Marche e norme di coordinamento con le ordinanze n. 109 del 2020 e n. 129 del 2022. (Ordinanza n. 137). (1)
TESTO COORDINATO (all'O.P.C.M. 27 dicembre 2024, n. 91 e con annotazioni alla data 31 gennaio 2025)
I termini previsti dalla presente ordinanza per gli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura e dell'attività di progettazione o per l'avvio delle relative procedure sono prorogati al 18 agosto 2023 dall'art. 3, comma 1, dell'O.P.C.M. 26 luglio 2023, n. 49.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA RIPARAZIONE, LA RICOSTRUZIONE, L'ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE E LA RIPRESA ECONOMICA DEI TERRITORI DELLE REGIONI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE E UMBRIA INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016
Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016, convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, di seguito nel testo denominato «decreto legge»;
Visti, in particolare, i seguenti articoli del decreto-legge:
l'art. 2, comma 1, il quale prevede che il Commissario coordina e provvede al finanziamento degli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati, delle opere pubbliche e degli edifici di culto nei territori colpiti dal sisma verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;
l'art. 2, comma 1, lettera c), che nel delineare le funzioni del Commissario straordinario sancisce, tra l'altro, che egli «opera una ricognizione e determina, di concerto con le regioni e con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, secondo criteri omogenei, il quadro complessivo dei danni e stima il relativo fabbisogno finanziario, definendo altresì la programmazione delle risorse nei limiti di quelle assegnate»;
l'art. 2, comma 2, il quale prevede che il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;
Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025», in particolare l'art. 1, comma 738, che stabilisce: «Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione, all'art. 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-sexies è inserito il seguente: "4-septies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2023"»;
Visto l'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 739, della citata legge n. 197 del 2022, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2023 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016;
Visto l'art. 11 (Accelerazione e semplificazione della ricostruzione pubblica nelle aree colpite da eventi sismici), comma 3, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni con la legge 11 settembre 2020, n. 120 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale);
Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e, in particolare, gli articoli 1 e 2, recanti disposizioni di semplificazione delle procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia e sopra soglia, l'art. 6, in materia di Collegio consultivo tecnico, e l'art. 11, comma 1, che introduce il principio della prevalenza delle norme di maggiore semplificazione, in base al quale «le disposizioni del presente decreto recanti semplificazioni e agevolazioni procedurali o maggiori poteri commissariali, anche se relative alla scelta del contraente o all'aggiudicazione di pubblici lavori, servizi e forniture, nonchè alle procedure concernenti le valutazioni ambientali o ai procedimenti amministrativi di qualunque tipo, trovano applicazione, senza pregiudizio dei poteri e delle deroghe già previsti dalla legislazione vigente, alle gestioni commissariali, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, finalizzate alla ricostruzione e al sostegno delle aree colpite da eventi sismici verificatisi sul territorio nazionale»;
Vista l'ordinanza commissariale n. 109 del 23 dicembre 2020, recante «Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonchè disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica»;
Vista l'ordinanza commissariale n. 101 del 30 aprile 2020 recante «Individuazione dei comuni maggiormente colpiti dagli eventi sismici del 2016 ai sensi dell'art. 3-bis del decreto-legge n. 123 del 2016 [N.d.R. recte: decreto-legge n. 123 del 2019]»;
Viste le molteplici attività condotte dal Commissario straordinario allo scopo di procedere ad una puntuale ricognizione dei danni al patrimonio privato, pubblico ed ecclesiastico ai fini del censimento e della stima dei danni di cui alla norma su indicata; in particolare, ai fini del censimento dei danni del patrimonio pubblico qui di interesse, attraverso la sottoscrizione di un accordo e di una convenzione stipulati, ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, rispettivamente con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e Dipartimento delle finanze, e con soluzioni per il sistema economico S.p.a. (SOSE), società partecipata dal MEF e da Banca d'Italia, aventi ad oggetto le attività necessarie «per il censimento e la stima del danno dei beni pubblici danneggiati», è stato sviluppato un sistema gestionale informatizzato finalizzato, in due distinte fasi operative attuate tra il 2021 e il 2022, all'univoca identificazione della platea delle OO.PP. danneggiate, del nesso di causalità dei danni con il sisma e della stima del contributo pubblico necessario per i ripristini;
Considerato che con ordinanza n. 129 del 13 dicembre 2022 sono stati approvati gli interventi di cui al Programma straordinario di rigenerazione urbana connessa al sisma e al Nuovo piano di ricostruzione di altre opere pubbliche per le Regioni Abruzzo, Lazio e Umbria utilizzando per la copertura finanziaria anche le risorse rinvenienti dai risparmi ottenuti dalla attenta gestione dei costi annuali di organizzazione della Camera dei deputati;
Considerato che il Commissario straordinario ai fini della ricostruzione del sisma 2016:
con nota prot. CGRTS n. 61242 del 25 novembre 2021 ha avviato, ad integrazione del Programma unitario di intervento per le aree del terremoto del 2009 e 2016, misura A, sub misura A3 - Rigenerazione urbana e territoriale (Scheda 1) di cui al Piano nazionale degli investimenti complementari al PNNR, le procedure per la realizzazione di un Programma straordinario di rigenerazione urbana connessa al sisma (Scheda 2 rigenerazione urbana connessa al sisma) dedicato agli interventi di ripristino e ricostruzione di strutture e altri beni pubblici danneggiati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016, da orientare agli obiettivi di rigenerazione urbana;
con nota prot. CGRTS n. 63236 del 10 dicembre 2021, ha invitato tutti i comuni del cratere sisma 2016 a completare il censimento SOSE
e a garantire la coerenza della scheda 2 con il medesimo, evidenziando che quest'ultima deve riferirsi ad interventi a valere sulle risorse sisma 2016 per i quali è necessario, ai fini del finanziamento, il nesso di causalità del danno con gli eventi sismici e la riconducibilità degli stessi all'ampia categoria di rigenerazione urbana, purchè presenti nella piattaforma SOSE;
con nota prot. CGRTS n. 6997 del 18 marzo 2022, ha invitato tutti i comuni del cratere sisma 2009 e sisma 2016, alla compilazione della Scheda 2 di rigenerazione urbana connessa al sisma, accompagnata dal vademecum esplicativo dei principi e dei criteri da seguire ai fini della corretta individuazione degli interventi e dell'accesso al finanziamento, messi a punto in stretta collaborazione con la struttura di missione sisma 2009, allo scopo di limitare al massimo distinzioni metodologiche e di contenuto sia nella fase della raccolta che in quella di verifica e programmazione delle proposte di intervento per i comuni dei due crateri sismici, con specifico riferimento alle fattispecie per cui ricorre il doppio danno;
Atteso che:
il Programma straordinario di rigenerazione urbana connessa al sisma, che integra e completa, attraverso le risorse commissariali, gli interventi previsti dal PNC del PNRR, intende contribuire concretamente alla ricostruzione fisica del patrimonio pubblico, alla rivitalizzazione sociale ed economica dei territori e alla qualità della vita dei cittadini, pur mantenendo il rispetto della normativa, dei presupposti, dei criteri tipici dell'azione della ricostruzione - tra tutti la sussistenza del nesso di causalità del danno col sisma;
le esigenze dei territori e le peculiarità dei processi di ricostruzione e rigenerazione in corso consentono di affermare che il miglioramento della qualità degli interventi in chiave di rigenerazione urbana si consegue, prioritariamente, prediligendo azioni volte al ripristino delle condizioni di funzionalità e sicurezza del sistema pubblico urbano a partire dalle infrastrutture primarie - in quanto garantiscono l'effettiva agibilità del patrimonio edilizio in via di ricostruzione e il rientro dei cittadini nelle proprie abitazioni;
i comuni hanno potuto proporre più interventi, articolandoli per ambiti omogenei ovvero tenendo conto delle esigenze derivanti dall'avanzamento della ricostruzione, allo scopo di garantire la progressiva e ordinata rifunzionalizzazione dell'ambito urbano. Gli interventi sono stati proposti secondo un ordine di priorità, autonomamente valutato da ciascun comune, tenendo conto del grado di necessità derivante dal livello del danno e dallo stato di avanzamento della ricostruzione;
Richiamata la nota prot. CGRTS 20839 del 29 agosto 2022, con cui sono stati trasmessi:
il quadro complessivo del danno come emerso dalla composizione degli interventi programmati e già finanziati con i dati esitati dal processo di censimento eseguito per la ricostruzione privata, pubblica e degli edifici di culto;
la proposta di ripartizione delle risorse per la Nuova programmazione delle opere pubbliche, pari a 900 milioni di euro (500 milioni di euro per gli interventi di rigenerazione urbana con nesso causale con il sisma e 400 milioni per gli altri interventi di ricostruzione pubblica);
l'ipotesi di ripartizione dei Fondi della Camera dei deputati, pari a 65 milioni di euro destinati a interventi, anche infrastrutturali, per il recupero del tessuto socio-economico delle aree colpite dal sisma, da coordinare con gli interventi del PNC al PNRR;
e relativamente ai criteri di ripartizione tra i comuni, sono stati condivisi, pur restando ferme le prerogative dei Vice Commissari e dei Comitati istituzionali nella definizione delle proposte da sottoporre alla cabina di coordinamento, i seguenti punti:
per la ripartizione dei 500 milioni di euro relativa alla rigenerazione urbana da sisma, riservata ai comuni del cratere, confermando il criterio del danno, è stata evidenziata l'opportunità di attribuire priorità e quote percentuali superiori ai comuni maggiormente colpiti in ragione della necessità di ripristinare infrastrutture e sottoservizi per consentire lo sviluppo della ricostruzione pubblica e privata;
relativamente alla ripartizione del fondo di 400 milioni di euro, è stata demandata a ciascuna regione la determinazione della quota delle risorse da destinare ai comuni fuori cratere, tenendo conto delle seguenti priorità:
a. necessità di completare la categoria degli interventi sugli edifici comunali e destinati ai servizi essenziali;
b. ulteriori interventi sui cimiteri;
c. ulteriori interventi sui dissesti direttamente incidenti sulla ricostruzione privata;
d. ulteriori interventi su edifici destinati a servizi sanitari e sociali;
Visti gli elenchi degli interventi di ricostruzione aventi finalità di rigenerazione urbana connessa al sisma e quelli relativi agli altri interventi di ricostruzione pubblica da ultimo inviati con note prot. CGRTS-0016262-A-8/03/2023, CGRTS-0017732-A-16/03/2023 dal direttore dell'USR Marche, che ne ha verificato ammissibilità e congruenza;
Visti altresì gli elenchi relativi agli interventi di ricostruzione aventi finalità di rigenerazione urbana connessa al sisma e quelli relativi agli altri interventi di ricostruzione pubblica, ritrasmessi con prot. CGRTS-0018676-A-21/03/2023, con prot. CGRTS-0019440-A-24/03/2023 e con prot. CGRTS-19946-A-29/03/2023;
Ritenuto che la ripartizione delle risorse tra le regioni per lo sviluppo dei territori colpiti dal sisma, inquadrabili come ricostruzione in senso proprio, debba avvenire sulla base dei criteri emersi in esito ai risultati del censimento dei danni, come stabilito nella Cabina di coordinamento dell'8 settembre 2022 e secondo quanto stabilito dalla Cabina di coordinamento;
Vista l'ordinanza n. 129 del 13 dicembre 2022, di approvazione del Programma straordinario di rigenerazione urbana connessa al sisma e del Nuovo piano di ricostruzione di altre opere pubbliche per le Regioni Abruzzo, Lazio e Umbria nonchè dell'elenco degli interventi per il recupero del tessuto socio-economico delle aree colpite dal sisma finanziati con i fondi della Camera dei deputati per la Regione Abruzzo;
Considerato che con le succitate note prot. nn. CGRTS-0016262-A-8/03/2023, CGRTS-0017732-A-16/03/2023 del direttore dell'USR Marche, peraltro:
si prende atto della nota del Comune di Castelsantangelo sul Nera, con la quale il medesimo ente ha evidenziato un elenco di progettazioni di interventi già finanziati dall'ordinanza speciale n. 14/2021, chiedendo conseguentemente di stralciare dal nuovo piano OO.PP. 2023 progettazioni di opere di urbanizzazione e infrastrutture, per un importo complessivo pari a euro 2.185.000,00;
si dà atto che per quanto riguarda l'intervento di riqualificazione e completamento dell'area S. Agostino mediante la ricostruzione del Teatro comunale, il ripristino delle mura del parco Rodari e le sistemazioni esterne in Comune di Pieve Torina, la nuova stima validata dall'USR Marche ammonta a un importo complessivo di euro 6.280.000, che trovano copertura quanto a euro 1.017.600 nell'ordinanza n. 109 (all. ordinanza n. 868 - id. reg. 445) e quanto a euro 312.400 nell'ordinanza speciale n. 20 del 2021, per cui si rende necessario finanziare il restante importo pari a euro 4.950.000;
si dà atto che per quanto riguarda l'intervento di miglioramento/adeguamento sismico ed efficientamento energetico dell'edificio comunale Le Casacce in Comune di Serrapetrona, la nuova stima validata dall'USR Marche ammonta a un importo complessivo di euro 2.200.000, che trovano copertura quanto a euro 830.000 nell'ordinanza n. 109 del 2020 (all. id. ordinanza n. 881 - id. reg. 458), per cui si rende necessario finanziare il restante importo pari a euro 1.370.000,00;
si dà atto che per quanto riguarda l'intervento di miglioramento sismico del Palazzo Comunale in Comune di Sant'Elpidio a Mare, la nuova stima validata dall'USR Marche per un importo pari a euro 2.000.000, che trovano copertura quanto a euro 170.881,60 nell'ordinanza n. 109 del 2020 (all. id. ordinanza n. 741 - id. reg. 318), per cui si rende necessario finanziare il restante importo pari a euro euro 1.829.118,40;
Valutata l'opportunità di accogliere la richiesta di stralcio degli interventi in Comune di Castelsantangelo sul Nera;
Valutata l'opportunità di accogliere la richiesta di copertura dei maggiori oneri dei Comuni di Pieve Torina, Serrapetrona e Sant'Elpidio a Mare;
Considerato, pertanto, opportuno integrare gli stanziamenti di cui all'allegato 1 all'ordinanza n. 109 del 2020, e specificamente quelli di cui alla riga id. ordinanza n. 868 - id. reg. 445 per il Comune di Pieve Torina, alla riga id. ordinanza n. 881 - id. reg. 458 per il Comune di Serrapetrona, alla riga id. ordinanza n. 741 - id. reg. 318 per il Comune di Sant'Elpidio a Mare, rispettivamente con gli importi di euro 4.950.000 per il Comune di Pieve Torina, euro 1.370.000 per il Comune di Serrapetrona ed euro 1.829.118,40 per il Comune di Sant'Elpidio a Mare;
Considerato che l'allegato all'ordinanza n. 129 del 2022, n. progr. 416 id. C-Abr_005, prevedeva il finanziamento al CO.TU.GE per la somma di euro 3.000.000 di cui ai fondi della Camera dei deputati per la Regione Abruzzo per l'impianto di risalita inserito nel Programma CIS - Contratto istituzionale di sviluppo;
Considerato il finanziamento al CO.TU.GE per la somma di euro 4.000.000 di cui ai fondi della Camera dei deputati per la Regione Marche come da previsione dell'allegato C alla presente ordinanza, n. C_MARC_002, per l'impianto di risalita inserito nel Programma CIS - Contratto istituzionale di sviluppo;
Considerata la necessità di coordinare i due finanziamenti al CO.TU.GE individuandoli con un unico CUP e assoggettandoli alla medesima tempistica attuativa di cui all'art. 1 della presente ordinanza;
Ritenuto pertanto di attribuire ad entrambi i finanziamenti al CO.TU.GE. un unico CUP, come da allegato C alla presente ordinanza e di assoggettarli entrambi alla tempistica attuativa di cui alla presente ordinanza;
Ritenuto, al fine di dare concreta attuazione, di approvare gli interventi di cui al Programma straordinario di rigenerazione urbana connessa al sisma e al Nuovo piano di ricostruzione di altre opere pubbliche per la Regione Marche, destinando la somma pari a euro 613.100.651,83 a copertura della spesa relativa agli interventi del Programma straordinario di rigenerazione urbana e OO.PP connessa al sisma, come individuati nell'allegato A1, allegato A2 e allegato B alla presente ordinanza, a valere sulle risorse stanziate a favore del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate, di cui all'art. 4, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, trasmesse sulla contabilità speciale n. 6035 di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016;
Ritenuto, altresì, di approvare l'elenco degli interventi per il recupero del tessuto socio-economico delle aree colpite dal sisma da coordinare con gli interventi finanziati ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b), del decreto-legge n. 59/2021, come proposto dall'USR Marche ed individuati nell'allegato C alla presente ordinanza a valere sui fondi della Camera dei deputati per un importo complessivo di euro 33.960.000,00;
Ritenuta la necessità di:
adeguare la disciplina relativa alle opere pubbliche disposta dalle ordinanze commissariali ai principi di semplificazione relativi agli interventi sulle opere pubbliche introdotti dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
aumentare l'efficienza del sistema degli appalti, garantire una migliore gestione degli investimenti pubblici, rendere più rapide le procedure assicurando tempi certi per la realizzazione delle opere, anche attraverso la razionalizzazione della disciplina concernente i meccanismi sanzionatori e premiali finalizzati a incentivare la tempestiva esecuzione dei contratti pubblici;
prevedere una sequenza temporale di esecuzione del processo di attuazione delle opere pubbliche secondo un cronoprogramma impegnativo da parte del soggetto attuatore che indichi, a pena di revoca del finanziamento, i termini entro i quali venga avviato il ciclo dell'appalto;
Ritenuto di prevedere, ferma restando la disciplina di cui all'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020, ulteriori modalità applicative ai fini della semplificazione e accelerazione degli interventi;
Vista la funzione acceleratoria della previsione di penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali di cui all'art. 113-bis del decreto legislativo n. 50 del 2016;
Raggiunta l'intesa nella Cabina di coordinamento del 21 marzo 2023 con le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria;
Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali, divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;
Dispone:
Approvazione del Programma straordinario di rigenerazione urbana, del Nuovo piano di ricostruzione di altre opere pubbliche e dell'elenco degli interventi per il recupero del tessuto socio-economico delle aree colpite dal sisma
(modificato dall'art. 2, commi 1 e 2, dell'O.P.C.M. 13 dicembre 2023, n. 160, dall'art. 3, comma 1, dell'O.P.C.M. 29 marzo 2024, n. 173, dall'art. 1, commi 1 e 2, dell'O.P.C.M. 30 maggio 2024, n. 187, dall'art. 1, commi 1 e 2, dell'O.P.C.M. 6 novembre 2024, n. 212 e dall'art. 1, comma 1, dell'O.P.C.M. 27 dicembre 2024, n. 91)
1. E' approvato il Programma straordinario di rigenerazione urbana connessa al sisma per i comuni maggiormente colpiti della Regione Marche, come da elenchi di cui all'allegato A1 e all'allegato A2 alla presente ordinanza, quale parte integrante e sostanziale.
2. E' approvato il Nuovo piano di ricostruzione di altre opere pubbliche per la Regione Marche, come da elenco di cui all'allegato B alla presente ordinanza, quale parte integrante e sostanziale.
3. E' approvato l'elenco degli interventi per il recupero del tessuto socio-economico delle aree colpite dal sisma della Regione Marche, di cui all'allegato C alla presente ordinanza quale parte integrante e sostanziale, che trova copertura finanziaria nelle risorse rinvenienti dai risparmi della Camera dei deputati e assegnate al Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016.
4. I seguenti finanziamenti di cui all'ordinanza n. 109 del 2020 vengono integrati come di seguito descritto:
a) intervento di riqualificazione e completamento dell'area S. Agostino mediante ricostruzione del Teatro comunale, ripristino delle mura del parco Rodari e sistemazioni esterne in Comune di Pieve Torina, con ulteriori euro 4.950.000 a valere sulla presente ordinanza;
b) intervento di miglioramento/adeguamento sismico ed efficientamento energetico dell'edificio comunale Le Casacce, in Comune di Serrapetrona, con ulteriori euro 1.370.000 a valere sulla presente ordinanza;
c) intervento di miglioramento sismico del Palazzo Comunale in Comune di Sant'Elpidio a Mare, con ulteriori euro 1.829.118,40, a valere sulla presente ordinanza.
5. A seguito di finanziamento al CO.TU.GE per la somma di euro 4.000.000 di cui ai fondi della Camera dei deputati per la Regione Marche, come da allegato C alla presente ordinanza, l'intervento per l'impianto di risalita inserito nel Programma CIS - Contratto istituzionale di sviluppo in Comune di Castellana, già finanziato con i fondi della Camera dei deputati per la Regione Abruzzo, come da allegato all'ordinanza n. 129 del 2022, n. progr. 416 id. C-Abr_005, per la somma di euro 3.000.000, assume il medesimo CUP dell'intervento di cui all'allegato C alla presente ordinanza, C_MARC_002, e segue il cronoprogramma di cui al presente articolo.
6. Il Vice Commissario, entro il 30 aprile 2023, può indicare per l'attuazione degli interventi di cui agli elenchi della presente ordinanza e di concerto con i comuni, il proprio Ufficio speciale per la ricostruzione quale soggetto attuatore ovvero proporre, ove ricorrano le condizioni previste dall'art. 11, comma 2 del decreto-legge n. 76/2020 convertito nella legge n. 120/2020, l'adozione da parte del Commissario di un'ordinanza speciale per gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticità per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti sono da esercitarsi in deroga.
7. Entro il 30 aprile 2023, per ciascuna delle opere indicate negli elenchi contenuti negli allegati alla presente ordinanza, il soggetto attuatore invia all'Ufficio speciale per la ricostruzione (USR) e al Commissario straordinario il cronoprogramma delle fasi attuative dell'intervento, sulla base della scheda allegata alla presente ordinanza (allegato D).
8. Il cronoprogramma di cui al comma 7 deve prevedere l'obbligo del soggetto attuatore, ove non avesse già provveduto, di nominare entro il 30 aprile 2023 il RUP dell'intervento.
9. Entro 31 luglio 2023 il RUP dovrà perentoriamente avviare le procedure di scelta del contraente ai fini dell'affidamento della progettazione dell'intervento ovvero aver conferito l'incarico per i servizi oggetto di affidamento diretto, pena l'esercizio del potere sostitutivo da parte del Vice Commissario.
10. Entro il 31 marzo 2025 il soggetto attuatore deve aver affidato i lavori con importi inferiori a 5,3 milioni ad eccezione dei beni culturali per importi superiori ad euro 500.000,00.
11. Entro il 31 marzo 2025 il soggetto attuatore deve aver proceduto all'affidamento lavori per interventi su beni culturali per importi superiori a 500.000 euro, nonchè di lavori di importi superiori a 5,3 milioni.
12. Nel caso in cui i termini di cui ai commi 10 e 11 non vengano rispettati, il Commissario straordinario, sentito il soggetto attuatore e il Vice Commissario, valuta l'eventuale necessità di fornire ulteriore supporto ovvero di intervenire in via sostitutiva.
13. La struttura commissariale assicura agli USR e ai soggetti attuatori degli interventi il supporto informativo, i chiarimenti, l'assistenza, la consulenza utile e necessaria per l'attuazione degli interventi medesimi attraverso un gruppo di lavoro composto da professionalità specializzate nel campo di rigenerazione urbana, opere pubbliche, progettazione e procedure di gara.
Disposizioni organizzative e procedimentali
(integrato dall'art. 2, comma 1, dell'O.P.C.M. 6 novembre 2024, n. 212)
1. Relativamente alle modalità attuative, di gestione e di monitoraggio, nonchè alle responsabilità e agli obblighi per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 1, nelle more dell'ordinanza quadro sulla ricostruzione pubblica, si fa riferimento a quanto disciplinato dall'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020.
2. Fatto salvo quanto stabilito al comma 1, allo scopo di consentire l'accelerazione e la semplificazione delle procedure e l'adeguamento della tempistica di realizzazione degli interventi, fermo restando quanto disciplinato dal decreto legislativo n. 50 del 2016, per l'attuazione di interventi pubblici, possono essere applicate le disposizioni di semplificazione previste dalla disciplina speciale adottata per la ricostruzione dei territori colpita dal sisma del 2016, per l'attuazione del PNC - sisma e le relative ordinanze commissariali.
2-bis. Le amministrazioni competenti e i soggetti attuatori dei singoli interventi hanno la facoltà di applicare le percentuali e i criteri previsti dall'art. 1 della legge 29 luglio 1949, n. 717.
3. In applicazione dell'art. 1, comma 5, del decreto-legge n. 189 del 2016, il Presidente della Regione Marche - Vice Commissario è delegato per l'adozione delle determinazioni in ordine all'approvazione dei progetti e per l'emissione dei decreti di concessione dei contributi in relazione agli interventi ricompresi nei piani e programmi di cui alla presente ordinanza.
4. I provvedimenti adottati dal Presidente della Regione Marche - Vice Commissario a norma del comma 3 sono immediatamente trasmessi al Commissario straordinario con allegata la documentazione completa a supporto delle determinazioni assunte. Il Presidente della Regione Marche - Vice Commissario trasmette con cadenza semestrale il quadro di attuazione aggiornato delle ordinanze e di ogni singolo intervento ricompreso nei piani e programmi.
Disposizioni finanziarie
(modificato dall'art. 1 dell'O.P.C.M. 29 marzo 2024, n. 173)
1. Agli oneri di attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza per complessivi euro 647.060.651,83 si provvede con le risorse di cui al Fondo ex art. 4, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016 disponibili sulla contabilità speciale 6035 intestata al Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione sisma 2016.
2. Il trasferimento delle risorse avviene in favore della contabilità speciale intestata al Presidente della Regione - Vice Commissario con le modalità sotto indicate:
a) una somma pari al 20% dell'importo programmato dell'intervento all'atto dell'affidamento dell'attività di progettazione da parte del Soggetto Attuatore;
b) una somma pari all'ulteriore 30% (per un totale del 50%) all'atto dell'affidamento dei lavori da parte del Soggetto Attuatore;
c) un'ulteriore somma pari al 30% della somma concessa, previa rendicontazione che dimostri di aver speso almeno l'80% delle somme già trasferite ai sensi delle lettere a) e b);
d) la residua somma pari al 20% a collaudo tecnico amministrativo avvenuto e dopo la verifica della rendicontazione amministrativa da parte degli USR.
3. L'USR dispone il trasferimento dalla contabilità speciale del Vice Commissario ai soggetti attuatori delle somme erogate dal Commissario straordinario in attuazione di quanto previsto al comma 2 e secondo i criteri di cui ai seguenti commi.
4. Ai fini dell'erogazione del primo acconto di cui al comma 2, lettera a) del presente articolo è necessario che il soggetto attuatore comprovi l'avvenuto affidamento della progettazione e la successiva stipula del relativo contratto con l'affidatario.
5. Ai fini dell'erogazione del secondo acconto di cui al comma 2, lett. b) del presente articolo è necessario che il Soggetto Attuatore comprovi l'avvenuto affidamento dei lavori e la successiva stipula del relativo contratto mentre l'erogazione del saldo finale deve essere corrisposto all'atto dell'approvazione dello stato finale. E' facoltà del Soggetto Attuatore richiedere un SAL Straordinario per la sola copertura dei lavori svolti e per i quali non sono ancora state trasferite le risorse necessarie, per un importo comunque complessivamente inferiore al 90% del valore complessivo del quadro economico, previa rendicontazione che dimostri di aver speso almeno l'80% delle somme già trasferite ai sensi delle lettere a), b) e c) e nulla osta da parte della Struttura Commissariale.
6. Qualora ai sensi dell'art. 1, comma 3 il soggetto attuatore dell'intervento sia lo stesso Ufficio speciale per la ricostruzione, le verifiche sulla congruità economica e la completezza documentale sono svolte dagli uffici del Commissario straordinario.
7. L'erogazione degli acconti e del saldo è subordinata alla dimostrazione da parte del soggetto attuatore di aver inserito nei contratti con gli affidatari di servizi, opere e forniture, la previsione di penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, nella misura di cui all'art. 113-bis del decreto legislativo n. 50 del 2016.
8. Il Commissario, su proposta del Vice Commissario, può revocare o rimodulare le risorse destinate agli interventi.
Disposizioni di coordinamento con le ordinanze n. 109 del 23 dicembre 2020 e n. 129 del 30 dicembre 2022 [N.d.R. recte: n. 129 del 13 dicembre 2022]
(modificato dall'art. 2, comma 1, dell'O.P.C.M. 29 marzo 2024, n. 173 e integrato dall'art. 2, comma 2, dell'O.P.C.M. 6 novembre 2024, n. 212)
1. I termini e le disposizioni di cui all'art. 1, commi 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e di cui all'art. 2, comma 2-bis, si applicano altresì agli interventi di cui alle ordinanze n. 109 del 2020 e n. 129 del 2022, nel caso in cui le attività di cui ai commi richiamati non siano ancora state espletate dal soggetto attuatore, anche in sostituzione di analoghi termini eventualmente previsti nelle precedenti ordinanze.
2. Il trasferimento delle risorse a favore del Soggetto Attuatore avviene nella misura e con le modalità indicate ai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'art. 3 della presente Ordinanza, anche in relazione agli interventi di cui alle ordinanze n. 109 del 23 dicembre 2020 e n. 129 del 30 dicembre 2022 [N.d.R. recte: n. 129 del 13 dicembre 2022]. A tal fine il Commissario Straordinario dispone le eventuali integrazioni delle somme già trasferite in favore delle contabilità speciali intestate ai Presidenti delle Regioni.
Efficacia
1. La presente ordinanza è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità ed entra in vigore con l'acquisizione del visto di legittimità della Corte dei conti. E' pubblicata sul sito del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).
2. La presente ordinanza è pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 29 marzo 2023
Il Commissario straordinario: CASTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 2 maggio 2023
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 1232
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Avvertenza:
Gli allegati alla presente ordinanza sono consultabili sul sito istituzionale del Commissario straordinario ricostruzione sisma 2016 al seguente indirizzo: https://sisma2016.gov.it/ordinanze/
N.d.R.: Si riportano di seguito gli allegati della presente ordinanza, tratti dal sito del Commissario straordinario ricostruzione sisma 2016.
Per le modifiche al presente allegato si rimanda all'art. 1 dell'O.P.C.M. 30 maggio 2023, n. 141, all'art. 3 dell'O.P.C.M. 28 giugno 2023, n. 144, all'art. 1 dell'O.P.C.M. 26 luglio 2023, n. 146, all'art. 1 dell'O.P.C.M. 14 novembre 2023, n. 156, all'art. 1 dell'O.P.C.M. 20 dicembre 2023, n. 163, all'art. 1 dell'O.P.C.M. 21 febbraio 2024, n. 170, all'art. 4 dell'O.P.C.M. 29 marzo 2024, n. 173, all'art. 1 dell'O.P.C.M. 18 aprile 2024, n. 175, all'art. 2, commi 1 e 2, dell'O.P.C.M. 26 giugno 2024, n. 193, all'art. 2 dell'O.P.C.M. 25 luglio 2024, n. 199, all'art. 2 dell'O.P.C.M. 11 settembre 2024, n. 202, all'art. 2, comma 1, dell'O.P.C.M. 6 novembre 2024, n. 211, all'art. 2 dell'O.P.C.M. 27 dicembre 2024, n. 217 e all'art. 1 dell'O.P.C.M. 31 gennaio 2025, n. 225.
Per le modifiche al presente allegato si rimanda all'art. 1 dell'O.P.C.M. 30 maggio 2023, n. 141, all'art. 1 dell'O.P.C.M. 26 luglio 2023, n. 146, all'art. 1 dell'O.P.C.M. 14 novembre 2023, n. 156, all'art. 1 dell'O.P.C.M. 20 dicembre 2023, n. 163, all'art. 1 dell'O.P.C.M. 21 febbraio 2024, n. 170, all'art. 4 dell'O.P.C.M. 29 marzo 2024, n. 173, all'art. 1 dell'O.P.C.M. 18 aprile 2024, n. 175 e all'art. 2, comma 3, dell'O.P.C.M. 26 giugno 2024, n. 193.
Per le modifiche al presente allegato si rimanda all'art. 1 dell'O.P.C.M. 30 maggio 2023, n. 141, all'art. 3 dell'O.P.C.M. 28 giugno 2023, n. 144, all'art. 1 dell'O.P.C.M. 14 novembre 2023, n. 156, all'art. 1 dell'O.P.C.M. 20 dicembre 2023, n. 163, all'art. 1 dell'O.P.C.M. 21 febbraio 2024, n. 170, all'art. 4 dell'O.P.C.M. 29 marzo 2024, n. 173, all'art. 1 dell'O.P.C.M. 18 aprile 2024, n. 175, all'art. 1 dell'O.P.C.M. 3 ottobre 2024, n. 207, all'art. 2, comma 1, dell'O.P.C.M. 6 novembre 2024, n. 211, all'art. 2 dell'O.P.C.M. 27 dicembre 2024, n. 217 e all'art. 1 dell'O.P.C.M. 31 gennaio 2025, n. 225.
Per le modifiche al presente allegato si rimanda all'art. 1 dell'O.P.C.M. 30 maggio 2023, n. 141, all'art. 1 dell'O.P.C.M. 14 novembre 2023, n. 156 e all'art. 2 dell'O.P.C.M. 29 marzo 2024, n. 72.