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ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 11 giugno 2024, n. 643

G.U.R.S. 21 giugno 2024, n. 28

Determinazione degli aggregati regionali e provinciali di spesa per l'assistenza specialistica da privato - anno 2024.

L'ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Vista la legge n. 833/78 e s.m.i. di istituzione del Servizio Sanitario Nazionale;

Visto il D.P. Regionale 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;

Visto il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nel testo modificato con il Decreto Legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, sul riordino della disciplina in materia sanitaria, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge Regionale 3 novembre 1993, n. 30 recante norme in tema di programmazione sanitaria e di riorganizzazione territoriale delle unità sanitarie locali;

Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 e s.m.i. di riordino del sistema sanitario in Sicilia pubblicata nella GURS del 17 aprile 2009, n. 17, in particolare l'articolo 25 comma 3 che recita "L'Assessore regionale per la sanità, ai sensi degli articoli 8-quater e 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, previo confronto con le rispettive associazioni di categoria maggiormente rappresentative, determina annualmente, in base alle risorse disponibili ed al fabbisogno rilevato sulla base dei dati epidemiologici dell'anno precedente, il tetto di spesa regionale per spedalità privata e per la specialistica ambulatoriale, nonché per le prestazioni di nefrologia ed emodialisi";

Visto il Titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni recante "Disposizioni in materia di armonizzazione degli schemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

Visto l'art. 47, comma 12, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 che prevede: "A decorrere dall'1 gennaio 2014, sono recepite nell'ordinamento contabile della Regione Siciliana le disposizioni contenute nel Titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni";

Vista l'Intesa n. 1079 del 21 febbraio 2019 sancita tra il Governo Stato, le Regioni e le Province autonome sul Piano nazionale di Governo delle liste di attesa (PNGLA) per il triennio 2019- 2021;

Visto l'Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano CSR n. 61 del 23 marzo 2011 in ordine ai criteri per la riorganizzazione delle reti di offerta di diagnostica di laboratorio;

Visto il D.A. del 27 giugno 2002 (GURS 05 luglio 2002) e s.m.i. con il quale sono stati individuati i percorsi terapeutici di riabilitazione;

Visto il D.A. del 17 dicembre 2002 (GURS n. 12 del 2003) con il quale sono state determinate le tariffe omnicomprensive dei percorsi terapeutici per l'attività ambulatoriale di medicina fisica e riabilitazione dal 1° agosto 2002;

Vista la Delibera di Giunta n. 204 del 28/05/2020 recante "Articolo 20 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni. Perimetrazione entrate e uscite relative al finanziamento del servizio sanitario regionale";

Visto l'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante: "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese", come modificato dall'articolo 17 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante: "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia" e, in particolare, il comma 7 relativo alla istituzione del fascicolo sanitario elettronico, nonché il DPCM n. 178/2015: "Regolamento in materia di fascicolo sanitario elettronico";

Visto il D.A. n. 924/2013 del 14 maggio 2013 e s.m.i. con il quale sono state adottate, a far data dal 1° giugno 2013, le tariffe di cui al D.M. 18 ottobre 2012 pubblicato nella GURI n. 23 del 28.01.2013, per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale;

Visto il D.A. n. 925/2013 del 14 maggio 2013 con il quale sono state adottate, a far data dal 1° giugno 2013, le tariffe per il trattamento dei pazienti affetti da uremia terminale;

Visto il D.A. n. 2428 del 17 dicembre 2013 e s.m.i. con il quale sono state disposte le indicazioni relative alla erogazione delle prestazioni di radioterapia, di medicina nucleare, TAC e RMN;

Visto il D.A. n. 799 del 7 maggio 2015 (GURS 22 maggio 2015) di adozione del Catalogo unico regionale dal 1 giugno 2015 per l'aggiornamento del nomenclatore delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale;

Vista la Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (legge di stabilità 2016) che all'articolo 1, comma 574, lett. a) ha modificato il comma 14 dell'art. 15 del Decreto-Legge n. 95 del 6 luglio 2012, convertito con modificazioni, dalla Legge 7 Agosto 2012 n. 135 e s.m.i, apportando le seguenti variazioni: "A tutti i contratti e agli accordi vigenti nell'esercizio 2012, ai sensi dell'articolo 8- quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera, si applica una riduzione dell'importo e dei corrispondenti volumi d'acquisto, determinata dalla regione o dalla provincia autonoma, tale da ridurre la spesa complessiva annua, rispetto alla spesa consuntivata per l'anno 2011, dello 0,5 per cento per l'anno 2012, dell'1 per cento per l'anno 2013 e del 2 per cento a decorrere dall'anno 2014...omissis";

Visto il D.A. n. 182 del 1 febbraio 2017 "Aggiornamento delle direttive per l'aggregazione delle strutture laboratoristiche della Regione Siciliana";

Visto il decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, coordinato con la legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157 recante: "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili" al comma 1-ter dell'art. 45 "Disposizioni in materia di salute" con il quale è stato stabilito che: "A decorrere dall'anno 2020, il limite di spesa indicato all'articolo 15, comma 14, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è rideterminato nel valore della spesa consuntivata nell'anno 2011, fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del servizio sanitario regionale";

Visto il Patto per la Salute per gli anni 2019-2021, giusta Intesa della Conferenza Stato-Regioni Rep. 209/CSR del 18 dicembre 2019, che ha confermato i principi a garanzia dell'equilibrio economico e finanziario dell'intero sistema sanitario nazionale e gli obiettivi finalizzati al miglioramento della qualità dei servizi e dell'appropriatezza delle prestazioni;

Visto il D.A. n. 195 del 14 marzo 2022 recante "Abilitazione dei medici specialisti privati accreditati e contrattualizzati con il SSN alla prescrizione in modalità dematerializzata" pubblicato nella G.U.R.S. del 25 marzo 2022, n. 13;

Visto il D.A. n. 178 del 4 marzo 2024, pubblicato nella GURS n. 14, parte I del 22 marzo 2024, recante "Differimento al 31 dicembre 2024 del termine per il completamento del processo di aggregazione delle strutture di laboratorio in virtù del Decreto Legge 30 dicembre 2023, n. 215 e della Legge Regionale 31 gennaio 2024, n. 3.";

Vista la delibera n. 218 con la quale la Giunta regionale nella seduta del 27 giugno 2013 ha apprezzato il Programma Operativo di Consolidamento e Sviluppo 2013/2015 delle misure strutturali e di innalzamento del livello di qualità del Servizio Sanitario Regionale, in prosecuzione del Programma Operativo 2010/2012, proposto ai sensi dell'art. 11 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78 convertito in legge 30 luglio 2010 n. 122, adottato con DA n. 476 del 26 marzo 2014 e s.m.i. e della sua prosecuzione con il "Programma Operativo di Consolidamento e Sviluppo delle misure strutturali e di innalzamento del livello di qualità del Sistema Sanitario Regionale 2016- 2018" approvato con D.A. n. 2135 del 31 ottobre 2017 e con il "Programma Operativo di Consolidamento e Sviluppo 2019-2021" approvato con D.A. n. 438 del 18 maggio 2021;

Visto l'articolo 1, comma 233, della Legge 30 dicembre 2023, n. 213 recante "Al fine di concorrere all'ordinata erogazione delle prestazioni assistenziali ricomprese nei livelli essenziali di assistenza, il limite di spesa indicato all'articolo 15, comma 14, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è rideterminato nel valore della spesa consuntivata nell'anno 2011 incrementata di 1 punto percentuale per l'anno 2024, di 3 punti percentuali per l'anno 2025 e di 4 punti percentuali a decorrere dall'anno 2026, fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del servizio sanitario regionale.";

Visto il D.A. n. 554 del 27 maggio 2024, avente oggetto "Variazione delle soglie da applicare alla produzione delle prestazioni di Dialisi previste dall'art. 3 del decreto assessoriale n. 925 del 14 maggio 2013", con il quale si incrementano le soglie fino al 23% e la relativa maggiore remunerazione delle prestazioni per la branca di nefrologia e dialisi per l'anno 2024;

Considerato che l'Area Interdipartimentale 3 "Statistica - Sistemi Informatici - Monitoraggi" con mail del 14 maggio 2024, ha trasmesso i dati relativi ai flussi M consolidati alla data del 31 dicembre 2022 e 2023, di tutte le strutture convenzionate con il SSR per tutte le branche;

Considerato che i tetti di spesa per ogni singolo comparto si configurano quali strumenti indispensabili per garantire il rispetto dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) - nell'ambito delle risorse del Fondo Sanitario Regionale - e per mantenere l'equilibrio finanziario del Sistema sanitario regionale, in attuazione dei fondamentali principi legati al miglioramento qualitativo delle prestazioni sanitarie e alla razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica;

Vista la Delibera di Giunta n. 317 del 27 luglio 2023 con la quale è stato apprezzato il documento trasmesso dall'Assessore regionale per la salute sull'"Aggiornamento del Piano Operativo di recupero delle Liste di attesa";

Preso atto che la suddetta Delibera n. 317 del 27 luglio 2023 ha previsto, tendenzialmente, di distribuire le risorse nella misura del 50% fra le strutture pubbliche e del 50% fra le strutture private accreditate e contrattualizzate;

Preso atto che con D.A. 453 del 30 aprile 2024, ai sensi dell'art. 1, comma 232 della Legge 30 dicembre 2023, n. 213, la Regione Siciliana ha previsto di destinare per l'anno 2024, nella misura non superiore allo 0,4% del livello di finanziamento indistinto del fabbisogno sanitario nazionale standard, una quota per l'abbattimento delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie fino alla concorrenza massima di euro 41.000.000,00, tenuto conto degli indirizzi della giunta di Governo decisi con la Delibera n. 317 del 27 luglio 2023;

Preso atto altresì, che per le finalità di cui al governo delle liste di attesa e graduale recupero delle prestazioni non erogate a decorrere dal 1° gennaio 2023, con rientro dei tempi all'interno dei limiti massimi previsti per le specifiche classi (U,B,D,P), saranno individuate risorse per la remunerazione delle 69 prestazioni previste nel PNGLA 2019-2021 e per le eventuali altre prestazioni che le Aziende Sanitarie Provinciali individueranno come critiche a seguito di valutazione della propria offerta sanitaria territoriale, tenuto conto dei dati rilevati, a tal fine, nei Flussi M trasmessi all'Area Interdipartimentale 3 "Statistica - Sistemi Informatici - Monitoraggi" dell'Assessorato della Salute, relativi alle prestazioni di specialistica ambulatoriale da privato. Tali prestazioni saranno erogate dagli operatori sanitari privati afferenti l'area della specialistica ambulatoriale in relazione al fabbisogno in misura maggiore rispetto ai livelli delle prestazioni negoziate nell'ambito dei budget di struttura anno 2024, secondo modalità di rilevazione e rendicontazione che saranno individuate, in esito ad apposito decreto con cui verranno definite le relative risorse a tal fine destinate;

Considerato inoltre, che secondo gli indirizzi regionali e i conseguenti piani aziendali, al fine di garantire un equilibrato soddisfacimento di salute riferita alle differenti branche di prestazioni, il riconoscimento delle prestazioni di cui al superiore punto, erogate dalle strutture sanitarie private accreditate e contrattualizzate con il SSN, avverrà in relazione al fabbisogno rilevato, alla relativa domanda di salute espressa e tenuto conto del criterio della flessibilità in relazione alle risorse effettivamente disponibili;

Considerato che ai sensi dell'art. 25 della L.R. n. 5/2009, anche per l'assistenza specialistica accreditata e contrattualizzata, la Regione è tenuta, sulla base delle risorse disponibili (Fondo Sanitario Regionale), a definire annualmente il tetto di spesa regionale e gli aggregati provinciali, nonché, stabilire i criteri per la contrattazione, da parte dei Legali Rappresentanti delle Aziende Sanitarie Provinciali, dei budget da assegnare alle singole strutture sanitarie private e/o singoli specialisti accreditati;

Preso atto del confronto con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative di cui all'art. 25, comma 4, della L.R. 5/2009, giusta convocazione dei Dirigenti Generali del DPS e del DASOE prot. n. 17257 del 29 aprile 2024, in merito ai criteri generali per la determinazione dei tetti di spesa regionali e provinciali per l'anno 2024 per ciascuna branca specialistica, nonché per la definizione di parte dei criteri in base ai quali determinare i budget delle singole strutture private accreditate e contrattualizzate con il SSR;

Preso atto, altresì, del Verbale d'Intesa con le OO.SS. di cui all'incontro del 8 maggio 2024 nel quale sono stati definiti i principi generali e i criteri da prevedere ai fini della determinazione degli aggregati di spesa regionali e provinciali per la specialistica ambulatoriale da privato anno 2024, nonché dei criteri metodologici per la assegnazione dei budget da parte delle AA.SS.PP. alle strutture specialistiche accreditate e contrattualizzate e con il SSR e la successiva contrattualizzazione;

Ritenuto di elaborare il presente decreto, tenuto conto dei contenuti del richiamato Verbale d'Intesa e avuto riguardo alle proposte in esso precisate dalle OO.SS., nel rispetto del tetto di spesa regionale quale vincolo imprescindibile a garanzia del mantenimento dell'equilibrio economico finanziario del SSR;

Ritenuto che i criteri enunciati nel presente decreto sono da considerarsi transitori e applicabili, esclusivamente per il 2024, avuto riguardo all'adeguamento dell'ordinamento regionale alle disposizioni normative di cui all'articolo 5, comma 1 del DM 19 dicembre 2022, in attuazione dell'art. 15 della L. n. 118/2022 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021), in considerazione che l'articolo 4, comma 7 bis del D.L. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2024, n. 18, ha prorogato al 31 dicembre 2024 il termine per tale adeguamento;

Stabilito ai sensi dell'articolo 25 della L.R. n. 5/2009 e per effetto del disposto di cui all'articolo 1, comma 233, della Legge 30 dicembre 2023, n. 213, di definire l'aggregato di spesa regionale per l'assistenza specialistica ambulatoriale da privato per l'anno 2024 in complessivi euro 471.516.298,00, al netto del ticket e comprensivo delle prestazioni erogate per attività extraregionale;

Stabilito di considerare le prestazioni di "Emodialisi" (branca 13) e di "Radioterapia" (branca 24) quali prestazioni di carattere salvavita e come tali da erogarsi in ogni caso agli assistiti, secondo i protocolli terapeutici e le linee guida operanti per tale tipologia di assistenza;

Stabilito che, nell'ambito dell'aggregato di spesa complessivo anno 2024 per l'assistenza specialistica ambulatoriale, come sopra determinato, devono essere ricondotte le risorse di cui alle contrattualizzazioni effettuate dal Dipartimento per la Pianificazione Strategica di questo Assessorato con gli Enti in Gestione diretta regionale, di seguito denominati "Ambulatoriale Enti in GSA";

Rilevato che, nell'ambito dell'aggregato di spesa complessivo anno 2024 per l'assistenza specialistica ambulatoriale devono, altresì, essere ricondotte le risorse da prevedere per le strutture sanitarie private ricadenti nelle provincie di Catania, Enna e Palermo denominate "ex GSA", la cui contrattualizzazione è demandata alle AA.SS.PP. territorialmente competenti;

Preso atto che nel territorio della provincia di Enna non insistono strutture accreditate e contrattualizzate nell'ambito della branca di "Medicina fisica e riabilitazione";

Ritenuto interesse strategico garantire una uniformità territoriale nella dislocazione delle strutture erogatrici e, quindi, migliorare l'offerta sanitaria inerente alla branca di "Medicina fisica e riabilitazione" attraverso la assegnazione di specifiche risorse in favore dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna da destinare alle nuove strutture da accreditare e contrattualizzare in ambito provinciale;

Valutate le comunicazioni trasmesse dalle AA.SS.PP., in riscontro alla nota prot. /Serv.5 n. 22323 del 9 maggio 2024, con le quali sono stati rappresentati diversi trasferimenti di branche e/o di strutture/punti di accesso in aggregazioni da una provincia ad un'altra;

Ritenuto di demandare alle Aziende Sanitarie Provinciali territorialmente competenti l'applicazione di specifici meccanismi di compensazione e il conseguente trasferimento tra gli ambiti provinciali e le rispettive Aziende coinvolte, delle risorse idonee a garantire la copertura dei budget delle strutture e/o dei punti di accesso laboratoristici di cui alle citate comunicazioni di trasferimento trasmesse a questa Amministrazione dalle stesse;

Ritenuto di prevedere, per l'anno 2024, l'istituzione di un "Fondo perequativo", derivante dall'applicazione dei criteri con i quali si determina l'aggregato di spesa provinciale e di branca per l'assistenza specialistica da privato relativamente alle "Prestazioni ambulatoriali" per l'anno 2024, che l'Amministrazione destinerà, con successivi provvedimenti, alle Aziende Sanitarie Provinciali, per le seguenti finalità:

1) eventuali ulteriori fabbisogni assistenziali inclusa la necessità di contrattualizzazione di nuovi soggetti (nuovi ingressi);

2) attuazione di sentenze esecutive e risoluzione di contenziosi in atto;

3) all'implementazione nelle aree geograficamente disagiate delle prestazioni specialistiche, ove ritenute carenti, determinate sulla base dei fabbisogni assistenziali valutati dalle AA.SS.PP.;

Ritenuto di adottare, quale criterio che garantisca parità di trattamento all'ingresso di nuovi soggetti da contrattualizzare (soggetti accreditati e non contrattualizzati), un budget di ingresso minimo pari a euro 50.000,00 per tutte le branche, ad eccezione della branca di Radiologia per la quale il budget di ingresso è fissato in euro 100.000,00, confermando, in ogni caso, gli anzidetti budget minimi anche nei confronti delle strutture già contrattualizzate in esito all'applicazione del presente decreto;

Stabilito, per quanto precede, di determinare l'aggregato di spesa per l'assistenza specialistica da privato, per l'anno 2024, comprensivo delle prestazioni erogate per attività extraregionale, pari complessivamente ad euro 471.516.298,00, al netto del ticket, come di seguito dettagliato:

  Aggregati 2024
Prestazioni ambulatoriali 302.066.298,00
di cui Fondo perequativo 556.559,00
Prestazioni di Radioterapia 35.000.000,00
Prestazioni di Nefrologia 102.000.000,00
Strutture "ex GSA" 12.900.000,00
Ambulatoriale Enti in GSA 19.550.000,00
TOTALE 471.516.298,00

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Stabilito, per quanto precede, di determinare l'aggregato di spesa provinciale e di branca per l'assistenza specialistica da privato relativamente alle "Prestazioni ambulatoriali" per l'anno 2024, pari a complessivi euro 302.066.298,00, comprensivo delle prestazioni erogate per attività extraregionale, al netto del ticket, come dettagliatamente rappresentato nella tabella di cui all'allegato "A", che costituisce parte integrante del presente decreto, mediante la distribuzione dello stesso riproporzionato alla media della produzione degli anni 2022 e 2023 per branca e per provincia, con la limitazione di variazione in percentuale positiva pari al 5% rispetto all'aggregato di branca e di provincia dell'anno 2023 e di una percentuale negativa pari a -1% rispetto all'aggregato di branca dell'anno 2023;

Considerato che negli aggregati di spesa rientrano le prestazioni di assistenza specialistica da privato erogate in favore dei cittadini di altre Regioni (mobilità attiva extra-regionale), le AA.SS.PP. sono tenute, comunque, a richiedere alle strutture specialistiche separate fatturazioni comprovanti le prestazioni erogate in favore dei cittadini di altre Regioni a cui sarà applicata la tariffa regionale vigente nella misura del 100%, in conformità alle osservazioni sull'applicazione dell'articolo 25 della L.R. n. 5/2009, comma 1, lett. f) e s.m.i., del Ministero della Salute; in assenza di separata fatturazione non saranno riconosciute le prestazioni erogate in mobilità attiva extra-regionale;

Stabilito che, al fine di assicurare le prestazioni indispensabili per i pazienti affetti da neoplasie, gli aggregati e i conseguenti budget assegnati a ciascuna struttura specialistica dovranno prioritariamente assicurare l'erogazione di tutte le prestazioni contrassegnate con codice "048" correlate alla patologia oncologica accertata e che la violazione di detta disposizione sarà assunto come "comportamento di non leale collaborazione" rilevabile dalle AA.SS.PP. ai fini della valutazione dei rapporti contrattuali intrattenuti con le stesse;

Ritenuto opportuno prevedere, per le sole prestazioni di specialistica ambulatoriale afferenti alle prestazioni di "Emodialisi" (branca 13) ed a quelle della branca di "Radioterapia" (branca 24), che:

1) gli eventuali superamenti dei tetti di spesa assegnati per l'anno 2024 saranno remunerati a consuntivo, sulla base dell'attività sanitaria effettivamente erogata, fatte salve comunque le disposizioni contenute nei D.A. n. 924 e n. 925 del 14 maggio 2013 e s.m.i. e del D.A. n. 799 del 7 maggio 2015. Le valutazioni ed i controlli di tipo clinico, epidemiologico e di appropriatezza, dovranno essere effettuati correntemente durante l'anno solare ed essere completati entro il 31 marzo del successivo anno;

2) le AA.SS.PP. nelle quali si dovesse profilare il superamento della spesa prefissata di cui al precedente punto 1), dovranno stipulare con i centri privati operanti sul proprio territorio di competenza appositi accordi integrativi, quantificando il fabbisogno aggiuntivo, previa verifica delle eventuali disponibilità di prestazioni erogabili presso i centri pubblici dello stesso territorio;

Ritenuto, in relazione alla maggiore domanda di prestazioni specialistiche, di destinare il 100% delle economie di spesa, discendenti dalla minore produzione di attività eventualmente verificatasi nelle branche della specialistica convenzionata da privato, diverse dalla branche di "Emodialisi" e di "Radioterapia", prioritariamente al riconoscimento delle maggiori prestazioni rilevate, sino alla concorrenza della spesa liquidabile, rispetto alla programmazione dell'anno 2024 per la medesima branca e successivamente alle altre branche; le AA.SS.PP. dovranno, eventualmente, stipulare con i centri privati operanti sul territorio di competenza appositi accordi integrativi, senza che questo influenzi o determini automatismi nella definizione del budget per l'anno successivo;

Ritenuto di destinare, per l'anno 2024, le eventuali economie di spesa, discendenti dalla minore produzione di attività, verificatasi nelle rispettive branche della specialistica convenzionata da privato di "Emodialisi" e di "Radioterapia", prioritariamente alla remunerazione delle maggiori prestazioni delle medesime branche sino alla concorrenza della spesa liquidabile e successivamente in favore delle altre branche della stessa provincia per le quali si è registrata una maggiore domanda di prestazioni; le AA.SS.PP. dovranno, eventualmente, stipulare con i centri privati operanti sul territorio di competenza appositi accordi integrativi, senza che questo influenzi o determini automatismi nella definizione del budget per l'anno successivo;

Considerato, poiché coerente con le linee di programmazione sanitaria regionale, che le strutture e/o gli specialisti privati accreditati, concorrono alla realizzazione del Programma regionale per l'ottimizzazione delle prestazioni sanitarie, in quanto funzionale al processo di miglioramento degli indici di appropriatezza clinica ed organizzativa e di contenimento delle liste di attesa di cui al relativo Piano regionale e che, pertanto, debbano conseguentemente impegnarsi, nell'ambito degli aggregati di spesa stabiliti a livello provinciale e per branca, a garantire il loro inserimento nel sistema unico di prenotazione sia a livello provinciale che regionale attraverso il Sovracup;

Considerato che le strutture e/o gli specialisti privati, nell'ambito del budget loro assegnato, dovranno garantire, altresì, l'attuazione di quanto indicato nel Piano Regionale di gestione delle liste di attesa (PRGLA, nel decreto assessoriale n. 2085/2010, pubblicato nella G.U.R.S. del 27 agosto 2010, n. 38 (regolamento di gestione delle prescrizioni) e nel decreto assessoriale n. 195 del 14 marzo 2022 "Abilitazione dei medici specialisti privati accreditati e contrattualizzati con il SSN alla prescrizione in modalità dematerializzata" pubblicato nella G.U.R.S. del 25 marzo 2022, n. 13;

Considerato che la determinazione degli aggregati di spesa, di cui al presente provvedimento, è atto di natura programmatoria, e che, pertanto, non determina di per sé, comunque, il diritto da parte degli erogatori privati a fornire prestazioni a carico del SSN, fermo restando l'obbligo delle Aziende Sanitarie Provinciali territorialmente competenti di verificare prima della stipula dei contratti, nonché periodicamente e, di norma, con cadenza trimestrale, la sussistenza e la permanenza dei requisiti tecnici, strutturali e normativi necessari affinché ciascuna struttura privata possa erogare prestazioni a carico del Servizio Sanitario Pubblico nell'ambito dei tetti massimi di spesa fissati con il presente decreto;

Preso atto, altresì, che, in base alle disposizioni vigenti, la partecipazione a programmi VEQ organizzati dalle Regioni è obbligatoria per i laboratori di analisi ai fini del mantenimento dell'autorizzazione sanitaria e dell'accreditamento e che, pertanto, la contrattualizzazione e la remunerazione delle prestazioni rese dai laboratori di analisi è subordinata, in particolare, alla conformità ai requisiti di partecipazione ai programmi VEQ regionali previsti dal DPR 14 gennaio 1997, dal DA n. 890 del 17 giugno 2002 e dai DD.AA. n. 3253 del 30 dicembre 2010, n. 1682 del 12 settembre 2013, e DDG 64 del 7 febbraio 2024;

Ritenuto di prevedere la possibilità per gli erogatori privati accreditati e contrattualizzati per più branche, di potere utilizzare la minore produzione di attività che dovesse verificarsi in una delle branche in favore delle altre che compongono il budget complessivo operando meccanismi di riequilibrio, nel limite massimo del 5% e comunque sempre entro i limiti del budget complessivo. Tale facoltà, alle stesse condizioni, è riconosciuta anche agli specialisti e/o strutture specialistiche di oculistica con budget separato per l'intervento di cataratta effettuato in regime ambulatoriale (cod. 13.71). Fermo restando il limite del budget complessivamente assegnato nell'anno 2024, è demandata, all'ASP territorialmente competente, la facoltà di operare il riequilibrio tra le diverse branche del singolo erogatore privato accreditato e contrattualizzato, direttamente in sede di contrattualizzazione, previa verifica da parte dell'Azienda sanitaria della maggiore produzione remunerata verificatasi in una o più di esse nell'anno precedente e della valutazione dell'effettivo maggiore fabbisogno di prestazioni di una branca rispetto ad un'altra branca;

Considerata la necessità, da parte delle AA.SS.PP., di assegnare alle strutture private e contrattualizzate le risorse prioritariamente per l'effettuazione di specifiche prestazioni, in relazione al fabbisogno rilevato a livello aziendale e alla valutazione dei tempi di attesa, richieste dagli assistiti;

Rilevata altresì, la necessità di dovere stabilire i termini per la sottoscrizione degli accordi contrattuali con gli operatori accreditati e contrattualizzati, da parte delle AA.SS.PP., entro 30 giorni dalla data di notifica del presente decreto, in considerazione delle articolate procedure istruttorie necessarie per la definizione del presente decreto, nonché, tenuto conto dei conseguenti adempimenti a carico delle stesse Aziende Sanitarie Provinciali;

Ritenuto di dare mandato ai Legali Rappresentanti delle AA.SS.PP. di assegnare alle singole strutture accreditate e contrattualizzate con il SSR un budget per l'anno 2024 comprensivo delle prestazioni erogate per attività extraregionale, nel rispetto del limite invalicabile dell'aggregato di spesa provinciale determinato con il presente decreto, come segue:

- per le branche di "Nefrologia" e "Radioterapia" ripartire il 100% dell'aggregato di spesa provinciale in proporzione alla produzione remunerata delle prestazioni di "Emodialisi" e della branca di "Radioterapia" nell'anno 2023;

- per le strutture "ex GSA" assegnare e ripartire il 100% dell'aggregato di spesa in rapporto ai rispettivi contratti sottoscritti nell'anno 2023 per l'erogazione delle prestazioni ambulatoriali;

- per le "Prestazioni ambulatoriali" il valore dell'aggregato provinciale per branca sarà distribuito tra le strutture da contrattualizzare secondo la seguente metodologia:

1) calcolare per ogni struttura di specialistica accreditata e contrattualizzata il valore della produzione media del biennio 2022/2023 avendo cura di verificare le seguenti eccezioni:

- per le strutture che non abbiano registrato alcuna produzione nell'anno 2022 per motivi connessi ad adeguamenti strutturali obbligatori, sospensioni di attività per trasferimento ad altra provincia, eventi e cause di forza maggiore, ovvero, per altra condizione debitamente documentata dall'ASP territorialmente competente, deve essere considerata la sola produzione dell'anno 2023;

- per le strutture che abbiano sospeso la loro attività per un periodo limitato nell'arco temporale considerato - biennio 2022/2023 - per motivi connessi ad adeguamenti strutturali obbligatori, sospensioni di attività per trasferimento ad altra provincia, contrattualizzazione nel corso dell'anno di riferimento, eventi e cause di forza maggiore, ovvero, per altra condizione certificata dall'ASP territorialmente competente, dovrà essere considerato quale valore medio di produzione la stima in proiezione all'intero anno;

2) per tutti i soggetti contrattualizzati per i quali, a seguito dell'applicazione delle suddette modalità di calcolo di cui al punto "1", dovesse risultare un valore inferiore ai valori minimi di contrattualizzazione vigenti, dovrà essere assegnato il budget minimo previsto per la branca di riferimento, attingendo alle risorse di cui al 90% dell'aggregato di branca e provincia;

3) ripartire il 90% dell'aggregato di branca e provincia, al netto delle risorse necessarie in applicazione del superiore punto "2", tra le strutture di specialistica accreditata e contrattualizzata, con l'esclusione delle strutture oggetto di applicazione del punto "2", in misura proporzionale al valore della produzione media del biennio 2022/2023;

4) verificare se il budget determinato con l'applicazione del punto "3" dovesse subire una variazione positiva del + 5% rispetto al budget 2023 e procedere, nel caso, all'adeguamento del valore da riconoscere a ciascuna struttura, limitando le variazioni percentuali positive a tale valore soglia;

5) redistribuire le eventuali risorse residuali a seguito dell'applicazione di cui al punto "4" a tutte le strutture mediante applicazione dei criteri di cui ai punti "3" e "4" fino ad esaurimento delle stesse, e comunque con il limite di variazione positiva del + 5% rispetto al budget 2023;

6) individuare per ciascuna struttura le risorse complessive derivanti dall'applicazione dei precedenti punti "2", "3" "4" e "5";

7) assegnare il restante 10% dell'aggregato di branca e provincia tra tutte le strutture, con l'esclusione di quelle che hanno beneficiato dell'adeguamento del budget al valore minimo rispettivamente di euro 50.000,00 per tutte le branche e di euro 100.000,00 unicamente per la branca di "Radiologia", redistribuendo tra queste una quota di risorse da calcolare come di seguito esposto:

a) individuare, per ciascuna struttura, i parametri oggetto di rilevazione per branca, di cui all'allegato "B" che costituisce parte integrante del presente decreto e moltiplicare per il corrispondente punteggio del parametro;

b) calcolare il punteggio complessivo della struttura sommando i punteggi ottenuti dalla struttura per ciascun parametro = PUNTEGGIO STRUTTURA;

c) calcolare il peso della struttura sull'aggregato per branca applicando la formula:

- budget struttura per l'anno 2023/Aggregato di spesa 2023 della relativa branca = PESO STRUTTURA;

d) moltiplicare il PUNTEGGIO STRUTTURA per il PESO STRUTTURA = PUNTEGGIO PESATO STRUTTURA;

e) assegnare il 10% dell'aggregato di branca e provincia alle strutture applicando la seguente formula:

- quota 10% dell'aggregato 2024 di branca e provincia / ∑ punteggio pesato di tutte le strutture x punteggio pesato struttura = QUOTA DA ASSEGNARE ALLA STRUTTURA;

8) riconoscere a ciascuna struttura un budget complessivo determinato dalla somma dei valori individuati in applicazione dei precedenti punti "6" e "7", avendo cura di verificare che la quota di cui al punto "7", incida nell'attribuzione dell'intero budget della struttura per una percentuale non superiore al 20% e procedere, nel caso, all'adeguamento del valore da riconoscere a ciascuna struttura, limitando le variazioni percentuali a tale valore soglia e redistribuire, con gli stessi criteri, le eventuali risorse residuali fino ad esaurimento delle stesse;

Visto l'articolo 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e s.m.i.

Decreta:

Art. 1

Per quanto specificato in premessa, i cui contenuti qui si intendono integralmente richiamati, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 25 della Legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 e del disposto di cui all'articolo 1, comma 233, della Legge 30 dicembre 2023, n. 213, l'aggregato regionale di spesa per l'assistenza specialistica da privato, comprensivo delle prestazioni erogate per attività extraregionale è determinato, per l'anno 2024, in complessivi euro 471.516.298,00 al netto del ticket, come di seguito dettagliato:

  Aggregati 2024
Prestazioni ambulatoriali 302.066.298,00
di cui Fondo perequativo 556.559,00
Prestazioni di Radioterapia 35.000.000,00
Prestazioni di Nefrologia 102.000.000,00
Strutture "ex GSA" 12.900.000,00
Ambulatoriale Enti in GSA 19.550.000,00
TOTALE 471.516.298,00

.

Art. 2

L'aggregato di spesa provinciale e di branca per l'assistenza specialistica da privato relativamente alle "Prestazioni ambulatoriali" per l'anno 2024, pari a complessivi euro 302.066.298,00, comprensivo delle prestazioni erogate per attività extraregionale, al netto del ticket, come dettagliatamente rappresentato nella tabella di cui all'allegato "A" che costituisce parte integrante del presente decreto, è determinato mediante la distribuzione dello stesso riproporzionato alla media della produzione degli anni 2022 e 2023 per branca e per provincia, con la limitazione di variazione in percentuale positiva pari al 5% rispetto all'aggregato di branca e di provincia dell'anno 2023 e di una percentuale negativa pari a -1% rispetto all'aggregato di branca dell'anno 2023.

Art. 3

Nel rispetto dell'aggregato di spesa provinciale, di cui alla tabella rappresentata nell'allegato "A", determinato con il presente decreto, sulla base dei criteri di cui all'articolo 2 e in coerenza con i criteri che hanno presieduto la costruzione dell'aggregato regionale di cui all'articolo 1, i Legali Rappresentanti delle Aziende Sanitarie Provinciali assegnano alle strutture specialistiche accreditate e convenzionate con il SSR un budget, per l'anno 2024, comprensivo delle prestazioni erogate per attività extraregionale e al netto del ticket, come segue:

- per le branche di "Nefrologia" e "Radioterapia" ripartire il 100% dell'aggregato di spesa provinciale in proporzione alla produzione remunerata delle prestazioni di "Emodialisi" e della branca di "Radioterapia" nell'anno 2023;

- per le strutture "ex GSA" assegnare e ripartire il 100% dell'aggregato di spesa in rapporto ai rispettivi contratti sottoscritti nell'anno 2023 per l'erogazione delle prestazioni ambulatoriali;

- per le "Prestazioni ambulatoriali" il valore dell'aggregato provinciale per branca sarà distribuito tra le strutture da contrattualizzare secondo la seguente metodologia:

1) calcolare per ogni struttura di specialistica accreditata e contrattualizzata il valore della produzione media del biennio 2022/2023 avendo cura di verificare le seguenti eccezioni:

- per le strutture che non abbiano registrato alcuna produzione nell'anno 2022 per motivi connessi ad adeguamenti strutturali obbligatori, sospensioni di attività per trasferimento ad altra provincia, eventi e cause di forza maggiore, ovvero, per altra condizione debitamente documentata dall'ASP territorialmente competente, deve essere considerata la sola produzione dell'anno 2023;

- per le strutture che abbiano sospeso la loro attività per un periodo limitato nell'arco temporale considerato - biennio 2022/2023 - per motivi connessi ad adeguamenti strutturali obbligatori, sospensioni di attività per trasferimento ad altra provincia, contrattualizzazione nel corso dell'anno di riferimento, eventi e cause di forza maggiore, ovvero, per altra condizione certificata dall'ASP territorialmente competente, dovrà essere considerato quale valore medio di produzione la stima in proiezione all'intero anno;

2) per tutti i soggetti contrattualizzati per i quali, a seguito dell'applicazione delle suddette modalità di calcolo di cui al punto "1", dovesse risultare un valore inferiore ai valori minimi di contrattualizzazione vigenti, dovrà essere assegnato il budget minimo previsto per la branca di riferimento, attingendo alle risorse di cui al 90% dell'aggregato di branca e provincia;

3) ripartire il 90% dell'aggregato di branca e provincia, al netto delle risorse necessarie in applicazione del superiore punto "2", tra le strutture di specialistica accreditata e contrattualizzata, con l'esclusione delle strutture oggetto di applicazione del punto "2", in misura proporzionale al valore della produzione media del biennio 2022/2023;

4) verificare se il budget determinato con l'applicazione del punto "3" dovesse subire una variazione positiva del + 5% rispetto al budget 2023 e procedere, nel caso, all'adeguamento del valore da riconoscere a ciascuna struttura, limitando le variazioni percentuali positive a tale valore soglia;

5) redistribuire le eventuali risorse residuali a seguito dell'applicazione di cui al punto "4" a tutte le strutture mediante applicazione dei criteri di cui ai punti "3" e "4" fino ad esaurimento delle stesse, e comunque con il limite di variazione positiva del + 5% rispetto al budget 2023;

6) individuare per ciascuna struttura le risorse complessive derivanti dall'applicazione dei precedenti punti "2", "3" "4" e "5";

7) assegnare il restante 10% dell'aggregato di branca e provincia tra tutte le strutture, con l'esclusione di quelle che hanno beneficiato dell'adeguamento del budget al valore minimo rispettivamente di euro 50.000,00 per tutte le branche e di euro 100.000,00 unicamente per la branca di "Radiologia", redistribuendo tra queste una quota di risorse da calcolare come di seguito esposto:

a) individuare, per ciascuna struttura, i parametri oggetto di rilevazione per branca, di cui all'allegato "B" che costituisce parte integrante del presente decreto e moltiplicare per il corrispondente punteggio del parametro;

b) calcolare il punteggio complessivo della struttura sommando i punteggi ottenuti dalla struttura per ciascun parametro = PUNTEGGIO STRUTTURA;

c) calcolare il peso della struttura sull'aggregato per branca applicando la formula:

- budget struttura per l'anno 2023/Aggregato di spesa 2023 della relativa branca = PESO STRUTTURA;

d) moltiplicare il PUNTEGGIO STRUTTURA per il PESO STRUTTURA = PUNTEGGIO PESATO STRUTTURA;

e) assegnare il 10% dell'aggregato di branca e provincia alle strutture applicando la seguente formula:

- quota 10% dell'aggregato 2024 di branca e provincia / ∑ punteggio pesato di tutte le strutture x punteggio pesato struttura = QUOTA DA ASSEGNARE ALLA STRUTTURA;

8) riconoscere a ciascuna struttura un budget complessivo determinato dalla somma dei valori individuati in applicazione dei precedenti punti "6" e "7", avendo cura di verificare che la quota di cui al punto "7", incida nell'attribuzione dell'intero budget della struttura per una percentuale non superiore al 20% e procedere, nel caso, all'adeguamento del valore da riconoscere a ciascuna struttura, limitando le variazioni percentuali a tale valore soglia e redistribuire, con gli stessi criteri, le eventuali risorse residuali fino ad esaurimento delle stesse.

Art. 4

E' disposto, prudenzialmente, per l'anno 2024, un accantonamento pari a complessivi euro 556.559,00, di cui alla voce "Fondo perequativo" per la totalità delle branche ad eccezione di "Radioterapia" e "Nefrologia", delle "Strutture ex GSA" e "Ambulatoriali Enti in GSA". Alla eventuale ripartizione e assegnazione delle somme accantonate, si provvederà con successivo decreto assessoriale, previa verifica dei requisiti formali e sostanziali delle specifiche richieste, che le Aziende Sanitarie Provinciali trasmetteranno, a seguito di formale richiesta da parte di questo Dipartimento.

Il "Fondo perequativo" è destinato alle seguenti finalità:

1) per eventuali ulteriori fabbisogni assistenziali, inclusa la necessità di contrattualizzazione nuovi soggetti (nuovi ingressi);

2) all'attuazione di sentenze esecutive e risoluzione di contenziosi in atto;

3) all'implementazione nelle aree geograficamente disagiate delle prestazioni specialistiche, ove ritenute carenti, determinate sulla base dei fabbisogni assistenziali valutati dalle AA.SS.PP.

Art. 5

La partecipazione a programmi VEQ organizzati dalle Regioni è obbligatoria per i laboratori di analisi ai fini del mantenimento dell'autorizzazione sanitaria e dell'accreditamento e che, pertanto, la contrattualizzazione e la remunerazione delle prestazioni rese dai laboratori di analisi è subordinata, in particolare, alla conformità ai requisiti di partecipazione ai programmi VEQ regionali previsti dal DPR 14 gennaio 1997, dal DA n. 890 del 17 giugno 2002 e dai DD.AA. n. 3253 del 30 dicembre 2010 e n. 1682 del 12 settembre 2013.

Art. 6

Gli aggregati provinciali per ciascuna tipologia di prestazioni sono comprensivi anche del costo dei contributi previdenziali, ove previsti per legge.

Art. 7

Al fine di assicurare le prestazioni indispensabili per i pazienti affetti da neoplasie, gli aggregati e i conseguenti budget assegnati a ciascuna struttura specialistica dovranno prioritariamente assicurare l'erogazione di tutte le prestazioni contrassegnate con codice "048" correlate alla patologia oncologica accertata. La violazione di detta disposizione sarà assunto come "comportamento di non leale collaborazione".

Art. 8

Con riferimento alle prestazioni di specialistica ambulatoriale afferenti alle prestazioni di "Emodialisi" (facenti parte della branca di Nefrologia) ed a quelle della branca di "Radioterapia" (branca 24), si dispone che:

1) gli eventuali superamenti dei tetti di spesa assegnati per l'anno 2024 saranno remunerati a consuntivo sulla base dell'attività sanitaria effettivamente erogata, fatte salve comunque le disposizioni contenute nei DD.AA. n. 924 e n. 925 del 14 maggio 2013 e del D.A. n. 799 del 7 maggio 2015. Le valutazioni ed i controlli di tipo clinico, epidemiologico e di appropriatezza, dovranno essere effettuati correntemente durante l'anno solare ed essere completati entro il 31 marzo del successivo anno;

2) le AA.SS.PP. nelle quali si dovesse profilare il superamento della spesa prefissata di cui al precedente punto 1), dovranno stipulare con i centri privati operanti sul proprio territorio di competenza appositi accordi integrativi, quantificando il fabbisogno aggiuntivo, previa verifica delle eventuali disponibilità di prestazioni erogabili presso i centri pubblici dello stesso territorio.

Art. 9

In relazione alla maggiore domanda di prestazioni specialistiche, i Legali Rappresentanti delle AA.SS.PP. devono destinare:

1) il 100% delle economie di spesa discendenti dalla minore produzione di attività eventualmente verificatasi nelle branche della specialistica convenzionata da privato, diverse dalle prestazioni di "Emodialisi" e dalla branca di "Radioterapia", prioritariamente al riconoscimento della maggiore produzione rilevata, rispetto alla programmazione dell'anno 2024 per la medesima branca e successivamente per le altre branche.

2) le eventuali economie di spesa, discendenti dalla minore produzione di attività, verificatasi nelle rispettive branche della specialistica convenzionata da privato di "Emodialisi" e di "Radioterapia", prioritariamente alla remunerazione delle maggiori prestazioni delle medesime branche e successivamente in favore delle altre branche della stessa provincia per le quali si è registrata una maggiore domanda di prestazioni; le AA.SS.PP. dovranno, eventualmente, stipulare con i centri privati operanti sul territorio di competenza appositi accordi integrativi, senza che questo influenzi o determini automatismi nella definizione del budget per l'anno successivo.

Per tutto quanto previsto ai precedenti commi, le AA.SS.PP. dovranno stipulare con i centri privati operanti sul territorio di competenza appositi accordi integrativi, senza che questo influenzi o determini automatismi nella definizione del budget per l'anno successivo.

Art. 10

Le prestazioni di specialistica ambulatoriale di "Emodialisi" erogate in favore dei cittadini di altre Regioni (mobilità attiva extra-regionale) sono considerate al di fuori del budget assegnato alle singole strutture. Le prestazioni erogate sulla base dei relativi piani terapeutici a cittadini non residenti e dimoranti temporaneamente in Sicilia non concorrono alla formazione del tetto, così come previsto anche dal comma 1, dell'articolo 3 del D.A. n. 925/2013. Le AA.SS.PP. dovranno chiedere alle strutture specialistiche di produrre separate fatture comprovanti le prestazioni erogate in favore dei cittadini di altre Regioni. La mancata separata evidenza della contabilizzazione comporterà automaticamente il mancato riconoscimento delle prestazioni. Le prestazioni di "Emodialisi", rientranti nella branca di "Nefrologia", saranno valorizzate nella misura del 100% della tariffa vigente nella Regione Siciliana, per effetto di quanto disposto dall'articolo 25 della L.R. n. 5/2009, comma 1, lett. f) e s.m.i. ed in conformità alle osservazioni in merito da parte del Ministero della Salute.

Art. 11

Per le prestazioni sanitarie di cui al presente decreto, erogate in favore dei cittadini di altre Regioni (mobilità attiva extra-regionale), le strutture specialistiche sono tenute ad emettere separate fatture comprovanti le prestazioni specialistiche erogate in favore dei cittadini di altre Regioni, valorizzate nella misura del 100% delle tariffe vigenti nel territorio regionale siciliano ai sensi di quanto disposto dall'articolo 25 della L.R. n. 5/2009, comma 1, lett. f) e s.m.i. ed in conformità alle osservazioni in merito da parte del Ministero della Salute.

La mancata separata evidenza della contabilizzazione fiscale comporterà automaticamente il mancato riconoscimento delle suddette prestazioni.

Art. 12

Gli aggregati di spesa per l'anno 2024 sono suddivisi per provincia e per branca, come indicato nella tabella di cui all'allegato "A", che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

E' prevista per l'anno 2024 la possibilità per gli erogatori privati accreditati e contrattualizzati per più branche, di utilizzare la minore produzione di attività che dovesse verificarsi in una delle branche in favore delle altre che compongono il budget complessivo operando meccanismi di riequilibrio, nel limite massimo del 5% e comunque sempre entro i limiti del budget complessivo. Tale facoltà, alle stesse condizioni, è riconosciuta anche agli specialisti e/o strutture specialistiche di oculistica con budget separato per l'intervento di cataratta effettuato in regime ambulatoriale (cod. 13.71). Fermo restando il limite del budget complessivamente assegnato nell'anno 2024 è demandata, all'ASP territorialmente competente, la facoltà di operare il riequilibrio tra le diverse branche del singolo erogatore privato accreditato e contrattualizzato, direttamente in sede di contrattualizzazione, previa verifica da parte dell'Azienda sanitaria della maggiore produzione remunerata verificatasi in una o più di esse nell'anno precedente e della valutazione dell'effettivo maggiore fabbisogno di prestazioni di una branca rispetto ad un'altra branca.

I contratti da stipulare devono individuare il volume delle prestazioni erogabili con analitica previsione delle quantità negoziate per singola prestazione ambulatoriale.

Art. 13

Le strutture e/o gli specialisti privati accreditati concorrendo alla realizzazione del Programma regionale per l'ottimizzazione delle prestazioni ambulatoriali, in quanto funzionali nel processo di miglioramento degli indici di appropriatezza clinica ed organizzativa e di contenimento delle liste di attesa di cui al relativo Piano regionale, sono tenute, nell'ambito degli aggregati di spesa stabiliti a livello provinciale e per branca, a garantire il loro inserimento nel sistema unico di prenotazione sia a livello provinciale che regionale, ivi compresa la necessità di ciascuna azienda di esporre le agende relative alle prestazioni nel SovraCup regionale in fase di graduale operatività.

Le strutture private, nell'ambito del budget loro assegnato, sono tenute a garantire l'attuazione di quanto indicato nel decreto assessoriale n. 2085/2010, pubblicato nella GURS del 27 agosto 2010, n. 38 (regolamento di gestione delle prescrizioni) che disciplina le prescrizioni per livello di priorità clinica.

Le strutture e/o gli specialisti privati accreditati e contrattualizzati concorrono al percorso di governo delle liste di attesa aziendali mediante le seguenti modalità operative:

- Gli specialisti ambulatoriali accreditati entrano a pieno diritto nei CUP aziendali delle AA.SS.PP. prenotando sulle proprie agende dai propri ambulatori, attraverso le apposite credenziali di accesso, le prestazioni richieste secondo i codici delle priorità previste;

- In esecuzione delle disposizioni di cui alla deliberazione di Giunta di Governo n. 317/2023 così come integrato dalle circolari prot. n. 44702 del 11 agosto 2023, prot. 48952 del 15/09/2023, prot. n. 50376 del 25/09/2023, prot. 4822 del 29/01/2024 gli operatori privati accreditati devono esporre le agende di prenotazione verso gli applicativi di prenotazione delle ASP e verso la piattaforma regionale Sovracup garantendo la completa visibilità dell'offerta sanitaria programmabile per la gestione del primo accesso;

- Gli operatori privati concorreranno al puntuale adempimento dei contenuti di cui alle direttive assessoriali e in particolare alla circolare prot. n. 21111 del 03 maggio 2024 volte all'implementazione del sistema di monitoraggio integrato ai fini della puntuale rilevazione dell'offerta sanitaria e al governo delle liste di attesa.

Art. 14

Le Aziende Sanitarie Provinciali di competenza territoriale negozieranno le prestazioni con gli erogatori privati accreditati ubicati sul proprio territorio e sottoscriveranno con i medesimi il contratto per l'annualità 2024 sulla base dello schema di contratto di cui all'allegato "C" che costituisce parte integrante del presente decreto e che le stesse, comunque, possono modificare secondo le proprie esigenze aziendali. Nel contratto dovranno essere indicate le prestazioni negoziate, sulla base del fabbisogno della popolazione residente valutato dall'azienda - con particolare riguardo alle liste di attesa -e delle potenzialità della struttura, specificando le risorse ad esse destinate.

Contestualmente alla sottoscrizione del contratto, i Legali Rappresentanti delle AA.SS.PP. avranno cura di consegnare alle strutture una scheda che riporti, tenuto conto della rete dell'offerta pubblica e privata della provincia, le motivazioni tecniche sottostanti alla determinazione del livello quali-quantitativo delle prestazioni richieste alla singola struttura in funzione dei fabbisogni. Per le strutture e/o gli specialisti privati accreditati che per qualunque motivo non sottoscrivano il contratto di cui all'allegato "C", ivi compreso il caso in cui non intendano sottoscriverlo a seguito di formale diniego opposto dall'ASP alla richiesta di apporre eventuali riserve alla proposta contrattuale, così come formulata dall'ASP competente, fatto salvo il diritto ad adire l'Autorità giudiziaria e nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 7 e ss. della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., cessa la remunerazione delle prestazioni sanitarie a carico del servizio sanitario regionale e si applica la sospensione dell'accreditamento istituzionale, fino alla rimozione della condizione sospensiva, ai sensi dell'art. 8 quinquies, comma 2 quinquies del D.Lgs. 502/1992 (introdotto dal comma 1 quinquies dell'art. 79 del D.L. 112/2008, convertito nella legge n. 133/2008).

In tale ultimo caso, a conclusione delle attività negoziali le AA.SS.PP. informeranno l'Assessorato Regionale della Salute e accantoneranno, a valere sul corrispondente aggregato, le somme relative al budget da attribuire alla struttura e/o allo specialista ricorrente, fino alla definizione dell'eventuale contenzioso.

Art. 15

Le Aziende Sanitarie Provinciali territorialmente competenti dovranno procedere all'applicazione di specifici meccanismi di compensazione e al conseguente trasferimento, tra gli ambiti provinciali, alle rispettive Aziende coinvolte, delle risorse idonee a garantire la copertura dei budget delle strutture e/o dei punti di accesso laboratoristici di cui alle comunicazioni di passaggio trasmesse a questa Amministrazione dalle stesse e avranno cura di provvedere alla trasmissione, a questo Dipartimento, delle relative determinazioni.

Art. 16

In considerazione delle articolate procedure istruttorie necessarie per la definizione del presente decreto, nonché tenuto conto dei conseguenti adempimenti a carico delle AA.SS.PP., il termine entro il quale i Legali Rappresentanti delle Aziende Sanitarie Provinciali dovranno espletare le attività negoziali con i soggetti erogatori, o con le OO.SS. da essi delegate, è stabilito entro 30 giorni dalla data di notifica del presente decreto, nel rispetto degli obiettivi assegnati.

Si fa obbligo ai Legali Rappresentanti di inviare, nei 15 giorni successivi, in formato elettronico, i contratti sottoscritti con gli erogatori nel rispetto degli aggregati di cui ai precedenti articoli, nonché i prospetti riassuntivi dei dati contrattuali secondo le indicazioni dell'Assessorato regionale della Salute.

Art. 17

Gli oneri discendenti dal presente decreto trovano copertura nell'ambito delle risorse del fondo sanitario regionale assegnate annualmente per quota capitaria alle AA.SS.PP. dalla Regione Siciliana.

Art. 18

Con successivo decreto assessoriale si provvederà alla determinazione delle modalità di riparto e all'assegnazione alle AA.SS.PP. delle risorse previste per le finalità di cui al governo delle liste di attesa e graduale recupero delle prestazioni non erogate a decorrere dal 1° gennaio 2023 con rientro dei tempi all'interno dei limiti massimi previsti per le specifiche classi (U,B,D,P) per la remunerazione delle 69 prestazioni critiche previste nel PNGLA 2019-2021 e per le eventuali altre prestazioni che le Aziende Sanitarie Provinciali individueranno come critiche a seguito di valutazione della propria offerta sanitaria territoriale, tenuto conto dei dati rilevati, a tal fine, nei Flussi M trasmessi all'Area Interdipartimentale 3 "Statistica - Sistemi Informatici - Monitoraggi" dell'Assessorato della Salute, relativi alle prestazioni di specialistica ambulatoriale da privato, che saranno erogate dagli operatori sanitari privati afferenti l'area della specialistica ambulatoriale in quantità superiori ai livelli delle prestazioni che saranno negoziate nell'ambito dei budget di struttura anno 2024.

Inoltre, secondo gli indirizzi regionali e i conseguenti piani aziendali, al fine di garantire un equilibrato soddisfacimento di salute riferita alle differenti branche di prestazioni, il riconoscimento delle suddette prestazioni erogate dalle strutture sanitarie private accreditate e contrattualizzate con il SSN, avverrà in relazione al fabbisogno rilevato, alla relativa domanda di salute espressa e tenuto conto del criterio della flessibilità in relazione alle risorse effettivamente disponibili.

Art. 19

Le disposizioni e gli aggregati di spesa contenuti nel presente decreto potranno subire variazioni per effetto di eventuali modifiche nei fabbisogni assistenziali.

Art. 20

Il presente decreto sarà notificato alle Aziende Sanitarie Provinciali e, da queste, a tutti i centri privati accreditati che erogano prestazioni di specialistica ambulatoriale per conto del Servizio Sanitario Regionale.

Il presente provvedimento, unitamente agli allegati che costituiscono parte integrante dello stesso, è trasmesso alla G.U.R.S. per la relativa pubblicazione e, successivamente, al Responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale, a fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on line.

Palermo, 11 giugno 2024.

VOLO

(1)

Con Avviso di Rettifica pubblicato nella G.U.R.S. 12 luglio 2024, n. 32, al rigo afferente alle "Strutture ex GSA" gli importi destinati alle rispettive AA.SS.PP. di Catania, Enna e Palermo devono correttamente leggersi come segue:

  ASP Catania ASP Enna ASP Palermo TOTALE
Strutture ex GSA 5.900.000,00 2.000.000,00 5.000.000,00 12.900.000,00

.