
LEGGE REGIONALE 29 dicembre 1980, n. 145
G.U.R.S. 30 dicembre 1980, n. 58
Norme sull'organizzazione amministrativa e sul riassetto dello stato giuridico ed economico del personale dell'Amministrazione regionale.
TESTO COORDINATO (alla L.R. 13/2022 e con annotazioni alla data 3 maggio 2001)
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
Conferenza regionale delle pubbliche amministrazioni
Al fine di realizzare la verifica ed il confronto sull'esercizio delle funzioni amministrative e sui risultati conseguiti da parte dell'Amministrazione regionale, delle amministrazioni e degli enti pubblici e degli enti locali operanti in Sicilia, ed agevolare il coordinamento dei rispettivi interventi, il Presidente della Regione indice ogni biennio una conferenza regionale delle pubbliche amministrazioni.
Studi per il servizio informativo regionale ed il centro di elaborazione dati
E' istituito il servizio informativo regionale.
Il servizio informativo regionale provvederà alla conservazione, elaborazione e trattamento dei dati per il riordino e la gestione razionale delle attività della Regione, degli enti regionali e degli organismi da essa dipendenti, nonchè per la razionalizzazione delle procedure amministrative e per la gestione del personale e dei dati contabili-finanziari.
Il servizio informativo regionale altresì, anche ai fini della costituzione della banca di dati regionali a servizio di tutte le pubbliche amministrazioni della Sicilia, provvederà all'archiviazione ed elaborazione, mediante apposito centro elettronico, dei dati demografici, economici e finanziari, amministrativi e di ogni altro dato di generale rilevanza sociale, connesso alle attività della Regione.
Ai fini della redazione di un progetto di base per l'istituzione ed il funzionamento del suddetto servizio e del correlativo centro di elaborazione dei dati è nominata, con decreto del Presidente della Regione una commissione di studio composta da cinque esperti nella materia, di cui almeno tre docenti universitari.
La commissione completerà i propri lavori entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
Ai componenti della commissione, oltre all'eventuale trattamento di missione commisurato a quello previsto per i direttori regionali, compete, per ogni seduta, un compenso fissato con decreto del Presidente della Regione.
Sono abrogate le disposizioni di cui agli articoli 28 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 83 e 13 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 85.
Formazione professionale del personale
Al fine di promuovere la formazione ed il perfezionamento professionale del personale, l'Amministrazione regionale organizza annualmente corsi di formazione, specializzazione settoriale, qualificazione e aggiornamento.
Per lo svolgimento dei predetti corsi l'Amministrazione regionale potrà avvalersi, in base ad apposite convenzioni, del Centro di formazione e studi per il Mezzogiorno-Formez, delle Università siciliane nonchè dell'ISIDA, dell'ISAS e dell'ISVI.
Le convenzioni di cui al comma precedente sono approvate con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale.
Gli indirizzi, i temi ed i programmi dei corsi di cui al presente articolo sono fissati, previo parere delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative, sentita la competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.
Criteri organizzativi
Ogni triennio, anche di seguito agli adempimenti previsti dall'art. 1 della legge regionale 17 ottobre 1977, n. 87, il Governo della Regione, al fine di determinare i relativi criteri, definirà, a seguito di contrattazione con i rappresentanti delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative, le questioni relative all'organizzazione del lavoro, alla gestione, utilizzazione e mobilità del personale, all'articolazione dell'orario di lavoro ordinario e straordinario, alla formazione professionale.
Il Governo regionale definirà, inoltre, sentite le predette organizzazioni sindacali, i criteri relativi al numero e alle competenze dei gruppi di lavoro per ciascun ramo di amministrazione.
Consigli di direzione (1)
Il numero dei dipendenti dell'Amministrazione regionale componenti il consiglio di direzione, di cui al secondo comma dell'art. 2 della legge regionale 23 marzo 1971, n. 7, è stabilito in otto, di cui metà eletti, con voto limitato, da tutto il personale del relativo ramo di amministrazione e metà nominati dal capo dell'amministrazione, assicurando la presenza di almeno un dipendente per ogni direzione o ufficio equiparato.
Con decreto del Presidente della Regione, sentita la Commissione per l'attuazione della riforma dell'Amministrazione regionale, saranno fissate le norme per l'elezione dei componenti di cui al comma precedente.
I consigli di direzione presso i rami dell'amministrazione regionale sono stati eliminati con l'art. 56, comma 15, della L.R. 6/2001, che ha abrogato l'art. 2 della L.R. 7/71, che li aveva istituiti.
In attesa di una più organica disciplina dei ruoli del personale dell'Amministrazione regionale, delle qualifiche e dei relativi profili professionali, della funzione dirigenziale, dell'accesso alle qualifiche e della mobilità del personale, si applicano le norme di cui agli articoli seguenti.
Qualifiche
L'art. 10 della legge regionale 23 marzo 1971, n. 7, e successive modifiche, è sostituito dal seguente:
"Qualifiche - Il personale del ruolo amministrativo dell'Amministrazione regionale è distinto nelle seguenti qualifiche:
- direttore regionale;
- dirigente;
- assistente;
- stenodattilografo, operatore-archivista, dattilografo;
- agente tecnico, commesso, operaio".
Dotazioni organiche
In attesa del completamento del decentramento e della riforma dell'Amministrazione della Regione la tabella B annessa alla legge regionale 23 marzo 1971, n. 7, e successive modifiche, è sostituita dalla seguente:
"Tabella B
RUOLO DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO DELLA REGIONE Qualifica Unità Direttore regionale ........................................... 26 Dirigente ..................................................... 450 Assistente .................................................... 1.000 Stenodattilografo ............................................. 50 Operatore-archivista .......................................... 900 Dattilografo .................................................. 400 Agente tecnico ................................................ 250 Commesso ...................................................... 400 Operaio ....................................................... 50 Totale .......... 3.526"
Corpo regionale delle miniere
La tabella L annessa alla legge regionale 23 marzo 1971, n. 7, e successive modifiche, è sostituita con la seguente:
"Tabella L
CORPO REGIONALE DELLE MINIERE Qualifica Unità Dirigente tecnico ingegnere ................................... 16 Dirigente tecnico geologo ..................................... 2 Dirigente tecnico geofisico ................................... 1 Assistente tecnico ............................................ 28 Agente tecnico specialista di laboratorio ..................... 2 Totale .......... 49"
Il personale inquadrato in qualifiche del Corpo regionale delle miniere non più risultanti nella tabella di cui al presente articolo è trasferito nel ruolo del personale amministrativo della Regione conservando lo stato giuridico ed economico in godimento.
Dotazione delle qualifiche tecniche
Le dotazioni complessive dei posti dei dirigenti tecnici ed equiparati e degli assistenti tecnici ed equiparati dei ruoli tecnici risultanti dalle tabelle annesse alle leggi regionali 23 marzo 1971, n. 7, e successive modifiche, 29 dicembre 1975, n. 88, 1° agosto 1977, n. 73 e 4 agosto 1980, n. 78, sono fissate, rispettivamente, in 600 ed in 900 unità.
Ferme restando le previsioni complessive di cui al comma precedente, le dotazioni numeriche dei rispettivi ruoli, possono essere rideterminate ogni biennio, con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, tenuto conto delle esigenze dei servizi dell'Amministrazione espresse dai relativi consigli di direzione e del personale in servizio.
In sede di prima applicazione della presente legge, sarà provveduto nei modi previsti dal comma precedente all'attribuzione ai diversi ruoli tecnici dei nuovi posti istituiti ai sensi del presente articolo.
Attribuzioni del direttore regionale
L'art. 12 della legge regionale 23 marzo 1971, n. 7, e successive modifiche, è sostituito con il seguente:
"Attribuzioni del direttore regionale. - Il direttore regionale esercita le funzioni demandategli dalle leggi e dai regolamenti; provvede sulle materie a lui delegate dal capo dell'Amministrazione e lo coadiuva nello svolgimento dell'attività amministrativa; propone al capo dell'Amministrazione i provvedimenti di carattere generale nelle materie di competenza dell'Amministrazione; coordina l'attività dei gruppi di lavoro; partecipa a commissioni, comitati e collegi.
In particolare, nell'ambito delle competenze della direzione cui è preposto, il direttore regionale predispone gli elementi per la formazione del progetto di bilancio e cura l'elaborazione delle proposte di variazione in corso di esercizio; propone l'assegnazione ai gruppi di lavoro dei dirigenti e dispone i movimenti del restante personale, ferme restando le competenze in materia del consiglio di direzione; provvede, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine ed informandone preventivamente il capo dell'Amministrazione agli atti obbligatori di competenza degli organi inferiori qualora siano stati da questi indebitamente omessi o ritardati e non sia all'uopo previsto dalla legge l'intervento di altri organi amministrativi; vista le richieste di parere agli organi consultivi da sottoporre al capo dell'Amministrazione.
Il direttore regionale, inoltre, può essere delegato, rispettivamente dal Presidente della Regione, dall'Assessore regionale alla Presidenza - anche per gli affari allo stesso delegati - e dai competenti Assessori regionali, a:
a) approvare, in attuazione dei programmi stabiliti dal capo dell'Amministrazione, i progetti per lavori, forniture e prestazioni fino all'importo di 200 milioni di lire, ridotto alla metà quando all'esecuzione si intenda provvedere in economia, a trattativa privata o col sistema della concessione, nonchè, ove occorra, a provvedere all'approvazione dei contratti e alla concessione dei lavori;
b) concludere ed approvare le transazioni relative a lavori, forniture e servizi, quando ciò che si chiede di promettere, di abbandonare o di pagare non superi 100 milioni di lire, concorrendo a formare tale somma le transazioni che fossero precedentemente intervenute sullo stesso oggetto o per l'esecuzione dello stesso contratto;
c) provvedere a tutte le operazioni successive all'approvazione del progetto e del contratto per opere, forniture e servizi, compresa la nomina dei collaudatori, la liquidazione ed il pagamento del saldo e, ove occorra, la formazione e l'approvazione di atti integrativi, aggiuntivi e sostitutivi dei contratti, sempre entro i limiti di competenza stabiliti nelle precedenti lettere;
d) adottare le concessioni di contributi, sussidi, concorsi e sovvenzioni previste dalla legge, a carico del bilancio della Regione, a favore di enti e persone, fino all'importo di lire 10 milioni, emanando i conseguenti provvedimenti finali;
e) adottare i provvedimenti di concessione, autorizzazione, licenza ed analoghi, salvo quelli espressamente riservati al capo dell'Amministrazione da specifiche norme, e salva in ogni caso la facoltà del capo dell'Amministrazione di avocare i singoli affari;
f) provvedere agli atti vincolati di competenza dell'Amministrazione che comportino impegni di spesa non superiore a 500 milioni di lire.
Il direttore regionale preposto alla Segreteria generale assume la denominazione di Segretario generale della Presidenza della Regione e, oltre ai compiti indicati nei precedenti commi, cura il coordinamento delle questioni attinenti a problemi di carattere generale dell'attività amministrativa regionale, in attuazione di deliberazioni adottate al riguardo dalla Giunta regionale e con proposte di iniziative al Presidente della Regione".
Attribuzioni del dirigente
L'art. 13 della legge regionale 23 marzo 1971, n. 7, e successive modifiche, è sostituito con il seguente:
"Attribuzioni del dirigente. - Il dirigente esercita funzioni di direzione, di impulso, di istruzione ed, eventualmente, di ispezione. Adotta i provvedimenti sugli affari attribuitigli dalle leggi o dai regolamenti e da delega del capo dell'Amministrazione o del direttore regionale; propone al capo dell'Amministrazione i singoli provvedimenti finali negli affari di competenza del gruppo; partecipa a commissioni, comitati e collegi.
Il dirigente cui è conferita la funzione di dirigere il gruppo di lavoro, ferme restando le attribuzioni di cui al comma precedente, coordina gli affari attribuiti al gruppo normalmente mediante conferenze con gli altri dirigenti ed assistenti, e ne riferisce periodicamente al direttore regionale; vigila sul corretto adempimento degli obblighi di servizio da parte degli operatori del gruppo; sottopone in ogni caso al capo dell'Amministrazione o al direttore regionale i provvedimenti finali relativi agli affari assegnati al gruppo formulando osservazioni sugli schemi proposti dagli altri dirigenti.
Ove ricorrano esigenze di funzionalità dell'azione amministrativa il dirigente del gruppo può proporre con richiesta motivata l'avocazione dell'affare al direttore regionale, il quale può affidare la predisposizione e/o la proposta del provvedimento finale ad altro operatore, informando contemporaneamente il gruppo organizzazione e metodo.
Dei casi di avocazione e della relativa motivazione è data comunicazione nelle relazioni di gruppo di cui al primo comma del precedente art. 9".
Attribuzioni dello stenodattilografo, dell'operatore-archivista, del dattilografo
L'art. 15 della legge regionale 23 marzo 1971, n. 7 e successive modifiche, è sostituito con il seguente:
"Attribuzioni dello stenodattilografo, dell'operatore-archivista e del dattilografo. - Lo stenodattilografo oltre alle mansioni previste per il dattilografo, disimpegna mansioni di stenografia a mano e a macchina provvedendo alla conseguente riproduzione dattilografica dei testi.
L'operatore-archivista disimpegna mansioni di archivio, di protocollo e di registrazione di atti, anche mediante l'impiego di macchine, e coadiuva nei compiti di istruzione contabile, tecnica ed amministrativa non attribuiti agli assistenti.
Il dattilografo disimpegna mansioni di copiatura a macchina e gli adempimenti direttamente connessi".
Mansioni degli agenti tecnici
Gli agenti tecnici sono addetti alla conduzione degli autoveicoli dell'Amministrazione regionale ed allo svolgimento delle mansioni di operatori telefonici, radiotelegrafisti, elettricisti, addetti agli impianti di condizionamento e ad altri compiti tecnici inerenti ai servizi dell'Amministrazione. (1)
La determinazione dei posti degli agenti tecnici per le diverse mansioni e le rispettive dotazioni numeriche sono fissate ogni biennio con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, tenuto conto delle esigenze dei servizi dell'Amministrazione espresse dai relativi consigli e del personale in servizio.
Per effetto dell'art. 71 della L.R. 16/96 le disposizioni di cui al comma annotato sono estese agli agenti tecnici forestali.
Accesso alle qualifiche di stenodattilografo, di operatore-archivista e di dattilografo
L'art. 22 della legge regionale 23 marzo 1971, n. 7, e successive modifiche, è sostituito dal seguente:
"Concorso per le qualifiche di stenodattilografo, di operatore-archivista e di dattilografo. - Alle qualifiche di stenodattilografo, di operatore-archivista e di dattilografo si accede mediante pubblici concorsi per esami ai quali sono ammessi i cittadini italiani in possesso del diploma di istruzione media di primo grado.
Per accedere alle prove previste dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, per i concorsi per le qualifiche di stenodattilografo e di dattilografo, gli aspiranti debbono superare, rispettivamente, una prova preliminare di stenografia, consistente nella trascrizione sotto dettatura di un brano alla velocità di 80 parole al minuto e nella relativa dattiloscrittura, e una prova preliminare di dattilografia consistente nella corretta copiatura di un brano alla velocità di 200 battute al minuto".
Idoneità a svolgere mansioni di stenodattilografo e di dattilografo
(modificato dall'art. 2 della L.R. 110/84)
---------------------- (comma soppresso) (1)
Lo stenodattilografo o il dattilografo che, nel corso del servizio, risulti non più idoneo, per infermità, all'espletamento delle mansioni relative alla qualifica posseduta, ove non sia possibile utilizzarlo, su domanda, in altri compiti attinenti alle qualifiche inferiori, è dispensato dal servizio conseguendo il diritto a pensione secondo le disposizioni vigenti.
Al dipendente collocato in qualifica inferiore ai sensi del comma precedente sono attribuiti, nel corrispondente livello, la classe e gli aumenti periodici secondo il maturato economico e il maturato in itinere di cui al successivo art. 29 conseguendo le ulteriori posizioni secondo lo sviluppo proprio del livello.
Comma soppresso dall'art. 2 della L.R. 110/84.
Accesso alle qualifiche di agente tecnico e di commesso
L'art. 23 della legge regionale 23 marzo 1971, n. 7, e successive modifiche, è sostituito dal seguente:
"Concorso per la qualifica di agente tecnico e di commesso. - Alla qualifica di agente tecnico si accede mediante pubblico concorso per titoli o per esami, o per titoli ed esami, al quale sono ammessi i cittadini italiani che siano in possesso della licenza di scuola elementare ed abbiano assolto all'obbligo scolastico e, per la specializzazione di addetto alla conduzione di autoveicoli, che siano altresì, in possesso della patente di guida non inferiore al grado D.
L'esame consiste in un componimento di italiano ed in una prova pratica volta ad accertare l'idoneità tecnica necessaria per l'assolvimento delle mansioni connesse, rispettivamente, alla conduzione degli autoveicoli o all'esercizio o manutenzione degli impianti e delle macchine.
La nomina in prova per la specializzazione di addetto alla conduzione di autoveicoli è subordinata all'esito favorevole di un esame psicotecnico.
Alla qualifica di commesso si accede mediante pubblico concorso per titoli ed esami, al quale sono ammessi i cittadini italiani che siano in possesso della licenza di scuola elementare ed abbiano assolto all'obbligo scolastico".
Mobilità verticale (1)
Ai concorsi per l'accesso alle singole qualifiche sono ammessi a partecipare i dipendenti in possesso della qualifica immediatamente inferiore, con anzianità nella stessa di almeno tre anni ed in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso alla qualifica ricoperta.
A favore del personale di cui al comma precedente nonchè al personale dell'Amministrazione regionale in possesso del titolo di studio e dell'eventuale abilitazione professionale richiesti, è riservato il quindici per cento dei posti messi a concorso con arrotondamento all'unità intera se la percentuale dia luogo ad una frazione superiore allo 0,50 per cento.
Le norme di cui al primo comma non si applicano per l'accesso alle qualifiche tecniche.
Ai fini dell'art. 6 della L.R. 8/99 la riserva per il personale interno di cui all'articolo annotato, per effetto dell'art. 7, comma 2, della stessa L.R. 8/99, è applicata nella misura del 5 per cento.
Commissioni esaminatrici e prove di esame
Salvo quanto altro previsto dalla normativa vigente le commissioni esaminatrici dei concorsi per esami, ovvero per titoli ed esami, sono integrate, qualora i candidati che abbiano sostenuto le prove scritte superino le 200 unità, di un numero di componenti tale che permetta, unico restando il presidente, la suddivisione in sottocommissioni, anche su base provinciale, costituite ciascuna di un numero di componenti pari a quello delle commissioni originarie e di un segretario aggiunto. A ciascuna delle sottocommissioni non può essere assegnato un numero di candidati inferiore a 100. L'assegnazione ha luogo per sorteggio.
Nelle commissioni esaminatrici per concorsi per l'accesso alle qualifiche dell'Amministrazione regionale uno dei componeneti da scegliersi in base alle vigenti norme tra i dipendenti dell'Amministrazione, è designato congiuntamente dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale. In mancanza della designazione che dovrà pervenire entro quindici giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta provvede con decreto il Presidente della Regione.
Nella prima applicazione della presente legge, può essere prevista per specifici concorsi a posti di qualifica inferiore a dirigente, con deliberazione della Giunta regionale, la sostituzione di alcune o di tutte le prove scritte previste dalle vigenti norme con prove pratiche o tests sulle materie oggetto di esame.
Compensi ai componenti le commissioni esaminatrici
Ai componenti le commissioni esaminatrici dei concorsi per l'accesso alle qualifiche dell'Amministrazione regionale compete un compenso lordo di lire 5.000 per ogni seduta, integrato di lire 500 per ogni prova scritta o pratica esaminata e per ogni candidato che abbia sostenuto la prova orale. Nei concorsi per soli titoli il compenso integrativo è fissato in lire 1.000 per ogni concorrente ammesso al concorso. In ogni caso non può essere corrisposto, per la partecipazione alla commissione esaminatrice, un compenso complessivo inferiore a lire 200 mila lorde.
A decorrere dal 1° gennaio 1981 le misure di cui al precedente comma sono rideterminate annualmente con decreto del Presidente della Regione, in relazione all'incremento dell'indennità di contingenza accertato al 1° novembre dell'anno decorso rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente. L'eventuale aumento, comunque, non può accedere del 10 per cento le misure già in vigore. Sulle misure risultanti dagli adeguamenti va operato l'arrotondamento per eccesso a lire 100.
Le misure di cui ai precedenti commi si applicano anche per la retribuzione complessiva delle prestazioni relative alle commissioni di esami che non abbiano concluso i propri lavori all'atto dell'entrata in vigore della presente legge.
Posti da mettere a concorso e conferimento dei posti disponibili
(modificato dall'art. 2 della L.R. 146/80)
----------------- (comma soppresso) (1)
La facoltà prevista dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, si applica per l'Amministrazione regionale, senza il limite di cui al secondo comma dello stesso articolo.
Comma soppresso dall'art. 2 della L.R. 146/80.
Orario di lavoro (1)
Per i dipendenti dell'Amministrazione regionale apparteneneti ai ruoli previsti dalla legge regionale 23 marzo 1971, n. 7, e successive aggiunte, nonchè per i dipendenti del Corpo regionale delle foreste di cui alla tabella A annessa alla legge regionale 29 dicembre 1975, n. 88, e successive modificazioni, l'orario di servizio è fissato in 36 ore settimanali. La distribuzione e l'articolazione giornaliera dell'orario di servizio sono determinate, con l'osservanza delle disposizioni dell'art. 35 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, considerandosi giornata festiva altresì la ricorrenza del santo patrono, con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, sentiti i rappresentanti delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative, secondo quanto previsto dal precedente art. 4.
Vedi l'art. 75 della L.R. 41/85: "Applicazione degli articoli 28, 29, 30 della legge regionale 29 dicembre 1980, n. 145".
Prestazione di lavoro straordinario
I dipendenti dell'Amministrazione regionale di cui al precedente articolo, salvo quanto previsto dall'art. 9 della legge regionale 5 aprile 1972, n. 24, sono tenuti ad effettuare, per particolari esigenze di servizio, prestazioni di lavoro straordinario.
Le prestazioni di lavoro straordinario sono autorizzate con decreto del capo dell'Amministrazione su proposta del competente direttore regionale o equiparato, entro il limite dei fondi stanziati in bilancio.
Limiti mensili delle prestazioni di lavoro straordinario
A decorrere dal primo del mese successivo all'entrata in vigore della presente legge, le prestazioni di lavoro straordinario possono essere autorizzate entro il limite massimo di 28 ore mensili per le qualifiche di agente tecnico, commesso, operaio e salariato e di 24 ore mensili per il restante personale.
Le prestazioni di lavoro straordinario possono essere autorizzate entro il limite massimo di 32 ore mensili per:
1) i direttori regionali ed equiparati; i dirigenti ed equiparati, cui è conferita la funzione di direzione di gruppi di lavoro;
2) il personale addetto alla segreteria generale, all'ufficio legislativo e legale, alla direzione regionale del bilancio e del tesoro, per non più di tre unità per ciascun ufficio;
3) il personale addetto alle direzioni regionali ed uffici equiparati e alla direzione della Gazzetta Ufficiale della Regione per non più di due unità per ciascun ufficio.
Per il personale addetto agli uffici posti alle dirette dipendenze del Presidente della Regione possono essere autorizzate prestazioni di lavoro straordinario fino ad un massimo di 40 ore mensili per non più di tre unità.
Il personale addetto agli uffici di gabinetto può essere autorizzato ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario entro il limite complessivo mensile di 540 ore per l'ufficio di gabinetto del Presidente della Regione e di 432 ore per gli uffici di gabinetto degli Assessori regionali.
Prestazioni di lavoro straordinario fino ad un massimo di 40 ore mensili possono essere autorizzate per i commessi nonchè per gli agenti tecnici addetti alla conduzione di autoveicoli in servizio presso gli uffici di gabinetto e per non più di due unità di commessi e di agenti tecnici per ciascuno degli uffici di cui ai numeri 2 e 3 del secondo comma e al terzo comma.
Per i servizi la cui attività richieda prestazioni straordinarie di assoluta indilazionabilità, in eccedenza ai limiti di cui ai commi precedenti, possono essere autorizzati, con apposito decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore competente, e su conforme parere dei rispettivi consigli di direzione, particolari limiti - comunque non superiori ad un terzo di quelli generalmente fissati - per determinati contingenti di personale e per periodi di tempo limitati connessi alle particolari esigenze.
Attitudini e capacità professionale
Per i dipendenti di cui all'art. 22 i gruppi organizzazione e metodo di ciascuna amministrazione curano la raccolta di idonei elementi conoscitivi concernenti i dipendenti assegnati all'Amministrazione, relativi alla regolare osservanza degli orari di servizio, alle presenze, alla tempestività e diligenza nello svolgimento del carico di lavoro e ad ogni altro aspetto che, unitamente alle informazioni traibili dal fascicolo personale, siano atti a mettere in rilievo le attitudini e le capacità professionali di ciascun operatore e le eventuali preferenze lavorative.
Giudizio di operatività
Annualmente il direttore regionale ed equiparato sottopone alle valutazioni del consiglio di direzione le risultanze delle relazioni di carico e di gruppo e gli elementi forniti dal gruppo organizzazione e metodo ai sensi dell'articolo precedente formulando le proprie proposte.
Sulla base delle risultanze e delle proposte il consiglio di direzione esprime un giudizio di operatività sulla attività di ciascun dipendente, documentata da atti di ufficio.
Il giudizio ha riguardo alla qualità e quantità del carico di lavoro espletato, all'impegno spiegato, alla presenza ed assiduità ed ai risultati conseguiti. Di tale giudizio deve essere data comunicazione al dipendente regionale interessato il quale può, eventualmente, avverso ad esso, inoltrare ricorso al Presidente della Regione.
I giudizi di cui al precedente comma sono rilevanti ai fini dell'attribuzione di incarichi di responsabilità.
Per i direttori regionali ed equiparati la valutazione è effettuata dalla Giunta regionale.
Fermo restando quanto previsto dall'art. 9 della legge regionale 23 marzo 1971, n. 7, e dall'art. 3 della legge regionale 1 agosto 1974, n. 30, la valutazione negativa espressa ai sensi dei commi precedenti dà luogo alla non computabilità agli effetti della progressione economica nelle classi di stipendio e negli aumenti periodici dell'anno al quale la valutazione stessa si riferisce.
Ai fini della dispensa dal servizio, è considerato di persistente insufficiente rendimento il dipendente che previamente ammonito, riporti per la seconda volta nell'ambito di un triennio un giudizio di mancato rendimento.
Restano ferme le norme relative alle sanzioni disciplinari previste per gli impiegati civili dello Stato.
Trattamento economico
(modificato dall'art. 3 della L.R. 146/80)
I dipendenti dell'Amministrazione regionale di cui all'art. 22 sono inquadrati nei livelli retributivi e nelle qualifiche di cui all'allegata tabella A.
In ciascun livello sono attribuite le classi di stipendio di cui all'allegata tabella B.
Per l'ultima classe di stipendio di ciascun livello resta fermo il disposto del secondo comma della nota b alla tabella N allegata alla legge regionale 23 marzo 1971, n. 7, nel testo risultante dalle modifiche introdotte con l'articolo 8 della legge regionale 1° agosto 1974, n. 30.
Per i direttori regionali ed equiparati la progressione economica procede per scatti biennali del 4 per cento computati sul valore del relativo parametro.
Ai fini dell'applicazione delle leggi vigenti che prevedono per situazioni particolari l'attribuzione di aumenti periodici di stipendio, le misure iniziali e successive delle classi di stipendio sono suscettibili di aumenti periodici convenzionali in ragione del 2,50 per cento delle medesime.
Attribuzione al personale dei livelli retributivi
Al personale di cui all'art. 22 in servizio successivamente alla data del 31 dicembre 1978 è attribuito, a decorrere dal 1° gennaio 1979 o dalla data dell'assunzione o nomina, se successiva, il trattamento economico di cui all'articolo precedente con riguardo alla qualifica rivestita e secondo le seguenti corrispondenze per il personale da collocare nei livelli:
- secondo livello: agenti tecnici, commessi, operai, salariati;
- terzo livello: guardie forestali;
- quarto livello: archivisti-dattilografi;
- quinto livello: sottufficiali forestali;
- sesto livello: assistenti;
- settimo livello: dirigenti amministrativi;
- ottavo livello: dirigenti tecnici.
Attribuzione dei nuovi trattamenti economici
A ciascun dipendente di cui all'articolo precedente in servizio successivamente al 31 dicembre 1978, è attribuita, nell'ambito dei livelli retributivi o delle qualifiche di collocazione a decorrere dal 1° gennaio 1979 o dalla data di assunzione o di nomina se successiva, la classe di stipendio di cui alla tabella B, sulla base di quanto maturato economicamente in complesso (maturato economico complessivo = MEC) in relazione alla somma del maturato economico (ME) e del maturato in itinere (MIT).
Il maturato economico è costituito dall'importo dello stipendio in godimento o spettante alla data del 31 dicembre 1978, per classi di stipendio e/o aumenti periodici a qualsiasi titolo con esclusione degli assegni personali riassorbibili con la successiva progressione economica e dall'importo dei miglioramenti retributivi di cui al successivo art. 30.
Il maturato in itinere è costituito dal rateo di classe o scatto virtualmente maturato in conformità del sistema vigente alla data del 31 dicembre 1978, in relazione al tempo trascorso dalla data di conseguimento della classe e/o dell'aumento periodico in godimento o spettante da valutarsi secondo la formula
(A x C)/B - D
in cui si considerano le seguenti voci:
A - differenza tra l'importo relativo alla classe di stipendio in godimento o spettante al 31 dicembre 1978 e quello relativo alla classe di stipendio successiva secondo il sistema vigente alla data del 31 dicembre 1978. Nel caso di unica o ultima classe si considera la differenza tra la posizione stipendiale goduta o spettante e quella immediatamente successiva;
B - tempo intercorrente tra le classi di stipendio o le posizioni considerate nella lettera A, espresso in mesi;
C - anzianità posseduta nella classe e, per i dipendenti all'unica o ultima classe, nell'aumento periodico goduto o spettante alla data del 31 dicembre 1978 espressa in mesi;
D - importo degli eventuali aumenti periodici corrispondenti alla anzianità posseduta, al 31 dicembre 1978, nella classe di stipendio.
Qualora la differenza tra le due classi di stipendio di cui alla lettera A risulti inferiore al valore degli aumenti periodici e della relativa virtuale frazione, che potrebbero maturare nel tempo intercorrente fra le due classi, il valore di A è dato dall'importo complessivo degli aumenti periodici e dell'eventuale relativa frazione.
Sulla base delle disposizioni dei commi precedenti è attribuita la classe di stipendio di importo pari o immediatamente inferiore al maturato economico complessivo. L'eventuale eccedenza economica viene commutata in tempo e viene considerata anzianità maturata nella classe o nell'aumento periodico per il conseguimento delle posizioni stipendiali successive. La commutazione viene effettuata determinando il rapporto tra la stessa eccedenza economica e la differenza tra la posizione stipendiale attribuita e quella successiva e il tempo intercorrente tra le due posizioni stesse, ed esprimendo il valore risultante in mesi. Le frazioni di tempo superiori a quindici giorni sono considerate mese intero.
L'eventuale differenza tra il maturato economico complessivo determinato ai sensi del primo comma e lo stipendio attribuito ai sensi del comma precedente è corrisposta in forma di assegno personale utile ai fini della tredicesima mensilità e del trattamento di quiescenza e di previdenza, da riassorbire con il conseguimento della classe o dell'aumento periodico successivi.
Adeguamento delle retribuzioni
Ai dipendenti di cui all'art. 22 in servizio alla data del 1° gennaio 1979, sono attribuiti, a decorrere dalla stessa data, anche ai fini della determinazione delle classi stipendiali di cui alla tabella B e/o degli aumenti periodici:
- un aumento mensile lordo di lire 33.333;
- lire 800 annue lorde per ogni mese di servizio prestato nell'Amministrazione regionale o comunque valutabile a tutti gli effetti presso la stessa Amministrazione - ivi compreso per intero quello prestato presso le soppresse scuole professionali regionali;
- le seguenti somme differenziate a seconda del livello retributivo o della qualifica di collocazione:
2° livello: lire 12.000 mensili;
3° livello: lire 20.487 mensili;
4° livello: lire 32.047 mensili;
5° livello: lire 36.512 mensili;
6° livello: lire 52.514 mensili;
7° livello: lire 72.562 mensili;
8° livello: lire 81.993 mensili;
Direttore regionale ed equiparato: lire 158.842 mensili;
Segretario generale: lire 250.233 mensili.
A decorrere dal primo del mese successivo all'entrata in vigore della presente legge, a ciascun dipendente, anche ai fini della rideterminazione, secondo le disposizioni dell'articolo precedente, delle classi di stipendio di ciascun livello e/o degli aumenti periodici spettanti, è attribuita, altresì, una somma pari alla retribuzione lorda di sei ore di lavoro straordinario diurno feriale nella misura spettante per effetto dell'entrata in vigore della presente legge.
Inquadramento nei casi di passaggio di livello
(abrogato dall'art. 54, comma 2, della L.R. 41/85)
Compensi per il lavoro straordinario
La misura oraria dei compensi per le prestazioni di lavoro straordinario e determinata, a decorrere dal 1° gennaio 1979, secondo la seguente formula:
Importo classe stipendio indennità + rateo di contingenza 13a mensilità al 1° gennaio _______________ maggiorato del 15% + _______________ 175 175Per il lavoro straordinario prestato dalle ore 22 alle ore 6 e nei giorni festivi, la misura oraria dei compensi di cui al precedente comma è maggiorata del 30 per cento.
Le misure ottenute sono arrotondate per eccesso alle lire dieci.
Indennità di guida
A decorrere dal primo gennaio 1979 l'indennità prevista dal n. 5 della tabella N annessa alla legge regionale 23 marzo 1971, n. 7, e successive modifiche, è determinata in lire 50.000 mensili lorde.
Trattamenti di missione
A decorrere dal primo del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, la misura dell'aumento previsto dal secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 20 febbraio 1979, n. 10, è elevata al 100 per cento. La facoltà di cui all'art. 3 della legge regionale 20 febbraio 1979, n. 10, comprende anche il rimborso delle spese di albergo all'estero sulla base delle corrispondenze previste dall'annuario internazionale degli alberghi.
A decorrere dalla data indicata al primo comma, le indennità previste dall'art. 9 della legge regionale 1° agosto 1974, n. 30, e successive modifiche, sono incrementate dell'80 per cento. Le stesse indennità saranno incrementate nella misura dell'80 per cento dell'aumento percentuale del prezzo della benzina super, a decorrere dal mese successivo alla data dell'aumento stesso, con provvedimento del Presidente della Regione.
Limitatamente all'anno 1980, nella rideterminazione delle misure delle indennità di missione di cui all'art. 2 della legge regionale 20 febbraio 1979, n. 10, dovrà tenersi conto anche degli incrementi intervenuti per le analoghe indennità dei dipendenti dello Stato nell'anno 1979, entro il limite complessivo di maggiorazione massima del 20 per cento.
La maggiorazione prevista dall'art. 13 della legge regionale 8 agosto 1960, n. 35, va calcolata con riferimento alle misure giornaliere delle indennità di missione previste dal punto 3 della tabella N annessa alla legge regionale 23 marzo 1971, n. 7, e successive modifiche, da applicarsi anche per il trattamento orario.
Quote di aggiunta di famiglia
Al personale della Regione Siciliana in servizio od in quiescenza, dal 1° luglio 1980 le quote di aggiunta di famiglia competono nella stessa misura e secondo le disposizioni previste per i dipendenti civili dello Stato.
Sono fatte salve le condizioni di maggior favore in atto previste dalla legislazione regionale.
Trattamento economico del personale dell'Ufficio stampa e documentazione della Presidenza della Regione
(abrogato dall'art. 12, comma 6, della L.R. 16/2017)
Personale destinato a servizi di interesse regionale
Nell'ambito della determinazione di cui al secondo comma dell'art. 11 della legge regionale 23 marzo 1971. n. 7, e successive modifiche ed integrazioni, si provvede anche alla fissazione dei contingenti di personale regionale da destinare agli uffici siti in Sicilia delle sezioni per la Regione Siciliana della Corte dei conti, delle Avvocature distrettuali dello Stato e del Ministero delle finanze per compiti di interesse regionale.
Personale addetto alla custodia
Il personale addetto alla custodia degli immobili sedi di uffici dell'Amministrazione regionale che usufruisce di alloggio di servizio è tenuto alla custodia continuativa dell'immobile allo stesso affidato.
Patrocinio legale (1)
(sostituito dall'art. 14, comma 12, della L.R. 13/2022)
1. Al fine di assicurare lo snellimento delle procedure, contenere gli oneri e garantire l'uniformità di applicazione della disciplina dei rimborsi in materia di patrocinio legale, ai soggetti di cui all'articolo 24 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 che, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio e dei compiti d'ufficio ovvero connessi allo status di pubblico ufficiale, siano sottoposti a procedimenti di responsabilità civile, penale, amministrativa e contabile, è assicurata l'assistenza legale, in ogni stato e grado del giudizio, mediante rimborso entro 60 giorni dalla richiesta, nella misura stabilita dal decreto ministeriale vigente all'atto del rimborso, previsto dall'articolo 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai soggetti che sono stati dichiarati assolti secondo le formule stabilite dall'articolo 530 del Codice di procedura penale, ovvero secondo le formule assolutorie previste dal Codice di procedura civile o dal Codice di giustizia amministrativa e contabile.
Per l'interpretazione dell'articolo annotato, si rimanda all'art. 24 della L.R. 30/2000.
Permessi per attività sindacale
I dipendenti dell'Amministrazione regionale componenti di organi collegiali statutari delle organizzazioni sindacali del personale dell'Amministrazione regionale possono essere autorizzati ad assentarsi dall'ufficio ai sensi e con le modalità di cui all'art. 47 della legge 18 marzo 1968, n. 249, e successive modifiche, entro il contingente massimo annuo di giornate, complessivamente spettante a ciascuna organizzazione sindacale in base alla detta norma e all'art. 3 della legge regionale 3 maggio 1969, n. 12, e da utilizzare nominativamente nell'ambito di elenchi semestrali previamente comunicati, con almeno 15 giorni di anticipo, dagli organi responsabili di ciascuna organizzazione secondo segnalazione degli stessi.
(sostituito dall'art. 4 della L.R. 146/80)
A decorrere dal 1° gennaio 1979, le pensioni e gli assegni vitalizi a carico del bilancio della Regione, liquidati in favore delle categorie di personale cui si applica la presente legge con decorrenza non successiva alla predetta data, sono maggiorati degli importi di cui all'art. 30, secondo le corrispondenze in esso previste e, rispettivamente, nella percentuale corrispondente a quella che ha determinato il trattamento di quiescenza.
Ai fini dell'applicazione dell'incremento di cui al secondo capoverso del 1° comma dell'art. 30, sono computati i servizi di ruolo, quelli non di ruolo riscattati e quelli ricongiunti in base alle norme vigenti alla data del 1° gennaio 1979, con esclusione delle anzianità convenzionali e delle maggiorazioni di servizio a qualsiasi titolo attribuite.
A decorrere dal 1° gennaio 1981 le pensioni e gli assegni vitalizi di cui al 1° comma, decorrenti da data anteriore alla stessa, sono ulteriormente incrementati nella misura del 3,50%.
L'Amministrazione è autorizzata a corrispondere, in via provvisoria, gli aumenti previsti dai precedenti commi, tenuto conto di quanto già erogato ai sensi della legge regionale 28 dicembre 1979, n. 254, senza l'adozione di provvedimenti formali e fatti salvi, comunque, i successivi conguagli.
Riconoscimenti di servizi
Il primo comma dell'art. 2 della legge regionale 28 maggio 1979, n. 114, è così modificato:
"Ai fini del trattamento di quiescenza, i servizi non di ruolo di cui all'articolo precedente, in quanto già non valutati, sono riconosciuti previo riscatto, salva la facoltà del dipendente di richiederne la ricongiunzione in base all'art. 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29".
Il secondo comma dell'art. 3 della legge regionale 28 maggio 1979, n. 114, è sostituito con il seguente: (1)
"Gli stessi benefici sono cumulabili con quelli risultanti dall'applicazione dell'art. 3 della legge regionale 17 ottobre 1977, n. 87, purchè complessivamente i servizi riconosciuti non siano superiori a quattro anni"
L'art. 4 della stessa legge è sostituito dal seguente:
"Il riconoscimento dei servizi di cui all'art. 1 della presente legge è effettuato a domanda dei dipendenti interessati o dai loro aventi causa da presentare entro due anni dall'entrata in vigore della stessa".
Al personale cui, in sede di prima applicazione della legge regionale 23 marzo 1971, n. 7, e successive modifiche, è stata attribuita l'ultima classe di stipendio, prescindendo dalla anzianità di servizio richiesta, ed al personale di cui all'ultimo comma dell'art. 75 della stessa legge, i benefici economici derivanti dal riconoscimento dei servizi di cui alla legge regionale 28 maggio 1979, n. 114, e successive modifiche, sono attribuiti in aggiunta alla posizione giuridico-economica acquisita alla decorrenza prevista dall'art. 1 della stessa legge.
L'art. 3, comma 2, della L.R. 114/79 è stato abrogato dall'art. 13, comma 1, della L.R. 76/82.
Passaggi di qualifica di cui agli articoli 60 e 62 della legge regionale 23 marzo 1971, n. 7
(modificato dall'art. 5 della L.R. 146/80)
Il terzo comma dell'art. 60 della legge regionale 23 marzo 1971, n. 7, è sostituito dai seguenti:
"Coloro che hanno frequentato regolarmente il corso, se provenienti dalla carriera di concetto, potranno sostenere un esame vertente sulle materie determinate ai sensi dell'art. 59, consistente in una prova scritta ed una orale, innanzi ad una commissione composta da un presidente scelto tra i direttori regionali e da quattro dirigenti dell'Amministrazione regionale, conseguendo, in caso di esito positivo, la nomina a dirigente in tirocinio nel limite di posti pari al 10 per cento dell'organico dei dirigenti di cui alla tabella B annessa alla presente legge.
I dipendenti provenienti dagli ex ruoli misti che abbiano frequentato regolarmente il corso conseguono la nomina a dirigente in tirocinio, nel limite di posti pari al 7 per cento dell'organico dei dirigenti di cui alla tabella B annessa alla presente legge, previo superamento di un colloquio di idoneità davanti ad una commissione composta ai sensi del precedente comma, in conformità delle disposizioni dell'art. 59".
Il terzo comma dell'art. 62 della legge regionale 23 marzo 1971, n. 7, è sostituito dal seguente:
"Coloro che hanno frequentato regolarmente il corso potranno partecipare al colloquio di cui al successivo art. 63 innanzi ad una commissione composta da un presidente e da quattro componenti, tutti scelti tra i dirigenti dell'Amministrazione regionale, conseguendo, in caso di esito positivo, la nomina ad assistente in tirocinio nel limite di posti pari al 10 per cento dell'organico degli assistenti di ruolo del personale amministrativo di cui alla tabella B annessa alla presente legge".
La Presidenza della Regione è autorizzata ad erogare per intero alle Università siciliane le somme previste dalla apposita convenzione approvata con decreto del Presidente della Regione, per l'organizzazione dei corsi di integrazione di cui agli articoli 60 e 62 della legge regionale 23 marzo 1971, n. 7.
Interpretazione autentica degli articoli 7, 8 e 15 della legge regionale n. 30 del 1974
(modificato dall'art. 74 della L.R. 41/85)
Le disposizioni contenute negli articoli 7, 8 e 15 della legge regionale 1 agosto 1974, n. 30, nei confronti degli archivisti-dattilografi debbono essere applicate in maniera che ciascun interessato conservi nell'ordine delle classi di stipendio previsto dalla legge regionale 1 agosto 1974, n. 30, quella posseduta in base alla normativa già vigente, secondo la corrispondenza delle progressioni ordinali tra le due successioni di classi.
---------------------- (comma abrogato) (1)
Comma abrogato dall'art. 74 della L.R. 41/85, con effetto dalla sua entrata in vigore.
Pubblicazione degli atti concernenti il personale
Gli atti per i quali le leggi vigenti per i dipendenti dello Stato prevedono la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nei bollettini dei Ministeri, per quanto riguarda i dipendenti dell'Amministrazione regionale sono pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale della Regione o nel Bollettino ufficiale dell'Amministrazione regionale curato dalla Presidenza della Regione.
Norme applicabili
Le disposizioni di cui al secondo e terzo comma del precedente art. 16 si applicano in tutti i casi in cui il personale risulti inidoneo, per infermità, all'espletamento delle mansioni proprie della qualifica posseduta.
Per quanto non previsto dagli articoli precedenti continuano ad applicarsi le disposizioni comunque riferibili al personale dell'Amministrazione regionale in quanto compatibili con le disposizioni della presente legge.
Riliquidazione delle pensioni privilegiate
L'ultimo comma dell'art. 19 della legge regionale 3 maggio 1979, n. 73, è sostituito dai seguenti:
"Sulla base dei criteri fissati nei precedenti commi si provvede alla riliquidazione delle pensioni privilegiate in corso con decorrenza dalla data della loro liquidazione ma comunque non anteriore al 1° luglio 1970.
Nei riguardi degli aventi diritto cessati dal servizio anteriormente al 1° luglio 1970, l'aumento previsto dal secondo e terzo comma del presente articolo è computato per il conseguimento dei successivi gradi e qualifiche della carriera di appartenenza comunque conseguibili e per l'attribuzione degli aumenti periodici.
Al fine del conseguimento di tali successive qualifiche, a prescindere dalla disponibilità di posti in organico, si fa riferimento soltanto all'anzianità minima nella qualifica inferiore o nella carriera richiesta dalla disciplina giuridica sugli avanzamenti di carriera, vigente all'epoca della cessazione dal servizio, per l'ammissione a scrutini, concorsi ed esami".
Gli ex dipendenti dell'Amministrazione regionale o i loro aventi causa, cui sia stato riconosciuto il diritto alla pensione privilegiata e che hanno optato per quella di anzianità possono chiedere, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la liquidazione della pensione privilegiata, alle medesime condizioni previste dall'art. 19 della legge regionale 3 maggio 1979, n. 73, come modificato con la presente legge, e con decorrenza dalla data della cessazione dal servizio e comunque non anteriore al 1° luglio 1970.
Pensioni indirette o di riversibilità
La norma di cui al quarto comma dell'art. 18 della legge regionale 3 maggio 1979, n. 73, è interpretata nel senso che il trattamento minimo spettante ai titolari di pensioni indirette o di riversibilità è fissato al 50 per cento dell'ultima retribuzione pensionabile fruita dal dante causa in attività di servizio e rideterminata in base a norme regionali con decorrenza successiva al collocamento a riposo o al decesso del dipendente, oltre gli adeguamenti al costo della vita e gli aumenti estesi ai titolari di trattamenti di quiescenza successivamente alla cessazione dal servizio.
Recupero dell'indennità di anzianità
Nei confronti dei dipendenti che abbiano chiesto di riscattare servizi non di ruolo ai fini della indennità di buonuscita, l'indennità eventualmente spettante per gli stessi servizi è recuperata dall'Amministrazione regionale, a detrazione del contributo di riscatto dovuto.
Gli interessati, anche se cessati dal servizio, possono chiedere la revisione della propria situazione previdenziale per i fini di cui al precedente comma, entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Assegni vitalizi
Gli assegni vitalizi regionali sono cumulabili con trattamenti di attività di servizio o di quiescenza fruiti a titolo diverso. Gli stessi non sono invece cumulabili con trattamenti conseguiti per servizi prestati anteriormente all'ammissione nei ruoli regionali e dei quali è prevista la ricongiunzione a domanda con o senza onere di riscatto.
Ai dipendenti cessati dal servizio senza diritto a pensione per limiti di età, per dispensa per infermità o, nel caso di decesso, ai loro aventi causa, è consentito, ai fini del conseguimento del diritto all'assegno vitalizio, di esercitare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il diritto - già previsto dalle norme regionali - alla ricongiunzione o riscatto dei servizi non di ruolo che hanno dato luogo a pensione a carico dell'I.N.P.S. In tale caso si applica l'art. 127 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
Inquadramento degli archivisti-dattilografi
Il personale che alla data di entrata in vigore della presente legge riveste la qualifica di archivista-dattilografo è inquadrato, anche in soprannumero, nella qualifica di operatore-archivista continuando a disimpegnare mansioni di dattilografia per un periodo di almeno dodici anni dalla nomina nella qualifica di archivista-dattilografo, ed in ogni caso fino a quando non saranno coperti i posti della qualifica di dattilografo, previsti dalla presente legge.
Accesso alla qualifica superiore
(modificato dall'art. 1 della L.R. 36/81)
In sede di prima applicazione della presente legge si provvederà alla copertura dei posti disponibili delle qualifiche dei ruoli amministrativo e tecnici istituiti con la legge regionale 23 marzo 1971, n. 7, e successive modifiche, e con la legge regionale 29 dicembre 1975, n. 88, per i quali non siano stati banditi concorsi pubblici e non siano state espletate le relative prove scritte, mediante inquadramento dei dipendenti dell'Amministrazione regionale, in possesso di qualifiche equiparate o immediatamente inferiori, dei titoli di studio e di abilitazione professionale specificamente richiesti, previo superamento di colloqui da svolgersi, rispettivamente, secondo le norme degli articoli 59 e 63 della legge regionale 23 marzo 1971, n. 7, e dell'art. 18 della legge regionale 5 aprile 1972, n. 24, in quanto applicabili.
Nella prima applicazione della presente legge si provvede, altresì, a domanda degli interessati, all'inquadramento, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore della legge stessa, nella qualifica di agente tecnico dei dipendenti che dal 1° gennaio 1979 si trovino addetti esclusivamente e continuativamente alla guida di autovetture dell'Amministrazione regionale.
Ai dipendenti transitati in livelli diversi, ai sensi dei precedenti commi, si applica l'art. 31 della presente legge.
------------------------- (comma soppresso) (1)
Comma soppresso dall'art. 1 della L.R. 36/81.
Norme sulla erogazione dei prestiti
Nella prima applicazione del regolamento di cui all'art. 16, quinto comma, della legge regionale 3 maggio 1979, n. 73, si terrà conto delle domande di prestito presentate nel corso del bimestre successivo alla data di entrata in vigore del regolamento medesimo.
Personale dei comitati provinciali della caccia
(abrogato dall'art. 57, u.c., della L.R. 37/81)
Norme per il personale statale in posizione di comando
Al personale dello Stato in posizione di comando presso l'Amministrazione regionale in esecuzione di norme di attuazione dello Statuto, nonchè agli insegnanti elementari comandati presso la Regione Siciliana ai sensi dell'art. 79 del decreto del Presidente della Repubblica n. 417 del 31 maggio 1974 e dell'art. 7 della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1, è attribuita, a decorrere dal primo luglio 1979, un'indennità mensile lorda pari alla differenza fra il trattamento economico complessivo lordo goduto presso l'amministrazione di appartenenza e quello spettante al personale regionale in servizio con uguale anzianità nella corrispondente qualifica, tenendo conto di quanto previsto dalla presente legge e dalle rispettive successive variazioni.
Ai fini di cui al comma precedente, alle qualifiche statali delle carriere ausiliarie ed equiparabili, delle carriere esecutive ed equiparabili, delle carriere di concetto ed equiparabili, delle carriere direttive ed equiparabili e delle carriere direttive tecniche ed equiparabili, o ai livelli corrispondenti, vanno riferiti rispettivamente i livelli retributivi secondo, quarto, sesto, settimo ed ottavo di cui all'art. 28.
Per il personale di cui al primo comma preposto alla direzione di uffici con circoscrizione regionale ed in godimento della indennità di funzione, spettante ai dirigenti superiori, secondo le tabelle annesse al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 e successive modifiche, ai fini del computo dell'indennità di cui al primo comma del presente articolo, non si tiene conto dell'indennità spettante ai sensi del predetto decreto.
Norme per il personale dei soppressi enti edilizi, dell'E.N.A.L.C., dell'I.N.A.P.L.I., dell'I.N.I.A.S.A. e dell'ex Gioventù Italiana
(abrogato dall'art. 13, comma 2, della L.R. 76/82)
Personale delle soppresse scuole sussidiarie (1)
Il personale di ruolo delle soppresse scuole sussidiarie regionali di cui alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 38, può essere inquadrato, a domanda da presentarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, anche in soprannumero, nel ruolo amministrativo della Regione Siciliana con la qualifica di assistente, con la classe di stipendio e con la retribuzione complessiva corrispondente alla anzianità di servizio posseduta in applicazione dell'art. 6 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 38.
Il personale di cui al precedente comma, potrà essere utilizzato, a norma del settimo comma dell'art. 7 della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1, con provvedimento del Presidente della Regione.
Ai sensi dell'art. 1 della L.R. 45/82 l'inquadramento nel ruolo del personale amministrativo della Regione Siciliana del personale di cui all'articolo annotato, ha effetto dalla data di presentazione della domanda.
Vedi l'art. 80 della L.R. 41/85: "Determinazione della anzianità complessiva per l'inquadramento nella fascia funzionale immediatamente superiore".
Quanto erogato al personale di cui alla presente legge in applicazione delle norme della legge regionale 28 dicembre 1979, n. 254, va computato, salvo eventuale conguaglio ai fini dei trattamenti da corrispondere, secondo le rispettive decorrenze, ai sensi della presente legge.
L'Amministrazione regionale è autorizzata a provvedere, in via provvisoria, tenendo conto di quanto già erogato a norma del comma precedente, e fatti salvi comunque i successivi conguagli, al pagamento in favore del personale dei propri ruoli dei nuovi trattamenti economici senza l'adozione di provvedimenti formali limitatamente alla cifra fissa di aumento per ogni dipendente di cui al precedente art. 30 ed alla cifra variabile differenziata a secondo del livello retributivo o della qualifica di collocazione di cui al medesimo articolo, ove tale trattamento provvisorio non risulti inferiore a quello spettante per effetto della legge regionale 28 dicembre 1979, n. 254, nel qual caso, fino all'attribuzione del trattamento economico definitivo, continua ad applicarsi la predetta legge.
Personale già dipendente da enti di assistenza sanitaria (1)
Nelle more dell'inquadramento nei ruoli dell'Amministrazione regionale il personale comandato alla Regione Siciliana ai sensi dell'art. 19 della legge 17 agosto 1974, n. 386, nonchè dell'art. 26, comma primo, della legge regionale 3 giugno 1975, n. 27 o utilizzato alla data di entrata in vigore della legge 23 dicembre 1978, n. 833, presso l'Assessorato regionale della sanità è trattenuto in servizio o riutilizzato presso l'Assessorato medesimo.
Si rimanda all'art. 13 della L.R. 76/81 per l'inquadramento del personale dell'Amministrazione centrale della Regione.
Al personale di cui all'articolo annotato si applicano i benefini di cui all'art. 41 della L.R. 87/80 in forza dell'art. 15 della L.R. 76/81
Il terzo comma dell'art. 10 della legge regionale 5 aprile 1972, n. 24, è sostituito dal seguente: (1)
"Il personale forestale ha l'obbligo di indossare l'uniforme nei giorni di servizio. E' dispensato da tale obbligo nelle ore fuori servizio, nei periodi di congedo, permesso e giorni di riposo, nonchè quando presta servizio presso gli uffici centrali e presso gli ispettorati ripartimentali delle foreste".
Vedi l'art. 10, comma 3, della L.R. 24/72 come oggi riformulato a seguito delle modifiche apportate dall'art. 82, comma 2, della L.R. 16/96.
A decorrere dal 1° luglio 1979, nel primo comma dell'art. 1 della legge regionale 25 maggio 1979, n. 98, è soppressa l'espressione "con l'integrazione prevista dall'art. 4 della legge regionale 17 marzo 1979, n. 32".
Quanto percepito dal relativo personale in base alla predetta disposizione abrogata è computato ai fini dei trattamenti complessivi derivanti dall'art. 56 della presente legge.
Abrogazione di norme
Con effetto dalla data di entrata in vigore delle corrispondenti disposizioni della presente legge, sono abrogati:
- l'art. 19 della legge regionale 29 luglio 1950, n. 65;
- il terzo comma dell'art. 8 della legge regionale 20 agosto 1962, n. 23;
- la legge regionale 10 agosto 1968, n. 28, e successive modifiche;
- il secondo comma dell'art. 20 e l'ultimo periodo del secondo comma dell'art. 31 della legge regionale 23 marzo 1971, n. 7;
- il primo comma dell'art. 7 della legge regionale 5 aprile 1972, n. 24;
- la legge regionale 30 novembre 1974, n. 39;
- la legge regionale 20 luglio 1977, n. 58;
- gli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 della legge regionale 24 luglio 1978, n. 17, e la tabella annessa alla stessa legge;
- la legge regionale 17 marzo 1979, n. 32;
- ogni altra disposizione legislativa e regolamentare comunque incompatibile con la presente legge.
Copertura finanziaria
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'esercizio in corso in lire 7.000 milioni, si provvede con parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.
La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 29 dicembre 1980.
D'ACQUISTO
TABELLA B (1)
Tabella modificata dall'art. 6 della L.R. 146/80.